Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32026D1977

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1977 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2026/6090

GU L, 2026/1977, 9.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1977/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1977/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1977

9.9.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1977 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2026

che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità di tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).

(2)

In occasione della sua dodicesima riunione, tenutasi a Ginevra dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere alcune sostanze chimiche nell’allegato III della convenzione, assoggettandole di conseguenza alla procedura PIC. Il 22 ottobre 2025 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alle parti, inclusa la Commissione per l’Unione, un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di una risposta sull’importazione.

(3)

Il carbosulfan è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del carbosulfan come sostanza attiva di prodotti fitosanitari (3). Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del carbosulfan come sostanza attiva di biocidi (4). Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del carbosulfan nell’Unione.

(4)

Il fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come formulato pesticida altamente pericoloso. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del fention come sostanza attiva di prodotti fitosanitari. Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del fention come sostanza attiva di biocidi. Pertanto non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per, la futura importazione del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) nell’Unione,

DECIDE:

Articolo unico

Le risposte sull’importazione del carbosulfan e del fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) figurano nell’allegato.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2026

Per la Commissione

Jessika ROSWALL

Membro della Commissione


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj.

(2)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).


ALLEGATO

Image 1

FORMULARIO DI RISPOSTA SULL'IMPORTAZIONE

 

 

 

Stato:

Unione europea

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

 

 

 

 


SEZIONE 1

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

 

 

 

 

 

1.1

Nome comune

Carbosulfan

 

 

 

 

 


 

 

 

 

1.2

Numero CAS

55285-14-8

 

 

 

 

 


1.3

Categoria

☒ Pesticida

☐ Industriale

☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

 

 

 


SEZIONE 2

INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1

☒

Si tratta della prima risposta in relazione all’importazione di questa sostanza chimica nel paese.

2.2

☐

Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: …


SEZIONE 3

RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

☒

Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE

☐

Risposta provvisoria (completare il punto 5)


SEZIONE 4

DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1

☒

Importazione vietata

 

 

 

L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

☒ Sì

☐ No

 

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

☒ Sì

☐ No


4.2

☐

Importazione autorizzata

 

 


4.3

☐

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

 

 

 

 

Le suddette condizioni sono:

 

 

 

 

 

Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

☐ Sì

☐ No

 

 

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

☐ Sì

☐ No

 


4.4

Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

 

 

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

 

 

Nell’Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan poiché questo principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

Inoltre, è vietato mettere a disposizione sul mercato o usare biocidi contenenti carbosulfan poiché questo principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

 

 

 

 


SEZIONE 5

RISPOSTA PROVVISORIA

5.1

☐

Importazione vietata

 

 

 

L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

☐ Sì

☐ No

 

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

☐ Sì

☐ No


5.2

☐

Importazione autorizzata

 

 


5.3

☐

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

 

 

 

 

Le suddette condizioni sono:

 

 

 

 

 

Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

☐ Sì

☐ No

 

 

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

☐ Sì

☐ No

 


5.4

Indicare se è allo studio una decisione definitiva

 

È allo studio una decisione definitiva?

☐ Sì

☐ No


5.5

Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

 

 

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

 

 

 

 

 

 

 


 

Si chiede al paese che ha notificato l’atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

 

 

 

 

 

 

 


 

Si chiede al segretariato di fornire l’assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

 

 

 

 

 

 

 


SEZIONE 6

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?

☐ Sì

☒ No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?

☐ Sì

☒ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

 

 

Per essere utilizzata nel paese?

☐ Sì

☐ No

Per essere esportata?

☐ Sì

☐ No

Altre osservazioni

In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj), che attua il sistema mondiale armonizzato dell’ONU per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche nell’Unione, il carbosulfan è classificato come segue:

Acute Tox. (tossicità acuta) 2* – H330 – Letale se inalato

Acute Tox. (tossicità acuta) 3* – H301 – Tossico se ingerito

Skin Sens. (sensibilizzazione cutanea) 1 - H317- Può provocare una reazione allergica della pelle

Aquatic Acute (tossicità acquatica acuta) 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici

Aquatic Chronic (tossicità acquatica cronica) 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)


SEZIONE 7

AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

 

Ente

Commissione europea, DG Ambiente

 

Indirizzo

Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio

 

Nome della persona responsabile

Peter Korytar

 

Posizione della persona responsabile

Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale

 

Telefono

+32 2 2991786

 

Fax

 

 

E-mail

ENV-PIC@ec.europa.eu

 

 

 

 


Data:

___________________________________


Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

_____________________________


SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della convenzione di Rotterdam

Organizzazione delle Nazioni Unite

per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I-00153 Roma, Italia

Telefono: +39 06 57052188

Fax: +39 06 57053224

E-mail: pic@fao.org

OPPURE

Segretariato della convenzione di Rotterdam

Programma delle Nazioni Unite

per l'ambiente (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera

Telefono: +41 22 9178296

Fax: +41 22 9178082

E-mail: brs@un.org

Image 2

FORMULARIO DI RISPOSTA SULL'IMPORTAZIONE

 

 

 

Stato:

Unione europea

Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

 

 

 

 


SEZIONE 1

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

 

 

 

 

 

1.1

Nome comune

Fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

1.2

Numero CAS

55-38-9

 

 

 

 

 


1.3

Categoria

☐ Pesticida

☐ Industriale

☒ Formulato pesticida altamente pericoloso

 

 

 


SEZIONE 2

INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1

☒

Si tratta della prima risposta in relazione all’importazione di questa sostanza chimica nel paese.

2.2

☐

Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: …


SEZIONE 3

RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE

☒

Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE

☐

Risposta provvisoria (completare il punto 5)


SEZIONE 4

DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1

☒

Importazione vietata

 

 

 

L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

☒ Sì

☐ No

 

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

☒ Sì

☐ No


4.2

☐

Importazione autorizzata

 

 


4.3

☐

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

 

 

 

 

Le suddette condizioni sono:

 

 

 

 

 

Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

☐ Sì

☐ No

 

 

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

☐ Sì

☐ No

 


4.4

Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

 

 

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

 

 

Nell’Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti fention poiché questo principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

Inoltre è vietato mettere a disposizione sul mercato o usare biocidi contenenti fention poiché questo principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

 

 

 

 


SEZIONE 5

RISPOSTA PROVVISORIA

5.1

☐

Importazione vietata

 

 

 

L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

☐ Sì

☐ No

 

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

☐ Sì

☐ No


5.2

☐

Importazione autorizzata

 

 


5.3

☐

Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

 

 

 

 

Le suddette condizioni sono:

 

 

 

 

 

Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

☐ Sì

☐ No

 

 

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

☐ Sì

☐ No

 


5.4

Indicare se è allo studio una decisione definitiva

 

È allo studio una decisione definitiva?

☐ Sì

☐ No


5.5

Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

 

 

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

 

 

 

 

 

 

 


 

Si chiede al paese che ha notificato l’atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

 

 

 

 

 

 

 


 

Si chiede al segretariato di fornire l’assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

 

 

 

 

 

 

 


SEZIONE 6

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?

☐ Sì

☒ No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?

☐ Sì

☒ No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

 

 

Per essere utilizzata nel paese?

☐ Sì

☐ No

Per essere esportata?

☐ Sì

☐ No

Altre osservazioni

In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj), che attua il sistema mondiale armonizzato dell’ONU per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche nell’Unione, il fention è classificato come segue:

Muta. (mutageno) 2 - H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche

Acute Tox. (tossicità acuta) 3* – H331 – Tossico se inalato

Acute Tox. (tossicità acuta) 4* - H312 - Nocivo a contatto con la pelle

Acute Tox. (tossicità acuta) 4* – H302 – Nocivo se ingerito

STOT RE (tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta) 1 – H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Aquatic Acute (tossicità acquatica acuta) 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici

Aquatic Chronic (tossicità acquatica cronica) 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)


SEZIONE 7

AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

 

 

 

 

Ente

Commissione europea, DG Ambiente

 

Indirizzo

Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio

 

Nome della persona responsabile

Peter Korytar

 

Posizione della persona responsabile

Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale

 

Telefono

+32 2 2991786

 

Fax

 

 

E-mail

ENV-PIC@ec.europa.eu

 

 

 

 


Data:

___________________________________


Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

______________________________


SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della convenzione di Rotterdam

Organizzazione delle Nazioni Unite

per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I-00153 Roma, Italia

Telefono: +39 06 57052188

Fax: +39 06 57053224

E-mail: pic@fao.org

OPPURE

Segretariato della convenzione di Rotterdam

Programma delle Nazioni Unite

per l'ambiente (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH-1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera

Telefono: +41 22 9178296

Fax: +41 22 9178082

E-mail: brs@un.org


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1977/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top