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Document 32026D1958

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 5955]

C/2026/5955

GU L, 2026/1958, 24.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1958/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1958/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1958

24.8.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1958 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2026

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2026) 5955]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3), adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)

In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale regolamento. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione (4) a seguito della comparsa di un focolaio di HPAI in Germania, in uno stabilimento in cui era detenuto pollame.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 la Svezia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in detto Stato membro, in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nel comune di Tanum.

(7)

A seguito della comparsa di tale focolaio, la Svezia ha adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio.

(8)

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Svezia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione al focolaio descritto si trovano a una distanza sufficiente dallo stabilimento in cui è stato confermato il focolaio di HPAI.

(9)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Svezia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stato membro in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(10)

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano attualmente aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Svezia. Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate come zone di protezione e di sorveglianza in Svezia, per tenere conto dei confini di tali zone istituite da tale Stato membro nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

(12)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2026

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2026/1944, 11.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1944/oj).


ALLEGATO

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ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2026-00040

3 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.934311; 53.688062

Landkreis Friesland

Gemeinde Wangerland

20.8.2026

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione

SE-HPAI(P)-2026-00003

Those parts of the municipality of Tanum contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 58.807525 and E 11.194736

7.9.2026

Parte B

Zone di sorveglianza di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 3

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2026-00040

10 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.934311; 53.688062

Landkreis Friesland

Gemeinde Wangerland

Stadt Jever

Landkreis Wittmund

Stadt Wittmund

Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven

29.8.2026

3 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.934311; 53.688062

Landkreis Friesland

Gemeinde Wangerland

21.8.2026 – 29.8.2026

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione

SE-HPAI(P)-2026-00003

The area of the parts of the municipalities of Tanum and Strömstad extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 58.807525 and E 11.194736

16.9.2026

Those parts of the municipality of Tanum contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 58.807525 and E 11.194736

8.9.2026 – 16.9.2026

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 1, lettera b), e all’articolo 4

Stato membro: nessuno

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione

 

 

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1958/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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