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Document 32026D1793

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1793 della Commissione, del 16 luglio 2026, che approva deroghe al regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all'assistenza finanziaria all'Ucraina

C/2026/5038

GU L, 2026/1793, 17.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1793/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1793/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1793

17.7.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1793 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2026

che approva deroghe al regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all'assistenza finanziaria all'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, l'Ucraina è tenuta a elaborare una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altro prodotto per scopi di difesa per cui intende ricevere assistenza, al fine di sostenere le proprie capacità industriali nel settore della difesa a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2026/467.

(2)

La scheda deve comprendere una descrizione del prodotto per la difesa o dell'altro prodotto a scopi di difesa e informazioni sulla conformità alle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2026/467.

(3)

L'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467 stabilisce deroghe alle condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all'assistenza finanziaria all'Ucraina. La Commissione deve approvare tali deroghe mediante atti di esecuzione tenendo conto della consulenza, delle competenze e del sostegno del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa e in attesa di un parere positivo del comitato di cui all'articolo 27 di tale regolamento.

(4)

Il 25 giugno 2026 l'Ucraina ha presentato alla Commissione una scheda, classificata a un livello equivalente a RESTREINT UE/EU RESTRICTED conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (2), per le attività, le spese o le misure relative a prodotti per la difesa o ad altri prodotti a scopi di difesa per cui l'Ucraina intende chiedere assistenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467 ("seconda scheda per i prodotti").

(5)

Per i prodotti per la difesa inclusi nella seconda scheda per i prodotti l'Ucraina ha chiesto di beneficiare della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2026/467 per quanto riguarda il costo dei componenti di prodotti urgentemente necessari all'Ucraina per rispondere alla guerra di aggressione della Russia, non originari dell'Unione, di Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina, di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera g), di tale regolamento.

(6)

A sostegno della sua richiesta, l'Ucraina ha fornito informazioni atte a dimostrare che non esiste alcun prodotto equivalente che risponda a tale necessità urgente e soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2026/467, oppure sia disponibile sulla scala necessaria e il cui termine di consegna sia commisurato all'urgenza della situazione e alle esigenze operative immediate dell'Ucraina.

(7)

Il 2 luglio 2026 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, istituito sulla base dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2026/467, in merito alla richiesta di deroga dell'Ucraina e ha ricevuto la sua consulenza lo stesso giorno.

(8)

Dato che l'esame della richiesta e la consulenza del gruppo di esperti hanno dimostrato che sono soddisfatte le condizioni per la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/467, è opportuno approvare la deroga richiesta dall'Ucraina il 25 giugno 2026.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/467.

(10)

Data l'urgenza per l'Ucraina di acquistare i prodotti richiesti e al fine di consentire una rapida attuazione della deroga, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione approva il ricorso alle deroghe conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2026/467, come richiesto dall'Ucraina nella seconda scheda per i prodotti ricevuta dalla Commissione il 25 giugno 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj.

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1793/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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