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Document 32026D1726
Council Decision (CFSP) 2026/1726 of 13 July 2026 appointing the European Union Special Representative for Kosovo
Decisione (PESC) 2026/1726 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo
Decisione (PESC) 2026/1726 del Consiglio, del 13 luglio 2026, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo
ST/9768/2026/INIT
GU L, 2026/1726, 14.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1726/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1726 |
14.7.2026 |
DECISIONE (PESC) 2026/1726 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2026
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (*1)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo. |
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(2) |
Il 26 luglio 2024, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2084 (1) con cui ha nominato il sig. Aivo ORAV RSUE per il Kosovo per il periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2026. |
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(3) |
È opportuno nominare un RSUE per il Kosovo per il periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2028. |
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(4) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Mr Dirk SCHÜBEL è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo per il periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2028. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell’Unione in Kosovo:
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a) |
un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che si impegna nella cooperazione regionale; |
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b) |
il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale in generale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; |
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c) |
la promozione di un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; |
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d) |
il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento all’Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall’altra (2) («accordo di stabilizzazione e di associazione») e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 (3), e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
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a) |
sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all’Unione, in linea con la sua prospettiva regionale, in conformità dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e della decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell’Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l’Unione, anche per quanto riguarda il lavoro svolto dalla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO); |
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b) |
monitorare, assistere e facilitare, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione dell’RSUE e con il sostegno dell’ufficio dell’Unione in Kosovo, i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, comprese la sicurezza e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali, e sostenere l’attuazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione anche mediante il programma di riforma europeo; |
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c) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini, alla dimensione di genere, alla diversità e all’inclusione, nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani; |
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d) |
promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Kosovo; |
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e) |
rafforzare la presenza dell’Unione in Kosovo e garantirne la coerenza, l’efficacia e la visibilità; coordinare la strategia di comunicazione pubblica dell’Unione in Kosovo, anche collaborando strettamente con l’RSUE per il dialogo Belgrado-Pristina e il capo di EULEX KOSOVO; |
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f) |
fornire orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive della missione nonché il futuro trasferimento delle sue attività all’RSUE o all’ufficio dell’Unione in Kosovo e/o alle autorità locali, a seconda dei casi e se le circostanze locali lo consentono; |
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g) |
sostenere, ove necessario, il dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall’alto rappresentante, puntando a promuovere un ambiente propizio al processo; offrire consulenza e competenze politiche a livello locale all’RSUE per il dialogo Belgrado-Pristina; |
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h) |
sostenere il mandato delle sezioni specializzate e della procura specializzata, ove opportuno, in coordinamento con EULEX KOSOVO, anche mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’alto rappresentante.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.
3. L’RSUE lavora in stretto coordinamento con i servizi competenti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE («spese») per il periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2028 è pari a 5 710 846,74 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
4. Il personale dell’RSUE è ubicato presso l’ufficio dell’Unione in Kosovo per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e dei membri della squadra dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del mandato dell’RSUE e per i membri della squadra dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate UE
1. L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4).
2. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.
3. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare all’Organizzazione delle Nazioni Unite e all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in funzione dei bisogni operativi dell’RSUE, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.
4. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’azione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. L’ufficio dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE.
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell’RSUE e della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
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a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che comprenda misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e di evacuazione; |
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b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza; |
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c) |
provvedendo affinché tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE; |
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d) |
provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni scritte sulla loro attuazione e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione definitiva ed esauriente sull’esecuzione del mandato di cui all’articolo 15. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’alto rappresentante e al CPS. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Se del caso, si cerca di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l’RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente. L’RSUE si coordina strettamente con l’RSUE per il dialogo Belgrado-Pristina e offre consulenza e competenze politiche a livello locale. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con i pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
3. L’RSUE, insieme ad altri soggetti dell’Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell’Unione sul teatro delle operazioni nell’intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.
Articolo 13
Surrogazione
Al fine di assicurare il rispetto degli impegni giuridici contratti dai precedenti RSUE per il Kosovo per quanto riguarda i membri della loro squadra nonché gli appalti di lavori, forniture o servizi e la locazione di terreni, edifici o altri beni immobili, l’RSUE succede ai precedenti RSUE e ne assume i diritti e gli obblighi, fatta eccezione per gli obblighi derivanti da colpa grave dei quali tali precedenti RSUE restano gli unici responsabili.
Articolo 14
Accesso ai documenti e protezione dei dati
1. L’RSUE applica le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché le norme di attuazione stabilite nella decisione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza del 6 marzo 2025 (7).
2. L’RSUE protegge le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e alle norme di attuazione adottate dall’alto rappresentante per il SEAE.
Articolo 15
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta periodicamente al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni sui progressi compiuti e una relazione definitiva ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2028.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Decisione (PESC) 2024/2084 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (GU L, 2024/2084, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2084/oj).
(2) GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj.
(3) Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1988/oj).
(4) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/488/oj).
(5) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/937/oj).
(6) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
(7) Decisione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 marzo 2025, relativa alle disposizioni riguardanti il trattamento delle domande di accesso del pubblico ai documenti detenuti dai rappresentanti speciali dell’UE (GU C, C/2025/1951, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1951/oj).
(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1726/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)