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Document 32026D1202

Decisione (PESC) 2026/1202 del Consiglio, del 4 giugno 2026, che modifica la decisione (PESC) 2023/921 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

ST/8489/2026/INIT

GU L, 2026/1202, 5.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1202/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1202/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1202

5.6.2026

DECISIONE (PESC) 2026/1202 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2026

che modifica la decisione (PESC) 2023/921 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/921 (1), che ha istituito una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova.

(2)

La consegna di determinate attrezzature alle forze armate della Repubblica di Moldova è stata posticipata e non sarà completata fino alla data di scadenza del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2023/921. È pertanto opportuno che tale periodo sia prorogato di 17 mesi, dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027, di detto periodo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/921,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione (PESC) 2023/921, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La durata della misura di assistenza è di 53 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2026

Per il Consiglio

Il presidente

C. FITIRIS


(1)  Decisione (PESC) 2023/921 del Consiglio, del 4 maggio 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 173, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/921).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1202/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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