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Document 32026D1153
Council Decision (CFSP) 2026/1153 of 22 May 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Albanian Armed Forces
Decisione (PESC) 2026/1153 del Consiglio, del 22 maggio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate albanesi
Decisione (PESC) 2026/1153 del Consiglio, del 22 maggio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate albanesi
ST/7991/2026/INIT
GU L, 2026/1153, 26.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1153/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1153 |
26.5.2026 |
DECISIONE (PESC) 2026/1153 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2026
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate albanesi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. |
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(2) |
L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Albania forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di stabilizzazione e di associazione firmato nel 2006 ed entrato in vigore nel 2009 e dei negoziati di adesione con l’Albania avviati nel 2022. |
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(3) |
L’Unione elogia l’Albania per i suoi risultati costanti in termini di pieno allineamento alla PESC e riconosce il contributo dell’Albania alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione, compresa la sua accresciuta partecipazione alle missioni e operazioni PSDC e alle forze di risposta rapida dell’Unione nel quadro relativo alla capacità di dispiegamento rapido. |
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(4) |
Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità militari e di difesa dei partner. |
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(5) |
Nella dichiarazione di Bruxelles del vertice UE-Balcani occidentali del 17 dicembre 2025, i leader dell’Unione e dei suoi Stati membri, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali, hanno ribadito il loro impegno a sostenere ulteriormente la regione nell’ambito dell’EPF. |
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(6) |
Il 30 gennaio 2026 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dall’Albania affinché l’Unione assista le forze armate albanesi nel migliorare la loro efficacia operativa. |
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(7) |
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. |
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(8) |
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore dell’Albania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
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a) |
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’Albania in materia di sicurezza e difesa; |
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b) |
contribuire a potenziare le capacità di sicurezza e difesa delle forze armate albanesi al fine di migliorare la sicurezza e la resilienza nazionali e, di conseguenza, proteggere meglio la popolazione civile nelle situazioni di crisi e nelle emergenze; |
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c) |
rafforzare il potenziale di partecipazione dell’Albania alle missioni e operazioni dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e al quadro relativo alla capacità di dispiegamento rapido. |
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
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a) |
veicoli tattici; |
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b) |
una gru mobile; |
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c) |
sistemi di autocarri e rimorchi; |
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d) |
terne; |
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e) |
veicoli del genio; e |
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f) |
veicoli polivalenti corazzati leggeri. |
La misura di assistenza finanzia anche forniture e servizi correlati, compresa la formazione tecnica, operativa e in materia di manutenzione, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 21 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
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a) |
la conformità delle unità delle forze armate albanesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; |
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b) |
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; |
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c) |
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; |
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d) |
che tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi. |
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è incaricato di garantire l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata all’Agenzia Industrie Difesa.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate albanesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
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a) |
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; |
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b) |
relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); |
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c) |
visite in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta. |
3. L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito con decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. DAMIANOS
(1) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).
(2) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1153/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)