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Document 32026D1152

Decisione (PESC) 2026/1152 del Consiglio, del 22 maggio 2026, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente e che modifica la decisione (PESC) 2025/976

ST/8158/2026/INIT

GU L, 2026/1152, 26.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1152/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1152/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1152

26.5.2026

DECISIONE (PESC) 2026/1152 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2026

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente e che modifica la decisione (PESC) 2025/976

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 1996 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente.

(2)

Il 20 maggio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/976 (1), che ha nominato il sig. Christophe BIGOT RSUE per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell’RSUE scade il 31 maggio 2026.

(3)

La risoluzione del conflitto israelo-palestinese è una priorità strategica per l’Unione, che deve rimanere attivamente impegnata fino a quando tale conflitto non sia risolto sulla base della soluzione dei due Stati.

(4)

L’Unione si impegna a favore di una pace globale e duratura nell’intera regione del Medio Oriente ed è pronta a collaborare a tal fine con i partner regionali e internazionali.

(5)

È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un ulteriore periodo di 21 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o giugno 2026 al 29 febbraio 2028.

(6)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione regionale difficile che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2025/976 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Christophe BIGOT è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente dal 2 giugno 2025 al 31 maggio 2026.

Il mandato del sig. Christophe BIGOT quale RSUE per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 29 febbraio 2028.

Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”).»

;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il mandato dell’RSUE si basa sull’obiettivo strategico generale di una pace equa, duratura e globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base della soluzione dei due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e richiamando altre pertinenti risoluzioni, tra cui le risoluzioni 2334 (2016) e 2803 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, la tabella di marcia, gli accordi conclusi precedentemente dalle parti, l’iniziativa di pace araba e le raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente del 1o luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce una componente essenziale per una pace globale.»

;

3)

l’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell’Unione e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui le risoluzioni 2334 (2016) e 2803 (2025), e presentare proposte di azione dell’Unione al riguardo;»

;

b)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

contribuire all’attuazione del piano globale per porre fine al conflitto a Gaza conformemente alla risoluzione 2803 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;»

;

4)

all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’RSUE effettuerà visite periodiche nella regione e vi assicurerà uno stretto coordinamento con le pertinenti delegazioni dell’Unione, compresi l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) e la delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele, e, per loro tramite, con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri.»

;

5)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese nel periodo dal 1o giugno 2026 al 29 febbraio 2028 è pari a 2 754 227,42 EUR.»

;

6)

all’articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La squadra dell’RSUE è ubicata presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele e l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.»

;

7)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE informa regolarmente le delegazioni dell’Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, compresi l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) e la delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele.»

;

b)

al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele e l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA), fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).»

;

8)

all’articolo 15, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L’RSUE presenta all’alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2027.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. DAMIANOS


(1)  Decisione (PESC) 2025/976 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L, 2025/976, 21.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/976/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1152/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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