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Document 32026D1141

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1141 della Commissione, del 19 maggio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Diritti della natura: consentire ai cittadini di rappresentare e proteggere gli ecosistemi a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2026/8551

GU L, 2026/1141, 26.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1141/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1141/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1141

26.5.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1141 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2026

relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Diritti della natura: consentire ai cittadini di rappresentare e proteggere gli ecosistemi» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 marzo 2026 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Diritti della natura: consentire ai cittadini di rappresentare e proteggere gli ecosistemi».

(2)

Lo scopo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è «far riconoscere, tramite un atto giuridico come una direttiva o un regolamento, i diritti della natura nel diritto europeo, al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi». Gli organizzatori «[vorrebbero] passare da una visione della natura come proprietà al riconoscimento degli ecosistemi come entità viventi, dotate di un valore intrinseco e di diritti fondamentali», compresi «il diritto di esistere, di rigenerare le biocapacità e i cicli vitali e di essere ripristinati». Essi ritengono che «[a]gli ecosistemi andrebbe inoltre conferita personalità giuridica». L’iniziativa mira altresì a «consentire ai cittadini e alle comunità di fungere da custodi e rappresentanti degli ecosistemi, sia per prevenire i danni che per sostenerne la protezione, il ripristino e la rigenerazione. Tali rappresentanti dovrebbero pertanto essere legittimati ad agire e beneficiare di ulteriori misure giuridiche quando difendono i diritti degli ecosistemi, seguendo l’esempio del Mar Menor in Spagna». Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa.

(3)

La Commissione ritiene di poter adottare, sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in combinato disposto con l’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, una proposta di atto giuridico volta a rafforzare la protezione degli ecosistemi, che riconosca loro, tra gli altri, il diritto di esistere, di rigenerare le biocapacità e i cicli vitali e di essere ripristinati. Un tale atto potrebbe altresì conferire personalità giuridica agli ecosistemi e legittimare i cittadini e le comunità ad agire per conto degli stessi.

(4)

Per questo motivo la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(5)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni sostanziali concrete richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(6)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(7)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Diritti della natura: consentire ai cittadini di rappresentare e proteggere gli ecosistemi».

(9)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Diritti della natura: consentire ai cittadini di rappresentare e proteggere gli ecosistemi» è registrata.

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Diritti della natura: consentire ai cittadini di rappresentare e proteggere gli ecosistemi», rappresentato da Emmanuel SCHLICHTER e Marine YZQUIERDO in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 19 maggio 2026

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Membro della Commissione


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1141/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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