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Document 32026D1132

Decisione (UE) 2026/1132 del Consiglio, del 18 maggio 2026, sulla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo

ST/8557/2026/INIT

GU L, 2026/1132, 21.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1132/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1132/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/1132

21.5.2026

DECISIONE (UE) 2026/1132 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2026

sulla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati sulla revisione o modifica della convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo («convenzione»), al fine di modificare la definizione di «reato di terrorismo» presente nella convenzione. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo («protocollo»).

(2)

Il 9 luglio 2025 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il protocollo e ha preso atto della relativa relazione esplicativa. Il 10 dicembre 2025 il suddetto Comitato ha convenuto di aprire il protocollo alla firma il 26 maggio 2026 a Strasburgo, in Francia.

(3)

Il protocollo è coerente con gli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza di cui all’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare tramite il ravvicinamento delle legislazioni penali al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per prevenire e combattere la criminalità, compreso il terrorismo.

(4)

Il protocollo modifica la convenzione modificando la definizione di «reato di terrorismo» di cui all’articolo 1 di tale convenzione («definizione modificata»).

(5)

La definizione modificata risponde alla necessità di adottare una definizione giuridica più ampia e idonea di «reato di terrorismo» in seno al Consiglio d’Europa al fine di affrontare le sfide attuali e future in materia di lotta contro il terrorismo.

(6)

La definizione modificata mira ad offrire un significativo valore aggiunto per la prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi, nonché per la cooperazione internazionale, comprese la cooperazione giudiziaria, l’assistenza giudiziaria reciproca e le richieste di estradizione tra gli Stati parte del protocollo e della convenzione.

(7)

Partecipando ai negoziati a nome dell’Unione, la Commissione ha garantito la compatibilità del protocollo con le norme dell’Unione in materia. In particolare, la definizione modificata è compatibile e coerente con la definizione di «reato di terrorismo» prevista dal diritto dell’Unione quale stabilita all’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(8)

Il preambolo del protocollo ribadisce che tutte le misure adottate per prevenire o reprimere i reati di terrorismo di cui al protocollo devono rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali pertinenti, in particolare quelli sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come gli altri obblighi imposti dal diritto internazionale, compreso, ove applicabile, il diritto internazionale umanitario. Ciò è in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli obblighi dell’Unione ai sensi del diritto internazionale.

(9)

Poiché l’Unione è parte della convenzione, il protocollo è aperto alla firma e alla ratifica dell’Unione. L’Unione dovrebbe aderire al protocollo unitamente ai suoi Stati membri, in quanto l’Unione e gli Stati membri sono competenti nei settori contemplati dalla convenzione che il protocollo modifica. L’Unione ha esercitato la propria competenza attraverso l’adozione della direttiva (UE) 2017/541. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il protocollo non incide sulle norme comuni dell’Unione o non ne modifica la portata. La presente decisione non pregiudica la firma del protocollo da parte degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne.

(10)

La rapida firma del protocollo da parte dell’Unione ha lo scopo di mettere in risalto il sostegno dell’Unione nei confronti di una definizione paneuropea comune di «reato di terrorismo» che ci si aspetta che rafforzi l’azione antiterrorismo a livello regionale e internazionale. La rapida firma del protocollo ha inoltre lo scopo di agevolare l’entrata in vigore tempestiva del protocollo stesso.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(13)

È pertanto opportuno firmare il protocollo a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la firma del protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1132/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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