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Document 32026D0341

Decisione (UE) 2026/341 della Commissione, dell’11 agosto 2025, che concede alla Repubblica di Polonia una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il meccanismo di capacità polacco [notificata con il numero C(2025) 5575]

C/2025/5575

GU L, 2026/341, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/341/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/341/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/341

24.2.2026

DECISIONE (UE) 2026/341 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2025

che concede alla Repubblica di Polonia una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il meccanismo di capacità polacco

[notificata con il numero C(2025) 5575]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (1), nella versione modificata dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (2), in particolare l’articolo 64,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE

(1)

Il 4 febbraio 2025 la Repubblica di Polonia («Polonia») ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga («deroga») al requisito di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 («regolamento Energia elettrica») a norma dell’articolo 64, paragrafo 2 ter, dello stesso regolamento («richiesta»).

(2)

La deroga richiesta si applicherebbe dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2028.

(3)

Il 14 febbraio 2025 la Commissione ha pubblicato la richiesta sul suo sito web e ha invitato gli Stati membri e i portatori di interessi a presentare osservazioni entro il 17 marzo 2025. Sono pervenute osservazioni da un portatore di interessi.

(4)

La Polonia ha trasmesso ulteriori informazioni in data 28 febbraio, 26 marzo, 9, 17 e 25 aprile, 5, 7 e 15 maggio e 2 giugno 2025.

2.   IL MECCANISMO DI CAPACITÀ ESISTENTE

(5)

La richiesta riguarda il meccanismo di capacità attualmente in vigore in Polonia («meccanismo di capacità esistente»), che è stato autorizzato come aiuto di Stato con decisione della Commissione del 7 febbraio 2018 (3) («decisione sull’aiuto di Stato»). Nella sua richiesta la Polonia ha confermato che le caratteristiche principali del meccanismo di capacità esistente sono rimaste invariate dall’adozione della decisione sull’aiuto di Stato. La presente decisione rimanda alla decisione sull’aiuto di Stato per una descrizione dettagliata del meccanismo di capacità esistente.

(6)

Le principali modifiche apportate al meccanismo di capacità esistente dall’adozione della decisione sull’aiuto di Stato derivano dai requisiti del regolamento Energia elettrica, entrato in vigore il 4 luglio 2019, che stabilisce per la prima volta norme dettagliate sui meccanismi di capacità nel diritto derivato dell’UE.

(7)

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento Energia elettrica, al più tardi dal 1o luglio 2025 una capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 («impianti esistenti») e con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica («limite di emissione») e superiori a 350 kg di CO2 di origine fossile in media all’anno per kWe installato («limite del bilancio del carbonio») non deve essere impegnata né ricevere pagamenti o impegni di pagamento futuri nel quadro di un meccanismo di capacità. Questo divieto non si applica agli impegni o ai contratti conclusi prima del 31 dicembre 2019.

(8)

La Polonia ha recepito il limite di emissione nella propria legislazione nazionale, impedendo agli impianti esistenti che lo superano di partecipare alle aste successive al 31 dicembre 2019, e ha stabilito le regole per il calcolo del limite di emissione per ciascuna unità del mercato della capacità. Di conseguenza, a partire dal 1o luglio 2025, gli impianti esistenti che superano il limite di emissione non sono più ammissibili ai pagamenti o agli impegni di pagamento futuri nel quadro del meccanismo di capacità esistente, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi prima del 31 dicembre 2019.

(9)

Il meccanismo di capacità esistente è un meccanismo a livello di mercato sotto forma di obbligo di capacità, in base al quale i partecipanti al mercato ricevono una remunerazione fissa per la capacità in cambio della disponibilità nei giorni lavorativi tra le 07:00 e le 22:00 e durante i periodi di sollecitazione del sistema.

(10)

Come indicato al considerando 4 della decisione sull’aiuto di Stato, il meccanismo di capacità esistente è aperto ai generatori nuovi, ristrutturati ed esistenti, agli operatori di gestione della domanda e ai gestori degli impianti di stoccaggio, situati in Polonia o negli Stati membri dell’UE limitrofi. Il meccanismo di capacità esistente esclude i fornitori di capacità che ricevono altre forme di sostegno (cfr. considerando 18 della decisione sull’aiuto di Stato). La partecipazione transfrontaliera è consentita nell’ambito del meccanismo di capacità esistente, come stabilito nella sezione 2.5 della decisione sull’aiuto di Stato. I fornitori di capacità situati nelle zone limitrofe possono parteciparvi direttamente (in linea con la soluzione obiettivo definita nella decisione sull’aiuto di Stato). La partecipazione della capacità estera non deve superare il livello previsto delle importazioni in Polonia durante i momenti di sollecitazione del sistema. La capacità in entrata massima per la partecipazione transfrontaliera per ciascun anno di consegna è calcolata in linea con la metodologia stabilita all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento Energia elettrica, in base all’ultima relazione approvata sulla valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse.

(11)

I requisiti di preselezione applicabili ai fornitori di capacità sono definiti in dettaglio in anticipo, come descritto nella sezione 2.3.2 della decisione sull’aiuto di Stato.

(12)

Come indicato al considerando 37 della decisione sull’aiuto di Stato, ogni anno è indetta un’asta per la capacità per un determinato anno di consegna, con un anticipo di cinque anni («asta principale»). Per ogni trimestre di un determinato anno di consegna sono indette aste supplementari nell’anno precedente il periodo di consegna («asta supplementare»). Ai fini della presente decisione, le aste principali e le aste supplementari sono denominate collettivamente «aste primarie».

(13)

Il metodo d’asta è descritto nella sezione 2.4.2 della decisione sull’aiuto di Stato. Tutte le aste sono aste discendenti, a prezzo discriminatorio, in cui tutte le unità di capacità aggiudicatrici ricevono il medesimo prezzo per l’adempimento dei propri obblighi di capacità. All’inizio dell’asta il banditore annuncia un prezzo elevato; i partecipanti ammessi a partecipare presentano quindi offerte indicando la quantità di capacità che sono disposti a fornire a quel prezzo. Questa procedura è ripetuta più volte secondo un calendario prestabilito. Ad ogni turno le unità del mercato della capacità possono ritirarsi dai turni successivi presentando un’offerta di uscita. L’asta si chiude quando è individuato il prezzo più basso al quale la domanda corrisponde all’offerta.

(14)

La quantità di capacità da acquisire tramite aste primarie è determinata sulla base della procedura stabilita nella sezione 2.4.1 della decisione sull’aiuto di Stato:

la quantità di capacità da mettere all’asta si basa sul parametro di affidabilità, che il governo polacco ha fissato a 3 ore di perdita di carico attesa (Loss of Load Expectation — «LOLE») all’anno.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, il gestore polacco del sistema di trasmissione (Transmission System Operator — «TSO»), valuta diversi scenari di livello della domanda di energia elettrica e della quantità di capacità fornita dalle centrali elettriche che non sono ammesse a beneficiare delle remunerazioni della capacità (ad esempio, fonti rinnovabili che ricevono sostegno nell’ambito di altri regimi). Sulla base di quest’analisi il TSO presenta una raccomandazione al governo e all’autorità nazionale di regolazione polacca in merito alla quantità di capacità che serve per soddisfare il parametro di affidabilità.

Le raccomandazioni del TSO relative alla quantità di capacità da assegnare tramite asta per soddisfare il parametro di affidabilità sono aggiornate prima di ogni asta per tenere conto degli ultimi sviluppi che hanno avuto luogo nelle previsioni della domanda, nella messa in servizio e nella disattivazione pianificate di impianti, nell’evoluzione del quadro normativo e nella condizioni di mercato. Pertanto la quantità di capacità da acquisire in ciascuna asta può differire dalla quantità calcolata per l’asta precedente relativa allo stesso periodo di consegna.

L’autorità nazionale di regolazione propone al governo la capacità obiettivo d’asta ed esprime un parere sui valori degli altri parametri proposti dal TSO prima che il governo adotti la decisione definitiva sulla quantità di capacità da acquisire in ciascuna asta. Il governo stabilisce quindi i parametri della curva della domanda come indicato nella sezione 2.4.1 della decisione sull’aiuto di Stato. La curva della domanda ha un’inclinazione decrescente con un prezzo minimo di 0,12 PLN/kW (il prezzo più basso possibile è 0,01 PLN/kW al mese). La curva della domanda è concepita in modo tale che in una determinata asta si acquisisca meno capacità se i prezzi sono alti e viceversa.

(15)

La durata dei contratti di capacità aggiudicati tramite aste dipende dalle spese in conto capitale che le unità del mercato della capacità devono sostenere per fornire la loro capacità (considerando 42 della decisione sull’aiuto di Stato). È possibile stipulare contratti annuali con unità del mercato della capacità che non sostengono spese in conto capitale significative (ossia principalmente capacità esistente). Questi contratti possono essere stipulati tramite aste sia principali che supplementari.

(16)

I contratti di capacità di durata superiore a un anno sono disponibili solo per i partecipanti alle aste principali. In particolare:

a)

le unità con spese in conto capitale superiori a 0,5 milioni di PLN/MW (± 20 %) possono essere ammesse a stipulare contratti della durata massima di cinque anni;

b)

le nuove unità con spese in conto capitale superiori a 3 milioni di PLN/MW (± 20 %) possono essere ammesse a stipulare contratti della durata massima di 15 anni;

c)

le unità che soddisfano il livello di prestazione in materia di emissioni di 450 gCO2/MWh possono essere ammesse a stipulare contratti della durata massima di 7 o 17 anni, purché soddisfino le condizioni indicate alle lettere a) e b) di cui sopra.

(17)

In caso di parità in un’asta di capacità, sarà data preferenza alla capacità che rilascia meno emissioni (cfr. considerando 40 della decisione sull’aiuto di Stato). Questa misura e quella indicata alla lettera c) di cui sopra sono denominate congiuntamente «bonus verde».

(18)

Nelle aste supplementari, i fornitori di capacità possono aggiudicarsi da uno a quattro contratti trimestrali di capacità con durata compresa tra 3 e 12 mesi.

(19)

Gli obblighi di capacità derivanti dalle aste primarie possono essere oggetto di scambio sul mercato secondario conformemente alla sezione 2.6 della decisione sull’aiuto di Stato.

(20)

Come indicato al considerando 93 della decisione sull’aiuto di Stato, i fornitori di capacità vincitori sono tenuti a fornire energia ogniqualvolta necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, vale a dire durante i momenti di sollecitazione del sistema. Il mancato rispetto di quest’obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste alla sezione 2.7.3 della decisione sull’aiuto di Stato.

3.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA RICHIESTA

3.1.   Condizioni ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2 quater, del regolamento Energia elettrica

(21)

Secondo l’articolo 64, paragrafo 2 quater, del regolamento Energia elettrica la deroga può essere concessa se si è tenuta una procedura d’asta a due livelli, comprendente una procedura d’asta primaria e una procedura d’asta complementare.

3.1.1.   Procedure d’asta primaria (asta principale e asta supplementare)

(22)

La prima asta principale si è tenuta nel novembre 2018 e la prima asta supplementare nel 2020. La Polonia riferisce che si sono tenute le aste principali per gli anni di consegna dal 2025 al 2028, e le aste supplementari per il 2025 e il 2026. La Polonia sostiene che tutte le aste primarie effettuate dopo il 31 dicembre 2019 per un periodo di consegna con inizio posteriore al 1o luglio 2025 sono aste primarie ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera a), del regolamento Energia elettrica.

(23)

La Polonia sostiene che le aste primarie per i periodi di consegna con inizio posteriore al 1o luglio 2025 sono indette in modo che possano partecipare solo i fornitori di capacità conformi con il limite di emissione e che la loro partecipazione sia massima, dato che non avranno concorrenti che non rispettano questo limite. La capacità a basse emissioni può beneficiare anche del bonus verde. Inoltre i contratti aggiudicati nelle aste primarie, in particolare nelle aste principali, hanno una durata molto più lunga rispetto a quelli che sarebbero aggiudicati nelle aste complementari qualora venisse concessa la deroga.

(24)

Nella sua richiesta la Polonia sostiene che le aste primarie che si sono tenute e si terranno (4) per gli anni di consegna dal 2025 al 2028 non risolverebbero le preoccupazioni in materia di adeguatezza per questi periodi di consegna. Sostiene inoltre che, in assenza della deroga, le unità di generazione esistenti che non rispettano il limite di emissione ma sono necessarie per garantire l’adeguatezza del sistema sarebbero disattivate perché non sostenibili economicamente.

(25)

Le preoccupazioni in materia di adeguatezza sono state individuate sulla base dei risultati della valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse del 2024 (5), che funge anche da base per la stima della capacità totale necessaria per soddisfare il parametro di affidabilità («obbligo di capacità necessaria», cfr. tabella 1).

Tabella 1

Image 1

Fonte:

valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse polacca.

(26)

La Polonia sostiene che, dopo aver dedotto dall’obbligo di capacità necessaria i volumi già assegnati attraverso le aste primarie per gli anni di consegna oggetto della deroga (cfr. tabella 2 sotto) nonché altre capacità considerate disponibili per il sistema (ad esempio quelle sostenute attraverso altri regimi), permane ancora un divario. La capacità obiettivo d’asta rappresenta la quantità di capacità da assegnare in ciascuna asta conformemente alla metodologia descritta al considerando 14. Tutti i valori sono espressi in MW.

Tabella 2

Anno

Capacità obiettivo d’asta (asta principale)

Volume contrattuale dell’asta principale

Capacità obiettivo d’asta (asta supplementare T1)

Capacità obiettivo d’asta (asta supplementare T2)

Capacità obiettivo d’asta (asta supplementare T3)

Capacità obiettivo d’asta (asta supplementare T4)

Volume contrattuale dell’asta supplementare T1

Volume contrattuale dell’asta supplementare T2

Volume contrattuale dell’asta supplementare T3

Volume contrattuale dell’asta supplementare T4

2025

2 526

2 367,304

3 520

1 131

500

842

3 144,653

1 142,555

524,569

830,866

2026

7 991

7 188,584

2 450

100

100

5 010

2 022,723

87,524

93,524

2 387,759

2027

6 237

5 379,156

1 909

100

100

1 284

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2028

5 791

7 070,951

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Fonte:

ministero del Clima e dell’ambiente, Polonia.

3.1.2.   Aste complementari

(27)

La Polonia propone di introdurre aste complementari aperte anche agli impianti esistenti che superano il limite di emissione. La Polonia precisa che le aste complementari per un determinato anno saranno indette solo quando la necessità di capacità aggiuntiva è giustificata sulla base dei risultati della valutazione nazionale e solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le aste principali e supplementari per il periodo di consegna specificato sono state concluse; e

b)

nelle aste principali e supplementari non è stato possibile acquisire un volume di capacità sufficiente a soddisfare il parametro di affidabilità per il periodo di consegna specificato.

(28)

La Polonia spiega che, se tali condizioni saranno soddisfatte per ciascuno degli anni di consegna oggetto della deroga richiesta, si procederà a quattro aste complementari per i periodi di consegna seguenti: seconda metà del 2025 (contratto semestrale) e anni di consegna 2026, 2027 e 2028 (contratti annuali).

(29)

La tabella 3 illustra la procedura d’asta a due livelli e gli anni in cui si terrà ciascuna asta (principale, supplementare e complementare, se necessario).

Tabella 3

Image 2

Fonte:

ministero del Clima e dell’ambiente, Polonia.

(30)

La Polonia ha informato la Commissione che la prima asta complementare (per la consegna nella seconda metà del 2025) si è svolta il 15 maggio 2025, con una capacità obiettivo d’asta di 5 444 MW. Questa specifica capacità obiettivo d’asta è stata verificata dall’autorità nazionale di regolazione nella sua lettera del 14 maggio 2025. Sulla base dei risultati preliminari dell’asta sono state scelte le tecnologie seguenti: carbone, gas, rinnovabili, gestione della domanda e capacità transfrontaliera, acquisendo un totale di 5 050,856 MW di obblighi di capacità. La Polonia ha confermato che i contratti di capacità conclusi nelle aste complementari non saranno eseguiti fino all’adozione della presente decisione (6).

(31)

La Polonia ha confermato che le aste complementari applicano le stesse condizioni delle aste primarie previste dal regime vigente, come descritto nella sezione 2 sopra, ad eccezione dei criteri di ammissibilità (cfr. considerando 32), della frequenza delle aste (cfr. considerando 28 e 29), della formula applicata per determinare la quantità di capacità da acquisire, compresa la capacità transfrontaliera (cfr. considerando 35), e della durata del contratto (cfr. considerando 28). Questi elementi sono stati adeguati al fine di conformarsi alle condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 2 ter, del regolamento Energia elettrica.

(32)

Oltre alle unità ammesse a partecipare alle aste primarie, anche gli impianti esistenti che superano il limite di emissione possono partecipare alle aste complementari (e solo a queste).

(33)

Entro il 30 aprile dell’anno precedente il periodo di consegna, il TSO annuncerà la data in cui si terrà l’asta complementare oppure, se il parametro di affidabilità può essere soddisfatto attraverso le aste principali e supplementari (sulla base della valutazione nazionale), confermerà che per il periodo di consegna in questione non si terrà alcuna asta complementare.

(34)

La Polonia precisa che l’autorità nazionale di regolazione e il ministero del Clima e dell’ambiente esprimono il proprio parere sulla valutazione nazionale o sul suo aggiornamento. Il parere è pubblicato dal TSO e funge da base per il calcolo del volume di capacità da acquisire nell’asta complementare per un determinato periodo di consegna.

(35)

Secondo la Polonia, al fine di determinare la quantità adeguata di capacità da acquisire in ciascuna asta complementare, il TSO applica la formula seguente: capacità obiettivo d’asta = obbligo di capacità totale necessaria (quale individuata nella valutazione nazionale, cfr. tabella 1 al considerando 25) – capacità assegnata mediante le aste primarie (principale e supplementare) – capacità con entrate garantite (ad esempio rinnovabili che ricevono sostegno nell’ambito di altri regimi).

(36)

Sulla base della formula sopra indicata, la Polonia stima che la capacità obiettivo per le aste complementari del 2025 e del 2026 sia rispettivamente di circa 5,4 GW e 6,9 GW. La capacità obiettivo d’asta per il 2027 e il 2028 sarà calcolata dopo lo svolgimento delle aste supplementari per questi anni di consegna.

(37)

In base alla richiesta, i contratti di capacità annuali non possono superare la durata della deroga e la remunerazione della capacità sarà garantita solo fino alla fine del 2028.

3.2.   Individuazione delle preoccupazioni in materia di adeguatezza

3.2.1.   Il parametro di affidabilità

(38)

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica stabilisce che gli Stati membri, nell’applicare i meccanismi di capacità, prevedano un parametro di affidabilità che indichi «il necessario livello di sicurezza dell’approvvigionamento dello Stato membro».

(39)

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Energia elettrica il parametro di affidabilità deve essere stabilito dallo Stato membro o da un’autorità competente designata dallo Stato membro, su proposta delle autorità nazionali di regolazione. Il parametro di affidabilità deve basarsi sulla metodologia stabilita all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento Energia elettrica.

(40)

L’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento Energia elettrica prevede l’istituzione di una metodologia UE per il calcolo del valore del carico perso (value of lost load – «VOLL») (7), del costo di nuovo ingresso (cost of new entry – «CONE») e del parametro di affidabilità (reliability standard – «RS») (8).

(41)

Nel 2024 il ministero polacco del Clima e dell’ambiente ha riesaminato il parametro di affidabilità fissandolo a 3 ore di LOLE (9) all’anno, che corrisponde al valore stabilito alla sezione 2.2.1 della decisione sull’aiuto di Stato. Secondo la Polonia il parametro si basava su calcoli effettuati in linea con la metodologia RS adottata dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell’energia («ACER») e utilizzando i parametri calcolati dall’autorità nazionale di regolazione (10) e i risultati della valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse per il 2023. La decisione è disponibile al pubblico (11).

3.2.2.   Valutazioni dell’adeguatezza delle risorse

(42)

L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica impone agli Stati membri di vigilare sull’adeguatezza delle risorse nel loro territorio sulla base della valutazione europea di cui all’articolo 23 del regolamento. A integrazione della valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse, gli Stati membri possono svolgere anche una valutazione nazionale a norma dell’articolo 24 del regolamento.

(43)

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica, la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E) è tenuta a elaborare una metodologia in base ai principi di cui al paragrafo 5 dello stesso articolo, da utilizzare per la valutazione europea e per le valutazioni nazionali dell’adeguatezza delle risorse (12). Mentre la valutazione europea si basa su uno scenario centrale di riferimento di proiezione della domanda e dell’offerta, che anche la valutazione nazionale deve includere, la valutazione nazionale può anche prendere in considerazione ulteriori sensibilità (cfr. articolo 23, paragrafo 5, e articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica).

(44)

Il 2 maggio 2024 l’ACER ha approvato la valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse 2023. È stata la prima volta che una valutazione europea è stata formalmente approvata.

(45)

La valutazione europea 2023 modellizza quattro anni obiettivo (2025, 2028, 2030 e 2033). I risultati dello scenario centrale di riferimento per la Polonia nella valutazione europea 2023 sono presentati nella tabella 4 di seguito. Quando il valore LOLE riportato è inferiore a 3, il parametro di affidabilità è considerato soddisfatto, il che significa che non sono state individuate preoccupazioni in materia di adeguatezza delle risorse. I risultati della valutazione europea 2023 non evidenziano preoccupazioni in materia di adeguatezza per gli anni obiettivo 2025, 2028 e 2030. Per il 2033 il parametro di affidabilità risulta tuttavia superato. In sintesi, la valutazione europea 2023 individua una preoccupazione in materia di adeguatezza in Polonia solo per l’anno obiettivo 2033.

Tabella 4

Risultati di adeguatezza della valutazione europea 2023, LOLE  (13)

Valutazione

2025

2028

2030

2033

Parametro di affidabilità polacco

3,0

3,0

3,0

3,0

Valutazione europea 2023

0,1

1,8

2,5

8,5

(46)

Il 7 aprile 2025 l’ENTSO-E ha presentato all’ACER la sua proposta di valutazione europea 2024 (14), che l’ACER ha successivamente iniziato a esaminare in conformità dell’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento Energia elettrica.

(47)

Sebbene sia ancora in fase di riesame e soggetta all’approvazione o alla modifica da parte dell’ACER, la valutazione europea 2024 individua una preoccupazione in materia di adeguatezza per tutti gli anni obiettivo oggetto della deroga (dal 2025 al 2028), sebbene l’entità della preoccupazione sia inferiore a quella individuata nella valutazione nazionale, come illustrato nella tabella 5 di seguito.

Tabella 5

Risultati di adeguatezza della valutazione europea 2024, LOLE

Valutazione

2026

2028

2030

2035

Parametro di affidabilità polacco

3,0

3,0

3,0

3,0

Valutazione europea 2024

3,9

13,7

9,2

9,8

(48)

La valutazione nazionale contiene uno scenario centrale di riferimento senza nuovi contratti relativi al meccanismo di capacità (denominato «scenario di base» nella valutazione nazionale polacca) e uno scenario con nuovi contratti relativi al meccanismo di capacità (denominato «scenario con meccanismo di capacità»). Quest’ultimo include la capacità da acquisire nell’ambito del meccanismo di capacità esistente, attraverso aste complementari e altri meccanismi, quali i futuri meccanismi di capacità. La valutazione nazionale modellizza 16 anni obiettivo (dal 2025 al 2040). Lo scenario di base è lo scenario pertinente per dimostrare le preoccupazioni in materia di adeguatezza. Nel parere dell’ACER in merito alla valutazione nazionale (cfr. considerando 51), questo scenario è confrontato con lo scenario centrale di riferimento della valutazione europea 2023, che analogamente non includeva nuovi contratti relativi al meccanismo di capacità e rappresenta quindi un approccio corrispondente e comparabile.

(49)

I risultati della valutazione nazionale polacca per la LOLE e per l’energia prevista non fornita (expected energy not served - «EENS») nello scenario di base sono presentati nella tabella 6.

Tabella 6

Risultati della valutazione nazionale

Image 3

(50)

I risultati della valutazione nazionale nello scenario di base mostrano un valore LOLE superiore a quello dei risultati della valutazione europea 2023 per tutti i quattro anni obiettivo considerati (2025, 2028, 2030 e 2033). In particolare, il parametro di affidabilità è superato in tutti gli anni modellizzati nello scenario di base della valutazione nazionale.

3.2.3.   Parere dell’ACER a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica

(51)

La Polonia ha presentato la propria valutazione nazionale all’ACER perché formulasse un parere, conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica. Poiché l’ACER ha approvato per la prima volta una valutazione europea nel 2024 (cfr. considerando 44 sopra), l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica, che impone agli Stati membri di sottoporre le loro valutazioni nazionali all’ACER per un parere in caso di divergenze tra la valutazione nazionale e quella europea, non era di fatto applicabile negli anni precedenti.

(52)

Il 3 febbraio 2025 l’ACER ha pubblicato un parere contenente raccomandazioni sulla valutazione polacca dell’adeguatezza delle risorse (15). Nel suo parere l’ACER ha spiegato che le differenze tra la valutazione nazionale polacca e la valutazione europea 2023 erano giustificate in termini di ipotesi sulle risorse di capacità, ma non lo erano per le ipotesi relative agli scambi interzonali. Per quanto riguarda la differenza nella modellizzazione delle risorse di capacità, l’ACER non è stata in grado di stabilire se tale differenza fosse giustificata.

(53)

Nel suo parere l’ACER ha formulato le raccomandazioni seguenti:

a)

per quanto riguarda le ipotesi relative agli scambi interzonali, nella valutazione nazionale polacca si dovrebbero migliorare quelle relative alle importazioni e alle esportazioni per tenere conto con più precisione del funzionamento del mercato europeo interconnesso dell’energia elettrica. Ad esempio, le zone e le regioni di offerta estere dovrebbero essere modellizzate sulla base delle serie di dati disponibili nella valutazione europea;

b)

per quanto riguarda le ipotesi relative alle risorse di capacità, i costi specifici nazionali utilizzati nella valutazione nazionale dovrebbero essere utilizzati anche nella valutazione europea;

c)

per quanto riguarda la modellizzazione delle risorse di capacità, la valutazione della vitalità economica dovrebbe essere aggiornata per tenere adeguatamente conto dei ricavi e dei costi futuri. L’ACER raccomanda, in particolare, di fornire ulteriori chiarimenti sui risultati economici della valutazione della vitalità economica e di comprovare l’ipotesi secondo cui nel sistema polacco non entrerà nessuna unità di gestione della domanda o di stoccaggio oltre a quelle coperte dai contratti conclusi nell’ambito del meccanismo di capacità.

3.2.4.   Relazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica

(54)

L’articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento Energia elettrica impone all’organismo responsabile per la valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse di tenere debitamente conto del parere dell’ACER e, ove necessario, di modificare la propria valutazione. Qualora decida di non tenere pienamente conto del parere dell’ACER, l’organismo responsabile per la valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse è tenuto a pubblicare una relazione in cui ne specifica le ragioni.

(55)

Il 22 aprile 2025 il TSO polacco ha pubblicato una relazione in risposta al parere dell’ACER sulle differenze tra la valutazione nazionale e la valutazione europea 2023 (16). Nella sua relazione il TSO polacco ha dichiarato quanto segue.

Per quanto riguarda le differenze nelle ipotesi relative agli scambi interzonali, l’approccio semplificato applicato alla modellizzazione regionale ha un impatto limitato sui risultati della valutazione nazionale. La valutazione nazionale applica un approccio alle ipotesi di importazione coerente con la metodologia per la partecipazione transfrontaliera (articolo 26, paragrafo 11, lettera a), del regolamento Energia elettrica) (17). La divergenza nelle ipotesi relative alle esportazioni è giustificata dal fatto che la Polonia è principalmente una zona di offerta di importazione e che modellizzare le esportazioni nella valutazione nazionale farebbe semplicemente diminuire le riduzioni (curtailments) delle rinnovabili senza migliorare la vitalità economica degli impianti esistenti. Di conseguenza le ipotesi relative alle esportazioni della valutazione nazionale non influirebbero sul mix di capacità né altererebbero in modo significativo i rischi per l’adeguatezza.

La divergenza nelle ipotesi relative alle risorse di capacità è dovuta alla diversa tempistica di raccolta dei dati nei due studi (la prima metà del 2024 per la valutazione nazionale e la fine del 2022 per la valutazione europea 2023).

Per quanto riguarda le differenze nella modellizzazione delle risorse di capacità, i calcoli della valutazione della vitalità economica contenuti nella valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse costituiscono un approccio più accurato e rappresentativo rispetto a quello utilizzato nella valutazione europea. Per quanto riguarda la divergenza nelle ipotesi relative alla gestione della domanda e allo stoccaggio, il TSO polacco afferma che i suoi calcoli non indicano alcuna decisione di investimento nello stoccaggio prima del 2029 e che l’uso dello stoccaggio spinto dal mercato è previsto a partire dal 2036. Per quanto riguarda la gestione della domanda, il TSO polacco spiega che, a differenza della valutazione europea 2023, la valutazione nazionale prevede anche la modellizzazione della gestione implicita della domanda. La discrepanza nei modelli di manutenzione programmata delle centrali elettriche è dovuta al fatto che la valutazione nazionale rispecchia di più la realtà rispetto alla valutazione europea 2023.

3.3.   Relazione che correda la deroga richiesta

(56)

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2 quinquies, del regolamento Energia elettrica, la richiesta di deroga deve essere corredata di una relazione contenente:

a)

una valutazione dell’impatto della deroga in termini di emissioni di gas a effetto serra e sulla transizione verso le energie rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio di energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda;

b)

un piano con tappe fondamentali per porre progressivamente fine alla partecipazione della capacità di generazione di cui al paragrafo 2 ter nei meccanismi di capacità entro la data di scadenza della deroga, compreso un piano per l’acquisizione della capacità di sostituzione necessaria in linea con la traiettoria nazionale indicativa per la quota complessiva di energia rinnovabile e una valutazione degli ostacoli agli investimenti da cui deriva la mancanza di offerte sufficienti nella procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2 quater, lettera a).

3.3.1.   Impatto sulle emissioni di gas a effetto serra

(57)

La Polonia mette a confronto i due scenari presentati nella valutazione nazionale (cfr. considerando 48) per valutare l’impatto prodotto sulle emissioni di gas a effetto serra dall’introduzione di una deroga sotto forma di aste complementari.

(58)

La Polonia spiega che la differenza principale tra i due scenari è che il volume di energia non fornita è significativamente più alto nello scenario di base rispetto allo scenario con meccanismo di capacità. La tabella 7 seguente confronta i valori dell’energia non fornita nei due scenari della valutazione nazionale.

Tabella 7

Valori dell’energia non fornita nei due scenari della valutazione nazionale

Image 4

Fonte:

dati Polskie Sieci Elektroenergetyczne compilati per la preparazione della valutazione nazionale.

(59)

Secondo le stime della Polonia, nel breve termine l’attuazione della deroga potrebbe comportare un leggero aumento delle emissioni di CO2 (pari allo 0,2-0,3 % delle emissioni del settore energetico) nel periodo oggetto della deroga (dal 2025 al 2028). La Polonia spiega che ciò è dovuto al fatto che, nello scenario con meccanismo di capacità, il parametro di affidabilità viene raggiunto, con conseguente riduzione dell’energia non fornita rispetto allo scenario di base, grazie alle unità ad alta intensità di emissioni ammesse a partecipare alle aste complementari. La Polonia sostiene che, durante il periodo in oggetto, a causa dei tempi di realizzazione non è possibile mettere in servizio un gran numero di nuove unità termiche con emissioni minori, quali turbine a gas a circuito aperto/turbine a gas a ciclo combinato, che consentirebbero di ridurre queste emissioni aggiuntive.

(60)

La tabella 8 presenta un confronto delle emissioni di CO2, sulla base dei dati raccolti dal settore della generazione di energia elettrica e termica, nelle emissioni da cogenerazione nei due scenari previsti dalla valutazione nazionale.

Tabella 8

Image 5

Fonte:

dati Polskie Sieci Elektroenergetyczne compilati per la preparazione della valutazione nazionale.

(61)

La Polonia conclude che la deroga avrebbe un impatto molto limitato sulle emissioni nel settore della generazione di energia elettrica nelle unità di generazione a dispacciamento centralizzato, perché il volume delle unità oggetto della deroga che potrebbero essere prese in considerazione per contratti di capacità attraverso aste complementari sarebbe limitato al minimo necessario. D’altro canto, come illustrato in dettaglio nella sezione 3.3.2 di seguito, la Polonia sostiene che la deroga creerebbe condizioni di mercato più stabili per le decisioni di investimento in materia di gestione della domanda, stoccaggio e rinnovabili, facilitando così una riduzione più rapida delle emissioni negli anni successivi (e nel medio termine). Per tale motivo la Polonia sostiene inoltre che nello scenario di base i livelli di emissione sono più elevati negli anni dal 2033 al 2040, a causa delle condizioni di mercato meno favorevoli per i nuovi investimenti.

3.3.2.   Impatto sulla transizione energetica

(62)

La Polonia usa i due scenari presentati nella valutazione nazionale (cfr. considerando 48) anche come base per valutare l’impatto della deroga sugli obiettivi di transizione energetica, vale a dire sulla transizione verso le energie rinnovabili, una maggiore flessibilità, stoccaggio di energia, elettromobilità e gestione della domanda.

(63)

Dall’analisi comparativa emerge che la deroga potrebbe momentaneamente mantenere un numero leggermente più alto di unità di generazione a emissioni più alte. Secondo la Polonia però nel medio termine (negli anni 2030) le unità ad alte emissioni sarebbero eliminate più rapidamente nello scenario con meccanismo di capacità rispetto allo scenario di base.

(64)

Secondo la Polonia la deroga ridurrebbe al minimo il rischio di mancato rispetto del parametro di affidabilità e attenuerebbe la volatilità dei prezzi. Ciò creerebbe condizioni di mercato più stabili e prevedibili, favorendo gli investimenti in capacità flessibile, quali stoccaggio e nuove unità dispacciabili, capacità rinnovabile ed elettromobilità, facendo sì che, in ultima analisi, le unità a carbone non siano più necessarie per mantenere il parametro di affidabilità. La Polonia sostiene inoltre che, in assenza della deroga, le unità dispacciabili e flessibili esistenti (ossia le unità di gestione della domanda e di stoccaggio dell’energia) dovrebbero funzionare molto spesso e potrebbero non essere in grado di rispettare gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano i meccanismi di capacità esistenti in un sistema altamente inadeguato, con il rischio di incorrere in sanzioni. Ciò potrebbe disincentivare gli investimenti nelle tecnologie pulite e flessibili e la loro partecipazione al mercato della capacità.

(65)

La figura 1 e la tabella 9 riportate di seguito illustrano quali tecnologie saranno impiegate dalle unità selezionate nell’ambito del meccanismo di capacità esistente attraverso aste primarie per un periodo di consegna fino al 2029.

Figura 1

Image 6

Tabella 9

Image 7

Fonte:

ministero del Clima e dell’ambiente, Polonia.

(66)

La valutazione nazionale contiene ipotesi per il periodo 2025-2040 relative allo sviluppo delle rinnovabili, delle soluzioni di stoccaggio dell’energia, delle fonti energetiche dispacciabili che usano combustibili a emissioni basse o nulle, degli impianti che offrono gestione della domanda, dell’elettromobilità e di altri settori. Secondo le proiezioni nello scenario con meccanismo di capacità lo sviluppo di tutti questi settori aumenterà notevolmente nel tempo, come illustrato nella figura 2 di seguito, mentre la quota del carbone diminuirà in misura significativa dopo la scadenza della deroga (dal 40 % nel 2025 al 20 % nel 2029). Negli anni successivi la quota di mercato della generazione di energia elettrica da carbone si ridurrà ulteriormente. Ciò è dovuto anche alla scadenza dei contratti a lungo termine assegnati agli impianti a carbone nell’ambito del meccanismo di capacità prima del 31 dicembre 2019 (cfr. considerando 7 sopra).

Figura 2

Quota delle tecnologie nella generazione di energia elettrica nello scenario con meccanismo di capacità  (18)

Image 8

3.3.3.   Valutazione degli ostacoli agli investimenti

(67)

Nel maggio e giugno 2024 il ministero polacco del Clima e dell’ambiente ha condotto un’indagine tra gli operatori del mercato dell’energia elettrica (19) per raccoglierne le opinioni sul grado di sviluppo del mercato dell’energia elettrica e sul funzionamento del mercato della capacità.

(68)

Sulla base dei risultati dell’indagine, il ministero ha individuato vari ambiti su cui era auspicabile intervenire modificando la legislazione per, ad esempio:

dare una maggiore flessibilità al sistema elettrico, promuovendo servizi di flessibilità, contratti a prezzo dinamico e servizi di bilanciamento del sistema, nonché integrando meglio le rinnovabili;

nel contesto del funzionamento del mercato all’ingrosso, colmare la mancanza di misure volte a garantire un margine adeguato nel prezzo dell’energia elettrica e a proteggere i clienti finali dai prezzi elevati dell’energia.

(69)

Secondo i partecipanti l’iter amministrativo di approvazione degli investimenti nelle infrastrutture di rete è lungo e complesso. L’opposizione del pubblico crea indebiti ostacoli agli investimenti infrastrutturali. Per consentire agli investitori di decidere di avviare investimenti è necessario ricorrere a capitali esterni, compreso il finanziamento tramite debito, perché i costi dei progetti nel settore dell’energia continuano ad aumentare.

(70)

Nel 2024 l’autorità nazionale di regolazione polacca ha condotto un’indagine per raccogliere le opinioni dei partecipanti al mercato dell’energia e proposte di possibili modifiche del meccanismo polacco di capacità esistente. Dai risultati dell’indagine sono emersi diversi fattori che potrebbero aver influito sui risultati delle aste del mercato di capacità per i periodi di consegna a partire dal 1o luglio 2025. Tali fattori sono:

la limitata capacità di ottenere finanziamenti dai mercati finanziari per la modernizzazione delle unità di generazione esistenti e lo sviluppo di nuove unità di generazione che utilizzano combustibili fossili;

il notevole impatto degli sviluppi a livello mondiale, quali la pandemia di COVID-19 e le condizioni geopolitiche (interruzioni nella fornitura di prodotti semilavorati, materiali e materie prime provenienti da regioni colpite da conflitti bellici o minacce terroristiche) e le sfide macroeconomiche (una crisi in graduale aggravamento e un forte aumento dell’inflazione), che hanno influito negativamente sul costo della raccolta di capitali;

l’iter amministrativo, lungo e complesso, per ottenere le autorizzazioni ambientali e urbanistiche e i permessi di costruzione.

(71)

Secondo la Polonia le attuali norme di mercato e il quadro che disciplina il funzionamento del meccanismo di capacità esistente non ostacolano lo sviluppo dello stoccaggio e della gestione della domanda. Il fattore principale che influisce sullo sviluppo di queste capacità è, secondo la Polonia, la vitalità economica delle loro unità. I ricavi attuali e previsti derivanti dal mercato dell’energia e dai servizi ancillari sembrano insufficienti a coprire i costi e a garantire un margine di profitto soddisfacente.

3.3.4.   Piano per porre progressivamente fine alla partecipazione nei meccanismi di capacità delle capacità con emissioni superiori al limite di emissione

(72)

Come previsto dall’articolo 64, paragrafo 2 quinquies, del regolamento Energia elettrica, la richiesta è corredata di un piano con tappe fondamentali per porre progressivamente fine alla partecipazione del carbone nel meccanismo di capacità esistente entro la data di scadenza della deroga richiesta, compreso un piano per l’acquisizione della capacità di sostituzione necessaria. In questi documenti la Polonia propone anche misure volte ad affrontare gli ostacoli normativi che si frappongono agli investimenti individuati nei considerando da 67 a 71.

(73)

Per i motivi illustrati ai considerando 59 e 64, la Polonia sostiene che la deroga potrebbe temporaneamente comportare a breve termine una transizione leggermente più lenta dalle unità a carbone nel mercato della capacità, ma a medio termine creerebbe condizioni più favorevoli agli investimenti in capacità di sostituzione. Inoltre, se la deroga richiesta è accordata, dopo il 31 dicembre 2028, data di scadenza della stessa, le unità di generazione a carbone non potranno più competere con le unità a basse emissioni nell’ambito del meccanismo di capacità esistente. Di conseguenza il volume potenziale di unità a carbone che sarebbero economicamente sostenibili nel mercato energetico dovrebbe essere molto limitato, a causa della mancanza di incentivi finanziari, degli elevati costi di esercizio e manutenzione, del basso numero di ore di funzionamento e dei corrispondenti bassi ricavi, nonché della fine del loro ciclo di vita tecnico (20).

(74)

Tra il 2025 e il 2028 la Polonia non prevede investimenti cospicui basati sul mercato, tranne gli investimenti che beneficiano di sostegno pubblico di cui ai considerando da 77 a 81, dato che le nuove unità non possono essere messe in servizio in tempo per essere operative in questo periodo. Ciò è dovuto principalmente ai tempi di realizzazione e al fatto che non sono ancora stati ottenuti i contratti di connessione e le autorizzazioni ambientali.

(75)

La valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse fornisce stime della capacità di sostituzione che dovrebbe essere installata per sostituire la generazione basata sul carbone nel sistema (21), compresa la traiettoria nazionale indicativa per la quota complessiva di energia rinnovabile. La figura 3 riportata di seguito illustra il piano della Polonia con le tappe fondamentali per porre progressivamente fine alla partecipazione del carbone nel meccanismo di capacità esistente entro la data di scadenza della deroga richiesta.

Figura 3

Capacità installata delle tecnologie per la generazione di energia elettrica nello scenario con meccanismo di capacità. Tutti i valori sono espressi in GW

Image 9

Fonte:

valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse.

(76)

Per segnare le tappe fondamentali la Polonia applicherà il piano di attuazione (cfr. considerando 82) e realizzerà ulteriori riforme normative (cfr. considerando da 83 a 85). La Polonia prevede inoltre di acquisire la capacità di sostituzione necessaria attraverso il meccanismo di capacità esistente (cfr. considerando da 77 a 80) e altri regimi di sostegno (cfr. considerando 81). Alcune delle tappe fondamentali per acquisire la capacità di sostituzione necessaria sono già state raggiunte: nuove capacità dispacciabili saranno operative entro la scadenza della deroga, come dimostrato dai risultati delle aste primarie per i periodi di consegna dal 2026 al 2029 (cfr. considerando 77, 78 e 80).

(77)

Per il periodo dal 2026 al 2028, la valutazione nazionale indica un aumento della capacità di gas di circa 3 GW e di nuove unità di stoccaggio in batterie di circa 2 GW. Nelle aste primarie concluse per gli anni di consegna 2026 e 2027 è stata acquisita capacità per oltre 3,1 GW tramite nuove unità alimentate a gas. Per l’anno di consegna 2028 sono stati acquisiti oltre 1,7 GW di nuova capacità di stoccaggio in batterie. I risultati dell’asta principale per l’anno di consegna 2029, svoltasi dopo la pubblicazione della valutazione nazionale, indicano che la capacità di stoccaggio totale ha raggiunto i 6 GW nel 2029, superando le proiezioni della valutazione.

(78)

La figura 4 di seguito riporta i volumi degli obblighi di capacità (22) relativi alla nuova capacità di gas e di stoccaggio già acquisita nell’ambito del meccanismo di capacità esistente fino al 2029.

Figura 4

Nuovi obblighi di capacità assegnati tramite aste già concluse

Image 10

Fonte:

ministero del Clima e dell’ambiente, Polonia.

(79)

Si prevede che la capacità installata di fonti rinnovabili aumenterà di quasi 10 GW entro il 2028 e di ulteriori 8 GW entro il 2030. In aggiunta tra il 2031 e il 2040 sono previsti oltre 12,5 GW di unità alimentate a gas, 12,5 GW di stoccaggio in batterie, quasi 35 GW di rinnovabili e 3,3 GW di centrali nucleari (nello scenario con meccanismo di capacità). La Polonia riferisce che i valori indicati nella valutazione nazionale sono in linea con i regimi esistenti e pianificati per le rinnovabili e che la quota di rinnovabili nella componente «energia elettrica» della traiettoria nazionale indicativa per la quota complessiva di energia rinnovabile sarà raggiunta.

(80)

Nella valutazione nazionale si ipotizza un’espansione della gestione della domanda. La capacità di gestione esplicita della domanda acquisita nell’ambito dell’attuale meccanismo di capacità raggiungerà 1 600 MW entro il 2029 e in seguito si manterrà stabilmente a questo livello. Oltre alla gestione esplicita della domanda, negli anni successivi alla valutazione aumenterà gradualmente anche la gestione implicita della domanda, che consiste nella flessibilità offerta dalla produzione di idrogeno, dai sistemi di conversione dell’energia elettrica in calore e dai veicoli elettrici. Entro il 2030 la gestione implicita della domanda consentirà uno spostamento di circa 500 MW, che saliranno a circa 3 000 MW entro il 2033 e continueranno a crescere anche in seguito. Insieme, questi meccanismi consentiranno di spostare fino al 20 % della domanda interna dalle ore di punta ai periodi in cui i prezzi sono più bassi.

(81)

Oltre alle misure descritte al considerando 76, la Polonia intende continuare a sostenere la diffusione di impianti a basse emissioni. I principali regimi di sostegno sono:

un programma per la costruzione e il funzionamento di una nuova centrale nucleare con capacità fino a 3 750 MW, la cui entrata in funzione è prevista nella seconda metà degli anni 2030 (23);

un regime volto a sostenere la diffusione di nuove unità di cogenerazione ad alto rendimento con una capacità installata totale di 5 100 MW entro il 2028, che consentirà di sostituire le caldaie a carbone per il teleriscaldamento con unità di cogenerazione che usano principalmente gas naturale (24);

regimi per le energie rinnovabili per sostenere, tra l’altro, l’installazione di 3 000 MW di capacità eolica onshore, 9 000 MW di energia solare (FV), 180 MW di energia idroelettrica, 300 MW di biogas agricolo, 660 MW di impianti a biomassa e biogas (tra il 2022 e il 2027) (25) e fino a 10,9 GW di energia eolica offshore (tra il 2025 e il 2028) (26);

circa 3 100 GW di biometano all’anno, il che richiederà la costruzione di circa 50 impianti, ciascuno dei quali converte in media 2,8 MW di energia in energia elettrica equivalente (27).

(82)

Per quanto riguarda le misure di regolamentazione, la Polonia continuerà ad applicare il proprio piano di attuazione, che contiene riforme del mercato dell’energia elettrica in cinque settori: il mercato del bilanciamento, la gestione della domanda, il mercato al dettaglio, l’espansione della rete, le interconnessioni transfrontaliere e i vincoli di allocazione. Dall’adozione del piano di attuazione la Polonia porta avanti le riforme di mercato e ha pubblica i progressi compiuti in quattro relazioni di monitoraggio. Ad esempio, sono in corso alcuni progetti di investimento (come il secondo tratto della linea Mikułowa-Świebodzice (400 kV)] e l’installazione di contatori intelligenti per raggiungere l’obiettivo stabilito nel piano di raggiungere l’80 % degli utenti finali entro il 2028.

(83)

Oltre alle riforme descritte nel piano di attuazione, le autorità polacche propongono riforme della regolamentazione nel settore delle rinnovabili e modifiche del quadro normativo relativo alle connessioni alla rete elettrica, al fine di affrontare gli ostacoli normativi agli investimenti individuati nella sezione 3.3.3.

(84)

Per quanto riguarda il settore delle rinnovabili, le principali misure in programma mirano ad aumentare l’attrattiva della fatturazione netta per i prosumatori; accelerare la procedura di rilascio delle autorizzazioni; abolire la regola 10H (che stabilisce che la distanza minima di una centrale eolica dagli edifici residenziali deve essere dieci volte superiore all’altezza di una turbina eolica); promuovere la connessione dei microimpianti con stoccaggio di energia elettrica alla rete di distribuzione; accelerare e razionalizzare la realizzazione degli investimenti nei parchi eolici offshore. La Polonia prevede di attuare queste misure nel 2025.

(85)

Per quanto riguarda le connessioni alla rete elettrica, la Polonia intende pianificare meglio lo sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione e aumentare il numero di impianti che possono essere connessi, attraverso l’introduzione di procedure razionalizzate. Intende far ciò istituendo piattaforme centralizzate online con informazioni regolarmente aggiornate sulle richieste presentate e sullo stato di avanzamento del loro trattamento o sulle capacità di connessione disponibili, nonché introducendo l’obbligo di rispettare le tappe fondamentali nei contratti di connessione. La Polonia prevede di attuare queste misure nel 2025.

(86)

Come indicato anche nel piano con le tappe fondamentali (cfr. figura 3 al considerando 75), dopo la scadenza della deroga la Polonia continuerà a garantire che la capacità di generazione basata sul carbone sia gradualmente sostituita da capacità a basse emissioni. Questa capacità sarà acquisita, o è in fase di acquisizione, attraverso il meccanismo di capacità esistente e altri regimi di sostegno e sarà integrata nel sistema a condizioni di mercato. Al tempo stesso la Polonia continuerà a realizzare le riforme descritte nel suo piano di attuazione (28) e le altre misure normative di cui al considerando 83, al fine di creare condizioni di mercato favorevoli per gli investimenti sia pubblici sia privati.

4.   OSSERVAZIONI RICEVUTE DURANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

(87)

Come indicato nel considerando 3, dal 14 febbraio 2025 al 17 marzo 2025 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica in merito alla richiesta. È pervenuta una osservazione.

(88)

Il rispondente osserva che la partecipazione di risorse estere alle aste nell’ambito del meccanismo di capacità esistente è determinata dalla valutazione nazionale. Citando il parere dell’ACER di cui alla sezione 3.2.3 della presente decisione, il rispondente sostiene che la valutazione nazionale sottovaluta il contributo delle risorse estere necessarie per soddisfare la domanda polacca. Di conseguenza solo un volume limitato di capacità estera può partecipare alle aste.

(89)

In particolare, il rispondente sostiene che la formula applicata dalla Polonia per determinare il volume delle aste complementari (cfr. considerando 35 sopra) potrebbe impedire la partecipazione di risorse estere alle aste.

(90)

In risposta a queste affermazioni, la Polonia osserva che le unità situate nella zona di profilo sincrono sono state ammesse a partecipare all’asta principale per l’anno di consegna 2027 e oltre, nonché alle aste supplementari per l’anno di consegna 2025 e oltre. Le unità estere sono ammesse a partecipare per contratti annuali.

(91)

Per quanto riguarda le aste complementari, la Polonia conferma che la quantità di capacità estera che può partecipare è determinata in linea con i parametri specificati nei considerando 10 e 35.

(92)

La Polonia precisa che tali parametri rispecchiano lo scopo delle aste complementari, vale a dire quello di acquisire la capacità mancante e non di rinegoziare la capacità già acquisita in aste precedenti per lo stesso periodo di consegna. In caso contrario, il valore della capacità massima in entrata verrebbe superato e il volume offerto per la partecipazione transfrontaliera sarebbe superiore a quello che può contribuire all’adeguatezza del sistema elettrico polacco.

(93)

Infine la Polonia osserva che, per l’asta complementare indetta per il secondo semestre del 2025, l’intera capacità era disponibile per la partecipazione straniera, ossia 1 169 MW per il profilo sincrono, 365 MW per la Lituania e 593 MW per la Svezia.

5.   VALUTAZIONE DELLA DEROGA RICHIESTA

5.1.   Base giuridica

(94)

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafi 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, del regolamento Energia elettrica, è possibile concedere una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento se sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

5.2.   Articolo 64, paragrafo 2 ter, del regolamento Energia elettrica

(95)

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2 ter, del regolamento Energia elettrica, «gli Stati membri possono chiedere che una capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica e superiori a 350 kg CO2 di origine fossile in media all’anno per kWe installato, sia, fatta salva l’ottemperanza agli articoli 107 e 108 TFUE, in via eccezionale, impegnata o riceva pagamenti o impegni di pagamento futuri dopo il 1o luglio 2025 nel quadro di un meccanismo di capacità approvato dalla Commissione prima del 4 luglio 2019».

(96)

La deroga richiesta si applicherebbe agli impianti esistenti che superano il limite di emissione. Questi impianti sarebbero eccezionalmente impegnati o riceverebbero pagamenti o impegni di pagamento futuri dopo il 1o luglio 2025 (cfr. considerando 27) nel quadro del meccanismo di capacità esistente, approvato dalla Commissione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato nel febbraio 2018 (cfr. considerando 5).

(97)

La presente decisione non pregiudica la valutazione dell’ottemperanza agli articoli 107 e 108 TFUE.

(98)

Alla luce di quanto sopra, i requisiti di cui all’articolo 64, paragrafo 2 ter, del regolamento Energia elettrica sono soddisfatti.

5.3.   Articolo 64, paragrafo 2 quater, del regolamento Energia elettrica

(99)

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2 quater, del regolamento Energia elettrica "[l]a Commissione valuta l’impatto della richiesta di cui al paragrafo 2 ter in termini di emissioni di gas a effetto serra. La Commissione può concedere la deroga dopo aver valutato la relazione di cui al paragrafo 2 quinquies, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro ha effettuato, il 4 luglio 2019 o successivamente a tale data, una procedura di gara competitiva a norma dell’articolo 22 e per un periodo di consegna successivo al 1o luglio 2025, volta a massimizzare la partecipazione dei fornitori di capacità che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 4;

b)

la quantità di capacità offerta nell’ambito della procedura di gara competitiva di cui alla lettera a) del presente paragrafo non è sufficiente ad affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, per il periodo di consegna coperto da tale procedura di gara;

c)

la capacità di generazione con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica è impegnata o riceve pagamenti o impegni di pagamento futuri per un periodo non superiore a un anno, e per un periodo di consegna non superiore alla durata della deroga, ed è acquisita mediante una procedura di aggiudicazione supplementare che soddisfa tutti i requisiti di cui all’articolo 22, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 4, lettera b), di tale articolo e solo per la quantità di capacità necessaria a risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

La deroga di cui al presente paragrafo può essere applicata fino al 31 dicembre 2028, purché le condizioni ivi stabilite siano rispettate per l’intera durata della deroga».

5.3.1.   Articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera a): procedure d’asta primaria (asta principale e asta supplementare)

(100)

La Polonia ha effettuato aste primarie dopo il 31 dicembre 2019 per un periodo di consegna successivo al 1o luglio 2025 (cfr. considerando 22 e 26).

Massimizzare la partecipazione dei fornitori di capacità che rispettano i limiti di emissione nelle aste primarie

(101)

Alle aste primarie potevano partecipare i generatori esistenti e nuovi, operatori di gestione della domanda e gestori degli impianti di stoccaggio situati in Polonia e negli Stati membri limitrofi (cfr. considerando 10) e, dopo il 31 dicembre 2019, non potevano partecipare gli impianti esistenti che non rispettavano il limite di emissione (cfr. considerando 8).

(102)

Nelle aste primarie le unità di capacità che rispettavano il limite di emissione non erano in concorrenza con quelle che non lo rispettavano. Inoltre le unità di capacità che rispettavano il limite di emissione potevano ottenere contratti a più lungo termine rispetto alle unità che partecipavano ad aste supplementari o complementari, la cui durata massima era di un anno.

(103)

Il bonus verde di cui al considerando 17 è un ulteriore incentivo alla partecipazione delle capacità a basse emissioni di carbonio alle aste primarie. In situazioni di parità, i fornitori di capacità con fattori di emissione più bassi hanno la precedenza rispetto a quelli con fattori di emissione più alti, e la capacità che emette meno di 450 gCO2/MWh può ottenere contratti ancora più lunghi di quelli assegnati ad altri fornitori di capacità.

(104)

In esito alle aste primarie già svoltesi per gli anni di consegna dal 2025 al 2029 si è osservato un aumento tangibile della capacità contrattuale che rispetta il limite di emissione (ad esempio, unità di stoccaggio in batterie e unità alimentate a gas) (cfr. considerando 78).

(105)

Infine le unità di capacità che rispettano il limite di emissione potranno partecipare anche alle aste complementari (cfr. considerando 32). Queste aste saranno indette solo se nelle aste primarie non sarà stato possibile acquisire la capacità necessaria ad affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza (cfr. considerando 27).

(106)

Alla luce di quanto sopra si può concludere che la Polonia ha effettuato, dopo il 31 dicembre 2019, diverse procedure di gara competitive per un periodo di consegna successivo al 1o luglio 2025 volte a massimizzare la partecipazione dei fornitori di capacità che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento Energia elettrica.

Conformità delle aste primarie all’articolo 22 del regolamento Energia elettrica

(107)

La Commissione ha approvato la concezione del meccanismo di capacità polacco nella sua decisione sull’aiuto di Stato del 7 febbraio 2018. I considerando da 108 a 120 che seguono valutano se l’asta primaria sia conforme all’articolo 22 del regolamento Energia elettrica.

(108)

L’articolo 22 del regolamento Energia elettrica, al paragrafo 1 stabilisce le caratteristiche specifiche di concezione che ogni meccanismo di capacità deve soddisfare (29), mentre al paragrafo 3 stabilisce i requisiti specifici per i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche, come il meccanismo di capacità esistente.

(109)

L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica, alle lettere g) e h) stabilisce rispettivamente che le condizioni tecniche per la partecipazione dei fornitori di capacità devono essere stabilite prima della procedura di selezione e che il meccanismo di capacità deve essere aperto alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell’energia e la gestione sul versante della domanda. I requisiti di preselezione per le procedure di gara competitive svoltesi dopo il 31 dicembre 2019 sono stati stabiliti prima della procedura di selezione (cfr. considerando 11) e le procedure erano aperte alla partecipazione di generatori esistenti e nuovi, operatori di gestione della domanda e gestori degli impianti di stoccaggio situati in Polonia e alla capacità estera (cfr. considerando 10). Inoltre le norme in materia di ammissibilità (cfr. considerando 10), i tempi di realizzazione (cfr. considerando 12) e la durata dei contratti (cfr. considerando 15, 16 e 18) tengono conto delle specificità dei potenziali fornitori di capacità per garantire condizioni di parità tra le diverse tecnologie e tra le capacità nuove e quelle esistenti.

(110)

L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica, alle lettere d) e f) stabilisce rispettivamente che i fornitori di capacità devono essere selezionati tramite un processo trasparente, non discriminatorio e competitivo e che la loro remunerazione deve essere stabilita mediante un processo competitivo. Nell’ambito del meccanismo di capacità esistente i fornitori di capacità sono selezionati tramite aste. I parametri delle aste sono pubblicati e determinati con largo anticipo rispetto alle aste (cfr. considerando 11 e 13). I criteri di ammissibilità e le altre caratteristiche di concezione di cui ai considerando 11 e 13 garantiscono che le aste siano non discriminatorie e competitive. Le aste sono aste discendenti, a prezzo discriminatorio, che si chiudono quando è individuato il prezzo più basso al quale la domanda corrisponde all’offerta (cfr. considerando 13).

(111)

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Energia elettrica stabilisce che i meccanismi di capacità non devono creare indebite distorsioni del mercato né limitare gli scambi interzonali. Il meccanismo di capacità esistente remunera solo la disponibilità e non l’energia elettrica effettivamente prodotta (cfr. considerando 9), mentre il processo di allocazione competitivo garantisce che i ricavi generati dal mercato della capacità siano limitati al minimo necessario e consentano al mercato all’ingrosso di inviare segnali di prezzo e di investimento adeguati. Inoltre la procedura di gara competitiva è aperta e non discriminatoria (cfr. considerando 11 e 13).

(112)

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere e) e i), del regolamento Energia elettrica, i meccanismi di capacità devono, rispettivamente, offrire incentivi ai fornitori di capacità affinché si rendano disponibili in periodi in cui sono previste sollecitazioni del sistema e applicare sanzioni adeguate ai fornitori di capacità che non siano disponibili in periodi di sollecitazione del sistema.

(113)

Nell’ambito del meccanismo di capacità esistente, sono previsti pagamenti a favore dei fornitori di capacità affinché questi siano disponibili nei periodi in cui sono previste sollecitazioni del sistema e si applicano sanzioni in caso di non disponibilità (cfr. considerando 9 e 20).

(114)

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Energia elettrica stabilisce che un meccanismo di capacità non deve andare oltre quanto necessario per affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza. La metodologia descritta al considerando 14 garantisce il rispetto di tale requisito perché: a) le preoccupazioni in materia di adeguatezza sono determinate sulla base della volontà dei consumatori di pagare per la capacità (la quantità di capacità da mettere all’asta è determinata dal parametro di affidabilità); e b) la quantità di capacità necessaria per rispondere alle preoccupazioni in materia di adeguatezza è fissata tenendo conto della probabile disponibilità di capacità, sulla base di una proposta del TSO e con il coinvolgimento dell’autorità nazionale di regolazione.

(115)

Per quanto riguarda la conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica, la Commissione osserva che la natura competitiva del processo di allocazione (cfr. considerando 10, 11 e 13) e la struttura della curva d’asta (cfr. considerando 14) garantiscono che il prezzo di equilibrio dell’asta tenda a zero se sul mercato è presente una capacità sufficiente, in linea con i requisiti di cui alla lettera a). Il meccanismo esistente comprende inoltre un mercato secondario per garantire che gli obblighi di capacità siano trasferibili tra i fornitori di capacità ammissibili, in linea con la lettera c). Il requisito di cui alla lettera b), vale a dire che il meccanismo di capacità deve remunerare le risorse partecipanti solo per la loro disponibilità e garantire che la remunerazione non incida sulle decisioni del fornitore di capacità quando si tratta di stabilire se generare o meno, è soddisfatto per i motivi esposti al considerando 113.

(116)

Per i motivi esposti nei considerando precedenti, le aste primarie sono conformi all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento Energia elettrica.

(117)

L’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento Energia elettrica stabilisce i requisiti relativi al limite di emissione e al limite del bilancio del carbonio. La Polonia ha introdotto un limite di emissione e ha vietato la partecipazione degli impianti esistenti con emissioni superiori a tale limite alle aste effettuate dopo il 31 dicembre 2019 (cfr. considerando 8). Pertanto le aste primarie svoltesi dopo il 31 dicembre 2019 e per gli anni di consegna successivi al 2025 sono conformi all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento Energia elettrica.

(118)

L’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Energia elettrica stabilisce che il rispetto del capo IV dello stesso regolamento non pregiudica gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019.

(119)

La Commissione osserva che i contratti di capacità pluriennali (cfr. considerando 16) conclusi prima del 31 dicembre 2019 che implicano impegni di pagamento futuri, compresi quelli relativi alla generazione che non rispetta i limiti di emissione, sono stati salvaguardati in conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Energia elettrica.

(120)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera a), siano soddisfatte.

5.3.2.   Articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera b): procedure d’asta primaria — quantità di capacità non sufficiente ad affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza

(121)

L’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera b), del regolamento Energia elettrica subordina la concessione della deroga alla condizione che la quantità di capacità offerta nell’ambito della procedura di gara competitiva di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo non sia sufficiente ad affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza per il periodo di consegna coperto dalla procedura di gara. Le preoccupazioni in materia di adeguatezza dovrebbero essere individuate conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica.

5.3.2.1.   Preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate dalla valutazione nazionale

(122)

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica, gli Stati membri devono vigilare sull’adeguatezza delle risorse nel loro territorio sulla base della valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse di cui all’articolo 23 dello stesso regolamento. A integrazione della valutazione europea, gli Stati membri possono svolgere anche una valutazione nazionale a norma dell’articolo 24 del regolamento Energia elettrica. L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica, prevede che le valutazioni nazionali abbiano una portata regionale e siano basate sulla metodologia di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in particolare all’articolo 23, paragrafo 5, lettere da b) a m).

(123)

La valutazione nazionale deve basarsi su scenari centrali di riferimento adeguati, in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, gli Stati membri possono includere nella valutazione dell’adeguatezza le sensibilità legate alle specificità della domanda e dell’offerta di energia elettrica a livello nazionale. Come menzionato all’articolo 3, paragrafo 6, della metodologia per la valutazione europea, tali sensibilità possono riguardare una vasta serie di cambiamenti nelle ipotesi in tutta l’area geografica considerata, comprese varie ipotesi relative ai dati in ingresso quali le capacità installate, le variazioni nelle capacità interzonali e diverse valutazioni della solidità degli investimenti individuati nella valutazione della vitalità economica.

(124)

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica, se la valutazione nazionale individua un elemento di preoccupazione in materia di adeguatezza che non era individuato nella valutazione europea, la valutazione nazionale deve motivare la divergenza tra le due valutazioni, compresi i dettagli delle sensibilità utilizzate e le ipotesi di base. La valutazione nazionale deve essere pubblicata e presentata all’ACER per un parere. Nel suo parere l’ACER deve valutare se le divergenze tra le due valutazioni siano giustificate.

(125)

La valutazione nazionale è la valutazione dell’adeguatezza più recente effettuata dal TSO polacco. È sulla base della valutazione nazionale che la Polonia ha individuato il motivo di preoccupazione in materia di adeguatezza menzionato nel considerando 27 e giustifica la necessità della deroga richiesta. Sebbene la valutazione nazionale copra il periodo dal 2025 al 2040, la presente decisione valuta il periodo riguardante la deroga richiesta, ossia quello compreso tra il 2025 e il 2028.

(126)

A differenza della valutazione europea 2023 in cui non sono state riscontrate preoccupazioni in merito all’adeguatezza per gli anni coperti dalla deroga richiesta, la valutazione europea 2024 ne ha individuata una per il 2026 e il 2028. Sebbene la valutazione europea 2024 sia in fase di approvazione o modifica da parte dell’ACER, i dati su cui si basa riguardano gli ultimi sviluppi del sistema e le ultime informazioni disponibili e confermano la conclusione della valutazione nazionale secondo cui sussiste un motivo di preoccupazione in materia di adeguatezza per il periodo coperto dalla deroga richiesta.

(127)

La Commissione rileva tuttavia che esistono differenze nell’entità delle preoccupazioni relative all’adeguatezza. Come descritto nella sezione 3.2.3 sopra, l’ACER ha fornito un parere sulla valutazione nazionale nel quale la confronta con la valutazione europea 2023, dal momento che la valutazione europea 2024 non è ancora stata approvata. Tuttavia l’ACER non quantifica l’impatto delle divergenze, né in termini di LOLE o EENS, né in termini di quantità di capacità necessaria per garantire l’adeguatezza della generazione.

(128)

Per quanto riguarda le differenze tra la valutazione nazionale e la valutazione europea 2023 riguardo alle ipotesi sulle risorse di capacità, l’ACER le ha ritenute giustificate (cfr. considerando 52).

Differenze per quanto riguarda le ipotesi sulle risorse di capacità

(129)

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera d), del regolamento Energia elettrica, la valutazione europea e le valutazioni nazionali devono tenere debitamente conto del contributo di tutte le risorse esistenti e future. Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, della metodologia per la valutazione europea, i dati economici utilizzati per la valutazione europea e le valutazioni nazionali dovrebbero essere coerenti con le ultime migliori stime disponibili utilizzate nello studio sul CONE più recente, come stabilito nella metodologia per il calcolo degli indicatori di adeguatezza.

(130)

La Commissione concorda con la valutazione dell’ACER relativa alle ipotesi sulle risorse di capacità e ritiene che le modifiche apportate alla valutazione nazionale siano aggiornamenti ragionevoli basati sull’ultimo studio sul CONE nazionale o sulle ultime informazioni disponibili (30).

Differenza nella modellizzazione delle risorse di capacità

(131)

Per quanto riguarda le differenze tra la valutazione nazionale e la valutazione europea 2023 relative alla modellizzazione delle risorse di capacità, l’ACER non è stata in grado di stabilire se siano giustificate (cfr. considerando 52). L’ACER osserva tuttavia che la combinazione delle modifiche apportate alla valutazione nazionale comporta l’uscita di un volume maggiore di capacità dal sistema e un potenziale aumento dei rischi per l’adeguatezza.

(132)

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, lettera b), del regolamento Energia elettrica, le valutazioni dell’adeguatezza delle risorse dovrebbero includere una valutazione economica della probabilità del ritiro, della messa fuori servizio e della creazione di nuovi mezzi di generazione.

(133)

La Commissione osserva che la modellizzazione della valutazione della vitalità economica delle risorse nella valutazione nazionale è diversa da quella utilizzata nella valutazione europea. Alcune delle ipotesi che portano a tali divergenze non sono sufficientemente comprovate nella valutazione nazionale o nella relazione di cui alla sezione 3.2.4. In particolare, per quanto riguarda la valutazione della vitalità economica, la Commissione osserva che nella valutazione nazionale le decisioni economiche sono simulate sulla base di un anno solare isolato e non si tiene conto dei ricavi futuri. Al contrario, secondo la prassi economica ordinaria, le decisioni economiche dei generatori e degli investitori si basano tipicamente sui costi e sui ricavi previsti su un periodo più lungo.

(134)

La Commissione osserva che nella valutazione nazionale si ipotizza una percentuale maggiore di impianti in manutenzione nel mese di gennaio, mese in cui si verificano più spesso eventi di scarsità. Ciò riduce la disponibilità delle risorse, influendo così sul rischio per l’adeguatezza.

(135)

Simulare decisioni economiche sulla base dei costi e dei ricavi di un singolo anno non è in linea con la prassi economica ordinaria, perché potrebbe portare all’uscita prematura dal mercato di alcune centrali elettriche anche se potrebbero essere redditizie nel corso della loro vita economica. Inoltre la Polonia non ha presentato prove sufficienti riguardo ai programmi di manutenzione delle centrali elettriche. Pertanto, al fine di allineare questi elementi della valutazione nazionale con il regolamento Energia elettrica e la metodologia per la valutazione europea, la valutazione nazionale dovrebbe stimare la probabilità del ritiro, della messa fuori servizio, della creazione di nuovi mezzi di generazione sulla base dei ricavi e dei costi stimati su un periodo di dieci anni, anziché di un solo anno. La Polonia dovrebbe inoltre giustificare le ipotesi relative ai modelli di manutenzione sulla base dei programmi di manutenzione effettivi e spiegare in che modo i modelli si collegano alle stime contenute nella valutazione nazionale, al fine di dimostrare che essi costituiscono una specificità nazionale del parco generatori polacco.

(136)

Nella valutazione nazionale si ipotizza che, in assenza del meccanismo di capacità, la gestione della domanda, lo stoccaggio e le centrali a gas non entrerebbero nel mercato tra il 2025 e il 2028.

(137)

Per quanto riguarda la gestione della domanda, queste ipotesi sono in linea con la valutazione europea 2023. La valutazione europea 2023 stima tuttavia che batterie e centrali a gas entreranno nel mercato rispettivamente nel periodo 2025-2028 e nel 2028. Come riconosciuto anche nel parere dell’ACER, l’ipotesi contenuta nella valutazione nazionale relativa all’ingresso sul mercato di nuove centrali a gas rappresenta un aggiornamento ragionevole perché la valutazione nazionale polacca è stata completata dopo la valutazione europea 2023. Inoltre la messa in servizio di centrali a gas sulla base dei criteri di mercato negli anni coperti dalla deroga richiesta (2025-2028) è altamente improbabile, dati i tempi di realizzazione e la durata delle procedure necessarie per ottenere i permessi di costruzione e le autorizzazioni di connessione alla rete. Tali considerazioni si applicano anche all’ingresso di nuovi impianti di stoccaggio durante il periodo oggetto della deroga richiesta.

Differenze nelle ipotesi relative agli scambi interzonali

(138)

Per quanto riguarda le differenze tra la valutazione nazionale polacca e la valutazione europea 2023 relative alle ipotesi sugli scambi interzonali, l’ACER ritiene che esse non siano giustificate (cfr. considerando 52).

(139)

L’articolo 23, paragrafo 5, lettera d), del regolamento Energia elettrica stabilisce che la metodologia per la valutazione europea, cui devono attenersi anche le valutazioni nazionali, deve tenere debitamente conto del contributo di tutte le risorse, compresi l’importazione, l’esportazione e il loro contributo alla gestione flessibile del sistema.

(140)

Mentre la valutazione europea 2023 adotta un approccio regionale e modellizza esplicitamente più zone di offerta, la valutazione nazionale polacca non modellizza esplicitamente le zone di offerta estere. Ne consegue una visibilità limitata della domanda e dell’offerta nei paesi limitrofi. Inoltre la valutazione nazionale considera in modo semplificato il contributo delle importazioni all’adeguatezza e ignora completamente le esportazioni. A causa di queste ipotesi sulle importazioni e sulle esportazioni nella valutazione nazionale potrebbero essere individuati maggiori motivi di preoccupazione in materia di adeguatezza rispetto alla valutazione europea.

(141)

Per quanto riguarda le importazioni, la valutazione nazionale utilizza una media semplificata dei valori invernali (periodo in cui la scarsità è più probabile in tutta la regione e le esportazioni verso la Polonia sono ridotte) e la applica a tutto l’anno, anche se le importazioni sono generalmente più alte in estate.

(142)

Secondo la Polonia la divergenza nelle ipotesi sulle importazioni è giustificata dall’applicazione di un approccio che, a suo avviso, è coerente con la metodologia per la partecipazione transfrontaliera (articolo 26, paragrafo 11, lettera a), del regolamento Energia elettrica) (cfr. considerando 55). Questa metodologia dovrebbe però essere usata solo per determinare la quantità di capacità estera che può partecipare al meccanismo di capacità una volta effettuata la valutazione dell’adeguatezza.

(143)

Ciò detto, la distribuzione delle ore stimate di energia non fornita durante l’anno è rilevante per il dimensionamento delle aste di capacità. La Polonia potrebbe prendere in considerazione tale distribuzione, tenendo conto delle situazioni di scarsità simultanea, al momento di determinare i quantitativi da acquisire tramite aste di capacità.

(144)

Per quanto riguarda le esportazioni, la valutazione nazionale ipotizza che saranno pari a zero MW per gli anni oggetto della deroga. Questa ipotesi influisce sui ricavi generati dalle esportazioni e, di conseguenza, potrebbe influire sulle decisioni relative alla disattivazione. Le ipotesi relative alle esportazioni formulate nella valutazione nazionale non sono adeguatamente comprovate da elementi di prova o da risultati di modellizzazione, né nella valutazione nazionale né nella relazione citata nella sezione 3.2.4. Pertanto la quantità di energia elettrica che la Polonia esporterà in futuro dovrebbe essere stimata sulla base di un esercizio di modellizzazione e utilizzando ipotesi ragionevoli, come la serie di dati disponibile nella valutazione europea.

(145)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione conclude che, al fine di garantire il rispetto dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica, la quantità di capacità necessaria per soddisfare il parametro di affidabilità deve essere ricalcolata sulla base di una valutazione nazionale aggiornata. In particolare, la valutazione nazionale deve:

a)

stimare la quantità di energia elettrica che la Polonia esporterà in futuro sulla base dei risultati di un esercizio di modellizzazione e utilizzando ipotesi ragionevoli; e

b)

valutare la probabilità del ritiro, della messa fuori servizio, della creazione di nuovi mezzi di generazione sulla base dei ricavi e dei costi stimati su un periodo di dieci anni, anziché di un solo anno; e

c)

giustificare le ipotesi relative ai modelli di manutenzione sulla base dei programmi di manutenzione effettivi e spiegare in che modo tali modelli si collegano alle stime contenute nella valutazione nazionale, al fine di dimostrare che essi costituiscono una specificità nazionale del parco generatori polacco.

5.3.2.2.   Quantità di capacità non sufficiente ad affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza

(146)

Come indicato al considerando 27, le aste complementari per un determinato periodo di consegna sarebbero organizzate solo qualora la necessità di capacità aggiuntiva sia giustificata sulla base dei risultati della valutazione nazionale e solo qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

le aste primarie (aste principali e supplementari) per il periodo di consegna specificato sono state concluse; e

attraverso le aste primarie (aste principali e supplementari) non è stato possibile acquisire un volume di capacità sufficiente a soddisfare il parametro di affidabilità per un determinato periodo di consegna e pertanto non è stato possibile risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza delle risorse individuate a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Energia elettrica.

(147)

Sulla base della valutazione nazionale, la Polonia ha indicato nella tabella 1 gli obblighi di capacità totale necessaria per soddisfare il parametro di affidabilità negli anni oggetto della deroga (2025-2028). La Polonia ha già stipulato contratti di capacità attraverso le aste principali per gli anni di consegna dal 2025 al 2028 e attraverso le aste supplementari per gli anni di consegna 2025 e 2026. Le aste supplementari per gli anni di consegna 2027 e 2028 non si sono ancora svolte, perché si tengono nell’anno precedente al periodo di consegna (cfr. considerando 12). Come illustrato nella tabella 2, la capacità contrattuale di queste aste non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di capacità totale necessaria.

(148)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il requisito procedurale di cui all’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera b), del regolamento Energia elettrica sia soddisfatto, in quanto la Polonia ha confermato che le aste complementari saranno effettuate solo dopo la conclusione delle aste primarie e solo se attraverso queste ultime non sarà stato possibile acquisire una capacità sufficiente a risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate dalla valutazione nazionale per il periodo di consegna oggetto di tali procedure d’asta.

(149)

Tuttavia, come indicato sopra, la valutazione nazionale dovrebbe essere aggiornata come descritto al considerando 145.

(150)

Inoltre l’autorità nazionale di regolazione polacca deve verificare se la quantità totale di capacità da acquisire nel quadro della valutazione nazionale aggiornata sia giustificata e, in particolare, se rispecchia le esigenze del sistema in situazioni di scarsità simultanea.

5.3.3.   Articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera c): aste complementari

(151)

Come indicato al considerando 31, la Polonia ha confermato che le aste complementari sono condotte secondo gli stessi principi di concezione applicati alle aste primarie, come descritto nella sezione 2 sopra, ad eccezione degli elementi seguenti descritti al considerando 31: i) i criteri di ammissibilità; ii) la frequenza delle aste; iii) la formula per determinare la quantità di capacità da acquisire; e iv) la durata del contratto.

(152)

Per quanto riguarda le caratteristiche di concezione delle aste complementari che non si discostano da quelle delle aste primarie, la Commissione rimanda alle considerazioni esposte nei considerando da 108 a 116 e ritiene che siano conformi ai requisiti pertinenti di cui all’articolo 22 del regolamento Energia elettrica, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 4, lettera b), di tale articolo.

5.3.3.1.   Criteri di ammissibilità

(153)

L’ammissibilità alle aste complementari è più ampia rispetto a quella alle aste primarie perché sono aperte agli impianti esistenti che non rispettano il limite di emissione stabilito dall’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento Energia elettrica. La Commissione osserva che ciò costituisce un elemento della deroga richiesta ed è conforme all’articolo 64, paragrafo 2 ter, del regolamento Energia elettrica.

(154)

Per quanto riguarda la partecipazione transfrontaliera alle aste complementari, la Commissione osserva che i fornitori di capacità esteri sono ammessi a parteciparvi seguendo la stessa procedura prevista per le aste primarie, descritta al considerando 10. La quantità offerta nelle aste complementari è calcolata sottraendo la quantità di capacità già allocata ai partecipanti esteri attraverso le aste primarie dalla capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera, calcolata in linea con la metodologia ACER per la partecipazione transfrontaliera.

(155)

Poiché la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera offre una stima della misura in cui la capacità estera può contribuire all’adeguatezza della generazione in situazioni di sollecitazione del sistema, la stessa capacità non deve essere allocata due volte per lo stesso periodo di consegna attraverso le procedure d’asta primarie e complementari.

(156)

La Commissione conclude pertanto che la formula applicata per calcolare la quantità di capacità offerta per la partecipazione transfrontaliera nelle aste complementari è adeguata.

5.3.3.2.   Frequenza delle aste

(157)

Per quanto riguarda le differenze nella frequenza tra le aste primarie e quelle complementari, la Commissione rinvia alle motivazioni esposte nella sezione 5.3.2.2. e le ritiene appropriate, perché le aste complementari si terranno solo dopo la conclusione delle aste primarie e solo se attraverso queste ultime non sarà stato possibile acquisire una capacità sufficiente a risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate dalla valutazione nazionale per il periodo di consegna in causa.

5.3.3.3.   Durata del contratto e periodo di consegna

(158)

L’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera c), del regolamento Energia elettrica prevede che la capacità che supera il limite di emissione possa essere impegnata o ricevere pagamenti o impegni di pagamento futuri per un periodo non superiore a un anno, e per un periodo di consegna non superiore alla durata della deroga.

(159)

Le unità di generazione che non rispettano il limite di emissione avranno la possibilità di stipulare contratti di durata non superiore a un anno (cfr. considerando 28). Tali unità potranno stipulare un contratto della durata di sei mesi (seconda metà del 2025) o di un anno (2026, 2027 o 2028) attraverso le aste complementari.

(160)

I contratti annuali non possono superare la durata della deroga richiesta, che termina il 31 dicembre 2028. Di conseguenza gli impegni relativi ai pagamenti della capacità saranno assunti solo fino alla fine del 2028 al più tardi (cfr. considerando 37).

(161)

Pertanto la durata del contratto e il periodo di consegna sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera c), del regolamento Energia elettrica.

5.3.3.4.   Quantità di capacità necessaria per risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza

(162)

L’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera c), del regolamento Energia elettrica prevede che la capacità sia acquisita mediante una procedura d’asta supplementare solo per la quantità necessaria a risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo.

(163)

La Polonia ha confermato che, qualora i risultati della valutazione nazionale dimostrassero la necessità di aste complementari, queste si limiterebbero ad acquisire la capacità necessaria per soddisfare il parametro di affidabilità, in linea con la formula indicata al considerando 35 (31).

(164)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il requisito procedurale di cui all’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettera c), del regolamento Energia elettrica sia soddisfatto, perché la formula di cui al considerando 35 garantisce che le aste complementari riguardino solo la quantità di capacità necessaria per risolvere le preoccupazioni in materia di adeguatezza.

(165)

Tuttavia la valutazione nazionale dovrebbe essere aggiornata come descritto al considerando 145 e riesaminata dall’autorità nazionale di regolazione come descritto al considerando 150.

5.4.   Valutazione della relazione che accompagna la richiesta di deroga, compreso l’impatto della deroga richiesta in termini di emissioni di gas a effetto serra

(166)

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2 quater, "[l]a Commissione valuta l’impatto della richiesta di cui al paragrafo 2 ter in termini di emissioni di gas a effetto serra. La Commissione può concedere la deroga dopo aver valutato la relazione di cui al paragrafo 2 quinquies» dello stesso articolo.

(167)

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2 quinquies, del regolamento Energia elettrica, la richiesta di deroga deve essere corredata di una relazione dello Stato membro contenente:

a)

una valutazione dell’impatto della deroga in termini di emissioni di gas a effetto serra e sulla transizione verso le energie rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio di energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda;

b)

un piano con tappe fondamentali per porre progressivamente fine alla partecipazione della capacità di generazione di cui al paragrafo 2 ter nei meccanismi di capacità entro la data di scadenza della deroga, compreso un piano per l’acquisizione della capacità di sostituzione necessaria in linea con la traiettoria nazionale indicativa per la quota complessiva di energia rinnovabile e una valutazione degli ostacoli agli investimenti da cui deriva la mancanza di offerte sufficienti nella procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2 quater, lettera a).

(168)

La Polonia ha presentato una relazione contenente tutti gli elementi elencati all’articolo 64, paragrafo 2 quinquies. In particolare, la Polonia ha presentato:

una valutazione dell’impatto della deroga sulle emissioni di gas a effetto serra (cfr. considerando da 56 a 61);

una valutazione dell’impatto sulla transizione energetica (cfr. considerando da 62 a 66);

una valutazione degli ostacoli agli investimenti basata sulle indagini condotte dal ministero e dall’autorità nazionale di regolazione (cfr. considerando da 67 a 71); e

un piano per porre progressivamente fine alla partecipazione della capacità che non rispetta il limite di emissione nel meccanismo di capacità esistente (cfr. considerando da 72 a 85).

(169)

Nella relazione, nel valutare l’impatto della deroga sulle emissioni di gas a effetto serra, la Polonia confronta i due scenari presentati nella valutazione nazionale: lo scenario in cui la capacità che non rispetta il limite di emissione è coperta dalla deroga richiesta e lo scenario in cui la deroga richiesta non è applicata.

(170)

La Commissione rileva che le emissioni di gas a effetto serra sono più alte nello scenario in cui è applicata la deroga richiesta, perché comporta un uso maggiore della generazione di energia elettrica da carbone nel sistema. L’aumento delle emissioni di gas a effetto serra è tuttavia moderato (cfr. considerando 59). Inoltre la deroga si applicherebbe solo per un numero limitato di anni (2025-2028) e consentirebbe di acquisire solo la capacità necessaria ad affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza individuate nella valutazione nazionale, che dovrebbe essere modificata in linea con i considerando 145 e 150. Qualora la valutazione nazionale modificata continuasse a indicare preoccupazioni in materia di adeguatezza che non possono essere affrontate attraverso le aste primarie, la Polonia non sarebbe in grado di soddisfare il proprio parametro di affidabilità senza la deroga.

(171)

La Commissione osserva inoltre che, per i motivi esposti ai considerando 59, 74 e 81, è improbabile che nel periodo oggetto della deroga entri nel mercato nuova capacità dispacciabile senza il sostegno pubblico. Dopo la scadenza della deroga le capacità che superano il limite di emissione non potranno più partecipare al mercato della capacità.

(172)

La Polonia prevede che solo un numero limitato di queste capacità sarà redditizio sul mercato dell’energia, data la mancanza di incentivi finanziari, gli elevati costi di manutenzione e di esercizio, il numero ridotto di ore di funzionamento e i corrispondenti bassi ricavi. Ciò comporterà probabilmente la disattivazione di questi impianti dopo la scadenza della deroga (cfr. considerando 73 sopra). La Commissione osserva che la prevista riduzione della quota di generazione di energia elettrica da carbone dovrebbe incentivare gli investimenti privati e pubblici in capacità di sostituzione. La deroga garantirebbe quindi che tali investimenti possano essere adeguatamente pianificati per facilitare una transizione ordinata verso un sistema energetico a minor intensità di carbonio nel medio termine, mitigando nel contempo i rischi per la sicurezza energetica.

(173)

La Commissione riconosce inoltre che, per il periodo oggetto della deroga richiesta, la Polonia ha già acquisito o intende acquisire, attraverso il meccanismo di capacità esistente e altri regimi di sostegno, capacità a emissioni più basse (cfr. considerando 76 e 78). I risultati delle aste primarie, in particolare quelle più recenti (cfr. considerando 78), dimostrano che la capacità che rispetta il limite di emissioni ha ottenuto risultati positivi nelle aste di capacità.

(174)

Per quanto riguarda le riforme normative volte a promuovere gli investimenti necessari per sostituire la generazione di energia elettrica da carbone, la Polonia continuerà ad applicare le misure incluse nel suo piano di attuazione. La Commissione rileva inoltre che la Polonia ha presentato ulteriori misure normative con un calendario di attuazione, quali l’eliminazione delle limitazioni allo sviluppo dell’eolico onshore, l’accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni e il miglioramento dell’iter di connessione alla rete. Queste misure creeranno condizioni di mercato più favorevoli agli investimenti nelle energie rinnovabili, nella gestione della domanda, nello stoccaggio, nella generazione di energia elettrica da gas e nella capacità di trasmissione e di interconnessione (cfr. considerando da 82 a 85).

6.   DURATA DELLA DEROGA

(175)

L’articolo 64, paragrafo 2 quater, ultimo comma, del regolamento Energia elettrica stabilisce che la deroga può essere applicata fino al 31 dicembre 2028, purché le condizioni di cui alla sezione 5.3 qui sopra siano rispettate per la sua intera durata.

(176)

Questo requisito è inteso a garantire che, se la deroga è concessa per tre anni, le condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettere da a) a c), non siano soddisfatte solo al momento della concessione ma che lo siano fino alla fine del periodo di tre anni.

(177)

Come indicato al considerando 2, la Polonia ha chiesto una deroga al requisito di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento Energia elettrica dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2028.

(178)

La Commissione rimanda alla valutazione di cui alla sezione 5.3 qui sopra e ritiene che le condizioni stabilite all’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettere da a) a c), del regolamento Energia elettrica siano soddisfatte per l’anno di consegna 2025. La Commissione si rammarica che la Polonia abbia condotto la prima asta complementare nel maggio 2025, prima dell’emanazione della presente decisione; rileva tuttavia che la prima asta complementare è stata condotta a condizione che i risultati definitivi fossero resi noti solo dopo l’adozione della presente decisione (cfr. considerando 30).

(179)

La Commissione ritiene inoltre che la Polonia abbia messo in atto misure di salvaguardia per garantire che tali condizioni siano soddisfatte anche per gli anni di consegna successivi (cfr. ad esempio i considerando 27, 31 e 34). La Commissione osserva che, se necessario, la Polonia organizzerà aste complementari per i periodi di consegna seguenti: seconda metà del 2025 (contratto semestrale) e anni di consegna 2026, 2027 e 2028 (contratti annuali).

(180)

La Polonia è tenuta a informare la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle condizioni stabilite dall’articolo 64, paragrafo 2 quater, lettere da a) a c), del regolamento Energia elettrica durante il periodo oggetto della deroga.

7.   CONCLUSIONI

(181)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è concessa alla Polonia una deroga ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2 ter, del regolamento Energia elettrica, alle condizioni descritte nell’articolo 1 della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica di Polonia è concessa una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 per quanto riguarda il limite di emissione per il meccanismo di capacità esistente approvato dalla Commissione prima del 4 luglio 2019, alle condizioni seguenti:

a)

la Polonia modifica la valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse per tenere conto delle questioni descritte nel considerando 145. In particolare, la valutazione nazionale:

i)

stima la quantità di energia elettrica che la Polonia esporterà in futuro sulla base dei risultati di un esercizio di modellizzazione e utilizzando ipotesi ragionevoli;

ii)

valuta la probabilità del ritiro, della messa fuori servizio, della creazione di nuovi mezzi di generazione sulla base dei ricavi e dei costi stimati su un periodo di dieci anni, anziché di un solo anno; e

iii)

giustifica le ipotesi relative ai modelli di manutenzione sulla base dei programmi di manutenzione effettivi e spiega in che modo tali modelli si collegano alle stime contenute nella valutazione nazionale, al fine di dimostrare che essi costituiscono una specificità nazionale del parco generatori polacco.

b)

L’autorità nazionale di regolazione polacca verifica se la quantità totale di capacità da acquisire nel quadro della valutazione nazionale aggiornata è giustificata e, in particolare, se rispecchia le esigenze del sistema in situazioni di scarsità simultanea.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia può consentire che la capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica sia, in via eccezionale, impegnata o riceva pagamenti o impegni di pagamento futuri dopo il 1o luglio 2025 in aste complementari nel quadro del meccanismo di capacità esistente approvato dalla Commissione prima del 4 luglio 2019.

Articolo 3

La deroga concessa ai sensi dell’articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2028, purché le condizioni stabilite dall’articolo 64, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) 2019/943 siano rispettate per la sua intera durata.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2025

Per la Commissione

Dan JØRGENSEN

Membro della Commissione


(1)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

(2)   GU L, 2024/1747, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj.

(3)  Decisione della Commissione del 7 febbraio 2018 relativa all’aiuto di stato SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism [la decisione non è tradotta in italiano].

(4)  Aste supplementari per gli anni di consegna 2027 e 2028 da tenersi rispettivamente nel 2026 e nel 2027.

(5)  Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, relazione pubblicata ai sensi dell’articolo 15, lettera i), della legge sull’energia, https://www.pse.pl/-/publikacja-raportu-zgodnie-z-art-15-i-ustawy-prawo-energetyczne?safeargs=696e686572697452656469726563743d747275652672656469726563743d253246686f6d65.

(6)  Come stabilito dall’articolo 6 della legge polacca del 24 gennaio 2025 che modifica la legge sul mercato della capacità (Gazzetta ufficiale polacca del 2025, punto 159).

(7)  L’articolo 2, punto 9), del regolamento Energia elettrica definisce il VOLL come «stima in euro/MWh del limite massimo di prezzo dell’energia elettrica che i clienti sono disposti a pagare per evitare un’indisponibilità».

(8)  Il 2 ottobre 2020 l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («ACER») ha approvato la metodologia per il calcolo del VOLL («metodologia VOLL»), del CONE («metodologia CONE») e del parametro di affidabilità («metodologia RS»), insieme denominate «metodologia degli indicatori di adeguatezza»: https://acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Decisions_annex/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf.

(9)  È definito come il numero medio di ore all’anno in cui si prevede che l’offerta sarà inferiore alla domanda in condizioni di normale funzionamento del sistema.

(10)  L’autorità nazionale di regolazione polacca ha calcolato il VOLL a 80 600 PLN/MWh e il CONE come segue: CONE fisso a 559 608 PLN/MWh e CONE variabile a 0 PLN/MWh.

(11)  Disponibile online all’indirizzo: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/1389.

(12)  Il 2 ottobre 2020 l’ACER ha approvato la metodologia per la valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse («la metodologia per la valutazione europea») conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Energia elettrica. Cfr. la decisione dell’ACER in materia all’indirizzo: https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions_annex/ACER%20Decision%2024-2020%20on%20ERAA%20-%20Annex%20I_1.pdf.

(13)  Disponibile all’indirizzo: https://www.entsoe.eu/eraa/2023/.

(14)  Disponibile all’indirizzo: https://www.entsoe.eu/eraa/2024/.

(15)  Parere n. 01/2025 dell’ACER, del 3 febbraio 2025, relativo alle differenze tra la valutazione nazionale di adeguatezza delle risorse della Polonia e la valutazione europea di adeguatezza delle risorse 2023.

(16)  Disponibile all’indirizzo https://www.pse.pl/documents/20182/51490/250422_Opinion_response.pdf.

(17)  Disponibile all’indirizzo https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Individual%20Decisions/ACER%20Decision%2036-2020 %20on%20cross-border%20participation_XBP%20CM_0.pdf.

(18)  Le capacità basate sul carbone nel mix di generazione di energia elettrica dopo la scadenza della deroga sono capacità esistenti che sono state assegnate mediante contratti pluriennali prima del 31 dicembre 2019 nell’ambito del meccanismo di capacità esistente.

(19)  La Polonia precisa che l’indagine era aperta a tutti gli operatori di mercato. Vi hanno partecipato oltre 120 soggetti, in rappresentanza di produttori, fornitori, gestori, aggregatori, consumatori (compresi quelli industriali) di energia elettrica e altri.

(20)  Nelle figure 2 e 3 della presente decisione si osserva un calo limitato delle capacità basate sul carbone nel periodo 2028-2030 rispetto agli anni precedenti. Ciò è dovuto al fatto che, dopo la scadenza della deroga, nel mix di generazione di energia elettrica queste capacità sono capacità esistenti assegnate mediante contratti pluriennali prima del 31 dicembre 2019 nell’ambito del meccanismo di capacità esistente.

(21)  Nella valutazione nazionale si presume che queste capacità saranno acquisite attraverso regimi di sostegno nuovi, esistenti o pianificati e attraverso progetti basati sul mercato.

(22)  L’obbligo di capacità è inferiore alla capacità installata delle unità, ossia le unità che si prevede entreranno sul mercato ogni anno.

(23)  Aiuto di Stato SA.109707 (2024/C) (ex 2024/N) — Polonia — Misure di aiuto a favore della prima centrale nucleare in Polonia.

(24)  Aiuto di Stato SA.51192 (2019/N) – Poland – CHP support and State aid [non tradotto in italiano]; SA.52530 (2019/N) – Poland – Reductions from CHP charges for Energy Intensive Users [non tradotto in italiano].

(25)  Aiuto di Stato SA.64713 (2021/N) – Poland – Prolongation of the support scheme for RES [non tradotto in italiano].

(26)  Aiuto di Stato SA.55940 (2021/N) – Poland Offshore Wind scheme [non tradotto in italiano].

(27)  Le soluzioni proposte saranno soggette all’approvazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione.

(28)  Disponibile all’indirizzo: https://circabc.europa.eu/ui/group/8f5f9424-a7ef-4dbf-b914-1af1d12ff5d2/library/6184db18-c5ad-4c82-a2d3-1d2564e1a7a7/details.

(29)  Secondo quest’articolo un meccanismo di capacità: b) non deve creare indebite distorsioni del mercato e non deve limitare gli scambi interzonali; c) non deve andare oltre quanto necessario per affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza; d) deve selezionare i fornitori di capacità tramite un processo trasparente, non discriminatorio e competitivo; e) deve offrire incentivi ai fornitori di capacità affinché si rendano disponibili in periodi in cui sono previste sollecitazioni del sistema; f) deve garantire che la remunerazione sia stabilita mediante un processo competitivo; g) deve stabilire le condizioni tecniche per la partecipazione dei fornitori di capacità prima della procedura di selezione; h) deve essere aperto alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell’energia e la gestione sul versante della domanda; e i) deve applicare sanzioni adeguate ai fornitori di capacità che non siano disponibili in periodi di sollecitazione del sistema..

(30)  Per i costi operativi fissi delle centrali a carbone esistenti e per le ipotesi relative alla gestione della domanda, alla capacità di stoccaggio e all’energia nucleare, eolica e solare sono state utilizzate ipotesi di costo specifiche a livello nazionale. Per stimare i costi di potenziali nuove tecnologie è stato utilizzato l’ultimo studio sul CONE.

(31)  Cfr. il considerando 36 per il calcolo stimato della capacità obiettivo d’asta per le aste complementari relative agli anni di consegna dal 2025 al 2028.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/341/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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