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Document 32026D0183

Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra

ST/12417/2025/REV/1

GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj

Related international agreement
European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/183

27.2.2026

DECISIONE (UE) 2026/183 DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 2026

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati con il Mercato comune del Sud («Mercosur») e i suoi Stati parte in vista della conclusione di un accordo articolato in una parte politica, una parte sulla cooperazione e una parte commerciale. I negoziati si sono conclusi positivamente il 6 dicembre 2024.

(2)

I negoziati hanno condotto a due atti giuridici paralleli. Il primo atto è l’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra («accordo di partenariato UE-Mercosur» o «EMPA»), che comprende il pilastro politico e di cooperazione e il pilastro relativo al commercio e agli investimenti. Il secondo atto è l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra («accordo interinale» o «ITA»), che riguarda la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti. L’ITA cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall’EMPA al momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

(3)

Fino all’adozione e all’entrata in vigore nell’Unione di un atto legislativo specifico dell’Unione che attui le clausole di salvaguardia bilaterali dell’EMPA e dell’ITA per i prodotti agricoli, e al fine di consentire all’Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all’EMPA e all’ITA, se del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, mediante regolamenti di esecuzione, misure di salvaguardia bilaterali dell’agricoltura («misure di salvaguardia bilaterali») che siano coerenti con l’EMPA e con l’ITA, se del caso. Per quanto riguarda i prodotti agricoli sensibili, la Commissione dovrebbe adottare misure di salvaguardia bilaterali anche in conformità alle condizioni previste dalla presente decisione.

(4)

La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare misure di salvaguardia bilaterali, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione dovrebbe anche informare il Parlamento europeo, se del caso.

(5)

Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure alle condizioni di cui all’ITA e, per quanto riguarda i prodotti agricoli sensibili, di cui alla presente decisione. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(6)

È pertanto opportuno firmare l’ITA.

(7)

L’ITA dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore, tra l’Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur che sono parti dell’ITA («Stati del Mercosur firmatari»), dall’altra, conformemente all’articolo 23.3 dell’accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (in prosieguo: «accordo») (1), con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

1.   Fino all’adozione e all’entrata in vigore di uno specifico atto legislativo dell’Unione recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell’EMPA e dell’ITA per i prodotti agricoli, la Commissione può adottare, mediante regolamenti di esecuzione, misure di salvaguardia bilaterale che sono coerenti con le condizioni stabilite nel capo 9 dell’ITA e nella presente decisione.

2.   La Commissione monitora attentamente il mercato dei prodotti agricoli sensibili, vale a dire i prodotti soggetti a contingenti tariffari dell’Unione conformemente alla sezione B dell’allegato 2-A (tabella di soppressione dei dazi) dell’ITA, in particolare per quanto riguarda l’andamento delle importazioni e delle esportazioni in relazione al Mercosur, la produzione e l’evoluzione dei prezzi.

La Commissione valuta tempestivamente la situazione del mercato in base a tale monitoraggio, stabilendo i collegamenti tra il possibile aumento delle importazioni dei prodotti agricoli sensibili in questione e l’evoluzione della produzione e/o del consumo, dei prezzi e delle quote di mercato sul mercato dell’Unione, nonché delle esportazioni dall’Unione.

Ogni sei mesi la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di monitoraggio in cui valuta l’impatto delle importazioni di prodotti sensibili, ivi compreso su uno o più Stati membri.

3.   Qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, ottenuti ad esempio grazie al monitoraggio e alla valutazione della situazione del mercato di cui al paragrafo 2, di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione dei prodotti agricoli sensibili, anche nei casi in cui tale pregiudizio o minaccia può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione apre, senza ritardo, un’inchiesta su richiesta di uno o più Stati membri o di una persona giuridica o un’associazione che agisca a nome dell’industria dell’Unione nel settore interessato.

4.   Ai fini del presente articolo, per «industria dell’Unione» si intendono i produttori dell’Unione dei prodotti in questione simili o direttamente concorrenti.

5.   La Commissione valuta in via prioritaria se esistano tali elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l’industria dell’Unione nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo dei prezzi concentrati in uno o più Stati membri, oppure nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo del prezzo di un prodotto e l’industria dell’Unione sia prevalentemente stabilita in uno o più Stati membri.

In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto dagli Stati del Mercosur firmatari che sia soggetto a contingente tariffario aumenti di norma di oltre il 5 % su base annua, la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione purché, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tali importazioni dagli Stati del Mercosur firmatari sia di norma inferiore di almeno il 5 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo.

6.   In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all’importazione di un determinato prodotto originario degli Stati del Mercosur firmatari importato nell’Unione a condizioni preferenziali che sia soggetto a contingente tariffario diminuisca di norma di oltre il 5 % su base annua, la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione purché, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tali prodotti degli Stati del Mercosur firmatari sia di norma inferiore di almeno il 5 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo.

7.   La Commissione impone senza ritardo o esitazioni e, nel caso di prodotti agricoli sensibili, entro un massimo di 21 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 3, misure di salvaguardia bilaterali provvisorie per evitare danni difficilmente riparabili all’industria dell’Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.

8.   Dato che il monitoraggio dettagliato del mercato è una caratteristica permanente delle attività della Commissione nel settore agricolo, la Commissione si adopera per portare a termine quanto prima qualsiasi inchiesta in relazione a prodotti agricoli sensibili per quanto riguarda le misure di salvaguardia bilaterali, al fine di adottare una decisione definitiva entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale periodo può essere prorogato ma non può superare il periodo di un anno di cui all’articolo 9.13 dell’ITA.

9.   Una misura di salvaguardia può essere imposta se un prodotto interessato originario di uno Stato del Mercosur firmatario è importato nell’Unione:

a)

in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione o al consumo dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, anche nei casi in cui tale pregiudizio o minaccia può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri; e

b)

qualora l’aumento delle importazioni sia dovuto agli obblighi assunti nel quadro dell’ITA, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

10.   Una misura di salvaguardia può assumere la forma di una sospensione temporanea del calendario per lo smantellamento dei dazi doganali relativo al prodotto in questione o di una riduzione della preferenza tariffaria fino al livello dell’aliquota applicata alla nazione più favorita o dell’aliquota base, se inferiore.

11.   Le misure di salvaguardia si applicano per un periodo di due anni, che può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a due anni conformemente all’articolo 9.9 dell’ITA, purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti che giustificano tale proroga

Articolo 3

1.   In attesa della sua entrata in vigore, l’ITA è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall’altra, conformemente all’articolo 23.3 dell’accordo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui uno o più Stati del Mercosur firmatari, a seconda dei casi, hanno notificato all’Unione l’espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’applicazione provvisoria dell’ITA e confermano il proprio consenso ad applicare a titolo provvisorio l’ITA.

2.   La data a decorrere dalla quale l’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. RAOUNA


(1)  Il testo dell’ITA è pubblicatio nella GU L, 2026/184, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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