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Document 32025R2397
Council Regulation (EU) 2025/2397 of 24 November 2025 amending Regulation (EU) 2016/1686 imposing additional restrictive measures directed against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and natural and legal persons, entities or bodies associated with them
Regolamento (UE) 2025/2397 del Consiglio, del 24 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Regolamento (UE) 2025/2397 del Consiglio, del 24 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
ST/14858/2025/INIT
GU L, 2025/2397, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2397/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2397 |
24.11.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2397 DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2025
recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2025/2398 del Consiglio, del 24 novembre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/1686 (2) del Consiglio attua la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (3). |
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(2) |
Data la costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da’esh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, il 24 novembre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2398, al fine di aggiungere un’entità all’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto di misure restrittive. |
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(3) |
Tale entità è già oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2010/788/PESC del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (5). Al fine di garantire un’attuazione uniforme delle misure relative al congelamento dei beni, la decisione (PESC) 2025/2398 sospende le pertinenti misure restrittive applicabili a tale entità a norma di tale decisione, fintanto che le misure di cui alla decisione 2010/788/PESC si applicano ad essa. |
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(4) |
Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un’azione normativa a livello di Unione. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1686 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, laddove esse si applicano alle “Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate”, sono sospese finché a tale entità si applicano le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj).» "
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
L. LØKKE RASMUSSEN
(1) GU L, 2025/2398, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2398/oj.
(2) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj).
(3) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj).
(4) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio del 20 dicembre 2010 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/788/oj).
(5) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2397/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)