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Document 32025R2397

Regolamento (UE) 2025/2397 del Consiglio, del 24 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

ST/14858/2025/INIT

GU L, 2025/2397, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2397/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2397/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2397

24.11.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2397 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2025

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/2398 del Consiglio, del 24 novembre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1686 (2) del Consiglio attua la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (3).

(2)

Data la costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da’esh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, il 24 novembre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2398, al fine di aggiungere un’entità all’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto di misure restrittive.

(3)

Tale entità è già oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2010/788/PESC del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (5). Al fine di garantire un’attuazione uniforme delle misure relative al congelamento dei beni, la decisione (PESC) 2025/2398 sospende le pertinenti misure restrittive applicabili a tale entità a norma di tale decisione, fintanto che le misure di cui alla decisione 2010/788/PESC si applicano ad essa.

(4)

Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un’azione normativa a livello di Unione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1686 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, laddove esse si applicano alle “Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate”, sono sospese finché a tale entità si applicano le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj).» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

L. LØKKE RASMUSSEN


(1)   GU L, 2025/2398, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2398/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj).

(4)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio del 20 dicembre 2010 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/788/oj).

(5)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2397/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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