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Document 32025R2359
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2359 of 8 July 2025 supplementing Directive (EU) 2024/1788 of the European Parliament and of the Council by specifying a methodology for assessing greenhouse gas emissions savings from low-carbon fuels
Regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione, dell’8 luglio 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio
Regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione, dell’8 luglio 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio
C/2025/4674
GU L, 2025/2359, 21.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2359/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2359 |
21.11.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2359 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2025
che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
La metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio dovrebbe tenere conto delle emissioni dell’intero ciclo di vita e delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di input rigidi per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio, nonché delle emissioni di metano a monte e dei tassi effettivi di cattura del carbonio. A fini di coerenza tra la metodologia stabilita dal presente regolamento e quella per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai carburanti rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, è opportuno applicare approcci analoghi a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione (2) per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(2) |
La metodologia stabilita dal regolamento delegato (UE) 2023/1185 si applica per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai carburanti rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, che sono una sottocategoria dei combustibili a basse emissioni di carbonio. È pertanto opportuno escludere i carburanti derivanti da carbonio riciclato dall’ambito di applicazione della metodologia stabilita dal presente regolamento. |
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(3) |
Il quadro di certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio stabilito dalla direttiva (UE) 2024/1788 è completamente allineato a quello stabilito dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per i combustibili rinnovabili. Le materie prime utilizzate per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio e i combustibili stessi dovrebbero pertanto essere tracciati attraverso la banca dati dell’Unione, alla stregua delle materie prime utilizzate per produrre combustibili rinnovabili e dei combustibili rinnovabili stessi. Per quanto riguarda il valore delle emissioni di metano a monte, è quindi opportuno distinguere tra singoli lotti di combustibili e di materie prime sulla base del profilo di prestazione in materia di metano del fornitore che fornisce il combustibile utilizzato per produrre il combustibile a basse emissioni di carbonio. |
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(4) |
Il potenziale di riscaldamento globale dell’idrogeno non è stato ancora determinato con il livello di precisione necessario per poterlo includere nella metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno aggiungere i valori del potenziale di riscaldamento globale dell’idrogeno non appena si disponga di prove scientifiche sufficientemente mature da applicarle nelle metodologie di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra per misurare l’impatto delle perdite di idrogeno nell’intera catena di approvvigionamento sia dei combustibili a basse emissioni di carbonio sia dei combustibili rinnovabili di origine non biologica. |
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(5) |
La metodologia dovrebbe considerare riduzioni le emissioni catturate e stoccate in modo permanente in un sito di stoccaggio geologico, comprese quelle rilasciate in paesi terzi e stoccate fuori dall’Unione, purché il diritto nazionale applicabile garantisca l’individuazione e la riparazione delle perdite in linea con le disposizioni giuridiche vigenti nell’UE, e purché le perdite siano prese in considerazione in modo da non essere accreditate come riduzioni. Non dovrebbe essere ammessa l’iniezione in siti di stoccaggio geologico in cui si verificano perdite ripetute. Attualmente le quote non da restituire sono solo quelle corrispondenti alle emissioni disciplinate dall’EU ETS stoccate in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE. Vi sono opportunità di cooperazione transfrontaliera nella cattura e nello stoccaggio del carbonio. I siti di stoccaggio di emissioni EU ETS nei paesi terzi che non hanno un ETS collegato potrebbero in futuro essere riconosciuti se sussistono condizioni equivalenti che garantiscano lo stoccaggio geologico permanente e sicuro del CO2 catturato, anche da un punto di vista ambientale, purché lo stoccaggio non sia utilizzato per aumentare il recupero di idrocarburi e purché porti a una riduzione complessiva delle emissioni. |
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(6) |
A fini di coerenza tra la metodologia stabilita dal presente regolamento e quella di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185 per i carburanti rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, è opportuno stabilire norme atte a garantire che l’intensità di emissione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e l’intensità di emissione dell’idrogeno rinnovabile prodotto in un elettrolizzatore nello stesso periodo siano sempre le stesse e che le quote di energia comunicate siano coerenti. |
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(7) |
Per attuare il Green Deal europeo occorre sostituire rapidamente i combustibili fossili usati nella produzione di energia elettrica. Sia l’idrogeno rinnovabile che quello a basse emissioni di carbonio contribuiranno alla transizione verso l’energia pulita. Le metodologie applicabili a ciascuno di essi, pur con basi giuridiche diverse, dovrebbero essere coerenti fra loro e tenere conto tanto delle specificità tecnologiche quanto dell’efficienza economica. La Commissione dovrebbe iniziare quanto prima a valutare la possibilità di introdurre approcci alternativi per il riconoscimento dell’energia elettrica a basse emissioni di carbonio prodotta da centrali nucleari, sulla base di criteri adeguati. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione dovrebbe avviare una consultazione pubblica su un progetto di metodologia che delinei tali criteri. La Commissione dovrebbe altresì valutare l’impatto e le implicazioni derivanti dalla valutazione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica con l’ausilio di valori medi. Tali valutazioni devono prendere in considerazione l’impatto complessivo che tali approcci hanno sul sistema energetico (anche per quanto riguarda la sua efficienza economica e il completamento delle interconnessioni), il potenziale di riduzione delle emissioni e l’importanza di mantenere condizioni di parità con l’energia elettrica pienamente rinnovabile quale definita nel regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione (4), come pure la necessità di salvaguardare i progetti esistenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento specifica la metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato.
Articolo 2
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato è calcolata secondo la metodologia di cui all’allegato.
Articolo 3
Monitoraggio e riesame
Entro il 1o luglio 2028 la Commissione valuta l’impatto dell’introduzione di soluzioni alternative, in particolare per considerare l’energia elettrica a basse emissioni di carbonio da centrali nucleari, sulla base di opportuni criteri, e di approcci che considerano l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica sulla base di medie. La valutazione tiene conto dell’impatto che queste soluzioni hanno sul sistema energetico e sulla riduzione delle emissioni, come pure della necessità di mantenere condizioni di parità con l’approvvigionamento di energia elettrica pienamente rinnovabile. Nel valutare le modifiche dei criteri, la Commissione prenderà in considerazione la necessità di salvaguardare i progetti esistenti.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj).
(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj).
ALLEGATO
Metodologia di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato
A. METODOLOGIA
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1. |
Le emissioni di gas a effetto serra generate dalla produzione e dall’uso di combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato sono calcolate secondo la seguente formula:
E = e i + e p + e td + e u – e ccs – e ccu dove:
Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature. L’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio è calcolata dividendo le emissioni totali del processo relative a ciascun elemento della formula per la quantità totale di combustibile ottenuto dal processo ed è espressa in grammi di CO2 equivalente per MJ di combustibile (g CO2eq/MJ di combustibile). Se un combustibile è un mix di combustibili a basse emissioni di carbonio e di altri combustibili, si considera che tutti i tipi di combustibili abbiano la stessa intensità di emissione. Fa eccezione alla regola la co-lavorazione in cui i combustibili a basse emissioni di carbonio, i combustibili rinnovabili di origine non biologica, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sostituiscono solo parzialmente un input di combustibile fossile convenzionale rilevante in un processo. In questo caso, nel calcolo dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra si distingue, in proporzione del valore energetico degli input energetici rilevanti, tra:
Se nel processo sono utilizzati più input energetici rilevanti, la delimitazione tra le due parti del processo è determinata in base alla quota di input considerati combustibili a basse emissioni di carbonio o combustibili rinnovabili di origine non biologica che sostituisce la quota più alta di input di combustibile fossile convenzionale (1). I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati nel processo sono presi in considerazione nel calcolo dell’intensità delle emissioni solo se sono utilizzati come input energetici non rilevanti, se sono utilizzati nella parte del processo delimitata come indicato sopra (2) o se le materie prime utilizzate nel processo includono già dall’inizio una quota biogenica, come nel caso dei rifiuti urbani indifferenziati. L’intensità di emissione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è determinata conformemente alle norme di cui all’articolo 31 della direttiva (UE) 2018/2001. L’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio può essere calcolata come media dell’intera produzione di combustibili durante un periodo massimo di un mese di calendario (3). Se però come input per produrre idrogeno in un elettrolizzatore si usa energia elettrica pienamente conteggiata come rinnovabile secondo la metodologia di cui all’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, l’intervallo di tempo deve essere conforme ai requisiti applicabili alla correlazione temporale, salvo che non si applichi alcun requisito specifico sulla correlazione temporale. I valori di intensità delle emissioni di gas a effetto serra calcolati per singoli intervalli di tempo possono servire per calcolare l’intensità media delle emissioni di gas a effetto serra per un periodo massimo di un mese, a condizione che i singoli valori calcolati per ciascun periodo di tempo rispettino la soglia minima di riduzione del 70 %. |
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2. |
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato è calcolata secondo la seguente formula:
Riduzione = (E F – E) / E F dove:
Per tutti i combustibili a basse emissioni di carbonio, le emissioni totali del combustibile fossile di riferimento sono pari a quelle del combustibile fossile di riferimento per i carburanti rinnovabili di origine non biologica di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185. |
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3. |
Se l’output di un processo non rientra totalmente tra i combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, la frazione di combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato si calcola dividendo il rispettivo input energetico per il totale degli input energetici rilevanti nel processo (4).
L’energia pertinente degli input materiali è il potere calorifico inferiore dell’input materiale che entra nella struttura molecolare del combustibile (5). Nel caso dell’energia elettrica usata per aumentare il potere calorifico del combustibile o dei prodotti intermedi, l’energia pertinente è quella dell’energia elettrica. Per i gas di scarico industriali, l’energia pertinente è l’energia del gas di scarico basata sul potere calorifico inferiore. Per il calore usato per aumentare il potere calorifico del combustibile o dei prodotti intermedi, l’energia pertinente è l’energia utile del calore usato per sintetizzare il combustibile. Per calore utile si intende l’energia termica totale moltiplicata per il rendimento di Carnot definito nell’allegato V, parte C, punto 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. Gli altri input sono presi in considerazione solo per calcolare l’intensità delle emissioni del combustibile. |
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4. |
Nel calcolare le emissioni derivanti dall’approvvigionamento di input e i occorre distinguere tra input elastici e rigidi: sono rigidi gli input la cui offerta non può essere ampliata per soddisfare una domanda supplementare. Tutti gli input che possono essere considerati fonti di carbonio per la produzione di carburanti derivanti da carbonio riciclato sono quindi rigidi, come anche gli output prodotti in proporzione fissa mediante un processo integrato (6) e che rappresentano meno del 10 % del valore economico dell’output; se rappresentano il 10 % o più del valore economico, sono considerati elastici. In linea di principio, sono elastici gli input la cui offerta può essere aumentata per soddisfare la domanda supplementare. I prodotti petroliferi delle raffinerie rientrano in questa categoria in quanto le raffinerie possono modificare il rapporto tra i loro prodotti. Le emissioni derivanti dagli input di energia e materiali nelle operazioni di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) (ad esempio dalla combustione di combustibile, dall’uso di calore ed energia elettrica, da materiali e sostanze chimiche) si calcolano in base a quanto indicato nei punti da 5 a 11 sugli input di processo. |
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5. |
All’energia elettrica che può essere pienamente conteggiata come rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, secondo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 sono attribuite zero emissioni di gas a effetto serra. |
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6. |
All’energia elettrica che non può essere considerata pienamente rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, secondo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 ed è usata per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio si applica uno dei quattro metodi alternativi seguenti per attribuire in ogni anno civile i valori delle emissioni di gas a effetto serra:
Se si usa il metodo di cui alla lettera c), lo si applica a tutta l’energia elettrica utilizzata per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio, compresa l’energia elettrica che può essere pienamente conteggiata come rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, secondo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001. |
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7. |
Le emissioni di gas a effetto serra di input elastici ottenuti con un processo integrato sono calcolate sulla base dei dati del processo di produzione effettivo. Sono incluse tutte le emissioni derivanti dalla produzione degli input lungo l’intera catena di approvvigionamento (comprese le emissioni causate dall’estrazione dell’energia primaria necessaria per la produzione, la lavorazione e il trasporto degli input). Non sono incluse le emissioni di combustione relative al contenuto di carbonio degli input di combustibili (7).
Le emissioni di gas a effetto serra derivanti da input elastici che non sono ottenuti da un processo integrato sono calcolate in base ai valori figuranti nella parte B del presente allegato. Se l’input non figura nell’elenco, le informazioni sull’intensità di emissione possono essere ricavate dall’ultima versione della relazione JEC Well-To-Wheels, dalla banca dati ECOINVENT, da fonti ufficiali quali il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) o la pubblica amministrazione, da altre fonti verificate come le banche dati E3 e GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) e dalle pubblicazioni sottoposte a revisione inter pares. L’intensità di metano della produzione di input elastici a base fossile è calcolata come segue:
Tuttavia se non è possibile calcolare l’intensità di metano perché mancano i dati o se l’input non aumenta il potere calorifico del combustibile a basse emissioni di carbonio, l’intensità di metano degli input elastici a base fossile può essere il valore pertinente per le emissioni di metano a monte per unità di combustibile che figura nella parte B del presente allegato. |
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8. |
Il fornitore di ogni input elastico, tranne degli input i cui valori figurano nella parte B del presente allegato, calcola l’intensità delle emissioni (10) dell’input secondo le procedure illustrate nel presente allegato e comunica il valore alla fase di produzione successiva o al produttore del combustibile finale. La stessa regola si applica ai fornitori di input più a monte nella catena di approvvigionamento. |
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9. |
Le emissioni degli input rigidi (e i rigid) comprendono quelle derivanti dal loro cambio di destinazione rispetto a un uso precedente o alternativo. Tali emissioni tengono conto della perdita di produzione di energia elettrica, di calore o di prodotti in precedenza ricavati usando l’input, nonché di eventuali emissioni dovute a un trattamento supplementare dell’input e al trasporto. Si applicano le regole seguenti:
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10. |
Le emissioni derivanti dall’attuale uso o destinazione (e ex use) comprendono tutte le emissioni dell’attuale uso o destinazione dell’input che sono evitate quando l’input è usato per la produzione di combustibile. Queste emissioni comprendono il CO2 equivalente del carbonio incorporato nella composizione chimica del combustibile che sarebbe stato altrimenti emesso nell’atmosfera, tra cui tutte le forme di carbonio purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
Sono esclusi il CO2 catturato che proviene da un combustibile deliberatamente bruciato al solo fine di produrre CO2 senza utilizzare l’energia, nonché il CO2 la cui cattura ha comportato un credito di emissione ai sensi di altre disposizioni giuridiche. Le emissioni associate a input quali l’energia elettrica, il calore e i materiali di consumo usati nel processo di cattura di CO2 sono incluse nel calcolo delle emissioni attribuite agli input. |
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11. |
La tempistica di cui al punto 10, lettera a), sarà riesaminata tenendo conto dell’attuazione, nei settori disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, del traguardo in materia di clima a livello dell’Unione per il 2040 fissato a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
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12. |
Le emissioni derivanti dalla lavorazione (e p) comprendono le emissioni atmosferiche dirette derivanti dalla lavorazione stessa, dal trattamento dei rifiuti e dalle perdite, così come:
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13. |
Le emissioni derivanti dalla combustione del combustibile (e u) si riferiscono alle emissioni totali rilasciate dalla combustione del combustibile in uso, comprese quelle della combustione di carbonio di origine biologica. |
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14. |
I gas a effetto serra presi in considerazione nel calcolo delle emissioni e le loro equivalenze in CO2 sono gli stessi indicati nell’allegato V, parte C, punto 4, della direttiva (UE) 2018/2001. |
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15. |
Se un processo produce una pluralità di prodotti («co-prodotti»), quali combustibili o prodotti chimici, nonché co-prodotti energetici come calore, energia elettrica o meccanica esportati dall’impianto, le emissioni di gas a effetto serra sono assegnate a tali co-prodotti nel modo seguente:
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16. |
Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione (e td) comprendono le emissioni generate dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei combustibili finiti. Nelle emissioni attribuite agli input e i sono comprese quelle del trasporto e dello stoccaggio associati. |
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17. |
Se dal processo per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio risultano emissioni di carbonio che sono stoccate in modo permanente in un sito di stoccaggio geologico, quel carbonio (espresso come CO2eq) può essere accreditato ai prodotti del processo come riduzione delle emissioni incluse in e ccs
(in g CO2eq/MJ di combustibile). In e ccs
si considerano il tasso di cattura del CO2 derivante dalla produzione del combustibile a basse emissioni di carbonio, così come tutte le emissioni delle operazioni di cattura, trasporto e iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio permanente, come segue:
e ccs = c CO 2 – e CO2-c – e CO2-t – e CO2-i dove:
L’elemento e ccs include:
Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di combustibili, calore, energia elettrica e input materiali per le operazioni di cattura, disidratazione, compressione e liquefazione sono prese in considerazione per tutte le fasi della catena del valore del CO2, dalla cattura allo stoccaggio. Per i casi non contemplati dai metodi specifici di calcolo prescritti nel presente punto, le emissioni derivanti dagli input di energia e materiali nelle operazioni di cattura e stoccaggio di CO2 (CCS) (ad esempio dalla combustione di combustibile, dall’uso di calore ed energia elettrica, da materiali e sostanze chimiche) si calcolano applicando i punti da 5 a 11, per analogia con gli input di processo. Sono considerate tutte le emissioni provenienti da rilasci, le emissioni fuggitive e altre perdite di CO2 derivanti da cattura del carbonio, disidratazione, compressione e liquefazione, trasporto di CO2 e operazioni di iniezione. Negli impianti che sono entrati in funzione prima del 11 dicembre 2025 è possibile assegnare il CO2 a una parte dell’output totale del processo a condizione che il tasso di cattura del carbonio per la parte del processo incorporato non sia superiore al 100 %. Per tutti gli altri impianti la riduzione netta delle emissioni deve essere assegnata in proporzione alla quantità totale di combustibile prodotto. |
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18. |
Se dal processo per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio risultano emissioni di CO2 che sono legate chimicamente in modo permanente in uno dei prodotti di cui all’atto delegato adottato in conformità con l’articolo 12, paragrafo 3 ter, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, quelle emissioni sono accreditate ai prodotti del processo (combustibile a basse emissioni di carbonio) come riduzione delle emissioni e ccu
(in g CO2eq/MJ di combustibile). In e ccu
si considerano il tasso di cattura del CO2 derivante dalla produzione del combustibile a basse emissioni di carbonio, così come tutte le emissioni delle operazioni di cattura e trasporto del CO2 e le emissioni dei processi di trasformazione e uso per legarle chimicamente in modo permanente in un prodotto, come segue:
e ccu = c CO2 – e CO2-c – e CO2-t – e CO2-u dove:
Le emissioni sono considerate legate chimicamente in modo permanente in un prodotto solo se questo figura nell’atto delegato adottato in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE. Negli impianti che sono entrati in funzione prima del 11 dicembre 2025 è possibile assegnare il CO2 a una parte dell’output totale del processo a condizione che il tasso di cattura del carbonio per la parte del processo incorporato non sia superiore al 100 %. Per tutti gli altri impianti la riduzione netta delle emissioni deve essere assegnata in proporzione alla quantità totale di combustibile prodotto. |
B. «VALORI STANDARD» PER LE INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEGLI INPUT
Le tabelle 1 e 2 riportano le intensità delle emissioni di gas a effetto serra degli input diversi dall’energia elettrica.
Tabella 1
Emissioni standard di gas a effetto serra nel ciclo di vita dei vari input energetici, espresse in grammi di sostanza per MJ di prodotto; i gas a effetto serra diversi dal CO2 sono convertiti in CO2eq moltiplicandone la quantità per il valore del rispettivo potenziale di riscaldamento globale di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione (18) . Sono escluse le emissioni rilasciate dalla combustione del combustibile nella fase d’uso
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Combustibile |
CO2 |
CH4 (19) |
N2O |
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Combustibili fossili solidi |
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Antracite |
6,50 |
0,390 |
0,00026 |
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Carbone da coke |
6,50 |
0,390 |
0,00026 |
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|
Altro carbone bituminoso |
6,50 |
0,390 |
0,00026 |
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Carbone sub-bituminoso |
1,70 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Lignite |
1,70 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Agglomerati di carbon fossile |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Coke da cokeria |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Coke da gas |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Catrame di carbone |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Mattonelle di lignite |
1,70 |
0 |
0 |
||||||||||
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Gas manifatturati |
|
|
|
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|
Gas di officine del gas |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Gas di cokeria |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Gas di altoforno |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Altri gas di recupero |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Torba e prodotti a base di torba |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Scisto bituminoso e sabbie bituminose |
5,00 |
0,228 |
0 |
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|
Petrolio e prodotti petroliferi |
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Petrolio greggio |
5,00 |
0,228 (= CH4 _greggio) |
0 |
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Liquidi di gas naturale |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
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Prodotti base di raffineria |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Additivi e ossigenati |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Altri idrocarburi |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Gas di raffineria |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Etano |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Gas di petrolio liquefatto |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Benzina per motori |
13,40 |
1,08 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Benzina avio |
13,40 |
1,08 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
JET fuel del tipo benzina |
13,40 |
1,08 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Carboturbo |
13,40 |
1,08 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Altro cherosene |
13,40 |
1,08 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Nafta |
13,40 |
1,08 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Gasolio |
15,65 |
1,09 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Olio combustibile |
0 |
1,01 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Acquaragia minerale (white spirit) e benzine speciali (SBP) |
13,40 |
1,08 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Lubrificanti |
15,65 |
1,09 *CH4 _greggio |
0 |
||||||||||
|
Bitume |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Coke di petrolio |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Cere paraffiniche |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Altri prodotti petroliferi |
5,00 |
0,228 |
0 |
||||||||||
|
Gas naturale (ad esclusione della liquefazione, del trasporto marittimo e della rigassificazione del GNL) (20) |
4,90 |
0,190 |
0,00037 |
||||||||||
|
Rifiuti |
|
|
|
||||||||||
|
Rifiuti industriali (non rinnovabili) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Rifiuti urbani non rinnovabili |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Energia nucleare |
|
|
|
||||||||||
|
Calore nucleare |
0,50 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|||||||||||||
Tabella 2
Emissioni standard di gas a effetto serra nel ciclo di vita degli input materiali
|
Input materiale |
Emissioni totali g CO2eq/kg |
||
|
Ammoniaca |
2 351,3 |
||
|
Cloruro di calcio (CaCl2) |
38,8 |
||
|
Cicloesano |
723,0 |
||
|
Acido cloridrico (HCl) |
1 061,1 |
||
|
Lubrificanti |
947,0 |
||
|
Solfato di magnesio (MgSO4) |
191,8 |
||
|
Azoto |
56,4 |
||
|
Acido fosforico (H3PO4) |
3 124,7 |
||
|
Idrossido di potassio (KOH) |
419,1 |
||
|
Ossido di calcio (CaO) puro per processi |
1 193,2 |
||
|
Carbonato di sodio (Na2CO3) |
1 245,1 |
||
|
Cloruro di sodio (NaCl) |
13,3 |
||
|
Idrossido di sodio (NaOH) |
529,7 |
||
|
Metossido di sodio [Na(CH3O)] |
2 425,5 |
||
|
Diossido di zolfo (SO2) |
53,3 |
||
|
Acido solforico (H2SO4) |
217,5 |
||
|
Urea |
1 846,6 |
||
|
|||
C. INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DELL’ENERGIA ELETTRICA
Metodologia per calcolare l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica
L’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica è determinata a livello nazionale o a livello di zone di offerta; nel secondo caso è possibile solo se i dati necessari sono pubblicamente disponibili. Il calcolo dell’intensità di carbonio dell’energia elettrica, espressa in g CO2eq/MJ di energia elettrica, tiene conto di tutte le potenziali fonti di energia primaria per la produzione di energia elettrica, del tipo effettivo di centrale elettrica, delle efficienze di conversione e del consumo interno di energia elettrica in ciascuna centrale.
Il calcolo tiene conto di tutte le emissioni di CO2 equivalente associate alla combustione e all’approvvigionamento dei combustibili usati per la produzione di energia elettrica. Il calcolo si basa sulla quantità dei diversi combustibili utilizzati negli impianti di produzione di energia elettrica, sui fattori di emissione della combustione dei combustibili e sui fattori di emissione dei combustibili a monte (fasi di produzione, raffinazione e trasporto).
I gas a effetto serra diversi dal CO2 sono convertiti in CO2eq moltiplicandone la quantità per il valore del rispettivo potenziale di riscaldamento globale di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/1044. Le emissioni di CO2 provenienti dalla combustione dei combustibili biogenici non sono prese in considerazione in quanto di origine biogenica, mentre si conteggiano le emissioni di CH4 e N2O.
Per calcolare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di combustibili, si prendono i fattori di emissione IPCC standard per la combustione fissa nelle industrie energetiche (cfr. tabella 3). Le emissioni a monte comprendono le emissioni derivanti da tutti i processi e le fasi necessari per rendere il combustibile idoneo alla produzione di energia elettrica; sono le emissioni che derivano dall’estrazione, dalla raffinazione e dal trasporto del combustibile usato per produrre energia elettrica.
Sono inoltre prese in considerazione tutte le emissioni a monte derivanti da coltivazione, raccolto o raccolta, trasformazione e trasporto della biomassa. La torba e i componenti dei rifiuti di origine fossile sono trattati come combustibili fossili.
I combustibili usati per la produzione lorda di energia elettrica nelle centrali esclusivamente elettriche sono calcolati in base alla produzione e all’efficienza di conversione in energia elettrica. Nelle centrali di cogenerazione di calore ed energia elettrica, i combustibili usati per il calore prodotto nella cogenerazione sono conteggiati considerando la produzione alternativa di calore con efficienze medie complessive dell’85 %, mentre il resto è attribuito alla produzione di energia elettrica.
Per le centrali nucleari l’efficienza di conversione dal calore nucleare è considerata pari al 33 % oppure basata sui dati forniti da Eurostat o da fonte analoga accreditata.
Alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che comprendono energia idroelettrica, solare, eolica e geotermica non è associato alcun combustibile. Le emissioni derivanti dalla costruzione, dalla disattivazione e dalla gestione dei rifiuti degli impianti di produzione di energia elettrica non sono prese in considerazione. Pertanto, le emissioni di CO2 equivalente associate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare, idroelettrica e geotermica) sono considerate pari a zero.
Le emissioni di CO2 equivalente derivanti dalla produzione lorda di energia elettrica comprendono le emissioni a monte di cui alla tabella 1 e i fattori di emissione standard per la combustione fissa di cui alle tabelle 3 e 4. Le emissioni a monte per l’approvvigionamento del combustibile utilizzato sono calcolate applicando i fattori di emissione a monte di cui alla tabella 1.
Il calcolo dell’intensità di carbonio dell’energia elettrica è effettuato secondo la formula:
dove:
|
e gross prod |
= |
emissioni di CO2 equivalente [g CO2eq] |
|
ci-ups |
= |
fattori di emissione di CO2 equivalente a monte [g CO2eq/MJ] |
|
ci-comb |
= |
fattori di emissione di CO2 equivalente dalla combustione di combustibile [g CO2eq/MJ] di cui alle tabelle 3 e 4; sono comprese le emissioni di CH4 e N2O espresse come CO2eq/MJ. Nei casi in cui il CO2 è stoccato in modo permanente da impianti di cattura e stoccaggio, il fattore di emissione di CO2 della combustione di combustibile corrisponde ai valori standard per il CO2 indicati nella tabella 3 previa sottrazione dell’impatto netto della cattura e stoccaggio |
|
Bi |
= |
consumo di combustibile i per la produzione di energia elettrica [MJ] |
|
i = 1…k |
= |
combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica |
La quantità di produzione netta di energia elettrica è data dalla produzione lorda di energia elettrica, dal consumo interno nella centrale elettrica e dalle perdite nell’accumulazione per pompaggio:
E NET = E gross – E own – E pump
dove:
|
E NET |
= |
produzione netta di energia elettrica [MJ] |
|
E gross |
= |
produzione lorda di energia elettrica [MJ] |
|
E own |
= |
consumo interno di energia elettrica nella centrale [MJ] |
|
E pump |
= |
perdite di energia elettrica nell’accumulazione per pompaggio [MJ] |
L’intensità di carbonio dell’energia elettrica netta prodotta è il totale lordo delle emissioni di gas a effetto serra per produrre l’energia elettrica netta:
CI = e gros prod / E NET
dove:
CI = emissioni di CO2 equivalente da produzione di energia elettrica espresse in [g CO2eq/MJ].
Dati sulla produzione di energia elettrica e sul consumo di combustibile
I dati sulla produzione di energia elettrica e sul consumo di combustibile sono ricavati, per i paesi membri e associati dell’AIE, dai dati e dalle statistiche dell’AIE, che offrono informazioni sui bilanci energetici e sull’energia elettrica prodotta con vari combustibili (cfr. ad esempio il sito web dell’AIE, sezione su dati e statistiche, «Energy Statistics Data Browser») (21).
Per gli Stati membri dell’UE si possono prendere i dati Eurostat, che sono più dettagliati. Se l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra è stabilita a livello di zone di offerta, si utilizzano dati ottenuti dalle statistiche nazionali ufficiali, dai gestori dei sistemi di trasmissione o dalla rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) aventi lo stesso livello di dettaglio dei dati dell’AIE. I dati sul consumo di combustibile includono i dati al massimo livello di dettaglio disponibili nelle statistiche nazionali riguardo a: combustibili fossili solidi, gas manifatturati, torba e prodotti a base di torba, scisto bituminoso e sabbie bituminose, petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale, energie rinnovabili e biocarburanti, rifiuti non rinnovabili e nucleare. Le energie rinnovabili e i biocarburanti comprendono tutti i combustibili biogenici, i rifiuti biogenici, l’energia idroelettrica, oceanica, mareomotrice, del moto ondoso, geotermica, eolica, solare e ambiente delle pompe di calore.
Scambi netti di energia elettrica
Una volta calcolate la produzione nazionale di energia elettrica e la relativa intensità di carbonio si deve tenere conto delle importazioni annue nette da altri paesi. Per ogni paese con cui avvengono scambi, le importazioni nette sono calcolate come differenza tra le importazioni e le esportazioni. Se la differenza è maggiore di zero, nel qual caso il paese è un importatore netto di energia elettrica, l’intensità nazionale di carbonio è calcolata considerando proporzionalmente le emissioni associate all’importazione netta di energia elettrica. Per tenere conto anche delle importazioni del paese esportatore, questo calcolo dovrebbe essere eseguito iterativamente almeno tre volte, fino a quando i valori convergono. Se l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica è determinata a livello di zone di offerta, si applica lo stesso approccio a tale livello.
Dati da fonti bibliografiche
Tabella 3
Fattori di emissione standard per combustione stazionaria [g CO2eq/MJ di combustibile su un potere calorifico netto]
|
Combustibile |
CO2 |
CH4 |
N2O |
||
|
Combustibili fossili solidi |
|
|
|
||
|
Antracite |
98,3 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Carbone da coke |
94,6 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Altro carbone bituminoso |
94,6 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Carbone sub-bituminoso |
96,1 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Lignite |
101,0 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Agglomerati di carbon fossile |
97,5 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Coke da cokeria |
107,0 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Coke da gas |
107,0 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Catrame di carbone |
80,7 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Mattonelle di lignite |
97,5 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Gas manifatturati |
|
|
|
||
|
Gas di officine del gas |
44,4 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Gas di cokeria |
44,4 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Gas di altoforno |
260,0 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Altri gas di recupero |
182,0 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Torba e prodotti a base di torba |
106,0 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Scisto bituminoso e sabbie bituminose |
107,0 |
0,03 |
0,41 |
||
|
Petrolio e prodotti petroliferi |
|
|
|
||
|
Petrolio greggio |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Liquidi di gas naturale |
64,2 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Prodotti base di raffineria |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Additivi e ossigenati |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Altri idrocarburi |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Gas di raffineria |
57,6 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Etano |
61,6 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Gas di petrolio liquefatto |
63,1 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Benzina per motori |
69,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Benzina avio |
70,0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
JET fuel del tipo benzina |
70,0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Carboturbo |
71,5 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Altro cherosene |
71,9 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Nafta |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Gasolio |
74,1 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Olio combustibile |
77,4 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Acquaragia minerale (white spirit) e benzine speciali (SBP) |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Lubrificanti |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Bitume |
80,7 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Coke di petrolio |
97,5 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Cere paraffiniche |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Altri prodotti petroliferi |
73,3 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Gas naturale |
56,1 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Rifiuti |
|
|
|
||
|
Rifiuti industriali (non rinnovabili) |
143,0 |
0,89 |
1,09 |
||
|
Rifiuti urbani non rinnovabili |
91,7 |
0,89 |
1,09 |
||
|
|||||
Tabella 4
Fattori di emissione standard per combustione stazionaria di combustibili da biomassa [g CO2eq/MJ di combustibile su un potere calorifico netto]
|
Combustibile |
CO2 |
CH4 |
N2O |
||
|
Biocarburanti solidi primari |
0 |
0,89 |
1,09 |
||
|
Carbone di legna |
0 |
5,96 |
1,09 |
||
|
Biogas |
0 |
0,03 |
0,03 |
||
|
Rifiuti urbani rinnovabili |
0 |
0,89 |
1,09 |
||
|
Biobenzina pura |
0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Biobenzina miscelata |
0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Biodiesel puri |
0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Biodiesel miscelati |
0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Carboturbo puro di origine biologica |
0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Carboturbo miscelato di origine biologica |
0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
Altri biocarburanti liquidi |
0 |
0,09 |
0,16 |
||
|
|||||
La tabella 5 riporta i valori medi annui relativi all’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell’energia elettrica a livello nazionale nell’Unione, calcolati secondo le formule indicate nella presente parte C. Per l’energia elettrica proveniente da ciascun paese è possibile selezionare uno dei cinque più recenti valori annui disponibili (22).
Tabella 5
Intensità di emissione dell’energia elettrica generata e dell’energia elettrica importata netta negli Stati membri dal 2019 al 2023
|
Paese |
Intensità di emissione dell’energia elettrica generata e dell’energia elettrica importata netta (g CO2eq/MJ) |
||||||
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Austria |
65,2 |
55,6 |
62,7 |
65,3 |
43,8 |
||
|
Belgio |
57,0 |
58,2 |
47,9 |
53,2 |
48,2 |
||
|
Bulgaria |
136,7 |
117,6 |
129,4 |
149,7 |
100,5 |
||
|
Croazia |
76,1 |
63,0 |
79,9 |
87,8 |
64,3 |
||
|
Cipro |
203,4 |
199,3 |
194,3 |
191,7 |
184,6 |
||
|
Cechia |
146,5 |
132,0 |
142,5 |
146,7 |
127,6 |
||
|
Danimarca |
37,1 |
22,6 |
27,5 |
26,3 |
15,9 |
||
|
Estonia |
162,6 |
88,8 |
111,0 |
135,4 |
78,0 |
||
|
Finlandia |
24,3 |
18,7 |
21,5 |
18,9 |
12,5 |
||
|
Francia |
18,8 |
17,8 |
18,3 |
25,0 |
15,4 |
||
|
Germania |
110,5 |
99,7 |
110,2 |
117,2 |
103,8 |
||
|
Grecia |
158,3 |
127,9 |
115,5 |
115,4 |
101,1 |
||
|
Ungheria |
80,2 |
73,0 |
70,8 |
71,3 |
54,6 |
||
|
Irlanda |
100,0 |
92,2 |
110,5 |
101,4 |
85,6 |
||
|
Italia |
97,6 |
92,4 |
97,0 |
108,1 |
87,9 |
||
|
Lettonia |
84,7 |
57,5 |
68,4 |
85,9 |
44,6 |
||
|
Lituania |
33,8 |
31,8 |
35,6 |
32,1 |
19,1 |
||
|
Lussemburgo |
86,2 |
76,5 |
76,1 |
87,1 |
70,6 |
||
|
Malta |
122,7 |
129,8 |
120,4 |
121,7 |
115,7 |
||
|
Paesi Bassi |
123,9 |
99,7 |
101,8 |
96,0 |
77,8 |
||
|
Polonia |
211,9 |
198,1 |
211,2 |
202,8 |
174,8 |
||
|
Portogallo |
81,0 |
64,4 |
53,1 |
56,9 |
39,1 |
||
|
Romania |
108,0 |
91,3 |
88,1 |
93,9 |
73,1 |
||
|
Slovacchia |
85,8 |
79,1 |
86,6 |
93,2 |
60,9 |
||
|
Slovenia |
72,3 |
66,4 |
68,8 |
67,9 |
54,2 |
||
|
Spagna |
69,4 |
54,7 |
52,6 |
60,8 |
47,3 |
||
|
Svezia |
4,3 |
3,3 |
3,7 |
3,6 |
3,4 |
||
|
|||||||
(1) Questa quota è determinata confrontando lo stesso tipo di input, ad esempio la quota di idrogeno a basse emissioni di carbonio in tutto l’idrogeno utilizzato nel processo.
(2) I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono far parte del processo delimitato se sostituiscono un input diverso da quello di combustibile fossile convenzionale, in cui i combustibili a basse emissioni di carbonio e i combustibili rinnovabili sostituiscono la quota più alta.
(3) Se nello stesso impianto sono prodotti sia combustibili rinnovabili di origine non biologica che combustibili a basse emissioni di carbonio, il periodo scelto a norma del regolamento (UE) 2023/1185 e quello scelto conformemente alla presente metodologia coincidono.
(4) Se il combustibile è ottenuto con più processi successivi si calcola la frazione per ciascun processo, a meno che non sia prassi corrente del settore integrare i processi, tecnicamente e geograficamente.
(5) Negli input materiali contenenti acqua, come potere calorifico inferiore si prende quello della frazione secca (cioè senza tener conto dell’energia necessaria per far evaporare l’acqua). I carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto usati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali e biocarburanti non sono presi in considerazione.
(6) Tra i processi integrati figurano quelli che
|
— |
si svolgono nello stesso complesso industriale e |
|
— |
riutilizzano il calore o altri output difficili da trasportare provenienti da uno dei processi. |
(7) Se le intensità di carbonio sono ricavate dalla parte B del presente allegato, le emissioni di combustione non sono prese in considerazione perché sono conteggiate nella lavorazione o nelle emissioni di combustione del combustibile finale.
(8) Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).
(9) I valori comunicati sono calcolati secondo la metodologia stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1787. Finché non sarà stabilita questa metodologia si possono applicare altri metodi scientifici, quali la metodologia del partenariato per il petrolio e il gas metano (OGMP 2.0), secondo il caso.
(10) In linea con il punto 6, l’intensità delle emissioni non comprende le emissioni incorporate nel contenuto di carbonio dell’input fornito.
(11) Per determinare i fattori di emissione per la perdita di produzione di energia elettrica a causa dell’uso di gas derivante dal trattamento dei rifiuti e di gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali, possono essere applicate norme equivalenti alle norme di cui all’articolo 27, paragrafo 6, per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO).
(12) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(13) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(14) Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto (GU L, 2024/2620, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj).
(15) Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti (GU L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj).
(16) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).
(18) Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1044/oj).
(19) Per calcolare le emissioni a monte dei prodotti petroliferi (dal fattore di emissione effettiva di metano a monte del petrolio greggio considerato) si utilizza un fattore di assegnazione: 1,09, 1,08, 1,01 (MJ petrolio greggio/MJ di prodotto) per gasolio, benzina e olio combustibile pesante rispettivamente.
(20) Per il gas naturale trasportato in forma liquida sono aggiunte ulteriori emissioni di gas a effetto serra (CO2, CH4 e N2O) dovute alla liquefazione, al trasporto marittimo e alla rigassificazione del gas naturale.
Per le emissioni di metano derivanti dalle fasi di liquefazione, trasporto marittimo e rigassificazione del GNL, i gestori seguono il punto 7 del presente allegato, conformemente al regolamento (UE) 2024/1787.
(21) Esempio: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=GERMANY&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource.
(22) La Commissione europea mette regolarmente a disposizione dati aggiornati.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2359/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)