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Document 32025R2220
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2220 of 3 November 2025 amending Annex XVI to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry for North Macedonia in the list of third countries or territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of casings
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2220 della Commissione, del 3 novembre 2025, che modifica l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2220 della Commissione, del 3 novembre 2025, che modifica l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli
C/2025/7267
GU L, 2025/2220, 4.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2220/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2220 |
4.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2220 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2025
che modifica l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e delle categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale in questione. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. |
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(4) |
L’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. La Macedonia del Nord ha chiesto di essere inclusa in tale elenco e nel frattempo ha presentato alla Commissione la risposta a un questionario relativo all’ingresso nell’Unione di partite di budelli provenienti da tale paese terzo in termini di sanità animale e pubblica. La Macedonia del Nord ha inoltre fornito alla Commissione prove e garanzie per essere inclusa in tale elenco. La Commissione ha valutato la legislazione e l’organizzazione del sistema di controllo, comprese le procedure di certificazione, della Macedonia del Nord e ha concluso che sono in linea con le prescrizioni e le condizioni di sanità animale dell’Unione relative ai budelli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
ALLEGATO
Nell’allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa alla Mongolia è inserita la voce seguente relativa alla Macedonia del Nord:
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«MK Macedonia del Nord |
MK-0 |
Ungulati e pollame |
CAS». |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2220/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)