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Document 32025R2011

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2011 della Commissione, del 1o ottobre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

C/2025/6715

GU L, 2025/2011, 2.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2011/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2011/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2011

2.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2025

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province di Alberta e del Quebec, confermati il 15 settembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di HPAI nel pollame negli stati seguenti: Minnesota (4), Montana (1) e South Dakota (3), confermati tra l'11 settembre 2025 e il 23 settembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

(8)

Il Canada e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(9)

Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai focolai in tali paesi terzi, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(10)

In aggiunta il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda i precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11)

Il 17 settembre 2025 e il 25 settembre 2025 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure adottate in relazione a due focolai di HPAI nel pollame nella contea di Devon, Inghilterra, confermati rispettivamente l'8 agosto 2025 e il 30 luglio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12)

Il Regno Unito ha informato la Commissione di aver attuato, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(13)

Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Regno Unito, la Commissione ritiene che tale paese abbia fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalle zone interessate di tale paese terzo da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.

(14)

Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.270 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.271 e CA-2.272:

«CA

Canada

CA-2.271

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.9.2025

 

CA-2.272

N, P1

 

15.9.2025»;

 

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.386 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.386

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.7.2025

25.9.2025»;

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.391 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.391

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.8.2025

17.9.2025»;

iv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1049 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1050 a US-2.1057:

«US

Stati Uniti

US-2.1050

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.9.2025

 

US-2.1051

N, P1

 

11.9.2025

 

US-2.1052

N, P1

 

13.9.2025

 

US-2.1053

N, P1

 

16.9.2025

 

US-2.1054

N, P1

 

16.9.2025

 

US-2.1055

N, P1

 

22.9.2025

 

US-2.1056

N, P1

 

22.9.2025

 

US-2.1057

N, P1

 

23.9.2025»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.270 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.271 e CA-2.272:

«Canada

CA-2.271

Alberta – Latitude 53.95, Longitude -113.24

The municipalities involved are:

3km PZ: Redwater and Sturgeon

10km SZ: Bon Accord, Coronado, Fedorah, Gibbons, Opal, Redwater, Sturgeon, Thorhild, Waugh, and Westlock

CA-2.272

Quebec – Latitude 45.24, Longitude -72.49

The municipalities involved are:

3km PZ: Brome, Knowlton, and Lac-Brome

10km SZ: Bolton-Ouest, Brigham, Brome, Bromont, Cowansville, Foster, Fulford, Knowlton, Lac-Brome, Sutton, Shefford, and West Brom»;

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1049 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1050 a US-2.1057:

«Stati Uniti

US-2.1050

State of Montana

Liberty 01

Liberty County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.0502799°W 48.2668325°N)

US-2.1051

State of South Dakota

Jerauld 03

Jerauld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.8783135°W 44.1322830°N)

US-2.1052

State of South Dakota

McPherson 13

McPherson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.8351890°W 45.6944596°N)

US-2.1053

State of South Dakota

Beadle 20

Beadle County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.1433865°W 44.5700760°N)

US-2.1054

State of Minnesota

Redwood 06

Redwood County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4904365°W 44.6206586°N)

US-2.1055

State of Minnesota

Redwood 07

Redwood County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4899659°W 44.6199986°N)

US-2.1056

State of Minnesota

Blue Earth 05

Blue Earth County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.8555959°W 44.0420843°N)

US-2.1057

State of Minnesota

Stearns 26

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7980423°W 45.7165948°N)»;

2)

nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.270 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.271 e CA-2.272:

«CA

Canada

CA-2.271

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2025

 

GBM

P1

 

15.9.2025

 

CA-2.272

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2025

 

GBM

P1

 

15.9.2025»;

 

b)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.386 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.386

POU, RAT

N, P1

 

30.7.2025

25.9.2025

GBM

P1

 

30.7.2025

25.9.2025»;

c)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.391 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.391

POU, RAT

N, P1

 

8.8.2025

17.9.2025

GBM

P1

 

8.8.2025

17.9.2025»;

d)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1049 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1050 a US-2.1057:

«US

Stati Uniti

US-2.1050

POU, RAT

N, P1

 

11.9.2025

 

GBM

P1

 

11.9.2025

 

US-2.1051

POU, RAT

N, P1

 

11.9.2025

 

GBM

P1

 

11.9.2025

 

US-2.1052

POU, RAT

N, P1

 

13.9.2025

 

GBM

P1

 

13.9.2025

 

US-2.1053

POU, RAT

N, P1

 

16.9.2025

 

GBM

P1

 

16.9.2025

 

US-2.1054

POU, RAT

N, P1

 

16.9.2025

 

GBM

P1

 

16.9.2025

 

US-2.1055

POU, RAT

N, P1

 

22.9.2025

 

GBM

P1

 

22.9.2025

 

US-2.1056

POU, RAT

N, P1

 

22.9.2025

 

GBM

P1

 

22.9.2025

 

US-2.1057

POU, RAT

N, P1

 

23.9.2025

 

GBM

P1

 

23.9.2025».

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2011/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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