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Document 32025R1956
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1956 of 29 September 2025 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2023/2411 of the European Parliament and of the Council on geographical indication protection for craft and industrial products
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
C/2025/9100
GU L, 2025/1956, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1956/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1956 |
28.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1956 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 20, paragrafo 9, l’articolo 22, paragrafo 9, l’articolo 25, paragrafo 9, l’articolo 27, paragrafo 4, l’articolo 30, paragrafo 6, l’articolo 31, paragrafo 11, l’articolo 32, paragrafo 10, l’articolo 37, paragrafo 7, l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 8, l’articolo 62, paragrafo 4, e l’articolo 65, paragrafo 6,
vista la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2023/2411 istituisce un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. |
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(2) |
Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e condizioni uniformi di attuazione del regolamento (UE) 2023/2411, alcune norme devono essere adottate mediante un atto di esecuzione. Tali norme sono necessarie nei casi seguenti: domanda di registrazione, procedura di opposizione, modifiche del disciplinare di produzione, procedura di cancellazione, registro dell’Unione, sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande, utilizzo di un simbolo dell’Unione, indicazione e abbreviazione, tasse esigibili dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio»), assistenza reciproca e cooperazione tra gli Stati membri nei controlli, nell’applicazione e nelle comunicazioni. |
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(3) |
A fini di chiarezza, coerenza e trasparenza, è opportuno stabilire le formalità della domanda di registrazione, nella fase a livello di Unione, per le indicazioni geografiche originarie dell’Unione e dei paesi terzi. |
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(4) |
Ai fini della domanda di registrazione di un’indicazione geografica, è opportuno definire le condizioni alle quali un singolo produttore può essere considerato richiedente ammissibile. Il singolo produttore dovrebbe dimostrare che tali condizioni sono soddisfatte; una semplice dichiarazione non è sufficiente. I singoli produttori non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di presentare domanda di registrazione di un’indicazione geografica, qualora determinate circostanze impediscano loro di costituire un’associazione di produttori. Tuttavia è opportuno chiarire che il nome protetto può essere utilizzato da altri produttori stabiliti nella zona geografica delimitata purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel disciplinare, anche ove il nome protetto sia costituito dal nome dell’azienda del singolo produttore o contenga tale nome. |
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(5) |
Qualora il disciplinare di produzione di un prodotto artigianale o industriale recante un’indicazione geografica stabilisca che l’imballaggio possa avere luogo solo all’interno di una zona geografica delimitata, si può configurare una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 26, 36, 52 e 62 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se necessarie e proporzionate per salvaguardare la qualità, certificare l’origine del prodotto o assicurare il controllo. È pertanto necessario garantire che le norme in materia di imballaggio siano adeguatamente giustificate. |
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(6) |
Le domande di protezione sono esaminate dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato nell’ambito di una procedura nazionale preliminare, tranne nel caso della procedura di registrazione diretta («registrazioni dirette»), in cui le domande sono presentate direttamente all’Ufficio. A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2411, gli Stati membri e, in caso di registrazioni dirette, l’Ufficio devono prestare particolare attenzione alla descrizione del legame tra una specifica qualità, reputazione o altra caratteristica e l’origine geografica del prodotto, tenendo conto della zona geografica delimitata e delle caratteristiche del prodotto. La zona geografica delimitata dovrebbe pertanto essere definita in modo sufficientemente dettagliato, preciso e inequivocabile, in modo da consentire ai produttori, alle autorità competenti, agli organismi di certificazione dei prodotti e alle persone fisiche preposte alle funzioni afferenti ai controlli di verificare se le operazioni sono effettuate al suo interno. |
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(7) |
Gli Stati membri dispongono delle conoscenze e delle competenze e hanno accesso ai dati e ai fatti che li mettono nella condizione migliore per valutare se una domanda relativa a un’indicazione geografica soddisfa le condizioni per la protezione. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero garantire l’affidabilità e la precisione del risultato di tale valutazione, che deve essere registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare di produzione. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, l’Ufficio dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti. Nelle procedure standard l’Ufficio rivolge il proprio esame principalmente al documento unico. Tuttavia, in situazioni in cui il documento unico non è sufficientemente chiaro o quando sorgono dubbi sul fatto che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare di produzione, l’Ufficio può effettuare un controllo incrociato del documento unico con il disciplinare di produzione nell’ambito della procedura standard e, se necessario, adottare misure per garantire che siano affrontate eventuali incongruenze. Nel caso di domande provenienti da paesi terzi e di registrazioni dirette l’Ufficio dovrebbe effettuare un controllo incrociato del documento unico con il disciplinare di produzione per evitare possibili discrepanze. Qualora la richiesta riguardi la registrazione diretta, l’Ufficio dovrebbe esaminare le domande dirette nel merito con l’assistenza del punto di contatto unico designato dagli Stati membri. |
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(8) |
La responsabilità di garantire che il documento unico sintetizzi fedelmente gli elementi pertinenti del disciplinare di produzione dovrebbe spettare all’autorità competente dello Stato membro nelle procedure standard, al richiedente nelle registrazioni dirette e al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda di chi ha presentato la domanda, nelle domande provenienti da paesi terzi. |
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(9) |
Le parti coinvolte nella procedura di opposizione possono convenire di ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, allo scopo di raggiungere una composizione amichevole. Esse sono libere di scegliere il Mediatore, sia esso fornito dall’Ufficio o un altro Mediatore. Le parti coinvolte nella procedura di opposizione e, se del caso, i rispettivi Stati membri possono concordare di condividere in buona fede i costi delle eventuali spese relative alla risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione. |
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(10) |
In caso di prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri, di Stati membri e paesi terzi o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un’indicazione geografica relativa a tale prodotto. In tal caso è opportuno indicare a chi l’Ufficio debba trasmettere le notifiche o le decisioni. |
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(11) |
Ai fini di chiarezza, dovrebbero essere precisate talune fasi della procedura che disciplina la domanda di registrazione di un’indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali. Tali dettagli supplementari dovrebbero fornire i chiarimenti necessari per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, nonché il corretto svolgimento delle diverse procedure a vantaggio degli utilizzatori del sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. |
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(12) |
La pubblicazione dei dati personali dovrebbe essere evitata, a meno che non sia necessaria per l’esercizio dei diritti garantiti dalle procedure. |
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(13) |
È opportuno stabilire norme supplementari relative alle domande di registrazione diretta e alla cooperazione dell’Ufficio con i punti di contatto unici indicati dagli Stati membri. |
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(14) |
Per garantire una procedura di registrazione uniforme ed efficiente, è necessario stabilire contenuti uniformi per il documento unico. È opportuno fissare un limite alla lunghezza del documento unico, anche nel caso delle registrazioni dirette, al fine di rendere il processo più snello per conseguire la normalizzazione. Tuttavia tale limite non impedisce ai richiedenti di superarlo in casi debitamente giustificati, in particolare qualora nel disciplinare di produzione siano definite diverse e complesse fasi di produzione. |
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(15) |
Nel disciplinare di produzione delle indicazioni geografiche protette dovrebbero essere incluse le misure adottate per garantire che il prodotto sia originario della zona geografica delimitata. Tali misure dovrebbero essere chiare, obiettive e appropriate per consentire la tracciabilità del prodotto, del know-how, delle materie prime, se del caso, e di altri elementi provenienti dalla zona geografica delimitata. |
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(16) |
Ai fini del corretto funzionamento del sistema, è opportuno prevedere le procedure relative alle domande, alle opposizioni, alle modifiche del disciplinare di produzione e alle cancellazioni. |
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(17) |
Qualora la Commissione avochi a sé il potere decisionale in merito a una singola domanda di registrazione, a una richiesta di modifica del disciplinare di produzione o a una richiesta di cancellazione, alle condizioni di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2023/2411, è opportuno stabilire una procedura. |
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(18) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire il formato e la presentazione online dei documenti di accompagnamento richiesti. |
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(19) |
Le modifiche dell’Unione al disciplinare di produzione dovrebbero essere conformi, mutatis mutandis, alla procedura che disciplina le domande di registrazione, al fine di garantire la stessa efficienza e le stesse garanzie. È opportuno definire la procedura relativa alle modifiche ordinarie e alle modifiche temporanee per consentire agli Stati membri e, ove applicabile, all’Ufficio, di svolgere un’idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente in tutta l’Unione. L’accuratezza e la completezza della valutazione delle modifiche da parte degli Stati membri e dell’Ufficio dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell’ambito della procedura che disciplina la domanda di registrazione. |
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(20) |
Per le modifiche ordinarie e temporanee inerenti alle indicazioni geografiche protette dei paesi terzi dovrebbe essere seguito l’approccio previsto per gli Stati membri e l’Ufficio e la decisione di approvazione di tali modifiche dovrebbe essere presa conformemente al regime vigente nel paese terzo di cui trattasi. |
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(21) |
La procedura di cancellazione dovrebbe essere chiara e trasparente. A tal fine dovrebbe seguire, mutatis mutandis, la procedura che disciplina le domande di registrazione e in particolare dovrebbe essere data la possibilità di opporsi alla richiesta di cancellazione. |
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(22) |
Nel contesto della protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche dovrebbe contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori, sia nell’Unione che nei paesi terzi, riguardo al simbolo, alle indicazioni e alle abbreviazioni. Affinché al consumatore siano comunicate le informazioni appropriate, è opportuno specificare le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione inteso a dare pubblicità alle indicazioni geografiche protette, nonché alle relative abbreviazioni e norme d’uso. |
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(23) |
Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti, dovrebbero essere forniti moduli elettronici per la presentazione delle domande di registrazione, delle opposizioni, della notifica di osservazioni, delle modifiche dell’Unione, delle modifiche ordinarie e delle modifiche temporanee, della notifica della conclusione delle consultazioni a seguito della procedura di opposizione e delle richieste di cancellazione della registrazione. |
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(24) |
Le indicazioni geografiche protette nell’Unione in virtù di una registrazione internazionale a norma dell’Atto di Ginevra o degli accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte possono essere iscritte nel registro dell’Unione, se la Commissione decide in tal senso a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2023/2411. |
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(25) |
Per garantire la trasparenza e l’uniformità in tutti gli Stati membri, è necessario adottare norme sull’architettura informatica e sulla presentazione del registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali («registro dell’Unione»). |
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(26) |
L’Ufficio deve istituire il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio, il registro dell’Unione e il portale digitale con i nomi e i recapiti delle autorità competenti, degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche preposte alle funzioni afferenti ai controlli. L’Ufficio, gli Stati membri, la Commissione e il richiedente dovrebbero utilizzare tale sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande nelle procedure stabilite dal presente regolamento. |
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(27) |
Per garantire una comunicazione efficace ed efficiente nel contesto della cooperazione e dell’assistenza reciproche tra gli Stati membri in materia di controlli e applicazione, è opportuno che nel presente regolamento siano definite norme dettagliate, in particolare sulle informazioni che possono essere scambiate e sulle modalità di assistenza che le autorità competenti si forniscono reciprocamente, compresa la possibilità di effettuare comunicazioni ufficiali tramite un sistema per il trattamento delle informazioni. In quest’ultimo caso la Commissione può mettere a disposizione un tale sistema. |
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(28) |
Dovrebbero essere definite le modalità con cui l’Ufficio è tenuto a rendere accessibili al pubblico le informazioni relative alle indicazioni geografiche protette per i prodotti artigianali e industriali, al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto. |
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(29) |
Se, su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione e il comitato del bilancio dell’Ufficio decidono di istituire un meccanismo di riduzione delle tasse in cooperazione con la Commissione, tale meccanismo dovrebbe essere istituito in modo da tenere conto delle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese («MPMI»). L’Ufficio dovrebbe valutare la possibilità di utilizzare il regime di sostegno alle MPMI esistente o di istituirne uno nuovo in cooperazione con la Commissione, al fine di garantire l’accessibilità, anche economica, del sistema per tali produttori o associazioni di produttori. |
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(30) |
Per garantire un approccio uniforme alla comunicazione e alla pubblicazione dell’insieme di notifiche, comunicazioni, documenti e informazioni necessari per l’attuazione del regolamento (UE) 2023/2411 e delle relative disposizioni del presente regolamento e del regolamento delegato C(2025) 9101 della Commissione (3), è necessario stabilire talune norme, |
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(31) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
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(1) |
la domanda di registrazione; |
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(2) |
la procedura di opposizione; |
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(3) |
le modifiche del disciplinare di produzione; |
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(4) |
la procedura di cancellazione; |
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(5) |
il registro dell’Unione; |
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(6) |
il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande; |
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(7) |
l’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione; |
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(8) |
le tasse; |
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(9) |
l’assistenza reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di controlli e applicazione; |
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(10) |
comunicazioni. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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(1) |
«documentazione di accompagnamento»: i documenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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(2) |
«sistema digitale» di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411: il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio; |
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(3) |
«decisione adottata nel quadro della fase nazionale»: una decisione di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2023/2411 adottata dall’autorità competente di uno Stato membro; |
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(4) |
«produttore»: un operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali; |
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(5) |
«associazione di produttori»: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto; |
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(6) |
«regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753; |
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(7) |
«documento unico»: un documento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411 contenuto nella domanda; |
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(8) |
«singolo produttore»: un richiedente che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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(9) |
«modifica ordinaria del disciplinare di produzione»: una modifica del disciplinare di produzione quale definita all’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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(10) |
«modifica temporanea del disciplinare di produzione»: una modifica del disciplinare di produzione quale definita all’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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(11) |
«modifica dell’Unione»: una modifica del disciplinare di produzione quale definita all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411. |
SEZIONE 2
DOMANDA DI REGISTRAZIONE
Articolo 3
Singolo produttore
1. Al momento della presentazione di una domanda di registrazione di un’indicazione geografica, il singolo produttore di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 fornisce spiegazioni e prove adeguate per dimostrare che le condizioni cumulative specificate in tale articolo sono soddisfatte.
2. Il fatto che un’indicazione geografica protetta sia costituita o composta dal nome dell’azienda del singolo produttore non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.
Articolo 4
Notifica della domanda di registrazione
L’Ufficio informa la Commissione in merito a tutte le domande di registrazione ricevute a norma del regolamento (UE) 2023/2411 entro un mese dalla loro presentazione.
Articolo 5
Nomi esistenti
1. L’obbligo di informazione di uno Stato membro interessato nei confronti dell’Ufficio a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 è soddisfatto presentando all’Ufficio, tramite il sistema digitale o la sua apposita casella di posta elettronica funzionale, i nomi esistenti che lo Stato membro desidera registrare e proteggere a norma del regolamento (UE) 2023/2411 e le corrispondenti domande in linea con l’articolo 70, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
2. L’obbligo di informazione di uno Stato membro interessato nei confronti della Commissione a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 è soddisfatto presentando alla Commissione, tramite la sua apposita casella di posta elettronica funzionale, i nomi esistenti che lo Stato membro desidera registrare e proteggere a norma del regolamento (UE) 2023/2411.
3. In caso di mancato completamento di una delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 2 dicembre 2026, le informazioni di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 si considerano non presentate.
4. Le domande che accompagnano i nomi esistenti saranno trattate in conformità dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411.
Articolo 6
Domande congiunte
1. Nel caso in cui la domanda congiunta riguardi esclusivamente gli Stati membri ai quali è stata concessa una dispensa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda congiunta è presentata all’Ufficio da uno dei richiedenti.
2. Nel caso in cui la domanda congiunta riguardi uno Stato membro al quale è stata concessa una dispensa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 e un altro Stato membro nell’ambito della procedura standard, la domanda congiunta è presentata all’Ufficio dall’autorità competente di detto Stato membro in base a tale procedura.
3. Nel caso in cui la domanda congiunta riguardi uno Stato membro al quale è stata concessa una dispensa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 e un paese terzo, la domanda congiunta è presentata all’Ufficio dal richiedente dello Stato membro.
4. L’Ufficio trasmette eventuali notifiche o decisioni all’autorità competente dello Stato membro, al richiedente dello Stato membro o all’autorità competente del paese terzo o al richiedente di un paese terzo che ha presentato all’Ufficio una domanda di registrazione congiunta conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 e ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 7
Disciplinare di produzione
1. Il disciplinare di produzione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, se presentato all’Ufficio a norma dell’articolo 22 del medesimo regolamento, se del caso, è fornito utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentato a quest’ultimo tramite il sistema digitale.
2. Per le procedure di cui all’articolo 21, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio rende pubblico il disciplinare di produzione nel registro dell’Unione nella lingua in cui è stato presentato dal richiedente.
Articolo 8
Prova dell’origine
1. Il disciplinare di produzione di un’indicazione geografica protetta contiene le procedure che i produttori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine per quanto riguarda:
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a) |
il prodotto; |
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b) |
le materie prime, se del caso; e |
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c) |
gli altri elementi che, secondo il disciplinare di produzione, devono provenire dalla zona geografica delimitata. |
2. Tutte le restrizioni relative all’origine delle materie prime, se del caso, contemplate nel disciplinare di produzione di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica protetta sono giustificate in relazione al legame di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2411.
3. I produttori sono in grado di:
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a) |
individuare il fornitore, la quantità e l’origine delle materie prime, se del caso, e/o gli eventuali prodotti ricevuti, nonché il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti; e |
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b) |
dimostrare che il prodotto è fabbricato conformemente alle fasi di produzione definite nel disciplinare di produzione. |
Articolo 9
Descrizione di più prodotti distinti
1. Qualora la domanda di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica si riferisca a due o più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare il nome in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente.
2. Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti lo stesso nome registrato, sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori. Il termine può inoltre fare riferimento a prodotti artigianali e industriali oggetto di classificazioni diverse nell’ambito della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).
Articolo 10
Presentazione del documento unico
1. Nelle situazioni di cui all’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, l’autorità competente dello Stato membro, nelle situazioni di cui all’articolo 21, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente e, nelle situazioni di cui all’articolo 21, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, che hanno presentato il documento unico all’Ufficio garantiscono che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare di produzione e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Qualora dopo la registrazione dell’indicazione geografica si riscontri un’incongruenza, nelle situazioni di cui all’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, l’autorità competente dello Stato membro, nelle situazioni di cui all’articolo 21, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente e nelle situazioni di cui all’articolo 21, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, adotta le misure necessarie per eliminare tale incongruenza.
2. I nomi delle persone fisiche o giuridiche che figurano nel documento unico sono pubblicati.
3. Il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
4. Il documento unico è redatto conformemente all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2411 e presentato tramite il sistema digitale.
Articolo 11
Documentazione di accompagnamento
La documentazione di accompagnamento è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio.
Articolo 12
Definizione della zona geografica nella domanda di registrazione
La zona geografica è definita in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi e, ove possibile, fornendo anche una carta geografica.
Articolo 13
Modifiche del disciplinare di produzione nel corso della procedura di domanda
1. Se, a seguito degli scambi tra l’Ufficio e l’autorità competente dello Stato membro interessato di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2023/2411 sono apportate modifiche al disciplinare di produzione, l’autorità competente di tale Stato membro aggiorna il documento unico e garantisce che il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione rimandi alla sua versione aggiornata.
2. Se l’autorità competente dello Stato membro ritiene che le modifiche apportate al disciplinare di produzione siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2023/2411, tali modifiche sono soggette a una procedura nazionale di opposizione supplementare. Nel contesto di detta procedura nazionale di opposizione supplementare, l’autorità competente dello Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente nel territorio di tale Stato membro ed interessata da tali modifiche, sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione aggiornata del documento unico, adattata sulla base del disciplinare di produzione aggiornato, sia comunicata all’Ufficio.
3. In caso di registrazioni dirette, se a seguito degli scambi di cui all’articolo 14, paragrafi 8 e 9, del presente regolamento, sono apportate modifiche al disciplinare di produzione, il richiedente aggiorna il documento unico.
4. Se, a seguito degli scambi di cui al paragrafo 1, sono necessarie modifiche del disciplinare di produzione per una domanda relativa a un’indicazione geografica originaria di un paese terzo, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, aggiorna il documento unico e il disciplinare di produzione e comunica tali modifiche all’Ufficio.
Articolo 14
Procedura d’esame dell’Ufficio
1. Nelle procedure standard l’Ufficio rivolge il proprio esame principalmente al documento unico; tuttavia, nel caso di domande provenienti da paesi terzi e di registrazioni dirette, l’Ufficio effettua un controllo incrociato del documento unico con il disciplinare di produzione per evitare possibili discrepanze.
2. Nelle registrazioni dirette l’Ufficio esamina le domande con l’assistenza del punto di contatto unico designato dagli Stati membri.
3. Se una domanda non soddisfa i criteri di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 l’Ufficio, nel formulare le osservazioni previste dall’articolo 23, paragrafo 6, del medesimo regolamento, notifica al richiedente e all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto o, in caso di registrazioni dirette, al richiedente o, in caso di domande provenienti da paesi terzi, al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua in cui è stata presentata la domanda, quanto segue:
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a) |
i motivi di un eventuale rigetto; |
|
b) |
il termine di cui all’articolo 23, paragrafo 6, di detto regolamento per il rigetto, la rettifica o il completamento della domanda o per la presentazione di osservazioni; |
|
c) |
informazioni sul fatto che la domanda sarà respinta se questa non è completata o rettificata entro il termine. |
4. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda, l’Ufficio ne è informato, tramite il sistema digitale, dall’autorità competente dello Stato membro nell’ambito della procedura standard, dal richiedente in caso di registrazioni dirette, o dal richiedente o dall’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, per le domande provenienti da paesi terzi. Le domande ritirate si considerano non presentate.
5. La decisione, a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, che indica i motivi del rigetto, è notificata al richiedente e all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto o, in caso di registrazione diretta, al richiedente e, in caso di domande provenienti da paesi terzi, al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi.
6. Se la divisione preposta alle indicazioni geografiche, istituita dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2023/2411 («divisione preposta alle indicazioni geografiche»), decide di consultare il comitato consultivo nell’ambito della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 5, del medesimo regolamento, il richiedente e l’autorità competente dello Stato membro e il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, di cui è originario il prodotto, sono informati tramite il sistema digitale di tale consultazione e della sospensione del periodo di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411.
7. La divisione preposta alle indicazioni geografiche notifica il parere del comitato consultivo al richiedente e all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro, nelle lingue ufficiali dell’Unione dei rispettivi Stati membri, e al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, di cui è originario il prodotto, nella lingua ufficiale dell’Unione in cui è stata presentata la domanda di registrazione.
8. In aggiunta al paragrafo 3, in caso di registrazioni dirette, l’Ufficio esamina se la domanda è conforme ai requisiti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (UE) 2023/2411.
9. In caso di registrazioni dirette, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 l’Ufficio, nel formulare le osservazioni previste dall’articolo 23, paragrafo 6, del medesimo regolamento, trasmette, se necessario, al richiedente la richiesta di fornire informazioni supplementari. L’Ufficio notifica altresì la richiesta al punto di contatto unico.
10. In caso di registrazioni dirette, a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio trasmette tramite il sistema digitale al punto di contatto unico le proprie richieste specifiche di chiarimenti, precisa gli aspetti specifici che il punto di contatto unico deve esaminare e/o verificare e indica quando deve essere rilasciata una dichiarazione per accertare tali informazioni. Nel corso del suo esame l’Ufficio si basa sulle dichiarazioni rilasciate dal punto di contatto unico.
11. In caso di registrazioni dirette, a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio archivia tutte le comunicazioni scritte con il punto di contatto unico relative all’esame effettuato dall’Ufficio.
Articolo 15
Contestazioni della decisione adottata nel quadro della fase nazionale
Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Ufficio le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 tramite il sistema digitale in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione.
SEZIONE 3
PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
Articolo 16
Norme procedurali in materia di opposizione
1. L’opposizione di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2023/2411 contiene:
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a) |
la dichiarazione di opposizione motivata di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2023/2411; |
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b) |
la nazionalità dell’opponente, se si tratta di una persona fisica; e |
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c) |
un’autorizzazione all’Ufficio affinché notifichi l’opposizione al richiedente e all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro o del paese terzo di cui è originario il prodotto e, se del caso, all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro o del paese terzo in cui è stabilito o risiede l’opponente, compresi eventuali dati personali. |
2. L’opposizione di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2023/2411 può contenere anche documenti giustificativi, se del caso.
3. L’opposizione è presentata all’Ufficio tramite il suo sistema digitale. L’Ufficio informa la Commissione in merito all’opposizione entro un mese dalla scadenza del termine di opposizione.
4. Se l’opposizione non contiene l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera c), o se l’opposizione perviene all’Ufficio oltre il termine di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio notifica all’opponente tali irregolarità e l’opponente dispone di sette giorni di calendario per completare l’opposizione; in caso contrario l’opposizione si considera non presentata.
5. Se riceve un’opposizione a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio la notifica quanto prima al richiedente e all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto, in caso di registrazioni dirette, al richiedente e al punto di contatto unico, nella lingua in cui è stata presentata, unitamente a una traduzione automatica verificata della stessa nelle lingue ufficiali dell’Unione pertinenti. Nel caso di domande provenienti da paesi terzi, l’Ufficio notifica l’opposizione al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua in cui è stata presentata, unitamente a una traduzione automatica verificata della stessa nella lingua ufficiale dell’Unione di presentazione della domanda.
6. Il periodo non superiore a tre mesi di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 decorre dalla data in cui l’invito a procedere a consultazioni è notificato alle parti tramite il sistema digitale. L’Ufficio notifica inoltre tale invito all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro o, a seconda dei casi, all’autorità competente del paese terzo di cui è originario il prodotto e, se del caso, in cui è stabilito o risiede l’opponente. L’opponente e il richiedente avviano tali consultazioni senza indebiti ritardi.
7. Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di cui è originario il prodotto e l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo in cui è stabilito o risiede l’opponente possono partecipare alle consultazioni, assistendo il richiedente o l’opponente.
8. L’Ufficio fornisce informazioni dettagliate tramite il sistema digitale al richiedente, all’opponente, all’autorità competente e al punto di contatto unico dello Stato membro o, a seconda dei casi, all’autorità competente del paese terzo, di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente, in merito alla disponibilità di una risoluzione alternativa delle controversie come la mediazione, per le consultazioni tra il richiedente e l’opponente, come indicato all’articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Inoltre l’Ufficio fornisce informazioni sulla possibilità di avvalersi di servizi di mediazione diversi da quelli offerti dall’Ufficio. Le informazioni sono fornite nella lingua ufficiale pertinente degli Stati membri di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente o, nel caso di un richiedente o di un opponente di un paese terzo, nella lingua ufficiale dell’Unione in cui il richiedente o l’opponente del paese terzo ha presentato la domanda o l’opposizione.
9. Se la divisione preposta alle indicazioni geografiche decide di consultare il comitato consultivo nel corso della procedura di opposizione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente, l’opponente e l’autorità competente dello Stato membro, e il punto di contatto unico o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente, sono informati tramite il sistema digitale di tale consultazione e della sospensione del periodo di consultazione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
10. La divisione preposta alle indicazioni geografiche notifica il parere del comitato consultivo al richiedente e all’opponente e all’autorità competente o al punto di contatto unico dello Stato membro, nelle lingue ufficiali dell’Unione dei rispettivi Stati membri, nonché al richiedente e all’opponente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente, nella lingua ufficiale dell’Unione in cui è stata presentata la domanda di registrazione.
11. Il richiedente comunica l’esito delle consultazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411 all’Ufficio tramite il suo sistema digitale utilizzando il modulo disponibile nello stesso. L’Ufficio notifica l’esito delle consultazioni all’autorità competente e al punto di contatto unico dello Stato membro o, a seconda dei casi, all’autorità competente del paese terzo di cui è originario il prodotto e in cui è stabilito o risiede l’opponente. Contestualmente alla notifica, l’Ufficio invita lo Stato membro di cui è originario il prodotto a indicare se ritiene necessario svolgere una procedura nazionale di opposizione supplementare a norma dell’articolo 16, paragrafo 15, del presente regolamento.
12. La notifica dell’esito delle consultazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411 contiene:
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a) |
il nome, pubblicato nel registro dell’Unione, cui fa riferimento l’opposizione; |
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b) |
il numero del fascicolo e il nome, nel registro dell’Unione, cui fa riferimento l’opposizione; |
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c) |
il nome dell’opponente o degli opponenti; |
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d) |
l’esito documentato delle consultazioni; |
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e) |
l’indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche. |
13. In caso di modifica del disciplinare di produzione, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione pubblicato a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411 rimanda al disciplinare di produzione aggiornato. In caso di registrazioni dirette e di domande provenienti da paesi terzi, il disciplinare di produzione aggiornato è notificato all’Ufficio.
14. Se il documento unico è stato modificato, il documento unico modificato è ripresentato tramite il sistema digitale.
15. Qualora l’autorità competente degli Stati membri ritenga che le modifiche apportate di conseguenza al disciplinare di produzione nel corso delle consultazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell’articolo 15 del medesimo regolamento, tali modifiche sono soggette a una procedura di opposizione supplementare. Le autorità competenti degli Stati membri di cui è originario il prodotto sono autorizzate ad adottare la procedura di opposizione supplementare dopo aver ricevuto notifica dell’esito della consultazione di cui all’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411. Nel contesto di detta procedura di opposizione supplementare, l’autorità competente dello Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, interessata da tali modifiche, e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione modificata del documento unico e del disciplinare di produzione sia comunicata alla Commissione, al fine di ripetere l’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/2411. Per il periodo della procedura nazionale di opposizione supplementare, la procedura nella fase a livello di Unione è sospesa. Se, dopo l’opposizione supplementare, l’autorità competente dello Stato membro respinge la domanda, l’autorità competente informa l’Ufficio, tramite il sistema digitale, del ritiro della domanda.
Articolo 17
Presentazione della notifica di osservazioni
1. La notifica di osservazioni di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2023/2411 è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale.
2. La notifica di osservazioni contiene almeno le informazioni seguenti:
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a) |
il nome dell’indicazione geografica quale pubblicato nel registro dell’Unione; |
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b) |
il numero di fascicolo come iscritto nel registro dell’Unione; |
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c) |
il nome e i recapiti della persona fisica o giuridica o dell’autorità che presenta la notifica di osservazioni; |
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d) |
le osservazioni indicanti le inesattezze nella domanda, secondo il parere della persona o dell’autorità che presenta la notifica di osservazioni; e |
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e) |
l’autorizzazione all’Ufficio affinché trasmetta l’intera notifica di osservazioni al richiedente, all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto e, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, inclusi gli eventuali dati personali. |
3. Se non contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, la notifica di osservazioni si considera non presentata.
4. Se riceve una notifica di osservazioni a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio la notifica al richiedente, all’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto e, in caso di registrazioni dirette, al richiedente e al punto di contatto unico, nella lingua in cui è stata presentata, unitamente a una traduzione automatica verificata della stessa nella lingua ufficiale dell’Unione pertinente di tale Stato membro. Nel caso di domande provenienti da paesi terzi, l’Ufficio provvede alla notifica di osservazioni al richiedente o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua in cui è stata presentata, unitamente a una traduzione automatica verificata della stessa nella lingua ufficiale dell’Unione di presentazione della domanda.
5. L’osservazione di cui al paragrafo 2, lettera d), è conforme ai requisiti stabiliti nell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
6. Sulla base delle informazioni contenute nella notifica di osservazioni, l’Ufficio, se del caso, può sospendere la procedura di opposizione e, se opportuno, procedere conformemente all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411.
7. Qualora, a seguito della notifica di osservazioni, vi sia una modifica del disciplinare di produzione o del documento unico, l’Ufficio ne informa l’eventuale opponente e, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro o l’autorità competente del paese terzo in cui è stabilito o risiede l’opponente, e chiede a quest’ultimo di ritirare l’opposizione o di proseguire il procedimento.
8. In caso di modifiche sostanziali del disciplinare di produzione o del documento unico si applica la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/2411.
SEZIONE 4
MODIFICHE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Articolo 18
Richiesta di modifiche dell’Unione
1. La richiesta di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2023/2411 contiene:
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a) |
il nome protetto cui si riferisce la modifica; |
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b) |
il nome dello Stato membro o del paese terzo cui appartiene la zona geografica; |
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c) |
un’indicazione che specifichi se a richiedere la modifica dell’Unione è il richiedente a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411, come previsto nel registro dell’Unione, o un produttore che utilizza l’indicazione geografica conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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d) |
le voci del disciplinare e del documento unico interessate dalla modifica; |
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e) |
i motivi per cui la modifica rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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f) |
la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte; |
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g) |
l’indicazione di eventuali modifiche ordinarie indissolubilmente legate alle modifiche dell’Unione; |
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h) |
il documento unico consolidato, nella versione modificata; |
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i) |
per le richieste di cui all’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione consolidato, nella versione modificata; |
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j) |
per le richieste di cui all’articolo 21, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2411, il disciplinare di produzione consolidato, nella versione modificata; |
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k) |
per le richieste di cui all’articolo 21, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente nel paese terzo interessato; |
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l) |
la dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro attestante che la richiesta soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2023/2411. |
2. L’Ufficio riceve separatamente e non pubblica come parte della domanda:
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a) |
il nome e i recapiti dell’autorità competente dello Stato membro o del richiedente o dell’autorità competente del paese terzo, che hanno richiesto nella fase dell’Unione della procedura l’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione; |
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b) |
il nome e i recapiti del richiedente che ha richiesto la fase nazionale della procedura di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione, indicando se si tratta di un’associazione di produttori; |
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c) |
eventuale documentazione di accompagnamento, a seconda dei casi. |
3. La richiesta di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione e del documento unico modificato è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale.
4. L’autorità competente degli Stati membri, in caso di registrazioni dirette, il richiedente e, in caso di richieste provenienti da paesi terzi, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, garantisce la coerenza tra la richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione e il disciplinare di produzione consolidato e l’assenza di divergenze sostanziali tra di essi. Le modifiche elencate nella richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione corrispondono alle modifiche apportate al disciplinare di produzione. Qualora dopo l’approvazione di una modifica dell’Unione si riscontri un’incongruenza, nell’ambito della procedura standard, l’autorità competente dello Stato membro, in caso di registrazioni dirette, il richiedente e, per le domande provenienti da paesi terzi, il richiedente o l’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, adotta le misure necessarie per eliminare tale incongruenza.
5. La richiesta di modifica dell’Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, compreso il documento unico, salvo in casi debitamente giustificati.
6. Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, l’Ufficio pubblica nel registro dell’Unione la richiesta di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione.
7. L’articolo 4, gli articoli da 6 a 17 e gli articoli da 27 a 28 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alla richiesta di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione.
8. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle richieste di modifiche ordinarie del disciplinare di produzione registrate a norma dell’articolo 21, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411.
Articolo 19
Modifiche ordinarie del disciplinare di produzione
1. Le richieste di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione sono presentate all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione.
2. L’autorità competente dello Stato membro può disporre che la richiesta di modifica ordinaria sia pubblicata a fini di opposizione a livello nazionale. Se non è prevista l’opposizione nazionale e se la richiesta di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione non proviene dal richiedente che ha presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare di produzione, l’autorità competente dello Stato membro dà al richiedente la possibilità di formulare osservazioni sulla richiesta.
3. La richiesta di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e i motivi per cui le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411.
4. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2023/2411 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, l’autorità competente dello Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende, se del caso, il disciplinare di produzione consolidato modificato e, laddove pertinente, il documento unico consolidato modificato.
5. La decisione di approvazione è resa pubblica dall’autorità competente dello Stato membro interessato. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro secondo le norme nazionali applicabili in materia di entrata in vigore.
6. Nel caso in cui la modifica ordinaria richieda una modifica del documento unico, l’Ufficio rende pubblici nel registro dell’Unione entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria:
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a) |
la descrizione della modifica ordinaria; e |
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b) |
il documento unico modificato. |
7. Nel caso in cui la modifica ordinaria non richieda una modifica del documento unico, l’Ufficio rende pubblica nel registro dell’Unione, nella lingua in cui è ricevuta, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.
8. Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche a norma dei paragrafi 6 e 7, a seconda dei casi.
9. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, l’autorità competente di ciascun Stato membro interessato applica la procedura relativa alle modifiche ordinarie separatamente. Le autorità competenti degli Stati membri interessati si notificano reciprocamente la decisione nazionale di approvazione e, su richiesta, si aggiornano a vicenda sullo stato di avanzamento della procedura nazionale. La modifica ordinaria è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l’entrata in applicazione dell’ultima decisione nazionale di approvazione. L’autorità competente dello Stato membro che approva per ultima la modifica ordinaria trasmette all’Ufficio la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.
10. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, se una o più autorità competenti degli Stati membri interessati respingono la richiesta di modifica ordinaria o non attuano alcuna misura per adottare la decisione nazionale di approvazione relativa all’adozione delle modifiche ordinarie da parte del rispettivo Stato membro o dei rispettivi Stati membri, le autorità competenti di uno degli Stati membri interessati dalla zona geografica transfrontaliera possono presentare tale richiesta nell’ambito della procedura di modifica dell’Unione affinché l’Ufficio adotti una decisione. In tal caso l’autorità competente dello Stato membro che ha presentato la richiesta di approvazione della modifica dell’Unione dimostra che la procedura ordinaria di modifica non è stata conclusa in uno o più degli Stati membri di cui l’indicazione geografica è originaria. La relativa procedura di opposizione dell’Unione è aperta agli Stati membri e alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in tali Stati membri, ad eccezione dello Stato membro che ha presentato la richiesta di approvazione della modifica dell’Unione e delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in tale Stato membro.
11. I paragrafi 9 e 10 si applicano, mutatis mutandis, ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo. Tuttavia, qualora la modifica ordinaria riguardi il territorio di uno Stato membro e di un paese terzo, l’obbligo di trasmettere all’Ufficio la comunicazione rimane in capo allo Stato membro.
Articolo 20
Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie
1. Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente una richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione, l’autorità competente dello Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione.
2. Se la modifica dell’Unione pendente è stata pubblicata nel registro dell’Unione a fini di opposizione, la versione aggiornata del documento unico è anch’essa pubblicata nel registro dell’Unione come allegato della decisione che approva la modifica dell’Unione.
3. Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione che sono state approvate, tale versione modificata non è pubblicata dall’Ufficio. L’autorità competente dello Stato membro che ha approvato tale modifica ordinaria trasmette all’Ufficio, ai fini della pubblicazione nel registro dell’Unione, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell’Unione che le modifiche ordinarie.
4. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, anche alle domande presentate a norma dell’articolo 21, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411.
Articolo 21
Modifiche ordinarie legate alle modifiche dell’Unione
Una modifica ordinaria inclusa in una domanda di modifica dell’Unione indissolubilmente legata alla modifica dell’Unione pendente è considerata parte di tale modifica dell’Unione ed è approvata dall’Ufficio unitamente alla modifica dell’Unione nell’ambito della stessa procedura.
Articolo 22
Modifiche temporanee del disciplinare di produzione
1. Le modifiche temporanee del disciplinare di produzione sono approvate e rese pubbliche dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica delimitata del nome di cui trattasi. Le modifiche temporanee possono riguardare una parte della zona geografica.
2. Le modifiche temporanee sono comunicate all’Ufficio entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Tale comunicazione indica i motivi delle modifiche temporanee.
3. La modifica temporanea è applicabile nello Stato membro secondo le norme nazionali applicabili.
4. Ogni modifica temporanea si applica per un periodo di tempo limitato stabilito dall’autorità competente che approva tale modifica. Essa può essere rinnovata solo se sussistono ancora le circostanze eccezionali di cui all’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411 e i motivi per i quali è stata approvata. Il rinnovo delle modifiche temporanee è comunicato all’Ufficio secondo la procedura prevista per la comunicazione delle modifiche temporanee di cui all’articolo 24.
5. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura relativa alle modifiche temporanee si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio.
6. Le modifiche temporanee concernenti indicazioni geografiche originarie di paesi terzi sono comunicate all’Ufficio entro un mese dalla loro approvazione. Tale comunicazione indica i motivi delle modifiche temporanee.
7. L’Ufficio rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite il suo sistema digitale entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea nella lingua in cui è stata ricevuta. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dall’Ufficio.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure di cui all’articolo 21, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411.
Articolo 23
Comunicazioni di modifiche ordinarie
1. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione contiene:
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a) |
il nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria; |
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b) |
lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica; |
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c) |
il nome dello Stato membro o del paese terzo che comunica la modifica ordinaria del disciplinare di produzione all’Ufficio; |
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d) |
i motivi per cui la modifica rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411; |
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e) |
la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico; |
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f) |
la decisione di approvazione della modifica ordinaria di cui all’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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g) |
se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata; |
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h) |
il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata. |
2. Se è effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro, la comunicazione include una dichiarazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411.
3. Nel caso di richieste di paesi terzi, la comunicazione, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa include il disciplinare di produzione pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione.
4. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale.
5. I recapiti delle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che comunicano la modifica ordinaria all’Ufficio sono comunicati separatamente. I recapiti delle autorità competenti non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati.
6. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all’Ufficio:
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a) |
eventuali sentenze nazionali definitive che annullino una decisione di approvazione di una modifica ordinaria; |
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b) |
il documento unico consolidato modificato, compreso un riferimento elettronico al disciplinare di produzione, o, in caso di una modifica che non interessa il documento unico, solo detto riferimento, aggiornato a seguito dell’annullamento di tale modifica ordinaria. |
7. L’Ufficio pubblica nel registro dell’Unione l’informazione che la decisione nazionale di approvazione della modifica ordinaria è stata annullata. Tale informazione è accompagnata da una versione aggiornata del documento unico, pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, comunicata dall’autorità competente dello Stato membro conformemente al paragrafo 6, lettera b), del presente articolo.
8. Le decisioni di approvazione di modifiche ordinarie concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate all’Ufficio dall’autorità competente del paese terzo interessato entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente.
9. La comunicazione all’Ufficio di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione è considerata debitamente effettuata quando è conforme al presente articolo. L’Ufficio non pubblica una comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria che non sia stata debitamente effettuata ai sensi del presente articolo. L’Ufficio informa l’autorità competente e il richiedente, se del caso, del fatto che la comunicazione della modifica ordinaria non è stata debitamente effettuata entro tre mesi. In caso di mancata risposta entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera dell’Ufficio, la comunicazione che non è stata correttamente effettuata si considera non presentata.
10. L’autorità competente che ha comunicato una modifica ordinaria del disciplinare di produzione all’Ufficio rimane responsabile del suo contenuto.
11. Il presente articolo non si applica alle procedure di cui all’articolo 21, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411.
Articolo 24
Comunicazione di modifiche temporanee
1. La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di produzione contiene:
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a) |
il riferimento al nome protetto cui si riferisce; |
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b) |
il nome dello Stato membro o del paese terzo che comunica la modifica temporanea all’Ufficio; |
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c) |
la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano; |
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d) |
la decisione delle autorità che riconosce formalmente un disastro naturale o condizioni meteorologiche sfavorevoli o un disastro provocato dall’uomo, come una guerra, una minaccia di guerra o un attentato terroristico, o, se del caso, l’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario; |
|
e) |
la decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica. |
2. Se è effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro, la comunicazione include una dichiarazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411.
3. Nel caso di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, la comunicazione include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa include la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione.
4. La comunicazione di una modifica temporanea approvata è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale.
5. I recapiti delle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo sono comunicati separatamente. I recapiti delle autorità competenti non sono pubblicati nell’ambito della comunicazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati.
6. La comunicazione all’Ufficio di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme al presente articolo. L’Ufficio non pubblica una comunicazione di approvazione di una modifica temporanea che non sia stata debitamente effettuata ai sensi del presente articolo. L’Ufficio informa l’autorità competente e il richiedente, se del caso, del fatto che la comunicazione della modifica temporanea non è stata debitamente effettuata entro tre mesi. In caso di mancata risposta entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera dell’Ufficio, la comunicazione che non è stata correttamente effettuata si considera non presentata.
7. L’autorità competente che ha comunicato il contenuto all’Ufficio rimane responsabile dello stesso.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure di cui all’articolo 21, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411.
SEZIONE 5
PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
Articolo 25
Cancellazione
1. La richiesta di cancellazione della protezione di un’indicazione geografica di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/2411 contiene:
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a) |
il nome registrato di cui si propone la cancellazione; |
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b) |
il nome dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria l’indicazione geografica oggetto della cancellazione; |
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c) |
il nome di uno Stato membro o di un paese terzo o, ai fini dei paragrafi 10 e 11 del presente articolo, il nome della persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di cancellazione; |
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d) |
per le richieste presentate da paesi terzi, il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, degli organismi o delle persone fisiche che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione; |
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e) |
il nome della persona fisica o giuridica che ha chiesto la cancellazione nella fase nazionale della procedura, se del caso; |
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f) |
la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede di cancellare la registrazione; |
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g) |
l’indicazione dei motivi della cancellazione, di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/2411; |
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h) |
le spiegazioni e i motivi della cancellazione; |
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i) |
per una richiesta di cancellazione presentata da uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411; |
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j) |
la prova del pagamento delle tasse, se del caso. |
2. Qualora la richiesta di cancellazione sia presentata a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), non si applicano.
3. Si ritiene che l’indicazione geografica non abbia prodotto fin dall’inizio gli effetti di cui al regolamento (UE) 2023/2411, nella misura in cui è stata cancellata per i motivi previsti dall’articolo 32, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
4. Si ritiene che l’indicazione geografica non abbia prodotto gli effetti di cui al regolamento (UE) 2023/2411, nella misura in cui è stata cancellata per i motivi previsti dall’articolo 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Ciò si applica anche alle cancellazioni avviate a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411.
5. I recapiti della persona fisica o giuridica o delle autorità o degli organismi dello Stato membro o del paese terzo di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono comunicati separatamente tramite il sistema digitale. I recapiti di tali persone fisiche o giuridiche, autorità od organismi non sono pubblicati nell’ambito della richiesta di cancellazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati.
6. La richiesta di cancellazione della protezione di un’indicazione geografica di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/2411 è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio e presentata a quest’ultimo tramite il sistema digitale.
7. L’autorità competente di uno Stato membro, compreso lo Stato membro di cui è originario il prodotto, può avviare di propria iniziativa la fase nazionale della procedura di cancellazione. In tal caso le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), possono essere omesse. Lo Stato membro completa le tappe della fase nazionale a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411 prima di presentare la richiesta di cancellazione all’Ufficio, a meno che allo Stato membro non sia stata concessa una dispensa a norma dell’articolo 19 del medesimo regolamento.
8. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro, può presentare una richiesta di cancellazione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente, il che consente a detto Stato membro di esaminare tale richiesta e di decidere se presentarla all’Ufficio.
9. Se la richiesta di cancellazione si fonda su un motivo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 e il motivo indicato si applica esclusivamente al di fuori della competenza territoriale dello Stato membro in cui è stabilito o risiede il richiedente o se l’indicazione geografica per la quale è richiesta la cancellazione proviene da uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito o risiede il richiedente o da un paese terzo, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito o risiede il richiedente verifica solo se la richiesta di cancellazione è completa e se è stata presentata conformemente ai paragrafi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo. In tali situazioni non si procede a un’opposizione nazionale. Dopo la verifica delle formalità di cui alla prima frase del presente paragrafo, se la richiesta di cancellazione è ammissibile, l’autorità competente la sottopone all’esame dell’Ufficio.
10. Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro a cui è stata concessa una dispensa a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2023/2411, può presentare una richiesta di cancellazione direttamente all’Ufficio.
11. Qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, può presentare una richiesta di cancellazione all’Ufficio, direttamente o tramite l’autorità competente del paese terzo.
12. Fatto salvo il paragrafo 9, gli articoli 4, 6, da 14 a 17, 27 e 28 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione.
Articolo 26
Cancellazione avviata dalla Commissione o dall’Ufficio
1. In caso di cancellazioni su iniziativa della Commissione, la procedura inizia direttamente nella fase a livello di Unione. La Commissione trasmette la richiesta di cancellazione all’Ufficio che la pubblica a fini di opposizione a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411. La richiesta di cancellazione contiene, mutatis mutandis, gli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 1.
2. In caso di cancellazione su iniziativa dell’Ufficio, la procedura inizia direttamente nella fase a livello di Unione. A norma dell’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411 l’Ufficio pubblica a fini di opposizione la propria proposta di cancellazione, che contiene, mutatis mutandis, gli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 1.
3. La proposta o la richiesta di cancellazione pubblicata a fini di opposizione indica i motivi della cancellazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
SEZIONE 6
DECISIONI
Articolo 27
Pubblicazione delle decisioni
1. L’Ufficio, dopo averne informato la Commissione, provvede affinché il riferimento a una decisione sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea quanto prima dopo la pubblicazione della decisione di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2023/2411 nel registro dell’Unione.
2. Il riferimento comprende il numero della decisione, il nome o i nomi registrati, modificati o cancellati del prodotto, il tipo di prodotto, il paese di origine e la data di registrazione, modifica o cancellazione.
Articolo 28
Decisione della Commissione in merito alla domanda
1. La richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o dell’Ufficio alla Commissione di avocare a sé il potere decisionale nell’ambito di una procedura, come indicato all’articolo 30 del regolamento (UE) 2023/2411, è presentata alla Commissione per via elettronica a un’apposita casella di posta elettronica funzionale, indirizzata al capo unità responsabile delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel mercato interno, utilizzando il modulo messo a disposizione online dall’Ufficio, e contiene il motivo su cui si fonda la richiesta e i motivi della stessa.
2. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione informa l’Ufficio tramite il sistema digitale e l’autorità competente dello Stato membro che presenta la richiesta tramite posta elettronica in merito alla sua decisione di avocare a sé o meno il potere decisionale nell’ambito di una procedura come indicato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411. La comunicazione della Commissione indica i motivi e fornisce una motivazione.
3. Qualora di propria iniziativa intenda avocare a sé il potere decisionale nell’ambito di una procedura come indicato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione ne informa l’Ufficio tramite il sistema digitale e l’autorità competente dello Stato membro di cui è originario il prodotto tramite posta elettronica. La comunicazione della Commissione indica i motivi e fornisce una motivazione.
4. L’informazione che la Commissione ha avocato a sé la procedura, i motivi addotti e la motivazione sono pubblicati dall’Ufficio nel registro dell’Unione entro due settimane dalla data in cui la Commissione ha informato l’Ufficio di tale avocazione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
5. La procedura dinanzi all’Ufficio è sospesa a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione fino a quando quest’ultima non informi l’Ufficio e l’autorità competente richiedente dello Stato membro se intende avocare a sé il potere decisionale. Qualora la Commissione decida di non avocare a sé la procedura, l’Ufficio riprende senza ritardo la procedura.
6. Qualora la Commissione abbia avocato a sé la procedura dall’Ufficio a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2023/2411, l’Ufficio fornisce alla Commissione un progetto della decisione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del medesimo regolamento in formato elettronico.
7. La Commissione si adopera per adottare l’atto di esecuzione relativo alla decisione definitiva in una determinata procedura a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 entro nove mesi dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dopo aver informato l’Ufficio della sua intenzione di agire di propria iniziativa. L’atto di esecuzione contiene l’informazione che la Commissione ha ripreso il caso, i motivi e la giustificazione.
SEZIONE 7
USO DEI SIMBOLI DELL’UNIONE
Articolo 29
L’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione
1. Se utilizzati, il simbolo dell’Unione, la dicitura «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» all’interno del simbolo e l’abbreviazione «IGP» di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) 2023/2411 e stabiliti dall’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione (6), sono riprodotti in conformità dell’allegato I del presente regolamento per designare un’indicazione geografica protetta per un prodotto artigianale e industriale. Il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione possono essere utilizzati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione.
2. Il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione che si riferiscono all’indicazione geografica protetta possono essere utilizzati solo in relazione ai prodotti disciplinati dalle norme del regolamento (UE) 2023/2411.
3. Il simbolo dell’Unione, l’indicazione o l’abbreviazione può figurare nell’etichettatura di un prodotto soltanto dopo la pubblicazione della decisione di registrazione di tale indicazione geografica. Se figurano sull’etichetta di un prodotto, tali elementi sono accompagnati dal nome registrato.
4. Il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione possono essere usati nei mezzi di comunicazione o sul materiale pubblicitario a fini di divulgazione della protezione dell’indicazione geografica o per pubblicizzare i nomi registrati.
SEZIONE 8
TASSE
Articolo 30
Tasse
1. L’Ufficio stabilisce i mezzi di pagamento per le tasse a norma dell’articolo 157, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.
2. Tutti i pagamenti di cui all’allegato II del presente regolamento sono effettuati in euro entro dieci giorni di calendario dalla presentazione della domanda di registrazione, della richiesta di modifica dell’Unione, della richiesta di cancellazione o dell’atto di ricorso.
3. In occasione di ogni pagamento sono indicati l’indicazione geografica corrispondente e il nome della persona che effettua il pagamento e sono fornite le informazioni necessarie per consentire all’Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento.
4. Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 3 non è immediatamente identificabile, l’Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla tramite mezzi di comunicazione elettronici entro un termine ragionevole indicato nella notifica. Se la persona non ottempera a tale invito entro il termine prescritto, il pagamento si considera non avvenuto. Gli eventuali importi già versati sono rimborsati.
5. La tassa di ricorso è rimborsata unicamente per disposizione della commissione di ricorso in uno qualsiasi dei seguenti casi:
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a) |
se la divisione preposta alle indicazioni geografiche revoca la decisione impugnata a norma dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001; |
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b) |
se il ricorso non si considera presentato a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento delegato C(2025) 9101; |
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c) |
se la commissione di ricorso ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure. |
6. Su richiesta della Commissione, l’Ufficio valuta la possibilità di adottare un meccanismo di riduzione delle tasse per le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI) in cooperazione con la Commissione.
7. Si applicano le tasse di cui all’allegato II del presente regolamento.
SEZIONE 9
REGISTRO DELL’UNIONE
Articolo 31
Registro dell’Unione
1. Il registro dell’Unione di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) 2023/2411 è istituito come soluzione digitale che consente l’archiviazione tecnica e l’accesso del pubblico a tutte le voci relative alle indicazioni geografiche, comprese le domande di registrazione, di modifica dell’Unione e le richiesta di cancellazione, i rigetti, le pubblicazioni a fini di opposizione, le registrazioni, le approvazioni di modifiche dell’Unione, le pubblicazioni di modifiche ordinarie e temporanee e le cancellazioni. Il registro dell’Unione è reso disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
2. Oltre ai dati di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) 2023/2411 e ai riferimenti specifici contenuti nel presente regolamento e nel regolamento delegato C(2025) 9101, nel registro dell’Unione sono iscritti i dati seguenti:
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a) |
il nome registrato o i nomi registrati del prodotto, comprese le trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio; |
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b) |
la data di presentazione della domanda all’Ufficio; |
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c) |
la data di pubblicazione nel registro dell’Unione; |
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d) |
la data di registrazione; |
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e) |
la decisione di registrazione dell’indicazione geografica; |
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f) |
il riferimento elettronico alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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g) |
il numero di fascicolo; |
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h) |
il documento unico, compreso il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione; |
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i) |
se non è disponibile il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione, il disciplinare di produzione stesso; |
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j) |
i pareri espressi dal comitato consultivo in merito alle singole domande, se del caso; |
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k) |
l’indicazione dell’autorità di controllo nel caso di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi. |
3. Se approva una modifica dell’Unione a un disciplinare di produzione o riceve la comunicazione di una modifica ordinaria approvata o annullata di un disciplinare di produzione che richiede una modifica alle informazioni iscritte nel registro dell’Unione, l’Ufficio aggiorna i dati di cui al paragrafo 2, se del caso, con effetto dalla data in cui la modifica è applicabile nell’Unione. L’Ufficio registra i riferimenti elettronici alla pubblicazione delle comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee. In caso di registrazioni dirette, la modifica è iscritta nel registro dell’Unione con effetto dalla data della decisione dell’Ufficio sulla modifica ordinaria e sulla modifica temporanea.
4. Se la registrazione di un’indicazione geografica è stata cancellata, il registro dell’Unione indica i nomi cancellati a norma dell’articolo 25, paragrafi 3, e 4, del presente regolamento. La cancellazione resta iscritta nel registro dell’Unione, unitamente al riferimento elettronico alla decisione di cancellazione.
5. Se l’Ufficio riceve una domanda di registrazione o una richiesta di approvazione di una modifica dell’Unione o una richiesta di cancellazione, a norma dell’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/2411, il nome, il numero di fascicolo, il tipo di prodotto, il paese di origine, il tipo di domanda, la data della domanda e lo stato della domanda o della richiesta ricevuta sono iscritti nel registro dell’Unione. La data di pubblicazione e il riferimento elettronico a tale pubblicazione sono altresì registrati successivamente alla pubblicazione della domanda nel registro dell’Unione. La decisione di rigetto di una domanda è iscritta nel registro dell’Unione.
6. I dati di cui ai paragrafi da 2 a 5 rimangono nel registro dell’Unione.
7. Spetta agli Stati membri mantenere attivo e funzionante il riferimento elettronico al disciplinare di produzione fintanto che l’indicazione geografica rimane protetta. Il riferimento elettronico rimanda direttamente all’ultima versione aggiornata del singolo disciplinare di produzione.
8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:
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a) |
gestire le domande e/o le registrazioni previste dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso; |
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b) |
tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell’esistenza di indicazioni geografiche preesistenti; e |
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c) |
presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all’Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema di protezione delle indicazioni geografiche. |
9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 sono di interesse pubblico e possono essere accessibili a terzi. Le iscrizioni nel registro dell’Unione sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
Articolo 32
Estratto del registro dell’Unione
1. L’estratto del registro dell’Unione include i dati di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettere da a) a g), del presente regolamento, e all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411.
2. Il modulo e la presentazione online dell’estratto del registro dell’Unione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 sono redatti conformemente al modulo messo a disposizione online dall’Ufficio.
SEZIONE 10
ASSISTENZA RECIPROCA E COOPERAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI E APPLICAZIONE
Articolo 33
Norme generali
1. Per autorità competenti di cui alla sezione 10 del presente regolamento si intendono le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2023/2411.
2. Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza in conformità della presente sezione, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) 2023/2411 nei casi che presentano rilevanza in più di uno Stato membro.
3. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, su richiesta, le informazioni pertinenti sui controlli effettuati a norma del titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411.
4. Le richieste di assistenza reciproca di cui all’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/2411 sono presentate dalle e alle autorità competenti degli Stati membri.
5. Le informazioni da scambiare tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di sostenere le attività di controllo e di applicazione possono comprendere:
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a) |
l’esito dei controlli effettuati a norma dell’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 e dell’articolo 54, paragrafo 2, del medesimo regolamento; |
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b) |
le autodichiarazioni di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411; |
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c) |
il certificato di autorizzazione all’uso di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 e di cui all’allegato III del medesimo regolamento; |
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d) |
le misure adottate per porre rimedio alla non conformità di cui all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411; |
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e) |
le misure di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411. |
6. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le autorità competenti degli Stati membri sono effettuate per iscritto tramite mezzi elettronici. La Commissione può mettere a disposizione un sistema informatico per il trattamento delle informazioni dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi attraverso i quali sono scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. Il sistema per il trattamento delle informazioni può essere interconnesso con altre banche dati pertinenti della Commissione utilizzate dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge nell’Unione per la sicurezza e la conformità dei prodotti.
7. L’assistenza può comprendere, se del caso e previo accordo delle autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
8. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto nazionale:
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a) |
applicabile al rilascio di documenti e informazioni che sono oggetto di indagini, anche penali, e procedimenti giudiziari, o ad essi collegati; e |
|
b) |
volto a garantire la protezione degli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. |
9. Gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge, dai pubblici ministeri e dalle autorità giudiziarie, alle autorità competenti, di informazioni relative all’eventuale non conformità con le norme di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411 di pertinenza per l’applicazione della presente sezione, qualora tale non conformità possa costituire un rischio per la salute umana o per l’ambiente.
Articolo 34
Assistenza su richiesta
1. Se, per l’esecuzione di controlli ufficiali o per dar efficacemente seguito a tali controlli nel loro territorio, ritengono di necessitare di dati e informazioni da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di uno Stato membro presentano una richiesta motivata di assistenza reciproca alle autorità competenti di detto altro Stato membro. Queste ultime:
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a) |
accusano la ricevuta della richiesta senza ritardo; |
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b) |
ove specificato dall’autorità competente richiedente, indicano, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, il tempo stimato necessario per fornire una risposta informata; e |
|
c) |
eseguono i controlli ufficiali o le indagini necessarie per fornire senza ritardo alle autorità competenti richiedenti tutte le informazioni e i documenti necessari al fine di consentire loro di adottare decisioni informate e verificare la conformità alle norme dell’Unione nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. |
2. Previo accordo tra le autorità competenti richiedenti e le autorità competenti destinatarie della richiesta, il personale designato dalle prime può presenziare ai controlli ufficiali e alle indagini di cui al paragrafo 1, lettera c), effettuati dalle autorità competenti destinatarie della richiesta.
3. In tali casi il personale delle autorità competenti richiedenti:
|
a) |
deve essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate l’identità e le qualifiche ufficiali; |
|
b) |
deve ottenere, dall’operatore, l’accesso agli stessi locali e agli stessi documenti del personale delle autorità competenti destinatarie della richiesta, per il loro tramite e ai soli fini dell’indagine amministrativa in corso; e |
|
c) |
non deve, di propria iniziativa, esercitare i poteri di indagine conferiti ai funzionari delle autorità competenti destinatarie della richiesta. |
Articolo 35
Assistenza spontanea in caso di non conformità
1. Quando vengono a conoscenza di un caso di non conformità che potrebbe avere conseguenze per un altro Stato membro, le autorità competenti di uno Stato membro comunicano dette informazioni alle autorità competenti di tale altro Stato membro senza averne ricevuto esplicita richiesta e senza indebito ritardo.
2. Le autorità competenti che ricevono la notifica a norma del paragrafo 1:
|
a) |
accusano ricevuta della notifica senza indebito ritardo; |
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b) |
ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica:
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|
c) |
quando le indagini di cui alla lettera b) sono considerate necessarie, esse esaminano la questione e informano senza ritardo le autorità competenti che le hanno interpellate dei risultati e, se del caso, delle misure adottate. |
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione tramite un’apposita casella di posta elettronica funzionale gestita dalla direzione responsabile del regime delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Articolo 36
Non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o una possibile grave violazione
1. Qualora, durante i controlli ufficiali eseguiti su prodotti originari di un altro Stato membro, constatino che tali prodotti non sono conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2023/2411 al punto da costituire un rischio per la salute umana o per l’ambiente o da rappresentare una possibile grave violazione di tali norme, le autorità competenti informano senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro interessato e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.
2. Le autorità competenti destinatarie della notifica, senza ritardo:
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a) |
accusano ricevuta della notifica; |
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b) |
ove specificato dall’autorità competente notificante, indicano le indagini che intendono svolgere; e |
|
c) |
indagano in merito, adottano tutte le misure necessarie esistenti nello Stato membro interessato per applicare il regolamento (UE) 2023/2411 e comunicano alle autorità competenti notificanti la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni adottate e le relative motivazioni. |
3. Se hanno motivo di credere che le indagini eseguite o le misure adottate dalle autorità competenti destinatarie della notifica non siano adeguate a far fronte al caso accertato di non conformità, le autorità competenti notificanti richiedono, ove ragionevole, alle autorità competenti destinatarie della notifica di integrare tali controlli ufficiali o misure. In tali casi, sia le autorità competenti notificanti che le autorità competenti destinatarie della notifica cercano un approccio comune al fine di far fronte in maniera adeguata al caso di non conformità, anche tramite indagini e controlli ufficiali congiunti effettuati in conformità dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3.
4. Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su prodotti originari di un altro Stato membro mostrino ripetuti casi di non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione informano le autorità competenti degli altri Stati membri senza ritardo.
Articolo 37
Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi
1. Quando ricevono informazioni da un paese terzo indicanti una non conformità nell’Unione al regolamento (UE) 2023/2411 o un rischio per l’uomo o l’ambiente, le autorità competenti, senza ritardo:
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a) |
notificano tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati; e |
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b) |
comunicano tali informazioni alla Commissione se sono, o possono essere, rilevanti a livello dell’Unione. |
2. Le informazioni ottenute attraverso indagini e controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:
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a) |
le autorità competenti che hanno fornito le informazioni diano il loro assenso alla comunicazione; |
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b) |
il paese terzo si sia impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le norme dell’Unione o che costituiscono un rischio per l’uomo o per l’ambiente; e |
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c) |
le pertinenti norme nazionali e dell’Unione applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi siano rispettate. |
SEZIONE 11
COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE
Articolo 38
Norme generali in materia di comunicazioni
1. Tutte le notifiche, le comunicazioni, nonché tutti i documenti e tutte le informazioni, necessari per l’attuazione dell’articolo 20, paragrafo 4, e del capo 3, sezione 1, del regolamento (UE) 2023/2411, del regolamento delegato C(2025) 9101 e del presente regolamento sono comunicati all’Ufficio e dall’Ufficio tramite il sistema digitale, salvo disposizione contraria espressa in tali regolamenti. L’esecuzione di tali notifiche, comunicazioni, documenti e informazioni da parte dell’Ufficio tramite il sistema digitale avviene fornendo l’accesso elettronico agli stessi. L’Ufficio invia una segnalazione per posta elettronica ai destinatari in merito alle nuove notifiche, comunicazioni, nonché ai nuovi documenti e alle nuove informazioni, messi a disposizione nel sistema digitale dall’Ufficio, comunicando loro anche i dati per accedervi.
2. Le notifiche, le comunicazioni, i documenti o le informazioni non contemplati dal paragrafo 1 sono comunicati all’Ufficio e dall’Ufficio per posta elettronica, utilizzando l’apposita casella di posta elettronica funzionale.
3. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, ciascuno Stato membro comunica all’Ufficio e alla Commissione, entro il 2 dicembre 2025, tramite le rispettive apposite caselle di posta elettronica funzionali, un punto di contatto che comprende un servizio e un indirizzo, un’apposita casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornato l’elenco dei punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, numeri di contatto o altri elementi.
4. Gli Stati membri a cui è stata concessa una dispensa dalla fase nazionale conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2023/2411 comunicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all’Ufficio e alla Commissione, tramite le rispettive apposite caselle di posta elettronica funzionali, le informazioni relative al punto di contatto unico di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 entro il 2 dicembre 2025, che comprende un servizio e un indirizzo, un indirizzo di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornate le informazioni relative a detti punti di contatto unici. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, numeri di contatto o altri elementi.
5. L’Ufficio e la Commissione possono tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l’elenco completo di tali punti di contatto, anche condividendolo con i propri servizi interni, altri organismi e istituzioni dell’Unione nonché con tutti i punti di contatto che figurano nell’elenco. L’Ufficio può chiedere che tali dati siano presentati tramite il suo sistema digitale.
Articolo 39
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni
1. Le comunicazioni e la documentazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411, al regolamento delegato C(2025) 9101 e al presente regolamento si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dall’Ufficio tramite il suo sistema digitale o, se del caso, dalla Commissione nell’apposita casella di posta elettronica funzionale.
2. Nei casi in cui la comunicazione prevenuta sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, l’Ufficio ne informa il mittente invitandolo ad effettuare la ritrasmissione tramite il sistema digitale entro il termine indicato dall’Ufficio stesso. Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine indicato, la data di ricevimento della trasmissione iniziale è considerata la data di deposito o di presentazione.
3. L’Ufficio conferma alle parti interessate il ricevimento di tutte le notifiche, comunicazioni, nonché di tutti i documenti e di tutte le informazioni, pervenuti tramite il sistema digitale, utilizzando lo stesso canale.
4. L’Ufficio assegna un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, a ciascuna modifica, presentazione di opposizione, notifica di osservazioni, cancellazione o a ciascun ricorso.
5. La conferma del ricevimento include almeno gli elementi seguenti:
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a) |
il numero di fascicolo; |
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b) |
il nome interessato; |
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c) |
il tipo di prodotto; |
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d) |
la data di ricevimento. |
Articolo 40
Esenzione dall’obbligo di traduzione
1. L’autorità competente o il punto di contatto unico di uno Stato membro può chiedere all’Ufficio, tramite un’apposita casella di posta elettronica funzionale, di non fornire le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 4. Tale richiesta è presentata entro il 1o maggio 2026. Nella richiesta, lo Stato membro indica chiaramente, con riferimento agli articoli pertinenti, le traduzioni che non desidera ricevere.
2. La richiesta di esenzione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata, in tutto o in parte, secondo le modalità descritte in detto paragrafo.
Articolo 41
Informazioni da rendere pubbliche
Le informazioni che l’Ufficio è tenuto a rendere pubbliche, a norma del regolamento (UE) 2023/2411, del regolamento delegato C(2025) 9101 e del presente regolamento, sono rese pubbliche tramite il sistema informatico di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411, salvo espressa disposizione contraria.
SEZIONE 12
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE
Articolo 42
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj.
(2) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1754/oj.
(3) Regolamento delegato C(2025) 9101 della Commissione, del 29 settembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(5) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236 (GU L, 2025/26, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/26/oj).
ALLEGATO I
RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI DELL’UNIONE E DELLE INDICAZIONI PER LE IGP
1. Simboli dell’Unione a colori
Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati di seguito.
Simboli dell’Unione in Pantone:
Simboli dell’Unione in quadricromia:
Contrasto con colori dello sfondo
Se viene utilizzato un simbolo a colori su uno sfondo colorato, che rende difficile vederlo, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo:
2. Simboli dell’Unione in bianco e nero
L’impiego dei simboli in bianco e nero è ammesso solo se il bianco e il nero sono gli unici colori utilizzati sull’imballaggio.
Se usati in bianco e nero, i simboli dell’Unione sono riprodotti come segue:
Simboli dell’Unione in bianco e nero in negativo
Se lo sfondo dell’imballaggio o dell’etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo come segue:
3. Caratteri tipografici
Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.
4. Riduzione
La dimensione minima dei simboli dell’Unione è di 15 mm di diametro; tuttavia, in caso di imballaggi o prodotti di piccole dimensioni, il diametro può essere ridotto a 10 mm.
5. «Indicazione geografica protetta» (IGP) e sue abbreviazioni nelle lingue dell’Unione
Lingua UE | Espressione per esteso | Abbreviazione |
BG | защитено географско указание | ЗГУ |
ES | indicación geográfica protegida | IGP |
CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |
DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |
DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |
ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |
EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |
EN | protected geographical indication | PGI |
FR | indication géographique protégée | IGP |
GA | tásc geografach faoi chosaint | TGFC |
HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |
IT | indicazione geografica protetta | IGP |
LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |
LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |
HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |
MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |
NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |
PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |
PT | indicação geográfica protegida | IGP |
RO | indicație geografică protejată | IGP |
SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |
SL | zaščitena geografska označba | ZGO |
FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |
SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |
ALLEGATO II
TASSE
1. Importi relativi alle tasse di cui all’articolo 65, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411
Le tasse da pagare all’Ufficio a norma del regolamento (UE) 2023/2411 sono le seguenti (in EUR):
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1) |
tassa per il trattamento della registrazione diretta [articolo 65, paragrafo 3, lettera a)]: 1 500 EUR; |
|
2) |
tassa per il trattamento di una domanda relativa a un’indicazione geografica riguardante prodotti originari di un paese terzo [articolo 65, paragrafo 3, lettera b)]: 1 500 EUR; |
|
3) |
tassa per il trattamento di una domanda di modifica del disciplinare di produzione (articolo 65, paragrafo 4): 750 EUR; |
|
4) |
fatta eccezione per le situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 3, o all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411, tassa per la richiesta di cancellazione (articolo 65, paragrafo 4): 630 EUR; |
|
5) |
tassa di ricorso [articolo 65, paragrafo 3, lettera c)]: 720 EUR. |
ALLEGATO III
CERTIFICATO DI AUTORIZZAZIONE
Certificato di autorizzazione o elenco dei produttori che rispettano un disciplinare di un’indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali, a norma degli articoli 32 e 36 del presente regolamento:
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Il presente documento attesta che il produttore è certificato per designare un prodotto come indicazione geografica (IG) protetta a norma del regolamento (UE) 2023/2411 |
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[IG come iscritta nel registro dell’Unione] |
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[ragione sociale, recapiti e numero del produttore] |
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[ragione sociale e recapiti] |
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[facoltativo per l’organismo di certificazione del prodotto o l’autorità di rilascio] |
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||
[«produzione», «trasformazione», «(imballaggio)» o «altro» (precisare) — includere quanto pertinente] |
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[gg.mm.aaaa] |
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|
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(*1) Campi obbligatori.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1956/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)