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Document 32025R1953
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1953 of 29 September 2025 amending Annexes VII, VIII, XI and XIII to Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards measures against the entry into, and the presence in the Union territory of Anoplophora glabripennis (Motschulsky) and Anoplophora chinensis (Forster)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure contro l’ingresso e la presenza nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure contro l’ingresso e la presenza nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster)
C/2025/6513
GU L, 2025/1953, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1953 |
3.12.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1953 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025
che modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure contro l’ingresso e la presenza nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 72, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) hanno sostituito le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) concernente le misure di protezione contro organismi nocivi ai vegetali. Essi hanno aggiornato ed elaborato ulteriormente le rispettive norme sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. |
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(2) |
Più specificamente l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione. L’allegato VIII di tale regolamento stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione. L’allegato XI del medesimo regolamento stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, e di quelli per cui al medesimo fine tali certificati non sono richiesti. L’allegato XIII di tale regolamento elenca le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione (4) stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster). Esso comprende prescrizioni relative all’introduzione nell’Unione e allo spostamento all’interno dell’Unione di determinate piante e determinati prodotti vegetali. |
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(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione (5) stabilisce misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Essa è stata abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 (6) che istituisce misure relative all’eradicazione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dal territorio dell’Unione. |
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(5) |
L’applicazione della maggior parte delle misure stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/893 si è dimostrata efficace nel ridurre a un livello accettabile il rischio connesso a tali organismi nocivi. |
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(6) |
Per ragioni di coerenza e di certezza del diritto è opportuno includere tali misure, ove necessario in forma aggiornata, negli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 quali prescrizioni relative all’introduzione nell’Unione e allo spostamento all’interno dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono ospitare Anoplophora glabripennis (Motschulsky) o Anoplophora chinensis (Forster). |
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(7) |
In tale ottica è opportuno aggiungere nuove voci riguardanti Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster) all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativamente alle piante da impianto e al legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di determinate specie, legname di determinate specie in forme diverse da queste ultime e materiale da imballaggio in legno di determinate specie. |
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(8) |
Alla luce di rilevazioni di Anoplophora chinensis nell’Unione l’elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo dovrebbe essere esteso per includervi non solo Aesculus hippocastanum, bensì tutte le specie di Aesculus. |
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(9) |
Tuttavia sulla base dell’esperienza nell’Unione l’elenco delle piante ospiti di Anoplophora glabripennis dovrebbe limitarsi a includere specie sulle quali è stato rilevato tale organismo nocivo o ne sono stati riscontrati i sintomi. |
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(10) |
Al fine di garantire un approccio proporzionato al rispettivo rischio fitosanitario e di assicurare la chiarezza del diritto, le prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relative alle piante, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti che possono ospitare Anoplophora glabripennis dovrebbero essere applicabili solo ai paesi terzi in cui tale organismo nocivo è notoriamente presente. I paesi in questione dovrebbero essere elencati nell’allegato VII. |
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(11) |
L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2095 e l’allegato II, sezione 2, lettera A, punto 1), lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 prevedono che le piante specificate, prima del loro spostamento all’interno dell’Unione, siano state coltivate in un sito in cui, tra l’altro, è effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto di piante specificate. In base alle suddette disposizioni, tale campionamento distruttivo mirato deve essere effettuato a livelli specifici stabiliti in tali atti legislativi. |
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(12) |
L’esperienza acquisita durante l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 e durante l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 ha dimostrato che i livelli stabiliti di campionamento distruttivo delle piante specificate sono sproporzionatamente elevati, poiché comportano la distruzione di un numero inutilmente cospicuo di piante senza conseguentemente aumentare il grado di affidabilità del campionamento. |
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(13) |
Per questo motivo è opportuno sopprimere tali prescrizioni sul campionamento distruttivo, in quanto è sufficiente esigere che il rispettivo schema di campionamento usato per l’ispezione sia in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un grado di affidabilità almeno del 99 %. |
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(14) |
I codici NC elencati negli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero essere modificati per rispecchiare la modifica più recente del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7). |
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(15) |
È inoltre opportuno aggiungere nuove voci nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativamente alle piante, al legname e al materiale da imballaggio in legno di determinate specie che hanno trascorso un certo periodo di tempo in un’area delimitata per il contenimento stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 e dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095. Ciò è necessario per garantire che lo spostamento delle suddette merci dalle aree in cui tale organismo nocivo si è insediato verso il resto dell’Unione non presenti un rischio fitosanitario inaccettabile. |
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(16) |
Nell’allegato XI, parte A, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il riferimento a Alnus L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Tilia spp. dovrebbe essere escluso, in quanto è stato dimostrato che tali specie non sono gli ospiti preferiti di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e pertanto presentano un rischio fitosanitario inferiore. |
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(17) |
Inoltre determinati tipi di legname dovrebbero essere aggiunti all’elenco figurante nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, poiché per il loro spostamento all’interno dell’Unione è necessario un passaporto delle piante che certifichi la conformità alle rispettive prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII di tale regolamento. |
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(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
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(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(3) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (GU L 146 dell’11.6.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/893/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893 (GU L, 2025/1952, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1952/oj).
(7) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
ALLEGATO
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1. |
L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
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2. |
L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
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3. |
Nell’allegato XI, parte A, punto 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la voce «Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. e Ulmus L., ...» è sostituita dalla seguente:
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4. |
Nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dopo il punto 4.1 sono inseriti i punti 4.2 e 4.3 seguenti:
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(*1) ISPM 4, “Requirements for the establishment of pest free areas”, IPPC, FAO, 1995.
(*2) ISPM 10, “Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites”, IPPC, FAO, 1999.»;
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj).»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)