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Document 32025R1953

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure contro l’ingresso e la presenza nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster)

C/2025/6513

GU L, 2025/1953, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1953

3.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1953 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2025

che modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure contro l’ingresso e la presenza nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 72, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) hanno sostituito le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) concernente le misure di protezione contro organismi nocivi ai vegetali. Essi hanno aggiornato ed elaborato ulteriormente le rispettive norme sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

(2)

Più specificamente l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione. L’allegato VIII di tale regolamento stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell’Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all’interno del territorio dell’Unione. L’allegato XI del medesimo regolamento stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione, e di quelli per cui al medesimo fine tali certificati non sono richiesti. L’allegato XIII di tale regolamento elenca le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione (4) stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster). Esso comprende prescrizioni relative all’introduzione nell’Unione e allo spostamento all’interno dell’Unione di determinate piante e determinati prodotti vegetali.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione (5) stabilisce misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Essa è stata abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 (6) che istituisce misure relative all’eradicazione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dal territorio dell’Unione.

(5)

L’applicazione della maggior parte delle misure stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/893 si è dimostrata efficace nel ridurre a un livello accettabile il rischio connesso a tali organismi nocivi.

(6)

Per ragioni di coerenza e di certezza del diritto è opportuno includere tali misure, ove necessario in forma aggiornata, negli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 quali prescrizioni relative all’introduzione nell’Unione e allo spostamento all’interno dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono ospitare Anoplophora glabripennis (Motschulsky) o Anoplophora chinensis (Forster).

(7)

In tale ottica è opportuno aggiungere nuove voci riguardanti Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster) all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativamente alle piante da impianto e al legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami di determinate specie, legname di determinate specie in forme diverse da queste ultime e materiale da imballaggio in legno di determinate specie.

(8)

Alla luce di rilevazioni di Anoplophora chinensis nell’Unione l’elenco delle piante ospiti di tale organismo nocivo dovrebbe essere esteso per includervi non solo Aesculus hippocastanum, bensì tutte le specie di Aesculus.

(9)

Tuttavia sulla base dell’esperienza nell’Unione l’elenco delle piante ospiti di Anoplophora glabripennis dovrebbe limitarsi a includere specie sulle quali è stato rilevato tale organismo nocivo o ne sono stati riscontrati i sintomi.

(10)

Al fine di garantire un approccio proporzionato al rispettivo rischio fitosanitario e di assicurare la chiarezza del diritto, le prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relative alle piante, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti che possono ospitare Anoplophora glabripennis dovrebbero essere applicabili solo ai paesi terzi in cui tale organismo nocivo è notoriamente presente. I paesi in questione dovrebbero essere elencati nell’allegato VII.

(11)

L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2095 e l’allegato II, sezione 2, lettera A, punto 1), lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 prevedono che le piante specificate, prima del loro spostamento all’interno dell’Unione, siano state coltivate in un sito in cui, tra l’altro, è effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto di piante specificate. In base alle suddette disposizioni, tale campionamento distruttivo mirato deve essere effettuato a livelli specifici stabiliti in tali atti legislativi.

(12)

L’esperienza acquisita durante l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 e durante l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/893 ha dimostrato che i livelli stabiliti di campionamento distruttivo delle piante specificate sono sproporzionatamente elevati, poiché comportano la distruzione di un numero inutilmente cospicuo di piante senza conseguentemente aumentare il grado di affidabilità del campionamento.

(13)

Per questo motivo è opportuno sopprimere tali prescrizioni sul campionamento distruttivo, in quanto è sufficiente esigere che il rispettivo schema di campionamento usato per l’ispezione sia in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un grado di affidabilità almeno del 99 %.

(14)

I codici NC elencati negli allegati VII e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbero essere modificati per rispecchiare la modifica più recente del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7).

(15)

È inoltre opportuno aggiungere nuove voci nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativamente alle piante, al legname e al materiale da imballaggio in legno di determinate specie che hanno trascorso un certo periodo di tempo in un’area delimitata per il contenimento stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 e dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095. Ciò è necessario per garantire che lo spostamento delle suddette merci dalle aree in cui tale organismo nocivo si è insediato verso il resto dell’Unione non presenti un rischio fitosanitario inaccettabile.

(16)

Nell’allegato XI, parte A, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il riferimento a Alnus L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Tilia spp. dovrebbe essere escluso, in quanto è stato dimostrato che tali specie non sono gli ospiti preferiti di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e pertanto presentano un rischio fitosanitario inferiore.

(17)

Inoltre determinati tipi di legname dovrebbero essere aggiunti all’elenco figurante nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, poiché per il loro spostamento all’interno dell’Unione è necessario un passaporto delle piante che certifichi la conformità alle rispettive prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII di tale regolamento.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(3)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (GU L 146 dell’11.6.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/893/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione, del 29 settembre 2025, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893 (GU L, 2025/1952, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1952/oj).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).


ALLEGATO

1.

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

a)

dopo il punto 32.7 sono inseriti i punti 32.8 e 32.9 seguenti:

«32.8

Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Cina, Giappone, Corea del Nord, Libano, Corea del Sud, Svizzera, Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*1). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure

b)

sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione:

i)

riconosciuto indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformemente all’ISPM 10 (*2);

ii)

che è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;

iii)

in cui le piante sono state coltivate in un sito:

soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), oppure

che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 1 km dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sono effettuate ogni anno in periodi opportuni; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell’esportazione, tutte le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), in particolare nei rami e nel fusto, comprendente un campionamento distruttivo mirato; oppure

c)

sono state coltivate a partire da portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b) innestati con marze e le piante innestate sono state ispezionate conformemente alla lettera b), punto iv).

Le dimensioni del campione da sottoporre all’ispezione di cui alla lettera b), punto iv), sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

32.9

Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tutti i paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster) conformemente alla pertinente norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato; oppure

b)

sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*1). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato; oppure

c)

sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione:

i)

riconosciuto indenne da Anoplophora chinensis (Forster) conformemente all’ISPM 10;

ii)

che è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;

iii)

in cui le piante sono state coltivate in un sito:

soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure

che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 1 km dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di Anoplophora chinensis (Forster) sono effettuate ogni anno in periodi opportuni; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto, comprendente un campionamento distruttivo mirato; oppure

d)

sono state coltivate a partire da portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera c) innestati con marze e le piante innestate sono state ispezionate conformemente alla lettera c), punto iv).

Le dimensioni del campione da sottoporre all’ispezione di cui alla lettera c), punto iv), sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

b)

sono aggiunti i punti 114 e 115 seguenti:

«114.

Legname di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, trucioli, segatura, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante;

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera, Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4(*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure

b)

è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare nel certificato fitosanitario e con il marchio “HT” apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e sul certificato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

115.

Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp.

ex 4401 22 90

ex 4401 49 90

ex 4401 49 10

Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera, Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Anoplophora glabripennis (Motschulsky) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4(*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica “Luogo di origine”, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure

b)

è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare nel certificato fitosanitario; oppure

c)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.».

2.

L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

a)

dopo il punto 17.1 sono inseriti i punti 17.2 e 17.3 seguenti:

«17.2

Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originarie di un’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 o introdotte in un luogo di produzione in una tale area

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate almeno nei due anni precedenti lo spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni seguenti:

a)

è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effettuate in periodi opportuni, che non hanno constatato alcun indizio, e comprendenti, se del caso, un campionamento distruttivo mirato nel fusto e nei rami delle piante, e

b)

in esso le piante sono state coltivate in un sito:

i)

soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky); oppure

ii)

dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) sono state effettuate ogni anno entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito in periodi opportuni e non è stata constatata la presenza di Anoplophora glabripennis (Motschulsky), né è stato constatato alcun indizio di tale organismo nocivo, e in cui:

iii)

sono stati applicati trattamenti preventivi; oppure

è stato effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, compreso un campionamento distruttivo mirato dei rami e del fusto delle piante.

Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione a norma della lettera a) sono state tali da consentire il rilevamento di un livello di infestazione di almeno l’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

I portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) possono essere innestati con marze che non sono state coltivate in queste condizioni, ma che hanno un diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.

17.3

Piante da impianto, il cui fusto ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum, originarie di un’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione (*3) o introdotte in un luogo di produzione in una tale area

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate almeno nei due anni precedenti lo spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni seguenti:

a)

è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate in periodi opportuni, che non hanno constatato alcun indizio, e comprendenti, se del caso, un campionamento distruttivo mirato nelle radici e nel fusto delle piante, e

b)

in esso le piante sono state coltivate in un sito:

i)

soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster); oppure

ii)

dove indagini ufficiali per rilevare la presenza o eventuali indizi di Anoplophora chinensis (Forster) sono state effettuate ogni anno entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito in periodi opportuni e non è stata constatata la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), né è stato constatato alcun indizio di tale organismo nocivo; e

iii)

in cui sono stati applicati trattamenti preventivi; oppure

in cui è stato effettuato un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, compreso un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto delle piante.

Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione a norma della lettera a) sono state tali da consentire il rilevamento di un livello di infestazione di almeno l’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

I portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) possono essere innestati con marze che non sono state coltivate in queste condizioni, ma che hanno un diametro non superiore a 1 cm nel punto più spesso.

b)

sono aggiunti i punti da 30 a 32 seguenti:

«30.

Legname di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originario di aree delimitate stabilite a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 o non originario ma introdotto in tali aree delimitate, eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante;

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato; e

b)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, compresa la parte più interna, indicato dal marchio “HT” sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

31.

Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originari di un’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato ed è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname (compresa la parte più interna); oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

32.

Materiale da imballaggio in legno di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., originario di un’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952

Il materiale da imballaggio in legno:

a)

è ottenuto da legname scortecciato come specificato all’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, ed è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all’allegato I della stessa norma internazionale; e

b)

è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.».

3.

Nell’allegato XI, parte A, punto 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la voce «Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. e Ulmus L., ...» è sostituita dalla seguente:

«Acer L., Aesculus L., Betula L., Fraxinus L., Populus L., Salix L. e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

– Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:

– – non di conifere:

ex 4401 12 00

– Legname in piccole placche o in particelle:

– – non di conifere:

– – – altro [eccetto l’eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

– Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– – – Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui:

ex 4401 49 10

– – – altro:

ex 4401 49 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell’alburno, né squadrato:

– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato:

– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– – di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

– – altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

– non impregnate:

– – non di conifere:

ex 4406 12 00

– altre (eccetto non impregnate):

– – non di conifere:

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– – di acero (Acer spp.):

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

– – di frassino (Fraxinus spp.):

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

– – di betulla (Betula spp.):

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

– – di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

– – altro:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

– – – non di conifere, altro:

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

ex 9406 10 00

Cina, Giappone, Libano, Corea del Nord, Corea del Sud, Svizzera, Stati Uniti»;

4.

Nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dopo il punto 4.1 sono inseriti i punti 4.2 e 4.3 seguenti:

«4.2.

Legname, eccetto il legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate o legname che conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda non originario ma introdotto in tali aree delimitate di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp. di cui all’allegato VIII, punto 30.

4.3.

Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate ottenuti completamente o in parte da Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp. di cui all’allegato VIII, punto 31.».


(*1)  ISPM 4, “Requirements for the establishment of pest free areas”, IPPC, FAO, 1995.

(*2)  ISPM 10, “Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites”, IPPC, FAO, 1999.»;

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj).»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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