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Document 32025R1350
Council Regulation (EU) 2025/1350 of 8 July 2025 amending Regulation (EU) 2025/202 fixing for 2025 and 2026 the fishing opportunities for certain fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters
Regolamento (UE) 2025/1350 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
Regolamento (UE) 2025/1350 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
ST/9741/2025/INIT
GU L, 2025/1350, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1350/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2025
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1350 |
10.7.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/1350 DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2025
recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio (1) fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, nonché alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati e dell’esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente a zero il totale ammissibile di cattura (TAC) per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nella parte occidentale della sottozona 9 e nella sottozona10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l’acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a per tale periodo. Per consentire il proseguimento delle attività di pesca fino a quando il TAC definitivo per tale stock non sia fissato, è opportuno fissare un TAC provvisorio per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2025, a un livello basato sugli sbarchi di tale stock effettuati dagli Stati membri nel periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024, tenendo conto della stagionalità dell’attività di pesca. |
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(3) |
Il 23 giugno 2025 l’Unione ha concluso le consultazioni con la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026; ii) sul livello del TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a; e iii) su misure tecniche supplementari per tale stock. L’esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato il 23 giugno 2025. Il TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a dovrebbe pertanto essere fissato al livello concordato con la Norvegia e dovrebbero essere stabilite le misure tecniche supplementari concordate con la Norvegia. Le misure tecniche supplementari funzionalmente collegate dovrebbero applicarsi solo fino a quando diventerà applicabile il pertinente atto delegato. Nel corso delle consultazioni l’Unione e la Norvegia hanno inoltre preso in considerazione scambi di gamberetto boreale dalla Norvegia all’Unione nelle acque norvegesi del Mare del Nord a sud di 62o N. Poiché l’Unione e la Norvegia non hanno potuto convenire ulteriori trasferimenti di gamberetto boreale nel Mare del Nord, le possibilità di pesca non assegnate per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 dovrebbero essere assegnate agli Stati membri. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri per il gamberetto boreale nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. |
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(4) |
Il 21 maggio 2025 l’Unione ha tenuto consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia: i) sul livello delle possibilità di pesca complessive per lo spratto (Sprattus sprattus) nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a, per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026; e ii) sui livelli dei TAC per lo spratto nelle acque dell’Unione e in quelle del Regno Unito della sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a, e nelle acque dell’Unione e in quelle norvegesi della divisione CIEM 3a per tale periodo. L’Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della posizione dell’Unione approvata dal Consiglio il 12 maggio 2025. L’esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale concordato firmato il 21 maggio 2025. I TAC pertinenti dovrebbero pertanto essere fissati ai livelli concordati con il Regno Unito e la Norvegia. |
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(5) |
Il 12 maggio 2025 l’Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell’articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2), sul livello del TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026. L’Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della posizione dell’Unione approvata dal Consiglio l’8 maggio 2025. L’esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 22 maggio 2025. Il TAC per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 dovrebbe pertanto essere fissato al livello concordato con il Regno Unito. |
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(6) |
Il regolamento (UE) 2025/202 ha fissato provvisoriamente al livello di 280 tonnellate il TAC per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico riveduto del CIEM per tale stock per il 2025. In seguito alla pubblicazione di tale parere riveduto del CIEM per il 2025, che sostituisce il parere del 9 giugno 2023 per tale stock per il 2024 e il 2025, dovrebbe pertanto essere fissato un TAC definitivo per l’occhialone nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10 per il 2025 sulla base di tale parere riveduto. |
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(7) |
Il 18 giugno 2025 il Canada ha adottato, per i suoi pescherecci, un limite di cattura per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle divisioni 2 J, 3K e 3L dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (Northwest Atlantic Fisheries Organisation, NAFO) per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026. Il 23 giugno 2025 la NAFO ha in seguito adottato un TAC per tale stock e per tale periodo e un’assegnazione alle altre parti contraenti della NAFO corrispondente al 5 % del TAC, compreso un contingente dell’Unione, da pescare nella zona di regolamentazione NAFO. La NAFO ha inoltre mantenuto le misure di ricostituzione per tale stock in relazione a tale periodo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione. |
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(8) |
Il 1o aprile 2025, conformemente alle norme applicabili della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT) per quanto riguarda i trasferimenti, l’Islanda ha convenuto per il 2025 di trasferire all’Unione 200 tonnellate del suo contingente di tonno rosso (Thunnus thynnus) in parte della zona della convenzione ICCAT, nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o O, e nel Mediterraneo. Tale trasferimento dovrebbe essere recepito nel diritto dell’Unione e il contingente dell’Unione per tale stock dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
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(9) |
Nella riunione annuale del 2025 la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (North Pacific Fisheries Commission – NPFC) ha fissato limiti di cattura per lo sgombro occhione (Scomber japonicus) a disposizione di tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e i pescherecci a cianciolo, per il periodo dal 1o giugno 2025 al 31 maggio 2026. La NPFC ha inoltre stabilito un quantitativo supplementare di tale stock a disposizione dell’Unione in tale periodo. Ha anche fissato limiti di sforzo associati. Ha infine istituito misure funzionalmente collegate a tali limiti di cattura e a tale quantitativo supplementare, senza le quali: i) non sarebbe stato possibile introdurre i suddetti limiti di cattura per tutte le parti contraenti della NPFC; e ii) sarebbe necessario ridurre le possibilità di pesca per lo sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC al fine di proteggere le specie non bersaglio. È opportuno recepire nel diritto dell’Unione le suddette possibilità di pesca e misure funzionalmente collegate. |
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(10) |
Per riprodursi, l’anguilla (Anguilla anguilla) sessualmente matura («anguilla argentata») deve migrare dalle acque interne, salmastre o marine dell’Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi («migrazione a valle»). L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/202 tutela tali anguille obbligando gli Stati membri interessati a stabilire uno o più periodi di chiusura di almeno sei mesi per le attività di pesca commerciale dell’anguilla (Anguilla anguilla) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (Atlantico nord-orientale), a determinate condizioni. Per sostenere l’obiettivo di conservazione del periodo o dei periodi di chiusura a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2025/202, gli Stati membri interessati potrebbero aiutare le anguille argentate nella loro migrazione a valle prima del loro passaggio in acque salmastre non dell’Unione, dove rischiano di essere catturate e sbarcate. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto avere la possibilità di autorizzare la pesca per le anguille argentate di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nelle acque dell’Unione a monte delle acque salmastre non dell’Unione durante il periodo di migrazione principale, a condizione che ciò avvenga esclusivamente allo scopo di trasportare e rilasciare rapidamente tali anguille indenni nelle vicinanze di acque marine dell’Unione a valle in un luogo designato. Le anguille catturate accidentalmente che non sono sessualmente mature dovrebbero essere immediatamente rilasciate indenni in acqua. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202. |
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(12) |
Poiché le disposizioni dovrebbero applicarsi su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra il termine delle disposizioni precedentemente applicabili e la data dell’entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire dal termine delle disposizioni precedentemente applicabili. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e, per quanto riguarda le anguille, è stabilita una deroga supplementare al periodo o ai periodi di chiusura. |
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(13) |
Il regolamento (UE) 2025/202 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025. Al fine di mantenere il periodo di riferimento del TAC per l’occhialone nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10, anche le modifiche dei TAC dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto i contingenti sono aumentati. |
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(14) |
Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2025/202
Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:
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1) |
l’articolo 13 è così modificato:
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2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 bis Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak 1. Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale (Pandalus borealis) di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione (*2) supera il 30 % delle catture totali di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione, ai sensi del medesimo articolo. 2. I pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 sono soggetti alla zona di divieto di cui al medesimo articolo. 3. La zona di divieto di cui all’articolo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2201 non supera le 100 miglia nautiche quadrate. 4. La chiusura della zona di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 dura 21 giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24:00 UTC. 5. Le reti a strascico con maglie di almeno 32 mm destinate alla pesca del gambero settentrionale, dotate di una griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 19 mm e prive di dispositivo di ritenzione del pesce, di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2201, sono soggette alla zona di divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. (*2) Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2201/oj).» " |
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3) |
all’articolo 63 è inserita la lettera seguente:
; |
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4) |
l’allegato IA, parti A, B e F, e gli allegati IB, IC, ID e IM sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
S. LOSE
(1) Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).
(2) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).
ALLEGATO
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2025/202
1)
L’allegato IA è così modificato:|
a) |
nella parte A, la tabella 2(1) è sostituita dalla seguente: «Tabella 2(1)
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b) |
nella parte B, la tabella 77 è sostituita dalla seguente: «Tabella 77
|
||||||||||||||||||||||
|
c) |
nella parte B, le tabelle 113, 114 e 115 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 113
Tabella 114
Tabella 115
|
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|
d) |
nella parte F, la tabella 7 è sostituita dalla seguente: «Tabella 7
|
|||||||||||||||||||||||||
2)
nell’allegato IB, la tabella 13 è sostituita dalla seguente:«Tabella 13
|
Specie: |
Gamberetto boreale |
Zona: |
acque groenlandesi delle zone 5 e 14 |
|
|
Pandalus borealis |
(PRA/514GRN) |
|||
|
Danimarca |
1 225 |
|
TAC analitico Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96» |
|
|
Francia |
1 225 |
|
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|
Unione |
2 450 |
|
||
|
Norvegia |
1 700 |
|
||
|
Isole Fær Øer |
0 |
|
||
|
TAC |
Non pertinente |
|
||
3)
nell’allegato IC, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:«Tabella 1
|
Specie: |
Merluzzo bianco |
Zona: |
NAFO 2J3KL |
|
|
Gadus morhua |
(COD/N2J3KL) |
|||
|
Bulgaria |
0,003 |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||
|
Germania |
342,791 |
|||
|
Estonia |
61,101 |
|||
|
Spagna |
316,941 |
|||
|
Francia |
49,333 |
|||
|
Lettonia |
61,101 |
|||
|
Lituania |
61,101 |
|||
|
Polonia |
160,161 |
|||
|
Portogallo |
494,898 |
|||
|
Romania |
4,57 |
|||
|
Unione |
1 552 |
|||
|
TAC |
40 000 |
|||
4)
nell’allegato ID, la tabella 12 è sostituita dalla seguente:«Tabella 12
|
Specie: |
Tonno rosso |
Zona: |
Oceano Atlantico, a est di 45o O, e Mar Mediterraneo |
|
|
Thunnus thynnus |
(BFT/AE45WM) |
|||
|
Cipro |
195,17 |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Grecia |
350,95 |
|
||
|
Spagna |
7 161,64 |
|||
|
Francia |
7 132,06 |
|||
|
Croazia |
1 127,25 |
|||
|
Italia |
5 628,97 |
|||
|
Malta |
450,68 |
|||
|
Portogallo |
650,83 |
|
||
|
Altri Stati membri |
80,60 |
|||
|
Unione |
22 778,15 |
|||
|
TAC |
40 570,00 |
|
||
5)
l’allegato IM è sostituito dal seguente:«ALLEGATO IM
ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC
Tabella 1
|
Specie: |
Sgombro occhione Scomber japonicus |
Zona: |
zona della convenzione NPFC |
|
|
Unione |
6 000 |
TAC precauzionale Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Parti contraenti della NPFC, compresa l’Unione |
66 740 |
|||
|
TAC |
Non pertinente |
|
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(1) Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:
|
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
|
1 |
36o00′00″N |
11o00′00″O |
|
2 |
37o01′20″N |
8o59′47″O |
(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2025 al 30 settembre 2025.»
(3) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 »
(4) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03 A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(5) Questo contingente si applica dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026.
(6) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.
(7) Questo contingente si applica dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026.
(8) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(9) Compresi i cicerelli.
(10) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.
(11) Questo contingente si applica dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026.»
(12) Questo contingente si applica dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026.
(13) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2026 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2026. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.»
(14) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).
(15) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):
|
Spagna |
1 088,70 |
|
Francia |
505,77 |
|
Unione |
1 594,47 |
(16) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):
|
Francia |
100,00 |
|
Unione |
100,00 |
(17) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):
|
Spagna |
143,23 |
|
Francia |
142,64 |
|
Italia |
112,58 |
|
Cipro |
3,90 |
|
Malta |
9,01 |
|
Unione |
411,36 |
(18) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):
|
Italia |
112,58 |
|
Unione |
112,58 |
(19) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):
|
Croazia |
1 014,53 |
|
Unione |
1 014,53 |
(20) Dopo il trasferimento di 200 tonnellate dall’Islanda all’Unione.»
(21) Può essere pescato soltanto dal 1o giugno 2025 al 31 maggio 2026.
(22) Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:
|
pescherecci da traino (*1) (MAS/NPFC-TR) |
pescherecci a cianciolo (*1) (MAS/NPFC-PS) |
|
7 940 |
58 800 |
(*1) Le parti contraenti della NPFC, inclusa l’Unione tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l’utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.
(23) Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l’eventuale assegnazione di future possibilità di pesca da parte dell’Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1o giugno 2025 al 31 maggio 2026.
(24) I pescherecci dell’Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.
(25) Le catture effettuate nell’ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).
(26) Dopo il riporto di 1 740 tonnellate dalla campagna di pesca precedente, vale a dire dal 1o giugno 2024 al 31 maggio 2025, conformemente alle norme NPFC.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1350/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)