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Document 32025R1334

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1334 della Commissione, del 10 luglio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese

C/2025/4578

GU L, 2025/1334, 11.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1334/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1334/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1334

11.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1334 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2025

che dispone la registrazione delle importazioni di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acido fosforoso originario della Repubblica popolare cinese.

(2)

Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 3 febbraio 2025 da ICL Europe Coöperatief U.A. per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di acido fosforoso.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, solitamente classificato con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 e 10294-56-1, originario della Repubblica popolare cinese (RPC). I numeri CUS (Customs Union and Statistics) solitamente corrispondenti a questo prodotto sono 0021895-1 e 0043878-8.

(4)

Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.   REGISTRAZIONE

(5)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)

La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)

Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta.

(8)

Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, si stimano un margine di dumping del 109 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra l’85 % e il 95 % per il prodotto in esame nel periodo che va dal luglio 2023 al giugno 2024. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)

Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(10)

In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.

3.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(11)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di acido fosforoso, in forma solida o liquida (acquosa), noto anche come acido fosfonico, solitamente classificato con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 e 10294-56-1 e cui solitamente corrispondono i numeri CUS (Customs Union and Statistics) 0021895-1 e 0043878-8, attualmente classificato con il codice NC 2811 19 80 (codice TARIC 2811 19 80 60) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU C, C/2025/1687, 19.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1687/oj.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1334/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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