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Document 32025R1102

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1102 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche

C/2025/851

GU L, 2025/1102, 4.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1102/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1102/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1102

4.6.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1102 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) stabilisce le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui («LMR») negli alimenti di origine animale.

(2)

Il regolamento (UE) 2018/782 della Commissione (3) stabilisce che le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche per le quali è stato concluso che non è necessario effettuare una valutazione standard dell’LMR devono essere pubblicate dall’Agenzia europea per i medicinali («Agenzia») in un elenco apposito.

(3)

Le seguenti cinque sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche sono state incluse nell’elenco pubblicato dall’Agenzia (4): i) caseina bovina idrolizzata (bCNH) prodotta dal caseinato di sodio idrolizzato con tripsina, sottoposta a trattamento termico, per uso intramammario nelle vacche, ii) componenti probiotici tra cui batteri e lieviti, iii) IL-8 ricombinante bovina (His-tag) per uso intrauterino nei bovini a una dose massima di 1 000 μg per animale, iv) cellule staminali e v) RNA interferente a doppio filamento EP15 specifico per il gene calmodulina del Varroa destructor (dsRNA nudo non modificato).

(4)

Il regolamento (UE) 2018/782 è stato modificato dal regolamento (UE) 2025/1101 (5) che prevede che l’Agenzia valuti le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche al fine di stabilire se sia appropriata una classificazione «LMR non richiesto».

(5)

Il 13 settembre 2024 la Commissione ha chiesto all’Agenzia di fornire un parere scientifico sull’adeguatezza della classificazione «LMR non richiesto» per le cinque sostanze che non sono analoghe a sostanze chimiche incluse dall’Agenzia nell’elenco delle sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche per le quali non si ritiene necessaria una valutazione dell’LMR.

(6)

Il 15 gennaio 2025 l’Agenzia (6), sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha concluso che le cinque sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche non presentano rischi per la salute pubblica e che è pertanto adeguata la loro classificazione «LMR non richiesto».

(7)

Tali sostanze dovrebbero pertanto essere incluse nell’allegato, tabella 1, del regolamento (UE) n. 37/2010.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/782/oj).

(4)   «Chemical-unlike biological substances considered as not requiring an MRL evaluation as per Regulation (EU) 2018/782, with regard to residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin», del 20 novembre 2023, EMA/CVMP/572629/2019–Rev.2, Comitato per i medicinali veterinari dell’Agenzia europea per i medicinali.

(5)  Regolamento (UE) 2025/1101 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/782 per quanto riguarda la valutazione, da parte dell’Agenzia europea per i medicinali, dei limiti massimi di residui delle sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche (GU L, 2025/1101, 4.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1101/oj).

(6)   «Scientific advice on MRL classification of chemical-unlike biological substances considered as not requiring an MRL evaluation according to Regulation (EU) 2018/782», EMA/CVMP/375793/2024.


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita la voce seguente in ordine alfabetico:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

(conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Caseina bovina idrolizzata (bCNH) prodotta dal caseinato di sodio idrolizzato con tripsina, sottoposta a trattamento termico — sostanza biologica che non è analoga a una sostanza chimica

NON PERTINENTE

Bovini

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Esclusivamente per uso intramammario

NESSUNA

Componenti probiotici tra cui batteri e lieviti — sostanza biologica che non è analoga a una sostanza chimica

NON PERTINENTE

Tutte le specie da produzione alimentare

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

NESSUNA

NESSUNA

IL-8 ricombinante bovina (His-tag) — sostanza biologica che non è analoga a una sostanza chimica

NON PERTINENTE

Bovini

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Esclusivamente per uso intrauterino a una dose massima di 1 000  μg per animale

NESSUNA

Cellule staminali — sostanza biologica che non è analoga a una sostanza chimica

NON PERTINENTE

Tutte le specie da produzione alimentare

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

NESSUNA

NESSUNA

RNA interferente a doppio filamento EP15 specifico per il gene calmodulina del Varroa destructor (dsRNA nudo non modificato) — sostanza biologica che non è analoga a una sostanza chimica

NON PERTINENTE

Api

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

NESSUNA

NESSUNA».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1102/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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