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Document 32025R0941

Regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, sulle statistiche del mercato del lavoro dell’Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/11/2025/INIT

GU L, 2025/941, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/941/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/941/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/941

20.5.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/941 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2025

sulle statistiche del mercato del lavoro dell’Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell’Unione accurate, tempestive, affidabili e comparabili sono necessarie per l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione delle politiche dell’Unione, in particolare quelle riguardanti la coesione economica, sociale e territoriale e la strategia europea per l’occupazione, e nell’ambito dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Tali statistiche sono pertinenti anche nel contesto del semestre europeo, del piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del piano d’azione per l’economia sociale. Sono inoltre importanti affinché l’Unione svolga i compiti che le incombono in virtù dei trattati.

(2)

La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) presuppongono informazioni accurate sull’evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali, sulla copertura dei contratti collettivi e sulla percentuale di lavoratori coperti dal salario minimo negli Stati membri.

(3)

La Banca centrale europea utilizza le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese, in particolare quelle sull’evoluzione del costo del lavoro e sulla crescita salariale, nel contesto della politica monetaria unica. Sono pertanto necessarie statistiche dell’Unione accurate, tempestive, affidabili e comparabili sull’evoluzione del costo del lavoro.

(4)

È necessario estendere la copertura delle statistiche sui posti di lavoro vacanti e migliorare la tempestività dell’indice del costo del lavoro, in quanto entrambi gli indicatori sono elencati tra i principali indicatori economici europei nella comunicazione della Commissione del 27 novembre 2002 relativa alle statistiche sulla zona euro «migliorare le metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro», indispensabili per monitorare le politiche monetarie ed economiche.

(5)

A fini analitici è importante disporre di una quantità adeguata di dati retrospettivi per poter valutare gli indici del costo del lavoro nel tempo.

(6)

Per rendere operativa la definizione di impresa sociale, è importante avviare studi pilota e di fattibilità al fine di disporre di dati specifici sulle imprese sociali.

(7)

È necessaria una base giuridica che sia in grado di regolamentare la trasmissione dei dati annuali sul divario retributivo di genere ai fini del monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare dell’obiettivo 5 sull’uguaglianza di genere.

(8)

L’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come descritta nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), necessita di dati comparabili sulle retribuzioni percepite da uomini e donne. Al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, l’articolo 31 della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere, che dovrebbe includere le tematiche dettagliate, la periodicità della trasmissione dei dati, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati.

(9)

Il concetto di divario retributivo di genere è definito nella direttiva (UE) 2023/970. Tale definizione dovrebbe essere adattata ai fini della compilazione e della trasmissione dei dati relativi al divario retributivo di genere a norma del presente regolamento. In particolare, il termine «dipendente» deve comprendere i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro, compresi i tirocinanti retribuiti e gli apprendisti.

(10)

Per completare il quadro relativo alle differenze retributive, la Commissione (Eurostat) dovrebbe compilare ogni 4 anni statistiche sulla retribuzione totale annua e mensile, con tutte le relative componenti, dei dipendenti di sesso maschile e femminile, sulla base dei dati relativi alla struttura delle retribuzioni.

(11)

Il divario pensionistico di genere è la differenza relativa tra le pensioni medie lorde percepite dalle donne e dagli uomini. Tale divario è dovuto alle differenze tra le carriere professionali: quelle delle donne sono caratterizzate da una retribuzione più bassa, sono più brevi, interrotte e con un minor numero di ore lavorate. Ne consegue che, in età avanzata, le donne sono maggiormente esposte al rischio di povertà. Anche i dati raccolti nel contesto delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardanti la struttura delle retribuzioni, il divario retributivo di genere e la struttura del costo del lavoro possono contribuire a una migliore comprensione del divario pensionistico di genere negli Stati membri.

(12)

Al fine di semplificare la normativa vigente e promuovere l’armonizzazione dell’ambito di applicazione, dei concetti, delle definizioni e delle relazioni sulla qualità, il presente regolamento dovrebbe riguardare tutte le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio (7) e i regolamenti (CE) n. 450/2003 (8) e (CE) n. 453/2008 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituirli con il presente regolamento.

(13)

È essenziale che le statistiche rilevate a norma del presente regolamento soddisfino i criteri di qualità stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La precisione statistica è una misura importante della qualità dei dati provenienti dai campioni. È pertanto necessario specificare obiettivi di precisione cui mirare quando sono definiti negli Stati membri gli schemi di campionamento. Inoltre, ai fini delle relazioni sulla qualità, la Commissione (Eurostat) dovrebbe includere nelle sue relazioni sulla qualità orientamenti sui modi per migliorare ulteriormente la qualità delle statistiche compilate a norma del presente regolamento. Per raccogliere i dati gli Stati membri potrebbero utilizzare tecniche innovative come il web scraping per la raccolta di dati dai siti web. I dati raccolti con tali tecniche dovrebbero essere conformi ai requisiti di qualità applicabili.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle nuove esigenze emerse con l’evoluzione dell’Unione e della zona euro, a condizione che le sue disposizioni non impongano significativi costi o oneri aggiuntivi per i rispondenti o le autorità statistiche nazionali.

(15)

Al fine di alleviare l’onere amministrativo e finanziario sulle imprese, in particolare sulle imprese sociali, sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulle microimprese, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione tutte le fonti amministrative, innovative e di altro tipo disponibili il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

(16)

Le autorità statistiche nazionali dovrebbero tenere conto dei principi del favorevole rapporto costi-benefici e dell’onere non eccessivo sugli operatori economici. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i dati pertinenti siano adeguatamente condivisi tra le autorità senza pregiudicare la riservatezza statistica al fine di garantire che l’onere di comunicazione per le imprese sia il minore possibile.

(17)

Ridurre l’onere di risposta è altrettanto importante che integrare le nuove esigenze in termini di dati nella produzione delle statistiche europee. È opportuno che la Commissione (Eurostat) riesamini periodicamente l’uso e l’utilizzabilità dei dati e interrompa la richiesta di variabili e di tematiche dettagliate quando non sono più giustificate da esigenze pertinenti degli utenti.

(18)

Il quadro che disciplina le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese dovrebbe essere costantemente migliorato. Ciò include gli aspetti della qualità dei dati e la riduzione degli oneri economici indebiti. Tuttavia, i nuovi metodi e le nuove procedure dovrebbero essere debitamente verificati prima di essere incorporati nelle attività quotidiane delle autorità nazionali di statistica. A tal fine la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali di statistica dovrebbero condurre studi pilota e di fattibilità. Tali studi dovrebbero essere avviati dalla Commissione ed essere aperti alla partecipazione delle autorità nazionali di statistica su base volontaria. Per trarre le giuste conclusioni, i risultati di tali studi dovrebbero essere attentamente analizzati dalla Commissione e dalle autorità nazionali di statistica. Tali analisi dovrebbero essere messe a disposizione della comunità statistica e del grande pubblico.

(19)

Al fine di migliorare l’efficienza dei processi di produzione delle statistiche del mercato del lavoro e di ridurre l’onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali, ai dati detenuti da soggetti privati e a quelli provenienti da altre fonti e di utilizzarli, nonché di integrarli con le statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche del mercato del lavoro dell’Unione europea relative alle imprese, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.

(20)

Per dati detenuti da soggetti privati si intende la grande quantità di dati detenuti da soggetti privati ottenuti a seguito della loro attività, che potrebbero essere utilizzati dalle autorità statistiche per produrre statistiche ufficiali. Potrebbero includere, tra l’altro, i dati detenuti dalle organizzazioni della società civile.

(21)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati, compresi i dati personali.

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche di elevata qualità del mercato del lavoro dell’Unione europea relative alle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per modificare l’elenco delle tematiche dettagliate che devono essere contemplate dai dati delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese e per integrare il presente regolamento ai fini della produzione temporanea di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici che non possono essere altrimenti soddisfatte. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(24)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare per ciascuna tematica gli elementi che devono essere contemplati dai dati delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese. Analogamente, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire le modalità pratiche delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto, nonché di concedere deroghe agli Stati membri qualora l’applicazione del presente regolamento, o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda modifiche importanti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(25)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e ha formulato il suo parere il 25 settembre 2023.

(26)

Al fine di garantire un’adeguata attuazione del presente regolamento negli Stati membri, dopo la data di entrata in vigore occorre un periodo di almeno 12 mesi per la prima rilevazione di dati.

(27)

Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 (14) e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE (15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei loro rispettivi ambiti di applicazione, tali regolamenti e tale direttiva si devono applicare al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. Al fine di assicurare le garanzie adottate a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725, è preferibile che per il trattamento, la condivisione e l’archiviazione dei dati personali a fini statistici nell’ambito del presente regolamento siano utilizzati dati anonimizzati o pseudonimizzati.

(28)

Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«unità statistica»: soggetto sul quale sono rilevati i dati e compilate le statistiche;

2)

«impresa»: la più piccola combinazione di unità giuridiche ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (16); sono compresi i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e altre unità istituzionali che appartengono al settore delle amministrazioni pubbliche;

3)

«impresa sociale»: soggetto di diritto privato, che può essere istituito in varie forme giuridiche, il quale fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità ai principi e alle caratteristiche dell’economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali o ambientali;

4)

«unità locale»: un’impresa, o una parte di essa, situata in un luogo geograficamente identificato ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93.

5)

«impresa residente» o: un’impresa che esercita attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) ai sensi dell’allegato A, capo 1, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

6)

«unità locale residente»: un’unità locale che esercita attività economiche che contribuiscono al PIL ai sensi dell’allegato A, capo 1, del regolamento (UE) n. 549/2013;

7)

«dipendente»: qualsiasi persona, a prescindere dalla nazionalità, dalla residenza o dalla durata del rapporto di lavoro in uno Stato membro, che ha un rapporto di lavoro diretto con un datore di lavoro, istituito mediante un contratto formale o un accordo informale, e che riceve una remunerazione, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dal numero di ore lavorate (tempo pieno o tempo parziale) o dalla durata del contratto o dell’accordo (tempo determinato o indeterminato oppure stagionale); la remunerazione di un dipendente può assumere la forma di stipendi o di salario, e comprende premi, pagamento a cottimo e per il lavoro a turni, gratifiche, onorari, commissioni e remunerazione in natura;

8)

«datore di lavoro»: un’impresa o un’unità locale che ha un rapporto di occupazione diretta con un dipendente, istituito mediante un contratto formale o un accordo informale;

9)

«dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;

10)

«tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate; ciascuna tematica comprende una o più tematiche dettagliate;

11)

«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;

12)

«variabile»: una caratteristica di un’unità ο di una serie di unità che può assumere più di una serie di valori;

13)

«disaggregazione»: insieme predefinito di valori distinti, esaustivi e reciprocamente esclusivi che possono essere assegnati a una variabile che caratterizza le unità statistiche;

14)

«microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche senza identificazione diretta;

15)

«dati aggregati»: i dati relativi a un insieme di unità statistiche;

16)

«popolazione statistica»: insieme di unità statistiche per le quali sono richieste informazioni;

17)

«base di campionamento»: un elenco, una mappa o altra specifica delle unità che costituiscono una popolazione statistica per consentirne il censimento o campionamento;

18)

«campione»: sottoinsieme di una base di campionamento i cui elementi sono selezionati mediante un processo con una probabilità di selezione nota, concepito in modo da consentire di ricavare stime valide per la popolazione statistica;

19)

«rispondente»: unità che fornisce dati;

20)

«indagine statistica»: raccolta di dati a partire da un campione di rispondenti che possono essere estrapolati alla popolazione statistica utilizzando metodi statistici appropriati;

21)

«dati amministrativi»: i dati prodotti da una fonte non statistica, di solito un registro di un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche;

22)

«altre fonti»: i dati provenienti da fonti diverse da quelle elencate all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), quali siti web e banche dati, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche ufficiali;

23)

«classificazione statistica»: un elenco ordinato, con uno o più livelli di dettaglio, di categorie correlate ma reciprocamente esclusive, utilizzate per strutturare le informazioni in un determinato dominio statistico in base alle loro similarità;

24)

«periodo di riferimento»: intervallo di tempo cui si riferiscono le statistiche;

25)

«metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;

26)

«dati precontrollati»: dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni concordate;

27)

«relazione sulla qualità»: una relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico;

28)

«divario retributivo di genere»: la differenza nella retribuzione oraria lorda media dei dipendenti di sesso maschile e femminile espressa come percentuale della retribuzione oraria lorda media dei dipendenti di sesso maschile.

Articolo 3

Fonti e metodi

1.   Gli Stati membri utilizzano una delle seguenti fonti di dati o una loro combinazione, a condizione che consentano la produzione di statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’articolo 7:

a)

indagini statistiche o altre raccolte di dati statistici;

b)

dati amministrativi;

c)

dati messi a disposizione da soggetti privati titolari dei dati;

d)

altre fonti.

2.   Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si adoperano per utilizzare metodi e fonti di dati innovativi per migliorare le statistiche elaborate a norma del presente regolamento e per ridurre l’onere di risposta, a condizione che tali metodi e fonti consentano la produzione di statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’articolo 7.

3.   Qualora una richiesta presentata da un istituto nazionale di statistica o dalla Commissione (Eurostat) a un soggetto privato titolare dei dati a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 riguardi dati personali, tale richiesta è limitata alle categorie di dati personali che rientrano nei domini e nelle tematiche di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

4.   Le indagini utilizzate ai fini dell’elaborazione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese si basano su campioni rappresentativi della popolazione statistica. I campioni di imprese o unità locali sono estratti dai registri nazionali di imprese a fini statistici quali definiti all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, contenenti informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati.

Articolo 4

Prescrizioni in materia di dati

1.   Le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardano i domini e le tematiche seguenti:

a)

retribuzioni:

i)

struttura delle retribuzioni;

ii)

divario retributivo di genere;

b)

costo del lavoro:

i)

struttura del costo del lavoro;

ii)

indice del costo del lavoro;

c)

domanda di lavoro:

i)

posti di lavoro vacanti.

Le tematiche «indice del costo del lavoro», di cui al primo comma, lettera b), punto ii), e «posti di lavoro vacanti», di cui al primo comma, lettera c), punto i), comprendono le rispettive stime preliminari di cui all’articolo 5.

2.   Per ciascuna tematica di cui al paragrafo 1, le tematiche dettagliate, la periodicità corrispondente, i periodi di riferimento, compreso il primo periodo di riferimento, e i termini per la trasmissione dei dati sono indicati nell’allegato.

3.   In conformità dell’articolo 12, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco delle tematiche dettagliate indicate nell’allegato. Qualora un atto delegato introduca una tematica dettagliata nuova, tale atto delegato può includere anche la periodicità, il periodo di riferimento e il termine per la trasmissione. Tali atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente.

4.   Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione si assicura che:

a)

gli atti delegati non impongano, in alcun caso, agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo o onere aggiuntivo;

b)

siano effettuati gli studi pilota o di fattibilità indicati all’articolo 8 e i relativi risultati siano debitamente valutati e presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto delegato.

Gli studi di cui al paragrafo 4, lettera b), sono finanziati conformemente all’articolo 9.

5.   I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di dati aggregati, ad eccezione della tematica «struttura delle retribuzioni» di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), per la quale sono trasmessi microdati riguardanti i singoli dipendenti e le unità locali.

6.   Gli Stati membri forniscono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per fornire i dati alla Commissione (Eurostat) si fa ricorso ai servizi del punto di accesso unico.

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i seguenti elementi per ciascuna tematica:

a)

l’elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche;

b)

le classificazioni e le disaggregazioni statistiche; le disaggregazioni geografiche non possono scendere al di sotto del livello NUTS1;

c)

gli obiettivi di precisione;

d)

i metadati da trasmettere con la stessa periodicità, nello stesso periodo di riferimento ed entro gli stessi termini dei dati cui si riferiscono.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2, almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente, ad eccezione del primo periodo di riferimento di cui all’allegato, per il quale si applica un periodo di 12 mesi. L’atto di esecuzione per la tematica «Struttura delle retribuzioni» è adottato anteriormente al 1o settembre 2025 per il primo periodo di riferimento che inizia nel 2026. La Commissione garantisce che gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente paragrafo siano conformi al principio di proporzionalità e non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri o per le imprese.

8.   Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità indicati all’articolo 8 e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima di qualsiasi modifica delle disaggregazioni dei dati di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo.

9.   Conformemente all’articolo 12, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire per un periodo massimo di tre anni di riferimento nel caso in cui, nell’ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la produzione di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici che non possono essere altrimenti soddisfatte.

In particolare, gli atti delegati di cui al presente paragrafo non comportano l’obbligo di condurre una nuova indagine statistica sulle imprese.

Tali atti delegati indicano:

a)

le tematiche dettagliate da fornire a norma del presente paragrafo in relazione ai domini e alle tematiche di cui all’articolo 4 e i motivi di tali ulteriori esigenze di dati statistici;

b)

la periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati.

Gli atti delegati di cui al presente paragrafo non si applicano ai periodi di riferimento precedenti al 2029 e prevedono un periodo minimo di due anni tra ciascuna produzione di dati supplementari a decorrere dal termine per la trasmissione dei dati dell’ultima produzione di dati supplementari.

Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità indicati all’articolo 8 e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto delegato.

Gli studi di cui al quinto comma del presente paragrafo sono finanziati conformemente all’articolo 9.

10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano le informazioni supplementari di cui al paragrafo 9 e i metadati. Tali atti di esecuzione indicano i seguenti elementi tecnici, se del caso:

a)

l’elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche;

b)

le classificazioni statistiche e le disaggregazioni; le disaggregazioni geografiche non possono scendere al di sotto del livello NUTS1;

c)

le specifiche dettagliate delle unità statistiche interessate;

d)

gli obiettivi di precisione;

e)

i metadati da trasmettere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2, non oltre 18 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente.

Sono effettuati gli studi pilota o di fattibilità indicati all’articolo 8 e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima dell’adozione di qualsiasi atto di esecuzione.

Articolo 5

Stime preliminari

1.   Le stime preliminari riferite all’indice del costo del lavoro di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e ai posti di lavoro vacanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono trasmesse:

a)

dagli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale dell’Unione in ciascuno degli ultimi 3 anni; e

b)

dagli Stati membri della zona euro in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale della zona euro in ciascuno degli ultimi 3 anni.

2.   Le quote dei dipendenti sul totale dell’Unione e della zona euro di cui al paragrafo 1 sono valutate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati annuali disponibili relativi all’indagine dell’Unione europea sulle forze di lavoro.

3.   Qualora vi sia una modifica dell’elenco degli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti è superiore alle soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione (Eurostat) ne informa gli Stati membri interessati entro sei mesi dalla fine del periodo considerato per valutare la soglia del 3 %. Se le quote aggiornate dei dipendenti scendono al di sotto delle rispettive soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri interessati possono interrompere la trasmissione delle stime preliminari a partire dal trimestre di riferimento del primo anno civile successivo alla data della notifica. Se le quote aggiornate superano tali soglie, gli Stati membri interessati trasmettono le stime preliminari a partire dal primo trimestre di riferimento del terzo anno civile successivo alla data della notifica.

Articolo 6

Unità statistiche e popolazione statistica

1.   Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per una o più delle unità statistiche seguenti:

a)

imprese;

b)

unità locali;

c)

dipendenti.

2.   Per le tematiche «indice del costo del lavoro», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e «posti di lavoro vacanti», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le imprese residenti o tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), a eccezione delle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali»;

b)

hanno uno o più dipendenti.

3.   Per le tematiche «struttura delle retribuzioni», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), e «divario retributivo di genere», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda i dati sul datore di lavoro, la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, a eccezione delle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali» e di tutti i dati relativi alla sezione «Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria» connessi alla difesa e alla sicurezza nazionale che sono considerati riservati in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale; e

b)

hanno uno o più dipendenti.

In riferimento alle tematiche «struttura delle retribuzioni» e «divario retributivo di genere», per quanto riguarda i dati sui dipendenti, la popolazione statistica è costituita da tutti i dipendenti la cui unità locale appartiene alla popolazione statistica di cui al primo comma.

4.   Per la tematica «struttura del costo del lavoro» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, a eccezione delle sezioni «Agricoltura, silvicoltura e pesca», «Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze» e «Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali»; e

b)

fanno parte di imprese con dieci o più dipendenti.

Articolo 7

Prescrizioni in materia di qualità e relazioni sulla qualità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati raccolti a norma del presente regolamento forniscano una copertura completa e stime accurate delle unità statistiche e della popolazione statistica di cui all’articolo 6.

3.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità stabiliti all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4.   Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità riguardanti le fonti e i metodi per ciascuna tematica di cui all’articolo 4.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non comportano costi o oneri aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’attuazione del presente regolamento che avrebbero un’incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Tali informazioni sono fornite quanto prima e comunque entro i tre mesi successivi da quando avvengono tali modifiche.

7.   Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

8.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, le fonti e i metodi utilizzati nonché le basi di campionamento. La Commissione (Eurostat) elabora e pubblica relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, delle fonti e dei metodi utilizzati. In tali relazioni la Commissione (Eurostat) fornisce orientamenti su come migliorare ulteriormente la qualità delle statistiche elaborate a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Studi pilota e di fattibilità

1.   Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l’onere amministrativo e finanziario che grava sulle imprese, in particolare PMI e microimprese, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità. L’obiettivo di tali studi include almeno uno dei seguenti elementi:

a)

migliorare la qualità e la comparabilità dei dati;

b)

valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti, compreso in particolare per fornire dati sulle imprese sociali;

c)

favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di dati;

d)

ridurre l’onere a carico dei rispondenti;

e)

migliorare il rapporto costo/efficacia della rilevazione di dati;

f)

garantire la fattibilità delle questioni contemplate dagli atti delegati e di esecuzione.

Gli studi di cui al primo comma tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali.

2.   Gli Stati membri possono partecipare a tali studi su base volontaria. In collaborazione con la Commissione (Eurostat), garantiscono che gli studi siano rappresentativi a livello dell’Unione.

3.   I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi, comprese le parti sociali. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi, compreso il possibile utilizzo futuro dei risultati, in collaborazione con gli Stati membri. Tali relazioni sono rese pubbliche.

Articolo 9

Finanziamento

1.   Ai fini dell’esecuzione del presente regolamento, viene messo a disposizione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 un contributo finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), al fine di:

a)

migliorare le fonti e i metodi, comprese le basi di campionamento, per le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese;

b)

sostenere la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità di cui all’articolo 8 del presente regolamento.

Può inoltre essere messo a disposizione un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell’Unione.

2.   L’importo del contributo finanziario dell’Unione a norma del paragrafo 1, primo comma, è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell’ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L’autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili ogni anno.

3.   Il contributo finanziario dell’Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno usufruito di fondi dell’Unione nel quadro del presente regolamento.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (23), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti, la Procura europea e l’OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 11

Deroghe

1.   Qualora l’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti modifiche del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere allo Stato membro deroghe, debitamente motivate, della durata massima di un anno per i dati con periodicità trimestrale, di due anni per i dati con periodicità annuale e di quattro anni per i dati con periodicità pluriennale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso.

Nel concedere tali deroghe la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e del calcolo tempestivo dei necessari aggregati europei rappresentativi e affidabili. La Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento, precedentemente oggetto dei regolamenti abrogati, continuino a essere rispettati senza interruzioni.

2.   Se una deroga rimane giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che concede un’ulteriore deroga per un periodo massimo di 1 anno. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indica le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi 6mesi prima della scadenza del periodo di validità della deroga concessa a norma del paragrafo 1.

Articolo 12

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 4, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 9 giugno 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi 9 mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi 3 mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 4, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 3 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 3 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 530/1999 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2026 e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2027, fatti salvi gli obblighi previsti in tali regolamenti riguardanti la trasmissione dei dati e dei metadati, incluse le relazioni sulla qualità, per i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 7 maggio 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA


(1)   GU C, C/2024/668, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/668/oj.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 24 marzo 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj).

(4)  Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj).

(5)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj).

(6)  Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj).

(7)  Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/530/oj).

(8)  Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/450/oj).

(9)  Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj).

(10)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).

(11)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(14)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(15)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

(16)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/696/oj).

(17)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).

(18)  Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj).

(19)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(20)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(22)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

(23)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).


ALLEGATO

Domini, tematiche e tematiche dettagliate; periodicità della trasmissione dei dati, periodi di riferimento e termine per la trasmissione dei dati per tematica

Dominio

Tematica

Tematica dettagliata

Periodicità

Periodo di riferimento

Termine per la trasmissione dei dati (1)  (2)

Primo periodo di riferimento

Retribuzione

Struttura delle retribuzioni

Retribuzione

Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e retribuzione oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione

Ogni 4 anni

Anno civile e un mese rappresentativo nell’anno in questione

T+16 mesi

2026

Caratteristiche del datore di lavoro

Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull’unità locale cui appartiene ciascun dipendente incluso nel campione, e sulla relativa impresa, compresi i contratti collettivi

Caratteristiche del dipendente

Informazioni di carattere demografico, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione

Periodi lavorativi

Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione

Aspetti tecnici dell’indagine

Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio, pesi)

Divario retributivo di genere

Retribuzione oraria

Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella dei lavoratori di sesso femminile

Ogni anno

Anno civile

T+13 mesi

2027

Dipendenti

Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente

Costo del lavoro

Struttura del costo del lavoro

Costo del lavoro

Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l’assunzione di manodopera e componenti di tali costi

Ogni 4 anni

Anno civile

T+18 mesi

2028

Ore lavorate

Ore effettivamente lavorate per tipologia principale di dipendenti

Ore retribuite

Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti

Dipendenti

Numero di dipendenti per tipologia principale

Unità locali

Informazioni sulle unità locali incluse nel campione

Indice del costo del lavoro

Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata

Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, a seconda della tipologia dei costi; serie temporali non corrette e corrette

Ogni trimestre

Trimestre (anno civile)

Stime preliminari: T+45 giorni

Dati definitivi: T+65 giorni

Primo trimestre del 2027

Indice trimestrale del costo totale del lavoro

Serie temporali non corrette e corrette  (3)

Indice trimestrale delle ore lavorate

Serie temporali non corrette e corrette  (3)

Costo annuo del lavoro

Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi

Ogni anno

Anno civile

T+155 giorni

Domanda di lavoro

Posti di lavoro vacanti

Posti vacanti

Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette

Ogni trimestre

Trimestre (anno civile)

Stime preliminari: T+45 giorni

Dati definitivi: T+70 giorni

Primo trimestre del 2027

Posti occupati

Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette


(1)  Dopo la fine del periodo di riferimento «T».

(2)  Qualora le scadenze menzionate cadano di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo prima delle ore 12:00 postmeridiane (CET).

(3)  Da fornire su base volontaria.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/941/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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