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Document 32025R0719

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/719 della Commissione, del 14 aprile 2025, che sottopone a registrazione le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 5 febbraio 2025 nella causa T-122/23 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione

C/2025/2250

GU L, 2025/719, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/719/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/719/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/719

15.4.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/719 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2025

che sottopone a registrazione le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 5 febbraio 2025 nella causa T-122/23 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 24,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Adozione di misure

(1)

Con regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione (2) la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («inchiesta iniziale»).

(2)

Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alle sovvenzioni concesse a tutti i produttori esportatori a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, con regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione (3) la Commissione ha deciso di mantenere le misure così come stabilite nell’inchiesta iniziale.

(3)

Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione (4) la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo per un produttore esportatore.

(4)

Il 25 maggio 2021, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, con regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione (5) la Commissione ha prorogato le misure stabilite nell’inchiesta iniziale [e modificate con regolamento di esecuzione (UE) 2020/658] di un ulteriore periodo di cinque anni.

(5)

L’8 dicembre 2022, a seguito di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione (6) («regolamento impugnato»).

1.2.   La sentenza del Tribunale dell’Unione europea

(6)

Il 6 marzo 2023 Ege İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori dell’Egeo), Akdeniz İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori del Mediterraneo), İstanbul İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori di Istanbul), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori del Mar Nero orientale) e Denizli İhracatçıları Birliği (associazione degli esportatori di Denizli), congiuntamente ai loro membri («ricorrenti»), hanno proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea («Tribunale») contestando la legittimità del regolamento impugnato.

(7)

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto sette motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 3, paragrafo 2, e degli articoli 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha omesso di effettuare un’analisi del trasferimento del vantaggio per quanto concerne la sovvenzione per chilogrammo di trota acquistata.

(8)

Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha applicato una nuova metodologia per il calcolo dell’importo della sovvenzione per chilogrammo di trota acquistata.

(9)

Il terzo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 3, paragrafo 2, e degli articoli 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nel calcolo dell’importo della sovvenzione per chilogrammo di trota acquistata.

(10)

Il quarto motivo verteva sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha modificato la metodologia per il calcolo dell’importo della sovvenzione per chilogrammo di trota acquistata includendo trote di taglia grande nel calcolo.

(11)

Il quinto motivo verteva sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 3, paragrafo 2, e degli articoli 5 e 7 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha incluso trote di taglia grande nel calcolo dell’importo della sovvenzione per chilogrammo di trota acquistata benché le misure compensative non si riferissero a trote di taglia grande.

(12)

Il sesto motivo verteva sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha erroneamente concluso che alcuni prestiti all’esportazione concessi a Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ («Gümüșdoğa») da banche private dovevano essere attribuiti al governo della Turchia.

(13)

Il settimo e ultimo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 5 e dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base nella misura in cui la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nel calcolo del tasso di sovvenzione di Gümüșdoğa.

(14)

Il 5 febbraio 2025 il Tribunale ha emesso la sua sentenza (7), che annulla parzialmente il regolamento impugnato nei limiti in cui riguarda le ricorrenti, fatta eccezione per Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi e Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ.

(15)

Il Tribunale ha constatato che la Commissione ha commesso due errori di valutazione che incidono sugli importi del vantaggio accertato, vale a dire il vantaggio ricevuto a titolo di «Reddito a sostegno delle fiere» e il vantaggio ricevuto a titolo di «Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo».

2.   MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE

(16)

La Commissione ha esaminato se sia opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni.

(17)

L’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come un’inchiesta antisovvenzioni, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (8).

(18)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (9). Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura del procedimento antisovvenzioni.

(19)

Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antisovvenzioni definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento il procedimento antisovvenzioni è ancora aperto, perché l’atto che chiude tale procedimento è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (10), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.

(20)

Come spiegato nell’avviso di riapertura (11), e poiché l’illegittimità non si è verificata nella fase di apertura ma nella fase dell’inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire il riesame intermedio e l’ha ripreso dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.

(21)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività (12). Nell’avviso di riapertura le parti interessate, compresi gli importatori, sono state informate del fatto che il pagamento di futuri dazi eventualmente dovuti, ove giustificato, sarebbe dipeso dalle risultanze del riesame.

(22)

Sulla base delle nuove risultanze e dell’esito dell’inchiesta riaperta, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare un regolamento che riveda, ove giustificato, le aliquote del dazio applicabili. Tali eventuali aliquote riviste avranno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato.

(23)

A tale scopo la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi compensativi annullati dal Tribunale. Si chiede pertanto alle autorità doganali di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale.

(24)

Inoltre qualora la riapertura dell’inchiesta comportasse la reintroduzione di misure, i dazi dovrebbero essere riscossi anche per il periodo di svolgimento dell’inchiesta di riapertura.

(25)

A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Nella fattispecie la Commissione ritiene opportuno registrare le importazioni nell’intento di agevolare la riscossione di dazi compensativi una volta rivisti i relativi livelli conformemente alla sentenza del Tribunale (13).

(26)

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (14), contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l’adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base non sono applicabili al caso in esame.

(27)

In effetti, lo scopo della registrazione nel contesto dell’esecuzione di sentenze della Corte non è quello di consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni. Lo scopo è piuttosto quello di salvaguardare l’efficacia delle misure in vigore, senza interruzioni indebite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato fino alla reintroduzione dei dazi rettificati, garantendo che successivamente sia possibile la riscossione dell’importo corretto dei dazi.

(28)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che sussistessero motivi per la registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.   REGISTRAZIONE

(29)

Sulla base di quanto precede, le importazioni del prodotto fabbricato dalle società elencate nell’allegato devono essere sottoposte a registrazione.

(30)

Come indicato nell’avviso di riapertura, l’eventuale importo finale dei dazi compensativi dovuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato, dipenderà dalle risultanze del riesame.

(31)

Nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’avviso di riapertura e la data di entrata in vigore dei risultati dell’inchiesta di riapertura non possono essere riscossi dazi superiori a quelli stabiliti nel regolamento impugnato.

(32)

Gli attuali dazi compensativi applicabili alle società elencate nell’allegato sono compresi tra il 3,4 % e il 4,4 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11), originarie della Repubblica di Turchia e prodotte dalle società elencate nell’allegato.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le aliquote dei dazi compensativi che possono essere riscossi sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11), originarie della Repubblica di Turchia e prodotte dalle società elencate nell’allegato tra la riapertura dell’inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati dell’inchiesta di riapertura non superano quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390.

4.   Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio di dazi compensativi per quanto concerne le importazioni riguardanti le società elencate nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/309/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/823/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/658/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione, del 20 maggio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/823/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione, del 7 dicembre 2022, recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 dell’8.12.2022, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2390/oj).

(7)  Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2025, Ege İhracatçıları Birliği e a./Commissione, T-122/23, ECLI:EU:T:2025:133.

(8)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

(9)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.

(10)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

(11)   GU C, C/2025/2264, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2264/oj.

(12)  Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, punto 79 e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, punto 5.

(13)  Causa T-440/20, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punti da 154 a 159.

(14)  Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, punto 79 e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, punto 58.


ALLEGATO

Produttori esportatori turchi le cui importazioni sono sottoposte a registrazione:

Nome

Codice addizionale TARIC

Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş.

B985

Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ

B964

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

B968

Alima Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

B974

Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş.

B977

Baypa Bayhan Su Urunleri San. Ve Tic. A.S.

C890

Ertug Balik Uretim Tesisi A.S. e More Su Urunleri A.S.

C891

Kemal Balıkçılık Ihracat Ltd. Şti.

B981

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş.

B965

Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

89MI

Lazsom Su Urunleri Gida Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

C892

Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti.

B982

Ömer Yavuz Balikcilik Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Sti.

B984

Premier Kultur Balikciligi Yatirim Ve Pazarlama A.S

C893

Uluturhan Balikçilik Turizm Ticaret Limited Şirketi

C894

Yavuzlar Otomotiv Balikcilik San.Tic.Ltd.Sti.

C895

Tutte le altre società

B999


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/719/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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