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Document 32025R0078

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese

C/2025/59

GU L, 2025/78, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/78/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/78/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/78

15.1.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/78 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2025

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 16 maggio 2024 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di pavimenti di legno multistrato (multilayered wood flooring - "MWF") originari della Repubblica popolare cinese ("paese interessato", "RPC" o "Cina") sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("avviso di apertura").

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 aprile 2024 dalla European Parquet Federation ("denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di MWF ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 della Commissione, del 24 ottobre 2024 ("regolamento di registrazione") (3), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3.   Parti interessate

(4)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità del paese interessato, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(5)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.   Campionamento

(6)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai quantitativi di produzione e di vendita nell'ambito dell'analisi preliminare della legittimazione ad agire. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 20 % della produzione totale stimata dell'Unione e oltre il 20 % delle vendite totali stimate nell'Unione del prodotto simile. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.4.2.   Campionamento degli importatori

(8)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(9)

Due importatori indipendenti (Lamett Europe N.V. e Svartes s.r.o) hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. La Commissione ha invitato le due suddette società a compilare il questionario per gli importatori. In ultima analisi, solo Lamett Europe N.V. ha fornito una risposta al questionario, come illustrato al considerando 17.

1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(10)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(11)

Settantotto produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di cinque produttori suddivisi in due gruppi in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. In seguito alla consultazione sono pervenute osservazioni sulla selezione di tale campione da parte di un gruppo di produttori esportatori. Il gruppo ha sostenuto che il campione proposto non era sufficientemente rappresentativo, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, in quanto rappresentava solo una percentuale limitata del volume esportato da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione ha valutato l'argomentazione e ha deciso di estendere il numero di società selezionate per il campione aggiungendo il terzo maggior gruppo di produttori esportatori, comprendente cinque produttori. Il campione riveduto rappresentava il 40 % del volume e il 27 % del quantitativo totale stimato delle esportazioni nell'Unione europea del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, dichiarate da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato. Non sono pervenute ulteriori osservazioni sul campione proposto.

(12)

Nel corso dell'inchiesta inoltre la Commissione ha verificato, in base alle fonti pubblicamente disponibili, le informazioni fornite dagli esportatori che hanno collaborato per confermare lo status delle società quali produttori del prodotto in esame. Ove necessario, la Commissione ha chiesto l'invio di ulteriori documenti, quali la licenza commerciale e lo statuto societario. Una parte non è riuscita a dimostrare il nesso con l'inchiesta e pertanto è stata considerata come non collaborante.

1.4.4.   Esame individuale

(13)

Diciannove produttori esportatori della RPC hanno chiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia nessuno di loro ha fornito alcuna risposta al questionario entro il termine fissato dalla Commissione. Di conseguenza, la Commissione conclude in via provvisoria che nel caso di specie non sarà concesso alcun esame individuale.

1.5.   Risposte al questionario e visite di verifica

(14)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC") un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(15)

Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, nell'inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato ulteriori questionari al governo della RPC.

(16)

Non sono pervenute risposte ai questionari da parte del governo della RPC. Di conseguenza, la Commissione ha informato il governo della RPC del fatto che essa intende applicare l'articolo 18 del regolamento di base e utilizzare i dati disponibili per quanto riguarda l'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del governo della RPC.

(17)

I questionari per i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i produttori esportatori sono stati resi disponibili online (4) il giorno dell'apertura. La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, da un importatore indipendente (Lamett Europe N.V.) e da tre gruppi di produttori esportatori (gruppo Jinfa, gruppo Forest e gruppo Fusong).

(18)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate.

 

Produttori dell'Unione

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., Barlinek, Polonia, e sue società collegate (Barlinek S.A., Barlinek Deutschland GmbH, Barlinek Romania S.A.);

UAB Bauwerk Group Lietuva, Vilnius, Lituania, e sue società collegate (Bauwerk Parkett Deutschland GmbH, Boen Parkett Deutschland GmbH);

Weitzer Produktions GmbH, Weiz, Austria, e sua società collegata Weitzer Parkett Vertriebs GmbH.

 

Importatori

Lamett Europe N.V., Deerlijk, Belgio.

Produttori esportatori e società collegate nella RPC

a)

Gruppo Jinfa:

Hunchun Xingjia Wooden Flooring Inc., Changchun, provincia di Jilin, RPC;

Hunchun Xingye Wood, Hunchun, provincia di Jilin, RPC;

Changchun Delin Wooden Floors Inc., Changchun, provincia di Jilin, RPC;

Changchun Xingjia International Trade Centre, Changchun, provincia di Jilin, RPC;

b)

gruppo Forest:

JiLin Newco Wood Industries Co., Ltd., Changchun, provincia di Jilin, RPC;

Jilin Forest Industry Jinqiao Flooring Group Co., Ltd., Changchun, provincia di Jilin, RPC;

Jilin Forest Industry New Jinqiao Songlin Flooring Co., Ltd. Songjianghe, provincia di Jilin, RPC (5);

c)

gruppo Fusong:

Fusong Jinlong Wooden Group Co., Ltd, Songjianghe, provincia di Jilin, RPC;

Fusong Jinqiu Wooden Product Co., Ltd, Songjianghe, provincia di Jilin, RPC;

Fusong Qianqiu Wooden Product Co., Ltd, Songjianghe, provincia di Jilin, RPC;

Fusong Diwang Wooden Product Co., Ltd, Songjianghe, provincia di Jilin, RPC;

Dalian Qianqiu Wooden Product Co., Ltd, Dalian, provincia di Liaoning, PRC.

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(19)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

1.7.   Osservazioni in merito all'apertura

(20)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura

da Lamett Europe N.V., Svartes sro, Labeco BV (Lalegno), Whiteriver (WRG) Ltd, BGP Group srl, Woodco Soc Coop, Avalin Group FZE, Soboplac, Gamma Trading Srl, e Importer A. Tali società sono collettivamente note ai fini della presente inchiesta come Alliance of Union MWF Importers ("AUMI");

dall'associazione cinese della filiera forestale China National Forest Products Industry Association ("CNFPIA");

dalla European Parquet Federation ("FEP").

(21)

L'AUMI e la CNFPIA hanno sostenuto che la denuncia si basava su quantitativi importati, espressi in metri quadri e basati su dati Eurostat, che erano stati adeguati dal denunciante. L'AUMI e la CNFPIA hanno inoltre argomentato che il denunciante non aveva spiegato la necessità dell'adeguamento, né aveva divulgato il metodo di adeguamento. L'AUMI e la CNFPIA hanno osservato che l'utilizzo dei quantitativi importati adeguati proposti dal denunciante ha avuto come conseguenza un aumento di oltre il 20 % dei quantitativi importati dalla Cina durante il periodo in esame. L'AUMI e la CNFPIA hanno aggiunto che l'utilizzo dei quantitativi importati come comunicati da Eurostat, ossia senza alcun adeguamento, determinerebbe una diminuzione del 3 % dei quantitativi importati dalla Cina durante il periodo in esame. L'AUMI e la CNFPIA hanno inoltre indicato che i quantitativi importati adeguati hanno comportato una distorsione di altri indicatori economici, quali i prezzi delle importazioni cinesi, il consumo e le quote di mercato.

(22)

A tale riguardo la FEP ha indicato che, mentre l'intervallo della densità superficiale degli MWF era compreso tra 7 e 9,5 kg ("kg") per metro quadro ("m2"), diverse voci Eurostat si collocavano al di fuori di tale intervallo di densità superficiale. La FEP ha spiegato che gli operatori economici devono comunicare alle autorità doganali la massa netta (tonnellate o chilogrammi) ma non necessariamente l'unità supplementare (m2). Pertanto la FEP ha adeguato le voci al di fuori dell'intervallo dividendo la relativa massa netta dichiarata per la densità media dell'intervallo di cui sopra. La FEP ha inoltre aggiornato la corrispondente parte della versione non riservata della denuncia per illustrare il metodo di adeguamento.

(23)

Anche la Commissione ha analizzato la questione nel corso dell'inchiesta, presentando osservazioni al punto 4.4.

(24)

L'AUMI ha sostenuto che la denuncia non includeva dati relativi a cinque dei 15 indicatori di pregiudizio, in particolare l'utile sul capitale investito, i fattori che incidono sui prezzi dell'Unione, gli effetti negativi effettivi e potenziali sul flusso di cassa, sui salari e sulla crescita.

(25)

La Commissione ha osservato che non era obbligatorio includere i suddetti indicatori nella fase della denuncia. La Commissione ha esaminato tali indicatori nel corso dell'inchiesta (cfr. la sezione 4). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)

L'AUMI e la CNFPIA hanno sostenuto che la denuncia non conteneva informazioni attendibili a sostegno dell'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione stava subendo un pregiudizio notevole. Per quanto riguarda i macroindicatori, l'AUMI e la CNFPIA hanno affermato che i volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti, le vendite e l'occupazione nell'Unione sono rimasti stabili dal 2020 al 2022 e sono diminuiti solo nel periodo dell'inchiesta a seguito del calo della domanda nell'Unione. L'AUMI e la CNFPIA hanno inoltre indicato che i produttori dell'Unione hanno aumentato la loro quota di mercato e i prezzi durante il periodo dell'inchiesta indicato nella denuncia, a dimostrazione del fatto che i produttori dell'Unione godevano di una robusta salute economica. Per quanto riguarda i microindicatori, l'AUMI e la CNFPIA hanno affermato che i dati relativi alla produzione, alle vendite e all'occupazione del denunciante sono peggiorati solo durante il periodo dell'inchiesta. L'AUMI e la CNFPIA hanno inoltre sostenuto che i produttori dell'Unione avevano aumentato i loro investimenti del 56 % nel periodo contemplato dalla denuncia, il che costituiva un elemento di prova della loro solidità finanziaria. L'AUMI e la CNFPIA hanno indicato che, durante il periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori cinesi sembrano essersi adattati meglio al calo della domanda dell'Unione: mentre le importazioni cinesi erano diminuite, i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione sono aumentati. Per quanto riguarda i risultati finanziari, l'AUMI e CNFPIA hanno osservato che i produttori dell'Unione sembrano aver conseguito miglioramenti sul fronte sia delle vendite che della redditività tra il 2020 e il 2022, nonostante l'aumento delle importazioni cinesi durante tale periodo. Infine, l'AUMI ha anche sostenuto che le importazioni cinesi sono aumentate del 21 % durante il periodo contemplato dalla denuncia, mentre almeno un produttore dell'Unione ha praticato prezzi inferiori rispetto a quelli degli importatori indipendenti e ha comunque realizzato profitti.

(27)

Quale osservazione preliminare, la Commissione ricorda che una risultanza prima facie di un pregiudizio notevole richiede un esame, tra l'altro, dei fattori significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori (non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, quali quelli elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Inoltre l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base dichiara che l'elenco non è tassativo, e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Pertanto, affinché sia accertata una risultanza prima facie di un pregiudizio notevole, non è necessario che tutti i fattori indichino un deterioramento. Anche l'esistenza di altri fattori che possono avere un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni oggetto di dumping su tale industria non sia notevole.

(28)

Dall'analisi condotta dalla Commissione sul pregiudizio specifico di cui alla denuncia sono emersi elementi di prova sufficienti a indicare una maggiore penetrazione nel mercato dell'Unione (in termini sia assoluti che relativi) delle importazioni dalla Cina, a prezzi inferiori rispetto ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Tale fatto sembra aver avuto un'incidenza notevolmente pregiudizievole sulla situazione dell'industria dell'Unione, come dimostrato, ad esempio, dal calo della produzione, delle vendite e della quota di mercato, dal deterioramento dei risultati finanziari o dal livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione. Per quanto riguarda le argomentazioni relative a macroindicatori e microindicatori specifici, nonché all'undercutting dei prezzi, nella sezione 4 la Commissione ha fornito la valutazione dettagliata del pregiudizio notevole verificatosi durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

(29)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00 ("prodotto oggetto dell'inchiesta"). Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, e i pannelli per pavimenti a mosaico.

(30)

Gli MWF sono prodotti a base di legno costituiti da diversi strati di impiallacciatura di legno incollati o legati in modo da risultare coesi. Gli MWF sono utilizzati principalmente per pavimentazioni interne.

2.2.   Prodotto in esame

(31)

Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC ("prodotto in esame").

2.3.   Prodotto simile

(32)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell'Unione;

il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(33)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(34)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(35)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di MWF. Settantatré produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(36)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(37)

Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(38)

Il 23 agosto 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota ("nota") in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di MWF. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e della disponibilità di informazioni finanziarie pertinenti, la Commissione ha individuato tre possibili paesi rappresentativi appropriati, segnatamente la Turchia, l'Indonesia e la Malaysia. Sulla base delle informazioni di cui disponeva all'epoca, la Commissione ha ritenuto che la Turchia potesse essere un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto due comunicazioni contenenti osservazioni sulla nota congiuntamente da due gruppi di produttori esportatori, segnatamente il gruppo JINFA e il gruppo Fusong Jinlong. Anche la European Parquet Federation (denunciante) ha presentato osservazioni. Le osservazioni sono esaminate in dettaglio al punto 3.2.

(39)

A seguito dell'esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale.

3.2.   Valore normale

(40)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, "il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore".

(41)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti" (le "spese generali, amministrative e di vendita" sono di seguito denominate "SGAV").

(42)

Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(43)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che "per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato."

(44)

Dal momento che l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l'esistenza di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più elementi contenuti nell'elenco.

(45)

È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(46)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che "[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore".

(47)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina ("relazione") (6), che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (ad esempio terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (ad esempio il settore dei prodotti a base di legno). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta all'apertura della stessa.

(48)

Il denunciante ha argomentato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell'inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base e, di conseguenza, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(49)

A sostegno di tale posizione, il denunciante ha fatto riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione, nonché alle risultanze delle indagini condotte in passato dalla Commissione e dalle autorità statunitensi.

(50)

In particolare, il denunciante ha sottolineato le precedenti conclusioni della Commissione secondo cui il sistema economico cinese si basa sulla dottrina dell'economia di mercato socialista, sul ruolo guida del partito comunista cinese ("PCC" o "partito") e sulla politica economica interventista dello Stato.

(51)

Inoltre, sottolineando che l'industria degli MWF rientra nei settori cinesi della silvicoltura e dei prodotti del legno, il denunciante ha ricordato i seguenti elementi che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative.

(52)

In primo luogo, il settore degli MWF è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità statali.

Come stabilito nel caso del legno compensato di okoumé (7), il PCC ha svolto un ruolo di primo piano nelle operazioni e nei processi decisionali delle società cinesi, comprese quelle private.

Ciò risulta evidente anche a livello della China National Forest Product Industry Association (" CNFPIA "). A norma dell'articolo 4 dello statuto societario della CNFPIA, l'organizzazione " accetta l'orientamento professionale, la supervisione e la gestione […] dell'Amministrazione statale per la Silvicoltura e la praticoltura e del ministero degli Affari civili "  (8).

Inoltre uno dei maggiori gruppi dell'industria della silvicoltura in Cina è l'impresa di proprietà dello Stato Jilin Forest Industry Group Co., Ltd. (" gruppo Jilin "). Il gruppo Jilin è uno dei principali produttori cinesi di pavimenti di legno e possiede uno stock forestale permanente di 172 000 000 di metri cubi (il gruppo controlla singolarmente otto parchi forestali nazionali in Cina) (9).

(53)

In secondo luogo, la presenza dello Stato nelle società produttrici di MWF consente inoltre alle autorità di interferire in relazione a prezzi e/o costi.

A norma del diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC, se vi sono almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (10), e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall'organizzazione del partito. Tali regole si applicano anche al settore cinese degli MWF. Ad esempio, Zhejiang Yuhua Wood Industry, una delle principali imprese di prodotti del legno e di pavimenti di legno in Cina (11), è stata fondata da un membro della Conferenza consultiva politica del popolo cinese a livello di contea.

La pervasività della presenza statale nella catena del valore degli MWF è un ulteriore elemento di prova della capacità del governo della RPC di interferire in tale industria per quanto riguarda i prezzi e i costi, non da ultimo data la sua presenza e il suo intervento nei mercati finanziari cinesi e nella fornitura di materie prime (12).

(54)

In terzo luogo, il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato.

Le norme in materia di appalti pubblici sono regolarmente utilizzate per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica (13). Analogamente, la selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come strumenti per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale (14). I pavimenti di legno figurano in modo particolare nel quattordicesimo piano quinquennale della RPC sullo sviluppo della silvicoltura e della praticoltura (2021-2025) (" 14° piano quinquennale forestale "). Inoltre, come osservato dalla Commissione nel caso del legno compensato di okoumé e sulla base della versione cinese originale del documento, il 14° piano quinquennale forestale fissa obiettivi di produzione specifici per tali mercati: "[entro] il 2025 […] la produzione di pavimenti si stabilizzerà a circa 800 milioni di metri quadri e il valore della produzione di mobili in legno supererà 800 miliardi di CNY "  (15).

L'industria della silvicoltura e praticoltura cinese è inoltre soggetta al parere orientativo, del 2019, dell'Amministrazione per la Silvicoltura e la praticoltura (16) riguardante la promozione di uno sviluppo di alta qualità dell'industria della silvicoltura e praticoltura (" parere orientativo sulla silvicoltura "), che ha stabilito i parametri per lo sviluppo pianificato del settore: "[entro] il 2025, […] la capacità a sostegno delle risorse forestali ed erbacee sarà notevolmente rafforzata, […] e il volume del commercio di importazione e di esportazione dei prodotti forestali raggiungerà 240 miliardi di USD "  (17).

(55)

In quarto luogo, come avviene in altri ambiti dell'economia cinese, il settore degli MWF è soggetto alle distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale.

Nel caso dei tessuti in fibra di vetro la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria della legislazione pertinente, in particolare per quanto riguarda l'insolvenza e l'assegnazione dei diritti di uso dei terreni (18).

Nel caso del legno compensato di okoumé, la Commissione ha osservato che le carenze del sistema dei diritti di proprietà della RPC sono particolarmente evidenti nel contesto sia della proprietà che dei diritti di uso dei terreni del paese (19).

Inoltre, poiché in Cina la gestione della silvicoltura è soggetta alla giurisdizione della NFGA, l'autorità forestale cinese sovrintende all'approvazione di tutte le attività di trasformazione del legname nel paese (20).

(56)

In quinto luogo, nel settore degli MWF anche i costi salariali sono soggetti a distorsioni.

La Commissione ha riscontrato in precedenza che in Cina non può svilupparsi appieno un sistema di salari basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. In Cina è attiva una sola organizzazione sindacale, che tuttavia non è indipendente dallo Stato (21).

Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema anagrafico. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (22).

(57)

In sesto luogo, i produttori operanti nel settore degli MWF hanno accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

Le banche e altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, obbligazionari e di private equity presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC (23). Le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali. In particolare, i massimi dirigenti delle grandi istituzioni finanziarie statali sono nominati in ultima istanza dal PCC (24).

Le istituzioni finanziarie in Cina operano in base a regole che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (25). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò significa che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori presenti sul mercato (26).

(58)

In conclusione, il denunciante ha sostenuto che nel settore degli MWF sono presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(59)

La Commissione ha esaminato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo.

(60)

Tale analisi ha comportato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina.

3.2.1.1.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina

(61)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di "economia di mercato socialista". Tale concetto è sancito dalla Costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla "proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori(27).

(62)

L'economia pubblica è la "forza trainante dell'economia nazionale" e lo Stato ha il mandato di "garantirne il consolidamento e la crescita(28). Di conseguenza, l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.

(63)

Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (29).

(64)

Secondo il diritto cinese inoltre l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.

(65)

A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione.

(66)

Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: "[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese", è stata inserita una seconda frase, che recita: "[l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese(30). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.

(67)

Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(68)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (31). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(69)

Innanzitutto, a livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.

(70)

I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione.

(71)

I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.).

(72)

Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (32).

(73)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, anziché valutare soprattutto i meriti economici di un dato progetto (33).

(74)

Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari e obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC (34).

(75)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (35).

(76)

Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale (36).

(77)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace distribuzione delle risorse in base ai principi di mercato (37).

3.2.1.2.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(78)

In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(79)

Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private, quali Nature Home (38), Power Dekor (39) o Der (40), ma anche, in una certa misura, da imprese di proprietà dello Stato come il gruppo Jilin (41).

(80)

Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato, ma anche nelle società private (42), dato che il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese. In effetti, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, se si considera quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.

(81)

Inoltre il settore degli MWF è soggetto a varie politiche governative, in quanto il settore della lavorazione del legno figura quale industria incoraggiata sia nel repertorio di riferimento per l'adeguamento strutturale dell'industria 2019 (43), sia nella sua versione aggiornata del 2024 (44). Analogamente, il 14° piano quinquennale forestale fissa i seguenti obiettivi: "Incoraggiare lo sviluppo, l'applicazione e la promozione di nuovi adesivi rispettosi dell'ambiente e aumentare gradualmente la percentuale di prodotti di lavorazione del legno a basso tenore di formaldeide e senza formaldeide. Consolidare e potenziare le industrie tradizionali vantaggiose come il settore dei pavimenti di legno […]. Entro il 2025, […] la produzione di pavimenti si stabilizzerà a circa 800 milioni di metri quadri (45)".

(82)

Il controllo e la supervisione strategica del governo possono essere osservati anche a livello delle pertinenti associazioni industriali (46). Ad esempio, a norma dell'articolo 3 dello statuto societario della CNFPIA, l'organizzazione "accetta l'orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale(47).

(83)

Nature Home, Der e Jilin Forest Industry Jinqiao Flooring Group, una controllata del gruppo Jilin di proprietà dello Stato, sono membri della CNFPIA (48).

(84)

Analogamente, anche lo statuto societario dell'associazione cinese per la distribuzione di legname e prodotti del legno China Timber and Wood Products Distribution Association ("CTWPDA") recita all'articolo 3 che l'organizzazione "accetta l'orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale(49) e si presenta come "un'associazione soggetta all'amministrazione del ministero degli Affari civili, nonché alla supervisione e all'orientamento della commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato […] "  (50) .

(85)

Power Dekor è membro della CTWPDA e il presidente del suo consiglio di amministrazione funge anche da vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'associazione (51).

(86)

Di conseguenza, neanche i produttori privati nel settore del prodotto in esame possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità.

3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(87)

Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese. In effetti, le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali.

(88)

Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (52)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall'organizzazione del partito.

(89)

Pare che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico (53), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito (54).

(90)

Già nel 2018 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 73 % di circa 2,57 milioni di società private, unitamente a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società (55). Tali regole si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(91)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era ("orientamenti") (56), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.

(92)

La sezione II.4 degli orientamenti recita: "[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo ambito"; e la sezione III.6 recita: "[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri". Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato (57).

(93)

La presente inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'appartenenza al PCC o il conferimento di funzioni all'interno del partito sono presenti anche nel settore degli MWF. A titolo di esempio, un membro del consiglio di amministrazione di Der funge anche da segretario del partito dell'azionista di controllo della società (58). Inoltre anche il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Jilin Forestry Jinqiao Flooring Group funge da segretario del comitato di partito del gruppo (59).

(94)

In aggiunta, Power Dekor "aderisce al pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, nonché studia, pubblicizza e attua in modo approfondito lo spirito del 20o Congresso nazionale del PCC, fornendo solide garanzie politiche, ideologiche e organizzative affinché il gruppo porti a termine i suoi obiettivi e i suoi compiti commerciali e consegua uno sviluppo di alta qualità(60).

(95)

La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (61). La presenza statale nelle imprese operanti nel settore degli MWF e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.

3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(96)

L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.

(97)

Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (62).

(98)

Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore degli MWF.

(99)

Ad esempio, il parere orientativo sulla silvicoltura contiene anche la seguente disposizione: "Entro il 2025 il sistema e il meccanismo per l'utilizzo razionale delle risorse forestali ed erbacee saranno sostanzialmente formati, la capacità di sostegno delle risorse forestali ed erbacee sarà notevolmente rafforzata, la produzione di prodotti forestali ed erbacei di alta qualità sarà notevolmente aumentata e il commercio di prodotti forestali sarà ulteriormente ampliato, puntando ad aumentare del 50 % il valore della produzione forestale nazionale rispetto alla base attuale. […] Entro il 2035, […] le dimensioni dell'industria forestale ed erbacea saranno ulteriormente ampliate, […] la struttura del settore sarà ulteriormente ottimizzata, la qualità dei prodotti e il livello di servizio saranno globalmente migliorati, la supervisione dell'utilizzo delle risorse sarà più efficiente, in modo da migliorare costantemente la capacità del settore di servire le strategie nazionali".

(100)

Inoltre a livello provinciale il 14° piano quinquennale della provincia autonoma di Guangxi sullo sviluppo economico e sociale e sulle prospettive per il 2035 (63) mira a "integrare, rafforzare ed estendere le filiere vantaggiose", anche "promuovendo la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali quali […] la lavorazione del legno". Inoltre, per quanto attiene alle attività forestali: "concentrarsi sullo sviluppo della produzione di carta [e] di pannelli a base di legno […]" e "concentrarsi sulla costruzione di un'intera filiera per il cartone, i mobili e l'arredamento domestico."

(101)

Sempre a livello locale, nel gennaio 2024 il distretto di Shuyang (provincia di Jiangsu) ha adottato un parere sullo sviluppo di alta qualità del settore della lavorazione del legno e della fabbricazione di mobili (64) con l'obiettivo "[entro] la fine del 2026, di promuovere 1-2 società quotate, 1-2 gruppi di imprese con un valore di produzione superiore a 5 miliardi di CNY e di accrescere costantemente la qualità totale del settore […] [e] migliorare la filiera, aumentare la quota di prodotti finiti, come pavimenti, mobili e materiali decorativi."

(102)

In aggiunta, sempre nella provincia di Jiangsu, l'inchiesta ha confermato l'esistenza di politiche preferenziali delle autorità pubbliche e delle banche statali nei confronti dei singoli produttori di MWF, come nel caso di Der, che nel 2020 ha firmato "un accordo di cooperazione strategica con l'Ufficio municipale di Suzhou per l'industria e la tecnologia dell'informazione, la Banca industriale e commerciale della Cina (filiale di Suzhou) e la banca centrale cinese (filiale di Suzhou)(65). Tale accordo è stato firmato sotto la supervisione dei membri del PCC aderenti al comitato di partito del comune di Suzhou e mira a sostenere lo sviluppo [dell']impresa privata e a promuovere congiuntamente la trasformazione e il potenziamento [di tale] impresa".

(103)

Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.

(104)

In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(105)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra derivare dal fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati nelle leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da un'applicazione sistematicamente insufficiente delle leggi.

(106)

Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento (66).

(107)

In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (67). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (68). Nell'assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici (69).

(108)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, dette considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore della silvicoltura e della lavorazione del legno, e pertanto al settore degli MWF. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(109)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.

3.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(110)

In Cina non può svilupparsi appieno un sistema di salari basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'ILO, in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (70).

(111)

Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (71). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.

(112)

Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (72).

(113)

Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che il settore degli MWF non sia sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).

3.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(114)

L'accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(115)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (73) che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti delle grandi istituzioni finanziarie statali sono nominati in ultima istanza dal PCC) (74), e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.

(116)

In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (75). Pur riconoscendo che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

(117)

Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione (76). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità "rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale", e in particolare come "rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti(77) .

(118)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo (78). A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (79). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(119)

In secondo luogo, gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(120)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (80). Recentemente i media ufficiali cinesi hanno riferito che il PCC ha invitato a "guidare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti(81). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi più bassi del dovuto e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

(121)

La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società "zombie", oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(122)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(123)

Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.1.8.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(124)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi, come indicato sopra e nella parte II della relazione.

(125)

La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti in ambito finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare ai considerando da 78 a 123. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è applicabile in via generale e i produttori di MWF sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.

(126)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione.

(127)

In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(128)

Nel contesto della presente inchiesta, il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni indicanti il contrario.

3.2.1.9.   Argomentazioni delle parti interessate

(129)

Il 2 settembre 2024 il gruppo Jinfa e il gruppo Fusong Jinlong hanno presentato congiuntamente una serie di osservazioni in risposta alla nota sui fattori produttivi.

(130)

In primo luogo, le parti hanno osservato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è applicabile a motivo della sua incompatibilità con gli accordi OMC e con la decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC ("DSB").

(131)

Le parti hanno sostenuto al riguardo quanto di seguito esposto.

a)

Poiché alcune disposizioni del protocollo di adesione della Cina all'OMC pertinenti per il calcolo del dumping sono scadute l'11 dicembre 2016, l'UE è tenuta a rispettare i corrispondenti obblighi a suo carico a norma della legislazione dell'OMC;

b)

in linea con le risultanze dell'organo d'appello nella controversia DS473, ai fini del calcolo dei costi per ottenere il valore normale del prodotto in esame quando il prezzo sul mercato interno nel paese esportatore non può essere utilizzato, alle autorità incaricate dell'inchiesta non è consentito valutare i costi indicati nei documenti contabili dell'esportatore/del produttore basandosi su un valore di riferimento non connesso ai costi di produzione nel paese di origine.

(132)

In secondo luogo, le parti hanno sostenuto che le presunte distorsioni non sono sufficientemente comprovate e, anche qualora esistessero, non hanno inciso sul prodotto in esame.

(133)

In particolare, le parti hanno sostenuto quanto segue:

a)

le asserzioni contenute nella denuncia sono di carattere generale e riguardano la struttura economica della Cina piuttosto che il settore del prodotto in esame. Si basano in larga misura sulla relazione e su precedenti indagini della Commissione. Il valore probatorio e la rilevanza dei presunti fattori trasversali esistenti nell'economia cinese e ritenuti distorsivi dalla relazione sono opinabili. In particolare, la relazione non rivela collegamenti con l'industria cinese degli MWF. Per quanto riguarda la precedente inchiesta della Commissione, il fatto che il denunciante si basi sulle risultanze nel caso relativo al legno compensato di okoumé è discutibile, in quanto gli elementi di prova in tale caso sono diversi da quelli pertinenti per la presente inchiesta; inoltre le determinazioni concernenti gli interventi pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, derivanti dal caso relativo al legno compensato di okoumé, non possono essere considerate tali da incidere presumibilmente allo stesso modo sul mercato degli MWF;

b)

il denunciante non ha fornito elementi di prova adeguati per dimostrare che il mercato degli MWF è servito "in ampia misura" da imprese che operano sotto il controllo dello Stato, o che vi sarebbe stata una presenza statale nelle imprese "che consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi". Né ha specificato quale sia il numero totale di produttori cinesi di MWF e la quota di mercato delle società asseritamente controllate dal governo della RPC. A tale riguardo le parti hanno sottolineato che l'impresa di proprietà dello Stato Jilin Group, cui fa riferimento il denunciante, rappresenta da sola il 10 % circa delle esportazioni totali del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'UE nel periodo dell'inchiesta. Le parti hanno inoltre sostenuto che il denunciante non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare la presenza del PCC nel loro ambito.

(134)

Per quanto riguarda le argomentazioni delle parti concernenti la compatibilità con la legislazione dell'OMC, la Commissione ha ricordato che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti di cui alla sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con prezzi o costi cinesi.

(135)

Per quanto attiene al riferimento delle parti alla controversia DS473, la Commissione ha ricordato che la relazione dell'organo d'appello nella controversia DS473 non riguardava l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì una disposizione specifica nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso, la legislazione dell'OMC, secondo l'interpretazione fornita dall'organo d'appello nella controversia DS473, consente l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove tale adeguamento sia necessario e motivato. Pertanto le argomentazioni delle parti non hanno potuto essere accolte.

(136)

Per quanto concerne le argomentazioni delle parti in merito alla sufficienza degli elementi di prova a dimostrazione dell'esistenza di distorsioni significative, la Commissione ha ricordato innanzitutto che, secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, qualora ritenga che gli elementi di prova presentati dai denunciati in merito alle distorsioni significative siano sufficienti, la Commissione può avviare l'inchiesta su tale base. In tale contesto la Commissione ha sottolineato che, come confermato dal Tribunale nella sentenza Viraj Profiles, la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio della sufficienza degli elementi di prova ai fini dell'apertura di un'inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini dell'accertamento preliminare o definitivo dell'esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità (82). La denuncia risultava pertanto conforme alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d). In effetti, come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha ritenuto che, nella fase di apertura, vi fossero, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare che, date le distorsioni significative che incidono su prezzi e costi, non sarebbe opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato; ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(137)

La Commissione ha quindi dimostrato tali distorsioni. A tal fine la Commissione, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, ha raccolto i dati necessari per determinare l'esistenza e l'incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. I dati raccolti dalla Commissione e le conclusioni che ne derivano, in merito alla presenza di società di proprietà dello Stato nel settore del prodotto in esame o ai collegamenti con il PCC, sono presentati in dettaglio ai punti 3.2.1.2 e 3.2.1.3 del presente regolamento. Pertanto le argomentazioni delle parti sugli elementi di prova contenuti nella denuncia non hanno potuto essere accolte.

3.2.2.   Paese rappresentativo

Osservazioni generali

(138)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (83);

la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(139)

Come illustrato al considerando 38, il 23 agosto 2024 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale e i fattori produttivi (di seguito "nota"). Nella nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e le parti interessate sono state informate circa la possibilità di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(140)

Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato la Turchia, la Malaysia e l'Indonesia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi "a reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo, e in cui aveva notoriamente luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(141)

Non sono pervenute osservazioni riguardo al livello di sviluppo economico dei paesi individuati. Il gruppo JINFA e il gruppo Fusong hanno presentato osservazioni in merito alle condizioni economiche in Turchia. Tali osservazioni sono esaminate al considerando 151.

Disponibilità di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo

(142)

Nella nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come paesi in cui è fabbricato il prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia Turchia, Malaysia e Indonesia, la disponibilità dei dati doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati prontamente disponibili che consentirebbero alla Commissione di stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per i fattori produttivi, nonché per quanto riguarda i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, che permetterebbero alla Commissione di stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e per i profitti.

(143)

Per quanto riguarda i dati prontamente disponibili che le consentirebbero di stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per i fattori produttivi, la Commissione ha analizzato nella nota i dati comunicati dal GTA riguardo alle importazioni dei principali fattori produttivi nei possibili paesi rappresentativi dalla Cina e da altri paesi con potenziali distorsioni, tra cui la Russia.

(144)

La Commissione ha osservato che per i codici SA corrispondenti a determinati fattori produttivi (impiallacciature di compensato ad anima a pannello di diversi tipi di legno e di legno segato di pioppo), è stata osservata un'elevata percentuale di importazioni dalla Cina in Indonesia e in Malaysia. Inoltre per il codice SA 4408 90 , corrispondente a impiallacciature (tra cui impiallacciature di quercia), è stata osservata un'elevata percentuale di importazioni dalla Russia in Turchia. La Commissione ha ritenuto che, a causa delle sanzioni imposte alla Russia nel 2022 sui prodotti del legno a seguito dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina e dell'elevata percentuale di importazioni dalla Russia in Turchia, i prezzi delle importazioni dalla Russia in Turchia fossero probabilmente distorti.

(145)

Per quanto riguarda la disponibilità di dati finanziari provenienti dai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, i risultati dell'analisi preliminare della Commissione di cui alla nota, basata sui dati della banca dati "Orbis" (84), sono indicati di seguito.

Per quanto riguarda la Malaysia, la Commissione è stata in grado di individuare un solo produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta con informazioni finanziarie prontamente disponibili per il 2022, che dimostravano una redditività positiva. Tuttavia tali informazioni finanziarie non erano sufficientemente dettagliate da consentire il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV).

Per quanto riguarda l'Indonesia, la Commissione non è stata in grado di individuare alcun produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta con informazioni finanziarie prontamente disponibili e recenti.

Per la Turchia, la Commissione è stata in grado di individuare otto società che erano produttori apparenti del prodotto oggetto dell'inchiesta e disponevano di informazioni finanziarie prontamente disponibili per il 2023, o almeno per 2022, di cui una non era redditizia.

(146)

Alla luce di quanto precede, nella nota la Commissione ha ritenuto che, sulla base delle informazioni di cui disponeva all'epoca, la Turchia potesse essere un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sull'adeguatezza dei possibili paesi rappresentativi, sui produttori individuati nei potenziali paesi rappresentativi e sui fattori produttivi.

(147)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla nota da parte della European Parquet Federation (denunciante) il 2 settembre 2024. La Commissione ha ricevuto osservazioni congiunte anche da due gruppi di produttori esportatori, ossia il gruppo JINFA e il gruppo Fusong Jinlong, in due comunicazioni (la prima del 2 settembre 2024 e la seconda del 19 novembre 2024).

(148)

Nelle sue osservazioni, la European Parquet Federation ("FEP") ha affermato che la Turchia potrebbe e, di fatto, dovrebbe essere scelta come paese rappresentativo più appropriato, per i motivi che seguono: a) i volumi significativi di materie prime chiave importate in Malaysia e Indonesia dalla Cina; b) la specializzazione della Malaysia e dell'Indonesia in MWF realizzati con legno tropicale, il che non è rappresentativo del prodotto importato nell'Unione dalla Cina; c) il fatto che adeguate informazioni finanziarie disponibili per i produttori della Malaysia e dell'Indonesia mancano o sono incomplete; d) il presunto livello inferiore di protezione sociale e ambientale in Malaysia e Indonesia rispetto alla Turchia.

(149)

Per quanto riguarda i volumi di materie prime importate dalla Cina in Malaysia e Indonesia e il fatto che per tali paesi le informazioni finanziarie adeguate manchino o siano incomplete, la Commissione ha osservato che le dichiarazioni della FEP sono coerenti con le risultanze preliminari fornite nella nota. Per quanto riguarda la presunta attenzione della Malaysia e dell'Indonesia per gli MWF realizzati con legno tropicale, la Commissione ha osservato che, sebbene plausibile, l'argomentazione non era suffragata da elementi di prova ed è stata pertanto respinta in via provvisoria. La questione relativa alla pertinenza del livello di protezione sociale e ambientale nei potenziali paesi rappresentativi è trattata al considerando 166.

(150)

La European Parquet Federation ha inoltre affermato che quattro società elencate dalla Commissione come potenziali produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in Turchia non fabbricano di fatto il prodotto oggetto dell'inchiesta, bensì altri prodotti del settore del legno. A tale riguardo la Commissione ha condotto ulteriori ricerche documentali sulle loro attività e ha confermato che erano attive nel settore del legno in senso lato, ma non ha riscontrato elementi di prova del fatto che siano produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha tenuto conto di tali informazioni per la determinazione dell'elenco delle società i cui dati finanziari sono stati utilizzati per stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti, come specificato ai considerando 163 e 164.

(151)

Nella loro prima comunicazione contenente osservazioni sulla nota, il gruppo JINFA e il gruppo Fusong hanno dichiarato di non essere in grado di proporre un paese rappresentativo appropriato. Hanno tuttavia affermato che la Turchia non è un paese rappresentativo appropriato, tra l'altro a motivo della sua situazione economica instabile ed eccezionale, compresa un'inflazione elevata che inciderebbe su tutti i costi di produzione e su altri indicatori economici, rendendoli inattendibili e inadatti come fonte per la determinazione del valore normale. A sostegno delle loro argomentazioni, le due parti hanno citato la più recente relazione per paese della Commissione relativa alla Turchia (85). Le osservazioni sulla situazione economica della Turchia e sulla sua adeguatezza come paese rappresentativo sono state ribadite nella loro seconda comunicazione relativa alla nota.

(152)

A tale riguardo la Commissione ha ricordato i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per la scelta di un paese rappresentativo e ha osservato che, conformemente al primo criterio, tutti e tre i paesi, compresa in particolare la Turchia, presentano lo stesso livello di sviluppo economico della Cina, come dimostrato dalla banca dati della Banca mondiale. Nessuna delle informazioni contenute nella relazione della Commissione citata da JINFA e Fusong Jinlong può mettere in discussione l'adeguatezza della Turchia sulla base del primo criterio. Per quanto concerne l'argomentazione relativa all'inflazione, la Commissione ha osservato che i prezzi esenti da distorsioni da essa stabiliti per i costi di produzione sono espressi nella valuta del paese interessato e che le differenze nell'inflazione tra il paese rappresentativo e il paese interessato si riflettono già in misura significativa nel rispettivo tasso di cambio. Pertanto i valori di riferimento calcolati non risentono in larga misura dell'inflazione nel paese rappresentativo. La relativa argomentazione è stata quindi respinta.

(153)

In base alle ulteriori argomentazioni presentate dal gruppo JINFA e dal gruppo Fusong nella loro prima comunicazione contenente osservazioni sulla nota, se la Commissione conclude che l'esistenza di importazioni significative di uno o più fattori produttivi principali da un paese in cui il prezzo è distorto non è problematica in misura tale da escludere immediatamente tale paese come paese rappresentativo appropriato, tale ragionamento dovrebbe applicarsi non solo alla Turchia, ma anche alla Malaysia e all'Indonesia. Pertanto questi due paesi non vanno considerati inappropriati solo sulla scorta del fatto che per alcuni dei principali fattori produttivi si è registrata una percentuale significativa di importazioni dalla Cina.

(154)

Come chiarito dalla Commissione a tale proposito, tenuto conto del fatto che Malaysia e Indonesia figuravano nell'elenco dei possibili paesi rappresentativi di cui alla nota, è evidente che essi non erano esclusi a priori. La Commissione ha ricordato che la scelta del paese rappresentativo si basa sui criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tali criteri comprendono anche la disponibilità di dati finanziari pertinenti, che sono stati ritenuti carenti sia per la Malaysia che per l'Indonesia. La relativa argomentazione è stata quindi respinta.

(155)

Nella loro prima comunicazione contenente osservazioni sulla nota, il gruppo JINFA e il gruppo Fusong hanno sostenuto che solo le società con dati finanziari disponibili per il 2023 dovrebbero essere prese in considerazione per quanto riguarda i valori di riferimento per le SGAV e i profitti. La Commissione ha tenuto conto di tale argomentazione per la determinazione definitiva dell'elenco delle società i cui dati finanziari sono stati utilizzati per stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti, come specificato al considerando 163.

(156)

Nella loro seconda comunicazione contenente osservazioni sulla nota, il gruppo JINFA e il gruppo Fusong hanno dichiarato che, a differenza della Turchia, la Malaysia sarebbe un paese rappresentativo appropriato.

(157)

A sostegno di tale affermazione, queste due parti hanno fornito una serie di argomentazioni relative a fattori produttivi specifici. Le argomentazioni sono illustrate in dettaglio ed esaminate ai considerando da 175 a 179 sulle fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni e sui costi e valori di riferimento esenti da distorsioni.

(158)

Inoltre tali parti hanno individuato due produttori malesi di pavimenti per i quali sono disponibili rendiconti finanziari sottoposti ad audit per il 2023 con un sufficiente livello di dettaglio. Le società sono le seguenti: Unilin (Malaysia) Sdn. Bhd. e Kim Teck Lee Timber Flooring Sdn. Bhd. Alla luce di quanto sopra esposto, Fusong e JINFA hanno sostenuto che, rispetto alla Turchia, la Malaysia si trova in una posizione migliore anche per quanto riguarda l'offerta di dati finanziari di qualità relativi al periodo dell'inchiesta. Le parti hanno inoltre fornito fonti per il costo del lavoro e i prezzi dell'energia in Malaysia.

(159)

La Commissione ha confermato la disponibilità di dati finanziari relativi al PI per le due società malesi individuate da Fusong e JINFA.

(160)

A seguito di ulteriori ricerche, la Commissione ha osservato che la prima delle due società, ossia Unilin (Malaysia) Sdn. Bhd. è un produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tuttavia questa società, che fa parte di un gruppo multinazionale, ha dichiarato un livello molto basso di spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), pari al 2,8 % espresso in percentuale dei costi sostenuti in relazione alle merci vendute. È probabile che tale livello rifletta le caratteristiche specifiche delle imprese che non sono rappresentative del settore. Ad esempio, dato che la società fa parte di un gruppo multinazionale e le sue operazioni sono incentrate sulla produzione, è probabile che determinate funzioni relative alle SGAV, quali le vendite e la gestione informatica e delle risorse umane, siano parzialmente centralizzate e i relativi costi non si riflettano nelle SGAV dichiarate dalla società. Le SGAV sembrano essere significativamente inferiori rispetto alle SGAV medie registrate in un paese che presenta un settore degli MWF notevolmente più sviluppato, come la Turchia (cfr. il considerando 163). Tali SGAV sono inoltre notevolmente inferiori rispetto alla media delle SGAV dichiarate dall'industria dell'Unione, pari a circa il 9 %, e persino rispetto alla media delle SGAV comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione, pari all'11 % circa. In considerazione di quanto sopra esposto, le SGAV del summenzionato produttore malese non possono essere considerate adeguate ai fini del loro utilizzo per la determinazione di un congruo valore di riferimento esente da distorsioni.

(161)

Per quanto riguarda la seconda società, segnatamente Kim Teck Lee Timber Flooring Sdn. Bhd., la Commissione ha osservato che essa era attiva solo in un segmento di nicchia del mercato dei pavimenti, vale a dire i pavimenti di elevata qualità per lo sport. I pavimenti per lo sport rappresentano una parte molto esigua del mercato complessivo dei pavimenti, che è invece incentrato sul servizio ai clienti residenziali e commerciali. Ciò è dovuto anche al fatto che i prodotti utilizzati in questo segmento specifico devono essere conformi a rigorose norme tecniche, come dimostrato dalle relative certificazioni ottenute e pubblicizzate dall'impresa. Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che essi non sono rappresentativi per gli MWF o per il settore dei pavimenti in senso lato.

(162)

La Commissione ha inoltre osservato che, rispetto alla Turchia, il settore degli MWF in Malaysia è notevolmente sottosviluppato. Lo dimostra il numero estremamente ridotto di produttori di MWF in Malaysia (limitato a uno o due) rispetto alle diverse decine di produttori di MWF in Turchia (86). Un'ulteriore dimostrazione è data dal livello delle esportazioni di MWF dalla Malaysia, che durante il PI rappresentavano circa un terzo delle corrispondenti esportazioni dalla Turchia (87). Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che il settore degli MWF in Turchia riflette meglio le dimensioni del settore degli MWF della RPC in termini di quantitativi prodotti e venduti e di numero dei produttori attivi sul mercato.

(163)

Tenuto conto delle osservazioni sulla nota presentate dalle parti interessate e della limitata disponibilità di informazioni finanziarie relative ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha preso in considerazione i produttori operanti in un settore più ampio, definito dalle attività che rientrano nei codici NACE 1621 (Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno), 1622 (Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati) e 1629 (Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, materiali da intreccio) quale fonte adeguata per i dati finanziari pertinenti. La Commissione ha individuato le seguenti società in Turchia, i cui dati finanziari per il 2023 evidenziano una redditività positiva:

AGT Agac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;

Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve Ticaret A.S.;

Pelit Arslan Kontraplak Fabrikasi Anonim Sirketi;

Dendro Parke Sanayi Anonim Sirketi.

(164)

Per quanto riguarda Pelit Arslan Kontraplak Fabrikasi Anonim Sirketi, la Commissione ha ritenuto che il livello del suo profitto sia troppo elevato per essere rappresentativo. Per quanto attiene a Dendro Parke Sanayi Anonim Sirketi, la Commissione ha osservato che nelle sue relazioni tale società non distingueva tra diversi tipi di costi con una granularità sufficiente per consentire il calcolo della sua percentuale di SGAV. Per le altre due società la Commissione ha concluso che i livelli di SGAV e profitti da esse comunicati sono adeguati per la determinazione di un congruo valore di riferimento esente da distorsioni per le SGAV e i profitti.

(165)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Turchia è un paese rappresentativo appropriato.

Livello di protezione sociale e ambientale

(166)

Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

Conclusioni

(167)

Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(168)

Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta dai produttori esportatori e ha dichiarato che, al fine di costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che si sarebbe avvalsa delle statistiche nazionali per stabilire il costo esente da distorsioni del lavoro e dell'energia.

Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

Fattori produttivi

(169)

Tenuto conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, la Commissione ha consolidato e armonizzato le descrizioni dei fattori produttivi elencati nella nota e ha corretto o modificato, se del caso, i corrispondenti codici SA. I codici SA aggiunti includono i seguenti: 4407 12 (legno segato di abete rosso), 4407 93 (legno segato di acero), 4407 95 (legno segato di frassino) e 4808 10 (carta e cartone ondulati).

(170)

Per quanto riguarda le fonti per la determinazione del valore normale, la principale modifica rispetto alla nota riguarda le impiallacciature di diverse specie di legno. Nella nota, la fonte presa in considerazione per questi fattori produttivi era costituita dai dati GTA sulle importazioni con i codici SA 4408 90 e 4408 10 . La Commissione ha preso atto del fatto che tali codici SA non sono specifici per una determinata specie di legno, ma riguardano categorie di legno piuttosto ampie. In particolare, il codice SA 4408 90 comprende tutte le specie di legno diverso da quello di conifere e diverso da quello tropicale, quali quercia, pioppo, acero e frassino. Analogamente, il codice SA 4408 10 comprende tutti i tipi di legno di conifere. L'inchiesta ha confermato che i prezzi di tale fattore produttivo sono influenzati in modo significativo dalle specie di legno. Pertanto, in assenza di informazioni sulle specie di legno oggetto delle importazioni di impiallacciature nei potenziali paesi rappresentativi, la Commissione ha ritenuto che, in particolare per alcune impiallacciature che rappresentano i principali fattori produttivi, come quelle di quercia e di pioppo, i dati GTA sulle importazioni con tali codici SA non costituiscano una fonte di informazioni adeguata per stabilire un costo corrispondente.

(171)

La Commissione ha pertanto stabilito un valore di riferimento per le impiallacciature sulla base del corrispondente valore di riferimento per il legno segato, laddove le rispettive informazioni siano disponibili e si riferiscano in modo specifico alle varie specie di legno. In particolare, per le impiallacciature realizzate in quercia, pino, frassino, acero e pioppo, i valori di riferimento sono stati stabiliti sulla base dei corrispondenti parametri di riferimento per il legno segato (codici SA 4407 91 , 4407 11 , 4407 95 , 4407 93 e 4409 97).

(172)

Il calcolo è specifico per ciascun gruppo di produttori esportatori e si è basato sulle informazioni fornite dal rispettivo gruppo durante le visite di verifica per quanto riguarda la resa della materia prima e i fattori aggiuntivi per la trasformazione in impiallacciature di un metro cubo di legno segato. Per un gruppo di produttori esportatori che, a motivo del processo di produzione utilizzato, non disponevano di tali informazioni, il calcolo si è basato sui valori medi relativi alla resa e sui fattori di lavorazione aggiuntivi forniti dagli altri due gruppi. Per motivi di riservatezza, i dettagli del calcolo sono stati forniti ai produttori esportatori nell'ambito della divulgazione specifica delle informazioni.

(173)

Per quanto riguarda il legno segato di pioppo (classificato con il codice SA 4407 97 ), anch'esso un fattore produttivo principale, la Commissione ha osservato che i quantitativi importati in Turchia sono molto ridotti e che pertanto il corrispondente prezzo all'importazione potrebbe non essere rappresentativo. In considerazione di ciò, al fine di stabilire un valore di riferimento per il legno segato di pioppo, la Commissione ha utilizzato le informazioni relative alle importazioni in Malaysia. La selezione ha tenuto conto del fatto che la Malaysia presenta una certa produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, che i prodotti classificati con questo codice SA sono importati in quantitativi notevolmente più elevati in Malaysia e che la quota delle importazioni dalla Cina e dai paesi elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 è assente o limitata. Quanto sopra risulta in contrasto con i dati relativi all'Indonesia, dove le importazioni dalla Cina sono state significative.

(174)

Per le impiallacciature realizzate in hickory e in noce (in relazione alle quali non esiste un codice SA specifico per il legno segato) e per le impiallacciature in relazione alle quali la specie del legno non è specificata, il valore di riferimento è stato stabilito sulla base delle importazioni in Turchia con il codice 4408 90 95 , corrispondente a impiallacciature di legno diverso da quello tropicale e diverso da quello di conifere, di spessore superiore a 1 mm. La Commissione ha osservato che le impiallacciature di specie di legno diverse da quercia, pioppo e pino rappresentano una percentuale molto ridotta dei quantitativi totali di impiallacciature e del costo complessivo di produzione.

(175)

Nella loro seconda comunicazione sulla nota, Fusong e JINFA hanno sollevato diversi punti sui potenziali valori di riferimento per i principali fattori produttivi. Nello specifico, le parti hanno argomentato quanto di seguito esposto.

In primo luogo, per uno dei fattori produttivi più importanti, vale a dire le impiallacciature classificate con il codice SA 4408 90 , le importazioni dalla Russia, i cui prezzi sono considerati dalla Commissione nella nota probabilmente distorti, costituiscono una percentuale molto elevata delle importazioni complessive in Turchia. Inoltre, dopo aver escluso le importazioni dalla Russia e dalla Cina, le restanti importazioni in Malaysia risultano, in termini di quantitativi, quasi quattro volte superiori rispetto alle importazioni in Turchia.

In secondo luogo, per altri importanti fattori produttivi, vale a dire il legno segato di pioppo o di abete rosso per lo strato centrale, classificati rispettivamente con i codici SA 4407 97 o 4407 13 , durante il periodo dell'inchiesta le importazioni in Turchia sono trascurabili.

In terzo luogo, nei suoi codici a 8 cifre del codice SA 4408 90 , la nomenclatura malese per la classificazione doganale opera una distinzione tra le impiallacciature per uso decorativo (codice 4408 90 10 ), che sono pertinenti per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, e altre impiallacciature (codice 4408 90 90 ), che non sono pertinenti. Per contro, la nomenclatura turca non opera tale distinzione. Se tuttavia la Commissione decide di basarsi sulle statistiche relative alle importazioni in Turchia per stabilire i prezzi di riferimento delle impiallacciature per uso decorativo, classificabili con il codice SA 4408 90 , dovrebbero essere utilizzate solo quelle importate con il codice di sottolivello 4408 90 95 (impiallacciature di spessore superiore a 1 mm).

In quarto luogo, i prezzi delle importazioni in Malaysia di impiallacciature con il suddetto codice a 8 cifre 4408 90 10 , pertinente per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, sono più elevati in provenienza dalla Cina rispetto al resto del mondo. Ciò dimostra che le importazioni dalla Cina non possono avere un effetto distorsivo sui prezzi locali malesi per questo fattore produttivo.

(176)

Per quanto riguarda il primo, il terzo e il quarto punto, come illustrato ai considerando da 170 a 172, per le impiallacciature realizzate in quercia, pino, frassino, acero e pioppo i valori di riferimento sono stati stabiliti sulla base dei corrispondenti parametri di riferimento per il legno segato. Pertanto le importazioni dalla Russia e dalla RPC nell'ambito del codice SA 4408 90 non erano pertinenti per tali valori di riferimento, mentre i codici SA per il corrispondente legno segato non registrano importazioni significative dalla Russia e dalla RPC. Inoltre la distinzione operata nella nomenclatura malese con il codice SA 4408 90 (impiallacciature per uso decorativo e altre impiallacciature) non è ancora specifica per quanto riguarda il tipo di legno e pertanto non può essere utilizzata al fine di stabilire un valore di riferimento affidabile per le impiallacciature che rappresentano i principali fattori produttivi, né di trarre conclusioni sulle distorsioni.

(177)

Come spiegato in precedenza, per le impiallacciature realizzate in hickory e in noce, per le quali non esiste un codice SA specifico per il legno segato, nonché per le impiallacciature realizzate in altri tipi di legno (non specificati), i valori di riferimento sono stati stabiliti sulla base delle importazioni di cui al codice NC 4408 90 95 . Ciò è dovuto al fatto che, come suggerito anche da Fusong e JINFA, questo codice NC corrisponde più maggiormente al fattore produttivo utilizzato, in particolare in termini di spessore dell'impiallacciatura. In ogni caso, come illustrato in precedenza, le impiallacciature realizzate in hickory, in noce o in altri tipi di legno non costituiscono fattori produttivi principali, bensì rappresentano una percentuale molto ridotta dei costi totali delle materie prime. Pertanto i valori di riferimento per tali fattori produttivi non possono incidere in modo significativo sul calcolo del valore normale.

(178)

Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha osservato che, delle due materie prime, solo il legno segato di pioppo costituisce uno dei principali fattori produttivi. Come illustrato al considerando 173, per questo fattore produttivo la Commissione ha deciso di utilizzare i dati sulle importazioni dalla Malaysia, che evidenziano quantitativi notevolmente più elevati rispetto alla Turchia.

(179)

Nel complesso, la Commissione ha ritenuto che le osservazioni formulate da JINFA e Fusong non mettano in discussione a) le fonti e il metodo scelti per stabilire prezzi esenti da distorsioni per le materie prime e b) la selezione della Turchia come paese rappresentativo appropriato; pertanto sono state respinte.

(180)

Alla luce di quanto sopra esposto, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi del prodotto oggetto dell'inchiesta

Fattore produttivo

Codice della merce

Fonte

Unità di misura

Valore esente da distorsioni

(in CNY)

Materie prime

Vernice (mezzo non acquoso)

320810

Global Trade Atlas (GTA) – Turchia

kg

44,24

Vernice (mezzo acquoso)

320990

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

26,04

Olio

340520

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

36,22

Colla

350691

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

30,76

Pellicola di plastica

392010

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

23,73

Nastro di plastica

392390

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

37,35

Tronco di quercia

44039100

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

5 849,20

Tronco di acero

44039900

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

6 472,37

Legno segato di pino

440711

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

1 664,52

Legno segato di abete rosso

440712

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

1 730,54

Legno segato di abete rosso (SPF)

440713

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

2 875,22

Legno segato di quercia

440791

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

7 426,92

Legno segato di acero

440793

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

8 178,60

Legno segato di frassino

440795

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

6 838,62

Legno segato di pioppo

440797

Global Trade Atlas (GTA) - Malaysia

M3

2 530,52

Impiallacciatura di pino

440810

Calcolo sulla base del corrispondente valore di riferimento per il legno segato

M3

per produttore esportatore (dati riservati)

Impiallacciatura di frassino

440890

Calcolo sulla base del corrispondente valore di riferimento per il legno segato

M3

per produttore esportatore (dati riservati)

Impiallacciatura di hickory

44089095

Global Trade Atlas (GTA)

M3

2 455,18

Impiallacciatura di acero

440890

Calcolo sulla base del corrispondente valore di riferimento per il legno segato

M3

per produttore esportatore (dati riservati)

Impiallacciatura di quercia

440890

Calcolo sulla base del corrispondente valore di riferimento per il legno segato

M2

per produttore esportatore (dati riservati)

Altro legno per lo strato superiore

44089095

Global Trade Atlas (GTA)

M3

2 455,18

Impiallacciatura di pioppo

440890

Calcolo sulla base del corrispondente valore di riferimento per il legno segato

M3

per produttore esportatore (dati riservati)

Impiallacciatura di noce

44089095

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

2 455,18

MDF

441113

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

7 423,60

Legno compensato a lamine

441233

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

5 184,72

Legno compensato ad anima a pannello

441252

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

M3

5 460,72

Carta e cartone ondulati

480810

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

5,78

Cartone

481910

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

16,78

Polvere di legno

440141

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

2,35

Lavoro (manodopera)

 

n/a

Statistiche nazionali

ore

36,10

Energia

Carbone

270119

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

0,72

Carbone grezzo

270112

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

1,00

Scarti di legno

440149

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

0,18

Pellet da biomassa

440131

Global Trade Atlas (GTA) - Turchia

kg

1,39

Energia elettrica

n/a

Statistiche nazionali

kWh

0,89

Gas

n/a

Statistiche nazionali

M3

4,11

Vapore

n/a

Calcolo basato sul costo del gas

kg

0,40

Acqua

n/a

Statistiche nazionali

M3

4,96

(181)

La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire questo importo la Commissione ha espresso le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta in percentuale del costo effettivo delle materie prime utilizzate e ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime al fine di ottenere le spese generali di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e le spese generali segnalate potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare le spese generali di produzione esenti da distorsioni al momento della consegna presso lo stabilimento della società.

3.2.2.1.   Materie prime

(182)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC, elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (88). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso ai considerando 126 e 127 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi relativi al mercato interno della RPC data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. I volumi rimanenti sono stati considerati rappresentativi dalla Commissione.

(183)

Inoltre nella nota la Commissione aveva osservato che una percentuale significativa delle importazioni in Turchia classificate con il codice SA 4408 90 (impiallacciature) proveniva dalla Russia e che, a causa delle sanzioni imposte alla Russia, i prezzi di tali importazioni erano probabilmente distorti. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che, se la Turchia è selezionata come paese rappresentativo, le importazioni dalla Russia non dovrebbero essere prese in considerazione per la determinazione del valore di riferimento del codice 4408 90 .

(184)

Nella loro prima comunicazione sulla nota, Fusong e JINFA hanno sostenuto che le importazioni russe non dovrebbero essere escluse dal calcolo del valore esente da distorsioni, in quanto i loro prezzi sono aumentati nel 2022 e nel 2023 e pertanto non possono essere stati oggetto di sanzioni.

(185)

Alla luce del metodo adottato per stabilire il valore di riferimento per i principali fattori produttivi per le impiallacciature, la Commissione ha ritenuto che la percentuale delle importazioni russe con il codice SA 4408 90 non sia più pertinente. In considerazione della percentuale pari a zero o comunque limitata delle importazioni russe per le altre materie prime e senza prendere posizione sulla probabilità che tali importazioni siano distorte, la Commissione ha deciso di includere le importazioni russe nei suoi calcoli.

(186)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto i pertinenti dazi all'importazione al valore CIF registrato nelle statistiche relative alle importazioni del paese rappresentativo, quali disponibili nel GTA.

(187)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del loro costo effettivo e ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.

3.2.2.2.   Lavoro (manodopera)

(188)

L'Istituto turco di statistica (89) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2022 per ottenere il costo medio del lavoro per l'attività economica C.16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) secondo la classificazione NACE Rev. 2. Il valore medio mensile per il 2022 è stato debitamente adeguato per tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice del costo del lavoro pubblicato dall'Istituto turco di statistica (90), al fine di adeguarlo al 2023 (PI), vale a dire 36,10 CNY/ora.

3.2.2.3.   Energia elettrica

(189)

La Commissione ha utilizzato le statistiche sui prezzi dell'energia elettrica pubblicate dall'Autorità di regolamentazione del mercato dell'energia (EMRA) (91) nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica per uso industriale espressi in Kuruş/KWh per il settore industriale relativi al 2023, che riguardano il periodo dell'inchiesta, vale a dire 0,89 CNY/KWh.

3.2.2.4.   Gas naturale

(190)

La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali in Turchia, quale pubblicato dall'Istituto turco di statistica nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati dei prezzi del gas nella fascia di consumo corrispondente, espressi in Kuruş/m3, debitamente adeguati per tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi dei produttori pubblicato dall'Istituto turco di statistica (92), adattati al periodo dell'inchiesta, vale a dire 4,11 CNY/m3. Il prezzo è stato adeguato per tenere conto dell'IVA al 18 %, in quanto il prezzo indicato è comprensivo di IVA.

3.2.2.5.   Vapore

(191)

La Commissione ha calcolato il prezzo del vapore in Turchia per il periodo dell'inchiesta ricorrendo al metodo proposto dal dipartimento statunitense dell'Energia (93), basato sul costo del gas necessario per produrlo, aggiungendo congrui margini per altri costi di esercizio, SGAV e profitti. Il prezzo medio risultante per il 2023 è pari a 0,4 CNY/kg.

3.2.2.6.   Acqua

(192)

La Commissione ha utilizzato il costo medio dell'acqua in Turchia, pari a 4,96 CNY/m3, pubblicato dall'Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia (94) per il 2023. Tale prezzo comprende l'indennità di depurazione e le spese per la pulizie, ma non l'IVA.

3.2.2.7.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(193)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(194)

Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(195)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l'ammortamento, la Commissione si è basata sui dati finanziari del 2023, estratti dalla banca dati Orbis, relativi alle società di seguito elencate:

AGT Agac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi;

Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve Ticaret A.S..

3.2.3.   Calcolo

(196)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(197)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.2.1.

(198)

La Commissione ha poi aggiunto al costo di fabbricazione esente da distorsioni le spese generali di produzione e l'ammortamento, come spiegato al considerando 194, per ottenere costi di produzione esenti da distorsioni.

(199)

Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti delle tre società elencate al considerando 195. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 19,5 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 28 %.

(200)

Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.4.   Prezzo all'esportazione

(201)

I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate nella RPC, che tuttavia svolgevano funzioni minime.

(202)

Alla luce di quanto sopra, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.5.   Confronto

(203)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. Come illustrato in dettaglio nel prosieguo del testo, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.2.5.1.   Adeguamenti apportati al valore normale

(204)

Come spiegato al considerando 196, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione unitamente agli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Ne consegue che non è stato necessario riportarlo al livello franco fabbrica.

(205)

Per quanto riguarda gli adeguamenti, la Commissione ha riscontrato che il codice SA con il quale il prodotto oggetto dell'inchiesta è classificato per le esportazioni nella PCR è soggetto a un'IVA non rimborsabile del 13 %, mentre il valore normale era stato costruito al netto dell'IVA. Pertanto, al fine di garantire un confronto equo, per i produttori esportatori soggetti a tale IVA è stato effettuato un adeguamento al rialzo del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

(206)

La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare eventuali altri adeguamenti del valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione.

3.2.5.2.   Adeguamenti del prezzo all'esportazione

(207)

Al fine di riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle voci relative a trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio.

(208)

Sono stati effettuati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni. Tali fattori, nonché i costi di cui al considerando precedente, sono stati detratti dal prezzo all'esportazione, sulla base dei dati comunicati dall'esportatore, a livello di operazione.

3.2.6.   Margini di dumping

(209)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(210)

Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Gruppo

Margine di dumping provvisorio

Gruppo Forest

55,5  %

Gruppo Fusong

60,4  %

Gruppo JINFA

42,7  %

(211)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione.

(212)

Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 50,7 %.

(213)

Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell'Unione dal paese interessato durante il PI, stabilite in base ai dati Eurostat.

(214)

Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito oltre l'80 % delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.

(215)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Forest Group

55,5  %

Gruppo Fusong

60,4  %

JINFA Group

42,7  %

Altre società che hanno collaborato

50,7  %

Tutte le altre importazioni originarie della RPC

60,4  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(216)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da circa 200 (95) produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'"industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(217)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava, secondo quanto accertato, a circa 48 000 metri quadri. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle risposte verificate al questionario sui macroindicatori fornito dalla FEP. Come indicato al considerando 7, i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 20 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

(218)

Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(219)

Gli MWF possono essere utilizzati nella produzione di prodotti finiti per l'industria delle costruzioni, ad esempio scale e battiscopa. La Commissione ha constatato che una percentuale molto ridotta della produzione dei produttori dell'Unione (meno dell'1 % in media nel periodo in esame) è stata destinata all'uso vincolato. A tale riguardo, gli MWF sono stati semplicemente trasferiti (senza fattura) all'interno dello stesso sito di produzione o della stessa società per un'ulteriore lavorazione a valle.

(220)

La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul libero mercato è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

(221)

Tuttavia, a causa dei quantitativi molto ridotti di MWF utilizzati in modo vincolato, la Commissione non ha ritenuto significativo separare gli indicatori di pregiudizio tra consumo vincolato e consumo libero al di là dei dati indicati nella tabella 2.

4.3.   Consumo dell'Unione

(222)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base della risposta verificata al questionario sui macroindicatori per quanto riguarda le vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione e di Eurostat per quanto attiene alle importazioni.

(223)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in metri quadri)

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Consumo totale dell'Unione

70 383 041

75 151 588

77 580 866

50 509 888

Indice

100

107

110

72

Mercato vincolato

791 459

753 192

563 601

772 780

Indice

100

95

71

98

Mercato libero

69 591 582

74 398 396

77 017 265

49 737 108

Indice

100

107

111

71

Fonte:

risposta verificata al questionario sui macroindicatori ed Eurostat.

(224)

Il consumo totale dell'Unione è aumentato da circa 70,4 milioni di metri quadri nel 2020 a circa 77,6 milioni di metri quadri nel 2022, con un aumento del 10 %. Tuttavia nel 2023 il consumo totale dell'Unione è sceso a circa 50,5 milioni di metri quadri, con una diminuzione del 28 % rispetto al 2020.

(225)

Il consumo libero dell'Unione ha registrato un andamento molto simile a quello del consumo totale dell'Unione. È aumentato da circa 69,6 milioni di metri quadri nel 2020 a circa 77,0 milioni di metri quadri nel 2022, con un aumento dell'11 %. Tuttavia nel 2023 il consumo libero dell'Unione è sceso a circa 49,7 milioni di metri quadri, con una diminuzione del 29 % rispetto al 2020.

(226)

L'uso vincolato è stato molto ridotto rispetto al consumo totale. Il suo andamento è stato più stabile ed è diminuito solo del 2 % nel periodo in esame.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

4.4.1.   Quantitativi e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(227)

La Commissione ha stabilito i quantitativi delle importazioni in base ai dati Eurostat. Eurostat ha registrato i quantitativi delle importazioni principalmente in massa (kg) e anche in metri quadri, quale unità supplementare. Tuttavia, come indicato nella denuncia, era chiaro che le unità supplementari registrate non erano affidabili, poiché la densità superficiale risultante per alcuni dei dati sulle importazioni registrati non era adeguata per gli MWF. Nella denuncia, il denunciante ha adeguato le unità supplementari, laddove non erano comprese tra 7 e 9,5 per la densità superficiale, al fine di correggere le cifre riportate, espresse in metri quadri. Tale intervallo era stato individuato dal denunciante a partire da fonti accessibili al pubblico Tuttavia nel corso dell'inchiesta la Commissione ha avuto accesso a una gamma di dati più ampia di quella disponibile nella fase della denuncia. Gli adeguamenti sono stati pertanto effettuati se la densità superficiale non era compresa tra 4,59 e 14,94, in base ai dati disponibili per le società che hanno collaborato alla presente inchiesta. Qualora un adeguamento fosse risultato necessario, è stata utilizzata la densità superficiale media ponderata comunicata dalle parti che hanno collaborato (7,73), ottenendo così un quantitativo importato riveduto, espresso in metri quadri. Tale metodo è stato applicato alle importazioni di tutti i paesi per i quattro anni del periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è stata stabilita sulla base delle importazioni dell'Unione da tutti i paesi registrate da Eurostat, ma con adeguamenti delle unità supplementari di cui sopra, più le vendite verificate sul mercato dell'Unione presentate dalla FEP per i produttori dell'Unione.

(228)

Nella tabella 3 sono indicati i quantitativi importati adeguati, espressi in metri quadri, nonché i dati relativi alla massa, in kg. I dati espressi in kg dimostrano che il metodo di adeguamento ha avuto un'incidenza correttiva positiva sui dati relativi alle importazioni, anziché produrre un effetto distorsivo.

Tabella 3

Volume delle importazioni (in metri quadri e in kg) e quota di mercato

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Volume delle importazioni dal paese interessato (in metri quadri)

11 704 508

14 701 223

19 573 928

11 202 585

Indice

100

126

167

96

Quota di mercato

16,8 %

19,8 %

25,4 %

22,5 %

Indice

100

117

151

134

Volume delle importazioni dal paese interessato (in kg)

92 811 900

113 925 300

154 565 300

88 459 100

Indice

100

123

167

95

Fonte:

Eurostat.

(229)

Le importazioni dal paese interessato sono aumentate da circa 11,7 milioni di metri quadri nel 2020 a circa 19,6 milioni di metri quadri nel 2022, evidenziando un aumento del 67 %. Tuttavia nel 2023 tali importazioni sono scese a circa 11,2 milioni di metri quadri, con una diminuzione del 4 % rispetto al 2020.

(230)

Le importazioni in peso, espresse in kg, hanno seguito una tendenza molto simile a quella espresse in metri quadri.

(231)

In termini di quota di mercato, le importazioni (in metri quadri) dal paese interessato sono aumentate dal 16,8 % nel 2020 al 25,4 % nel 2022, con un aumento del 51 %. Tuttavia nel 2023 la quota di mercato di queste importazioni è scesa al 22,5 %, il che rappresentava ancora un aumento del 34 % rispetto al 2020.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(232)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alle risposte verificate dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione per quanto riguarda il valore della fattura (in CNY convertito in EUR per metro quadro) e utilizzando i dati Eurostat relativi al peso (in EUR/kg). Come indicato in precedenza, utilizzando i dati supplementari di Eurostat, espressi in metri quadri, i prezzi delle importazioni non erano attendibili.

(233)

L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base dei prezzi CIF verificati dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e dei prezzi franco fabbrica dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(234)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (in EUR/metro quadro e in EUR/kg)

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Cina – Prezzi in fattura degli esportatori inseriti nel campione (in EUR/metro quadro)

19,1

19,8

23,2

21,1

Indice

100

104

121

111

Cina – Dati Eurostat (in EUR/ kg)

2,59

2,80

3,35

2,93

Indice

100

108

130

113

Fonte:

produttori esportatori inseriti nel campione ed Eurostat.

(235)

I prezzi all'esportazione cinesi indicati dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, convertiti in EUR per metro quadro, sono aumentati del 21 % tra il 2020 e il 2022. Tuttavia tali prezzi sono diminuiti del 10 % nel 2023. Nel 2023 i prezzi sono stati dell'11 % più elevati rispetto a quelli del 2020.

(236)

I prezzi delle importazioni cinesi sulla base di Eurostat, espressi in EUR/kg, sono aumentati del 30 % tra il 2020 e il 2022. Nel 2022 i prezzi sono aumentati del 20 % rispetto al 2021. Tuttavia tali prezzi sono diminuiti del 13 % nel 2023. Nel 2023 i prezzi sono stati del 13 % più elevati rispetto a quelli del 2020.

(237)

La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

b)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione (il dazio doganale su tali importazioni era pari allo 0 %).

(238)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 31,0 % e il 35,9 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione. Oltre il 95 % delle importazioni corrispondenti è risultato essere soggetto a undercutting. Inoltre circa il 93 % delle importazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione corrispondeva ai tipi esatti venduti dall'industria dell'Unione.

(239)

Il produttore esportatore cinese JINFA ha proposto modifiche alla struttura del numero di controllo del prodotto (NCP). JINFA ha proposto un aumento della granularità per lo spessore dello strato superiore e per la classificazione. JINFA ha inoltre proposto di aggiungere un ulteriore parametro relativo allo spessore complessivo. Anche F. W. Barth and Co GmbH (Barth), Thede & Witte Holzimport GmbH & Co. KG ("Thede & Witte") Puderbach Holzhandel GmbH & Co. KG (Puderbach), MEFO Floor GmbH & Co. KG (MEFO Floor) e Floors 4Ever UAB ("Floors 4Ever") hanno presentato concise osservazioni in merito a questioni relative alla classificazione.

(240)

La Commissione ha modificato la struttura dell'NCP aumentando la granularità dello strato superiore, in quanto gli intervalli precedenti non erano omogenei. Gli altri parametri sono rimasti invariati, in quanto i suggerimenti aggiuntivi in merito alla struttura dell'NCP presentati dalle parti non sono stati ritenuti necessari e hanno il solo effetto di complicare l'NCP. In particolare, la Commissione ha osservato che la classificazione dei prodotti di seconda scelta era soggettiva e che ciascuna società disponeva di modalità proprie per definire i diversi tipi di prodotti non di prima qualità.

(241)

L'AUMI ha sostenuto che il calcolo dell'undercutting dovrebbe tenere conto delle differenze in relazione allo stadio commerciale.

(242)

La Commissione ha osservato che i produttori esportatori cinesi hanno venduto a importatori o a grossisti. Anche l'industria dell'Unione ha effettuato vendite a tali tipi di clienti, ma in aggiunta anche ad ulteriori tipologie di clienti a valle, quali dettaglianti, negozi "fai da te", architetti e altri operatori del settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. La Commissione ha pertanto effettuato un secondo calcolo dell'undercutting riducendo i prezzi dell'industria dell'Unione per le vendite a tali acquirenti a valle. Detta riduzione ha tenuto conto del fatto che gli agenti incaricati delle vendite di MWF in alcuni paesi dell'Unione applicano solitamente una commissione del 5 % per coprire i rispettivi costi e il margine di profitto. In questo calcolo pertanto, se le vendite dell'industria dell'Unione sono state effettuate ad acquirenti diversi dagli operatori commerciali e dai grossisti, è stata effettuata una riduzione del 5 % in relazione allo stadio commerciale. Utilizzando tale metodo, la media ponderata dei margini di undercutting variava dal 28,8 % al 34,0 %.

(243)

L'AUMI ha sostenuto che i prezzi di un produttore dell'Unione erano notevolmente inferiori rispetto a quelli solitamente praticati dai membri dell'AUMI e tale fatto impediva loro di essere competitivi. L'AUMI ha affermato che vi erano differenze di prezzo fino al 40 % tra i membri dell'AUMI che si riforniscono dalla Cina e le società dell'Unione i cui approvvigionamenti non provengono dalla Cina.

(244)

La Commissione ha valutato gli elementi di prova presentati dall'AUMI relativi a un'offerta di prezzo per un numero limitato di tipi di prodotto al di fuori del periodo dell'inchiesta. Tali elementi di prova sono stati considerati aneddotici e non hanno ribaltato il calcolo completo effettuato dalla Commissione, che ha riguardato tutte le vendite effettuate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dai produttori dell'Unione e dai produttori esportatori inseriti nel campione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(245)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(246)

Come indicato al considerando 7, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(247)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario della FEP. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(248)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(249)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(250)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Volume di produzione (in metri quadri)

69 227 000

72 919 000

70 038 000

47 882 100

Indice

100

105

101

69

Capacità produttiva (in metri quadri)

91 784 564

85 746 300

84 910 179

83 670 023

Indice

100

93

93

91

Utilizzo degli impianti

75  %

85  %

82  %

57  %

Indice

100

113

109

76

Fonte:

risposte verificate al questionario sui macroindicatori.

(251)

Durante tutto il periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 31 %. Da un'analisi dettagliata emerge che tale diminuzione della produzione si è verificata principalmente nel 2023.

(252)

La capacità produttiva dell'Unione è stata calcolata sulla base di una produzione massima raggiungibile nel lungo termine, tenendo conto della manutenzione. Nel periodo in esame la capacità produttiva dell'Unione è diminuita del 9 %.

(253)

Durante il periodo in esame, nonostante una riduzione del 9 % della capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti dell'Unione è diminuito del 24 %.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(254)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in metri quadri)

51 113 909

52 082 542

50 419 026

33 366 160

Indice

100

102

99

65

Quota di mercato

73,4  %

70,0  %

65,5  %

67,1  %

Indice

100

95

89

91

Fonte:

risposte verificate al questionario sui macroindicatori.

(255)

Il volume totale delle vendite dell'Unione è rimasto relativamente stabile tra il 2020 e il 2022. Tuttavia nel 2023 le vendite dell'Unione sono scese a circa 33,4 milioni di metri quadri, da 50,4 milioni di metri quadri nel 2022, con una diminuzione del 35 % rispetto al 2020.

(256)

Tutte queste vendite sono state effettuate sul libero mercato, in quanto non vi sono state vendite vincolate durante il periodo in esame. I dati di cui alla tabella 2 si riferiscono all'uso vincolato e in tale ambito non si sono registrate vendite effettive.

(257)

In termini di quota di mercato, i quantitativi di vendita dell'Unione sono diminuiti dal 73,4 % nel 2020 al 65,5 % nel 2022, con una diminuzione dell'11 %. Tuttavia nel 2023 la quota di mercato di tali vendite è aumentata al 67,1 %, con una diminuzione del 9 % rispetto al 2020.

(258)

Il forte calo dei quantitativi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo in esame è dovuto alla penetrazione nel mercato delle importazioni cinesi a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, come indicato ai considerando da 237 a 242. In aggiunta, la consistente diminuzione delle vendite nel 2023 va ricondotta, tra l'altro, al calo della domanda nel settore delle costruzioni.

(259)

Anche l'andamento della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame è connesso a tali fattori. La perdita di quota di mercato ha raggiunto l'11 % nel 2022, ma ha registrato una lieve ripresa nel PI, durante il periodo in cui il settore delle costruzioni stava affrontando gravi difficoltà.

4.5.2.3.   Crescita

(260)

In considerazione del fatto che l'industria dell'Unione ha perso il 9 % della quota di mercato nel periodo in esame e che le sue vendite sul libero mercato sono diminuite del 35 %, è evidente che non si è verificata alcuna crescita, ma che si è trattato piuttosto di un periodo di contrazione, sia in termini assoluti che in relazione al consumo sul libero mercato.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(261)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Numero di dipendenti (ETP)

12 204

12 774

13 294

10 509

Indice

100

105

109

86

Produttività (in m2/dipendente)

5 672

5 708

5 269

4 556

Indice

100

101

93

80

Fonte:

risposte verificate al questionario sui macroindicatori.

(262)

Nel periodo in esame il livello di occupazione dell'industria dell'Unione in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP) è sceso del 14 %.

(263)

La produttività in termini di tonnellate per dipendente è diminuita del 20 % nel periodo in esame.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(264)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(265)

Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(266)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (in EUR/metro quadro)

21,5

21,9

26,5

26,7

Indice

100

102

123

124

Costo unitario di produzione (in EUR/metro quadro)

17,8

18,1

23,2

25,2

Indice

100

102

131

142

Fonte:

produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(267)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari praticati sul mercato dell'Unione a parti indipendenti sono aumentati da 21,5 EUR/metro quadro a 26,7 EUR/metro quadro, con un aumento del 24 %. L'aumento più cospicuo si è verificato nel 2022, quando i prezzi di vendita unitari sono aumentati del 21 %.

(268)

Questa tendenza apparentemente positiva va vista nel contesto dei consistenti aumenti dei costi delle materie prime. Durante il periodo dell'inchiesta tali costi rappresentavano oltre il 50 % del costo unitario di produzione complessivo. Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è aumentato del 42 %, segnatamente un tasso molto più elevato rispetto all'aumento medio dei prezzi di vendita sul libero mercato dell'Unione.

(269)

I prezzi di vendita unitari e i costi unitari sono entrambi aumentati del 2 % nel 2021 rispetto al 2020. Nel 2022 tuttavia i prezzi di vendita sono aumentati del 21 % a motivo dell'aumento dei costi delle materie prime. Inoltre, poiché gli aumenti dei costi unitari erano molto più elevati (29 %), era evidente che i prezzi erano in fase di contrazione. Come indicato nella tabella 4, i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati solo del 20 % nel 2022.

(270)

Nel 2023 i costi unitari sono saliti a 25,2 EUR/metro quadro, principalmente a motivo di una consistente diminuzione dei quantitativi di vendita dovuta al calo della domanda nel settore delle costruzioni, come indicato nella tabella 6. Tuttavia l'industria dell'Unione non è stata in grado di adeguarsi alla nuova situazione di mercato e i suoi prezzi di mercato sono aumentati solo dell'1 %. Nel 2023 i prezzi cinesi sono diminuiti del 13 %, esercitando un'enorme pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(271)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Costo medio del lavoro per dipendente in termini di ETP (in EUR)

22 887

23 948

24 673

27 099

Indice

100

105

108

118

Fonte:

produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(272)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 18 % nel periodo in esame. L'andamento delle retribuzioni è frutto di trattative sindacali e gli altri costi connessi al lavoro dipendente sono stati stabiliti dalle amministrazioni nazionali; inoltre il periodo in esame è stato caratterizzato da un'inflazione elevata.

4.5.3.3.   Scorte

(273)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Scorte finali (in metri quadri)

1 447 775

1 500 393

1 651 352

1 912 066

Indice

100

104

114

132

Scorte finali in percentuale della produzione

9,8  %

8,8  %

9,8  %

16,1  %

Indice

100

90

100

165

Fonte:

produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(274)

Le scorte finali dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono aumentate del 32 % nel periodo in esame. In percentuale della produzione tali scorte sono aumentate del 65 % nel periodo in esame. Le scorte sono molto importanti nell'industria degli MWF dell'Unione, in quanto le vendite sono solitamente effettuate avvalendosi delle scorte, mentre la produzione su ordinazione rappresenta piuttosto un'eccezione a tale pratica. Le scorte sono quindi generalmente piuttosto elevate, come dimostrano le percentuali di produzione indicate nella tabella 10. L'aumento delle scorte, sia in termini assoluti che in percentuale della produzione, è dovuto a un forte calo delle vendite nel 2023, mentre l'industria dell'Unione cercava di adeguare i propri livelli di produzione in modo efficiente.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(275)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

7,2  %

7,9  %

5,0  %

–3,9  %

Indice

100

110

71

-54

Flusso di cassa (in EUR)

26 039 959

29 131 378

24 085 723

-1 822 011

Indice

100

112

92

-7

Investimenti (in EUR)

5 266 156

13 256 301

7 849 042

12 046 395

Indice

100

252

149

229

Utile sul capitale investito

27,4  %

38,1  %

30,7  %

–7,2  %

Indice

100

139

112

-26

Fonte:

produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(276)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori inseriti nel campione era superiore al 7 % nel 2020 e nel 2021, ma è scesa al 5,0 % nel 2022. Quanto sopra va ricondotto alla pressione sui prezzi esercitata dai crescenti quantitativi delle importazioni cinesi, come illustrato al considerando 269. Nel periodo dell'inchiesta la redditività è nuovamente diminuita, questa volta in misura maggiore, scendendo al di sotto del punto di pareggio e attestandosi al –3,9 %. Nel periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha continuato a subire la pressione sui prezzi delle importazioni cinesi, ma ha anche risentito del fatto che le difficoltà nel settore delle costruzioni hanno determinato una diminuzione del 35 % della domanda di MWF, come indicato nella tabella 3.

(277)

L'andamento della redditività, considerato unitamente ai prezzi di vendita e ai costi di produzione di cui alla tabella 8 e all'evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi, ha evidenziato una significativa contrazione dei prezzi. L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi per rispecchiare in misura sufficiente gli aumenti dei costi al fine di vendere a prezzi ragionevolmente redditizi. Di conseguenza, la redditività dell'industria dell'Unione è scesa al di sotto del punto di pareggio nel periodo dell'inchiesta.

(278)

Il flusso di cassa netto riflette la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato un andamento simile a quello dell'utile sul fatturato, diminuendo dapprima nel 2022 per poi diventare negativo nel periodo dell'inchiesta.

(279)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Anche l'utile sul capitale investito ha registrato un andamento analogo a quello dell'utile sul fatturato, diminuendo per la prima volta nel 2022 e subendo un forte calo nel periodo dell'inchiesta, dato che è passato dal 30,7 % nel 2022 al –7,2 % nel periodo dell'inchiesta.

(280)

Nel periodo in esame i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno continuato a investire, come dimostrano i dati sugli investimenti di cui sopra. Gli investimenti erano compresi tra 5 e 13 milioni di EUR all'anno e sono stati effettuati principalmente al fine di migliorare l'efficienza e di mantenere gli impianti esistenti. Le società dell'industria dell'Unione hanno spiegato che tali investimenti costituivano il minimo necessario per mantenere l'efficienza. Hanno rappresentato meno del 4 % del fatturato in ciascuno dei quattro anni del periodo in esame. L'industria dell'Unione ha spiegato che gli investimenti erano limitati da una minore capacità di ottenere capitale. Come indicato al considerando 338, una delle società dell'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che un investimento di 10-15 milioni di EUR era stato annullato a causa della situazione precaria del mercato negli anni 2022 e 2023. La riduzione riguardante il livello dell'utile sul capitale investito compromette la futura capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitale e quindi la sua sopravvivenza a medio e lungo termine.

4.5.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(281)

Il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione si è verificato in un mercato con una domanda in aumento fino al 2022. Nel 2023 il consumo è tuttavia diminuito del 35 %. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 9 % nel periodo in esame, passando dal 73,4 % nel 2020 al 67,1 % nel periodo dell'inchiesta.

(282)

L'andamento dell'uso vincolato ha registrato un modesto calo del 2 % nel periodo in esame. L'inchiesta ha dimostrato che l'uso vincolato non è direttamente influenzato dalle importazioni oggetto di dumping. Ciò significa che l'uso vincolato non è stato un fattore chiave nell'analisi del pregiudizio.

(283)

L'andamento dei prezzi di vendita ha evidenziato un andamento apparentemente positivo durante il periodo in esame. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che l'andamento positivo dei prezzi di vendita era collegato all'andamento dei prezzi delle materie prime, che sono notevolmente aumentati in tale periodo.

(284)

La maggior parte degli indicatori ha evidenziato un andamento decisamente negativo, ad esempio la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, che presentavano tutti cifre positive nel 2020 e nel 2021, sono diminuiti nel 2022 e sono diventati negativi nel 2023. Le scorte finali di prodotti finiti sono aumentate, il che ha avuto anche un impatto negativo sul flusso di cassa. Tali tendenze sono state determinate dall'andamento dei prezzi di vendita e dei costi di produzione. Questi fattori, esaminati congiuntamente all'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in quantità crescenti, dimostrano chiaramente la contrazione dei prezzi. Nel 2022 le importazioni oggetto di dumping sono cresciute in termini di quantitativi e i prezzi non sono aumentati in linea con i costi delle materie prime. Nel 2023 i prezzi all'importazione sono diminuiti e l'industria dell'Unione non è stata in grado di fissare i prezzi a un livello che le consentisse di coprire i propri costi; mentre nel 2020 e nel 2021 era riuscita a realizzare profitti ragionevoli, nel 2022 tali profitti sono scesi al di sotto del margine di profitto di riferimento (7,3 %) e nel 2023 la redditività è diventata significativamente negativa.

(285)

Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti per mantenere l'efficienza. Dopo il 2021 vi sono tuttavia elementi di prova attestanti una riduzione della capacità di ottenere capitale.

(286)

Sebbene nella presente inchiesta il pregiudizio sia rappresentato principalmente da indicatori di prezzo e di prestazione, quali la redditività e la capacità di ottenere capitale, anche gli indicatori di volume dell'industria dell'Unione hanno evidenziato una riduzione. La produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite e la quota di mercato sul mercato dell'Unione sono diminuiti nel periodo in esame. Inoltre si è registrato un calo anche dell'occupazione e della produttività, di pari passo con la riduzione dei livelli di produzione e del volume delle vendite. Le importazioni cinesi hanno guadagnato quote di mercato tra il 2020 e il 2022, ma ne hanno perse in parte nel periodo dell'inchiesta. Nel 2023 tuttavia i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti notevolmente e hanno avuto un forte impatto sugli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione; infatti la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono diventati negativi.

(287)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(288)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono i seguenti: calo del consumo, importazioni da paesi terzi, importazioni nell'Unione di società collegate all'industria dell'Unione, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e aumenti dei costi, compresi gli investimenti e l'uso vincolato.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(289)

Come indicato nella tabella 3, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina è aumentato da circa 11,7 milioni di metri quadri nel 2020 a circa 19,6 milioni di metri quadri nel 2022, con un aumento del 67 %. Nel periodo dell'inchiesta i quantitativi importati sono scesi a 11,2 milioni di metri quadri. In termini di quota di mercato, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono aumentate dal 16,8 % nel 2020 al 25,4 % nel 2022, con un aumento del 51 %. Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato è scesa al 22,5 %. Durante l'intero periodo in esame la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 34 %.

(290)

Tali osservazioni hanno coinciso con un calo del 35 % delle vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato e con una diminuzione della quota di mercato dal 73,4 % al 67,1 %, pari a una riduzione del 9 %.

(291)

Come illustrato ai considerando 269 e 270, le importazioni dalla Cina hanno provocato una contrazione dei prezzi per l'industria dell'Unione nel 2022 e nel periodo dell'inchiesta. Tale contrazione dei prezzi ha fatto sì che, quando nel 2022 i costi unitari dei produttori dell'Unione sono aumentati del 29 % (in gran parte a causa dell'aumento dei costi delle materie prime), i produttori dell'Unione non sono stati in grado di adeguare i prezzi di vendita in modo tale da mantenere i loro livelli di redditività. Questa situazione è peggiorata nel periodo dell'inchiesta, quando i costi sono ulteriormente aumentati. In effetti, nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 13 %. A seguito di tale contrazione dei prezzi, l'industria dell'Unione ha registrato perdite pari al 3,9 % nel periodo dell'inchiesta.

(292)

La penetrazione delle importazioni cinesi nel periodo in esame è stata possibile in quanto il prodotto oggetto dell'inchiesta è solitamente venduto avvalendosi delle scorte e il prezzo riveste un ruolo importante nel processo decisionale degli acquirenti. La concomitanza tra il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione e la presenza significativa di importazioni oggetto di dumping dalla Cina, a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione e che hanno determinato una flessione dei livelli dei prezzi sul mercato dell'UE, conferma un nesso di causalità tra i due fattori.

(293)

L'AUMI e la CNFPIA hanno sostenuto che l'eventuale pregiudizio notevole non è stato causato dalle importazioni cinesi, in quanto il presunto pregiudizio notevole si è verificato quando le importazioni cinesi erano al livello più basso.

(294)

La Commissione ha osservato che tale argomentazione non teneva conto di due fattori importanti relativi al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. In primo luogo, il pregiudizio subito è iniziato nel 2022, quando i profitti sono scesi dal 7,9 % al 5,0 %, con un calo del 36 %. Inoltre la tabella 11 evidenzia che nel 2022 il flusso di cassa è diminuito del 17 %, mentre l'utile sul capitale investito del 14 %. Tale deterioramento è stato causato dall'incapacità dell'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi di vendita in linea con gli aumenti dei costi a motivo della pressione sui prezzi iniziata in quell'anno. Il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel 2022 non era collegato al consumo, che nell'anno in questione è aumentato del 4 %.

(295)

In secondo luogo, come descritto nella sezione "Conclusioni sul pregiudizio", in questo caso il pregiudizio riguardava principalmente la contrazione dei prezzi e la sua incidenza sugli indicatori di prestazione dell'industria dell'Unione. Non è pertanto corretto affermare che un pregiudizio non poteva sussistere poiché i quantitativi importati sono diminuiti nel periodo dell'inchiesta. Il pregiudizio notevole a carico dell'industria dell'Unione è da ricondurre principalmente ai prezzi bassi di tali importazioni, in combinazione con i corrispondenti quantitativi, che sono rimasti significativi durante tutto il periodo in esame. Ciò risulta evidente dall'analisi dei costi e dei prezzi durante tutto il periodo in esame. In effetti, sebbene fossero costantemente inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, i prezzi all'importazione dalla Cina sono rimasti al di sopra dei costi dell'Unione nel 2020 e nel 2021. Tuttavia nel 2022 i prezzi cinesi si sono allineati ai costi dell'industria dell'Unione e nel 2023 sono scesi notevolmente al di sotto di tali costi, causando un pregiudizio notevole. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(296)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(297)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Ucraina

Quantitativi (in metri quadri)

3 912 033

4 268 444

3 815 351

2 790 352

Indice

100

109

98

71

Prezzo medio (in EUR/metro quadro)

15,0

17,5

21,0

21,1

Indice

100

117

140

141

Quota di mercato

5,6  %

5,7  %

5,0  %

5,6  %

Indice

100

102

88

100

Altri paesi terzi

Quantitativi (in metri quadri)

2 861 132

3 346 186

3 208 960

2 378 011

Indice

100

117

112

83

Prezzo medio (in EUR/metro quadro)

23,8

24,0

29,4

25,9

Indice

100

101

124

109

Quota di mercato

4,1  %

4,5  %

4,2  %

4,8  %

Indice

100

109

101

116

Totale di tutti i paesi terzi, escluso il paese interessato

Quantitativi (in metri quadri)

6 773 165

7 614 631

7 024 311

5 168 363

Indice

100

112

104

76

Prezzo medio (in EUR/metro quadro)

6,9

7,0

6,6

7,4

Indice

100

101

96

107

Quota di mercato

9,7  %

10,2  %

9,1  %

10,4  %

Indice

100

105

94

107

Fonte:

Eurostat – dati adeguati per la densità superficiale.

(298)

Le importazioni dall'Ucraina hanno costituito le maggiori importazioni da paesi terzi. Tali importazioni sono state effettuate principalmente dal gruppo Barlinek, che nel periodo in esame rappresentava il 70-90 % delle importazioni dall'Ucraina.

(299)

I quantitativi importati dall'Ucraina sono rimasti relativamente stabili nel periodo 2020-2022 e sono diminuiti del 29 % nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato di tali importazioni è rimasta stabile nel periodo in esame. In effetti, nel periodo dell'inchiesta la loro quota di mercato presentava lo stesso livello del 2020 (5,6 %).

(300)

I prezzi medi delle importazioni dall'Ucraina sono aumentati del 41 % nel periodo in esame. I prezzi all'importazione erano principalmente prezzi di trasferimento del gruppo Barlinek ed erano riferiti a tipi basilari di MWF per integrare la produzione del gruppo nell'Unione. I prezzi di trasferimento non comprendevano alcuni costi del gruppo, che sarebbero stati aggiunti prima della rivendita nell'Unione. Era pertanto evidente che i prezzi delle importazioni ucraine non erano pregiudizievoli per l'industria dell'Unione.

(301)

I quantitativi importati da altri paesi terzi sono diminuiti del 17 % nel periodo in esame. Durante tutto il periodo queste importazioni sono rimaste al di sotto del 5 % della quota di mercato.

(302)

I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi erano costantemente superiori a quelli della Cina.

(303)

La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni da paesi terzi non hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione né hanno attenuato il nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni dall'Indonesia.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(304)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

 

2020

2021

2022

Periodo dell'inchiesta (2023)

Volume delle esportazioni (in m2)

3 998 853

4 804 276

4 130 540

3 053 095

Indice

100

120

103

76

Prezzo medio (in EUR/m2)

20,1

21,0

26,3

27,8

Indice

100

105

131

138

Fonte:

produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(305)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione è diminuito del 24 %. Nello stesso periodo i prezzi di vendita di tali esportazioni sono aumentati del 38 %.

(306)

Tenuto conto del fatto che i volumi delle esportazioni rappresentavano solo il 25 % circa dei volumi di vendita dell'Unione e che l'andamento dei volumi e dei prezzi di vendita era simile a quello osservato per le vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato dell'Unione, è evidente che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non costituisce un elemento chiave nella valutazione globale della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(307)

La Commissione ha pertanto concluso che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, né è stato in grado di attenuare il nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni dalla Cina.

5.2.3.   Andamento del consumo

(308)

L'andamento del consumo è stato menzionato quale fattore di causalità dall'AUMI, dalla CNFPIA, da Barth, Puderback, MEFO Floor nonché da Thede & Witte nelle loro varie comunicazioni.

(309)

Come indicato nella tabella 2, il consumo è aumentato dell'11 % dal 2020 al 2022, ma è diminuito del 35 % nel periodo dell'inchiesta. Questo forte calo è stato causato dall'andamento nel settore delle costruzioni. L'industria dell'Unione ha risposto riducendo i quantitativi di produzione e di vendita nel periodo dell'inchiesta, al fine di adeguarsi alle ridotte dimensioni del mercato.

(310)

Il calo del consumo ha determinato anche un aumento dei costi unitari nel periodo dell'inchiesta, poiché i costi fissi sono stati ripartiti su quantitativi ridotti di produzione. Era quindi evidente che l'industria dell'Unione ha risentito in modo significativo del calo del consumo nel periodo dell'inchiesta.

(311)

Tuttavia nel 2022 il consumo è aumentato del 4 %, ma l'industria dell'Unione ha iniziato a subire un pregiudizio e, in particolare, ha registrato un calo della redditività del 36 %, dal 7,9 % nel 2021 al 5,0 %. Tale tendenza negativa non è chiaramente riconducibile all'andamento del consumo.

(312)

Inoltre, poiché i suoi costi sono aumentati dell'8 % nel periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in maniera proporzionata. Ciò ha comportato un calo della redditività al di sotto dei livelli di pareggio (–3,9 %). Come illustrato ai considerando 269 e 270, tale sviluppo è stato causato dalla pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori cinesi.

(313)

Di conseguenza, è chiaro che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, causato dalla pressione sui prezzi esercitata dalla Cina, è iniziato nel 2022 ed è continuato e peggiorato nel periodo dell'inchiesta, a motivo del calo del consumo e delle ulteriori riduzioni nei prezzi delle importazioni cinesi. Sebbene il calo del consumo abbia inciso sul volume delle vendite e sulla redditività dell'industria dell'Unione, quest'ultima avrebbe potuto mantenere la sua quota di mercato e aumentare i prezzi per neutralizzare l'incidenza dell'aumento dei costi, se non fosse stato per l'effetto di contrazione riconducibile ai prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping. In altri termini, mentre il calo del consumo ha inciso sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, tale incidenza non è stata neutralizzata e si è pertanto concretizzata a causa dell'effetto di contrazione riconducibile ai prezzi cinesi. In ogni caso, nella valutazione della Commissione tale incidenza non attenua il nesso di causalità tra i prezzi cinesi e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.2.4.   Aumenti dei costi

(314)

Nelle loro varie osservazioni, l'AUMI e la CNFPIA hanno addotto l'argomentazione relativa agli aumenti dei costi delle materie prime e di altri costi quale fattore di causalità. Per quanto riguarda gli aumenti di altri costi, sono stati menzionati i costi energetici, l'inflazione, i costi ambientali e normativi e i costi relativi agli investimenti. Tuttavia la Commissione si occuperà dell'aumento dei costi in generale, dato che i dati sui costi unitari sono già stati riportati nella tabella 8. Ciò è dovuto al fatto che gli altri costi menzionati non costituivano un'ampia percentuale dei costi dell'industria dell'Unione e qualsiasi aumento di tali costi avrebbe pertanto un'incidenza trascurabile sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(315)

Il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 42 % nel periodo dell'inchiesta, ma l'industria dell'Unione ha iniziato a subire un pregiudizio nel 2022, quando i costi sono aumentati del 29 %. Ciò è da ricondurre principalmente agli aumenti dei costi delle materie prime, che rappresentavano oltre il 50 % dei costi unitari di produzione complessivi.

(316)

Gli aumenti dei costi devono essere ad un certo punto trasferiti ai clienti affinché i produttori possano rimanere redditizi. Tuttavia nel 2022 i costi unitari sono aumentati del 29 %, mentre i prezzi di vendita sono aumentati solo del 21 %. I prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati solo del 20 % nel 2022.

(317)

Nel periodo dell'inchiesta i costi unitari dell'industria dell'Unione sono aumentati di un ulteriore 8 %, ma gli aumenti dei prezzi di vendita sono stati limitati all'1 %. I prezzi cinesi sono diminuiti del 13 % nel periodo dell'inchiesta. Ciò ha determinato il calo della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa, come indicato nella tabella 11.

(318)

Di conseguenza, è chiaro che l'aumento dei costi unitari dell'industria dell'Unione rappresenta solo uno dei fattori che contribuiscono al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel 2022 e nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come illustrato al considerando 313, la vera causa del pregiudizio notevole è stata la pressione sui prezzi esercitata dalla Cina, che non ha consentito all'industria dell'Unione di adattarsi a una situazione di aumento dei costi. Pertanto l'incidenza degli aumenti dei costi non dovrebbe essere considerata quale causa di pregiudizio, ma piuttosto come un normale sviluppo commerciale a cui l'industria non è stata in grado di reagire pienamente a causa della pressione sui prezzi esercitata dalla Cina.

5.2.5.   Uso vincolato

(319)

Nel periodo in esame l'uso vincolato è diminuito del 2 % circa in termini assoluti e, come indicato nella tabella 2, ha rappresentato in media solo poco più dell'1 % del consumo totale del mercato durante tutto il periodo in esame. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'andamento dell'uso vincolato fosse stabile in un settore molto esiguo del mercato complessivo.

(320)

L'andamento dell'uso vincolato non poteva quindi avere causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, né attenuato il nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni cinesi.

5.2.6.   Altri fattori

(321)

L'AUMI ha indicato quale fattore di causalità il presunto "pregiudizio autoinflitto" dell'industria dell'Unione. In particolare, l'AUMI ha sostenuto che l'industria dell'Unione si è rifiutata di effettuare vendite ad alcuni dei suoi membri e che tale cattiva prassi ha inciso negativamente sulla sua situazione finanziaria.

(322)

La Commissione ha osservato che questa argomentazione era vaga e mal definita. Tenuto conto del fatto che non è stata per nulla suffragata, l'argomentazione presentata non ha potuto essere accettata quale significativo fattore di causalità.

(323)

L'AUMI ha inoltre sostenuto che diversi produttori dell'Unione hanno importato MWF cinesi che possono aver causato un pregiudizio. L'AUMI ha inoltre affermato che molti produttori dell'Unione dispongono di siti di produzione al di fuori dell'Unione che presentano vantaggi competitivi, quali salari più bassi e prezzi dell'energia più bassi, e i cui prodotti MWF sono in concorrenza con i prodotti venduti dall'industria dell'Unione.

(324)

Dall'inchiesta è tuttavia emerso che le importazioni dell'industria dell'Unione provenivano principalmente dall'Ucraina. La Commissione ha inoltre sottolineato che le importazioni da siti di produzione di proprietà dell'industria dell'Unione in paesi terzi, come l'Ucraina, sono già state prese in considerazione nella presente analisi del nesso di causalità (punto 5.2.1). Le affermazioni dell'AUMI relative alle importazioni del gruppo Kährs (dalla Cina alla Svezia) non erano suffragate da elementi di prova, in quanto non contenevano dettagli sui quantitativi e sui prezzi in questione. Con detta argomentazione non è stato neppure spiegato in che modo e in quale misura tali scambi abbiano causato un pregiudizio all'industria dell'Unione.

(325)

Infine, l'AUMI ha sostenuto che i bassi costi di trasporto, che secondo il denunciante avevano determinato un aumento delle importazioni cinesi, sono stati di breve durata, in quanto i costi di trasporto hanno iniziato ad aumentare nel settembre 2023.

(326)

La Commissione non ha ritenuto che i costi di trasporto rappresentassero di per sé una delle principali cause di pregiudizio, ma piuttosto che essi rientrino semplicemente nei costi necessari per portare le esportazioni a un livello CIF. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(327)

Dall'inchiesta è emerso che la presenza di importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Cina aveva causato una contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione nel 2022 e nel periodo dell'inchiesta. Questo significa che, in tali anni, il livello dei prezzi dell'industria dell'Unione non è riuscito ad aumentare fino a compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime. Di conseguenza, la redditività delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuita del 36 % nel 2022 ed è diventata negativa nel periodo dell'inchiesta. Tale redditività si attestava a livelli inferiori rispetto ai profitti che detta industria dovrebbe conseguire in condizioni di concorrenza normali ed è chiaramente inadeguata per garantirne la sopravvivenza a lungo termine. L'industria dell'Unione ha dovuto effettuare investimenti per mantenere gli impianti esistenti, ma la ridotta capacità di ottenere capitale ha messo a rischio i livelli di investimento.

(328)

Sul libero mercato dell'Unione erano presenti notevoli quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi bassi. La loro quota di mercato è diminuita nel periodo dell'inchiesta, ma è aumentata rispetto al 2020 o al 2021. Detti quantitativi rappresentavano infatti circa due terzi di tutte le importazioni verso il mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è emerso che tale penetrazione del mercato ha avuto ripercussioni negative anche sull'industria dell'Unione, in particolare sui volumi di produzione e di vendita, che sono diminuiti rispettivamente del 31 % e del 35 % nel periodo in esame.

(329)

Tra gli altri fattori esaminati figurano le importazioni da altre fonti, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'evoluzione dell'uso vincolato, l'andamento del consumo e gli aumenti dei costi di produzione dell'industria dell'Unione.

(330)

La Commissione ha pertanto distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Nessuno dei fattori, considerati congiuntamente o singolarmente, ha influito sulla situazione dell'industria dell'Unione in misura sufficiente a mettere in discussione la conclusione secondo cui le importazioni cinesi erano la causa di un pregiudizio notevole.

(331)

A causare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione hanno contribuito sia il calo del consumo nel periodo dell'inchiesta sia gli aumenti dei costi unitari nel 2022 e nel 2023; tuttavia tali questioni costituivano fattori aggravanti, che hanno inasprito il pregiudizio subito dall'industria.

(332)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il pregiudizio consiste principalmente nella contrazione dei prezzi e nell'incidenza su redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di ottenere capitale e aumento delle scorte. Tuttavia, in termini di indicatori di volume, l'industria dell'Unione ha subito una perdita della quota di mercato e un calo della produzione, della produttività, del volume delle vendite e dell'occupazione.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(333)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

(334)

Nel caso di specie, il denunciante ha rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questa fase dell'inchiesta la Commissione non ha adottato alcuna decisione in merito alle distorsioni relative alle materie prime, che sarà adottata nella fase definitiva dell'inchiesta.

6.1.   Margine di pregiudizio

(335)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(336)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(337)

In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto di base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Tale profitto di base è stato stabilito tenuto conto della redditività dell'industria dell'Unione nel 2020, come illustrato nella tabella 11, vale a dire un anno prima che l'industria fosse soggetta a un dumping pregiudizievole. Detto margine di profitto è stato stabilito al 7,15 %.

(338)

L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova attestanti che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni e ha individuato un produttore inserito nel campione che intendeva investire nel suo stabilimento di produzione di MWF, ma tali investimenti sono stati annullati a causa delle condizioni economiche sfavorevoli prevalenti nel periodo dell'inchiesta. Pertanto le argomentazioni dell'industria dell'Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Il valore annualizzato dei mancati investimenti, espresso in percentuale del fatturato dell'industria dell'Unione inserita nel campione, era pari allo 0,19 %.

(339)

Questa percentuale dello 0,19 % è stata aggiunta al profitto di base del 7,15 % indicato al considerando 337, il che ha portato a un profitto di riferimento del 7,3 %.

(340)

Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

(341)

La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

(342)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le "altre società che hanno collaborato" e per "tutte le altre importazioni originarie della Cina" è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. i considerando 213 e 214).

Paese

Società

Margine di dumping (in %)

Margine di pregiudizio (in %)

Cina

Gruppo Forest

55,5

45,9

 

Gruppo Fusong

60,4

42,3

 

Gruppo Jinfa

42,7

49,2

 

Altre società che hanno collaborato

50,7

46,7

 

Tutte le altre importazioni originarie della Cina

60,4

49,2

6.2.   Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione

(343)

Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell'inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(344)

La Commissione continuerà a indagare sulle presunte distorsioni per effettuare la valutazione del livello appropriato delle misure in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nella fase definitiva dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno determinare l'importo dei dazi provvisori in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(345)

In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l'importo dei dazi provvisori in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.3.   Conclusioni sul livello delle misure

(346)

In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Cina

Gruppo Forest

45,9  %

 

Gruppo Fusong

42,3  %

 

Gruppo Jinfa

42,7  %

 

Altre società che hanno collaborato

46,7  %

 

Tutte le altre importazioni originarie della Cina

49,2  %

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(347)

Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei grossisti, dei dettaglianti, degli utilizzatori, dei consumatori e dei fornitori.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(348)

Nel periodo in esame si registra nell'Unione la presenza di circa 200 società produttrici di MWF che impiegano tra 10 500 e 13 300 dipendenti. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione. L'industria dell'Unione inserita nel campione, che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale, ha collaborato all'inchiesta.

(349)

L'analisi di cui alle sezioni 4 e 5 del presente regolamento ha confermato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole e che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame da parte di produttori esportatori cinesi sono state una delle principali cause di tale pregiudizio. L'industria dell'Unione versa in una situazione di vulnerabilità a causa del pregiudizio subito. La sua redditività è scesa da un livello superiore al 7 % nel 2020 e nel 2021 al –3,9 % nel 2023. Tale calo è stato causato dalla pressione sui prezzi imposta dai produttori cinesi nel contesto dell'aumento dei costi e della diminuzione della domanda.

(350)

Alla luce della risultanza sull'esistenza di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, l'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi di vendita e di migliorare la propria redditività raggiungendo livelli sostenibili, di incrementare gli investimenti e di mantenere così una posizione competitiva sul suo mercato principale. L'industria dell'Unione sarebbe inoltre in grado di recuperare la quota di mercato perduta, aumentando i quantitativi di produzione e di vendita sul mercato dell'Unione.

(351)

L'assenza di misure potrebbe avere ulteriori e significativi effetti negativi sull'industria dell'Unione in termini di minori volumi di vendita e produzione e di un'ulteriore contrazione dei prezzi, che determinerebbe un ulteriore deterioramento finanziario della sua situazione economica in termini di redditività e investimenti, compromettendone il futuro e mettendo a rischio l'occupazione.

(352)

Barth ha notificato alla Commissione la presenza all'interno del proprio gruppo in Svezia di un produttore dell'Unione di MWF che fabbrica prodotti nel "segmento di prezzo superiore". Senza fornire dettagli a sostegno della sua affermazione, Barth ha affermato che tale società era in grado di competere con successo sul mercato dell'Unione. Tuttavia la società in questione è stata inclusa nei macroindicatori utilizzati per stabilire il pregiudizio nella presente inchiesta, ma non ha partecipato al processo di campionamento che ha condotto al calcolo dei microindicatori. Sebbene sia stato debitamente preso in considerazione, il parere di Barth non prevale sulle risultanze generali relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione per l'industria dell'Unione in generale.

(353)

L'istituzione delle misure sugli MWF di produzione cinese è quindi chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti

(354)

All'inizio dell'inchiesta la Commissione ha inviato questionari a 36 importatori e operatori commerciali. Tale elenco comprendeva i grandi importatori che operano anche come grossisti sul mercato dell'Unione.

(355)

Solo un importatore ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. Tale risposta rappresentava meno del 6 % delle importazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta.

(356)

Inoltre un gruppo di 12 importatori e operatori commerciali (AUMI) ha presentato osservazioni contrarie all'istituzione di misure. Di queste 12 società, solo Lamett Europe B.V. (Lamett) ha presentato una risposta al questionario. L'AUMI non ha indicato la propria percentuale di importazioni dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Infine, nel novembre 2024 altri cinque importatori, tra cui alcune delle maggiori società importatrici, si sono registrati come parti interessate e hanno presentato osservazioni contrarie all'istituzione di misure.

(357)

L'AUMI, Barth, Floors 4Ever, Puderbach, MEFO Floor e Thede & Witte hanno sostenuto che le misure aumenterebbero i costi delle importazioni di MWF e danneggerebbero pertanto gli importatori.

(358)

La Commissione non disponeva di informazioni per stabilire con precisione l'incidenza dell'istituzione di misure sulle attività degli importatori/operatori commerciali indipendenti. Basandosi sull'unico importatore che ha collaborato, l'istituzione di misure inciderebbe in certo qual modo sul settore delle importazioni, in quanto gli MWF costituivano per Lamett un prodotto importante (che tuttavia contribuiva per meno del 50 % al suo fatturato). Poiché altri importatori non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione non è stata in grado di verificare se tale situazione fosse tipica per il settore delle importazioni in generale. Inoltre dai siti web dei grandi importatori risulta che essi vendono molti altri prodotti oltre agli MWF. In aggiunta, Barth ha sostenuto che le importazioni di MWF dalla Cina rappresentavano il 50 % delle sue attività.

(359)

Si potrebbe pertanto prevedere che l'istituzione di misure sulle importazioni dalla Cina inciderebbe in un certo qual modo sul settore delle importazioni, in quanto le importazioni dalla Cina dovrebbero diminuire una volta istituite le misure. Tuttavia gli importatori sarebbero in grado, in una certa misura, di rifornirsi da paesi terzi o dall'industria dell'Unione e, in quantità probabilmente inferiori, dalla Cina.

(360)

Barth e Floors 4Ever hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping sugli MWF potrebbe anche comportare un aumento delle importazioni di altri prodotti per pavimenti, come il vinile.

(361)

Non era tuttavia chiaro in che modo e in quale misura ciò avrebbe influito sugli importatori, dato che essi già importavano tali prodotti.

(362)

Per quanto riguarda i prezzi degli MWF, si prevede che alcuni importatori saranno in grado di trasferire gli aumenti di prezzo (derivanti dalle misure) ai loro clienti, sebbene tali scambi potrebbero generare profitti inferiori. Le informazioni sulla redditività del settore delle importazioni erano limitate all'unico importatore che ha collaborato. Tuttavia, tenuto conto dei prezzi all'importazione generalmente bassi dalla Cina, come dimostrato dagli ampi margini di undercutting calcolati al punto 4.4.2, era chiaro che il tasso di redditività medio degli importatori era positivo e molto superiore a quello dell'industria dell'Unione.

(363)

Barth, Floors 4Ever e Thede & Witte hanno sostenuto che gli importatori fornivano al mercato dell'Unione gli MWF che l'industria dell'Unione non era in grado di approvvigionare autonomamente.

(364)

Non ci si attendeva tuttavia che le importazioni dalla Cina sarebbero cessate completamente, ma piuttosto che il prezzo di tali importazioni sarebbe aumentato a seguito delle misure istituite dalla presente inchiesta. Inoltre, tenuto conto dei dati presentati nella tabella 3 e delle numerose altre fonti di approvvigionamento indicate nella tabella 12, tale osservazione è stata respinta.

(365)

Pertanto, sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha concluso che l'impatto delle misure non sarebbe sproporzionato per gli importatori/operatori commerciali.

7.3.   Interesse degli utilizzatori, dei dettaglianti ecc.

(366)

L'industria utilizzatrice di MWF è costituita principalmente da dettaglianti, come i negozi "fai da te", nonché da architetti, imprenditori e altri operatori del settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. Nessun utilizzatore ha collaborato all'inchiesta.

(367)

Analogamente, gli operatori dei settori della costruzioni e delle ristrutturazione non risentirebbero della mancanza di approvvigionamento e sarebbero in grado di trasferire ai loro clienti gli aumenti dei prezzi relativi agli MWF. Gli acquisti di MWF rappresenterebbero una parte molto ridotta del fatturato dell'impresa.

(368)

Ci si potrebbe attendere che i dettaglianti e i negozi "fai da te" non siano colpiti in modo sproporzionato dalle misure, in quanto non risentirebbero della mancanza di forniture, dato che esistono molte altre fonti di approvvigionamento. Ci si aspetterebbe inoltre che le importazioni cinesi non cessino al momento dell'istituzione delle misure, ma piuttosto che aumentino i prezzi a un livello meno pregiudizievole.

(369)

Analogamente, gli operatori dei settori della costruzioni e delle ristrutturazione non risentirebbero della mancanza di approvvigionamento e sarebbero in grado di trasferire ai loro clienti gli aumenti dei prezzi relativi agli MWF. Gli acquisti di MWF rappresenterebbero una parte molto ridotta del fatturato dell'impresa.

7.4.   Interesse dell'industria del legname dell'Unione

(370)

L'industria del legname dell'Unione fornisce tronchi di legno duro e legno tenero, di norma provenienti da imprese forestali nazionali di vari Stati membri. L'industria del legname fornisce inoltre legno segato duro e tenero ai produttori dell'Unione di MWF che sono meno integrati. Tale legname può essere fornito anche ai produttori esportatori cinesi di MWF.

(371)

L'industria del legname dell'Unione non ha collaborato.

(372)

L'AUMI, Barth e Thede & Witte hanno sostenuto che, poiché i produttori cinesi importano quantità significative di legname dall'Unione, le misure danneggeranno anche l'industria del legname dell'Unione.

(373)

Si può tuttavia prevedere che l'eventuale calo della produzione di MWF in Cina, quale risultato delle misure istituite dalla presente inchiesta, sarebbe sostituito dalla produzione nell'Unione o in paesi terzi. Pertanto non vi sono elementi di prova del fatto che l'industria del legname sarebbe colpita in modo sproporzionato dalle misure. Al contrario, è in effetti probabile che le misure sostengano l'industria dell'Unione degli MWF e quindi anche l'industria del legname.

7.5.   Interesse dei consumatori dell'Unione

(374)

Barth, Floors 4Ever, Puderbach, MEFO Floor e Thede & Witte hanno sostenuto che le misure avrebbero un'incidenza negativa sui consumatori, in quanto i dazi determinerebbero un aumento dei prezzi per questo settore.

(375)

Tale argomentazione non è stata suffragata da elementi di prova, in quanto non è stato spiegato se i dazi a livello dell'importazione sarebbero stati interamente trasferiti ai consumatori. Inoltre gli MWF non costituiscono un acquisto periodico per i consumatori e di fatto non si configurerebbero quale elemento importante della maggior parte dei bilanci dei consumatori.

(376)

Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha quindi concluso che l'impatto delle misure non sarebbe sproporzionato per i consumatori.

7.6.   Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(377)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di MWF originari del paese interessato.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(378)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(379)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di MWF originari della Cina, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping al considerando 215. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(380)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Repubblica popolare cinese

Gruppo Forest

45,9  %

Gruppo Fusong

42,3  %

Gruppo Jinfa

42,7  %

Altre società che hanno collaborato

46,7  %

Tutte le altre importazioni originarie della Cina

49,2  %

(381)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Cina". Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.

(382)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Cina".

(383)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(384)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

9.   MONITORAGGIO SPECIALE

(385)

Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice TARIC 4418 75 00 . La Commissione dispone di elementi di prova del fatto che, al momento dell'esportazione, il prodotto in esame è talvolta erroneamente dichiarato con il codice doganale cinese 4412 52 00 . Questo codice si riferisce al legno ad anima a pannello, ad anima listellata e lamellata, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere e diverso dal legno tropicale. La Commissione ha inoltre stabilito che, sebbene fosse fabbricato in Cina, quando esportato verso destinazioni diverse dall'Unione il prodotto in esame era occasionalmente etichettato come originario di un altro paese terzo. Di conseguenza, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, la Commissione ha ritenuto opportuno monitorare le importazioni dalla Cina di prodotti dichiarati con il codice NC 4412 52 00 e le importazioni del prodotto in esame originarie o provenienti da altri paesi terzi.

10.   REGISTRAZIONE

(386)

Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(387)

Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.

(388)

In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.

11.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(389)

Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.

(390)

Il gruppo Fusong ha presentato osservazioni sulla formula utilizzata per il calcolo dei valori di riferimento per le impiallacciature. Alla luce di tali osservazioni, la Commissione ha riveduto i suoi calcoli del dumping, in particolare per il gruppo Fusong e per il gruppo Forest. Il gruppo Fusong ha presentato osservazioni anche sugli aspetti metodologici dei calcoli del dumping. Tali osservazioni saranno esaminate, se del caso, nella fase definitiva dell'inchiesta .

12.   DISPOSIZIONI FINALI

(391)

Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

(392)

Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00 e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese di origine

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Cina

Gruppo Forest

JiLin Newco Wood Industries Co., Ltd.

Jilin Forest Industry New Jinqiao Songlin Flooring Co., Ltd.

45,9  %

89IL

Cina

Gruppo Fusong

Dalian Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.

Fusong Diwang Wooden Product Co., Ltd.

Fusong Jinlong Wooden Group Co., Ltd.

Fusong Jinqiu Wooden Product Co., Ltd.

Fusong Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.

42,3  %

89IM

Cina

Gruppo Jinfa

Hunchun Xingjia Wooden Flooring Inc

Changchun Delin Wooden Floors Inc.

42,7  %

89IN

Cina

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I

46,7  %

 

Cina

Tutte le altre importazioni originarie della Cina

49,2  %

8999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell'unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte." Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Cina.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto al paragrafo 1:

pannelli di bambù, o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, e pannelli per pavimenti a mosaico.

6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni stabilita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 della Commissione del 24 ottobre 2024.

2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell'UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU C, C/2024/3186, 16.5.2024.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2733, 25.10.2024).

(4)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2728.

(5)  Durante il periodo dell'inchiesta la società operava come Jilin Forest Industry Jinqiao Flooring Group Co., Ltd., filiale di Songjianghe, Songjianghe, provincia di Jilin, RPC; dopo il periodo dell'inchiesta tuttavia la società ha subito una ristrutturazione e le attività della filiale sono state trasferite alla società di nuova costituzione Jilin Forest Industry New Jinqiao Songlin Flooring Co., Ltd. Songjianghe, provincia di Jilin, RPC;

(6)   "Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations", 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1159 della Commissione, del 13 giugno 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza (GU L 153 del 14.6.2023, pag. 3, considerando 83, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1159/oj).

(8)  Statuto societario della China Forest Products Industry Association, adottato il 21 aprile 2009, cfr. al seguente indirizzo: http://www.cnfpia.org/about-law.html (consultazione: 25 ottobre 2024).

(9)  Cfr. al seguente indirizzo: http://www.jlsgjt.com/english/index.htm (consultazione: 25 ottobre 2024).

(10)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(11)  Cfr. al seguente indirizzo: https://www.made-in-china.com/showroom/yuhuatimber/ (consultazione: 25 ottobre 2024).

(12)  La Commissione è pervenuta a una conclusione analoga nel caso del legno compensato di okoumé, cfr. il regolamento (UE) 2023/1159, considerando 59.

(13)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(14)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(15)  Cfr. il regolamento (UE) 2023/1159, considerando 61.

(16)   " NFGA ".

(17)  Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2019-02/19/content_5366730.htm (consultazione: 25 ottobre 2024).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, considerando 139-141, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj.

(19)  Cfr. il regolamento (UE) 2023/1159, considerando 64.

(20)  Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, relazione per paese, "Cina", 2020, cfr. al seguente indirizzo: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8612fc97-9e62-460c-b57e-fdb7f6749772/content (consultazione: 18 novembre 2024).

(21)  Cfr. il regolamento (UE) 2020/492, considerando 143.

(22)  Cfr. il regolamento (UE) 2020/492, considerando 143; la relazione, pagg. 337-341; il regolamento (UE) 2023/1159, considerando 67.

(23)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-135.

(24)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(25)  Relazione, capitolo 5, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.

(26)  Cfr. il regolamento (UE) 2023/1159, considerando 74.

(27)  Relazione, capitolo 2, pag. 7.

(28)  Relazione, capitolo 2, pagg. 7-8.

(29)  Relazione, capitolo 2, pagg. 10, 18.

(30)  Cfr. al seguente indirizzo: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.html (consultazione: 21 ottobre 2024).

(31)  Relazione, capitolo 2, pagg. 29-30.

(32)  Relazione, capitolo 4, pagg. 57, 92.

(33)  Relazione, capitolo 6, pagg. 149-150.

(34)  Relazione, capitolo 6, pagg. 153 -171.

(35)  Relazione, capitolo 7, pagg. 204-205.

(36)  Relazione, capitolo 8, pagg. 207-208, 242-243.

(37)  Relazione, capitolo 2, pagg. 19-24, capitolo 4, pag. 69, pagg. 99-100, capitolo 5, pagg. 130-131.

(38)  Cfr. al seguente indirizzo: https://www.nature-cn.cn/about.html (consultazione: 7 novembre 2024).

(39)  Cfr. al seguente indirizzo: http://www.powerdekor-woodfloor.com/?c=12 (consultazione: 7 novembre 2024).

(40)  Cfr. al seguente indirizzo: https://www.der.com.cn/index.php/about.html (consultazione: 7 novembre 2024).

(41)  Cfr. al seguente indirizzo: http://cn.jinqiaoflooringgroup.com/ (consultazione: 7 novembre 2024).

(42)  Cfr. l'articolo 33 della Costituzione del PCC, l'articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. anche la relazione, capitolo 3, pagg. 47-50.

(43)  Cfr. la sezione I.1.39, pag. 4, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultazione: 7 novembre 2024).

(44)  Cfr. la sezione I.1.7, pag. 11, disponibile al seguente indirizzo:

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/P020231229700886191069.pdf (consultazione: 7 novembre 2024).

(45)  Cfr. la sezione III.2, pag. 4, disponibile al seguente indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/13/content_5673332.htm (consultazione: 7 novembre 2024).

(46)  Relazione, capitolo 2, pagg. 24-27.

(47)  Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cnfpia.org/about-law.html (consultazione: 7 novembre 2024).

(48)  Cfr. al seguente indirizzo: http://www.lcjzwl.com/dongtaifabu1/3248.html (consultazione: 8 novembre 2024).

(49)  Cfr. al seguente indirizzo: https://www.cnwood.org.cn/article/11_1102_0_0.html (consultazione: 8 novembre 2024).

(50)  Cfr. al seguente indirizzo: https://www.cnwood.org.cn/article/11_1101_0_0.html (consultazione: 8 novembre 2024).

(51)  Cfr. al seguente indirizzo: https://www.cnwood.org.cn/article/11_1151_0_0.html (consultazione: 8 novembre 2024).

(52)  Relazione, capitolo 3, pag. 40.

(53)  Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xi's Gamble: "The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster", affari esteri, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.

(54)  Relazione, capitolo 3, pag. 41.

(55)  Cfr. al seguente indirizzo: https://merics.org/en/comment/who-ccp-chinas-communist-party-infographics (consultazione: 18 ottobre 2024).

(56)  Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, cfr. al seguente indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultazione: 21 ottobre 2024).

(57)  Financial Times (2020) "Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise", cfr. al seguente indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultazione: 21 ottobre 2024).

(58)  Cfr. al seguente indirizzo: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219691321.PDF, pag. 45 (consultazione: 8 novembre 2024).

(59)  Cfr. al seguente indirizzo: http://www.menchuang.net/news/131307.html (consultazione: 8 novembre 2024).

(60)  Cfr. la relazione "Power Dekor Sustainable Development Report 2023", pag. 23, disponibile al seguente indirizzo: https://powerdekor.com.cn/93/ (consultazione: 8 novembre 2024).

(61)  Relazione, capitolo 12.

(62)  Relazione, capitolo 4, pagg. 56-57, 99-100.

(63)  Cfr. la sezione XI.1 e XV.3 del piano; disponibile al seguente indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202106/t20210617_1283435.html (consultazione: 11 novembre 2024).

(64)  Cfr. al seguente indirizzo: https://shyang.investchn.com/news/detail/id/512215.html (consultazione: 11 novembre 2024).

(65)  Cfr. al seguente indirizzo: https://www.sohu.com/a/423747078_120186115 (consultazione: 12 novembre 2024).

(66)  Relazione, capitolo 6, pagg. 171-179.

(67)  Relazione, capitolo 9, pagg. 260-261.

(68)  Relazione, capitolo 9, pagg. 257-260.

(69)  Relazione, capitolo 9, pagg. 252-254.

(70)  Relazione, capitolo 13, pagg. 360-361, 364-370.

(71)  Relazione, capitolo 13, pag. 366.

(72)  Relazione, capitolo 13, pagg. 370-373.

(73)  Relazione, capitolo 6, pagg. 137-140.

(74)  Relazione, capitolo 6, pagg. 146-149.

(75)  Relazione, capitolo 6, pag. 149.

(76)  Cfr. il piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022), pubblicato dalla commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa China Banking and Insurance Regulatory Commission (" CBIRC ") il 28 agosto 2020, disponibile al seguente indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultazione: 21 ottobre 2024). Il piano indica di " attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ". La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: " Renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria [...]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza ".

(77)  Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali, pubblicata dalla CBIRC il 15 dicembre 2020, disponibile al seguente indirizzo: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultazione: 21 ottobre 2024).

(78)  Relazione, capitolo 6, pagg. 157-158.

(79)  Relazione, capitolo 6, pagg. 150-152, 156-160 e 165-171.

(80)  OCSE (2019), "OECD Economic Surveys: China 2019", pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29, cfr. al seguente indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultazione: 21 ottobre 2024).

(81)  Cfr. al seguente indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultazione: 21 ottobre 2024).

(82)  Sentenza dell'11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, EU:T:2017:481, punto 98.

(83)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(84)   https://www.moodys.com/web/en/us/capabilities/company-reference-data/orbis.html.

(85)   https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/turkiye-report-2023_it.

(86)  Al novembre 2024, la banca dati Orbis riferisce per la Turchia la presenza di 136 società attive nella fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati (codice NACE 1622). Tale numero di società sarebbe comunque molto più elevato rispetto a qualsiasi numero plausibile di produttori in Malaysia, anche considerando che solo una frazione dello stesso corrisponde ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre l'Istituto turco di statistica segnala che nel 2023 la produzione di pavimenti a parquet assemblati (codice NACE 1622, compresi i pavimenti a mosaico) ha raggiunto 114 198 274 m2. La Commissione non è stata in grado di trovare statistiche comparabili sulla produzione per la Malaysia.

(87)  In base ai dati GTA per il codice SA 441875.

(88)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(89)   http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => seleziona: Labour Cost Statistics.

(90)   http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => seleziona: Labour Cost index.

(91)  EMRA | Autorità di regolamentazione del mercato dell'energia (epdk.gov.tr) = > Press releases = > seleziona: Electricity electricity market board decisions.

(92)   http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => seleziona: Producer Price Index.

(93)   https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf. Il metodo fa riferimento al costo del vapore saturo per valori tipici di pressione operativa e temperatura dell'acqua di alimentazione. Nell'applicazione del metodo è stata utilizzata una media di tali valori tipici.

(94)   https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.

(95)  Denuncia della FEP, allegato 4.


ALLEGATO

Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione

Paese

Nome

Codice TARIC aggiuntivo

Cina

Anhui Jinxiang Wood Technology Co., Ltd.

89IO

Anhui Sunhouse Floor Technology Co., Ltd.

89IP

Anhui Zhichang Bamboo and Wood Products Co., Ltd.

89IQ

ARTIST INTELLIGENT HOUSEHOLD CO.,LTD.

89IR

BENXI FLOORING FACTORY (GENERAL PARTNERSHIP)

89IS

CENTENNIAL MENDI (JINHU) HOME FURNISHING TECHNOLOGY CO., LTD

89IT

DALIAN AMUER WOOD CO., LTD.

89IU

Dalian Deerfu Wooden Product Co., Ltd.

89IV

DALIAN DUNCHENG WOOD INDUSTRY CO., LTD.

89IW

DALIAN HANCHUAN WOOD PRODUCTS CO., LTD.

89IX

DALIAN HANDIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD.

89IY

DALIAN HUIYUE WOOD CO., LTD.

89IZ

DALIAN JAENMAKEN WOOD INDUSTRY CO., LTD.

89JA

DALIAN JINDA WOOD PRODUCTS CO., LTD.

89JB

DALIAN KEMIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD.

89JC

DALIAN MUSEN WOOD CO., LTD.

89JD

Dalian New Sanlin Flooring Co., Ltd.

89JE

DALIAN OUXIANG WOOD CO., LTD.

89JF

Dalian Penghong Floor Products Co., Ltd.

89JG

DALIAN RUIJIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD.

89JH

DALIAN SHENGCHUANG WOOD INDUSTRY CO., LTD.

89JI

DALIAN SHENGYU SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

89JJ

Dalian Shumaike Floor Manufacturing Co., Ltd.

89JK

Dalian Universal Wood Products Co.,Ltd.

89JL

DALIAN XINJIAZHOU WOOD PRODUCTS CO., LTD.

89JM

DALIAN YOU MING WOOD BUSINESS CO., LTD.

89JN

Muling Kemian Wood Industry CO., LTD

89JO

DeHua TB New Decoration Material Co, Ltd.

89JP

Deqing Shengfei Wood Co., Ltd.

89JQ

Dunhua Shengda Wood Industry Co., Ltd.

89JR

FUSHUN FUSEN JINFENG WOODEN PRODUCTS CO.,LTD.

89JS

Fushun Handu Import & Export Co., Ltd.

89JT

Fusong County Huayi Wooden Co., Ltd.

89JU

Fusong Huasong Wooden Co., Ltd.

89JV

HaiLin LinJing Wooden Products Co., Ltd.

89JX

HUNCHUN FOREST WOLF WOODEN INDUSTRY CO., LTD

89JY

HUZHOU AMIRA WOOD CO., LTD.

89JZ

Huzhou Teya Floor Co., Ltd.

89KA

Jesonwood Forest Products (ZJ) Co., Ltd.

89KB

Jiangsu Mingle Flooring Co., Ltd.

89KC

Jiangsu ShengYu Flooring Co., Ltd.

89KD

Jiangsu Wanli Wooden Co., Ltd.

89KE

JIANGSU ZHUOYI HOME FURNISHING TECHNOLOGY CO., LTD.

89KF

Jiashan On-Line Lumber Co., Ltd.

89KG

JILIN CITY XIN JINGKAI WOOD CO., LTD.

89KH

Jilin Jiahe Wood Industry Co.,Ltd

89KI

JILIN XINYUAN WOODEN INDUSTRY CO., LTD

89KJ

KINGMAN WOOD INDUSTRY CO.,LTD

89KK

Muling City Yihe Wood Co., Ltd

89KL

NEW GARDEN SMART HOME TECHNOLOGY CO., LTD

89KM

Ning'an City Shengchang Wood Industry Co.,Ltd

89KN

SHANDONG LONGTENG WOOD CO., LTD

89KO

Shaoxing Haohua Timber Industry Co., Ltd

89KP

Sino-Maple (Jiangsu) Co., Ltd

89KQ

SUIFENHE JINLIN WOOD INDUSTRY CO.,LTD.

89KR

SUZHOU DONGDA WOOD CO.,LTD

89KS

Suzhou Duolun Wood Industry Co.,Ltd.

89KT

TONGXIANG SHENGGONG TIMBER INDUSTRY CO., LTD..

89KU

Xuzhou Changlin Floors Co., Ltd

89KV

Yekalon Mills

89KW

Zhejiang Changfang Wooden Co.,Ltd.

89KX

Zhejiang Guolian Floor Co., Ltd.

89KY

Zhejiang Lingge Wood Co., Ltd.

89KZ

Zhejiang Longsen Lumbering Co., Ltd.

89LA


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/78/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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