DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2069 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia
[notificata con il numero C(2025) 6881]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1)
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L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
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(2)
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In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto trasmessa principalmente tramite vettori.
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(3)
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Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
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(4)
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La decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione (4) stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede l’istituzione in Francia di una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di una zona di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione (5). L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e la zona di vaccinazione devono comprendere almeno le aree elencate negli allegati di tale decisione, e che le misure necessarie in tali zone devono applicarsi almeno fino ai termini di cui a tali allegati.
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(5)
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Dalla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 con le decisioni di esecuzione (UE) 2025/1762 (6) e (UE) 2025/1931 (7) della Commissione, il 18 settembre 2025 la Francia ha notificato alla Commissione un ulteriore focolaio confermato di dermatite nodulare contagiosa in uno stabilimento che detiene bovini nel dipartimento del Rodano della regione Alvernia-Rodano-Alpi. Il nuovo focolaio è situato oltre 100 chilometri a ovest dei focolai più vicini precedentemente confermati. In risposta a tale nuovo focolaio la Francia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, in particolare nei dipartimenti dell’Ain, del Rodano, dell’Isère e della Loria, in cui sono applicate le misure di controllo della malattia di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
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(6)
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Tenuto conto di questi recenti focolai in Francia, dovrebbero pertanto essere aggiornate dalla presente decisione le aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 e dovrebbe essere stabilita la durata delle misure da applicare in tali zone di protezione e di sorveglianza.
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(7)
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Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, quale modificata dalla presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (8).
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(8)
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L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Francia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato. In considerazione dei persistenti focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia, è necessario mantenere tale divieto nelle zone soggette a restrizioni recentemente istituite attorno al focolaio confermato più recente.
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(9)
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È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
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(10)
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Alla luce del focolaio di dermatite nodulare contagiosa nel dipartimento del Rodano, primo caso della malattia in tale regione, la Francia ha deciso di aggiornare il proprio piano di vaccinazione e di attuare la vaccinazione profilattica d’urgenza nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio. Il 27 settembre 2025 la Francia ha pertanto presentato alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano di vaccinazione ufficiale contro la dermatite nodulare contagiosa nel dipartimento del Rodano, conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361. La relazione forniva informazioni sulle vaccinazioni da effettuare nella zona soggetta a restrizioni istituita nei dipartimenti dell’Ain, del Rodano, dell’Isère e della Loira.
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(11)
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Al fine di garantire un controllo coordinato della malattia e salvaguardare gli scambi all’interno dell’Unione e con i paesi terzi, è inoltre necessario adeguare a livello dell’Unione la zona di vaccinazione per l’infezione da dermatite nodulare contagiosa di cui all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
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(12)
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Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all’allegato II, parti A e B, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 si basano sulla situazione epidemiologica e sull’andamento delle campagne di vaccinazione in Francia, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto, del piano di vaccinazione ufficiale dello Stato membro e delle relazioni attuative presentate conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361, come pure delle prescrizioni stabilite dall’allegato IX di tale regolamento delegato. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, per ciascuna area interessata devono pertanto essere stabiliti i periodi durante i quali devono applicarsi le zone di vaccinazione.
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(13)
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È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
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(14)
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Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Francia, le modifiche da apportare alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno della Francia o in altri Stati membri o in paesi terzi ed evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.
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(15)
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Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(1)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 (GU L, 2025/1708, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1708/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate (GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/361/oj).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1762 della Commissione, del 25 agosto 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia (GU L, 2025/1762, 28.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1762/oj).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1931 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia (GU L, 2025/1931, 22.9.2025, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1931/oj).
(8)
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.