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Document 32025D2032

Decisione (PESC) 2025/2032 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST/12392/2025/INIT

GU L, 2025/2032, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2032/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2032/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2032

23.10.2025

DECISIONE (PESC) 2025/2032 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2025

che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell'Unione a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.

(4)

È opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, compreso, in particolare, il divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario.

(5)

In considerazione del proseguimento e dell'escalation dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e in particolare della sua recente brutale campagna militare deliberatamente mirata alle infrastrutture civili, comprese le strutture energetiche, idriche e sanitarie, che ha causato gravi sofferenze alla popolazione civile e punta a compromettere la resilienza dell'Ucraina, il Consiglio ritiene necessario adottare ulteriori misure restrittive.

(6)

In particolare è opportuno aggiungere 45 entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Le entità elencate comprendono determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l'elusione delle restrizioni all'esportazione, anche per quanto riguarda le macchine utensili a controllo numerico computerizzato, la microelettronica, i velivoli senza equipaggio (UAV) e altri prodotti a duplice uso e di tecnologia avanzata.

(7)

È opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari.

(8)

È inoltre opportuno imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali sali e minerali, articoli di gomma, tubi, pneumatici, mole e materiali da costruzione.

(9)

È opportuno introdurre una nuova deroga mirata al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzati per la disinfezione dell'acqua potabile. È inoltre opportuno modificare la deroga al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest.

(10)

Al fine di ridurre ulteriormente i proventi russi, è pertinente estendere a tutti gli idrocarburi aciclici il divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia.

(11)

È pertinente estendere l'elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti petroliferi.

(12)

Al fine di ridurre ulteriormente i proventi russi derivanti dall'esportazione di combustibili fossili, aumentare i costi delle azioni illegali russe in Ucraina ed esercitare sulla Russia la massima pressione affinché cessi la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, è opportuno vietare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento, diretti o indiretti, nell'Unione di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia, e la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria.

(13)

È opportuno introdurre ulteriori designazioni di navi e modificare le relative disposizioni sui servizi vietati per le navi designate e modificare uno dei criteri di designazione. Per quanto riguarda il divieto per gli operatori dell'Unione di fornire assicurazioni e riassicurazioni alle navi designate, la designazione di una nave non pregiudica il versamento, da parte del pertinente assicuratore della nave, di indennizzi a persone ed entità che hanno subito danni causati dalla nave in relazione ad azioni proposte a seguito di eventi precedenti la designazione della nave.

(14)

È opportuno rimuovere talune esenzioni relative all'energia dal divieto di effettuare operazioni per due specifiche imprese di proprietà dello Stato.

(15)

È opportuno estendere il divieto di effettuare operazioni applicabile a persone giuridiche, entità o organismi che si collegano al sistema di messaggistica finanziaria della Banca centrale della Federazione russa («Banca centrale di Russia») o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia e ad altri servizi di pagamento, quali il sistema nazionale russo delle carte di pagamento (in russo, «Mir») o il sistema di pagamento rapido («SBP»), istituiti dalla Banca centrale di Russia o da altre entità russe. È inoltre opportuno aggiungere due esenzioni per le operazioni necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri nei paesi terzi e per le operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in un paese terzo, per le operazioni necessarie per i contratti esistenti e per la ricezione dei pagamenti, nonché per le minoranze etniche degli Stati membri in Russia.

(16)

È opportuno estendere il divieto di effettuare operazioni in capo agli enti creditizi e finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi per includervi anche le entità che forniscono servizi di pagamento, in particolare le entità che prestano servizi per le cripto-attività e servizi di pagamento alle entità inserite in elenco. Al fine di contrastare la proliferazione di nuove entità che subentrano a quelle elencate, è opportuno estendere il divieto anche alle entità equivalenti se sono soddisfatti determinati criteri. È inoltre pertinente aggiungere otto nuove entità all'allegato XIX della decisione 2014/512/PESC. Infine, è anche opportuno aggiungere esenzioni per le operazioni necessarie per i contratti esistenti e per la ricezione dei pagamenti.

(17)

È pertinente estendere ulteriormente il divieto di effettuare operazioni a qualsiasi porto o chiusa in paesi terzi diversi dalla Russia che sia utilizzato per il trasferimento di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) o missili, o della relativa tecnologia o dei relativi componenti, alla Russia, ovvero per l'elusione del tetto sui prezzi del petrolio da parte di navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio o per l'elusione di altre misure restrittive.

(18)

Le zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione sono un elemento centrale della strategia di sviluppo economico della Federazione russa. Sono concepite per attrarre investimenti diretti e promuovere la capacità industriale, tecnologica e innovativa offrendo regimi fiscali, doganali e normativi preferenziali per quanto riguarda i parchi industriali, i cluster tecnologici, i poli logistici e le aree portuali in tutta la Federazione russa.

(19)

Tali zone comprendono le zone economiche speciali (SEZ), i regimi per l'innovazione e i regimi preferenziali dell'Estremo Oriente e dell'Artico, come definiti nelle leggi russe quali la legge federale n. 116-FZ del 22 luglio 2005, la legge federale n. 244-FZ del 28 settembre 2010, la legge federale n. 212-FZ del 13 luglio 2015 e la legge federale n. 193-FZ del 13 luglio 2020. Alcune ZES e alcuni regimi per l'innovazione sono al centro della capacità industriale e tecnologica della Russia e ospitano imprese attive nella produzione o nello sviluppo di beni a duplice uso, elettronica avanzata, robotica, software, veicoli, componenti aeronautici, sistemi aeromobili senza equipaggio e altri beni e tecnologie che contribuiscono allo sforzo bellico russo. I regimi preferenziali nel distretto federale dell'Estremo Oriente e nella regione artica sostengono la logistica marittima, la cantieristica navale, i settori minerario e petrolchimico e le rotte di esportazione dell'energia, fondamentali per il riorientamento economico della Russia verso l'Asia, nonché per l'elusione delle misure restrittive.

(20)

Al fine di privare ulteriormente la Russia dei mezzi per sostenere la sua aggressione nei confronti dell'Ucraina, è opportuno vietare qualsiasi nuova partecipazione nelle imprese stabilite in tali zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione o che operano attraverso talune di queste zone, nonché la costituzione di imprese in partecipazione, la fornitura di finanziamenti e la conclusione di nuovi contratti con le medesime imprese. È inoltre opportuno vietare il mantenimento di qualsiasi partecipazione nelle imprese stabilite in tali zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione o che operano attraverso talune di queste zone, nonché la costituzione di imprese in partecipazione e la conclusione di contratti con le medesime imprese. Infine, sono previste adeguate esenzioni e deroghe al fine di evitare che tali divieti generino effetti indesiderabili.

(21)

È opportuno imporre restrizioni alla prestazione di servizi per le cripto-attività e alla prestazione dei servizi di pagamento di cui alla direttive (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'emissione di moneta elettronica a favore di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia e di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, in considerazione dell'importanza di tali servizi per lo sviluppo dei settori della tecnologia finanziaria e del commercio elettronico della Russia e del potenziale utilizzo dei servizi per le cripto-attività per eludere le misure restrittive. Tali restrizioni non si estendono all'esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'allegato I, punti 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Le restrizioni alla prestazione di servizi di pagamento non dovrebbero essere intese come obblighi gravanti sui prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di determinare la cittadinanza, la residenza o il luogo di stabilimento degli utenti di servizi di pagamento per ogni singola operazione, né come obblighi gravanti sugli acquirenti di operazioni di pagamento di procedere a screening per le sanzioni in relazione a singole operazioni di pagamento basate su carta. La responsabilità primaria del rispetto delle sanzioni in relazione all'esecuzione di operazioni di pagamento spetta al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Le restrizioni alla prestazione di servizi relativi alle cripto-attività sono vincolanti anche per i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività che operano nell'ambito del regime transitorio di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(22)

L'uso di determinate cripto-attività può comportare un rischio significativo di elusione dei divieti di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio e alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (4) e al regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (5) e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (6), in particolare per quanto riguarda i divieti di effettuare operazioni e il congelamento dei beni. È pertanto necessario adottare misure per prevenire l'uso di tali cripto-attività a fini che compromettono gli obiettivi della presente decisione, della decisione 2014/145/PESC e dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014. Se il divieto di effettuare operazioni che coinvolgono tali cripto-attività è una misura necessaria per prevenire tale esito, è però opportuno concedere un periodo di tempo limitato per consentire la risoluzione ordinata dei contratti esistenti.

(23)

È opportuno aggiungere cinque enti creditizi o finanziari all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a taluni enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l'economia della Russia e l'industria russa, banche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina operando nei territori ucraini occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner. Parallelamente, è altresì opportuno aggiungere esenzioni necessarie per scopi umanitari, per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, per il ricevimento dei pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi controllati dal governo russo in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022 e per l'attuazione di talune autorizzazioni rilasciate a norma della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 e per le minoranze etniche degli Stati membri in Russia. Tali esenzioni e deroghe non pregiudicano il divieto per gli operatori nell'Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell'allegato VIII di tale decisione.

(24)

È pertinente imporre ulteriori restrizioni alla prestazione, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Russia, ossia la prestazione di determinati servizi spaziali commerciali, determinati servizi di intelligenza artificiale e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Inoltre, è pertinente ampliare l'ambito di applicazione delle attuali restrizioni includendovi non solo le prove e analisi tecniche che rientrano nella classe 8676 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, ma anche altri servizi che costituiscono il gruppo 867 della classificazione centrale dei prodotti. Tali servizi comprendono segnatamente i seguenti servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria, che rientrano nella classe 8675: servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica, servizi di prospezione sotterranea, di prospezione in superficie e di cartografia.

(25)

È altresì pertinente limitare la prestazione di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Russia, in particolare quelli che rientrano nelle classi 7471 e 7472 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Ciò si deve al fine di ridurre i proventi russi derivanti da tali servizi e di scoraggiare la promozione di attività ricreative e viaggi non essenziali verso la Russia, in particolare in un contesto in cui i cittadini dell'Unione sono esposti a un rischio maggiore di arresto e detenzione arbitrari e in cui la tutela consolare per le persone che hanno la doppia cittadinanza è limitata.

(26)

Dato il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, qualsiasi ulteriore prestazione di servizi al governo russo dovrebbe essere valutata ex ante dall'autorità competente, al fine di attenuare il rischio che un servizio contribuisca alla capacità militare, tecnologica o industriale della Russia. È pertanto opportuno introdurre l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente per tutti i servizi forniti al governo russo che non sono già soggetti alle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(27)

Al fine di limitare la capacità dello Stato russo di ottenere introiti da navi e aeromobili vecchi e sottoposti a scarsa manutenzione, è pertinente vietare di fornire riassicurazioni per navi e aeromobili russi usati durante un periodo di cinque anni successivo alla vendita o contratto di locazione di tali navi o aeromobili dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

(28)

I diplomatici e gli agenti consolari russi, come pure i membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, possono viaggiare al di fuori dei territori dello Stato ricevente e attraverso il territorio dell'Unione, sulla base dei permessi di soggiorno o dei visti rilasciati dallo Stato ricevente. In tal modo si consente a tali persone di recarsi negli Stati membri in cui non sono accreditate e di svolgere attività di intelligence ostili a sostegno dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale azione include principalmente il coinvolgimento in attività clandestine, quali lo spionaggio e la diffusione di disinformazione sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina per distorcere l'opinione pubblica. Ciò comprende l'errata rappresentazione di fatti storici riguardanti il popolo ucraino o l'Ucraina come nazione, la falsa giustificazione legale di chi è realmente l'aggressore e la negazione delle varie violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei diritti umani da parte delle forze russe.

(29)

I membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia svolgono altresì tali attività e ci si avvale di loro per viaggi al di fuori del territorio dello Stato ricevente volti a intraprendere operazioni di intelligence a difesa dell'aggressione russa. La situazione è la stessa per i familiari adulti che sono in possesso di visti o permessi di soggiorno sulla base dell'accreditamento del parente e che poi seguono le istruzioni loro impartite nei territori di altri Stati membri.

(30)

Al fine di contrastare tali pratiche, è importante garantire che le autorità degli Stati membri siano consapevoli della circolazione di diplomatici e agenti consolari russi, nonché dei movimenti dei membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, o dei loro familiari, allorché viaggiano nell'Unione al di fuori del territorio di uno Stato ricevente. In tal senso, è opportuno obbligare tali persone prima del loro viaggio verso uno Stato membro diverso dallo Stato ricevente, a darne relativa comunicazione. La decisione (PESC) 2025/…+ stabilisce altresì che è opportuno autorizzare gli Stati membri che lo desiderino a vietare i viaggi di tali persone nei loro territori, sulla base dei visti o dei permessi di soggiorno rilasciati da un altro Stato.

(31)

Tali misure sono coerenti con i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 o dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Le misure non limitano né restringono i diritti di cui godono i membri del personale delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari russi negli Stati membri, in virtù di queste due convenzioni. In particolare, le misure non pregiudicano il diritto a un passaggio senza ostacoli attraverso i territori degli Stati membri per i membri del personale delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari russi che si apprestano a raggiungere la propria sede o a rientrarvi o che ritornano nel proprio paese. Inoltre, le misure non pregiudicano il diritto alla libera circolazione e agli spostamenti all'interno del territorio dello Stato membro ricevente.

(32)

Infine, è necessario apportare alcune modifiche tecniche, destinate fra l'altro a prorogare i termini applicabili ad alcune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non è più applicato e che la Federazione russa ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di cosiddetti «paesi ostili», fra cui Stati membri. Tale situazione potrebbe portare al blocco di attività dell'Unione in Russia senza la possibilità di un ritiro ordinato. In ragione dei rischi legati al mantenimento di attività commerciali in Russia, le imprese dell'Unione sono fortemente consigliate di di adottare tutte le misure possibili per liquidare le imprese in Russia e dovrebbero prendere in considerazione di non avviarne di nuove. In tale contesto, le deroghe per i disinvestimenti sono prorogate per consentire alle imprese dell'Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. La proroga delle deroghe è concessa caso per caso dagli Stati membri e mira in primo luogo a consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza la proroga di tali termini.

(33)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(34)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

(35)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

L'articolo 1 bis bis è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»

;

b)

al paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«i)

fatto salvo il divieto di cui all'articolo 4 sexdecies, le operazioni con le entità di cui all'allegato X, parte A, voci 4 e 6, che sono necessarie per il commercio, l'intermediazione, il trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, e l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione, conformemente all'articolo 4 septdecies, paragrafo 6, lettere a) e a bis), della presente decisione.»

;

c)

al paragrafo 3, dopo la lettera i), sono aggiunti i commi seguenti:

«Le esenzioni di cui alle lettere a) e a bis) del presente paragrafo non si applicano all'entità di cui all'allegato X, parte A, voce 4, fatta eccezione per il transito di petrolio o di prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio originari di un paese terzo che sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

Le esenzioni di cui alle lettere a), a bis) e b) del presente paragrafo non si applicano all'entità di cui all'allegato X, parte A, voce 6.»

;

d)

il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2026 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.»

;

2)

l'articolo 1 bis quinquies è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione e che operano al di fuori della Russia è vietato collegarsi a decorrere dal 25 giugno 2024, al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS) della Banca centrale di Russia o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria e di pagamento istituiti dalla Banca centrale di Russia e, a decorrere dal 25 gennaio 2026, collegarsi a qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia, o al sistema fornito da qualsiasi altra persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il sistema di pagamento Mir.

2.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell'allegato XVIII.

Nell'allegato XVIII figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l'SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo, o qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia e qualsiasi sistema fornito da qualsiasi altra entità russa, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e Mir.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica fino al 25 aprile 2026 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche elencate nell'allegato XVIII della decisione del Consiglio (UE) 2025/2032 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XVIII entro il 24 ottobre 2025, in virtù di contratti eseguiti prima di 25 aprile 2026.»

;

b)

al paragrafo 5 sono aggiunte le lettere seguenti:

«g)

necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in paesi terzi, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in paesi terzi che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

h)

effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in paesi terzi;

i)

necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.»

;

3)

l'articolo 1 bis sexies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione che:

a)

siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che forniscono tali servizi a persone giuridiche, entità e organismi elencati nella presente decisione e nella decisione 2014/145/PESC, o che in altro modo pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti di cui alla presente decisione e alla decisione 2014/145/PESC, e nei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, quali figurano nell'allegato XIX, parte A, della presente decisione;

b)

siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all'esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014, quali figurano nell'allegato XIX, parte B, della presente decisione;

c)

non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e pregiudichino significativamente l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 sexdecies, 4 septdecies e 4 quinvicies della presente decisione, quali figurano nell'allegato XIX, parte C, della presente decisione.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a:

a)

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b), o c) del paragrafo 1;

b)

un'entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un'entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), per entità speculare o subentrante di un'entità che figura nell'elenco si intende un'entità che soddisfa almeno due dei criteri seguenti:

a)

contenuti, feed o flussi di operazioni sostanzialmente identici;

b)

continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente;

c)

assetto proprietario, controllo o gestione coincidente;

d)

reindirizzamento o migrazione di utenti da un'entità che figura nell'elenco;

e)

continuità dell'infrastruttura tecnica, compreso l'uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.»

;

d)

al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

necessarie per l'esecuzione, fino al 25 aprile 2026 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XIX, parte A, della decisione (UE) 2025/2032 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;

e)

necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XIX, parte A, della decisione (UE) 2025/2032 in virtù di contratti eseguiti prima del 24 ottobre 2025.»

;

4)

all'articolo 1 bis septies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell'allegato XXI, parti A e C. La parte A dell'allegato XXI elenca i porti e le chiuse in Russia e la parte C dell'allegato XXI elenca i porti e le chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzati:»

;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis decies

1.   È vietato:

a)

acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell'allegato XXV, parte A o B, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all'interno di tali zone;

b)

creare nuove imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV, parte A o B, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);

c)

stipulare nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV, parte A o B, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

2.   A decorrere dal 25 gennaio 2026 è vietato:

a)

mantenere la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo formalmente registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell'allegato XXV, parte A, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all'interno di tali zone;

b)

mantenere imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV, parte A, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);

c)

mantenere contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV, parte A, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

3.   È vietato:

a)

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2, o per lo scopo documentato di finanziare una tale persona giuridica, entità o organismo;

b)

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alla lettera a) o al paragrafo 1 o 2.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo al di fuori delle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell'allegato XXV che sia posseduto o controllato da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano:

a)

alle attività necessarie per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b)

alle attività strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;

c)

salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies della presente decisione o dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014, alle attività strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;

d)

alle attività necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi che figurano nell'allegato XIII se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

6.   I paragrafi da 1 o 3 e, se altrimenti applicabile, il paragrafo 4, non si applicano all'esecuzione, fino al 25 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività strettamente necessarie per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

la ricerca, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli o alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l'importazione, l'acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014;

c)

l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e quelli dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014;

d)

il disinvestimento e il ritiro dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia.

e)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.»

;

6)

l'articolo 1 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:

a)

servizi di cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114;

b)

emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366;

c)

emissione di moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).»;"

b)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.»

;

c)

la frase introduttiva del paragrafo 5 è sostituita dalla seguente:

«5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»

;

d)

la frase finale del paragrafo 5 è sostituita dalla seguente:

«Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) o g), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»

;

e)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese partner di cui all'allegato VII.

5 ter.   In deroga al paragrafo 2, lettere b) e c), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo, entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»

;

f)

la frase introduttiva del paragrafo 6 è sostituita dalla seguente:

«6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»

;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 ter bis

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività elencate nell'allegato XXVI.»

;

8)

all'articolo 1 sexies, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014;

d)

strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e quelli dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014;

e)

necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

f)

necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;

g)

necessarie per l'attuazione delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 5 undecies, del regolamento (UE) n. 269/2014;

h)

necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia»

;

9)

all'articolo 1 nonies, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); oppure»

;

10)

l'articolo 1 duodecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 duodecies

1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:

a)

servizi di consulenza legale;

b)

servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e di consulenza amministrativo-gestionale ovvero servizi di pubbliche relazioni;

c)

servizi di costruzione, architettura e ingegneria, di ingegneria integrata, servizi urbanistici, servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all'ingegneria o i servizi tecnici di prova e analisi;

d)

servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione;

e)

servizi di consulenza informatica;

f)

servizi spaziali commerciali consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare;

g)

servizi di intelligenza artificiale consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi;

h)

servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico.

2.   È vietato prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia.

3.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3 bis.   È vietato:

a)

prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 3 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.

4.   Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 al governo russo è necessaria un'autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014.

5.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

6.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e quelli dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014.

8.   Il paragrafo 1, lettere c) ed f), e il paragrafo 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione di servizi o software necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

8 bis.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi, da parte di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che sono loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all'uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi.

8 ter.   Il paragrafo 1, lettere f), g) e h), si applica a decorrere dal 25 novembre 2025.

8 quater.   I paragrafi 2 e 4 non si applicano all'esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

9 bis.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a)

elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC e all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b)

garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.

9 ter.   In deroga al paragrafo 1, lettere g) e h), e al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi o software sono strettamente necessari per il contributo di cittadini russi a progetti open source internazionali.

9 quater.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), c) ed e), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro.

9 quinquies.   In deroga al paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per la cooperazione intergovernativa in programmi spaziali.

10.   In deroga ai paragrafi 1, 3 e 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la messa a disposizione dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che sono necessari per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c)

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

d)

l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro;

e)

il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;

f)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo;

g)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione;

h)

l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.

10 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario di cui all'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 necessario per l'esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, o 10 entro due settimane dal rilascio.»

;

11)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 octodecies

Nei cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di contratto di locazione i navi o aeromobili che sono stati operati, direttamente o indirettamente, dal governo russo o da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, è vietato vendere, fornire, sottoscrivere o concludere in altro modo qualsiasi contratto o accordo che comporti il trasferimento di rischi derivanti dalla copertura assicurativa di tali navi o aeromobili o la cessione dell'esposizione a rischi associati a tale copertura.»

;

12)

l'articolo 4 duodecies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente:

«3 sexies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 50, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.»

;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3 ter ter   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 ter quater   A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.

3 ter quinquies.   I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell’ambito dell’esenzione di cui al paragrafo 3 ter quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.»

;

«3 octies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui al codice NC 8539 49 elencati nell'allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione di lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzate per la disinfezione dell'acqua potabile in assenza di un fornitore di lampade UV equivalenti e prodotti connessi al di fuori della Russia.»

;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis ter, 3 quater, 3 sexies e 3 octies, entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»

;

13)

l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 bis octies è soppresso;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis undecies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano in alcuni codici NC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.;

3 bis duodecies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 6902 e 6909 19, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 aprile 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

c)

al paragrafo 4 bis, la lettera e) è sostituita dalle seguente:

«e)

beni che rientrano nei codici CN 7615 10, CN 8414 60, CN 8422 30 e CN 8423 10;»

;

14)

l'articolo 4 novodecies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2026, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»

;

b)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4 e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2026, qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie strettamente necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti di tali gasdotti e delle relative infrastrutture fondamentali per il disinvestimento di cui sopra.»

;

c)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2026 qualora l'importazione o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»

;

d)

al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2 bis.   In deroga all'articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2026 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»

;

e)

il paragrafo 2 ter è soppresso;

15)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 quatervicies bis

1.   A decorrere dal 25 aprile 2026, è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia.

2.   Il paragrafo 1 si applica a partire dal 1o gennaio 2027 qualora l'acquisto, l'importazione o il trasferimento sia effettuato nell'ambito di un contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, che abbia una durata superiore a un anno, sia stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non sia stato modificato successivamente, a meno che la modifica non si limiti a:

a)

ridurre i quantitativi contrattuali;

b)

ridurre i prezzi e le commissioni;

c)

modificare le clausole di riservatezza;

d)

modificare le procedure operative, quali le procedure di comunicazione;

e)

modificare gli indirizzi delle parti contraenti;

f)

trasferire obblighi contrattuali tra imprese collegate;

g)

introdurre cambiamenti richiesti da procedure giudiziali o arbitrali, o

h)

per i paesi senza sbocco sul mare, introdurre cambiamenti tra punti nazionali di consegna.

3.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.»

;

16)

l'articolo 4 quinvicies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

fornire finanziamenti e assistenza finanziaria, comprese le assicurazioni e le riassicurazioni, e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale;»

;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;»

;

17)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 quinquies

1.   I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, compresi i documenti d'identità diplomatici, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto, ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati almeno 24 ore prima della data prevista per l'ingresso nel loro territorio.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell'ufficio consolare.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai viaggi o al transito nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.

4.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende:

a)

il mezzo di trasporto; per i veicoli privati, compresi quelli di proprietà di una missione diplomatica o di un ufficio consolare o di un dipendente di tale missione o ufficio, la marca, il tipo e il numero di targa; per i trasporti pubblici, il nome del vettore e il codice dell'itinerario o un codice equivalente;

b)

il punto di ingresso nel territorio;

c)

la data di ingresso nel territorio;

d)

il punto di uscita dal territorio;

e)

la data di uscita dal territorio.

5.   Gli Stati membri informano il Consiglio dei casi di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

6.   Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026.

Articolo 5 sexies

1.   Uno Stato membro può vietare o imporre un obbligo di autorizzazione per il viaggio o il transito nel proprio territorio ai cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero ai loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, compresi i documenti d'identità diplomatici, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato membro, sulla base di tale permesso di soggiorno o visto.

2.   Le misure adottate dagli Stati membri sulla base del paragrafo 1:

a)

devono rispettare gli obblighi di diritto internazionale di uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini;

b)

non si applicano ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell'ufficio consolare;

c)

non pregiudicano i diritti sanciti dal diritto internazionale di una persona fisica che si appresta a raggiungere la propria sede o a rientrarvi o che ritorna nel proprio paese;

d)

lasciano impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza o un procedimento internazionale convocato dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

iii)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia;

v)

in quanto paese che ospita l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); e

e)

non si applicano ai viaggi da e verso i territori degli Stati membri, o attraverso tali territori, di persone fisiche che sono membri del corpo diplomatico russo finalizzati alla partecipazione a una conferenza internazionale convocata dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, dal Consiglio d'Europa, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o organizzata sotto i loro auspici.

3.   Lo Stato membro che decide di adottare misure nazionali a norma del paragrafo 1 ne informa il Consiglio almeno cinque giorni prima dell'entrata in vigore di tali misure.

4.   Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026.»

;

(18)

L'articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2026, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»

;

19)

L'articolo 8 quater è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 quater

Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI.»

;

20)

gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).

(2)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività (GU L 150, del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

(4)   GU L 78, del 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj.

(5)   GU L 229, del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj.

(6)   GU L 78, del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj.


ALLEGATO

1)   

All'allegato IV della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte alla tabella sotto il titolo «Elenco delle persone giuridiche, entità o organismi di cui agli articoli 3, paragrafo 7, 3 bis, paragrafo 7, e 3 ter, paragrafo 1» le seguenti voci:

Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 3 bis, paragrafo 7, e all'articolo 3 ter, paragrafo 1

Numero

Nome

Informazioni identificative

Data di inserimento nell’elenco

«817.

Splendent Technologies

Alias: Spoden Technology Co., Ltd

Denominazione locale: 斯博登科技有限公司

Indirizzo/i: Workshop 60, 3/F, Block A, East Sun Industrial Centre, No. 16 Shing Yip Street, Kowloon, Hong Kong; Sun Ho House, 279 Saiyeung Choi St., North Sham Shui Po Kl, Hong Kong

Telefono: +852 9713 6364

Sito web: www.splendentpte.com

Email: sale@splendentpte.com

Numero di registrazione: 1773641 (TRN); 60093029 (BRN)

24.10.2025

818.

LLC Microdrive

Alias: MikroDraiv

Denominazione locale: ООО Микродрайв

Indirizzo/i: office 26, 35 Lenin Avenue, 617001, Nytva, Nytvenski district, Perm Region, Russian Federation

Telefono: +7 342 2111506

Sito web: www.micro-drive.ru

Email: to@microdrive.planfix.ru

Numero di registrazione: 5916024827

24.10.2025

819.

Bridgetech LLC

Denominazione locale: Бриджтех

Indirizzo/i: room 535, building 3, 32 Nizhegorodskaya St., 109029, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 495 245 5514

Sito web: https://bridge-tech.ru/

Email: info@bridge-tech.ru

Numero di registrazione: 9709102680

24.10.2025

820.

Jove HK Limited

Indirizzo/i: Room 606, 6/F, Hollywood Centre, 77-91 Queens Road West, Sheung Wan, Hong Kong; 3/F Won Chung Ming Commercial House, 14-16 Wyndham Street, Central, Hong Kong; 68-70 Wellington Street, 3/F, Hong Kong

Numero di registrazione: 58538021 (BRN); 1618862 (CRN)

24.10.2025

821.

China Purchasing Group (Chbay) Lingtong International Supply Chain Management Company Limited

Alias: Qibei Lingtong (Wuhu) Supply Chain Management Co., Ltd

Denominazione locale: 企贝领通(芜湖)供应链管理有限公司

Indirizzo/i: 178 Hongqi Street, Nangang District, Harbin City, Heilongjang, People's Republic of China

Telefono: 0451-82292577

Sito web: https://www.chbay.net/

Email: guanxin@chbay.net

Numero di registrazione: 91340200MA8QP9X225

24.10.2025

822.

LiderTrans Global Forwarding

Alias: LT Global Forwarding; Lt-GF

Denominazione locale: ООО ЛТ ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ

Indirizzo/i: 1059, 50 Chulman, Naberezhnye Chelny, 423831, city of Naberezhnye Chelny, Tatarstan Republic, Russian Federation; office 108, Naberezhnye Chelny city, 50 Hasana Tufana St., Republic of Tatarstan, Russian Federation

Telefono: +7 987 4064667; +7 800 7074733

Sito web: http://www.lt-gf.com/

Email: sales@lt-gf.com

Numero di registrazione: 7729703685

24.10.2025

823.

Heilongjiang Karubis Trade Development Co., Ltd

Alias: Heilongjiang Kalubus Trade Development Co., Ltd; Heilongjiang Province Kalubusi Trade Development Co., Ltd

Denominazione locale: 黑龙江省卡鲁布斯贸易发展有限公司

Indirizzo/i: Room 509, Building 19, 178 Hongqi Street, Nangang Concentration Zone, Harbin High-tech Industrial Development Zone, People's Republic of China

Numero di registrazione: 91230109MAC3Q2RY9T

24.10.2025

824.

Yiwu Vortex Import and Export Co., Ltd

Alias: Yiwu Wotai Si Import and Export Co., Ltd

Denominazione locale: 義烏市沃態偲進出口有限公司

Indirizzo/i: Unit 1503, Office 62, Level 15, Admiralty Centre Tower 1, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

Sito web: https://yiwu-vortex.com/

Email: info@yiwu-vortex.com

Numero di registrazione: 70939081 (BRN)

24.10.2025

825.

KR Prom LLC

Denominazione locale: ООО КР ПРОМ

Indirizzo/i: building 5, Entuziastov Highway, 111024, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 495 7812208

Sito web: https://krprom.ru/

Email: info@krprom.ru; msk@krprom.ru

Numero di registrazione: 7722216040

24.10.2025

826.

OKBM LLC

Alias: LLC Experimental Design Bureau of Engine Building; LLC EDB; LLC Experimental Motor Design Bureau

Denominazione locale: ООО ОКБМ

Indirizzo/i: Aidarovskoye rural settlement, Promyshlennaya Street, Zone 2, plot No. 4, Voronezh region, Russian Federation; 22 Voroshilova St., 394055, Voronezh, Russian Federation

Telefono: +7 473 2638603

Sito web: www.okbm.ru

Email: okbm@okbm.ru

Numero di registrazione: 3664204783

24.10.2025

827.

Zhejiang Zhenhuan CNC Machine Tool Co., Ltd

Alias: Z-Mat

Denominazione locale: 浙江震环数控机床股份有限公司; 震环机床集团

Indirizzo/i: Mechanical and Electrical Zone, Yuhuan, Taizhou Zhejiang 317699, People's Republic of China

Telefono: +8657687211555; +86 576 87226292

Sito web: cn.zmat.com

Email: info@zmat.com

Numero di registrazione: 91331000725858856D

24.10.2025

828.

LLC Bitvan

Denominazione locale: ООО Битван

Indirizzo/i: 9/4, Troitskiy Trakt, 454053, Chelyabinsk Mekhanicheskaya St., 115V, Russian Federation

Telefono: +7 351 7785260

Sito web: https://www.bitvan.ru/

Email: info@bitvan.ru

Numero di registrazione: 7451298738

24.10.2025

829.

Conti-Far Logistics Co Ltd

Alias: Kangze Yuan International Logistics (Hong Kong) Co., Ltd

Denominazione locale: 康澤遠國際物流(香港)有限公司

Indirizzo/i: room S032, 2/F, The Capital 61-65 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; room 2102, Block D, Sui Bao Yipin, No. 1058 Shangbu North Road, Futian District, Shenzen, People's Republic of China

Telefono: +86-755-89379122; +86-755-89379056

Sito web: http://www.contifar.com/

Email: info@contifar.com

Numero di registrazione: 64528844

24.10.2025

830.

LLC Mikrosan

Denominazione locale: ООО Микросан

Indirizzo/i: room 433, 54 Krasnyi Avenue, Novosibirsk, 630091, Russian Federation

Telefono: +7 800 6002250; +7 383 2170531

Sito web: microsun.ru

Email: sibmail@microsun.ru; marketing@microsun.ru

Numero di registrazione: 5407216683

24.10.2025

831.

LLC TR-Link

Alias: TP-Link LCC

Denominazione locale: ООО ТР-Линк

Indirizzo/i: office 501, 27 Street Elektrozavodska, 7, 107023, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 495 2285566

Sito web: www.tp-linkru.com

Numero di registrazione: 7718782082

24.10.2025

832.

Radiofid Systems LLC

Denominazione locale: ООО Радиофид Системы

Indirizzo/i: Room 66-N, Building 1 A, 17 shosse Vyborgskoe, St. Petersburg 194355, Russian Federation

Telefono: +7 812 3181819

Sito web: www.radiofid.ru

Email: sales@radiofid.ru

Numero di registrazione: 7802491148

24.10.2025

833.

Alice Components Co. Ltd

Alias: Alice Parts Co., Ltd

Denominazione locale: 愛麗絲零部件有限公司

Indirizzo/i: Room A516, 5th Floor, Yee Fat Industrial Building, No. 35 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong; Flat/Room A, 20/F Kui Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Hong Kong; Office 517, 90 Central Tangxia ave., Dongguan, Guangdong, China

Telefono: +86 (769) 8987 0508

Sito web: https://2303.com.cn/

Email: sales@2303.com.cn

Numero di registrazione: 65627867 (BRN), 2323950 (CRN)

24.10.2025

834.

MicroEM AO

Alias: AO Mikroem JSC Microem

Denominazione locale: АО “МИКРОЭМ”

Indirizzo/i: 124482, g. Moscow, Zelenograd, Savelkinsky avenue, 4, Russian Federation; 191040 St. Petersburg, Ligovskii Prospekt 50, building 11, office 39, Russian Federation; 124489, Moscow, Zelenograd, Sosnovaya Alleya 6A, Russian Federation; 630047, Novosibirsk, Novaya 28, office 305, Russian Federation; 620034, Yekaterinburg, Opalikhinskaya street 27A, office 405, Russian Federation; 344045, Rostov-on-Don, Lelyushenko street 13, office 1, Russian Federation

Telefono: +7 (495) 739 65 39

Sito web: https://microem.ru/

Email: microem@microem.ru

Numero di registrazione: 7735082700

24.10.2025

835.

TsNIRTI

Alias: Central Research Radio Engineering Institute Named After Academician A I Berg; Central Scientific Research Radio Engineering Institute Berg CNIRTI

Denominazione locale: Организация АО “ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА”)

Indirizzo/i: bldg. 9, 20 Novaya Basmannaya St., 107078, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 (499) 267-43-93, +7 (499) 263-94-01

Sito web: http://cnirti.ru

Email: post@cnirti.ru

Numero di registrazione: 9701039940

24.10.2025

836.

Setuntel LLC

Alias: Foxcomm Networks

Denominazione locale: OOO СЕТУНТЕЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕТУНЬ ТЕЛЕКОМ”)

Indirizzo/i: 121069, Moscow, Bagrationovsky avenue 7, room 20, office 747, Russian Federation

Telefono: +7(499) 677-22-95

Sito web: http://www.setuntel.ru

Email: info@setuntel.ru

Numero di registrazione: 7730246560

24.10.2025

837.

TD Simmetron Elektronnye Komponenty

Alias: TD Simmetron EK, Trading House Symmetron Electronic Components

Denominazione locale:: ООО ТД СИММЕТРОН ЭК; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТОРГОВЫЙ ДОМ ‘СИММЕТРОН ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ’”

Indirizzo/i: 125445, Moscow, Leningradskoye shosse, 69, build. 1, River City Business Park, Russian Federation; 195196, 630073, Novosibirsk, Bluchera ul., 71b, Russian Federation

Telefono: +7 (495) 961-2020

Sito web: https://symmetrongroup.com/; https://www.symmetron.ru

Email: moscow@symmetron.ru

Numero di registrazione: 7743581260

24.10.2025

838.

Vector Group LLC

Alias: VEKTOR GRUPP

Denominazione locale: ООО Вектор Групп

Indirizzo/i: 123100, Moscow, Presnensky Municipal District, 3 Studenetsky Per. 1/7A, Russian Federation

Numero di registrazione: 7703438390

24.10.2025

839.

PRIN JSC

Denominazione locale: АО ПРИН

Indirizzo/i: 123592, Moscow, ext. Ter. Strogino Municipal District, Kulakova street, 20, building 1, Room 8/1, Russian Federation; 125080, Moscow, Volokolamskoye Highway, 4, Building 26, Russian Federation

Telefono: +7 495-120-13-59

Sito web: https://www.prin.ru/; https://prinmarket.ru/

Email: info@prin.ru

Numero di registrazione: 7712032661

24.10.2025

840.

GNSS Plus LLC

Alias: NPK GNSS Plus LTD

Denominazione locale: ГНСС ПЛЮС

Indirizzo/i: 121354, Moscow, Dorogobuzhskaya street 14, building 6, Russian Federation; 123298, Moscow, Shchukino municipal district, Narodnogo Opolcheniya Street, 38, building 1, Russian Federation

Telefono: +7 (495) 109-75-45

Sito web: www.gnssplus.ru

Email: info@gnssplus.ru

Numero di registrazione: 7734571794

24.10.2025

841.

KMT LLC

Denominazione locale: ООО КМТ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КМТ”)

Indirizzo: 107023, Moscow, Sokolinaya Gora municipal district, Bolshaya Semyonovskaya Street. 40, building 13, room 203, Russian Federation

Telefono: +7 (495) 137-55-56

Sito web: https://kmt-stanki.ru/

Email: info@kmt-stanki.ru

Numero di registrazione: 9719010156

24.10.2025

842.

LLC Mashimport

Denominazione locale: ООО МАШИМПОРТ

Indirizzo: room 403, Building. 13, 40 Bolshaya Semnovskaya street, 107023, Moscow, Russian Federation

Telefono: +74956633393

Sito web: https://mash-import.com/

Email: info@mash-import.com

Numero di registrazione: 7719717008

24.10.2025

843.

Aerotrust Aviation Private Limited

Indirizzo/i: Shop No 104, Ground Floor, Amberhai Village, Sector - 19, Dwarka, New Delhi, 110075 Delhi, India; Unit No. 301, Third Floor, Plot No.8, Krishna Tower, Section 12, N.S.I.T. Dwarka, South West Delhi, 110078 Delhi, India

Telefono: +91 8076026602

Sito web: https://www.aerotrustaviation.com/

Email: sales@aerotrustaviation.com

Numero di registrazione: U74999DL2021PTC388965 (CIN)

24.10.2025

844.

Ascend Aviation India Private Limited

Indirizzo/i: No. 334, Ground Floor, near Gurudwara, Village Shahbad Mohdpur, 11061 Delhi, India; Khasra No.606, Dalal Complex, Rangpuri, Mahipalpur, New Delhi, 110037, India

Telefono: + 91-011-64706564; + 91- 9212336803

Sito web: www.ascendaviationindia.com

Email: sales@ascendaviationindia.com

Numero di registrazione: U74999DL2017PTC315173 (CIN)

24.10.2025

845.

Shree Enterprises

Indirizzo/i: House NO 6B, Kh. No. 334, 4th Floor, Shahabad Mohammadpur Village New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110061, India

Telefono: +91-7011993953

Sito web: https://www.shreeenterprises.io/index.php

Email: sales@shreeenterprises.io

Numero di registrazione: EACPA3965E (IEC); EACPA3965E (PAN)

24.10.2025

846.

EuroIndustry LLC

Alias: Euroindustria LLC

Denominazione locale: ООО “ЕвроИндустрия”

Indirizzo/i: Office 16P, Lit. B, House 25 N, Mokhovaya Street 31, 191028, St. Petersburg, Russian Federation

Telefono: +7 8122707515

Email: info@ei.spb.ru

Sito web: https://ei.spb.ru

Numero di registrazione: 7839133117 (INN)

24.10.2025

847.

Hong Kong Park On Electronics Technology

Denominazione locale: 香港德容电子科技有限公司

Indirizzo/i: Workshop 57, 3rd Floor, Block A, East Sun Industrial Centre, No.16 Shing Yi Street, Kowloon, Hong Kong

Numero di registrazione: 53594054 (BRN); 1550569 (CRN)

24.10.2025

848.

TECGR CO. ltd

Denominazione locale: บริษัท ทีอีซีจีอาร์ จำกัด

Indirizzo/i: 305 Rama2, Soi 38 Bangmod, Jomthong, 10150, Bangkok, Thailand

Sito web: www.tecgr.net

Email: tecgrcoltd@gmail.com

Numero di registrazione: 0105565079224

24.10.2025

849.

JSC Krasnoarmeysk Scientific Research Institute of Mechanization

Alias: JSC KNIIM

Denominazione locale: АО КНИИМ

Indirizzo/i: 8 Ispytateley Avenue, Krasnoarmeysk, 141292, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 (496) 523-57-66; +7 (496) 523-53-71

Email: info@kniim.ru

Sito web: www.kniim.ru

Numero di registrazione: 5038087144

24.10.2025

850.

Transit LLC

Denominazione locale: ООО Транзит

Indirizzo: 36 Nekrasovskaya, Lit. B, 690014, Vladivostok, Russian Federation; 40 Krygina Str., Primorsky Krai, 690065, Vladivostok, Russian Federation

Telefono: +7 423 279 5739

Email: info@transitllc.ru

Sito web: www.transitllc.ru

Numero di registrazione: 2540132492 (INN)

24.10.2025

851.

Soguzo Co. Ltd

Denominazione locale: บริษัท โซกุโซ่ จำกัด

Indirizzo/i: No 305 Ramą 2 Alley, 38 Alley, Bang Mot Sub-district, Chom Thong District, 10150 Bangkok, Thailand

Sito web: soguzo.com

Email: info@soguzo.com

Numero di registrazione: 0105565109824

24.10.2025

852.

Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd

Alias: Suzhou Yikeda Intelligent Technology Co., Ltd; Suzhou Yida Intelligent Technology

Denominazione locale: 苏州亿可达智能科技有限公司

Indirizzo/i: Room 455, Building 2, No. 199-1, East Huayuan Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, People's Republic of China; Room 8219, Building 3, No. 151 Huashan Road, High-tech Zone, Suzhou, Jiangsu, People's Republic of China

Telefono: +86 13776010404

Sito web: https://www.ecod-cncmachining.com/; http://ecod-cncmachining.com/

Email: dolphin@ecodcn.com

Numero di registrazione: 91320506MA27AR11XL

24.10.2025

853.

LLC Morgan

Denominazione locale: ООО Морган

Indirizzo/i: Room 42, ter. Oez Alabuga, 4A Str. Sh-2, m. district Yelabuzhsky, Yelabuga, 423601, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Numero di registrazione: 1674009033

24.10.2025

854.

Shandong Xinyilu International Trade Co

Alias: Shandong Xinyi Road International Trade Co., Ltd

Denominazione locale: 山东新壹路国际贸易有限责任公司

Indirizzo/i: Room 506, Building 6, Xinyuanxin Center, No. 3 Huaxin Road, 250100, Jinan, People's Republic of China

Numero di registrazione: 91370112MA3RNKQ371

24.10.2025

855.

Sollers Alabuga LLC

Denominazione locale: ООО Соллерс Алабуга

Indirizzo/i: Office 319, Building 1/6, Sh-2 Street (Alabuga Special Economic Zone territory), Yelabuga City, Yelabuga Municipal District, Republic of Tatarstan, 423601, Russian Federation

Telefono: +7 855 5776800; +7 843 2051720

Sito web: www.sollers-auto.com

Numero di registrazione: 1674002165

24.10.2025

856.

Sollers Cargo LLC

Denominazione locale: ООО Соллерс Карго

Indirizzo/i: Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Ulyanovsk Region, 432045, Russian Federation

Telefono: +8 800 600 83 22

Sito web: https://sollers-cargo.ru/

Numero di registrazione: 7300012779

24.10.2025

857.

PJSC Sollers

Alias: Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Sollers

Denominazione locale: ПАО Соллерс

Indirizzo/i: 10 Testovskaya Street, Northern Tower, Moscow International Business Centre, 123317 Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 495 787 31 75; +7 495 228 3045

Sito web: www.sollers-auto.com

Email: info@sollers-auto.com

Numero di registrazione: 3528079131

24.10.2025

858.

LLC Trading House Vector

Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТОРГОВЫЙ ДОМ »ВЕКТОР”

Indirizzo/i: apt. 10, 2A Rossiyskaya street, 664025, Irkutsk, Russian Federation

Numero di registrazione: 3808184570

24.10.2025

859.

Sequoia JSC

Denominazione locale: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СЕКВОЙЯ”

Indirizzo/i: Room 1101, floor 3, workplace 5, Building 1, 42 Boulevard Bolshoy, Municipal District Mozhaisky, 121205, Moscow, Russian Federation

Numero di registrazione: 9703014733

24.10.2025

860.

Yiwu City Duniang Trading Co.

Alias: Yiwu Du Niang Trading Company

Denominazione locale: 义乌市渡娘贸易商行

Indirizzo/i: Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, Zhejiang Province, People's Republic of China; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, People's Republic of China

Telefono: +86 579 85365092

Sito web: www.yiwu-international.com

Email: 1449696080@qq.com

Numero di registrazione: 92330782MA2MLCCF7E

24.10.2025

861.

Unikom LLC

Denominazione locale: ООО Уником

Indirizzo/i: Office 516, Room 21N, Lett. A, 9 Lipovaya Alley, 197183, St. Petersburg, Russian Federation

Numero di registrazione: 7814813801

24.10.2025»;

2)   

nell'allegato VII della decisione 2014/512/PESC, il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 1 duodecies, paragrafo 10, all'articolo 1 septies, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 3 bis, paragrafo 4, all'articolo 4 undecies, paragrafo 3, all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 4, all'articolo 4 septdecies bis, paragrafo 1, all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e all'articolo 5 ter ter»;

3)   

all'allegato VIII della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte alla tabella sotto il titolo «ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 sexies» le entità seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Data di applicazione

«NPO “Istina” (JSC)

12 novembre 2025

LLC “Zemsky Bank”

12 novembre 2025

Commercial Bank Absolut Bank (PAO)

12 novembre 2025

PJSC “MTS Bank”

12 novembre 2025

JSC “ALFA-BANK”

12 novembre 2025»

4)   

l'allegato X della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1 bis bis

Parte A

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

 

ALMAZ-ANTEY

 

KAMAZ

 

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

 

JSC PO SEVMASH

 

SOVCOMFLOT

 

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Parte B

 

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

Parte C

 

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK»;

5)   

l'allegato XVI della decisione 2014/512/PESC è così modificato:

a)

le voci 14, 15, 260 e 329 sono soppresse;

b)

sono aggiunte le voci seguenti:

 

Nome della nave

Numero IMO

Motivi di inserimento nell’elenco

Data di applicazione

«448.

MILLEROVO

9035541

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

449.

GELOR (ex ARTARA)

9185528

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

450.

CAROLINE BEZENGI

9224439

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

451.

FIRN

9224441

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

452.

PRIMORYE

9236743

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

453.

LONGEVITY 7

9240885

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

454.

ADONIA

9242223

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

455.

NEVSKIY PROSPECT

9256054

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

456.

LITEYNY PROSPECT

9256078

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

457.

ARMADA LEADER

9260483

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

458.

C VIKING

9261657

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

459.

SEA MAVERICK

9265885

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

460.

BELA

9270749

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

461.

SHANGRI LA

9274434

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

462.

ASTRAL

9274800

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

463.

SOFOS

9278064

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

464.

ATLANTICOS

9282986

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

465.

PACIFICOS

9288930

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

466.

CHONGCHON

9294123

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

467.

LEONA

9299721

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

468.

BREEZE

9305568

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

469.

ARYABHATA

9319882

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

470.

RIMMA

9337901

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

471.

LADOGA

9339313

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

472.

LEVEL

9339325

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

473.

ELODIE I

9346873

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

474.

INDUS 1

9360415

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

475.

BAI LU

9388780

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

476.

JUPITER

9397535

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

477.

ANTARKTIKA

9413559

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

478.

BOBCAT (ex BLOSSOM)

9422457

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

479.

IVAN KRAMSKOY

9640499

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

480.

ALEKSEY SAVRASOV

9645061

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

481.

YAZ

9735323

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

482.

ALARA

9741724

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

483.

NIKOLAY ANISHCHENKOV

9942392

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

484.

APUS

9280885

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

485.

AQUILLA II

9281152

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

486.

CHENG HE

9304629

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

487.

FURIA

9257802

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

488.

MANASLU

9388027

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

489.

MIRES

9299771

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

490.

MYRA

9336490

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

491.

APATE

9433016

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

492.

AZURE

9387255

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

493.

BAVLY

9621560

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

494.

KYLO

9189146

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

495.

PEGASUS

9276028

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

496.

SABINA

9524451

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

497.

TEMPEST DREAM

9308132

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

498.

TORX

9311610

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

499.

BOLU

9439539

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

500.

AURA 1

9472634

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

501.

GENERAL SKOBELEV

9503304

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

502.

GAZPROMNEFT ZUID EAST

9537109

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

503.

CENTURION I

9436020

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

504.

PROMETEI

9296597

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

505.

TASSOS

9408695

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

506.

ADITYA

9323314

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

507.

BELOMOR

9384435

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

508.

COATLICUE

9235000

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

509.

DENVER

9382712

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

510.

ETHERA

9387279

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

511.

GARUDA

9272931

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

512.

GUANYIN

9299707

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

513.

IRON WAVE

9248796

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

514.

KATY

9323326

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

515.

KAYSERI

9292199

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

516.

KHANKENDI

9867621

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

517.

KONYA

9290373

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

518.

MARQUISE

9315745

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

519.

ONEGA

9384459

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

520.

OSCAR I

9314820

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

521.

RAGNAR

9384095

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

522.

RHEIN

9306562

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

523.

SEAL

9252400

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

524.

SINO STAR

9263693

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

525.

SOFIA

9211999

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

526.

SOUTH STAR

9263186

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

527.

STANISLAV GOVORUKHIN

9621596

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

528.

TRANQUIL SEA

9323340

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

529.

URIEL

9336517

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

530.

VARG

9335094

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

531.

XING CHEN

9550682

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

532.

ZAGATALA

9498171

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

533.

ANABAR

9194012

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

534.

BIRTHE THERESI

9083184

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

535.

BRIONT

9252955

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

536.

BRONCO

8808525

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

537.

FLANDRIA

8414477

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

538.

MARINSTRAUM

9390317

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

539.

MAVERICK

9321562

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

540.

NAVIK

8920579

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

541.

NEMRUT

9439541

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

542.

NILANGA

9412452

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

543.

NORDSTRAUM

9036284

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

544.

NOYABRSK

8915550

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

545.

OMNI

9400980

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

546.

OPHELIA

8010427

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

547.

REVANCHE

9297149

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

548.

RN SAKHALIN

9650016

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

549.

SAMOS

9408190

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

550.

SPIRIT 2

9409259

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

551.

TAGOR

9282481

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

552.

TANGO 2

9389071

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

553.

AURA 1

9472634

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

554.

BERGEN T

8918540

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

555.

EVERDINE

9382073

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

556.

NOVA CREST (ex HASAN EAST)

9292046

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

557.

MEGION

9590137

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

558.

MELITO CARRIER

8920581

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

559.

RYAZAN

8915548

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

560.

SEA OWL I

9321172

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

561.

THOTH

9164718

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

562.

VANINO

8724779

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

563.

VASILY LANOVOY

9621601

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

564.

ZALE

9321718

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025»

6)   

l'allegato XVIII della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XVIII

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1 bis quinquies

 

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Data di applicazione

1.

Bank BelVEB

25 febbraio 2025

2.

Belgazprombank

25 febbraio 2025

3.

VTB Bank (PJSC) Shanghai Branch

25 febbraio 2025

4.

CJSC Alfa-Bank

12 novembre 2025

5.

OJSC Sber Bank

12 novembre 2025

6.

VTB Bank (Bielorussia)

12 novembre 2025

7.

VTB Bank (Kazakhstan)

12 novembre 2025»;

7)   

l'allegato XIX della decisione 2014/512/PESC è così modificato:

a)

all'allegato XIX, parte A, della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le entità seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Entrata in vigore

«Payeer

25 novembre 2025

CJSB JSCB Tolubay

12 novembre 2025

OJSC Eurasian Savings Bank

12 novembre 2025

CJSC Dushanbe City Bank

12 novembre 2025

CJSC Spitamen Bank (Tagikistan)

12 novembre 2025

OJSC Commerzbank of Tajikistan

12 novembre 2025»;

b)

all'allegato XIX, parte C, della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le seguenti entità:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Entrata in vigore

«Blackford Corporation Limited

12 novembre 2025

Fuel and Oil Dynamics FZE

12 novembre 2025»;

8)   

l'allegato XXI della decisione 2014/512/PESC è così modificato:

a)

il titolo della parte A – Elenco dei porti e delle chiuse è sostituito dal seguente:

«Parte A – Elenco dei porti e delle chiuse in Russia»;

b)

è aggiunta la parte seguente:

«Parte C - Elenco dei porti e delle chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia

 

Nome

Motivi dell'inserimento in elenco

Data di applicazione

 

 

 

»;

9)   

l'allegato XXIV della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXIV

Elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti petroliferi di cui all'articolo 4 sexdecies bis, paragrafo 1

 

CANADA

 

NORVEGIA

 

REGNO UNITO

 

STATI UNITI D'AMERICA

 

SVIZZERA

 

AUSTRALIA

 

GIAPPONE

 

NUOVA ZELANDA»;

10)   

alla decisione 2014/512/PESC è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXV

Elenco delle zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione di cui all'articolo 5 bis decies

Parte A

Numero

Nome

Ubicazione

1.

Special Economic Zone of Industrial-Production Type “Alabuga”

Republic of Tatarstan

2.

Special Economic Zone of Technological-Innovative Type “Technopolis Moscow”

Moscow City

Parte B

Numero

Nome

Ubicazione

1.

Special Economic Zone of Industrial-Production Type “Lipetsk”

Lipetsk Oblast

2.

Special Economic Zone of Industrial-Production Type “Togliatti”

Samara Oblast

3.

Special Economic Zone of Industrial-Production Type “Lyudinovo”

Kaluga Oblast

4.

Special Economic Zone of Technological-Innovative Type “St. Petersburg”

Saint Petersburg

5.

Special Economic Zone of Technological-Innovative Type “Dubna”

Moscow Oblast

6.

Special Economic Zone of Technological-Innovative Type “Innopolis”

Republic of Tatarstan

7.

Special Economic Zone of Port Type “Ulyanovsk”

Ulyanovsk Oblast

8.

Skolkovo Innovation Centre

Moscow Oblast

9.

Free Port of Vladivostok

Primorsky Krai, Kamchatka Krai, Chukotka Autonomous District, Khabarovsk Krai, Sakhalin Oblast»

11)   

alla decisione 2014/512/PESC è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXVI

Elenco delle cripto-attività di cui all'articolo 1 ter bis

Cripto-attività

Entrata in vigore

A7A5

25 novembre 2025».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2032/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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