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Document 32025D1874

Decisione (UE) 2025/1874 della Commissione, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione (UE) 2024/2383 per quanto riguarda la nomina dei coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei Atlantico, Reno - Danubio e Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo e la definizione delle modalità di esercizio della loro missione e delle loro funzioni

C/2025/6166

GU L, 2025/1874, 15.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1874/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1874/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1874

15.9.2025

DECISIONE (UE) 2025/1874 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2025

che modifica la decisione (UE) 2024/2383 per quanto riguarda la nomina dei coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei Atlantico, Reno - Danubio e Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo e la definizione delle modalità di esercizio della loro missione e delle loro funzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Come strumenti per facilitare la realizzazione coordinata della rete centrale e della rete centrale estesa, i corridoi di trasporto europei sono previsti al capo V del regolamento (UE) 2024/1679 ed elencati all’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1679, sono designati dei coordinatori europei per facilitare la realizzazione coordinata dei corridoi di trasporto europei, del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e dello spazio marittimo europeo.

(3)

Il ruolo dei coordinatori europei riveste un’importanza primaria per lo sviluppo dei corridoi di trasporto europei e la cooperazione lungo i medesimi.

(4)

Con la decisione (UE) 2024/2383 della Commissione (2) sono stati designati i coordinatori europei per sette dei nove corridoi di trasporto europei. I posti di coordinatore europeo per i corridoi di trasporto europei Reno - Danubio e Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo sono rimasti vacanti e devono essere assegnati.

(5)

D’intesa con il coordinatore europeo interessato, si propone inoltre di sostituire il coordinatore europeo per il corridoio di trasporto europeo Atlantico.

(6)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1679, sono stati consultati gli Stati membri, i paesi vicini che fanno parte dei corridoi di trasporto europei interessati, il Parlamento europeo e il Consiglio. Gli Stati membri interessati hanno dato il loro assenso alla nomina dei coordinatori europei, mentre sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno espresso parere positivo nel luglio 2025.

(7)

Poiché due posti di coordinatore europeo sono attualmente vacanti, è urgente procedere alle nomine. Per questo motivo la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2024/2383 della Commissione è così modificata:

(1)

all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, il mandato dei coordinatori europei per i corridoi di trasporto europei Atlantico, Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo e Reno - Danubio ha inizio il giorno 16 settembre 2025 e termina quattro anni dopo tale data.»;

(2)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

(3)

nell’allegato II sono aggiunte le lettere di mandato per i coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei Reno - Danubio e Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo che figurano nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj.

(2)  Decisione (UE) 2024/2383 della Commissione, del 6 settembre 2024, che designa i coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei, del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e dello spazio marittimo europeo (EMS) e stabilisce le modalità di esercizio della loro missione e delle loro funzioni (GU L, 2024/2383, 9.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2383/oj).


ALLEGATO I

Nomina dei coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei, dell’ERTMS e dello spazio marittimo europeo

Mare del Nord - Baltico

Catherine TRAUTMANN (FR)

Scandinavo - Mediterraneo

Pat COX (IE)

Atlantico

François BAUSCH (LU)

Mare del Nord - Reno - Mediterraneo

Paweł WOJCIECHOWSKI (PL)

Mediterraneo

Mathieu GROSCH (BE)

Mar Baltico - Mar Adriatico

Anne Elisabet JENSEN (DK)

Balcani occidentali - Mediterraneo orientale

Marian-Jean MARINESCU (RO)

ERTMS

Matthias RUETE (DE)

Spazio marittimo europeo

Gesine MEISSNER (DE)

Reno - Danubio

Margarida MARQUES (PT)

Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo

Mario MAURO (IT)


«ALLEGATO II

Lettera di mandato per il coordinatore europeo

del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle due priorità orizzontali, vale a dire lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei svolge pertanto un ruolo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e il rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio. Tale corridoio inizia dai porti della Germania settentrionale di Wilhelmshaven, Brema, Amburgo e Rostock, prosegue attraverso diversi assi multimodali verso Berlino, Hannover, Lipsia e Dresda e più oltre fino a Praga, dove l’asse settentrionale del corridoio incontra l’asse più occidentale che parte dalla città francese di Strasburgo, passa per le città tedesche di Francoforte e Stoccarda e prosegue verso est, rispettivamente verso Praga e Monaco di Baviera. Conduce quindi ai porti rumeni di Costanza e Galați attraversando l’Austria, la Slovacchia e l’Ungheria. L’asse del corridoio che fornisce un collegamento con la Slovacchia si estende ulteriormente fino a Leopoli, in Ucraina. Comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti, terminali ferroviario-stradali e il sistema delle vie navigabili interne del corso principale dell’Elba, il canale laterale dell’Elba, il tratto dell’Elba del Canale del Mittelland, la Weser, il Geesthacht-Schleusenkanal e la Moldava nella parte settentrionale del corridoio e il Meno, il Canale Meno-Danubio, l’intero Danubio a valle di Kelheim e i fiumi Váh, Sava e Tibisco. I progetti principali riguardano l’eliminazione delle strozzature alla navigazione lungo il Danubio e altre vie navigabili interne, nonché le tratte ferroviarie transfrontaliere Dresda - Praga, Praga - Vienna/Bratislava - Budapest e Budapest - Bucarest e alcune tratte nazionali principali, tra cui la Stoccarda - Ulm.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

Il lavoro del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore europeo ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati e, se del caso, in consultazione con i paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri, ed eventualmente a paesi vicini, nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, ai paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Reno - Danubio;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore europeo avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione (UE) 2025/1874 della Commissione (3) e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione “Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili”. La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.

Lettera di mandato per il coordinatore europeo

del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo

Il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede la nomina di coordinatori europei responsabili dell’attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle due priorità orizzontali, vale a dire lo spazio marittimo europeo e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

L’approccio per corridoi consente una cooperazione efficiente tra i principali attori nella gestione di progetti sia transfrontalieri che nazionali di rilevanza europea situati sul corridoio. I corridoi di trasporto europei comprendono tutti i modi di trasporto, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza su vasta scala del sistema europeo dei trasporti. La realizzazione dei corridoi di trasporto europei svolge pertanto un ruolo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione in materia di transizione verso trasporti sostenibili e il rafforzamento dell’economia europea.

Lei ha accettato la responsabilità che deriva dal ruolo di coordinatore del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo. Il corridoio si estende a nord da Helsinki (Finlandia), attraverso Estonia, Lettonia e Lituania e quindi Danzica e Varsavia fino alla Polonia meridionale. Da qui la rete porta a Leopoli in Ucraina e a Chișinău in Moldova fino alla città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Un altro tratto va dalla Slovacchia e dall’Ungheria alla Romania, per poi collegarsi alla Bulgaria e alla Grecia. Il corridoio arriva fino a Cipro tramite un collegamento dello spazio marittimo europeo. Il corridoio comprende ferrovie, strade, aeroporti, porti e terminali ferroviario-stradali. I progetti principali sono costituiti dal progetto “Rail Baltica” e dal collegamento con l’Ucraina e la Moldova.

La Commissione è convinta che il Suo contributo, sul quale fa grande affidamento, sarà fondamentale per il proseguimento della riuscita dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.

Missione

Il lavoro del coordinatore europeo mira a far progredire lo sviluppo generale del corridoio attraverso attività di coordinamento mirate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei progetti (sincronizzazione dei lavori, assegnazione dei finanziamenti nazionali e dell’Unione) e, se del caso, altre azioni specifiche volte a promuovere un sistema di trasporto competitivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse. A tal fine, il coordinatore europeo ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati, di orientare il coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti nell’ambito del forum del corridoio e di collaborare alla preparazione e all’attuazione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2024/1679, sulla base dei piani di lavoro per i corridoi di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.

I Suoi compiti, che derivano da quelli stabiliti all’articolo 52, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2024/1679, comprenderanno:

l’analisi dello stato di conformità e il sostegno all’attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo, conformemente alle norme della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

conformemente all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1679, la redazione, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, di un piano di lavoro insieme agli Stati membri interessati e, se del caso, in consultazione con i paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo;

la presentazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati di una relazione annuale sullo stato di avanzamento nell’attuazione del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento deve essere incentrata sui progressi compiuti nell’ambito delle priorità e degli investimenti chiave, deve descrivere la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e deve proporre soluzioni;

il sostegno agli Stati membri, ed eventualmente a paesi vicini, nell’attuazione del piano di lavoro;

conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1679, l’istituzione formale e la presidenza del forum del corridoio, composto da portatori di interessi nella gestione dell’infrastruttura. Il forum si riunirà regolarmente durante il Suo mandato;

le consultazioni con il forum del corridoio in relazione al piano di lavoro, in merito all’attuazione del quale dovrà informare regolarmente il forum;

ove necessario, l’istituzione e la presidenza di una serie di gruppi di lavoro facenti capo al forum del corridoio, conformemente all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679;

lo svolgimento delle missioni necessarie nelle capitali, nelle regioni e nei nodi urbani pertinenti situati sul corridoio di trasporto;

la verifica dell’attuazione e del coordinamento del piano di lavoro e del relativo atto di esecuzione della Commissione, nonché di altri atti di esecuzione specifici per le tratte transfrontaliere, se del caso;

la consultazione, se del caso, delle autorità regionali e locali, dei gestori dell’infrastruttura, degli operatori dei trasporti, in particolare quelli che sono membri della governance del trasporto ferroviario di merci, del settore dell’approvvigionamento, degli utenti dei trasporti e dei portatori di interessi pertinenti in relazione al piano di lavoro e alla sua attuazione;

la comunicazione delle informazioni sulle difficoltà incontrate e le soluzioni proposte agli Stati membri, al Consiglio, ai paesi vicini facenti parte del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché agli eventuali altri soggetti coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo;

la stretta cooperazione con gli Stati membri e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al regolamento (UE) 2024/1679, fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell’infrastruttura;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché l’elaborazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri del corridoio di trasporto europeo Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo;

il monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri e l’individuazione di potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, nonché la formulazione di raccomandazioni al riguardo, se del caso;

la stretta cooperazione con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l’obiettivo di aumentarne le sinergie;

la verifica della coerenza con le priorità del piano di lavoro dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE);

la cooperazione con i paesi vicini e il loro coinvolgimento nelle attività relative al corridoio, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro;

la cooperazione con organizzazioni internazionali per attività connesse al corridoio che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni.

Il Suo operato come coordinatore europeo avrà pertanto un carattere molto diversificato e rivestirà grande importanza per l’Unione e per il progetto nel suo complesso nel contesto della programmazione dei finanziamenti e del dialogo politico con gli Stati membri, per consentire a questi ultimi di superare eventuali difficoltà nella realizzazione dei diversi progetti infrastrutturali.

Norme e procedure

Il Suo incarico quale coordinatore europeo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione (UE) 2025/1874 della Commissione (6) e potrà essere rinnovato di comune accordo.

La durata del Suo mandato può essere modificata in qualsiasi momento su iniziativa della Commissione o su Sua richiesta. La Commissione si riserva il diritto di revocare il Suo mandato in qualsiasi momento.

Nell’espletamento del Suo incarico non può impegnare la responsabilità della Commissione senza previo accordo scritto di quest’ultima. Deve agire dando prova di assoluta imparzialità, indipendenza e riservatezza, utilizzando al meglio le Sue conoscenze e competenze professionali e avendo come unico obiettivo gli interessi dell’Unione.

Deve evitare qualsiasi situazione che presenti un conflitto d’interessi relativo ai settori nei quali è richiesto il Suo intervento. La invito a segnalare immediatamente alla Commissione eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del Suo mandato.

Si impegna inoltre a non utilizzare e a non divulgare documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle Sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche. Tutti i risultati ottenuti sono di proprietà dell’Unione, che può utilizzarli e pubblicarli qualora lo ritenga necessario.

Nell’espletamento del Suo incarico Le verrà riconosciuta un’indennità forfettaria mensile di 3 000 EUR a copertura delle spese relative all’assistenza di segreteria (comunicazione, mobilio per l’ufficio, locali da destinare a uffici), qualora non sia fornita direttamente dai servizi della Commissione, e delle spese connesse alla rappresentanza per viaggi e missioni, conformemente alle norme della Commissione.

Il Suo referente presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti è il direttore della direzione “Investimenti, trasporti innovativi e sostenibili”. La Commissione Le assicura fin da questo momento che, per l’espletamento del Suo incarico, avrà la piena collaborazione del direttore e dei membri del personale designato per assisterLa quotidianamente a livello tecnico e amministrativo.

La direzione generale della Mobilità e dei trasporti organizzerà periodicamente riunioni tra i coordinatori europei per permettere lo scambio di informazioni ed esperienze.

I tribunali belgi sono i soli competenti per decidere in merito a qualsiasi disputa relativa alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto, disciplinato peraltro dal diritto belga.»


(1)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(2)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(3)  Decisione (UE) 2025/1874 della Commissione, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione (UE) 2024/2383 per quanto riguarda la nomina dei coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei Atlantico, Reno - Danubio e Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo e la definizione delle modalità di esercizio della loro missione e delle loro funzioni (GU L 2025/1874, 15.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1874/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/913/oj).

(6)  Decisione (UE) 2025/1874 della Commissione, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione (UE) 2024/2383 per quanto riguarda la nomina dei coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei Atlantico, Reno - Danubio e Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo e la definizione delle modalità di esercizio della loro missione e delle loro funzioni (GU L 2025/1874, 15.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1874/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1874/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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