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Document 32025D0702

Decisione (UE) 2025/702 del Consiglio, del 17 marzo 2025, che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati per uno strumento internazionale che istituisce una commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina

ST/6657/2025/INIT

GU L, 2025/702, 8.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/702/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/702/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/702

8.4.2025

DECISIONE (UE) 2025/702 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2025

che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati per uno strumento internazionale che istituisce una commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In considerazione della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata condotta dalla Federazione russa contro l’Ucraina, il 14 novembre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione ES-11/5 dal titolo «Promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l’aggressione contro l’Ucraina».

(2)

Oltre a ricordare gli obblighi di tutti gli Stati ai sensi dell’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, compreso quello di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha manifestato profonda preoccupazione per la perdita di vite umane, lo sfollamento della popolazione civile, la distruzione catastrofica di infrastrutture e risorse naturali, la perdita di patrimonio pubblico e privato e la calamità economica causati dall’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina.

(3)

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto che la Federazione russa deve essere chiamata a rispondere di ogni violazione del diritto internazionale in o nei confronti dell’Ucraina. Ha inoltre sottolineato che la Federazione russa deve sopportare le conseguenze giuridiche di tutti i suoi atti illeciti sul piano internazionale, in particolare la riparazione del pregiudizio causato da tali atti, compreso il risarcimento dei danni.

(4)

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto la necessità di istituire, in cooperazione con l’Ucraina, un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa. A tal fine, ha raccomandato la creazione di un Registro internazionale dei danni che funga da raccolta, in forma documentale, delle prove e delle informazioni relative alle richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate nonché allo Stato dell’Ucraina, arrecati dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, e che serva anche per la promozione e il coordinamento della raccolta di prove.

(5)

Il 12 maggio 2023 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la risoluzione CM/Res(2023)3 che istituisce l’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina («Registro»).

(6)

Al fine di portare avanti gli impegni in materia di responsabilità nell’ottica dell’istituzione di un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, gli Stati che sono partecipanti o membri associati ai sensi dell’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni hanno adottato un approccio graduale, scegliendo innanzitutto di istituire il Registro. Esso doveva essere seguito dagli altri elementi del meccanismo di risarcimento, vale a dire una commissione per le richieste di risarcimento e un fondo di risarcimento. Tale approccio si rispecchia nello Statuto del Registro, in cui si precisa che il Registro, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, destinato a costituire la prima componente di un futuro meccanismo internazionale di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto in cooperazione con l’Ucraina e con le organizzazioni e gli organismi internazionali rilevanti.

(7)

Dopo aver aderito al Registro in qualità di membro fondatore associato l’11 maggio 2023 con notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa, l’Unione ha cambiato il proprio status in partecipante al Registro il 22 luglio 2024.

(8)

Il 29 febbraio 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/792 (1) che istituisce lo strumento per l’Ucraina, il quale, tra l’altro, ha creato la base giuridica per il finanziamento di iniziative e organismi coinvolti nel sostegno e nell’applicazione della giustizia internazionale in Ucraina, quale il contributo finanziario dell’Unione al Registro.

(9)

Nel 2024 l’Ufficio del presidente dell’Ucraina, il Ministero degli Affari esteri dell’Ucraina, il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi e il Registro hanno invitato gli Stati che hanno sostenuto l’adozione della risoluzione A/RES/ES-11/5 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite alle riunioni preparatorie relative a uno strumento internazionale che istituisce una commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina. Il primo ciclo formale di negoziati dovrebbe svolgersi nel marzo 2025.

(10)

Il Segretariato del Registro ha preparato un «progetto zero» di uno strumento internazionale per l’istituzione di una commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina. Il «progetto zero» comprende disposizioni riguardanti il mandato, la funzione, lo status giuridico e la sede della commissione internazionale per le richieste di risarcimento, l’adesione e la partecipazione a tale commissione, la sua struttura organizzativa, il finanziamento e il bilancio, come pure disposizioni riguardanti la procedura per l’esame delle domande, l’adesione della Federazione russa e il trasferimento dei lavori del Registro.

(11)

Dato l’interesse dell’Unione a ribadire il suo fermo impegno a garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti a livello internazionale in o nei confronti dell’Ucraina, compreso l’obbligo di risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni causati da tali atti, è opportuno che l’Unione partecipi ai negoziati per uno strumento internazionale che istituisce una commissione internazionale per le richieste di risarcimento per l’Ucraina. Ciò non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare e concludere tale strumento internazionale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è autorizzata a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati per uno strumento internazionale che istituisce una commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina.

2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è designata quale negoziatore dell’Unione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo OSCE e Consiglio d’Europa (COSCE), del Consiglio.

La Commissione riferisce periodicamente al COSCE in merito alle misure adottate ai sensi della presente decisione e lo consulta regolarmente.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)  Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l’Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).


ALLEGATO 1

Direttive di negoziato per lo strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

1)

L’obiettivo dello strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina è creare la base giuridica a norma del diritto internazionale che consenta a un organismo amministrativo di esaminare e valutare le richieste di risarcimento ammissibili di decidere in merito, e di stabilire caso per caso l’importo del risarcimento dovuto per i danni, le perdite o le lesioni causati nel territorio dell’Ucraina, entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, che si estende alle sue acque territoriali, nonché nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale, a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, nonché allo Stato dell’Ucraina, comprese le sue autorità regionali e locali e gli enti statali o controllati dallo Stato, dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, compresa l’aggressione sferrata in violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché ogni violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.

2)

Lo strumento internazionale definisce chiaramente l’ambito di applicazione territoriale e temporale della commissione per le richieste di risarcimento.

3)

Lo strumento internazionale conferisce alla commissione per le richieste di risarcimento lo status giuridico e la personalità giuridica necessari per l’esercizio delle sue funzioni e per l’adempimento del suo mandato.

4)

Lo strumento internazionale specifica in modo chiaro e preciso i titoli di adesione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione regionale e le loro modalità di partecipazione allo strumento.

5)

Lo strumento internazionale delinea chiaramente la struttura organizzativa della commissione per le richieste di risarcimento, in particolare per quanto riguarda la struttura di governance e le modalità di partecipazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione regionale.

6)

Lo strumento internazionale specifica che, conformemente al diritto internazionale, la Federazione russa si fa carico dei costi della commissione per le richieste di risarcimento. Precisa inoltre che, fino a quando la Federazione russa non adempie a tale obbligo, la commissione per le richieste di risarcimento è finanziata mediante i contributi annuali obbligatori dei suoi membri e contributi volontari, e che i contributi dei membri sono recuperabili dalla Federazione russa.

7)

Lo strumento internazionale definisce chiaramente le modalità di determinazione del contributo finanziario annuale dei membri e le norme e le procedure finanziarie che disciplinano la commissione per le richieste di risarcimento.

8)

Lo strumento internazionale comprende le modalità necessarie per un trasferimento agevole e accurato dei lavori del Registro dei danni, e specifica la possibile prosecuzione del Registro nell’ambito della commissione per le richieste di risarcimento.

9)

Lo strumento internazionale prevede che l’Unione europea abbia un diritto di voto pari a quello delle altre parti e che eserciti il suo diritto di voto fatto salvi i diritti di voto degli Stati membri che sono membri della commissione per le richieste di risarcimento, e indipendentemente dagli stessi.

10)

La procedura di negoziato è la seguente:

a)

i negoziati devono essere preparati con largo anticipo. A tal fine, la Commissione informa il comitato speciale designato a norma dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, ossia il gruppo «Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e Consiglio d’Europa (COSCE)» del Consiglio, del calendario previsto e delle questioni da negoziare, e condivide quanto prima le informazioni pertinenti;

b)

se necessario, le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del gruppo COSCE al fine di individuare le questioni chiave, formulare pareri e fornire orientamenti, se del caso;

c)

la Commissione riferisce al gruppo COSCE in merito all’esito dei negoziati dopo ogni sessione negoziale o, se una serie di negoziati sono condotti in parallelo, dopo una serie di sessioni negoziali;

d)

la Commissione informa il gruppo COSCE in merito a qualsiasi questione importante che possa emergere durante i negoziati.


ALLEGATO 2

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 6

1.1.

Titolo della proposta/iniziativa 6

1.2.

Settore/settori interessati 6

1.3.

Obiettivi 6

1.3.1.

Obiettivi generali 6

1.3.2.

Obiettivi specifici 6

1.3.3.

Risultati e incidenza previsti 6

1.3.4.

Indicatori di prestazione 6

1.4.

La proposta/iniziativa riguarda: 6

1.5.

Motivazione della proposta/iniziativa 7

1.5.1.

Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell’iniziativa 7

1.5.2.

Valore aggiunto dell’intervento dell’UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per «valore aggiunto dell’intervento dell’UE» si intende il valore derivante dall’azione dell’Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 7

1.5.3.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 7

1.5.4.

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 8

1.5.5.

Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 8

1.6.

Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 8

1.7.

Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 8

2.

MISURE DI GESTIONE 9

2.1.

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 9

2.2.

Sistema o sistemi di gestione e di controllo 9

2.2.1.

Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 9

2.2.2.

Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 9

2.2.3.

Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 9

2.3.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 10

3.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 10

3.1.

Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 10

3.2.

Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 10

3.2.1.

Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 10

3.2.1.1.

Stanziamenti dal bilancio votato 11

3.2.2.

Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 12

3.2.3.

Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 13

3.2.3.1.

Stanziamenti dal bilancio votato 13

3.2.4.

Fabbisogno previsto di risorse umane 13

3.2.4.1.

Finanziamento a titolo del bilancio votato 13

3.2.5.

Panoramica dell’incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 14

3.2.6.

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 15

3.2.7.

Partecipazione di terzi al finanziamento 15

3.3.

Incidenza prevista sulle entrate 15

4.

DIMENSIONI DIGITALI 15

4.1.

Prescrizioni di rilevanza digitale 15

4.2.

Dati 16

4.3.

Soluzioni digitali 16

4.4.

Valutazione dell’interoperabilità 16

4.5.

Misure a sostegno dell’attuazione digitale 16

1.   CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.   Titolo della proposta/iniziativa

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati relativi all’accordo internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina.

1.2.   Settore/settori interessati

Giustizia

Assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi

1.3.   Obiettivi

1.3.1.   Obiettivi generali

La presente proposta ha l’obiettivo principale di autorizzare la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati relativi allo strumento internazionale che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento. L’istituzione di una commissione per le richieste di risarcimento svolgerà un ruolo fondamentale nel sostenere e far rispettare la giustizia internazionale in Ucraina, in quanto fa parte integrante di un meccanismo internazionale di risarcimento per le vittime dell’aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina.

1.3.2.   Obiettivi specifici

1.

Fornire fondamentalmente all’Ucraina l’assistenza necessaria per garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti sul piano internazionale contro tale paese, compreso l’obbligo di riparazione di ogni danno, perdita o lesione causati da tali atti.

2.

Rispettare lo Statuto del Registro dei danni — in cui l’UE ha la posizione di partecipante — che prevede che il Registro, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, sia inteso come la prima componente del meccanismo di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto, in cooperazione con l’Ucraina e con le organizzazioni e gli organismi internazionali rilevanti.

3.

Istituire la commissione internazionale per le richieste di risarcimento e garantire la partecipazione dell’Unione a tale commissione.

4.

Dotare la commissione internazionale per le richieste di risarcimento dei mezzi per esaminare e valutare le richieste di risarcimento ammissibili iscritte nel Registro dei danni, decidere in merito e per stabilire caso per caso l’importo del risarcimento dovuto.

1.3.3.   Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La commissione internazionale per le richieste di risarcimento opererebbe come organo di accertamento dei fatti, esaminerebbe e valuterebbe le richieste di risarcimento ammissibili iscritte nel Registro dei danni, per decidere in merito e stabilire caso per caso l’importo del risarcimento dovuto.

1.3.4.   Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Istituzione della commissione internazionale per le richieste di risarcimento.

1.4.   La proposta/iniziativa riguarda:

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   una nuova azione;

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria (1);

la proroga di un’azione esistente;

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione.

1.5.   Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.   Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell’iniziativa

Nell’attuazione di questa iniziativa si possono prevedere due esigenze principali. La prima, a breve termine, è che l’UE riceva formalmente il mandato per partecipare al processo negoziale relativo all’istituzione della commissione internazionale per le richieste di risarcimento. La seconda, a lungo termine, potrebbe essere valutata solo una volta divenuta pienamente operativa la commissione internazionale per le richieste di risarcimento. Una volta avvenuto ciò, l’efficienza di questo strumento potrebbe essere vagliata rispetto alla sua capacità di esaminare e valutare le richieste di risarcimento ammissibili, di decidere in merito, e di stabilire caso per caso l’importo del risarcimento dovuto.

1.5.2.   Valore aggiunto dell’intervento dell’UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per «valore aggiunto dell’intervento dell’UE» si intende il valore derivante dall’azione dell’Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello di UE (ex ante)

L’Unione ha ribadito in diverse occasioni il suo impegno a garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti sul piano internazionale, compreso l’obbligo di riparazione di ogni danno causato da tali atti. Tale impegno riecheggia in particolare la richiesta formulata dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2022 dal titolo «Promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l’aggressione contro l’Ucraina», che ha riconosciuto la necessità di istituire un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Rispondendo a tale richiesta, il 12 maggio 2023 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la risoluzione che istituisce l’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Gli Stati hanno adottato un approccio graduale, scegliendo innanzitutto di istituire il Registro, e a seguire di predisporre gli altri elementi del meccanismo di risarcimento, vale a dire una commissione per le richieste di risarcimento e un fondo di risarcimento. Tale approccio si rispecchia nello Statuto del Registro, in cui si precisa che il Registro, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, è inteso come la prima componente del meccanismo di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto, in cooperazione con l’Ucraina e con le organizzazioni e gli organismi internazionali rilevanti. Dopo aver inizialmente aderito al Registro dei danni in qualità di membro fondatore associato l’11 maggio 2023, con una decisione della Commissione, l’Unione, a seguito di una decisione del Consiglio adottata il 22 luglio 2024, ha cambiato il proprio status in partecipante a pieno titolo. L’Unione partecipa pertanto al Registro nel quadro del proprio ruolo, insieme e in aggiunta agli Stati membri (ad eccezione dell’Ungheria). Tale partecipazione consente all’Unione di mantenere il suo impegno a sostenere l’Ucraina e a contribuire al ripristino di un ordine legale internazionale basato su regole. Al tempo stesso, consente alla Commissione di coordinare meglio le sue azioni in materia di riparazione con gli Stati membri, garantendo in tal modo che l’Unione possa parlare con una sola voce. La possibilità per la Commissione di partecipare ai negoziati relativi alla commissione per le richieste di risarcimento, e in ultima analisi alla commissione stessa una volta istituita, è quindi la naturale continuazione e sviluppo dello status quo esistente.

Valore aggiunto dell’UE previsto (ex post)

Partecipando all’istituzione della commissione internazionale per le richieste di risarcimento, l’UE contribuirebbe a garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti, e avrebbe la possibilità, in tale impegno, di parlare con una sola voce. Ove necessario, la Commissione potrebbe garantire il coordinamento con e tra gli Stati membri nelle diverse fasi dell’istituzione e del funzionamento della commissione per le richieste di risarcimento, contribuendo in tal modo alla gestione efficiente di questo nuovo organismo.

1.5.3.   Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

I principali insegnamenti tratti in passato derivano da strumenti analoghi precedenti. La commissione delle Nazioni Unite per i risarcimenti (UNCC) è l’esempio più rilevante, e può fornire alcuni spunti per quanto riguarda la concezione e i costi della commissione per le richieste di risarcimento a favore dell’Ucraina. L’UNCC è esistita per 31 anni (dal 1991 al 2022), ma le sue attività di assegnazione sono durate 12 anni. Dato il lavoro preparatorio già svolto dal Registro e gli sviluppi tecnologici degli ultimi decenni, la commissione per le richieste di risarcimento potrebbe avere una durata di attività più breve rispetto all’UNCC, attualmente stimata a 10 anni. L’Unione non ha tuttavia partecipato all’UNCC.

1.5.4.   Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il risoluto sostegno dell’Unione all’Ucraina rispecchia un impegno condiviso a favore dei principi democratici e della salvaguardia dell’ordine internazionale basato su regole e della pace in Europa. La proposta in oggetto è pertanto coerente con altre politiche dell’Unione volte a sostenere l’Ucraina e a salvaguardare l’ordine internazionale e la pace in Europa, in particolare nel contesto dell’attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Gli obiettivi della proposta in oggetto sono sostenuti dal regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l’Ucraina. Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, di tale regolamento, l’assistenza di cui al pilastro III dello strumento per l’Ucraina «potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell’applicazione della giustizia internazionale in Ucraina».

1.5.5.   Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l’Ucraina fornisce la base giuridica per il contributo dell’Unione alla commissione per le richieste di risarcimento fino al 2027. Sulla base degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/792, e in particolare al capo V, l’articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che «[l]«assistenza di cui al presente capo potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell’applicazione della giustizia internazionale in Ucraina». Pertanto, poiché lo strumento che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento mira a far rispettare la giustizia internazionale in Ucraina contribuendo a un meccanismo che compenserà i danni subiti dall’Ucraina e dalla sua popolazione e causati dalle violazioni del diritto internazionale da parte della Federazione russa, l’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/792 fornisce la base giuridica adeguata che consente all’Unione di fornire il proprio contributo finanziario a tale commissione fino al 2027. La linea di bilancio destinata a coprire questa spesa sarebbe la linea 16 06 03 01 — Assistenza all’adesione all’Unione e altre misure —, per la quale, nei relativi commenti di bilancio, si spiega che questa voce «coprirà anche il sostegno […] [ad] altre misure complementari all’azione dell’UE, quali i meccanismi di responsabilità per la guerra di aggressione della Russia». Anche il contributo dell’Unione al Registro dei danni è coperto dallo strumento per l’Ucraina.

1.6.   Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

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   Durata limitata

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in vigore a decorrere dal 2025 fino al 2035 (2)

incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

□   Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.   Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti (3)

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Gestione diretta a opera della Commissione (4):

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell’Unione;

a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare) (5);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell’Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell’esecuzione di fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all’importo massimo del sostegno dell’Unione.

2.   MISURE DI GESTIONE

2.1.   Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Per quanto riguarda le modalità delle relazioni, la partecipazione dell’Unione ai negoziati sull’istituzione della commissione per le richieste di risarcimento sarà condotta in consultazione con un comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE. La Commissione riferirà periodicamente al comitato speciale in merito alle misure adottate ai sensi della decisione in oggetto, e lo consulterà regolarmente. La Commissione riferirà al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.

2.2.   Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.   Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per quanto riguarda il metodo di esecuzione, al contributo dell’Unione alla commissione per le richieste di risarcimento si applica l’articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (6), che consente all’Unione di versare le quote di adesione agli organismi di cui essa è membro.

2.2.2.   Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

In questa fase non sono stati individuati rischi specifici.

2.2.3.   Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Sulla base degli orientamenti forniti dai servizi centrali della Commissione, il costo dei controlli a livello della Commissione è valutato in base al costo delle diverse fasi di controllo. La valutazione globale per ciascuna modalità di gestione è ottenuta dal rapporto tra tutti questi costi e l’importo totale corrisposto nell’anno per la relativa modalità di gestione.

2.3.   Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

3.   INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.   Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

—   Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./ Non diss. (7)

di paesi EFTA (8)

di paesi candidati e potenziali candidati (9)

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

0

16 06 03 01

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.   Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.   Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

Image 5

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.   Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

0

Spese al di fuori dei massimali annui stabiliti nel quadro finanziario pluriennale


DG: Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

16 06 03 01 - Assistenza e misure di sostegno all’adesione all’Unione

Impegni

(1a)

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

Pagamenti

(2a)

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (10)

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

 

TOTALE stanziamenti

per la DG Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000  (11)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 0

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

3.2.2.   Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Image 6

 

 

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo (12)

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.   Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

Image 7

La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi.

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1.   Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.4.   Fabbisogno previsto di risorse umane

Image 8

La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.   Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei))

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo

[XX.01.YY.YY]

in sede

0

0

0

0

nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Personale necessario per l’attuazione della proposta (in ETP):

 

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

 

 

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell’organico

 

 

N/D

 

Personale esterno (AC, END, INT)

 

 

 

 

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

 

Personale esterno

 

3.2.5.   Panoramica dell’incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.   Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

Image 9

può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all’interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Il regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l’Ucraina fornisce la base giuridica per il contributo dell’Unione alla commissione internazionale per le richieste di risarcimento fino al 2027. Sulla base degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/792, e in particolare al capo V, l’articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che «[l]’assistenza di cui al presente capo potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell’applicazione della giustizia internazionale in Ucraina». Pertanto, poiché lo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento mira a far rispettare la giustizia internazionale in Ucraina contribuendo a un meccanismo che compenserà i danni subiti dall’Ucraina e dalla sua popolazione e causati dalle violazioni del diritto internazionale da parte della Federazione russa, l’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/792 fornisce la base giuridica adeguata che consente all’Unione di fornire il proprio contributo finanziario a tale commissione internazionale fino al 2027.

comporta l’uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l’uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

comporta una revisione del QFP.

3.2.7.   Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

Image 10

non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

3.3.   Incidenza prevista sulle entrate

Image 11

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie.

su altre entrate.

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

4.   DIMENSIONI DIGITALI

Non applicabile.

4.1.   Prescrizioni di rilevanza digitale

Non applicabile.

4.2.   Dati

Non applicabile.

4.3.   Soluzioni digitali

Non applicabile.

4.4.    Valutazione dell’interoperabilità

Non applicabile.

4.5.   Misure a sostegno dell’attuazione digitale

Non applicabile.


(1)  A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

(2)  La durata di attività della commissione internazionale per le richieste di risarcimento è attualmente stimata a 10 anni.

(3)  Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode_it.

(4)  Questo contributo sarà versato nella forma di una quota di adesione ai sensi dell'articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj). Si tratta di uno strumento in regime di gestione diretta.

(5)  La commissione internazionale per le richieste di risarcimento dovrebbe essa stessa occuparsi dei compiti di esecuzione del bilancio.

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(7)  Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

(8)  EFTA: Associazione europea di libero scambio.

(9)  Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

(10)  Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee «BA»), ricerca indiretta, ricerca diretta.

(11)  Il contributo annuo stimato dell'UE dovrebbe situarsi fra i 2 e i 3 milioni di EUR.

(12)  I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

(13)  Come descritto nella sezione 1.3.2. «Obiettivi specifici».

(14)  Specificare al di sotto della tabella quanti degli ETP contenuti nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG, e quali sono le vostre esigenze nette.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/702/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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