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Document 32025D0335
Council Decision (CFSP) 2025/335 of 18 February 2025 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Zimbabwe
Decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, che modifica la decisione 2011/101/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, che modifica la decisione 2011/101/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
ST/5392/2025/INIT
GU L, 2025/335, 18.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/335/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/335 |
18.2.2025 |
DECISIONE (PESC) 2025/335 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2025
che modifica la decisione 2011/101/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1), concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe. |
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(2) |
In esito a un riesame della decisione 2011/101/PESC, risulta opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 20 febbraio 2026. È opportuno che il Consiglio continui a monitorare la situazione politica e di sicurezza nello Zimbabwe e a riesaminare costantemente tali misure alla luce degli sviluppi. |
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(3) |
Il Consiglio ritiene che l’entità rimanente debba essere soppressa dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC, di modo che non vi figuri più alcuna persona o entità soggetta a misure restrittive. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
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1) |
all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2026.» |
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2) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DOMAŃSKI
(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/101(1)/oj).
ALLEGATO
Nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC, parte «II. Entità», è soppressa la voce seguente:
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«1. |
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.» |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/335/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)