This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025D0215
Commission Implementing Decision (EU) 2025/215 of 30 January 2025 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council
Decisione di esecuzione (UE) 2025/215 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2025/215 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2025/735
GU L, 2025/215, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/215/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/215 |
31.1.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/215 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2025
che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La procedura di riconoscimento delle controparti centrali (CCP) stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle CCP stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a CCP sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le CCP sono stabilite e autorizzate in un paese terzo. |
|
(2) |
Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di CCP possa essere considerato equivalente a quello dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo di tale valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le CCP ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con CCP autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. |
|
(3) |
Pertanto la valutazione volta a stabilire se le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito") siano equivalenti a quelle dell'Unione non dovrebbe muovere unicamente da un'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle CCP nel Regno Unito, ma anche da una valutazione del risultato di tali requisiti e della loro adeguatezza ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. |
|
(4) |
La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua il rischio di credito e riduce il rischio di contagio in caso di inadempimento di uno o più partecipanti della CCP. La prestazione di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. Inoltre gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, con implicazioni per il funzionamento dell'economia reale dell'Unione. |
|
(5) |
Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, l'importo nozionale in essere dei derivati OTC al 31 dicembre 2023 era pari a circa 603 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentavano circa l'80 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 18 %. Più del 30 % di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute degli Stati membri. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, oltre il 90 % del quale è compensato presso un'unica CCP stabilita nel Regno Unito ("CCP del Regno Unito"). |
|
(6) |
In uno scenario in cui un volume significativo di operazioni finanziarie denominate in euro e in altre valute degli Stati membri è stato compensato tramite CCP del Regno Unito, il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dal relativo quadro di regolamentazione, vigilanza e applicazione delle norme dell'Unione nel settore finanziario ha generato sfide importanti per le autorità dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria. |
|
(7) |
Onde affrontare i possibili rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero sorgere a seguito di una brusca perturbazione nella prestazione di servizi di compensazione di derivati da parte delle CCP del Regno Unito ai partecipanti diretti e ai clienti dell'Unione, il 21 settembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 (2). Tale decisione ha stabilito che il quadro normativo applicabile alle CCP del Regno Unito era considerato equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012. Tale decisione ha trovato applicazione solo per un periodo di tempo limitato ed è giunta a scadenza il 30 giugno 2022. |
|
(8) |
Nel corso del 2021 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro (insieme alla Banca centrale europea, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico) per esaminare le opportunità e le sfide legate al trasferimento di derivati dal Regno Unito all'Unione. Le discussioni del gruppo di lavoro hanno evidenziato come una combinazione di diverse misure intese a migliorare l'attrattiva della compensazione, a incentivare lo sviluppo delle infrastrutture e a rivedere le disposizioni di vigilanza sia necessaria per lo sviluppo di una capacità di compensazione centrale forte e attraente nell'Unione negli anni a venire. Il termine del giugno 2022 era troppo ravvicinato per riuscire a raggiungere tale obiettivo. Di conseguenza l'8 febbraio 2022 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/174 (3). Tale decisione giungerà a scadenza il 30 giugno 2025. |
|
(9) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo in materia di CCP ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. |
|
(10) |
In primo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il Regno Unito ha integrato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel proprio diritto interno con effetto dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione (4) e pertanto il diritto interno del Regno Unito può essere considerato equivalente ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. |
|
(11) |
In secondo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 31 dicembre 2020 le CCP del Regno Unito erano soggette alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 (5). Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP dopo tale data e non sono previsti né attesi cambiamenti significativi in merito a tale vigilanza. |
|
(12) |
In terzo luogo, il quadro normativo del paese terzo deve prevedere un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma del regime giuridico di paesi terzi. Il Regno Unito ha incorporato gli elementi fondamentali del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito. Tuttavia il Regno Unito ha introdotto un regime di riconoscimento temporaneo che sospende modifiche fondamentali del regolamento (UE) n. 648/2012 per un periodo di almeno tre anni. Tale regime di riconoscimento temporaneo conferisce inoltre alla Banca d'Inghilterra ampi poteri discrezionali per revocare il "riconoscimento presunto temporaneo", il che crea incertezza giuridica per le CCP riconosciute nell'ambito di detto regime. Nonostante tale incertezza, la terza condizione può essere considerata soddisfatta al momento attuale. |
|
(13) |
Poiché le tre condizioni sono considerate soddisfatte, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito già stabilite e autorizzate al 31 dicembre 2020 dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. |
|
(14) |
La presente decisione si basa sulle informazioni di cui la Commissione dispone attualmente sulle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle CCP del Regno Unito. Tali disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti solo nella misura in cui i requisiti applicabili alle CCP nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti, applicati e rispettati. Il riconoscimento dell'equivalenza può essere mantenuto solo se eventuali future modifiche del quadro di regolamentazione e di vigilanza del Regno Unito non incideranno negativamente sull'equivalenza in termini di regolamentazione o vigilanza, determinando una disparità di condizioni tra le CCP del Regno Unito e le CCP stabilite nell'Unione o rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione. Poiché la Commissione può decidere di modificare, sospendere, riesaminare o revocare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora si verifichino sviluppi che incidono sulla determinazione dell'equivalenza, un efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Banca d'Inghilterra sono un prerequisito essenziale per mantenere il riconoscimento dell'equivalenza fino alla data in cui la presente decisione cesserà di essere in vigore. |
|
(15) |
Lo scambio di informazioni tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tali accordi di cooperazione garantiscono la condivisione proattiva di tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, compresa la Banca centrale europea e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CCP del Regno Unito o qualora le informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza. |
|
(16) |
Gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono garantire che l'ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni, comprese informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che le CCP del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l'Unione o i suoi Stati membri. Detti accordi di cooperazione devono pertanto specificare i meccanismi e le procedure per lo scambio rapido di informazioni relative alle attività di compensazione delle CCP del Regno Unito per quanto riguarda gli strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione, le sedi di negoziazione, i partecipanti diretti e le imprese figlie degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione, gli accordi di interoperabilità con altre CCP, le risorse proprie, la composizione e la calibrazione dei fondi di garanzia in caso di inadempimento, i margini, le risorse liquide, i portafogli di garanzie, comprese le calibrazioni degli scarti di garanzia e le prove di stress. Tali accordi di cooperazione devono inoltre specificare i meccanismi e le procedure per la rapida notifica di qualsiasi modifica riguardante le CCP del Regno Unito o le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito e per la tempestiva notifica all'ESMA di qualsiasi sviluppo relativo alle CCP del Regno Unito che potrebbe incidere sulla politica monetaria dell'Unione. La Banca d'Inghilterra deve inoltre cooperare strettamente con le autorità dell'Unione conformemente all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, è importante che vi siano efficaci accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità competenti del Regno Unito per quanto riguarda il coordinamento delle loro attività di vigilanza, comprese, in particolare, le procedure per far fronte a situazioni di emergenza relative alle CCP del Regno Unito riconosciute che abbiano o possano avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario dell'Unione. |
|
(17) |
Le autorità del Regno Unito dovrebbero informare l'Unione di tutte le modifiche al quadro di regolamentazione o di vigilanza del Regno Unito che incidono sulla prestazione di servizi di compensazione nel Regno Unito. La Commissione, in cooperazione con l'ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni giuridiche e di vigilanza che riguardano la prestazione di servizi di compensazione nel Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra. La Commissione può procedere a un riesame in qualsiasi momento qualora sviluppi pertinenti rendano necessario che essa riesamini l'equivalenza concessa dalla presente decisione, anche nel caso in cui le autorità del Regno Unito non cooperino efficacemente, non consentano una valutazione efficace del rischio che le CCP del Regno Unito pongono all'Unione o ai suoi Stati membri o le azioni intraprese dalle CCP del Regno Unito o dalla Banca d'Inghilterra promuovano una concorrenza indebita e sleale. |
|
(18) |
L'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione è stato oggetto di varie comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, comprendenti anche una comunicazione volta a promuovere l'apertura, la forza e la resilienza (6). In tale comunicazione vi era la chiara aspettativa che i partecipanti diretti dell'Unione riducessero le loro esposizioni e il ricorso alle CCP del Regno Unito di importanza sistemica per l'Unione, in particolare le esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute degli Stati membri. Successivamente la Commissione ha invitato i partecipanti al mercato dell'Unione a ridurre a medio termine le loro esposizioni eccessive nei confronti di CCP sistemiche al di fuori dell'Unione. Nel gennaio del 2021 la Commissione ha ribadito tale invito nella propria comunicazione "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza" (7). |
|
(19) |
Il 7 dicembre 2022 la Commissione ha adottato una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 tesa ad aumentare l'attrattiva e la resilienza dei servizi di compensazione dell'Unione mediante il sostegno all'autonomia strategica aperta e preservando la stabilità finanziaria dell'Unione. Tale proposta mirava a rafforzare l'attrattiva dei mercati della compensazione dell'Unione e a sviluppare l'offerta di servizi di compensazione nell'Unione, anche razionalizzando il processo di immissione sul mercato di nuovi prodotti. La medesima proposta puntava altresì ad affrontare i rischi per la stabilità finanziaria associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) che forniscono servizi di compensazione individuati dall'ESMA come servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
|
(20) |
Il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che ha introdotto tali nuove norme nel regolamento (UE) n. 648/2012, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 dicembre ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2024. Dette nuove norme contribuiranno a migliorare l'attrattiva e la solidità dei servizi di compensazione dell'Unione, a preservare la stabilità finanziaria e a sostenere il corretto funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali. Consentiranno alle CCP dell'Unione di immettere più rapidamente nuovi prodotti sul mercato dell'UE, incentivando i partecipanti al mercato a compensare e creare liquidità presso le CCP dell'Unione. Permetteranno anche di instaurare un sistema di compensazione più sicuro e resiliente migliorando il quadro di vigilanza dell'Unione per le CCP e rafforzando il ruolo dell'ESMA. Il nuovo quadro contribuirà altresì a ridurre l'eccessivo ricorso alle CCP sistemiche nei paesi terzi imponendo a tutti i partecipanti al mercato interessati di detenere conti attivi presso CCP dell'Unione e di compensare una parte rappresentativa di determinati contratti derivati sistemici all'interno del mercato unico. |
|
(21) |
A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, modificato dal regolamento (UE) 2024/2987, i requisiti del conto attivo si applicano a decorrere dal 24 dicembre 2024, mentre l'obbligo di compensare un certo numero di operazioni in tali conti attivi si applica solo a decorrere dal 24 giugno 2025. Entro il 25 giugno 2026 l'ESMA, in stretta cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali e il Comitato europeo per il rischio sistemico e previa consultazione del meccanismo di monitoraggio congiunto, è chiamata a valutare l'efficacia di tale regolamento nell'attenuare i rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione rappresentati dalle esposizioni delle controparti dell'UE verso dette CCP di classe 2 che offrono servizi di importanza sistemica sostanziale. A norma di tale regolamento la Commissione è tenuta a preparare la propria relazione entro i sei mesi successivi. |
|
(22) |
È pertanto opportuno adottare una decisione che riconosca che il quadro normativo applicabile alle CCP del Regno Unito è equivalente a quello istituito dal regolamento (UE) n. 648/2012, limitando nel contempo l'applicazione della stessa a tre anni dalla sua data di applicazione. Ciò assicurerebbe il tempo necessario perché i requisiti del conto attivo prendano effetto e affinché l'ESMA e la Commissione valutino l'impatto sull'esposizione delle controparti dell'UE verso le CCP di classe 2. |
|
(23) |
Onde evitare perturbazioni nel riconoscimento delle CCP del Regno Unito da parte dell'ESMA, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esecuzione (UE) 2022/174 cessa di essere in vigore. |
|
(24) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili alle controparti centrali già stabilite e autorizzate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al 31 dicembre 2020 sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2025.
Essa non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2028.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione, del 21 settembre 2020, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 21.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1308/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2022/174 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/174/oj).
(4) Dopo la fine del periodo di transizione, il quadro normativo e di vigilanza relativo ai servizi di compensazione nel Regno Unito è costituito da diversi atti legislativi del Regno Unito. Tra di essi rientrano lo European Union (Withdrawal) Act 2018, gli Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020, i Financial Services (Consequential Amendments) Regulations 2020 e i Financial Services Contracts (Transitional and Saving Provision (EU Exit) Regulations 2019).
(5) Parte 5 dei "The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013".
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, del 4 maggio 2017, "Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali" (COM(2017) 225 final), comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 19 luglio 2018, "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019 " (COM(2018) 556 final) e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 13 novembre 2018, "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza" (COM(2018) 880 final), comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 gennaio 2021,"Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza" (COM(2021) 32 final).
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 gennaio 2021, "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza" (COM(2021) 32 final).
(8) Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (GU L, 2024/2987, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/215/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)