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Document 32024R1717

Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

PE/40/2024/REV/1

GU L, 2024/1717, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1717

20.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1717 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2024

recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione ricomprende uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia privo di controllo alle frontiere interne, in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure opportune per quanto concerne il controllo alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

(2)

La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell’Unione. È importante che il normale funzionamento e consolidamento di tale spazio, basato sulla fiducia e la solidarietà, sia un obiettivo comune dell’Unione e degli Stati membri che hanno convenuto di parteciparvi. A tale riguardo, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe essere eccezionale e utilizzato soltanto in ultima istanza, se del caso previa consultazione e cooperazione tra gli Stati membri interessati e la Commissione in quanto custode dei trattati.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen) (4) detta norme sulla circolazione delle persone da e verso lo spazio senza controllo alle frontiere interne («spazio Schengen») e tra Stati membri facenti parte dello spazio Schengen.

(4)

Negli ultimi anni lo spazio Schengen ha subito sfide senza pari che per natura non sono circoscrivibili al territorio di un solo Stato membro. Tali sfide hanno dimostrato che il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza nello spazio Schengen è responsabilità condivisa che richiede l’azione congiunta e coordinata degli Stati membri e a livello dell’Unione. Hanno inoltre evidenziato le lacune del regime di funzionamento dello spazio Schengen alle frontiere esterne come alle frontiere interne e la necessità di creare un quadro più forte e solido per poter rispondere con maggiore efficacia alle sfide cui fa fronte lo spazio Schengen, al fine di rafforzare la fiducia e la solidarietà reciproche e di garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all’atto di attraversare le frontiere interne, consentendo nel contempo agli Stati membri di rispondere con efficacia alle sfide a cui fanno fronte.

(5)

Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne è effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne e dell’intera Unione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire standard elevati di gestione delle loro frontiere esterne, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra guardie di frontiera, polizia, autorità doganali e altre autorità competenti. L’Unione apporta sostegno attivo con i finanziamenti delle agenzie dell’Unione competenti e la gestione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen istituito dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio (5). Occorre rafforzare le norme applicabili alle frontiere esterne per rispondere meglio alle nuove sfide emerse di recente alle frontiere esterne.

(6)

La gestione europea integrata delle frontiere è basata sul modello di controllo dell’accesso a quattro livelli di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il controllo di frontiera, comprese le misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, costituisce un elemento fondamentale della gestione europea integrata delle frontiere. Al fine di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, gli Stati membri, insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, dovrebbero attuare la gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell’accesso a quattro livelli.

(7)

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le minacce per la salute pubblica possono esigere norme uniformi in materia di restrizioni di viaggio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si recano nell’Unione. Far fronte a queste minacce con misure incoerenti e divergenti alle frontiere esterne ha un’incidenza negativa sul funzionamento dell’intero spazio Schengen, toglie prevedibilità a chi viaggia dai paesi terzi e riduce i contatti interpersonali con i cittadini di quei paesi. Per preparare lo spazio Schengen a sfide future di portata paragonabile alla pandemia di COVID-19, è opportuno istituire un nuovo meccanismo che consenta l’adozione e la revoca, in modo tempestivo, di misure coordinate a livello dell’Unione. Il nuovo meccanismo alle frontiere esterne dovrebbe applicarsi in caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che comporti una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, riconosciuta dalla Commissione a livello di Unione, fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

(8)

In caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, il meccanismo dovrebbe prevedere l’adozione di un regolamento di esecuzione che stabilisca restrizioni temporanee di viaggio, in particolare restrizioni all’entrata e restrizioni minime temporanee di carattere sanitario, e le condizioni per la loro revoca. Considerata la natura politicamente sensibile di tali restrizioni che incidono sul diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per l’adozione di un regolamento di esecuzione («regolamento di esecuzione»), su proposta della Commissione.

(9)

È importante che, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale, sia sempre permesso di entrare nel territorio dell’Unione ai cittadini dell’Unione e ai cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, come ai relativi familiari. Anche a chi soggiorna nell’Unione dovrebbe essere sempre permesso di fare ritorno nell’Unione, in particolare nello Stato membro in cui soggiorna legalmente. Il regolamento di esecuzione dovrebbe stabilire restrizioni minime temporanee di carattere sanitario alle quali tali persone potrebbero essere soggette. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi residenti legalmente in Irlanda, gli Stati membri dovrebbero, su base reciproca, consentire a tali residenti di ritornare in Irlanda transitando nel territorio degli Stati membri. L’Irlanda è invitata ad allineare la sua politica nazionale alle restrizioni di viaggio verso l’Unione europea. Il regolamento di esecuzione dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari a garantire restrizioni di viaggio effettive, mirate, non discriminatorie e proporzionate all’evoluzione della situazione epidemiologica. Dovrebbe individuare, ove richiesto dalla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali elencate nell’allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all’entrata e stabilire le condizioni alle quali dovrebbe essere possibile, in via eccezionale, imporre restrizioni di viaggio a tali viaggiatori. Inoltre, o in alternativa, il regolamento di esecuzione dovrebbe determinare le aree geografiche o i paesi terzi dai quali dovrebbe essere possibile sottoporre i viaggi a misure specifiche e stabilire una procedura per il riesame periodico della situazione e delle restrizioni di viaggio, in base a una metodologia oggettiva e a criteri oggettivi applicabili a tale procedura, inclusa, in particolare, la situazione epidemiologica. Il regolamento di esecuzione potrebbe specificare a quali condizioni sarebbe possibile viaggiare, ad esempio test, quarantena, autoisolamento o qualsiasi altra misura opportuna come l’obbligo di compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri o di utilizzare altro strumento di tracciamento dei contatti, tenendo conto in particolare dei sistemi dell’Unione sviluppati per agevolare la circolazione in condizioni di sicurezza, come i sistemi di certificazione digitale. All’occorrenza il regolamento di esecuzione potrebbe altresì istituire un meccanismo che permetta di adottare misure supplementari in caso di grave peggioramento della situazione epidemiologica in una o più aree geografiche.

(10)

L’efficacia delle restrizioni di viaggio verso l’Unione si basa sull’applicazione di norme uniformi ai paesi terzi e ai cittadini di paesi terzi. L’applicazione di norme uniformi mediante il regolamento di esecuzione dovrebbe garantire la tutela della salute pubblica e quindi preservare il funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Gli Stati membri potrebbero adottare restrizioni temporanee di carattere sanitario e altre restrizioni correlate più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione, a condizione che tali restrizioni non abbiano un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Inoltre, gli Stati membri potrebbero adottare restrizioni di viaggio in assenza di un regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione dovrebbe tenere conto della situazione specifica dei paesi o territori d’oltremare di cui all’articolo 355, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed elencati nel relativo allegato II.

(11)

Il transito all’interno dell’Unione per i cittadini dell’Unione e i loro familiari, nonché per determinate categorie di viaggiatori essenziali, non dovrebbe essere soggetto a restrizioni temporanee di viaggio di carattere sanitario verso la loro destinazione finale. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario da applicare dovrebbero essere applicate all’arrivo alla destinazione finale.

(12)

È inoltre necessario rafforzare le norme e le garanzie previste dal diritto dell’Unione al fine di consentire agli Stati membri di agire prontamente per contrastare le situazioni di strumentalizzazione. Tale strumentalizzazione si dovrebbe intendere ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), prima frase, del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le situazioni in cui attori ostili non statali sono coinvolti nella criminalità organizzata, in particolare nel traffico di migranti, non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro. Inoltre, l’aiuto umanitario non dovrebbe essere considerato strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro.

(13)

Per quanto riguarda Cipro, il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (9) prevede norme specifiche che si applicano alla linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali non esercita un controllo effettivo. Sebbene tale linea non costituisca una frontiera esterna, una situazione in cui un paese terzo o un attore ostile non statale incoraggia o favorisce l’attraversamento di tale linea da parte di cittadini di paesi terzi è considerata strumentalizzazione.

(14)

In una situazione di strumentalizzazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere data in particolare la possibilità, se necessario, di limitare al minimo il traffico di frontiera chiudendo temporaneamente alcuni valichi, pur assicurando un accesso reale ed effettivo alle procedure di protezione internazionale. Eventuali decisioni in questo senso dovrebbero essere prese alla luce del riconoscimento, da parte del Consiglio europeo, di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l’Unione o uno o più Stati membri. È altresì opportuno che limitazioni di questo tipo tengano pienamente conto dei diritti dei cittadini dell’Unione, dei cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione in virtù di un accordo internazionale e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione o titolari di visto di lunga durata, come dei loro familiari. Tali limitazioni dovrebbero applicarsi in modo da garantire il rispetto di tali obblighi relativi all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

(15)

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assiste gli Stati membri nell’attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne, con scambi di informazioni, fornitura di attrezzature, sviluppo di capacità e formazione per le guardie di frontiera nazionali, informazioni mirate e analisi dei rischi e l’impiego del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, nonché l’assistenza nelle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate ed effettuate conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il nuovo mandato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera offre notevoli opportunità per gli Stati membri di essere assistiti nelle funzioni di controllo di frontiera incluso, tra l’altro, per quanto riguarda gli accertamenti e nelle operazioni di rimpatrio.

(16)

Tra i mezzi tecnici per impedire gli attraversamenti non autorizzati della frontiera potrebbero figurare tecnologie moderne come droni e sensori di movimento e unità mobili, nonché, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili. Il ricorso a mezzi tecnici, in particolare le tecnologie in grado di raccogliere dati personali, deve basarsi ed essere esercitato in conformità di norme di legge nazionali chiaramente definite.

(17)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’aggiunta all’allegato XI, parte B, di altre categorie di persone che effettuano viaggi essenziali e le misure supplementari che disciplinano la sorveglianza, compresa l’elaborazione di norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme minime comuni dovrebbero tenere conto del tipo di frontiera (ossia frontiera terrestre, marittima o aerea), dei livelli di impatto assegnati a ciascuna sezione di frontiera esterna a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori pertinenti, quali le specificità geografiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga opportune consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)

In uno spazio senza controllo alle frontiere interne chiunque, a prescindere dalla nazionalità, dovrebbe poter circolare liberamente e in sicurezza tra gli Stati membri. In proposito è opportuno chiarire che il divieto di controllo alle frontiere interne non pregiudica la competenza degli Stati membri a effettuare verifiche sul loro territorio, anche nelle zone di frontiera, per fini diversi dal controllo di frontiera. È opportuno in particolare chiarire che le autorità nazionali competenti, comprese le autorità sanitarie o di contrasto, continuano in linea di principio ad avere il diritto esercitare pubblici poteri ai sensi del diritto nazionale, a condizione che l’effetto di tali poteri non sia equivalente alle verifiche di frontiera.

(19)

Se è vero che il divieto di controllo di frontiera alle frontiere interne si estende anche alle verifiche di effetto equivalente, è opportuno che le verifiche effettuate dalla autorità competenti degli Stati membri non siano considerate equivalenti alle verifiche di frontiera quando non hanno per obiettivo il controllo di frontiera, quando si basano su informazioni e sull’esperienza generali di polizia o su informazioni di sanità pubblica quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico, quando sono volte in particolare a contrastare la criminalità transfrontaliera, ridurre l’immigrazione irregolare, contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico accertata tale dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, quando sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere, quando sono effettuate in poli di trasporto come porti, stazioni ferroviarie o autostazioni e aeroporti nonché terminali merci o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e quando sono basate su una valutazione del rischio.

(20)

La riduzione dell’immigrazione irregolare e dei reati transfrontalieri ad essa connessi come la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la frode documentale e altre forme di criminalità transfrontaliera potrebbe comprendere misure volte a verificare l’identità, la cittadinanza e lo status di soggiorno, purché tali verifiche non siano sistematiche e siano effettuate sulla base di una valutazione del rischio.

(21)

L’uso di tecnologie moderne per monitorare i flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e su altre strade importanti determinate dagli Stati membri, può essere utile per affrontare le minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. Il divieto di controllo di frontiera alle frontiere interne non dovrebbe essere inteso come impedimento all’esercizio lecito delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri per effettuare verifiche nelle zone di frontiera interne. Rientrano tra queste le verifiche che comportano l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente in uso nel territorio e basate su una valutazione del rischio ai fini della sicurezza interna.

(22)

Perché queste tecnologie siano efficaci, dovrebbe essere possibile applicare limiti di velocità proporzionati ai valichi di frontiera stradali.

(23)

È importante che l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, in particolare nelle loro zone di frontiera, non abbia un impatto sproporzionato sulla fluidità del traffico presso i valichi di frontiera interni, in particolare determinando tempi di attesa eccessivi. In uno spirito di dialogo e cooperazione, è importante che gli Stati membri informino lo Stato membro confinante delle loro azioni, in particolare quando si prevede che l’azione abbia un effetto più significativo sul traffico transfrontaliero.

(24)

Il divieto del controllo di frontiera alle frontiere interne non dovrebbe limitare lo svolgimento delle verifiche previste dal diritto dell’Unione. Pertanto, le norme di cui al presente regolamento non pregiudicano le norme applicabili relative allo svolgimento di verifiche dei dati dei passeggeri nelle banche dati pertinenti prima dell’arrivo.

(25)

È necessario fare in modo che le verifiche svolte dagli Stati membri nell’esercizio delle competenze nazionali rimangano pienamente coerenti con uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, quanto maggiori sono gli indizi che le verifiche svolte dagli Stati membri nelle rispettive zone di frontiera hanno un effetto equivalente a quello del controllo di frontiera, visto l’obiettivo di tali verifiche, la loro portata territoriale e eventuali differenze dalle verifiche svolte nel resto del territorio, tanto più sono necessarie norme e limitazioni rigorose e precise che stabiliscano le condizioni per l’esercizio, da parte degli Stati membri, delle competenze di polizia in una zona di frontiera.

(26)

Per potenziare il funzionamento dello spazio Schengen, gli Stati membri dovrebbero poter decidere misure aggiuntive per contrastare gli spostamenti irregolari tra Stati membri. Le autorità di contrasto nazionali di uno Stato membro, quando rintracciano cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiornare in tale Stato membro nelle zone di frontiera durante controlli effettuati dalle autorità competenti in un quadro di cooperazione bilaterale, che potrebbe comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, dovrebbero avere la possibilità di trasferire tali cittadini di paesi terzi verso lo Stato membro dal quale sono entrati nello Stato membro che provvede al trasferimento, a condizione che i cittadini di paesi terzi non abbiano il diritto di soggiornare nello Stato membro che prevede il trasferimento. Lo Stato membro dal quale i cittadini di paesi terzi provengono direttamente dovrebbe a sua volta avere l’obbligo di ricevere i cittadini di paesi terzi rintracciati.

(27)

La procedura di trasferimento non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo dell’Unione e ai loro familiari conformemente alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio (12), ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione che godono del diritto di libera circolazione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità e ai loro familiari ai sensi del diritto nazionale, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto per soggiorno di breve durata in corso di validità, ai cittadini di paesi terzi aventi diritto all’esenzione dall’obbligo del visto nello spazio Schengen per 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che non abbiano superato tale periodo di 90 giorni, ai richiedenti quali definiti all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).Ai richiedenti rintracciati nel quadro della cooperazione bilaterale dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(28)

La procedura secondo cui uno Stato membro dovrebbe poter trasferire il cittadino di paesi terzi rintracciato privo del diritto di soggiornare verso lo Stato membro da cui proviene direttamente dovrebbe essere rapida, seppur soggetta a garanzie, e svolgersi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), per impedire la profilazione razziale. Alle autorità dovrebbe essere data la possibilità di verificare le informazioni rese immediatamente disponibili sugli spostamenti degli interessati. Tali informazioni potrebbero includere elementi oggettivi che permettano alle autorità di concludere che l’interessato è da poco arrivato da un altro Stato membro, come il possesso di documenti, comprese ricevute o fatture, che attestino il viaggio recente dall’altro Stato membro. I cittadini di paesi terzi soggetti a procedura di trasferimento dovrebbero ricevere una decisione motivata per iscritto. Sebbene la decisione debba essere immediatamente esecutiva, al cittadino di paese terzo dovrebbero essere concessi mezzi di ricorso effettivi avverso la decisione di trasferimento o per chiederne la revisione. Il ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo.

(29)

La procedura di trasferimento di cui al presente regolamento è facoltativa e non pregiudica la possibilità a disposizione degli Stati membri di rimpatriare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in virtù di accordi o intese bilaterali di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) («direttiva rimpatri»), nei casi in cui detti cittadini siano intercettati fuori dalle zone di frontiera.

(30)

Allorché si avvalgono della procedura di trasferimento prevista dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire modalità pratiche nell’ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale, anche allo scopo, come di consueto, di evitare il ricorso a tale procedura di trasferimento, in particolare per quanto riguarda le sezioni delle frontiere interne in cui il controllo è stato temporaneamente ripristinato o prorogato.

(31)

Se un cittadino di un paese terzo che è stato oggetto di una decisione di trasferimento è condotto alla frontiera da un vettore, l’autorità competente dovrebbe essere in grado, a norma del diritto nazionale, di concludere accordi con il vettore affinché il cittadino del paese terzo sia trasferito senza ritardo nello Stato membro ricevente.

(32)

Nel contesto delle visite senza preavviso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922, è importante che la Commissione presti particolare attenzione all’attuazione della procedura di trasferimento.

(33)

In uno spazio in cui le persone sono in grado di circolare liberamente, senza frontiere interne, che costituisce una delle principali conquiste dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe restare un’eccezione ed essere previsto soltanto come misura di extrema ratio. Le eccezioni e le deroghe al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in modo restrittivo. Onde evitare di compromettere il principio stesso dell’assenza di controlli alle frontiere interne sancito dall’articolo 3, paragrafo 2, TUE, e ribadito dall’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne a motivo della stessa minaccia dovrebbe avere una durata chiaramente definita a norma del presente regolamento.

(34)

In casi eccezionali è possibile in extremis che, per far fronte alle minacce che incombono sullo spazio Schengen, gli Stati membri debbano prendere misure alle frontiere interne. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che l’eventuale decisione in tal senso sia adottata in conformità di criteri stabiliti di comune accordo e debitamente notificata alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio o sia raccomandata da un’istituzione dell’Unione. Gli Stati membri restano competenti per determinare se occorra ripristinare temporaneamente o prorogare il controllo di frontiera. In base alle norme vigenti è previsto il ripristino del controllo alle frontiere interne per una durata limitata quando in un solo Stato membro si manifesta una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. In particolare, possono costituire una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna il terrorismo e la criminalità organizzata, le emergenze di sanità pubblica su vasta scala o gli eventi internazionali di ampia portata o alto profilo, come manifestazioni sportive, commerciali o politiche.

(35)

Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna potrebbe inoltre derivare da spostamenti improvvisi non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri, se la situazione che ne risulta mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e può mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio privo di controllo alle frontiere interne, e se gli altri mezzi previsti dal presente regolamento non sono sufficienti per contrastare tali afflussi e spostamenti. Dato il contesto gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento su segnalazioni obiettive e quantificate degli spostamenti non autorizzati, se disponibili, specie se prodotte periodicamente dalle pertinenti agenzie dell’Unione in linea con i rispettivi mandati.

(36)

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un meccanismo dell’Unione per le situazioni in cui, all’interno dello spazio Schengen, un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala incombe contemporaneamente su diversi Stati membri, mettendo a rischio il buon funzionamento dello spazio Schengen. Il nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen dovrebbe essere foriero di soluzioni coordinate a tutela degli interessi di quanti hanno il diritto di beneficiare dello spazio senza controllo alle frontiere interne, che massimizzi l’efficacia delle misure adottate minimizzandone gli effetti collaterali negativi.

(37)

Secondo questo nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, una decisione che autorizza il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, se è stata riconosciuta a livello dell’Unione un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala. Considerata la natura politicamente sensibile di tale decisione che regolamenta la possibilità degli Stati membri di ripristinare o prorogare il controllo alle frontiere interne in precise circostanze, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l’adozione di detta decisione, su proposta della Commissione. La decisione in parola dovrebbe includere eventualmente opportune misure di attenuazione.

(38)

L’istituzione del nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di ricorrere in via preventiva a misure unilaterali in conformità del presente regolamento, qualora la situazione lo richieda. Una volta adottata, la misura dell’Unione dovrebbe però diventare l’unica base per una risposta coordinata alla minaccia individuata.

(39)

Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, la decisione del Consiglio dovrebbe avere validità limitata a sei mesi, prorogabile con riserva di riesame periodico su proposta della Commissione, finché perdura l’emergenza di sanità pubblica su vasta scala. La decisione iniziale dovrebbe includere una valutazione dell’impatto previsto delle misure prese, compresi gli effetti collaterali negativi, in modo da stabilire se si giustifichino i controlli alle frontiere interne o se si possano invece applicare misure meno restrittive in modo efficace. Le decisioni successive dovrebbero tenere conto dell’evoluzione della minaccia per la salute pubblica. È opportuno che gli Stati membri notifichino immediatamente al Parlamento europeo, alla Commissione e agli altri Stati membri il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente alla decisione del Consiglio.

(40)

Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne deciso unilateralmente dagli Stati membri o a livello dell’Unione ha gravi implicazioni per il funzionamento dello spazio Schengen e il diritto alla libera circolazione. Perché sia presa solo quando necessario e come misura di extrema ratio, la decisione di ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera dovrebbe basarsi su criteri comuni ed essere strettamente necessaria e proporzionata.

(41)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

(42)

In primo luogo, gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità del controllo temporaneo di frontiera alle frontiere interne, vista la natura della minaccia grave individuata nonché l’opportunità di misure alternative per raggiungere gli stessi obiettivi del controllo di frontiera alle frontiere interne, come verifiche proporzionate svolte nell’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri o nelle forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione, compresa la possibilità di ricorrere alla procedura di trasferimento o a misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero valutare con particolare attenzione il probabile impatto del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla circolazione delle persone nello spazio senza controllo alle frontiere interne e nelle regioni transfrontaliere. Tale valutazione dovrebbe rientrare nella notifica che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. In caso di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne per eventi prevedibili oltre un periodo di sei mesi, lo Stato membro dovrebbe altresì effettuare una valutazione del rischio. La valutazione del rischio dovrebbe includere anche dettagli sulla portata e sull’evoluzione prevista della minaccia grave individuata, informazioni sulla durata prevista della minaccia grave e sulle sezioni delle frontiere interne interessate, informazioni sulle misure di coordinamento con altri Stati membri colpiti o potenzialmente interessati da tali misure e sulle misure che lo Stato membro interessato ha adottato e intende adottare per attenuare la grave minaccia individuata, allo scopo di revocare il controllo di frontiera alle frontiere interne per ripristinare il principio della libera circolazione.

(43)

Al fine di limitare gli effetti dannosi del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, è opportuno che la decisione di ripristino del controllo v di frontiera valle frontiere interne sia accompagnata da misure di attenuazione. Tali misure dovrebbero in particolare garantire l’operatività del transito di merci, degli addetti ai trasporti e dei marittimi istituendo «corsie verdi». Inoltre, essendo necessario garantire la circolazione delle persone le cui attività possono essere essenziali ai fini della catena di approvvigionamento o della prestazione di servizi essenziali, gli Stati membri potrebbero applicare anche gli orientamenti sui lavoratori transfrontalieri di cui alla comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 dal titolo «Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19». Le norme per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbero pertanto tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati durante la pandemia di COVID-19, in quanto solida rete di sicurezza per il mercato unico, e fare in modo che gli Stati membri li applichino come misure di attenuazione durante il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. È in particolare opportuno individuare misure che assicurino il funzionamento ininterrotto del mercato unico e tutelino gli interessi delle regioni transfrontaliere e delle «città gemellate», ad esempio con autorizzazioni o deroghe per gli abitanti di quelle regioni.

(44)

L’elemento decisivo per appurare se un ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne è conforme ai criteri e alle condizioni stabilite dovrebbe essere la notifica effettuata dagli Stati membri. Per garantire un idoneo monitoraggio del controllo di frontiera alle frontiere interne che è stato ripristinato e migliorare la qualità delle informazioni che riceve, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che stabilisca un modello di notifica del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire tutte le informazioni nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza, tenuto conto della riservatezza delle indagini in corso. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di classificare in tutto o in parte le informazioni fornite nella notifica, fatto salvo il funzionamento di canali opportuni e sicuri.

(45)

Affinché il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia davvero una misura di extrema ratio decisa solo per il tempo necessario e per permettere di valutare la necessità e la proporzionalità del controllo di frontiera alle frontiere interne contro minacce prevedibili e per consentire alla Commissione di valutare se tali controlli costituiscono una misura eccezionale, gli Stati membri dovrebbero preparare una valutazione del rischio da presentare alla Commissione in caso di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo iniziale di sei mesi in risposta a minacce prevedibili. Gli Stati membri devono spiegare in particolare la portata e l’evoluzione della minaccia grave individuata, compreso quanto a lungo si prevede possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, il motivo per cui la minaccia individuata non sarà risolta con misure alternative e le misure di coordinamento decise con altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente dal controllo di frontiera alle frontiere interne.

(46)

La Commissione dovrebbe avere facoltà di chiedere complementi di informazione sulla base della notifica ricevuta, anche in ordine alla valutazione del rischio o alle misure di cooperazione e coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo alle frontiere interne. Se la notifica non è conforme ai requisiti minimi, la Commissione dovrebbe discuterne con lo Stato membro interessato e chiedere complementi di informazione o chiedere a tale Stato membro di completare la sua notifica iniziale.

(47)

Almeno una volta all’anno è auspicabile che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne («relazione sullo stato di Schengen»). È altresì auspicabile che la Commissione possa discutere di tale relazione separatamente con il Parlamento europeo e il Consiglio. La relazione dovrebbe contenere un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento, nonché le azioni adottate dalla Commissione in merito al controllo di frontiera ripristinato alle frontiere interne. La relazione dovrebbe prestare particolare attenzione al controllo di frontiera in vigore da oltre dodici mesi. Dovrebbe includere altresì una valutazione della necessità e della proporzionalità del ripristino e delle proroghe del controllo di frontiera alle frontiere interne nel periodo di riferimento come pure informazioni sulle tendenze all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne nell’ottica degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni messe a disposizione dalle agenzie dell’Unione competenti e dell’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione. La relazione sullo stato di Schengen dovrebbe altresì onorare gli obblighi di presentare relazioni di cui dall’articolo 20 del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen.

(48)

È opportuno che la relazione sullo stato di Schengen sia corredata della relazione da presentare a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2022/922.

(49)

Il meccanismo di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a minacce prevedibili dovrebbe prevedere la possibilità che la Commissione organizzi consultazioni tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe organizzare una consultazione qualora uno Stato membro direttamente interessato lo richieda. È opportuno che in questo processo siano coinvolte le agenzie dell’Unione competenti affinché condividano le loro competenze, se del caso. Tali consultazioni dovrebbero esaminare la possibilità di applicare misure alternative e, all’occorrenza, le modalità pratiche di svolgimento del controllo di frontiera alle frontiere interne e la relativa durata. Le consultazioni dovrebbero essere obbligatorie nei casi in cui la Commissione o uno Stato membro abbia emesso un parere esprimendo preoccupazione sul ripristino del controllo di frontiera.

(50)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di esprimere eventuali preoccupazioni quanto alla necessità e alla proporzionalità della decisione di uno Stato membro di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a una minaccia prevedibile. Nel caso in cui sia ripristinato e prorogato il controllo alle frontiere interne per minacce prevedibili per periodi combinati superiori a 12 mesi, la Commissione dovrebbe emettere un parere che valuti la necessità e la proporzionalità di detto controllo di frontiera alle frontiere interne. Nell’ipotesi che uno Stato membro ritenga sussistano circostanze eccezionali che giustificano il mantenimento del controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata di oltre due anni, dovrebbero essere stabilite ulteriori garanzie in termini di valutazione del rischio. La notifica da parte dello Stato membro interessato dovrebbe includere le misure che intende adottare, se del caso in collaborazione con altri Stati membri, per affrontare la minaccia quanto prima, nonché una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne affinché sia mantenuto il principio della libera circolazione. In tali casi la Commissione dovrebbe emettere un nuovo parere. Tale parere lascia impregiudicate le misure di esecuzione, comprese le azioni per infrazione, che la Commissione, nella sua veste di custode dei trattati, dovrebbe avere la facoltà di decidere in qualsiasi momento nei confronti di uno Stato membro per inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto dell’Unione. In caso di parere la Commissione dovrebbe avviare consultazioni con gli Stati membri interessati. Sebbene nello spazio senza controllo alle frontiere interne una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro non sia necessariamente limitata nel tempo, onde preservare il principio della libera circolazione, occorre limitare la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne in funzione della stessa minaccia grave, che non dovrebbe superare i due anni. In circostanze eccezionali e a determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri due periodi di sei mesi. In ogni caso, la durata del controllo di frontiera alle frontiere interne in funzione della stessa minaccia grave non dovrebbe superare complessivamente i tre anni.

(51)

Per permettere un’analisi ex post della decisione di ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare una relazione sul ripristino di detto controllo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione anche una volta che abbiano sospeso detto controllo di frontiera. Se il controllo è ripristinato per periodi prolungati, è opportuno che un’altra relazione di questo tipo sia presentata anche dopo 12 mesi, e successivamente ogni 12 mesi se il controllo è mantenuto in via eccezionale. La relazione dovrebbe descrivere in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne e del rispetto dei criteri per il ripristino di tale controllo di frontiera. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che stabilisca un modello per tale relazione e rendere tale modello disponibile online.

(52)

Nell’attuare il presente regolamento, gli Stati membri non devono porre in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali.

(53)

In tutte le loro attività da esse stesse intraprese in conformità del presente regolamento, le autorità competenti di cui al presente regolamento, anche allorché usano dei loro poteri per svolgere i controlli, dovrebbero rispettare nella loro interezza le norme di protezione dei dati previste dal diritto dell’Unione. Al trattamento dei dati personali a opera delle autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento si applica, nel rispettivo ambito di applicazione, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(54)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento vale a dire rafforzare il funzionamento dello spazio Schengen, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto è necessario modificare il regime comune istituito a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(55)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(56)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (20); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(57)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (21) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (22).

(58)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (23), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (24).

(59)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (25), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26).

(60)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE.

(61)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta.

(62)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/399,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

“sorveglianza di frontiera” la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, comprese le misure preventive, per impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche di frontiera, contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, contrastare la criminalità transfrontaliera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente;»

;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«27.

“emergenza di sanità pubblica su vasta scala” un’emergenza di sanità pubblica, riconosciuta a livello di Unione dalla Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti, in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero potrebbe avere ripercussioni su vasta scala sull’esercizio del diritto alla libera circolazione.

28.

“viaggi essenziali” i viaggi di una persona esentata da restrizioni all’ingresso a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 4 o 5, dettati da funzioni o necessità essenziali, tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri applicabili;

29.

“viaggi non essenziali” i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali;

30.

“poli di trasporto” aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni come anche terminali merci.»

;

2)

all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora un gran numero di migranti cerchi di attraversare le loro frontiere esterne in modo non autorizzato, in massa e usando la forza, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per preservare la sicurezza e l’ordine pubblico.»

;

3)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In particolare in una situazione di strumentalizzazione dei migranti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), prima frase, del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), gli Stati membri possono chiudere temporaneamente specifici valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1, secondo comma, o limitarne gli orari di apertura, ove le circostanze lo richiedano.

Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:

a)

dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;

b)

dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (*2) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari; e

c)

dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale.

(*1)  Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj)."

(*2)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).»;"

4)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Sorveglianza di frontiera

1.   La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di prendere misure contro le persone entrate illegalmente. Essa comporta altresì la realizzazione di analisi dei rischi. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è rintracciata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.

2.   Le guardie di frontiera si servono di tutte le risorse necessarie, ivi comprese unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera. La sorveglianza di frontiera viene effettuata in modo da impedire alle persone l’attraversamento non autorizzato della frontiera ai valichi di frontiera o di eludere le verifiche ai valichi di frontiera e da dissuaderle dal farlo, ed è eseguita nel pieno rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4.

3.   La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Si avvale di quadri situazionali per essere maggiormente in grado di ridurre la perdita di vite umane dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza e di altri metodi e tecniche, in modo da individuare o impedire efficacemente l’attraversamento non autorizzato della frontiera.

4.   La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali. Lo scopo di tale sorveglianza è impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera o rintracciare le persone connesse a un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature, sistemi di sorveglianza e, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme minime comuni dovrebbero tenere conto del tipo di frontiera, ossia frontiera terrestre, marittima o aerea, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e di altri fattori rilevanti, quali le specificità geografiche.

(*3)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).» "

5)

il capo V è così ridenominato: «Misure specifiche relative alle frontiere esterne»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Restrizioni temporanee dei viaggi verso l’Unione

1.   Il presente articolo si applica alle emergenze di sanità pubblica su vasta scala.

2.   Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che prevede restrizioni temporanee dei viaggi verso gli Stati membri da applicare alle frontiere esterne.

Le restrizioni temporanee di viaggio possono includere restrizioni temporanee all’ingresso negli Stati membri e altre misure temporanee di carattere sanitario che sono necessarie per la tutela della salute pubblica nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Tali restrizioni temporanee di carattere sanitario possono comprendere test, quarantena e autoisolamento.

Le restrizioni temporanee di viaggio verso l’Unione sono proporzionate e non discriminatorie. Qualora uno Stato membro adotti restrizioni più rigorose di quelle stabilite nell’atto di esecuzione, tali restrizioni non hanno un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario nei confronti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sempre conformi alla direttiva 2004/38/CE.

3.   Sono esentate dalle restrizioni all’ingresso, a prescindere dallo scopo del viaggio, le categorie di persone seguenti:

a)

beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;

b)

cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, tra cui i beneficiari di protezione internazionale o persone che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

4.   Le categorie di persone elencate nell’allegato XI, parte A, sono esentate dalle restrizioni all’ingresso.

5.   Qualsiasi categoria di persone elencata nell’allegato XI, parte B, è esentata dalle restrizioni all’ingresso ove tale categoria sia inclusa nel regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2.

6.   Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2 deve, a seconda dei casi:

a)

identificare, ove richiesto dalla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali elencate nell’allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all’ingresso;

b)

determinare le aree geografiche o i paesi terzi da cui i viaggi possano essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni e stabilire una procedura per sottoporre a un riesame periodico la situazione di tali aree o paesi e delle restrizioni di viaggio imposte, sulla base di metodologia oggettiva e criteri oggettivi, tra cui in particolare la situazione epidemiologica;

c)

stabilire a quali condizioni i viaggi non essenziali possano essere soggetti a restrizioni o essere esentati da restrizioni, compresa la prova da esibire per l’esenzione e le condizioni relative alla durata e alla natura del soggiorno nelle aree o nei paesi di cui alla lettera b);

d)

fare riferimento a restrizioni minime temporanee di carattere sanitario cui possono essere soggette le persone di cui al paragrafo 3, lettere a) e b);

e)

in deroga ai paragrafi 4 e 5, stabilire a quali condizioni possano essere imposte restrizioni di viaggio alle persone che effettuano viaggi essenziali.

7.   Le restrizioni all’ingresso negli Stati membri per le persone che effettuano viaggi essenziali sono imposte solo in via eccezionale, per un periodo di tempo strettamente limitato, fino a quando non sono disponibili informazioni sufficienti sulle emergenze di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1 o su una nuova variante di tali emergenze e finché il Consiglio, su proposta della Commissione, non avrà individuato e adottato restrizioni alternative di carattere sanitario, necessarie per proteggere la salute pubblica, da applicare a tali persone.»

;

7)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Verifiche all’interno del territorio

L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a)

l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L’esercizio di tali competenze può comprendere, se del caso, l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente utilizzate nel territorio per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico. L’esercizio da parte delle autorità competenti delle loro competenze non è considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:

i)

non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii)

si basano su informazioni di polizia generali o, se l’obiettivo è contenere il diffondersi di una malattia infettiva, su informazioni della sanità pubblica e sull’esperienza delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:

lottare contro la criminalità transfrontaliera;

ridurre l’immigrazione irregolare; oppure

contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico, quale identificata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

iii)

sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio;

b)

la possibilità per le autorità competenti di uno Stato membro o per i vettori di far eseguire il controllo di sicurezza sulle persone nei poli di trasporto in conformità della legislazione di ciascuno Stato membro, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all’interno di detto Stato membro;

c)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;

d)

la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio e l’obbligo per i gestori delle strutture che forniscono alloggio di provvedere che i cittadini di paesi terzi completino e firmino i moduli di registrazione, ad accezione dei coniugi o dei minorenni che li accompagnano o dei membri di un gruppo, ai sensi degli articoli 22 e 45, rispettivamente, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (“convenzione di Schengen”).»

;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne

1.   Fatto salvo l’articolo 22, il presente articolo stabilisce la procedura per il trasferimento di un cittadino di paese terzo rintracciato in zone di frontiera di cui all’articolo 23, ove ricorrano le condizioni seguenti:

a)

il cittadino di paese terzo è rintracciato durante i controlli che coinvolgono le autorità competenti di entrambi gli Stati membri nel quadro della cooperazione bilaterale, che può comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, a condizione che gli Stati membri abbiano convenuto di ricorrere a tale procedura nell’ambito di tale cooperazione bilaterale; e

b)

sussistono chiare indicazioni, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno rintracciato il cittadino di paese terzo, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente da un altro Stato membro ed è sia accertato che il cittadino di paese terzo non ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro in cui è arrivato.

La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai richiedenti quali definiti all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) o ai beneficiari quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

In caso di trasferimento di un cittadino di paese terzo che è ritenuto essere un minore dallo Stato membro che provvede al trasferimento, detto Stato membro informa di tale presunzione lo Stato membro ricevente ed entrambi gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure nell’interesse superiore del minore e conformemente alle rispettive normative nazionali.

2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, le autorità competenti di uno Stato membro possono decidere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, di trasferire immediatamente il cittadino di paese terzo interessato nello Stato membro di arrivo, secondo la procedura di cui all’allegato XII.

3.   I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della procedura di cui al presente articolo hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che provvede al trasferimento. A tali cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta. A tali cittadini di paesi terzi sono altresì consegnate informazioni scritte da parte dello Stato membro che provvede al trasferimento riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per loro conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.

4.   Se lo Stato membro che provvede al trasferimento esperisce la procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricevente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti del caso per accogliere il cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di cui all’allegato XII. Nello Stato membro ricevente si applicano tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE.

5.   Gli Stati membri definiscono modalità pratiche nell’ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale, anche allo scopo, di norma, di evitare il ricorso alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le sezioni delle frontiere interne in cui il controllo di frontiera è stato ripristinato o prorogato.

6.   La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali esistenti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.

7.   A decorrere dall'11 luglio 2025 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati registrati a norma dell’allegato XII, parte A, punto 4.

(*4)  Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj)."

(*5)  Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»;"

9)

all’articolo 24, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l’uso delle tecnologie di cui all’articolo 23, lettera a).»

;

10)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne.

Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:

a)

attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata;

b)

emergenze di sanità pubblica su vasta scala;

c)

una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, come dimostrato dall’analisi delle informazioni e da tutti i dati disponibili, anche provenienti dalle agenzie dell’Unione competenti;

d)

eventi internazionali di ampia portata o alto profilo;

2.   Il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato solamente come misura di extrema ratio. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

Il controllo di frontiera può essere ripristinato o prorogato a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e, in caso di proroga del controllo, tenendo conto anche della valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Il controllo di frontiera può essere ripristinato anche a norma dell’articolo 29 alla luce dei criteri di cui all’articolo 30.

3.   Se la stessa grave minaccia perdura, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato conformemente agli articoli 25 bis o 29 oppure, nel caso in cui la minaccia sia connessa a emergenze di sanità pubblica su vasta scala, all’articolo 28.

La stessa grave minaccia è considerata perdurare se la giustificazione addotta dallo Stato membro per la proroga del controllo di frontiera è fondata sugli stessi motivi che avevano giustificato il ripristino iniziale del controllo di frontiera.»

;

11)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili

1.   Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un’azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

2.   Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1.

3.   Qualora uno Stato membro reintroduce il controllo di frontiera alle frontiere interne in conformità del paragrafo 1, il controllo di frontiera può perdurare per un periodo limitato non superiore a un mese. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura più a lungo di detto periodo, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri periodi, fino ad una durata massima che non superi tre mesi.

4.   Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

5.   Qualora si applichi il paragrafo 4 del presente articolo e fatto salvo il paragrafo 6, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo sei mesi. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. Le eventuali proroghe devono essere notificate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni.

6.   Lo Stato membro che ritenga sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una grave minaccia persistente che giustifichi il necessario mantenimento del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la sua intenzione di prorogare il controllo alle frontiere interne, almeno quattro settimane prima della proroga prevista, per un periodo supplementare che non superi i sei mesi. Tale notifica deve essere eseguita almeno quattro settimane prima della proroga prevista, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 27 bis, paragrafo 3, include una valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che:

a)

motiva il perdurare della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;

b)

dimostra che le misure alternative per rispondere alla minaccia sono ritenute inefficaci o si sono rivelate tali al momento della notifica;

c)

presenta le misure di attenuazione prese in considerazione per accompagnare il controllo di frontiera alle frontiere interne;

d)

include, ove opportuno, una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma, la Commissione emette un nuovo parere sulla necessità e sulla proporzionalità della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Dopo il ricevimento di tale notifica, la Commissione può stabilire di propria iniziativa o stabilisce su richiesta dello Stato membro direttamente coinvolto un processo di consultazione, conformemente all’articolo 27 bis, paragrafo 1.

Se, in una grave circostanza eccezionale, la continuazione della necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne è confermata a seguito della procedura di cui al presente paragrafo e il periodo supplementare di sei mesi di cui al primo comma non è sufficiente a garantire la disponibilità di misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, uno Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi, in linea con la valutazione del rischio di cui al secondo comma. Se decide in tal senso, lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione la sua intenzione di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione adotta senza ritardo una raccomandazione sulla compatibilità di tale proroga finale con i trattati, in particolare con i principi di necessità e proporzionalità. Tale raccomandazione individua inoltre, se del caso con altri Stati membri, le efficaci misure compensative da attuare.»

;

12)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, uno Stato membro valuta in particolare:

a)

se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna e se gli obiettivi perseguiti da tale ripristino possano essere raggiunti attraverso:

i)

il ricorso a misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nel contesto di controlli all’interno del territorio come previsto all’articolo 23, lettera a);

ii)

il ricorso alla procedura di cui all’articolo 23 bis;

iii)

altre forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione;

iv)

misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2;

b)

l’impatto probabile di una tale misura:

i)

sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e

ii)

sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.

2.   Se il controllo alle frontiere interne è in vigore da sei mesi a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato effettua una valutazione del rischio che, oltre agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 3, comprende anche una nuova valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In caso di ripristino o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri interessati predispongono opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione ai forti legami sociali ed economici tra le regioni transfrontaliere e alle persone che effettuano viaggi essenziali.»

;

13)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Notifica del ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne e valutazione del rischio

1.   Le notifiche del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:

a)

i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il proprio ordine pubblico o la propria sicurezza interna;

b)

l’estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino o della proroga;

e)

la valutazione della necessità e della proporzionalità alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e paragrafo 2 in caso di proroga;

f)

eventualmente, le misure che devono essere adottate da altri Stati membri.

La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono la notifica usando il modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 6.

2.   Nei casi in cui il controllo di frontiera sia in atto da sei mesi conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, ogni successiva notifica di proroga di detto controllo deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l’evoluzione prevista della minaccia grave, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente dal controllo di frontiera alle frontiere interne.

3.   Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa di una situazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), la valutazione prescritta dal paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include anche una valutazione del rischio e informazioni sugli spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell’Unione nell’ambito dei rispettivi mandati, e l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.

4.   Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l’eventuale ricorso alle misure di cui agli articoli 23 e 23 bis.

5.   Gli Stati membri non sono tenuti a fornire tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza, tenuto conto della riservatezza delle indagini in corso. Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 o 2 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare, in tutto o in parte, le informazioni notificate, in particolare le valutazioni del rischio. Tale classificazione non preclude l’accesso alle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri, agli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo da parte degli Stati membri. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo non comprendono le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 2 e rispettano le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle informazioni classificate.

6.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il modello di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.»

;

14)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione

1.   Ricevute le notifiche presentate a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può stabilire di sua iniziativa, o stabilisce su richiesta di uno Stato membro direttamente coinvolto dal controllo di frontiera alle frontiere interne, un processo di consultazione comprendente riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente coinvolti da tali misure, e le agenzie dell’Unione competenti.

La consultazione ha lo scopo di esaminare in particolare la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, la necessità e la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne tenendo conto dell’opportunità di misure alternative, l’impatto di tale controllo di frontiera qualora sia già stato ripristinato, e le modalità per garantire l’attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in considerazione i risultati di tale consultazione nel decidere se ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e nell’eseguire detto controllo.

2.   Ricevute le notifiche presentate in relazione al ripristino o alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione emette un parere, o uno Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 72 TFUE, se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica e nella valutazione del rischio, a seconda dei casi, o di eventuali complementi di informazione ricevuti, nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

3.   Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento de controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera.

Il parere della Commissione include almeno:

a)

una valutazione della conformità del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai principi di necessità e proporzionalità;

b)

una valutazione volta a stabilire se siano state esaminate a sufficienza misure alternative per rispondere alla minaccia grave.

Qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia stato valutato e sia stato ritenuto conforme ai principi di necessità e proporzionalità, il parere contiene, se del caso, raccomandazioni sul miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri al fine di limitare l’impatto del controllo di frontiera alle frontiere interne e contribuire a ridurre la minaccia persistente.

4.   Quando è emesso il parere di cui al paragrafo 2 o 3, la Commissione stabilisce un processo di consultazione, a norma del paragrafo 1, per discutere del parere con gli Stati membri.»

;

15)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1.   Ove accerti che esiste un’ emergenza di sanità pubblica su vasta scala che colpisce diversi Stati membri mettendo a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che autorizza gli Stati membri a ripristinare il controllo di frontiera, comprese eventuali opportune misure di attenuazione da istituirsi a livello nazionale e dell’Unione, se le misure disponibili di cui agli articoli 21 bis e 23 non sono sufficienti per far fronte all’emergenza di sanità pubblica su larga scala. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta al Consiglio.

2.   La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno finché perdura l’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, alla luce del riesame di cui al paragrafo 4.

3.   Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1, detto controllo di frontiera deve basarsi, a decorre dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1, sulla decisione medesima.

4.   La Commissione riesamina regolarmente l’evoluzione dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1e l’impatto delle misure adottate conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio di cui a tale paragrafo, per valutare se tali misure rimangono giustificate o, altrimenti, proporre la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne quanto prima.

5.   Gli Stati membri notificano immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.

6.   Gli Stati membri possono adottare altre misure di cui all’articolo 23 per limitare la portata del controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione tiene conto di tali misure nel riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo.»

;

16)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri che hanno effettuato detto controllo presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga del controllo di frontiera di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di 12 mesi e successivamente dopo 12 mesi, se il controllo di frontiera è mantenuto in via eccezionale.

3.   La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità e della proporzionalità del controllo di frontiera, l’osservanza dei criteri di cui all’articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla libera circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex post della necessità e della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca un modello uniforme di relazione e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

5.   La Commissione può esprimere un parere sulla valutazione ex post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o in parti delle stesse.

6.   Almeno una volta all’anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. La Commissione può inoltre discutere separatamente della relazione sullo stato di Schengen con il Parlamento europeo e il Consiglio. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento, nonché le azioni adottate dalla Commissione in merito al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. La relazione presta particolare attenzione al controllo di frontiera in vigore da oltre dodici mesi. Essa include anche una valutazione della necessità e della proporzionalità del ripristino e delle proroghe del controllo di frontiera nel periodo di riferimento come pure informazioni sulle tendenze all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne nell’ottica degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni messe a disposizione dalle agenzie dell’Unione competenti e dell’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.»

;

17)

l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Modifiche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di integrare il presente regolamento inserendo nell’allegato XI, parte B, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali.

3.   Ove sussistano motivi imperativi di urgenza, in casi debitamente giustificati in considerazione della natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, agli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 2 del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 37 bis

;

18)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 37 bis

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.»

;

19)

all’articolo 39, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

le zone considerate regioni transfrontaliere e eventuali successive modifiche.»

;

20)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 42 ter

Notifica delle regioni transfrontaliere

Entro l'11 gennaio 2025, tutti gli Stati membri con frontiere interne comuni determinano, in stretta cooperazione, le zone del loro territorio che considerano regioni transfrontaliere, tenuto conto dei forti legami sociali ed economici che le uniscono, e ne danno notifica alla Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni successiva modifica.»

;

21)

il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegati XI e XII al regolamento (UE) 2016/399.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL


(1)   GU C 323 del 26.8.2022, pag. 69.

(2)   GU C 498 del 30.12.2022, pag. 114.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 maggio 2024.

(4)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

(8)  Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

(9)  Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).

(10)  Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).

(11)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

(13)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(14)  Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(15)  Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

(16)  Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(17)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(18)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(19)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(20)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(21)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(22)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(23)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(24)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(25)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(26)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

«ALLEGATO XI

VIAGGI ESSENZIALI

Parte A

Categorie di persone di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 4:

1.

operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell’assistenza agli anziani;

2.

lavoratori frontalieri;

3.

personale del settore dei trasporti;

4.

diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate da organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell’esercizio delle proprie funzioni;

5.

passeggeri in transito;

6.

passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;

7.

marittimi;

8.

persone che necessitano di protezione internazionale o necessitano l’ingresso per altri motivi umanitari.

Parte B

Categorie di persone di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 5:

1.

bambini in età di educazione e cura della prima infanzia e alunni che frequentano corsi di istruzione in un paese limitrofo e i loro tutori che li accompagnano, che attraversano la frontiera affinché ricevano tale istruzione, nonché studenti o persone che viaggiano a fini educativi;

2.

lavoratori stagionali, compresi quelli nel settore della produzione alimentare;

3.

persone che viaggiano per validi motivi di cura degli animali o per misure necessarie all’agricoltura e alla silvicoltura in singoli casi;

4.

lavoratori altamente qualificati e personale cruciale e scientifico il cui impiego è necessario dal punto di vista economico, sociale e della sicurezza e il cui lavoro non può essere rinviato o svolto all’estero;

5.

personale delle autorità pubbliche per la difesa, l’ordine pubblico, la sanità pubblica e la sicurezza nazionale, ossia personale della polizia, della polizia di frontiera, delle autorità dell’immigrazione, della sanità pubblica, della protezione civile ecc., o rappresentanti delle autorità di contrasto, se il viaggio è connesso all’esercizio di funzioni ufficiali, compreso il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione delle infrastrutture critiche;

6.

pescatori e persone che svolgono un lavoro o prestano servizi su navi o piattaforme minerarie e di trivellazione offshore sulla base di un rapporto lavorativo diverso da un contratto di lavoro marittimo;

7.

persone che entrano nello Stato membro per ricevere servizi medici essenziali, compresi gli occupanti dei veicoli di emergenza;

8.

coniugi (uniti in matrimonio, unione civile o partner conviventi) e figli di chi effettua viaggi essenziali, compresi i cittadini di paesi terzi che viaggiano per il ricongiungimento familiare;

9.

cittadini di paesi terzi che si recano nello Stato membro per rispondere a una citazione da parte di un’autorità giudiziaria;

10.

persone in possesso di una tessera stampa internazionale rilasciata dalla Federazione internazionale dei giornalisti;

11.

persone non autosufficienti che viaggiano per raggiungere i loro prestatori di assistenza.

ALLEGATO XII

Parte A

Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne

1.

I provvedimenti di trasferimento a norma dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, sono notificati utilizzando il modello uniforme di cui alla parte B del presente allegato, compilato dall’autorità nazionale competente. Hanno effetto immediato.

2.

Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento di trasferimento firmando il medesimo modello e riceve un esemplare del modello firmato.

Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare il modello uniforme, l’autorità competente segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello.

3.

Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento registrano i dati nel modulo uniforme che figura nella parte B del presente allegato.

4.

Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento comunicano annualmente alla Commissione il numero di persone trasferite in altri Stati membri, indicando lo Stato membro o gli Stati membri in cui le persone sono state trasferite, i motivi per cui è stato stabilito che esse non avevano diritto di soggiornare nello Stato membro e, se disponibile, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi rintracciati.

5.

I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della presente procedura hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Ai cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.

6.

Le autorità nazionali competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo colpito da provvedimento di trasferimento sia trasferito, nel quadro della cooperazione bilaterale di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti dello Stato membro ricevente. Il trasferimento ha luogo immediatamente ed entro 24 ore. Trascorso tale arco di tempo, la procedura di trasferimento non può avere luogo e si applicano, se del caso, le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro ricevente cooperano a tal fine con le autorità nazionali competenti dello Stato membro che procede al trasferimento.

Parte B

Modulo uniforme per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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