EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1620

Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010Testo rilevante ai fini del SEE.

PE/35/2024/INIT

GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1620

19.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2024

che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza con l'attuale quadro di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che si basa marcatamente sull'attuazione nazionale delle misure AML/CFT, ha rivelato debolezze non soltanto per quanto riguarda il funzionamento efficiente di detto quadro dell'Unione ma anche per quanto concerne l'integrazione delle raccomandazioni internazionali. Tali carenze hanno determinato l'emergere di nuovi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, tanto in ragione dei rischi nel contesto del mercato interno quanto delle minacce esterne da esso affrontate.

(2)

La natura transfrontaliera della criminalità e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione riguardo alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È necessario intensificare tali sforzi a livello dell’Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate in tale ambito. Inoltre, detta autorità dovrebbe rafforzare, mediante un approccio armonizzato, l'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare la supervisione e la cooperazione tra unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units — FIU) in materia di AML/CFT. Tale approccio è inteso a ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(3)

Di conseguenza, dovrebbe essere istituita un'autorità dell'Unione per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, («Autorità»). La creazione dell'Autorità è fondamentale per assicurare una supervisione efficiente e adeguata dei soggetti obbligati che presentano un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rafforzando gli approcci comuni di supervisione per tutti gli altri soggetti obbligati e agevolando le analisi congiunte e la cooperazione tra le FIU.

(4)

Il presente regolamento fa parte di un pacchetto completo volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Insieme, il presente regolamento, il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT.

(5)

Per portare la supervisione AML/CFT a un livello efficiente e uniforme in tutta l'Unione, è necessario fornire all'Autorità i poteri seguenti: la supervisione diretta di un determinato numero di soggetti obbligati selezionati nel settore finanziario, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività; il monitoraggio, l'analisi e lo scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore finanziario; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore non finanziario, compresi gli organi di autoregolamentazione; e il coordinamento e il sostegno delle FIU.

(6)

Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta in relazione ai soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e coordinamento per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione AML/CFT tra le FIU a livello dell’Unione. È pertanto necessario che l'Autorità combini indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che sia stabilita in linea con la dichiarazione congiunta e l'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate.

(7)

Le disposizioni relative alla sede dell'Autorità dovrebbero essere stabilite in un accordo sulla sede tra l'Autorità e lo Stato membro in cui è ubicata la sede. L'accordo sulla sede dovrebbe stipulare le condizioni di stabilimento della sede e i vantaggi conferiti dallo Stato membro all'Autorità e al suo personale. L'accordo sulla sede dovrebbe essere concluso in tempo utile prima che l'Autorità inizi a operare.

(8)

Nel selezionare la sede dell’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio devono garantire che, data la natura dell'Autorità, la sua ubicazione le consenta di esercitare pienamente le proprie funzioni e competenze, di assumere personale altamente qualificato e specializzato, di offrire opportunità adeguate di formazione per le attività di AML/CFT e, se del caso, di cooperare strettamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; e, al fine di evitare rischi reputazionali, il Parlamento europeo e il consiglio devono valutare, sulla base di informazioni accessibili al pubblico, pertinenti e comparabili, come le relazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in che modo i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano adeguatamente affrontati nello Stato membro in cui sarà ubicata la sede. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono inoltre tenere conto dei criteri seguenti per la selezione della sede dell’Autorità: garanzia che l'Autorità possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; accessibilità del sito; esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale, accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli dei membri del personale; e equilibrio geografico. Considerando tali criteri, l'Autorità dovrebbe avere sede a Francoforte sul Meno, Germania.

(9)

I poteri dell'Autorità mirano a consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. Per quanto concerne i supervisori del settore finanziario, l'Autorità dovrebbe in particolare effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario svolgano i loro compiti in modo adeguato. Dovrebbe inoltre indagare sulle carenze sistematiche di supervisione derivanti da violazioni o dalla mancata o scorretta applicazione del diritto dell'Unione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di AML/CFT nella loro sfera di competenza. L'Autorità dovrebbe poter intervenire in caso di potenziali violazioni o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e, qualora tali violazioni non siano corrette in linea con le raccomandazioni dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe emettere avvertimenti alle controparti interessate dei supervisori del settore non finanziario. L'Autorità dovrebbe facilitare il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT sia nel settore finanziario che in quello non finanziario. Nel complesso, l'Autorità dovrebbe contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione. L'Autorità dovrebbe inoltre coordinare e sostenere la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU, o richiedere l'avvio di analisi congiunte, e mettere a disposizione delle FIU servizi informatici e di intelligenza artificiale per rafforzare le loro capacità di analisi dei dati, nonché strumenti per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net, il sistema informatico dedicato che consente alle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni tra di loro e, se del caso, con le loro controparti di paesi terzi e con terze parti.

(10)

Al fine di rafforzare le norme AML/CFT a livello dell’Unione, di migliorarne la chiarezza, garantendo nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, e di aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello dell’Unione in relazione ai soggetti obbligati sia nel settore finanziario che in quello non finanziario allo scopo di assistere i supervisori nazionali e promuovere la convergenza della supervisione. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. Inoltre, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di monitorare e misurare il grado di convergenza e l'applicazione coerente dei requisiti giuridici e di livelli elevati di supervisione da parte delle autorità di supervisione e dei soggetti obbligati. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio dei soggetti obbligati, compresi i loro profili di rischio intrinseco e residuo, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili — norme tecniche di regolamentazione o di attuazione — tenendo conto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di garantire un'interazione efficace tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale.Altri aspetti della metodologia che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare i controlli interni dei soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. Più specificamente, la metodologia di supervisione che l'Autorità dovrà sviluppare dovrebbe integrare gli orientamenti e gli altri strumenti messi a punto dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che specifica gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT. Una metodologia di supervisione armonizzata consentirebbe inoltre lo sviluppo di strumenti comuni di supervisione per le interazioni con i soggetti obbligati e le richieste di dati da parte di questi ultimi nell'intero sistema di supervisione. L'Autorità dovrebbe essere in grado di coordinare lo sviluppo di tali strumenti sotto forma di questionari strutturati, online o offline, e integrati in un'unica piattaforma per l'interazione con i soggetti obbligati e tra i supervisori all'interno del sistema. Tale piattaforma non solo faciliterebbe i processi di supervisione e gli approcci armonizzati in materia di supervisione, ma eviterebbe anche la duplicazione degli obblighi di segnalazione e l'imposizione di un onere eccessivo ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione a livello dell’Unione o nazionale.

(11)

L'estensione dei reati presupposto del riciclaggio al fine di includere la mancata attuazione e l'evasione di sanzioni finanziarie mirate richiede lo sviluppo di una comprensione delle minacce e delle vulnerabilità in tale settore a livello di soggetti obbligati, di supervisori e dell’Unione. Nello svolgimento dei propri compiti di supervisione in relazione a soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe pertanto garantire che tali soggetti dispongano di sistemi adeguati per attuare i requisiti relativi a sanzioni finanziarie mirate. Analogamente, dato il suo ruolo centrale nel garantire un sistema di supervisione efficace in tutto il mercato interno, l'Autorità dovrebbe sostenere la convergenza della supervisione per assicurare un'adeguata vigilanza sul rispetto, da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari, dei requisiti relativi all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate. Le informazioni raccolte attraverso i compiti di supervisione e convergenza dell'Autorità costituiscono una risorsa per la comprensione, da parte dell'Unione, dei rischi connessi alla mancata attuazione e all'evasione delle sanzioni finanziarie mirate e possono contribuire all'individuazione di misure di attenuazione efficaci. A tal fine, l'Autorità dovrebbe contribuire con la propria esperienza e conoscenza allo sviluppo di una valutazione dei rischi a livello dell’Unione in relazione alla mancata attuazione e all'evasione di sanzioni finanziarie mirate.

(12)

L'Autorità dovrebbe essere incaricata della predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione per completare il corpus normativo armonizzato stabilito nel regolamento (UE) 2023/1113, nel regolamento (UE) 2024/1624 e nella direttiva (UE) 2024/1640. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.

(13)

L’Autorità dovrebbe essere incaricata della predisposizione di progetti di norme tecniche di attuazione, ove necessario, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.

(14)

I progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l'Autorità è l'attore che è a più stretto contatto con il quadro AML/CFT e ne ha la migliore conoscenza. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione di tali norme, è opportuno imporre alla Commissione un termine per deliberare sull'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

(15)

Nel processo di predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e di orientamenti e raccomandazioni rivolti ai soggetti obbligati, ai supervisori o alle FIU, l'Autorità dovrebbe, di norma, condurre consultazioni pubbliche aperte, a meno che tali consultazioni e analisi non siano altamente sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto delle misure in questione o rispetto alla particolare urgenza della questione. Le consultazioni pubbliche dovrebbero essere condotte per analizzare i potenziali costi e benefici correlati delle nuove misure e i requisiti che esse introducono e per garantire che tutti i portatori di interessi, compresi altri organismi dell'Unione il cui settore di competenza potrebbe essere interessato, abbiano avuto la possibilità di fornire il loro contributo e la loro consulenza. Poiché il ruolo della società civile, compresi il mondo accademico, i giornalisti investigativi e le organizzazioni non governative, si è dimostrato fondamentale nel corso degli anni nell'individuare i modelli criminali e il modo in cui il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT può essere rafforzato per prevenire l'uso improprio a fini illeciti del mercato interno, l'Autorità dovrebbe prestare particolare attenzione ai contributi forniti dalla società civile. Dovrebbe garantire che la società civile sia coinvolta adeguatamente nel processo decisionale e che le sue opinioni siano ricercate attivamente.

(16)

Poiché non esistono accordi sufficientemente efficaci per gestire gli incidenti AML/CFT che presentano aspetti transfrontalieri, è necessario mettere in atto un sistema integrato di supervisione AML/CFT a livello di Unione che assicuri un'applicazione coerente e di qualità elevata della metodologia di supervisione AML/CFT e promuova una cooperazione efficiente tra tutte le autorità competenti pertinenti. Per tali motivi, l'Autorità e le autorità nazionali di supervisione AML/CFT dovrebbero costituire insieme un sistema di supervisione AML/CFT. Il sistema di supervisione AML/CFT dovrebbe basarsi sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione in buona fede, comprendendo scambi di informazioni e dati relativi alla supervisione, al fine di consentire all'Autorità e alle autorità di supervisione di svolgere i propri compiti in modo efficace. Il sistema di supervisione AML/CFT apporterebbe vantaggi alle autorità di supervisione nel momento in cui si trovano ad affrontare sfide specifiche, ad esempio nei confronti di un rischio maggiore di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o in ragione di una mancanza di risorse, dato che all'interno di tale sistema, su richiesta, dovrebbe essere disponibile l'assistenza reciproca. Tale assistenza reciproca potrebbe comportare anche scambi e distacchi di personale, attività di formazione e scambi di buone prassi. La Commissione potrebbe inoltre fornire sostegno tecnico agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) al fine di promuovere riforme destinate a rafforzare la lotta al riciclaggio.

(17)

Dato l'importante ruolo delle verifiche tematiche nella supervisione AML/CFT in tutta l'Unione, in quanto consentono di individuare e confrontare il livello di esposizione ai rischi in relazione ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione, e dato che attualmente i supervisori in diversi Stati membri non beneficiano di tali verifiche, occorre che l'Autorità individui le verifiche tematiche nazionali che hanno una portata e un calendario simili e ne assicuri il coordinamento a livello dell’Unione. Al fine di evitare situazioni di possibili comunicazioni conflittuali con i soggetti sottoposti a supervisione, il ruolo di coordinamento dell'Autorità dovrebbe essere limitato all'interazione con le autorità di supervisione pertinenti e non dovrebbe contemplare alcuna interazione diretta con soggetti obbligati non selezionati. Per lo stesso motivo, l'Autorità dovrebbe esaminare la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario delle verifiche tematiche nazionali e agevolare qualsiasi attività che le autorità di supervisione pertinenti potrebbero voler svolgere, congiuntamente o in altro modo.

(18)

L'uso efficiente dei dati determina un monitoraggio e una conformità migliori dei soggetti obbligati. Di conseguenza, tanto la supervisione diretta quanto quella indiretta da parte dell'Autorità e delle autorità di supervisione di tutti i soggetti obbligati nell'intero sistema di supervisione AML/CFT dovrebbero basarsi su un accesso rapido ai dati e alle informazioni pertinenti sui soggetti obbligati stessi così come sulle azioni e sulle misure di supervisione adottate nei loro confronti, subordinatamente a periodi di conservazione limitati in conformità del quadro normativo applicabile in materia di protezione dei dati. A tal fine, e tenendo conto della natura riservata e sensibile delle informazioni, l'Autorità dovrebbe istituire una banca dati AML/CFT centrale con informazioni raccolte da tutte le autorità di supervisione e dovrebbe rendere tali informazioni disponibili a qualsiasi autorità di supervisione e a qualsiasi autorità non preposta all'AML/CFT all'interno del sistema quando necessario, nel rispetto della riservatezza e in base al principio della necessità di sapere. I dati raccolti dovrebbero riguardare anche gli aspetti rilevanti della revoca delle procedure di autorizzazione e delle valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione dei singoli soggetti obbligati, in quanto ciò consentirebbe alle autorità di supervisione e alle autorità non preposte all'AML/CFT di prendere in debita considerazione eventuali carenze di specifici soggetti e individui che potrebbero essersi concretizzate in altri Stati membri. La banca dati dovrebbe altresì comprendere informazioni statistiche su autorità di supervisione e FIU. Tutti i dati e le informazioni raccolti consentirebbero all'Autorità di sorvegliare efficacemente il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT. Le informazioni della banca dati consentirebbero all'Autorità di reagire tempestivamente a potenziali debolezze e casi di non conformità da parte di soggetti obbligati non selezionati. Al fine di garantire che la banca dati contenga tutte le informazioni pertinenti disponibili in tutto il sistema di supervisione AML/CFT, le autorità di supervisione dovrebbero avere la flessibilità che permetta loro di presentare altre categorie di dati oltre a quelle direttamente previste dal presente regolamento.Nella stessa ottica, l'Autorità, nel gestire la banca dati e nell'analizzare i dati trasmessi, si troverebbe nella posizione migliore per individuare quali ulteriori punti di dati o categorie di dati potrebbero essere richiesti alle autorità di controllo per aumentare l'efficacia della banca dati. Per contribuire alla compilazione, alla conservazione e all'utilizzo di una serie di dati coerente e strutturata, è necessario specificare ulteriormente il formato, le procedure, i termini e altri dettagli relativi alla portata e alla natura dei dati da trasmettere alla banca dati. A tal fine, l'Autorità dovrebbe predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione e presentarli alla Commissione. Le specifiche previste nelle norme tecniche di regolamentazione determinerebbero il livello di dettaglio appropriato per specifiche categorie di informazioni che si prevede di trasmettere in relazione ai vari tipi di attività di supervisione o alle categorie di soggetti obbligati. I dati raccolti per quanto riguarda i soggetti obbligati nel settore non finanziario dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità e del mandato dell'Autorità nel settore non finanziario. Inoltre, considerando che l'Autorità introdurrebbe per la prima volta la sorveglianza a livello di Unione nel settore non finanziario e che la direttiva (UE) 2024/1640 richiede adeguamenti del quadro istituzionale nazionale di supervisione che devono essere recepiti, è necessario prevedere un periodo sufficiente per preparare l'integrazione nella banca dati delle informazioni provenienti dalle autorità di supervisione del settore non finanziario. Nello specifico, i dati relativi al settore non finanziario dovrebbero essere trasmessi alla banca dati entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ossia un anno dopo il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640. Tuttavia, le autorità di supervisione del settore non finanziario dovrebbero poter presentare i dati su base volontaria prima di tale data.I dati personali trattati nel contesto della banca dati dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla data della loro raccolta da parte dell'Autorità. Tale durata del periodo di conservazione è strettamente necessaria e proporzionata ai fini delle attività di supervisione svolte dall'Autorità e dalle autorità di supervisione. La durata del periodo di conservazione dei dati garantisce inoltre che l'Autorità e le autorità di supervisione conservino l'accesso alle informazioni necessarie sulla valutazione del rischio, sulle attività commerciali, sui controlli in atto e sulle violazioni da parte di singoli soggetti obbligati al fine di svolgere i loro compiti, il che richiede loro di accedere alle informazioni relative ai casi per un periodo di tempo più lungo. Tale periodo di conservazione si rende necessario soprattutto perché le autorità di supervisione dovrebbero tenere conto, tra l'altro, della gravità, della durata e della ripetitività della violazione per determinare il livello delle sanzioni da irrogare o delle misure da applicare, il che richiede l'analisi delle informazioni sui casi relativamente a un periodo di riferimento più lungo. Analogamente, tale periodo di conservazione dei dati è necessario anche per quanto riguarda le informazioni risultanti da valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione, al fine di garantire che le autorità di supervisione dispongano di informazioni sufficienti per valutare se essi godano di buona reputazione, agiscano con onestà e integrità e possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni, nonché per assicurare il monitoraggio continuo di tali condizioni, come richiesto dalla direttiva (UE) 2024/1640. I dati personali dovrebbero essere cancellati qualora non sia più necessario conservarli. In considerazione della finalità della banca dati e dell'uso delle informazioni ivi contenute da parte dei vari partecipanti al sistema di supervisione AML/CFT, essa non dovrebbe contenere dati coperti da segreto professionale.

(19)

Con l'obiettivo di assicurare una tutela più efficace e meno frammentata del quadro finanziario dell'Unione, è opportuno che un numero limitato dei soggetti obbligati più a rischio sia sottoposto alla supervisione diretta dell'Autorità. Dato che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non sono proporzionali alle dimensioni dei soggetti sottoposti a supervisione, si dovrebbero applicare altri criteri per individuare i soggetti più a rischio. Occorre in particolare considerare due categorie: enti creditizi ed enti finanziari transfrontalieri a rischio elevato con attività in un numero significativo di Stati membri, selezionati periodicamente; e, in casi eccezionali, qualsiasi soggetto le cui violazioni sostanziali degli obblighi applicabili non siano sufficientemente o tempestivamente affrontate dal suo supervisore nazionale. In tali casi eccezionali, l'Autorità o i supervisori del settore finanziario dovrebbero poter chiedere il trasferimento della supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione, con un'adeguata giustificazione. Qualora siano presentate dall'Autorità, tali richieste di trasferimento dovrebbero essere esaminate dalla Commissione e approvate o respinte mediante una decisione ufficiale, tenendo conto della motivazione presentata. Qualora tali richieste di trasferimento siano presentate dai supervisori del settore finanziario all'Autorità e comportino la delega volontaria di compiti e poteri, dovrebbe spettare all'Autorità decidere in merito alla necessità del trasferimento e assumere la supervisione diretta del soggetto o del gruppo obbligato in questione qualora constati che gli interessi dell'Unione e l'integrità del sistema AML/CFT lo richiedano. Tutti i soggetti nei confronti dei quali l'Autorità eserciterebbe poteri di supervisione diretta rientrano nella categoria dei «soggetti obbligati selezionati».

(20)

La prima categoria di enti creditizi ed enti finanziari, o gruppi di tali enti creditizi ed enti finanziari, dovrebbe essere valutata ogni tre anni, sulla base di una combinazione di criteri oggettivi relativi alla loro presenza e attività a livello transfrontaliero e di criteri relativi al loro profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel processo di selezione dovrebbero essere inclusi soltanto gli enti creditizi o gli enti finanziari, o gruppi di tali enti creditizi ed enti finanziari, che sono presenti in un numero significativo di Stati membri, indipendentemente dal fatto che operino attraverso stabilimenti o in regime di libera prestazione di servizi negli Stati membri, e per i quali la supervisione a livello di Unione sarebbe quindi più adeguata.

(21)

La valutazione periodica del profilo di rischio di enti creditizi ed enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta dovrebbe basarsi sui dati che devono essere forniti dai supervisori del settore finanziario o, per i soggetti obbligati già selezionati, dall'Autorità. Inoltre, l'Autorità dovrebbe assicurare l'applicazione armonizzata della metodologia da parte dei supervisori del settore finanziario e coordinare la valutazione del profilo di rischio dei soggetti a livello di gruppo. Una norma tecnica di attuazione dovrebbe precisare i ruoli rispettivi dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario nel processo di valutazione. L'Autorità dovrebbe assicurare, se del caso, l'allineamento tra la metodologia per la valutazione del profilo di rischio ai fini del processo di selezione a norma del presente regolamento e la metodologia per armonizzare la valutazione dei profili di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati a livello nazionale da mettere a punto nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1640.

(22)

Data l'ampia varietà di approcci adottati dalle autorità nazionali per la valutazione del profilo di rischio residuo dei soggetti obbligati, il processo di elaborazione normativa di una metodologia armonizzata perfezionata e dettagliata che consenta la valutazione del rischio residuo con risultati comparabili è in evoluzione e dovrebbe essere avviato quanto prima sulla base del lavoro svolto dall'ABE. Pertanto, la metodologia per la categorizzazione del rischio residuo da adottare per la prima individuazione dei soggetti obbligati selezionati dovrebbe mirare a essere più semplice e ad armonizzare i diversi approcci applicati a livello nazionale. L'Autorità dovrebbe riesaminare la propria metodologia ogni tre anni, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze pertinenti.

(23)

Il criterio di selezione finale dovrebbe garantire parità di condizioni tra i soggetti obbligati sottoposti a supervisione diretta e, a tal fine, non dovrebbe essere lasciata alcuna discrezione all'Autorità o alle autorità di supervisione nel decidere l'elenco dei soggetti obbligati che devono essere sottoposti a supervisione diretta. Di conseguenza, quando un determinato soggetto obbligato valutato opera su base transfrontaliera e rientra nella categoria di rischio elevato secondo la metodologia armonizzata, dovrebbe essere considerato un soggetto obbligato selezionato.

(24)

Al fine di fornire trasparenza e chiarezza agli enti pertinenti, l'Autorità dovrebbe pubblicare un elenco dei soggetti obbligati selezionati entro sei mesi dall'inizio di un periodo di selezione, dopo aver verificato che le informazioni fornite dai supervisori del settore finanziario corrispondano ai criteri delle attività transfrontaliere e alla metodologia del profilo di rischio. Di conseguenza, è importante che all'inizio di ciascun periodo di selezione i pertinenti supervisori del settore finanziario e, se necessario, gli stessi soggetti obbligati, forniscano all'Autorità informazioni statistiche aggiornate per determinare l'elenco degli enti finanziari ammissibili alla valutazione in conformità con i criteri di accesso alla valutazione relativi alle loro operazioni transfrontaliere. In tale contesto, i supervisori del settore finanziario dovrebbero informare l'Autorità in merito alla categoria di profilo di rischio nella quale rientra un ente finanziario nelle proprie giurisdizioni, conformemente alla metodologia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità dovrebbe quindi iniziare la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sei mesi dopo la pubblicazione di tale elenco. Tale periodo è necessario per preparare adeguatamente il trasferimento dei compiti di supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione, compresa la formazione di un gruppo di supervisione congiunto e l'adozione di eventuali accordi di lavoro pertinenti con i supervisori del settore finanziario interessati.

(25)

Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni tra i soggetti obbligati selezionati, ciascun soggetto obbligato selezionato dovrebbe rimanere oggetto della supervisione diretta dell'Autorità per almeno tre anni, anche se dopo il momento della selezione e nel corso dei tre anni il soggetto obbligato selezionato cessa di soddisfare uno dei criteri di attività transfrontaliera o relativi al rischio in ragione ad esempio di una cessazione, un consolidamento, un'espansione o una riallocazione eventuale delle attività svolte attraverso stabilimenti o in libera prestazione di servizi. L'Autorità dovrebbe altresì assicurare che sia allocato un tempo sufficiente alla preparazione da parte dei soggetti obbligati selezionati e delle loro autorità di supervisione per il trasferimento della supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione. Di conseguenza, ogni selezione successiva dovrebbe iniziare dodici mesi prima dello scadere del periodo di tre anni di supervisione dei soggetti obbligati precedentemente selezionati.

(26)

L'Autorità dovrebbe vigilare sui soggetti obbligati nel settore finanziario aventi un profilo di rischio elevato se tali soggetti operano in almeno sei Stati membri attraverso stabilimenti o in regime di libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione. In tali casi, la supervisione da parte dell'Autorità a livello dell’Unione apporterebbe un significativo valore aggiunto rispetto alla supervisione frammentata tra Stati membri d'origine e Stati membri ospitanti, in quanto eliminerebbe la necessità, per i supervisori nazionali degli Stati membri d'origine e degli Stati membri ospitanti, di coordinare e allineare le misure adottate nei confronti di varie parti dello stesso gruppo. Al fine di garantire la vigilanza omogenea dei gruppi e un'analisi più granulare del rischio dei soggetti transfrontalieri valutati, la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati che fanno parte di un gruppo dovrebbe sempre essere effettuata a livello di gruppo, determinando un unico punteggio di rischio a livello di gruppo da prendere in considerazione ai fini della selezione. L'intero gruppo dovrebbe quindi essere considerato come soggetto obbligato selezionato. Sebbene il numero esatto di soggetti che potrebbero soddisfare i criteri relativi al rischio e alle attività transfrontaliere per la supervisione diretta sia variabile e dipenda dai rispettivi modelli aziendali e profili di rischio di riciclaggio al momento della valutazione, è necessario garantire una ripartizione ottimale, progressiva e dinamica delle competenze tra l'Unione e le autorità nazionali nella prima fase di esistenza dell'Autorità. Per garantire un numero sufficiente e una gamma adeguata di tipi di gruppi e soggetti a rischio elevato sottoposti a supervisione a livello dell’Unione, l'Autorità dovrebbe disporre di risorse sufficienti per sottoporre simultaneamente a supervisione fino a 40 gruppi e soggetti, almeno durante il primo processo di selezione.Nel caso in cui più di 40 soggetti soddisfino i requisiti per la supervisione diretta sulla base del proprio profilo di rischio elevato, l'Autorità dovrebbe selezionare tra loro i 40 soggetti che operano nel maggior numero di Stati membri mediante stabilimenti o in libera prestazione di servizi. Qualora tale criterio non sia sufficiente per poter selezionare 40 soggetti, in particolare laddove più soggetti obbligati operino nello stesso numero di Stati membri — ad esempio nel caso in cui i soggetti numero 39, 40 e 41 operino tutti nello stesso numero di Stati membri — l'Autorità dovrebbe essere in grado di distinguere tra di essi selezionando quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il loro volume totale di operazioni. Nei successivi processi di selezione, e sulla base dell'esperienza acquisita in materia di supervisione durante il primo processo di selezione, sarebbe utile che il numero di soggetti sotto la supervisione dell'Autorità aumentasse anche affinché questa garantisca una copertura completa del mercato interno sotto la sua supervisione. A tal fine, nel caso in cui più di 40 soggetti si qualifichino per la supervisione diretta sulla base del loro profilo di rischio elevato, l'Autorità dovrebbe potere, in consultazione con le autorità di supervisione, concordare di supervisionare un numero specifico diverso di soggetti o gruppi superiore a 40. Nel decidere in merito a tale numero specifico, l'Autorità dovrebbe tenere conto delle proprie risorse in termini di capacità di assegnare o assumere personale aggiuntivo di supervisione e sostegno numericamente sufficiente e dovrebbe garantire che l'aumento delle risorse finanziarie e umane sia fattibile. Al tempo stesso, la copertura completa del mercato interno potrebbe essere garantita supervisionando almeno un soggetto per Stato membro. Negli Stati membri in cui non sono stati individuati soggetti a seguito del regolare processo di selezione, al fine di selezionare un soggetto è opportuno applicare la metodologia di rischio concepita per il processo di selezione, compresi i criteri per la scelta tra più soggetti con un profilo di rischio elevato.

(27)

Gli attori pertinenti coinvolti nell'applicazione del quadro AML/CFT dovrebbero cooperare tra loro in conformità con il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati. Al fine di assicurare che il sistema di supervisione AML/CFT composto dall'Autorità e dalle autorità di supervisione funzioni come un meccanismo integrato e che i rischi specifici di una giurisdizione e le competenze locali in materia di supervisione siano debitamente presi in considerazione e ben utilizzati, la supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati dovrebbe avere luogo ricorrendo a gruppi di supervisione congiunti e, se del caso, ad appositi gruppi di ispezione in loco. Tali gruppi dovrebbero essere guidati da un membro del personale dell'Autorità che coordina tutte le attività di supervisione di un gruppo («coordinatore del gruppo di supervisione congiunto»). Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto e gli altri membri del personale dell'Autorità assegnati al gruppo di supervisione congiunto dovrebbero avere come base la sede dell'Autorità, ma dovrebbero essere in grado di svolgere i loro compiti quotidiani e le loro attività di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui il soggetto obbligato selezionato svolge le proprie attività. A tal fine, i supervisori del settore finanziario dovrebbero contribuire a garantire modalità di lavoro agevoli e flessibili per tutti i membri del gruppo di supervisione congiunto. L'Autorità dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e della composizione del gruppo di supervisione congiunto e i supervisori locali coinvolti nella supervisione del soggetto dovrebbero assicurare che un numero sufficiente di membri del loro personale sia nominato a far parte di tale gruppo, tenendo conto del profilo di rischio del soggetto selezionato nella rispettiva giurisdizione e del suo volume di attività complessivo. Ogni autorità di supervisione che partecipa alla supervisione di un gruppo dovrebbe nominare un membro del gruppo di supervisione congiunto. Tuttavia, nei casi in cui il rischio delle attività del soggetto obbligato sia basso in un determinato Stato membro, il supervisore del settore finanziario di tale Stato membro dovrebbe poter scegliere, d'intesa con il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto, di non nominare un membro del gruppo di supervisione congiunto. Qualora non sia nominato alcun membro a far parte del gruppo di supervisione congiunto, il supervisore del settore finanziario pertinente dovrebbe comunque avere un punto di contatto per eventuali questioni e responsabilità del gruppo di supervisione congiunto.

(28)

Al fine di assicurare di poter adempiere i propri obblighi di supervisione in maniera efficiente nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe essere in grado di ottenere tutti i documenti e le informazioni interni necessari per l'esercizio dei propri compiti e, a tal fine, disporre di poteri generali di indagine riconosciuti a tutte le autorità di supervisione dal diritto amministrativo nazionale. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di rivolgere richieste di informazioni al soggetto obbligato selezionato, alle persone fisiche alle sue dipendenze, alle persone giuridiche ad esso appartenenti e alle sue parti contrattuali, quali: il soggetto obbligato stesso o qualsiasi persona giuridica all'interno del soggetto obbligato; dipendenti del soggetto obbligato e persone in posizioni comparabili, compresi agenti e distributori; contraenti esterni; e terzi ai quali un soggetto obbligato selezionato ha esternalizzato le proprie attività.

(29)

L'Autorità dovrebbe disporre del potere di richiedere azioni, in seno a un soggetto, con l'obiettivo di migliorare la conformità dei soggetti obbligati rispetto al quadro AML/CFT, compreso il rafforzamento delle procedure interne e modifiche della struttura di governance, giungendo fino a sollevare dall'incarico membri dell'organo di gestione, fatti salvi i poteri di altre autorità di supervisione pertinenti dello stesso soggetto obbligato selezionato. A seguito di conclusioni relative alla non conformità o alla conformità parziale con i requisiti applicabili da parte del soggetto obbligato selezionato, l'Autorità dovrebbe essere in grado di imporre misure o procedure specifiche per particolari clienti o categorie di clienti che presentano rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo elevati. Le ispezioni in loco dovrebbero rappresentare una caratteristica regolare di tale supervisione e potrebbero essere effettuate da gruppi appositi. Se un tipo specifico di ispezione in loco, ad esempio in relazione a una persona fisica i cui locali commerciali sono gli stessi della sua residenza privata, richiede un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria nazionale, l'Autorità dovrebbe richiedere tale autorizzazione.

(30)

L'Autorità dovrebbe disporre di una gamma completa di poteri di supervisione in relazione ai soggetti sottoposti a supervisione diretta, al fine di garantire il rispetto degli obblighi applicabili. Tali poteri dovrebbero applicarsi nei casi in cui il soggetto obbligato selezionato non soddisfi i requisiti, nei casi in cui è improbabile che determinati requisiti siano soddisfatti, così come nei casi in cui le procedure interne non siano appropriate per assicurare una sana gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo posti dal soggetto obbligato selezionato. L'esercizio di tali poteri potrebbe avvenire per mezzo di decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati.

(31)

Oltre ai poteri di supervisione di applicare misure amministrative e al fine di garantire la conformità, negli eventuali casi di violazioni di obblighi direttamente applicabili, l'Autorità dovrebbe essere in grado di irrogare sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati selezionati. Nell'eventualità di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, l'Autorità dovrebbe sempre irrogare sanzioni pecuniarie. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate e dissuasive, dovrebbero avere un effetto punitivo e deterrente, e dovrebbero rispettare il principio del ne bis in idem. Gli importi massimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/1640 e disponibili per tutte le autorità di supervisione dell'Unione. Gli importi di base di tali sanzioni dovrebbero essere determinati entro i limiti stabiliti dal quadro AML/CFT, tenendo conto della natura degli obblighi che sono stati violati. Affinché l'Autorità possa prendere adeguatamente in considerazione circostanze aggravanti o attenuanti, dovrebbero essere possibili adeguamenti del corrispondente importo di base. Con l'obiettivo di conseguire una cessazione tempestiva della pratica commerciale dannosa, il comitato esecutivo dell'Autorità dovrebbe avere il potere di imporre penalità di mora al fine di costringere la persona fisica o giuridica interessata a cessare la condotta in questione. Al fine di aumentare la consapevolezza di tutti i soggetti obbligati, incoraggiandoli ad adottare prassi commerciali in linea con il quadro AML/CFT, tali sanzioni pecuniarie e penalità di mora dovrebbero essere rese note. Il regime di informativa relativo alle misure amministrative nonché alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte dall'Autorità e specificate nel presente regolamento dovrebbe essere strettamente allineato a quello esistente a livello nazionale, come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1640. La Corte di giustizia dovrebbe avere competenza per esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni adottate dall'Autorità, dal Consiglio e dalla Commissione, in conformità dell'articolo 263 TFUE, nonché per determinare la loro responsabilità extracontrattuale.

(32)

È importante che le autorità incaricate di sorvegliare l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate a livello nazionale siano informate ina maniera tempestiva di qualsiasi violazione di tale obbligo da parte di soggetti obbligati selezionati. A tal fine, l'Autorità dovrebbe poter condividere tali informazioni con il supervisore del settore finanziario dello Stato membro interessato e incaricarlo di trasmetterle all'autorità nazionale incaricata di sorvegliare l'attuazione di tali sanzioni.

(33)

Per i soggetti obbligati non selezionati, la supervisione AML/CFT deve rimanere principalmente a livello nazionale; in tale contesto le autorità nazionali competenti manterrebbero la piena competenza e responsabilità per la supervisione diretta. Si dovrebbero concedere all'Autorità adeguati poteri di supervisione indiretta al fine di assicurare che le azioni di supervisione a livello nazionale siano coerenti e di alta qualità in tutta l'Unione. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe effettuare valutazioni dello stato di convergenza della supervisione e pubblicare relazioni contenenti le sue conclusioni. È opportuno conferire all’Autorità il potere di adottare misure di follow-up sotto forma di orientamenti e raccomandazioni, comprese singole raccomandazioni, rivolti ai supervisori del settore finanziario a seguito della valutazione, al fine di garantire prassi di supervisione armonizzate e di alto livello in tutta l'Unione. Le singole raccomandazioni potrebbero contenere suggerimenti di misure specifiche di follow-up e il supervisore del settore finanziario dovrebbe compiere ogni sforzo per conformarsi a tali misure. Qualora il supervisore del settore finanziario non attui le misure di follow-up, l'Autorità dovrebbe adottare i provvedimenti appropriati e necessari a norma del presente regolamento.

(34)

L'Autorità dovrebbe inoltre essere in grado di risolvere i disaccordi tra i supervisori del settore finanziario in merito alle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato non selezionato nel settore finanziario. Al fine di garantire una cooperazione costruttiva, l'Autorità dovrebbe in primo luogo cercare di risolvere il disaccordo mediante una fase di conciliazione con un termine prestabilito. Nel caso in cui la fase di conciliazione non raggiunga i risultati desiderati, l'Autorità dovrebbe poter adottare una decisione vincolante per imporre a tali supervisori di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

(35)

Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT, l'Autorità dovrebbe essere in grado di individuare e agire in caso di carenze sistematiche della supervisione causate da violazioni del diritto dell'Unione derivanti dalla mancata o inadeguata applicazione delle disposizioni di diritto interno di recepimento delle direttive dell'Unione. A tal fine, e fatti salvi i poteri della Commissione in relazione all'avvio di una procedura di infrazione a norma del TFUE, l'Autorità dovrebbe poter indagare su tali possibili violazioni. Se ha constatato una violazione, dopo aver informato il supervisore interessato e, se del caso, aver dato agli altri supervisori del settore finanziario la possibilità di fornire informazioni sulla questione, l'Autorità dovrebbe poter formulare una raccomandazione rivolta al supervisore in questione, se lo ritiene opportuno, che illustri le misure da adottare per porre rimedio alla violazione. Qualora le carenze individuate non siano state sanate, la Commissione dovrebbe inoltre poter esprimere un parere che imponga al supervisore di conformarsi alla raccomandazione formulata dall'Autorità.

(36)

Alcuni soggetti obbligati nel settore finanziario che non soddisfano i requisiti per la selezione regolare potrebbero comunque presentare un profilo di rischio intrinseco o residuo elevato dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oppure potrebbero intraprendere, modificare o espandere attività che comportano un rischio elevato, non mitigato da un livello commisurato di controlli interni, determinando così violazioni gravi, ripetute o sistematiche dei loro obblighi AML/CFT. Eventuali indizi di possibili violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi AML/CFT applicabili potrebbero configurare negligenza grave da parte del soggetto obbligato. L'autorità di supervisione dovrebbe essere in grado di rispondere adeguatamente a qualsiasi possibile violazione e di impedire che i rischi si concretizzino e determinino una negligenza grave nel rispetto degli obblighi AML/CFT. Tuttavia, in alcuni casi una risposta a livello nazionale potrebbe non essere sufficiente o tempestiva, specialmente quando ci sono indizi del fatto che si siano verificate violazioni gravi, ripetute o sistematiche a livello di soggetto. In tali casi l'Autorità dovrebbe chiedere al supervisore locale di adottare misure specifiche per porre rimedio alla situazione, compresa la richiesta di irrogare sanzioni finanziarie o altre misure coercitive. Al fine di evitare che i rischi di riciclaggio e di terrorismo si materializzino, il termine per l'azione a livello nazionale dovrebbe essere sufficientemente breve.

(37)

L'Autorità dovrebbe essere informata di qualsiasi deterioramento rapido e significativo della situazione di un soggetto obbligato non selezionato per quanto riguarda il rispetto dei requisiti applicabili e l'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare quando tale deterioramento potrebbe causare un danno significativo alla reputazione di vari Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.

(38)

L'Autorità dovrebbe avere l'opportunità di richiedere un trasferimento di compiti e poteri di supervisione relativi a uno specifico soggetto obbligato di propria iniziativa in caso di inerzia, mancato rispetto delle sue istruzioni o incapacità di seguire tali istruzioni entro il termine previsto. Dato che il trasferimento di compiti e poteri relativi a un soggetto obbligato senza una richiesta specifica rivolta all'Autorità dal supervisore del settore finanziario richiederebbe una decisione discrezionale da parte dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe indirizzare una richiesta specifica a tal fine alla Commissione. Affinché la Commissione possa adottare una decisione coerente con il quadro dei compiti assegnati all'Autorità nel contesto del quadro AML/CFT, la richiesta dell'Autorità dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata motivazione e dovrebbe specificare la durata della riassegnazione di compiti e poteri all'Autorità. L'orizzonte temporale per la riassegnazione dei poteri dovrebbe corrispondere al tempo di cui l'Autorità necessita per affrontare i rischi a livello di soggetto e non dovrebbe superare i tre anni. L'Autorità dovrebbe poter chiedere una proroga di tale termine nel caso in cui le violazioni individuate non siano state pienamente affrontate. Tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario per affrontare tali violazioni e non superare i tre anni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione che trasferisca i poteri e i compiti di supervisione del soggetto all'Autorità rapidamente e, in ogni caso, senza indebito ritardo. Tale decisione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

(39)

Al fine di migliorare le prassi di supervisione nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe effettuare verifiche inter pares dei supervisori del settore non finanziario, che dovrebbero anche includere verifiche inter pares delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione. A tal fine, l'Autorità dovrebbe elaborare il quadro metodologico per tali verifiche, comprese norme volte a evitare conflitti di interesse nello svolgimento delle verifiche inter pares e nell'elaborazione dei risultati, nonché riguardo all'opportunità di tenere conto delle valutazioni da parte delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al momento di decidere in merito alla pianificazione delle verifiche inter pares e al loro contenuto. Al fine di promuovere la convergenza delle prassi di supervisione, l'Autorità dovrebbe pubblicare relazioni contenenti le conclusioni di tali verifiche inter pares, comprese le carenze e le buone prassi individuate. Tali relazioni potrebbero essere accompagnate da orientamenti o raccomandazioni indirizzati alle autorità pubbliche competenti, comprese le autorità pubbliche che supervisionano gli organi di autoregolamentazione. Tali organi di autoregolamentazione dovrebbero essere in grado di partecipare alle verifiche inter pares, qualora abbiano espresso un interesse in tal senso.

(40)

Con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle misure AML/CFT anche nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di indagare in merito a eventuali violazioni o applicazioni scorrette del diritto dell'Unione da parte dei supervisori di tale settore, nonché da parte delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione. Qualora accerti l'esistenza di una violazione, l'Autorità dovrebbe essere in grado di formulare una raccomandazione nei confronti del supervisore del settore non finanziario o dell'autorità di supervisione interessati, specificando le misure da adottare per porvi rimedio. Qualora non siano state adottate misure adeguate in risposta a tale raccomandazione, l'Autorità dovrebbe anche poter inviare una segnalazione alle controparti interessate dell'autorità di supervisione o del supervisore del settore non finanziario. Il potere dell'Autorità di emettere tali raccomandazioni e segnalazioni lascia impregiudicato il potere della Commissione di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri qualora rilevi una situazione di mancata o inadeguata attuazione del diritto dell'Unione, conformemente ai poteri che le sono conferiti dai trattati.

(41)

L'Autorità dovrebbe inoltre essere in grado di risolvere i disaccordi tra supervisori del settore non finanziario in merito alle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato nel settore non finanziario. Al fine di garantire una cooperazione costruttiva, l'Autorità dovrebbe cercare di risolvere i disaccordi mediante una fase di conciliazione con un termine prestabilito. Al termine della fase di conciliazione, l'Autorità dovrebbe esprimere un parere su come risolvere il disaccordo.

(42)

Alla luce della natura transfrontaliera del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, rivestono fondamentale importanza una cooperazione efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e un'azione coordinata tra le FIU. Al fine di migliorare tale coordinamento e tale cooperazione, all'Autorità dovrebbero essere affidati compiti e poteri che consentano all'Autorità stessa e alle FIU di costituire congiuntamente un meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. A tal fine, l'Autorità dovrebbe disporre di risorse umane, finanziarie e informatiche sufficienti, le quali, se necessario, dovrebbero essere separate dal punto di vista organizzativo dal personale che svolge i compiti relativi alle attività di supervisione dell'Autorità. Il successo del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU dipende dalla cooperazione in buona fede tra l'Autorità e le FIU, nonché dal loro scambio di tutte le informazioni pertinenti necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti. In caso di disaccordo tra le FIU in relazione alla cooperazione e allo scambio di informazioni, l'Autorità dovrebbe essere informata di conseguenza e dovrebbe poter fungere da mediatore tra le FIU pertinenti.

(43)

Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di proporre, avviare, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette. Dovrebbe essere attivata un'analisi congiunta quando ve ne è la necessità conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e conformemente ai metodi e i criteri elaborati dall'Autorità per la selezione e la definizione delle priorità in relazione ai casi pertinenti per la conduzione di analisi congiunte. Le FIU dovrebbero compiere ogni sforzo per accettare l'invito dell'Autorità a partecipare a un'analisi congiunta. Una FIU che rifiuta di partecipare a un'analisi congiunta dovrebbe spiegare all'Autorità i motivi del suo rifiuto. Tali motivi dovrebbero essere forniti, se del caso, alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta. Su esplicito consenso delle FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene lo svolgimento di tale analisi dovrebbe avere accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni necessari, compresi i dati e le informazioni relativi all'oggetto del caso.

(44)

L'Autorità dovrebbe essere in grado di chiedere alle FIU di avviare un'analisi congiunta in circostanze specifiche, anche qualora le informazioni siano state portate all'attenzione dell'Autorità da informatori o giornalisti investigativi o laddove l'analisi congiunta di casi complessi e transfrontalieri apporterebbe un valore aggiunto. Le FIU alle quali è stato chiesto di partecipare a un'analisi congiunta dovrebbero rispondere senza ritardo all'Autorità indicando se sono disposte a partecipare all'analisi congiunta e, se non sono disposte a partecipare, illustrandone i motivi.

(45)

Individuare, in una fase precoce, i collegamenti con le informazioni detenute da altri organi e organismi dell'Unione e da terzi interessati è fondamentale per garantire che siano selezionati i casi transfrontalieri più pertinenti, compresi quelli che richiedono un'analisi operativa approfondita. A tal riguardo, e previo consenso di tutte le FIU che si sono dichiarate disposte a partecipare a un'analisi congiunta, il personale dell'Autorità dovrebbe essere autorizzato a effettuare, sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo, la corrispondenza incrociata dei dati di tali FIU con le informazioni messe a disposizione da altre FIU e da altri organi e organismi dell'Unione, tra cui Europol. L'Autorità dovrebbe garantire che, per la corrispondenza incrociata dei dati sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo, sia utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, comprese le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata. La funzionalità «match» del sistema FIU.net è un esempio di soluzione che consente a una FIU di stabilire in tempo reale se un soggetto i cui dati sono pseudonimizzati sia già noto alla FIU di un altro paese o a un organo o organismo dell'Unione, evitando così il trattamento non necessario di dati personali. In caso di riscontro positivo, l'Autorità dovrebbe condividere le informazioni che hanno generato tale riscontro positivo con le FIU che partecipano all'analisi congiunta. In tali circostanze, l'Autorità dovrebbe altresì condividere le informazioni che hanno generato il riscontro positivo con gli organi e gli organismi dell'Unione, previo consenso della FIU che le ha fornite.

(46)

Al fine di garantire che il processo di istituzione di un'analisi congiunta sia rapido ed efficiente, l'Autorità dovrebbe essere responsabile della creazione e della composizione del gruppo di analisi congiunto, nonché del suo coordinamento.

(47)

Un'efficace cooperazione operativa nei casi transfrontalieri tra l'Autorità e altri pertinenti organi e organismi dell'Unione è di fondamentale importanza. Al fine di garantire, se del caso, che sia dato concretamente seguito ai risultati delle analisi congiunte in relazione a casi transfrontalieri, l'Autorità dovrebbe comunicare i risultati delle analisi congiunte alla Procura europea (EPPO) o trasmetterli all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), qualora i risultati di tale analisi congiunta indichino che potrebbe essere stato commesso un reato in relazione al quale l'EPPO o l'OLAF potrebbe esercitare le proprie competenze. Inoltre, previo accordo di tutte le FIU che partecipano a un'analisi congiunta, l'Autorità dovrebbe anche poter trasmettere i risultati di tale analisi congiunta a Europol ed Eurojust, qualora i risultati di tale analisi congiunta indichino che potrebbe essere stato commesso un reato in relazione al quale Europol ed Eurojust potrebbero esercitare le loro competenze. L'Autorità dovrebbe essere in grado di scambiare informazioni strategiche, quali tipologie e indicatori di rischio, con l'EPPO, l'OLAF, Europol ed Eurojust.

(48)

A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (8), l'Autorità è tenuta a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l'Autorità è tenuta a trasmettere senza ritardo all'OLAF qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Conformemente alle disposizioni applicabili degli strumenti giuridici che li disciplinano, l'EPPO e l'OLAF dovrebbero informare l'Autorità in merito alle misure adottate in relazione alle informazioni fornite e agli eventuali risultati pertinenti.

(49)

Al fine di migliorarne l'efficacia, l'Autorità dovrebbe essere in grado di definire metodi e procedure per lo svolgimento delle analisi congiunte. Sulla base dei riscontri forniti dalle FIU che partecipano alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe essere in grado di riesaminare la loro condotta in modo da individuare gli insegnamenti tratti. Tali riesami dovrebbero consentire all'Autorità di emanare relazioni e conclusioni di follow-up da condividere con tutte le FIU, senza divulgare informazioni confidenziali o riservate, al fine di perfezionare e migliorare ulteriormente i metodi e le procedure per lo svolgimento di analisi congiunte, nonché di migliorare e promuovere, in definitiva, le analisi stesse.

(50)

Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero delegare uno o più membri del personale per ciascuna FIU all'Autorità («delegati delle FIU nazionali»). I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la preparazione di valutazioni delle minacce e analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pur rimanendo sotto l'autorità della rispettiva FIU delegante, i delegati delle FIU dovrebbero essere indipendenti e autonomi sul piano operativo nello svolgimento dei loro compiti e nell'adempimento dei loro doveri a norma del presente regolamento. Essi non dovrebbero chiedere né ricevere istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione e neppure da governi o altri organismi pubblici o privati. I loro compiti e doveri non dovrebbero pregiudicare le norme di sicurezza e riservatezza delle FIU.

(51)

Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU. Il ruolo dell'Autorità nel sostenere le FIU nelle loro attività le conferisce una posizione unica per facilitare l'accesso delle FIU alle banche dati e agli strumenti fondamentali per migliorare la qualità dell'intelligence finanziaria. L'Autorità dovrebbe utilizzare la propria posizione per negoziare, per conto di tutte le FIU, contratti con i fornitori di tali strumenti e banche dati, nonché per la pertinente formazione del proprio personale e del personale delle FIU. L'Autorità dovrebbe inoltre svolgere un ruolo di mediazione in caso di disaccordo tra le FIU. A tal fine, le FIU dovrebbero poter deferire alla mediazione dell'Autorità i disaccordi relativi alla cooperazione, compreso lo scambio di informazioni tra le FIU, nel caso in cui non riescano a risolvere tali disaccordi mediante il dialogo e i contatti diretti.

(52)

L'Autorità dovrebbe gestire, ospitare e sottoporre a manutenzione FIU.net. L'Autorità dovrebbe mantenere il sistema aggiornato, tenendo conto delle esigenze espresse dalle FIU. A tal fine, l'Autorità dovrebbe garantire che in ogni momento, per lo sviluppo di FIU.net, sia utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, previo svolgimento di un'analisi costi-benefici. Dato che l'Autorità dovrebbe affidarsi a terzi prestatori di servizi solo per compiti non essenziali, non dovrebbe esternalizzare l'hosting e la gestione di FIU.net. L'Autorità non dovrebbe avere accesso al contenuto delle informazioni scambiate nell'ambito di FIU.net, a meno che non sia la destinataria prevista di tali informazioni. Per poter inviare e ricevere le informazioni ed effettuare su di esse la corrispondenza incrociata, l'Autorità dovrebbe disporre di un nodo operativo nel sistema FIU.net.

(53)

Al fine di stabilire prassi uniformi, efficienti ed efficaci in materia di supervisione e di FIU e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe poter emanare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzate a tutti i soggetti obbligati o a una categoria di essi e a tutte le autorità di supervisione e le FIU o a una categoria di esse. Tali orientamenti e raccomandazioni potrebbero essere emanati in virtù di un conferimento specifico di poteri negli atti applicabili dell'Unione, oppure su iniziativa dell'Autorità, laddove vi sia la necessità di rafforzare il quadro AML/CFT a livello di Unione.

(54)

Per fornire un'assistenza ottimale alle FIU e aumentare in tal modo l'efficacia del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU, l'Autorità e le FIU dovrebbero essere in grado di rafforzare l'efficacia delle attività di queste ultime, individuando e promuovendo le migliori prassi. Le verifiche inter pares sarebbero lo strumento migliore per permettere una valutazione oggettiva di tali attività e pratiche e, pertanto, l'Autorità dovrebbe essere incaricata di organizzare tali verifiche inter pares, sulla base di metodi e norme procedurali per lo svolgimento di tali verifiche, che saranno elaborate a livello centrale dall'Autorità. Per essere utili, le verifiche inter pares dovrebbero essere complete e riguardare tutti gli aspetti pertinenti dei compiti delle FIU stabiliti al capo III della direttiva (UE) 2024/1640. Le verifiche dovrebbero quindi riguardare, tra l'altro, l'adeguatezza delle risorse delle FIU, le misure attuate per garantire l'indipendenza e l'autonomia delle FIU sul piano operativo, le misure predisposte per tutelare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate dalle FIU, le funzioni relative al ricevimento delle segnalazioni di operazioni sospette, le funzioni relative alle analisi operative e strategiche delle FIU e alla loro diffusione, nonché gli accordi e le pratiche di cooperazione nazionale e transfrontaliera delle FIU. A seguito delle verifiche inter pares, l'Autorità potrebbe emanare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere le migliori prassi individuate e ad affrontare eventuali carenze.

(55)

L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere adottate da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere adottate dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, alcune altre decisioni, quali quelle relative a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, richiedono un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza, l'Autorità dovrebbe disporre di un consiglio generale e di un comitato esecutivo.

(56)

Al fine di garantire la competenza pertinente, il consiglio generale dovrebbe articolarsi in due composizioni. Per tutte le decisioni sull'adozione di atti di applicazione generale quali i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e i pareri relativi alle FIU, dovrebbe essere composto dai capi delle FIU degli Stati membri («consiglio generale nella composizione FIU»). Per gli stessi tipi di atti relativi alla supervisione diretta o indiretta di soggetti obbligati finanziari e non finanziari, tale consiglio dovrebbe essere composto dai capi dei supervisori AML/CFT che sono autorità pubbliche («consiglio generale nella composizione di supervisione»). Tutte le parti rappresentate nel consiglio generale si dovrebbero sforzare di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori di tale consiglio. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata in termini di genere in seno al consiglio generale.

(57)

Ai fini di un processo decisionale agevole, si dovrebbero suddividere i compiti in maniera chiara: il consiglio generale nella composizione FIU dovrebbe pronunciarsi in merito ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti alle FIU, mentre il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe emettere una decisione in merito ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti ai soggetti obbligati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe inoltre essere in grado di formulare, sulla base di procedure da definire in accordo con il comitato esecutivo, il proprio parere al comitato esecutivo in relazione a tutti i progetti di decisione relativi a singoli soggetti obbligati selezionati proposti dai gruppi di supervisione congiunti. In assenza di tale parere, le decisioni dovrebbero essere adottate dal comitato esecutivo. Ogni volta che, nella decisione finale, il comitato esecutivo si discosta dal parere formulato dal consiglio generale nella composizione di supervisione, esso dovrebbe illustrarne i motivi per iscritto.

(58)

Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza, i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro dovrebbero nominare un rappresentante permanente in veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. In alternativa, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale, le autorità di supervisione di uno Stato membro dovrebbero poter nominare un rappresentante ad hoc. Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.

(59)

Affinché il consiglio generale nella composizione FIU riceva assistenza nella predisposizione di tutte le decisioni pertinenti nell'ambito del suo mandato, dovrebbe essere sostenuto da un comitato permanente con una composizione più limitata. Il comitato permanente dovrebbe sostenere il lavoro del consiglio generale nella composizione FIU e svolgere i propri compiti esclusivamente nell'interesse dell'Unione nel suo insieme. Dovrebbe operare in stretta cooperazione con i delegati delle FIU e il personale dell'Autorità responsabile dei compiti connessi alle FIU, nonché in piena trasparenza nei confronti del consiglio generale nella composizione FIU.

(60)

Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono adottate a maggioranza semplice salvo che sia altrimenti disposto dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri osservatori senza diritto di voto — in particolare rappresentanti nominati dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e da ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza, ovvero l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), (collettivamente, «le AEV»), per il consiglio generale nella sua composizione di supervisione, e rappresentanti dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e dell'EPPO per il consiglio generale nella sua composizione FIU — quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati.Per garantire che le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione siano invitati alle riunioni in cui la loro presenza sarebbe richiesta o utile, il regolamento interno del consiglio generale dovrebbe definire chiaramente le circostanze in cui tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché altri osservatori, dovrebbero poter essere ammessi alle riunioni. Nell'elaborare le parti pertinenti del regolamento interno, l'Autorità dovrebbe concordare con tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione i termini e le condizioni della loro partecipazione. Si presume l'esistenza di un siffatto accordo quando i termini e le condizioni di partecipazione sono già inclusi negli accordi di lavoro bilaterali o nei memorandum d'intesa previsti dal presente regolamento. Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto dei trattati.

(61)

L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da cinque membri a tempo pieno, compreso il vicepresidente, nominati dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta del consiglio generale sulla base di un elenco ristretto di candidati qualificati predisposto dalla Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire l'obiettività e l'adeguata rapidità del processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe adottare tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. I rappresentanti dei supervisori del settore finanziario in cui è stabilito il soggetto dovrebbero poter assistere alle delibere del comitato esecutivo. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità.

(62)

Al fine di consentire decisioni rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice e il voto del presidente dell'Autorità dovrebbe essere decisivo in caso di parità. Al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dell'Autorità, per quanto riguarda le decisioni in cui la Commissione ha diritto di voto e il comitato esecutivo si discosta dal parere della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere in grado di fornire una motivazione dettagliata di tale scostamento.

(63)

Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo insieme. Tanto durante quanto successivamente alla cessazione del loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare di dare l'impressione che i membri del comitato esecutivo dell'Autorità possano sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al loro mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo, nonché per il presidente dell'Autorità.

(64)

Il presidente dell'Autorità dovrebbe essere nominato sulla base di criteri oggettivi dal Consiglio in seguito ad approvazione da parte del Parlamento europeo. Sia il Parlamento europeo che il consiglio generale dovrebbero essere in grado di condurre audizioni dei candidati alla posizione di presidente dell'Autorità, figuranti nell'elenco ristretto elaborato dalla Commissione. Al fine di garantire una scelta informata del miglior candidato da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e un elevato grado di trasparenza del processo di nomina, il consiglio generale dovrebbe essere in grado di formulare e pubblicare un parere sui risultati delle sue audizioni o di trasmettere il suo parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il presidente dovrebbe avere la rappresentanza esterna dell'Autorità e dovrebbe riferire sull'esecuzione dei compiti dell'Autorità.

(65)

Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione. Per consentire una scelta ottimale, l'elenco ristretto dovrebbe comprendere almeno due candidati, selezionati dalla Commissione in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, che devono essere dimostrate dai candidati figuranti in tale elenco nel corso di una procedura di selezione aperta. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere un alto funzionario amministrativo dell'Autorità, incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.

(66)

La parità tra donne e uomini e la diversità sono valori fondamentali dell'Unione, che promuove tali valori in tutte le sue attività. Sebbene nel tempo siano stati realizzati progressi in tali ambiti, occorre fare di più per conseguire una rappresentanza equilibrata nel processo decisionale, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale. Il principale organo direttivo dell'Autorità, il comitato esecutivo, dovrebbe essere collegiale e composto dal presidente dell'Autorità e da altri cinque membri indipendenti, mentre la gestione quotidiana dovrebbe essere affidata a un direttore esecutivo. Tutte queste persone dovrebbero essere selezionate mediante una procedura di selezione aperta fondata principalmente su criteri individuali basati sul merito. Nel contempo, l'obiettivo perseguito è che le nomine determinino collettivamente una direzione collegiale dell'Autorità da parte di un gruppo dotato di competenze ed esperienze sufficientemente diversificate e con una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere. Considerando che la Commissione ha il compito di predisporre gli elenchi ristretti di candidati per le posizioni di presidente dell'Autorità, membro del comitato esecutivo e direttore esecutivo, la Commissione dovrebbe essere guidata dalla necessità inderogabile di prendere in considerazione l'esito collettivo delle nomine. Nello specifico, i candidati figuranti negli elenchi ristretti dovrebbero consentire alle corrispondenti autorità che hanno il potere di nomina di procedere a nomine che, in definitiva, assicurino una sufficiente diversità e l'equilibrio di genere in seno all'alta dirigenza dell'Autorità.

(67)

Al fine di tutelare efficacemente i diritti delle parti interessate, per ragioni di semplificazione delle procedure e per ridurre l'onere della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Autorità dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni prese in virtù dei poteri di supervisione diretta conferiti all'Autorità dal presente regolamento e adottate nei loro confronti o che le riguardano direttamente e individualmente. L'indipendenza e l'obiettività dei pareri dati dalla commissione amministrativa del riesame dovrebbero essere garantite tra l'altro dalla sua composizione di cinque persone indipendenti e adeguatamente qualificate.

(68)

È necessario fornire all'Autorità le risorse umane e finanziarie necessarie affinché possa conseguire gli obiettivi, realizzare i compiti e adempiere le responsabilità che le sono assegnati a norma del presente regolamento. Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato, a seconda dei compiti e delle funzioni, da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione. Al fine di assicurare che l'Autorità possa adempiere i suoi compiti di supervisore diretto o indiretto dei soggetti obbligati, dovrebbe essere introdotto un meccanismo adeguato per la determinazione e la riscossione delle commissioni. Per quanto concerne le commissioni riscosse presso i soggetti obbligati selezionati e alcuni soggetti obbligati non selezionati, la metodologia per il loro calcolo e il processo per la loro riscossione dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato della Commissione. Le commissioni imposte a determinati soggetti obbligati dovrebbero essere calcolate secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare, del fatto che i soggetti obbligati soddisfino o meno i requisiti per la supervisione diretta, nonché in relazione al profilo di rischio e al fatturato. La metodologia dovrebbe essere calibrata in modo tale da garantire che un profilo di rischio inferiore comporti un minor contributo in termini di commissioni in funzione delle dimensioni del soggetto. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione deve essere deciso dall'autorità di bilancio dell'Unione mediante la procedura di bilancio. A tal fine, l'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione uno stato di previsione. Essa dovrebbe inoltre adottare le norme finanziarie previa consultazione della Commissione.

(69)

Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 (12) della Commissione per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF.

(70)

Al fine di prevenire e contrastare efficacemente le frodi interne, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale in seno all'Autorità, quest'ultima dovrebbe essere soggetta al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF. L'Autorità dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13), che dovrebbe essere in grado di effettuare controlli in loco nel suo settore di competenza.

(71)

Come affermato nella comunicazione della Commissione, del 7 febbraio 2013, dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro», è essenziale garantire un livello elevato di ciberresilienza presso tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi dell'UE in ragione del contesto sempre più ostile in termini di minacce. Il direttore esecutivo dovrebbe quindi garantire un'adeguata gestione del rischio informatico, una solida governance informatica interna e un finanziamento sufficiente della sicurezza informatica. Di norma, almeno il 10 % della spesa dell'Autorità in tecnologie dell'informazione dovrebbe essere assegnato in modo trasparente alla sicurezza informatica diretta. Il contributo al servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE) può essere conteggiato in tale obbligo di spesa minima. L'Autorità dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con CERT-UE e segnalare gli incidenti gravi entro 24 ore a tale squadra e alla Commissione.

(72)

L'Autorità dovrebbe rispondere tanto al Parlamento europeo quanto al Consiglio dell'esecuzione dei suoi compiti e dell'attuazione del presente regolamento. L'Autorità dovrebbe presentare ogni anno una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(73)

Il personale dell'Autorità dovrebbe essere composto da agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, compresi i delegati nazionali messi a disposizione dell'Autorità dalle FIU dell'Unione, pur restando sotto l'Autorità della rispettiva FIU delegante. L'Autorità, in accordo con la Commissione, dovrebbe adottare le pertinenti misure di applicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (14) («statuto dei funzionari»).

(74)

Al fine di assicurare che le informazioni riservate siano trattate in quanto tali, tutti i membri degli organi direttivi dell'Autorità, tutto il personale dell'Autorità, compreso quello distaccato e quello messo a disposizione dell'Autorità, nonché tutte le persone che svolgono compiti per conto dell'Autorità su base contrattuale, dovrebbero essere soggetti all'obbligo del segreto professionale, compresi gli obblighi e le restrizioni di riservatezza derivanti dalle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione e relativi ai compiti specifici dell'Autorità. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale non dovrebbero impedire all'Autorità di cooperare con, scambiare informazioni con o divulgarle ad altre autorità od organismi nazionali o dell'Unione pertinenti, laddove ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e qualora tale cooperazione e tali obblighi di scambio di informazioni siano previsti dal diritto dell'Unione.

(75)

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza che si applicano al personale e ai rappresentanti dell'Autorità conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). In linea con le restrizioni relative alla riservatezza e al segreto professionale concernenti i compiti di supervisione nonché di sostegno e coordinamento delle FIU dell'Autorità, l'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione previsto da tale regolamento non dovrebbe essere esteso alle informazioni riservate trattate dal personale dell'Autorità. In particolare, tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU trattati dal personale dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU dovrebbero essere considerati riservati. Per quanto concerne i compiti di supervisione, in linea di principio, l'accesso alle informazioni o ai dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relativi alla supervisione diretta dovrebbe essere trattato come riservato e non soggetto ad alcuna divulgazione. Tuttavia, le informazioni riservate che si riferiscono a una procedura di supervisione dovrebbero poter essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla protezione dei loro segreti commerciali.

(76)

Fatto salvo qualsiasi regime linguistico specifico che potrebbe essere adottato nell'ambito del sistema di supervisione AML/CFT e con soggetti obbligati selezionati, il regolamento n. 1 (16) del Consiglio dovrebbe applicarsi all'Autorità e i servizi di traduzione eventualmente necessari per il funzionamento dell'Autorità, ad eccezione dell'interpretazione, dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

(77)

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e delle loro autorità, il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dovrebbe essere considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Il regolamento (UE) 2018/1725 impone alla Commissione di consultare il Garante europeo della protezione dei dati nella stesura di atti delegati o di esecuzione che incidano sulla protezione dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. Ciò potrebbe valere per le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che devono essere elaborate dall'Autorità. Onde garantire un processo agevole di predisposizione e adozione di tali atti, qualora l'Autorità ritenga che la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati offra un valore aggiunto già nella fase di elaborazione degli stessi, dovrebbe informarne la Commissione e ottenere la sua autorizzazione a procedere alla consultazione.

(78)

La segnalazione di irregolarità da parte di dipendenti di soggetti obbligati o loro gruppi può fornire all'Autorità informazioni essenziali sul livello generale di conformità degli enti creditizi e degli enti finanziari in tutta l'Unione agli obblighi AML/CFT. Analogamente, la segnalazione da parte di dipendenti delle autorità di supervisione, degli organi di autoregolamentazione che svolgono funzioni di supervisione e delle FIU può assistere l'Autorità nel suo ruolo di garante di una vigilanza di alta qualità e di sostegno allo sviluppo di un'informazione finanziaria efficace in tutto il mercato interno. Tuttavia, tali dipendenti devono avere sufficienti garanzie che le loro segnalazioni saranno trattate con un elevato livello di riservatezza e che i loro dati personali non saranno divulgati in alcun caso. A tal fine, l'Autorità dovrebbe adottare misure volte a mantenere la riservatezza delle segnalazioni di irregolarità. Nello stabilire le proprie norme interne per il trattamento delle segnalazioni riguardanti possibili violazioni delle norme in materia di AML/CFT, l'Autorità dovrebbe garantire che le segnalazioni dei dipendenti di soggetti obbligati selezionati siano considerate prioritarie e può stabilire procedure per trattare segnalazioni ripetute, afflussi elevati di segnalazioni e situazioni in cui sono presentate segnalazioni concernenti violazioni che esulano dal mandato dell'Autorità. Inoltre, le persone che segnalano violazioni in materia di AML/CFT all'Autorità dovrebbero beneficiare della protezione di cui alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

(79)

L'Autorità dovrebbe stabilire relazioni di cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea e le AEV. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e promuovere una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la BCE per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (20), nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), le autorità designate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. L'Autorità dovrebbe fare del suo meglio per condividere le informazioni con tali organismi su loro richiesta, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre, l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente.

(80)

I partenariati per la condivisione di informazioni sono diventati consessi sempre più importanti per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i soggetti obbligati in alcuni Stati membri. Dato il mandato dell'Autorità di prevenire e individuare il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo, l'Autorità dovrebbe poter istituire un partenariato per la condivisione di informazioni al fine di perseguire tale obiettivo. Le informazioni scambiate nell'ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni dovrebbero essere coerenti con l'ambito del mandato dell'Autorità. Qualora l'Autorità agisca in veste di supervisore diretto di soggetti obbligati selezionati o a sostegno di FIU che fanno parte di un partenariato per la condivisione di informazioni in uno Stato membro, potrebbe essere utile che anche l'Autorità vi partecipi, alle condizioni stabilite dalla o dalle autorità pubbliche nazionali pertinenti che hanno istituito il partenariato in questione e con il loro esplicito accordo.

(81)

Considerando che la cooperazione tra le autorità di supervisione, amministrative e di contrasto è fondamentale per contrastare con successo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e che alcune autorità e organismi dell'Unione svolgono compiti o mandati specifici in questo settore, l'Autorità dovrebbe assicurarsi di essere in grado di cooperare con tali autorità e organismi, in particolare con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. Laddove sia necessario stabilire accordi di lavoro specifici o concludere protocolli d'intesa tra l'Autorità e tali autorità e organismi, l'Autorità dovrebbe essere in grado di procedere in tal senso. Gli accordi dovrebbero avere natura strategica e tecnica, non dovrebbero comportare la condivisione di informazioni riservate od operative in possesso dell'Autorità e dovrebbero tener conto dei compiti già svolti dalle altre istituzioni, dagli altri organi od organismi dell'Unione in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(82)

Poiché tanto i reati presupposto quanto il reato stesso di riciclaggio hanno spesso natura globale e dato che i soggetti obbligati dell'Unione operano anche con e in paesi terzi, una cooperazione efficace con tutte le autorità pertinenti di paesi terzi nei settori di supervisione e funzionamento delle FIU è fondamentale per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Data la combinazione unica della supervisione diretta e indiretta e di compiti e poteri legati alla cooperazione con le FIU, l'Autorità dovrebbe essere in grado di assumere un ruolo attivo in tali accordi di cooperazione esterna. In particolare, l'Autorità dovrebbe avere il potere di sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU. Il ruolo dell'Autorità potrebbe essere particolarmente utile nei casi in cui l'interazione di diverse autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguardi questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità. In tali casi l'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nell'agevolare tale interazione.

(83)

Dati i suoi compiti e i suoi poteri in materia di AML/CFT, l'Autorità è nella posizione ideale per sostenere l'azione della Commissione nei consessi internazionali, compreso il GAFI, al fine di promuovere una rappresentanza unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione in tali consessi. L'Autorità dovrebbe pertanto assistere la Commissione nelle sue attività in qualità di membro del GAFI e contribuire alla rappresentanza dell'Unione e alla difesa dei suoi interessi nei consessi internazionali. In considerazione dell'importanza delle valutazioni reciproche effettuate dal GAFI e dal comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo — MONEYVAL, e qualora tali valutazioni riguardino Stati membri, il personale dell'Autorità dovrebbe mettersi a disposizione e cooperare con i gruppi di valutazione incaricati di effettuare le valutazioni, ove necessario.

(84)

Dato che si intende che l'Autorità disponga di una gamma completa di poteri e compiti relativi alla supervisione diretta e indiretta e alla sorveglianza di tutti i soggetti obbligati, è necessario che tali poteri rimangano consolidati all'interno di un unico organismo dell'Unione e non diano luogo a competenze in conflitto con quelle di altri organismi dell'Unione. Di conseguenza l'ABE non dovrebbe mantenere i suoi compiti in materia di AML/CFT una volta che il presente regolamento sarà pienamente applicabile e i rispettivi articoli del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero essere soppressi. Le risorse assegnate all'ABE per l'adempimento di tali compiti e poteri dovrebbero essere trasferite all'Autorità. Considerando che tutte e tre le AEV dovrebbero collaborare con l'Autorità e dovrebbero poter partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione in qualità di osservatori, occorre conferire all'Autorità la stessa possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio di ciascuna delle AEV. Nei casi in cui i rispettivi consigli delle autorità europee di vigilanza discutono o decidono in merito a questioni rilevanti per l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe poter partecipare alle loro riunioni in veste di osservatore. Gli articoli sulla composizione del consiglio delle autorità europee di vigilanza contenuti nei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(85)

Al fine di garantire l’efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle norme procedurali per l'esercizio della facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie o penalità di mora, riguardo alle norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni, nonché riguardo alla definizione di una metodologia di calcolo dell'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato selezionato e non selezionato tenuto a versare commissioni e di una procedura di riscossione di tali commissioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (24). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla predisposizione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della predisposizione di tali atti delegati.

(86)

L'Autorità dovrebbe assumere la maggior parte dei suoi compiti e poteri conformemente al presente regolamento entro il 1o luglio 2025. La supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati dovrebbe iniziare a partire dal 2028. Tale termine dovrebbe conferire all'Autorità il tempo sufficiente per stabilire la propria sede nello Stato membro, come stabilito dal presente regolamento.

(87)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(88)

La BCE ha formulato il suo parere il 16 febbraio 2022 (25).

(89)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 settembre 2021 (26),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE, STATUS GIURIDICO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1.   È istituita l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («Autorità»).

2.   L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferitile dal presente regolamento, in particolare quelli stabiliti all'articolo 6, e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1113, della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, nonché di tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, quelli stabiliti da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che conferisca compiti all'Autorità quelli stabiliti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e quelli stabiliti da altre direttive che conferiscono compiti alle autorità di supervisione.

3.   L'obiettivo dell'Autorità è la protezione dell'interesse pubblico, la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno:

a)

prevenendo l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b)

contribuendo a individuare e valutare i rischi e le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno, nonché i rischi e le minacce provenienti dall'esterno dell'Unione che incidono o sono suscettibili di incidere sul mercato interno;

c)

assicurando una supervisione di qualità elevata nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo («AML/CFT») in tutto il mercato interno;

d)

contribuendo a una convergenza della supervisione nel settore della AML/CFT in tutto il mercato interno;

e)

contribuendo all'armonizzazione delle prassi nell'individuazione di operazioni o attività sospette da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU»);

f)

sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e altre autorità competenti.

Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1624 e all'articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1640, si applicano le definizioni seguenti:

1)

«soggetto obbligato selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti, che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13;

2)

«soggetto obbligato non selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti, che non è un soggetto obbligato selezionato;

3)

«sistema di supervisione AML/CFT»: l'Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri;

4)

«autorità non preposta all'AML/CFT»:

a)

un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

b)

la Banca centrale europea (BCE), quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;

c)

l'autorità di risoluzione designata in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;

d)

l’autorità designata, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;

e)

l’autorità competente, quale definita all'articolo 3, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 3

Status giuridico

1.   L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2.   L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'Autorità è rappresentata dal suo presidente.

Articolo 4

Sede

L'Autorità ha sede a Francoforte sul Meno, Germania.

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

SEZIONE 1

COMPITI E POTERI

Articolo 5

Compiti

1.   L'Autorità svolge i compiti seguenti in relazione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto il mercato interno:

a)

monitora gli sviluppi nel mercato interno e valuta le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

b)

monitora gli sviluppi in paesi terzi e valuta le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione ai loro sistemi AML/CFT che si ripercuotono, o hanno il potenziale di ripercuotersi, sul mercato interno;

c)

raccoglie e analizza informazioni dalle proprie attività di supervisione e da quelle dei supervisori e delle autorità di supervisione in merito alle carenze individuate nell'applicazione delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, la loro esposizione al rischio, le sanzioni irrogate e le azioni correttive intraprese;

d)

istituisce una banca dati centrale AML/CFT di informazioni raccolte da autorità di supervisione o derivanti dalle attività dell'Autorità, e la tiene aggiornata;

e)

analizza le informazioni raccolte nella banca dati centrale e condivide tali analisi con i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere;

f)

sostiene l'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate che incidono sul mercato interno di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;

g)

sostiene, agevola e rafforza la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati e i supervisori, le autorità di supervisione e le autorità non preposte all'AML/CFT al fine di sviluppare una comprensione comune dei rischi e delle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il mercato interno è esposto, anche partecipando a partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT;

h)

rilascia pubblicazioni e offre formazione, nonché altri servizi su richiesta, al fine di sensibilizzare e affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

i)

riferisce alla Commissione i casi in cui l'Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, rileva che uno Stato membro ha recepito la direttiva (UE) 2024/1624 in modo errato o incompleto;

j)

intraprende ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento e da altri atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2.   L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti di soggetti obbligati selezionati:

a)

garantisce il rispetto dei soggetti obbligati selezionati agli obblighi loro applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2023/1113, compresi gli obblighi relativi all'attuazione di sanzioni finanziarie mirate;

b)

effettua revisioni e valutazioni della supervisione a livello di singolo soggetto e di gruppo per accertare se le politiche, le procedure e i controlli interni messi in atto dai soggetti obbligati selezionati siano adeguati per soddisfare i requisiti ad essi applicabili, e sulla base di tali revisioni della supervisione imporre obblighi specifici, applicare misure amministrative, irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora ai sensi degli articoli 21, 22 e 23;

c)

partecipa alla supervisione a livello di gruppo, in particolare nei collegi di supervisione AML/CFT, anche quando un soggetto obbligato selezionato fa parte di un gruppo che ha sede, filiazioni o succursali al di fuori dell'Unione;

d)

sviluppa e mantiene aggiornato un sistema di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità dei soggetti obbligati selezionati per informare le attività di supervisione dell'Autorità e delle autorità di supervisione, anche attraverso la raccolta di dati da tali soggetti mediante questionari strutturati e altri strumenti online od offline.

3.   L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti dei supervisori del settore finanziario:

a)

tiene un elenco aggiornato dei supervisori del settore finanziario all'interno dell'Unione;

b)

effettua valutazioni periodiche per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse, dei poteri e delle strategie adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT, e rende disponibili i risultati di tali valutazioni;

c)

adotta, in risposta a una richiesta dei supervisori del settore finanziario affinché assuma la supervisione diretta o di propria iniziativa, misure adeguate in circostanze eccezionali che richiedono l'intervento dell'Autorità e relative alla conformità o all'esposizione al rischio dei soggetti obbligati non selezionati;

d)

agevola il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario;

e)

contribuisce, in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di elevati livelli di supervisione in materia di AML/CFT, anche in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi AML/CFT relativi a sanzioni finanziarie mirate;

f)

coordina gli scambi di personale e di informazioni tra i supervisori del settore AML/CFT;

g)

fornisce assistenza, in materia AML/CFT, ai supervisori del settore non finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore finanziario;

h)

risolve, con effetto vincolante, i disaccordi tra i supervisori del settore finanziario sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT, a seguito di una richiesta specifica di cui alla lettera g).

4.   L'Autorità svolge i compiti seguenti nei confronti dei supervisori del settore non finanziario:

a)

tiene un elenco aggiornato dei supervisori del settore non finanziario all'interno dell'Unione;

b)

coordina le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione in materia di AML/CFT;

c)

in materia AML/CFT, indaga su potenziali violazioni o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione, formulare raccomandazioni su come porre rimedio alle violazioni individuate e, qualora i supervisori o le autorità pubbliche non si conformino alle raccomandazioni, emette segnalazioni che identifichino le misure da attuare per attenuare gli effetti della violazione;

d)

effettua riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore non finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT;

e)

contribuisce alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione in materia di AML/CFT;

f)

agevola il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT del settore non finanziario;

g)

fornisce assistenza ai supervisori del settore non finanziario, su loro richieste specifiche, quali le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario in caso di disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT.

Laddove la supervisione in merito a settori specifici sia delegata a livello nazionale a organi di autoregolamentazione, l'Autorità esercita i compiti di cui al primo comma in relazione alle autorità di supervisione che sorvegliano l'attività di tali organi.

5.   L'Autorità svolge i compiti seguenti per quanto concerne le FIU e le loro attività negli Stati membri:

a)

tiene un elenco aggiornato delle FIU all'interno dell'Unione;

b)

monitora i cambiamenti nel quadro giuridico delle FIU, nonché nella loro organizzazione, concentrandosi sulle risorse per lo svolgimento dei loro compiti;

c)

sostiene il lavoro delle FIU e contribuisce a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le FIU;

d)

contribuisce all'individuazione e alla selezione di casi pertinenti per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU;

e)

sviluppa metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU in relazione a casi transfrontalieri;

f)

istituisce, coordina, organizza e agevola lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU;

g)

fornisce assistenza alle FIU, a seguito delle loro richieste specifiche, quali le richieste di mediazione in caso di disaccordo tra le FIU;

h)

effettua verifiche inter pares delle attività delle FIU al fine di rafforzarne la coerenza e l'efficacia e individuare le migliori pratiche;

i)

sviluppa e mette a disposizione delle FIU strumenti e servizi per potenziarne le capacità di analisi, come anche servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net;

j)

sviluppa, condivide e promuove le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione relativi alle operazioni sospette;

k)

su richiesta delle FIU, fornisce loro formazione e assistenza specializzata, anche mediante sostegno finanziario, nel contesto dell'ambito di applicazione dei suoi obiettivi e in funzione delle risorse in termini di personale e di bilancio di cui dispone;

l)

sostiene, su richiesta delle FIU, la loro interazione con i soggetti obbligati fornendo conoscenze di esperti ai soggetti obbligati, compreso il miglioramento della loro consapevolezza e delle procedure per rilevare attività e operazioni finanziarie sospette e la loro segnalazione alle FIU;

m)

prepara e coordina le valutazioni e le verifiche strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi individuati dalle FIU in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

6.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il diritto dell'Unione applicabile sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, l'Autorità applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

Articolo 6

Poteri dell'Autorità

1.   Nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dispone dei poteri di supervisione e di indagine di cui agli articoli da 17 a 21 e del potere di irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora di cui agli articoli 22 e 23.

L'Autorità ha inoltre i poteri e gli obblighi che il diritto dell'Unione applicabile dell'Unione conferisce ai supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere alle autorità nazionali, mediante istruzioni, di utilizzare i propri poteri in materia di AML/CFT, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non conferisca tali poteri all'Autorità.

Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al primo e al secondo comma, l'Autorità può emettere decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati. L'Autorità ha il potere di applicare misure amministrative e di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni prese nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21, conformemente all'articolo 22.

2.   Per quanto concerne i supervisori e le autorità di supervisione, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:

a)

richiedere la presentazione di informazioni o documenti, comprese spiegazioni scritte o orali, necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché informazioni statistiche e informazioni riguardanti i processi o le disposizioni interni dei supervisori e delle autorità di supervisione, e di accedere a tali informazioni ed estrarle dai questionari strutturati comuni e altri strumenti online e offline sviluppati dall'Autorità;

b)

emanare orientamenti e raccomandazioni;

c)

emettere richieste di azione e istruzioni sulle misure da adottare nei confronti di soggetti obbligati non selezionati ai sensi del capo II, sezione 4;

d)

effettuare una mediazione su richiesta di un supervisore del settore finanziario o di un supervisore del settore non finanziario;

e)

su richiesta dei supervisori del settore finanziario, regolare, con effetto vincolante, le controversie tra i supervisori del settore finanziario, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT.

3.   Per quanto concerne le FIU negli Stati membri, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:

a)

richiedere alle FIU dati non operativi e analisi laddove questi siano necessari per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi che il mercato interno si trova ad affrontare in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

b)

raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU;

c)

ottenere e trattare le informazioni e i dati necessari per l'avvio, lo svolgimento e il coordinamento di analisi congiunte, come specificato all'articolo 40;

d)

emanare orientamenti e raccomandazioni.

4.   Ai fini dello svolgimento dei compiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri seguenti:

a)

predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 49;

b)

predisporre progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 53;

c)

emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all'articolo 54;

d)

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, come previsto all'articolo 55.

SEZIONE 2

Sistema di supervisione AML/CFT

Articolo 7

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1.   L'Autorità è responsabile del funzionamento efficace e coerente del sistema di supervisione AML/CFT.

2.   Tanto l'Autorità quanto le autorità di supervisione sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni ai fini dell'AML/CFT a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/1113, del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640.

3.   Su richiesta dell'Autorità, le autorità di supervisione forniscono all'Autorità tutte le informazioni relative ai soggetti obbligati che rimangono sotto supervisione diretta a livello nazionale e che sono necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'Autorità a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, qualora le autorità di supervisione abbiano accesso legale a tali informazioni.

4.   Le autorità di supervisione assistono l'Autorità nell'individuare e nel considerare le specificità dei rispettivi quadri giuridici nazionali, in particolare quando l'Autorità applica la legislazione nazionale di recepimento del diritto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 8

Metodologia di supervisione AML/CFT

1.   In cooperazione con le autorità di supervisione, l'Autorità elabora e gestisce una metodologia di supervisione AML/CFT aggiornata e armonizzata che descrive in dettaglio l'approccio basato sul rischio per la supervisione di soggetti obbligati nell'Unione. Tale metodologia comprende orientamenti, raccomandazioni, pareri e altre misure e strumenti adeguati, tra cui in particolare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, sulla base dei poteri conferiti negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2.   Nell'elaborare la metodologia di supervisione, l'Autorità opera una distinzione tra i soggetti obbligati, in particolare in base alle loro attività nonché al tipo e alla natura dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti. La metodologia di supervisione è basata sul rischio e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

parametri di riferimento e metodologia per la classificazione dei soggetti obbligati in categorie di rischio sulla base del loro profilo di rischio residuo, separatamente per ogni categoria di soggetti obbligati;

b)

approcci alla revisione della supervisione delle autovalutazioni del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati;

c)

approcci alla revisione della supervisione delle politiche e procedure interne dei soggetti obbligati, nonché delle loro politiche e delle procedure in materia di adeguata verifica della clientela, in linea con un approccio alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo basato sul rischio;

d)

approcci alla valutazione della supervisione dei fattori di rischio inerenti o collegati a clienti, rapporti d'affari, operazioni e canali di distribuzione dei soggetti obbligati, così come dei fattori di rischio geografici.

3.   L'Autorità elabora questionari strutturati e altri strumenti online o offline che devono essere utilizzati dall'Autorità e dai supervisori ai fini della richiesta, della raccolta, della compilazione e dell'analisi dei dati e delle informazioni provenienti dai soggetti obbligati, inclusi i dati su cui basarsi nell'applicazione degli elementi della metodologia di supervisione elencati al paragrafo 2.

Gli strumenti messi a punto dall'Autorità garantiscono la raccolta di dati e informazioni obiettivi e comparabili in materia di AML/CFT dai soggetti obbligati e consentono uno scambio efficiente e rapido di informazioni tra i supervisori e l'Autorità.

L'Autorità si adopera per mettere a punto tali strumenti non appena la metodologia di supervisione è applicabile all'intero sistema di supervisione AML/CFT.

4.   La metodologia di supervisione riflette gli standard elevati di supervisione a livello dell’Unione e si basa su norme e orientamenti internazionali pertinenti. L'Autorità riesamina e aggiorna periodicamente la sua metodologia di supervisione, tenendo conto dell'evoluzione dei rischi che incidono sul mercato interno, inclusi i rischi e le minacce individuati dalle autorità nazionali di contrasto e dalle FIU. La metodologia di supervisione tiene conto, nella misura del possibile, delle migliori prassi e degli orientamenti elaborati dagli organismi di normazione internazionali.

Articolo 9

Verifiche tematiche

1.   Entro il 1o dicembre di ogni anno, le autorità di supervisione forniscono all'Autorità informazioni in merito alle revisioni della supervisione che intendono effettuare, su base tematica, durante l'anno o il periodo di supervisione successivo allo scopo di valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o un aspetto specifico di tali rischi cui sono esposti contemporaneamente più soggetti obbligati. Sono fornite le informazioni seguenti:

a)

l'ambito di applicazione di ciascuna verifica tematica prevista in termini di categoria e numero di soggetti obbligati inclusi nonché l'argomento della verifica;

b)

l'arco di tempo di ciascuna verifica tematica prevista;

c)

i tipi, la natura e la frequenza previsti delle attività di supervisione da svolgere in relazione a ciascuna verifica tematica, comprese eventuali ispezioni in loco o altri tipi di interazione diretta con i soggetti obbligati, se del caso.

2.   Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità presenta al consiglio generale nella composizione di supervisione di cui all'articolo 57, paragrafo 2, una pianificazione consolidata delle verifiche tematiche che le autorità di supervisione intendono effettuare nell'anno successivo.

3.   Quando l'ambito di applicazione e la rilevanza a livello dell’Unione delle verifiche tematiche giustificano un coordinamento a livello dell’Unione, tali analisi sono condotte congiuntamente dalle autorità di supervisione pertinenti e sono coordinate dall'Autorità. Il comitato esecutivo può proporre verifiche tematiche congiunte, sulla base delle analisi disponibili delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi nel mercato interno. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige un elenco di verifiche tematiche congiunte. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige una relazione in merito allo svolgimento, all'oggetto e all'esito di ciascuna verifica tematica congiunta. L'Autorità pubblica le relazioni sul proprio sito web.

4.   L'Autorità coordina le attività delle autorità di supervisione e agevola la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche tematiche congiunte di cui al paragrafo 3. Qualsiasi interazione diretta con soggetti obbligati diversi da quelli selezionati nel contesto di qualsiasi verifica tematica rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione di detti soggetti obbligati e non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali soggetti all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.

5.   Quando le verifiche tematiche previste a livello nazionale non sono oggetto di un approccio coordinato a livello dell’Unione, l'Autorità, insieme alle autorità di supervisione, esamina la necessità e la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario di tali verifiche tematiche e agevola lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità di supervisione che effettuano tali verifiche tematiche. L'Autorità agevola inoltre le attività che le autorità di supervisione pertinenti possono voler svolgere congiuntamente o in modo analogo nel contesto delle loro rispettive verifiche tematiche.

6.   L'Autorità assicura la condivisione con tutte le autorità di supervisione degli esiti e delle conclusioni delle verifiche tematiche condotte a livello nazionale da diverse autorità di supervisione, fatta eccezione per le informazioni riservate relative a singoli soggetti obbligati. Tale condivisione delle informazioni comprende qualsiasi conclusione comune derivante da scambi di informazioni o qualsiasi attività congiunta o coordinata tra più autorità di supervisione.

Articolo 10

Assistenza reciproca all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1.   L'Autorità può elaborare, se del caso:

a)

nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di supervisione;

b)

strumenti e metodi pratici per l'assistenza reciproca a seguito di:

i)

richieste specifiche delle autorità di supervisione;

ii)

rinvio di disaccordi tra le autorità di supervisione sulle misure che devono essere adottate congiuntamente da diverse autorità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato.

2.   L'Autorità agevola e incoraggia almeno le attività seguenti:

a)

programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;

b)

scambi di personale e ricorso a regimi di distacco, gemellaggi e visite di breve termine;

c)

scambi di migliori prassi di supervisione tra le autorità di supervisione, quando un'autorità ha sviluppato competenze in un settore specifico delle prassi di supervisione AML/CFT.

3.   Ogni autorità di supervisione può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai suoi compiti di supervisione, specificando il tipo di assistenza che chiede al personale dell'Autorità, al personale di una o più autorità di supervisione o a una combinazione di entrambi. Se la richiesta riguarda attività che si riferiscono alla supervisione di soggetti obbligati specifici, l'autorità di supervisione richiedente trasmette all'Autorità le informazioni e i dati necessari per la prestazione di assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle autorità di supervisione di prestare assistenza reciproca relativa ai loro compiti di supervisione.

4.   Laddove all'Autorità pervenga una richiesta di assistenza per lo svolgimento di compiti specifici di supervisione a livello nazionale nei confronti di soggetti obbligati diversi dai soggetti obbligati selezionati, l'autorità di supervisione richiedente precisa nella sua richiesta i compiti per i quali è richiesto tale sostegno. L'assistenza non è interpretata come il trasferimento, dall'autorità di supervisione richiedente all'Autorità, di compiti di supervisione, poteri o responsabilità per la supervisione di soggetti obbligati diversi dai soggetti obbligati selezionati.

5.   Qualora ritenga che la richiesta è ragionevole e fattibile, l'Autorità compie ogni sforzo per prestare l'assistenza richiesta, anche mobilitando le proprie risorse umane e assicurando che le autorità di supervisione mobilitino risorse su base volontaria.

6.   Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione di supervisione in merito alle risorse umane che l'Autorità destinerà alla prestazione dell'assistenza richiesta in conformità del paragrafo 3 del presente articolo nel corso dell'anno successivo. Quando si verificano variazioni in relazione alla disponibilità di risorse umane in ragione dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, il presidente dell'Autorità ne informa il consiglio generale nella composizione di supervisione.

7.   Qualsiasi interazione tra il personale dell'Autorità e il soggetto obbligato rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione del soggetto in questione. Tale interazione non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali singoli soggetti obbligati all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.

Articolo 11

Banca dati centrale AML/CFT

1.   L'Autorità istituisce e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo.

L'Autorità mette le informazioni a disposizione in via riservata alle autorità di supervisione, alle autorità non preposte all'AML/CFT, ad altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31),del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) o della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), e alle autorità europee di vigilanza, segnatamente l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali(EIOPA) (collettivamente «le AEV»), che dimostrino di avere un interesse a conoscerle, qualora ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

L'Autorità analizza le informazioni raccolte e può condividere i risultati della sua analisi di propria iniziativa con le autorità di supervisione, qualora ciò agevoli le loro attività di supervisione, e, se del caso, con i soggetti obbligati.

2.   Le autorità di supervisione trasmettono all'Autorità quanto meno le informazioni che seguono, nonché i dati relativi ai singoli soggetti obbligati, di modo che l'Autorità inserisca tali informazioni nella banca dati:

a)

un elenco di tutte le autorità di supervisione e degli organi di autoregolamentazione nel loro Stato membro incaricati della supervisione di soggetti obbligati, comprese informazioni sul loro mandato, sui loro compiti e sui loro poteri e, se del caso, l'identificazione del supervisore principale o del meccanismo di coordinamento;

b)

informazioni statistiche sulle categorie e sul numero di soggetti obbligati sottoposti a supervisione per categoria nel loro Stato membro e informazioni di base sul profilo di rischio di tali soggetti;

c)

le misure amministrative applicate e le sanzioni pecuniarie irrogate durante la supervisione dei singoli soggetti obbligati in risposta alle violazioni dei requisiti in materia di AML/CFT, accompagnate da:

i)

i motivi per l’applicazione della misura amministrativa o per l'imposizione della sanzione pecuniaria, quali la natura della violazione;

ii)

le informazioni sulle attività di supervisione e sugli esiti che hanno condotto all’applicazione della misura amministrativa o all'imposizione della sanzione pecuniaria;

d)

qualsiasi consulenza o parere relativo ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo forniti ad altre autorità in relazione alle procedure di autorizzazione, alla revoca delle procedure di autorizzazione e alle valutazioni di professionalità e idoneità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione dei singoli soggetti obbligati;

e)

gli esiti delle loro valutazioni dei profili di rischio intrinseco e residuo di tutti gli enti creditizi e gli enti finanziari che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 12, paragrafo 1;

f)

gli esiti e le relazioni delle verifiche tematiche e di altre azioni di supervisione orizzontali relative a settori o attività ad alto rischio;

g)

informazioni riguardanti le attività di supervisione svolte durante l'anno civile trascorso, raccolte in conformità dell'articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1640;

h)

informazioni statistiche sul personale e su altre risorse dei supervisori e delle autorità di supervisione.

Le informazioni fornite in conformità del primo comma non includono riferimenti a segnalazione di sospetti segnalati in conformità dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1624.

L'Autorità inserisce nella banca dati anche le informazioni derivanti dalle sue attività nel settore della supervisione diretta che corrispondono alle categorie di informazioni elencate al primo comma, come pure gli esiti del processo di valutazione del rischio condotto dall'Autorità in conformità dell'articolo 12.

3.   L'Autorità può chiedere alle autorità di supervisione di fornire altre informazioni oltre a quelle di cui al paragrafo 2. Le autorità di supervisione aggiornano le informazioni fornite non appena l'aggiornamento è necessario o su richiesta dell'Autorità.

4.   L'Autorità inserisce nella banca dati tutti i dati o le informazioni pertinenti ai fini delle attività di supervisione AML/CFT, che sono forniti da autorità non preposte all'AML/CFT, da altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti della direttiva 2008/48/CE, della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2009/138/CE, della direttiva 2014/17/UE, del regolamento (UE) n. 537/2014, della direttiva 2014/56/UE, della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2015/2366, o dalle AEV.

Le informazioni di cui al primo comma includono casi in cui le autorità e gli organi di cui a tale comma hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio o che sia stato commesso tale reato o che esista un maggiore rischio a tale riguardo in relazione a un soggetto obbligato, e quando tali motivi ragionevoli sono emersi nel contesto dell'esercizio delle rispettive funzioni. La banca dati include anche informazioni pertinenti che le autorità o gli organi che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi in conformità della direttiva 2013/36/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (36), inclusa la BCE quando agisce in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013, hanno ottenuto nel contesto della vigilanza su base continuativa, incluse le informazioni sulle valutazioni dei modelli di business, le valutazioni dei dispositivi di governance, le procedure di autorizzazione, le valutazioni delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, le valutazioni di professionalità e idoneità e le procedure relative al ritiro delle licenze.

5.   Le autorità e gli organi di cui al paragrafo 1, secondo comma, possono rivolgere all'Autorità una richiesta motivata in merito a informazioni raccolte ai sensi del presente articolo, se tali informazioni sono necessarie per le proprie attività di supervisione. L'Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere. L'Autorità comunica all'autorità o all'organo che ha inizialmente fornito le informazioni richieste l'identità dell'autorità o dell'organo richiedente, l'identità del soggetto obbligato interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state fornite all'autorità o all'organo richiedente. Laddove decida di non fornire le informazioni richieste, l'Autorità fornisce una giustificazione motivata per tale decisione.

6.   L'Autorità predispone progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

a)

le procedure, i formati e i termini per la trasmissione delle informazioni in conformità dei paragrafi 2 e 3;

b)

la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere, tenendo conto delle pertinenti distinzioni tra i soggetti obbligati, quali il loro profilo di rischio;

c)

la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere in relazione ai soggetti obbligati nel settore non finanziario;

d)

il tipo di informazioni la cui comunicazione da parte dell'Autorità, in seguito a una richiesta motivata o di propria iniziativa, richiede l'approvazione preliminare da parte dell'autorità di supervisione da cui provengono;

e)

il livello di rilevanza che una violazione deve avere affinché un'autorità di supervisione sia obbligata a trasmettere informazioni sulla violazione in conformità del paragrafo 2, lettera c);

f)

le condizioni alle quali l'Autorità può richiedere informazioni supplementari in conformità del paragrafo 3;

g)

i tipi di informazioni supplementari da trasmettere all'Autorità in conformità del paragrafo 3.

L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 27 dicembre 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 49 del presente regolamento.

7.   I dati personali raccolti in conformità del presente articolo possono essere conservati in una forma identificabile per un periodo massimo di 10 anni dopo la data della raccolta dei dati, al termine del quale tali dati sono cancellati. Sulla base di una valutazione periodica della loro necessità, i dati personali possono essere cancellati prima della scadenza di tale periodo, caso per caso.

SEZIONE 3

Supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati

Articolo 12

Valutazione di enti creditizi e di enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta

1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'Autorità, in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, effettua una valutazione periodica di enti creditizi e di enti finanziari, e di gruppi di enti creditizi e di enti finanziari, laddove essi operino, tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi, in almeno sei Stati membri, compreso lo Stato membro d'origine, indipendentemente dal fatto che le attività siano svolte da un'infrastruttura sul territorio in questione o a distanza.

2.   Le autorità di supervisione e i soggetti obbligati sottoposti a una valutazione periodica forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione periodica di cui al paragrafo 1.

3.   Il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati valutati a norma del paragrafo 1 è classificato dall'Autorità come basso, medio, sostanziale o elevato, sulla base dei parametri di riferimento e secondo la metodologia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5. Se il soggetto obbligato valutato fa parte di un gruppo di enti creditizi o di enti finanziari, il profilo di rischio è classificato a livello dell'intero gruppo.

4.   La metodologia per la classificazione del profilo di rischio intrinseco e residuo è stabilita separatamente almeno per le categorie seguenti di soggetti obbligati:

a)

enti creditizi;

b)

cambiavalute (bureau de change);

c)

organismi d'investimento collettivo;

d)

fornitori di credito diversi dagli enti creditizi;

e)

istituti di moneta elettronica;

f)

imprese di investimento;

g)

istituti di pagamento;

h)

imprese di assicurazione vita;

i)

intermediari assicurativi vita;

j)

prestatori di servizi per le cripto-attività.

k)

altri enti finanziari.

5.   Per ciascuna categoria di soggetti obbligati di cui al paragrafo 4, i parametri di riferimento per la valutazione di rischio intrinseco nella metodologia di valutazione si basano sulle categorie di fattori di rischio relativi a clienti, prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione e zone geografiche. I parametri di riferimento sono stabiliti almeno per gli indicatori di rischio intrinseco seguenti in ogni Stato membro in cui i soggetti obbligati operano:

a)

in relazione al rischio legato ai clienti: la quota di clienti non residenti di paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624, la presenza e la quota di clienti identificati come persone politicamente esposte;

b)

in relazione ai prodotti e ai servizi offerti:

i)

l'importanza e il volume degli scambi di prodotti e servizi identificati come i più vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello del mercato interno nella valutazione del rischio a livello dell’Unione, o a livello di paese, nella valutazione nazionale del rischio;

ii)

per i prestatori di servizi di rimessa di denaro, l'importanza delle attività aggregate annue di emissione e ricezione di ogni prestatore nei paesi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624;

iii)

il volume relativo dei prodotti, dei servizi e delle operazioni che offrono un considerevole livello di protezione della privacy e dell'identità dei clienti o altre forme di anonimato;

c)

in relazione alle zone geografiche:

i)

il volume annuo di servizi bancari di corrispondenza e di servizi per le cripto-attività di corrispondenza, forniti da soggetti del settore finanziario dell'Unione in paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624;

ii)

il numero e la quota di clienti di banche corrispondenti e di clienti di cripto-attività in paesi terzi identificati in conformità del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624.

6.   Per ciascuna categoria di soggetti obbligati di cui al paragrafo 4, la valutazione del rischio residuo nella metodologia di valutazione include criteri per la valutazione della qualità delle politiche, dei controlli e delle procedure interni messi in atto dai soggetti obbligati per ridurre il rischio intrinseco.

7.   L'Autorità predispone progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:

a)

le attività minime che devono essere svolte da un ente creditizio o da un ente finanziario nel quadro della libera prestazione di servizi, tramite un'infrastruttura o a distanza, affinché esso sia considerato come operante in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;

b)

la metodologia basata sui parametri di riferimento di cui ai paragrafi 5 e 6 per classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo degli enti creditizi o degli enti finanziari, o dei gruppi di enti creditizi o di enti finanziari, come basso, medio, sostanziale o elevato.

L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 49 del presente regolamento.

8.   L'Autorità riesamina i parametri di riferimento e la metodologia almeno ogni tre anni. Laddove si rendano necessarie modifiche, l'Autorità presenta alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione modificate.

Articolo 13

Definizione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati

1.   Gli enti creditizi e gli enti finanziari e i gruppi di enti creditizi e di enti finanziari, il cui profilo di rischio residuo è stato classificato come elevato in conformità dell'articolo 12, si qualificano come soggetti obbligati selezionati.

2.   Tuttavia, qualora più di 40 soggetti siano identificati in conformità del paragrafo 1, l'Autorità può, in consultazione con le autorità di supervisione, decidere di limitare la selezione a un numero specifico diverso, superiore a 40, di soggetti o di gruppi.

Nel decidere in merito al numero specifico diverso di soggetti obbligati selezionati di cui al primo comma, l'Autorità tiene conto delle proprie risorse in termini di capacità di assegnare o di impiegare il numero necessario di personale di supervisione e di supporto e garantisce che l'aumento necessario delle risorse finanziarie e umane sia fattibile.

In conformità della decisione sul numero massimo, i soggetti obbligati selezionati sono quelli che si qualificano in conformità del paragrafo 1, che operano nel numero più elevato di Stati membri tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi.

Nel caso in cui, utilizzando il criterio di cui al terzo comma, risulti un numero superiore a quello massimo stabilito di soggetti obbligati selezionati, l'Autorità seleziona, tra i soggetti obbligati o i gruppi che sarebbero selezionati a norma di tale comma e che operano nel minor numero di Stati membri, quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.

3.   Qualora in uno Stato membro nessun ente creditizio, ente finanziario o gruppo di enti creditizi e di enti finanziari che vi è stabilito, autorizzato o registrato o ha una filiazione, e il cui profilo di rischio è classificato come elevato, si qualifichi come un soggetto obbligato selezionato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Autorità svolge un processo di selezione supplementare in tale Stato membro, sulla base della metodologia di cui all'articolo 12, paragrafo 7, lettera b).

In seguito al processo di selezione supplementare, l'ente creditizio, l'ente finanziario o il gruppo di enti creditizi e di enti finanziari stabilito o registrato in tale Stato membro, il cui profilo di rischio è classificato come elevato, si qualifica come un soggetto obbligato selezionato.

Qualora più enti creditizi o enti finanziari o gruppi di enti creditizi o di enti finanziari nello Stato membro in questione presentino un profilo di rischio che è classificato come elevato, il soggetto che opera nel numero più elevato di Stati tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi si qualifica come un soggetto obbligato selezionato. Qualora più enti creditizi o enti finanziari o gruppi di enti creditizi o di enti finanziari operino nello stesso numero di Stati membri, il soggetto che presenta il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario si qualifica come un soggetto obbligato selezionato.

4.   L'Autorità avvia il primo processo di selezione entro il 1o luglio 2027 e lo conclude entro sei mesi dalla data di avvio. Successivamente, il processo di selezione è svolto ogni tre anni a partire dalla data di avvio della prima selezione e, per ogni processo di selezione, si conclude entro sei mesi. L'elenco dei soggetti obbligati selezionati è pubblicato dall'Autorità senza indebito ritardo una volta completato il processo di selezione. L'Autorità inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sei mesi dopo la pubblicazione di tale elenco.

5.   Prima della pubblicazione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità informa le pertinenti autorità non preposte all'AML/CFT degli esiti del processo di valutazione e di classificazione del rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati sottoposti a una valutazione.

6.   Un soggetto obbligato selezionato rimane soggetto a supervisione diretta da parte dell'Autorità finché quest'ultima non inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sulla base di un elenco definito per il successivo periodo di selezione che non comprenda più tale soggetto obbligato.

Articolo 14

Ulteriore trasferimento di compiti e di poteri di supervisione diretta in circostanze eccezionali su richiesta di un supervisore del settore finanziario

1.   Un supervisore del settore finanziario può presentare all'Autorità una richiesta giustificata affinché assuma la supervisione diretta ed esegua i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nei confronti di un soggetto obbligato non selezionato.

La richiesta di cui al primo comma è presentata solamente in circostanze eccezionali allo scopo di affrontare a livello dell’Unione un maggiore rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o la mancata conformità di un soggetto obbligato non selezionato e di garantire un'applicazione coerente di livelli di supervisione elevati.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1:

a)

identifica il soggetto obbligato non selezionato rispetto al quale il supervisore del settore finanziario ritiene che l'Autorità debba assumere la supervisione diretta;

b)

indica i motivi per cui è necessaria la supervisione diretta AML/CFT del soggetto obbligato non selezionato;

c)

identifica e giustifica debitamente la data di trasferimento proposta e il periodo per il quale si richiede il trasferimento di compiti e di poteri; e

d)

fornisce tutte le informazioni, i dati e gli elementi di prova necessari che potrebbero essere utili per la valutazione della richiesta.

3.   La richiesta del supervisore del settore finanziario è accompagnata da una relazione che indichi i precedenti in materia di supervisione e il profilo di rischio del soggetto obbligato non selezionato interessato. Il soggetto obbligato non selezionato è informato della richiesta e del calendario in essa proposto.

4.   L'Autorità valuta la richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi o entro un periodo di tempo che consente il trasferimento di compiti e poteri entro la data proposta nella richiesta, se quest'ultima è posteriore. L'Autorità acconsente alla richiesta di trasferimento della supervisione diretta solamente qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)

il supervisore del settore finanziario richiedente può dimostrare l'inefficacia delle misure di supervisione imposte al soggetto obbligato non selezionato in relazione a gravi, ripetute o sistematiche violazioni degli obblighi applicabili;

b)

il maggiore rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o le violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi applicabili riguardano vari soggetti all'interno di un gruppo di soggetti obbligati non selezionati e i supervisori del settore finanziario interessati concordano sul fatto che un'azione di supervisione coordinata a livello di Unione sarebbe più efficace per provi rimedio;

c)

la richiesta riguarda una mancanza di capacità temporanea, obiettiva e dimostrabile al livello del supervisore del settore finanziario per affrontare in modo adeguato e tempestivo il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di un soggetto obbligato non selezionato.

5.   Qualora il comitato esecutivo dell'Autorità constati che le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono soddisfatte, esso adotta una decisione destinata al supervisore del settore finanziario richiedente e al soggetto obbligato non selezionato per notificare loro l'accettazione della richiesta. La decisione specifica la data in cui l'Autorità assumerà la supervisione diretta e la durata di tale supervisione. A partire dalla data in cui l'Autorità assumerà la supervisione diretta, il soggetto obbligato non selezionato interessato è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini del presente regolamento.

Al termine del periodo di supervisione diretta da parte dell'Autorità, indicato nella decisione di cui al primo comma, i compiti e i poteri relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato interessato sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario, a meno che l'Autorità non proroghi l’applicazione di tale decisione in seguito a una richiesta corrispondente presentata dal supervisore del settore finanziario in conformità dei paragrafi da 1 a 4.

6.   Qualora il comitato esecutivo dell'Autorità respinga la richiesta del supervisore del settore finanziario, esso fornisce le relative motivazioni per iscritto, indicando chiaramente quali condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 non sono state soddisfatte. L'Autorità consulta il supervisore del settore finanziario prima di adottare una decisione e garantisce che il soggetto obbligato non selezionato sia informato dell'esito del processo.

Articolo 15

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta

1.   Fatto salvo il potere dell'Autorità ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni comunicate su base continuativa da soggetti obbligati selezionati, i supervisori del settore finanziario forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti in conformità del presente regolamento e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.

2.   Se del caso, i supervisori del settore finanziario assistono l'Autorità nella predisposizione e nell'attuazione di qualsiasi atto relativo ai compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per quanto concerne tutti i soggetti obbligati selezionati, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Essi seguono le istruzioni fornite dall'Autorità nell'assolvimento di tali compiti.

3.   L'Autorità predispone norme tecniche di attuazione che specifichino:

a)

le condizioni alle quali i supervisori del settore finanziario devono prestare assistenza all'Autorità ai sensi del paragrafo 2;

b)

il processo di valutazione periodica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresi i ruoli delle autorità di supervisione e dell'Autorità nel valutare il profilo di rischio degli enti creditizi e degli enti finanziari di cui a tale paragrafo;

c)

le disposizioni operative per il trasferimento di compiti e di poteri di supervisione all'Autorità o dall'Autorità al livello nazionale in seguito a un processo di selezione, incluse disposizioni sulla continuità delle procedure di supervisione o delle indagini in sospeso;

d)

le procedure per la predisposizione e l'adozione di decisioni relative alla selezione dei soggetti obbligati;

e)

le norme e le disposizioni dettagliate sulla composizione e il funzionamento dei gruppi di supervisione congiunti di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.

L'Autorità presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 53.

Articolo 16

Gruppi di supervisione congiunti

1.   È istituito un gruppo di supervisione congiunto per la supervisione di ogni soggetto obbligato selezionato. Ogni gruppo di supervisione congiunto è composto da personale dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario competenti per la supervisione del soggetto obbligato selezionato a livello nazionale. I membri del gruppo di supervisione congiunto sono nominati conformemente al paragrafo 4 e lavorano sotto il coordinamento di un membro del personale designato dell'Autorità («coordinatore del gruppo di supervisione congiunto»).

2.   Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto assicura il coordinamento del lavoro all'interno di tale gruppo. A tale scopo i membri del gruppo di supervisione congiunto si attengono alle istruzioni di tale coordinatore per quanto attiene ai loro compiti in seno a detto gruppo. Ciò non pregiudica i loro compiti e doveri all'interno dei rispettivi supervisori del settore finanziario.

Ciascun supervisore del settore finanziario che nomina più di un membro del personale del gruppo di supervisione congiunto in conformità del paragrafo 4 può designare uno di essi quale sub-coordinatore («sub-coordinatore nazionale»). I sub-coordinatori nazionali assistono il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto per quanto riguarda l'organizzazione e il coordinamento dei compiti all'interno del gruppo di supervisione congiunto, in particolare per quanto concerne i membri del personale nominati dallo stesso supervisore del settore finanziario che ha nominato il pertinente sub-coordinatore nazionale. Il sub-coordinatore nazionale può dare istruzioni ai membri del gruppo di supervisione congiunto nominati dallo stesso supervisore del settore finanziario, a condizione che tali istruzioni non siano in conflitto con le istruzioni fornite dal coordinatore del gruppo di supervisione congiunto.

3.   I compiti di un gruppo di supervisione congiunto comprendono quanto segue:

a)

svolgimento di revisioni e valutazioni della supervisione per i soggetti obbligati selezionati;

b)

coordinamento di ispezioni in loco presso i soggetti obbligati selezionati e predisposizione di misure di supervisione, se necessario;

c)

partecipazione alla predisposizione di progetti di decisioni applicabili al rispettivo soggetto obbligato selezionato da proporre al consiglio generale e al comitato esecutivo, tenendo conto delle revisioni, delle valutazioni e delle ispezioni in loco di cui alle lettere a) e b);

d)

gestione dei contatti con i supervisori del settore finanziario, se necessario, per l'esercizio dei compiti di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui è stabilito un soggetto obbligato selezionato.

4.   L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di supervisione congiunti. L'Autorità e i rispettivi supervisori del settore finanziario nominano una o più persone del loro personale come membro o membri di un gruppo di supervisione congiunto. Un membro può essere nominato come membro di più di un gruppo di supervisione congiunto.

5.   L'Autorità e i supervisori del settore finanziario si consultano e si accordano in merito all'uso del personale per quanto concerne i gruppi di supervisione congiunti.

6.   L'Autorità predispone regole e procedure operative interne relative alla composizione dei gruppi di supervisione congiunti, in particolare per quanto riguarda il personale di ciascun supervisore del settore finanziario, lo status del personale dei supervisori del settore finanziario e l'assegnazione delle risorse umane da parte dell'Autorità ai gruppi di supervisione congiunti, che garantiscono che tali gruppi siano composti da personale con un sufficiente livello di conoscenze, competenze ed esperienza, e con una sufficiente varietà di conoscenze, percorso professionale, competenze ed esperienza.

Articolo 17

Richiesta di informazioni

1.   L'Autorità può chiedere ai soggetti obbligati selezionati e alle persone fisiche o giuridiche ad essi appartenenti, nonché a terzi ai quali i soggetti obbligati selezionati abbiano esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone fisiche o giuridiche ad essi affiliate, di fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti dal presente regolamento e da altra normativa applicabile dell'Unione.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste senza indebito ritardo assicurandosi che siano chiare, accurate e complete. Legali debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Detti clienti restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

3.   Qualora ottenga le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, l'Autorità mette tali informazioni a disposizione del supervisore del settore finanziario interessato.

Articolo 18

Indagini generali

1.   Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica da esso impiegata o a qualsiasi persona giuridica appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.

A tal fine, l'Autorità può:

a)

richiedere l'esibizione di documenti;

b)

esaminare i libri e i documenti contabili delle persone interessate e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

c)

ottenere accesso alle relazioni di audit interno, alla certificazione dei conti e a qualsiasi software, banca dati, strumento informatico o altro mezzo elettronico di registrazione di informazioni;

d)

ottenere l'accesso ai documenti e alle informazioni concernenti i processi decisionali, ivi compresi quelli sviluppati da algoritmi o da altri processi digitali;

e)

ottenere spiegazioni scritte od orali dai soggetti di cui all'articolo 17 o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

f)

organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2.   Le persone di cui all'articolo 17 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'Autorità. Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro nel quale sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche agevolando l'accesso dell'Autorità ai locali commerciali delle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 17, in modo che i predetti poteri di cui al paragrafo 1 possano essere esercitati.

Articolo 19

Ispezioni in loco

1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può, previa notifica al supervisore del settore finanziario interessato, effettuare tutte le ispezioni in loco necessarie nei locali commerciali delle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 17. Per quanto riguarda le persone fisiche i cui locali commerciali sono gli stessi della loro residenza privata, l'Autorità chiede e ottiene l'autorizzazione giudiziaria per un'ispezione in loco. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'Autorità può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone fisiche e giuridiche.

2.   L'Autorità può decidere di affidare l'esecuzione delle ispezioni in loco a un gruppo di supervisione congiunto conformemente all'articolo 16 o a un gruppo dedicato, che potrebbe includere, se del caso, membri del gruppo di supervisione congiunto. L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi per le ispezioni in loco, in cooperazione con i supervisori del settore finanziario.

3.   Il personale dell'Autorità e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone fisiche e giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall'Autorità e, per quanto riguarda le persone fisiche i cui locali commerciali sono gli stessi della loro residenza privata, dopo aver ottenuto l'autorizzazione giudiziaria per un'ispezione in loco ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il personale dell'Autorità e le altre persone autorizzate dall'Autorità possono esercitare i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 21.

4.   Le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 17, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dall'Autorità.

5.   I membri del personale del supervisore del settore finanziario e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dal supervisore stesso dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prestano, sotto la supervisione e il coordinamento dell'Autorità, attivamente assistenza ai membri del personale di quest'ultima e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 3. Anche il personale dei supervisori del settore finanziario dello Stato membro interessato ha diritto di partecipare alle ispezioni in loco.

6.   Qualora una persona si opponga all'esecuzione di un'ispezione in loco ordinata a norma del presente articolo, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dispone di tale potere, utilizza i propri poteri per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.

Articolo 20

Autorizzazione di un'autorità giudiziaria

1.   Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 19 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, l'Autorità richiede tale autorizzazione.

2.   Qualora sia richiesta un'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione dell'Autorità e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali essa sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione dell'Autorità.

Articolo 21

Misure amministrative

1.   Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'Autorità dispone del potere di applicare le misure amministrative di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per imporre a qualsiasi soggetto obbligato selezionato di adottare le misure necessarie qualora:

a)

il soggetto obbligato risulti essere in violazione degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b)

l'Autorità disponga di indicazioni sufficienti e dimostrabili del fatto che il soggetto obbligato selezionato rischia di violare i requisiti degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e che l’applicazione di una misura amministrativa può prevenire il verificarsi della violazione o ridurne il rischio;

c)

sulla base di una determinazione debitamente giustificata da parte dell'Autorità, le politiche, le procedure e i controlli interni in vigore nel soggetto obbligato selezionato non siano commisurati ai rischi di riciclaggio, ai relativi reati presupposto o al finanziamento del terrorismo cui il soggetto obbligato selezionato è esposto.

2.   Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, l'Autorità ha, in particolare, il potere di applicare le misure amministrative seguenti:

a)

formulare raccomandazioni;

b)

imporre ai soggetti obbligati di conformarsi, anche per quanto riguarda l'attuazione di misure correttive specifiche;

c)

rilasciare una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

d)

emanare un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine alla condotta e di astenersi dal ripeterla;

e)

restringere o limitare l'attività, le operazioni o la rete di enti che compongono il soggetto obbligato selezionato oppure richiedere la cessione di attività;

f)

esigere modifiche della struttura di governance;

g)

se un soggetto obbligato selezionato è soggetto ad autorizzazione, proporre la revoca o la sospensione di tale autorizzazione all'autorità che l'ha concessa; se l'autorità che ha concesso l'autorizzazione non segue la proposta dell'Autorità relativa alla sospensione o alla revoca, l'Autorità le chiede di comunicarne i motivi per iscritto.

3.   Mediante le misure amministrative di cui al paragrafo 2, l'Autorità può, in particolare:

a)

esigere la fornitura senza indebito ritardo di qualsiasi dato necessario o informazione necessaria per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, richiedere la presentazione di qualsiasi documento o imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi o più frequenti;

b)

chiedere il rafforzamento delle politiche, delle procedure e dei controlli interni;

c)

richiedere l'applicazione di una politica o di obblighi specifici relativi a categorie di clienti o singoli clienti, operazioni, attività o canali di distribuzione che comportano elevati rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

d)

esigere l'attuazione di misure volte a ridurre i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo intrinseci alle attività e ai prodotti dei soggetti obbligati selezionati;

e)

interdire temporaneamente dall'esercizio di funzioni dirigenziali in soggetti obbligati le persone con compiti dirigenziali nel soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

4.   Le misure amministrative di cui al paragrafo 2 sono accompagnate, se del caso, da termini vincolanti per la loro attuazione. L'Autorità segue e valuta l'attuazione delle azioni richieste da parte del soggetto obbligato selezionato.

5.   I supervisori del settore finanziario informano l'Autorità senza indebito ritardo qualora vengano a conoscenza di una o più indicazioni del fatto che un soggetto obbligato selezionato ha violato il regolamento (UE) 2023/1113 o il regolamento (UE) 2024/1624.

6.   Le misure amministrative applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 22

Sanzioni pecuniarie

1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie se un soggetto obbligato selezionato viola, intenzionalmente o per negligenza, un obbligo del regolamento (UE) 2023/1113 o del regolamento (UE) 2024/1624 oppure non si conforma a una decisione vincolante di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Se il comitato esecutivo dell'Autorità ritiene che un soggetto obbligato selezionato abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione grave, ripetuta o sistematica degli obblighi direttamente applicabili contenuti nel regolamento (UE) 2023/1113 o nel regolamento (UE) 2024/1624, adotta una decisione che irroga sanzioni pecuniarie conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le sanzioni pecuniarie irrogate per tali violazioni sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure amministrative di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o in luogo di tali misure.

3.   L'importo di base delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 è compreso entro i limiti seguenti:

a)

per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche, alle procedure e ai controlli a livello di gruppo o agli obblighi di segnalazione, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 500 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR oppure l'1 % del fatturato annuo, se superiore;

b)

per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche, alle procedure e ai controlli interni o agli obblighi di segnalazione, individuate in uno Stato membro in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR oppure lo 0,5 % del fatturato annuo, se superiore;

c)

per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di tutti gli altri obblighi, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR;

d)

per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di tutti gli altri obblighi, individuate in uno Stato membro in cui opera un soggetto obbligato selezionato, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR;

e)

per violazioni gravi, ripetute o sistematiche delle decisioni dell'Autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, l'importo è di almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR.

4.   Gli importi di base definiti entro i limiti di cui al paragrafo 3 sono adeguati, se necessario, tenendo conto delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato I. I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base. Quando è possibile determinare il profitto ricavato dalla violazione oppure i danni a terzi causati dalla violazione, tali importi sono aggiunti all'ammontare totale della sanzione, dopo l'applicazione dei coefficienti.

5.   I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

6.   L'importo massimo di una sanzione per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), non supera il 10 % del fatturato annuo totale del soggetto obbligato nell'esercizio finanziario precedente, previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5.

7.   L'importo massimo di una sanzione per violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), non supera 10 000 000 EUR previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5.

8.   Se il soggetto obbligato selezionato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a redigere il bilancio consolidato conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità delle norme contabili pertinenti applicabili agli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale.

9.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, laddove necessario all'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere ai supervisori del settore finanziario di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano irrogate sanzioni pecuniarie appropriate in virtù del diritto nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2024/1640 e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica alle sanzioni pecuniarie da irrogare ai soggetti obbligati selezionati per le violazioni del diritto nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2024/1640 e alle eventuali sanzioni pecuniarie da irrogare ai membri dell’organo di amministrazione dei soggetti obbligati selezionati che, in base al diritto nazionale, sono responsabili di una violazione commessa dal soggetto obbligato selezionato.

10.   Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Nel definire l'importo della sanzione pecuniaria, l'Autorità tiene debitamente conto della capacità del soggetto obbligato selezionato di pagare la sanzione pecuniaria e, qualora la sanzione pecuniaria possa incidere sul rispetto della regolamentazione prudenziale, consulta le autorità responsabili della vigilanza sul rispetto del diritto dell'Unione applicabile da parte dei soggetti obbligati selezionati.

Articolo 23

Penalità di mora

1.   Il comitato esecutivo può adottare una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare:

a)

un soggetto obbligato selezionato a porre fine a una violazione, se non si conforma a una misura amministrativa applicata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), e dell'articolo 21, paragrafo 3;

b)

una persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c)

una persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata a norma dell'articolo 18.

2.   La penalità di mora è efficace e proporzionata. La penalità di mora è imposta fino a che il soggetto obbligato selezionato o la persona interessata non si conforma alla misura amministrativa di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, l'importo di una penalità di mora non supera, per le persone giuridiche, il 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio finanziario precedente o, per le persone fisiche, il 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione che impone la penalità di mora.

4.   La penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Autorità. Se, alla scadenza di tale periodo, il soggetto obbligato selezionato non si è ancora conformato alla misura amministrativa, l'Autorità può imporre penalità di mora per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi.

5.   La decisione che impone una penalità di mora può essere adottata in una fase successiva con effetto retroattivo fino alla data di applicazione della misura amministrativa.

Articolo 24

Audizione di persone interessate dal procedimento

1.   Prima di prendere qualsiasi decisione che imponga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora a norma degli articoli 22 e 23, il comitato esecutivo dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere ascoltate in merito alle conclusioni dell'Autorità. Il comitato esecutivo basa le proprie decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Autorità.

Articolo 25

Pubblicazione di misure amministrative, sanzioni pecuniarie e penalità di mora

1.   L'Autorità pubblica ogni decisione che irroga sanzioni pecuniarie o penalità di mora o che applica le misure amministrative di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da c) a g), adottate nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), immediatamente dopo che la persona responsabile della violazione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene almeno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull'identità della persona responsabile e, per le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora, sul loro importo.

In deroga al primo comma, se la pubblicazione riguarda misure amministrative impugnabili e che non mirano a porre rimedio a violazioni gravi, ripetute e sistematiche, l'Autorità può differire la pubblicazione di tali misure amministrative fino alla scadenza del termine per presentare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.   Alla scadenza del termine per il riesame della decisione da parte della commissione amministrativa del riesame o, qualora tale riesame non sia stato richiesto dal soggetto obbligato, alla scadenza del termine per un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Autorità pubblica le informazioni su una richiesta di riesame o ricorso. Qualsiasi informazione successiva sull'esito di tale riesame o ricorso è pubblicata dall'Autorità immediatamente dopo aver ottenuto tali informazioni. È altresì pubblicata qualsiasi decisione di annullamento della decisione di imporre una sanzione pecuniaria o una penalità di mora o di applicare una misura amministrativa a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

3.   Fatto salvo l'obbligo di cui al paragrafo 1, se, a seguito di una valutazione caso per caso, l'Autorità ritiene sproporzionata la pubblicazione dell'identità delle persone responsabili o dei dati personali di tali persone o se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'Autorità:

a)

rinvia la pubblicazione della decisione fino al momento in cui cessano di sussistere i motivi della mancata pubblicazione;

b)

pubblica la decisione in forma anonima, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali delle persone responsabili; in tal caso, l'Autorità rimanda la pubblicazione dei dati pertinenti per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo vengano meno le ragioni di una pubblicazione anonima;

c)

non pubblica la decisione nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti a garantire:

i)

che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; o

ii)

la proporzionalità della pubblicazione della decisione per quanto riguarda le misure amministrative applicate a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), se tali misure sono considerate di natura minore.

4.   L'Autorità rende accessibili tutte le pubblicazioni a norma del presente articolo sul proprio sito web ufficiale per un periodo di cinque anni.

Articolo 26

Esecuzione forzata delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora e allocazione degli importi di tali sanzioni e penalità

1.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate a norma degli articoli 22 e 23 costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro nel territorio del quale essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione di irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora a norma degli articoli 22 e 23, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Autorità e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

2.   Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 27

Norme procedurali per l'adozione di misure di supervisione e l'imposizione di sanzioni pecuniarie

1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'allegato II, l'Autorità nomina al suo interno un gruppo investigativo incaricato delle indagini in merito alla questione. Tale gruppo investigativo non è coinvolto o non deve essere stato coinvolto nella supervisione diretta relativa al soggetto obbligato selezionato interessato e svolge le sue funzioni in maniera indipendente dal comitato esecutivo. L'Autorità elabora procedure interne per determinare le norme che disciplinano la selezione dei membri del gruppo investigativo, in particolare per quanto riguarda le conoscenze, la preparazione, le competenze e l'esperienza di tali membri.

2.   Il gruppo investigativo indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle persone soggette all'indagine e invia al comitato esecutivo un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo può esigere informazioni in conformità dell'articolo 17 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in conformità degli articoli 18 e 19.

Nello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dal gruppo di supervisione congiunto durante le sue attività di supervisione.

3.   Al termine della propria indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo, il gruppo investigativo dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il proprio punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il gruppo investigativo basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4.   Al momento della presentazione del fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo, il gruppo investigativo notifica tale circostanza alle persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5.   In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del gruppo investigativo e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, il comitato esecutivo decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato II, e in tale caso impone una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 22 e applica una misura amministrativa conformemente all'articolo 21, in aggiunta o in sostituzione di sanzioni pecuniarie.

6.   Il gruppo investigativo non può partecipare alle delibere del comitato esecutivo o intervenire in qualsiasi altro modo nel processo decisionale di quest'ultimo.

7.   La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni pecuniarie o penalità di mora e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati che integrano il presente regolamento conformemente all'articolo 100.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui al secondo comma entro il 1o gennaio 2027.

8.   L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre, l'Autorità si astiene dall'irrogare sanzioni pecuniarie o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 28

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale illimitata anche di merito al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'Autorità che impongono una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare o ridurre o aumentare l'importo della sanzione pecuniaria o della penalità di mora imposta.

Articolo 29

Regime linguistico nel conteso della supervisione diretta

1.   L'Autorità e i supervisori del settore finanziario adottano accordi per le loro comunicazioni nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT, anche per quanto concerne la lingua o le lingue da utilizzare.

2.   Qualsiasi documento che un soggetto obbligato selezionato o qualsiasi altra persona fisica o giuridica sottoposta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità presenta a quest'ultima può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dal soggetto obbligato selezionato o dalla persona fisica o giuridica interessata.

3.   L'Autorità, i soggetti obbligati selezionati e qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità possono convenire di utilizzare esclusivamente una delle lingue ufficiali dell'Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche per quanto concerne le decisioni di supervisione dell'Autorità.

4.   Se un accordo sull'uso esclusivo di una lingua di cui al paragrafo 3 è successivamente revocato, tale revoca ha effetto sui soli aspetti della procedura di supervisione dell'Autorità che non sono stati ancora trattati.

5.   Ove i partecipanti a un'audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla lingua della procedura di supervisione dell'Autorità, la richiesta è comunicata a quest'ultima con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

SEZIONE 4

SUPERVISIONE INDIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI NON SELEZIONATI

Articolo 30

Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione

1.   L'Autorità effettua valutazioni periodiche di una parte o della totalità delle attività di una, di più o di tutti i supervisori del settore finanziario nonché dei loro strumenti e delle loro risorse. Nell'ambito di ciascuna valutazione, l'Autorità valuta in che misura un supervisore del settore finanziario svolga i propri compiti conformemente alla direttiva (UE) 2024/1640 e adotta le misure necessarie per assicurare un elevato livello uniforme delle norme e delle prassi di supervisione. Le valutazioni tengono conto del livello di armonizzazione degli approcci alla supervisione e, a tal fine, comprendono una revisione dell'applicazione completa o parziale della metodologia di supervisione AML/CFT sviluppata ai sensi dell'articolo 8 e riguardano tutti i supervisori del settore finanziario in un unico ciclo di valutazione. Il comitato esecutivo adotta, previa consultazione del consiglio generale nella composizione di supervisione, un piano del ciclo di valutazione. Il consiglio generale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può chiedere al comitato esecutivo di adottare un nuovo piano. La durata di ogni ciclo di valutazione è determinata dall'Autorità e non supera i sette anni.

L'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto coerenti dei supervisori del settore finanziario verificati nell'ambito dello stesso ciclo. Al termine di ogni ciclo di valutazione, l'Autorità presenta le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Le valutazioni sono effettuate dal personale dell'Autorità e, a seguito di un invito aperto a partecipare, dal personale dei supervisori del settore finanziario non soggetti a revisione, su base volontaria. Se del caso, le valutazioni tengono debitamente conto delle valutazioni, degli accertamenti o delle relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le valutazioni possono anche tenere debitamente conto delle informazioni specificate nella banca dati centrale AML/CFT istituita a norma dell'articolo 11.

3.   L'Autorità predispone una relazione che illustra i risultati di ciascuna valutazione. Un progetto della relazione è presentato al supervisore del settore finanziario oggetto di valutazione, per eventuali osservazioni, prima dell'esame da parte del consiglio generale nella composizione di supervisione. Entro un termine stabilito dall'Autorità, il supervisore del settore finanziario oggetto della valutazione presenta osservazioni sul progetto di relazione. La relazione finale è adottata dal comitato esecutivo, tenendo conto delle osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione. Il comitato esecutivo garantisce la coerenza nell'applicazione della metodologia di valutazione. La relazione spiega e indica le eventuali misure specifiche di follow-up che il supervisore del settore finanziario sottoposto a valutazione deve adottare e che sono ritenute adeguate, proporzionate e necessarie a seguito della valutazione. Le misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni del consiglio generale. Le misure di follow-up possono essere adottate anche sotto forma di raccomandazioni individuali del comitato esecutivo. Tali misure di follow-up individuali sono pubblicate solo previo consenso del supervisore del settore finanziario interessato e unicamente in forma sintetica o aggregata, di modo che i singoli enti finanziari non possano essere identificati. La versione pubblicata della relazione non contiene informazioni riservate né riferimenti a specifici supervisori del settore finanziario.

4.   I supervisori del settore finanziario compiono ogni sforzo per rispettare le misure specifiche di follow-up loro indirizzate a seguito della valutazione. Se del caso, i supervisori del settore finanziario forniscono aggiornamenti regolari all'Autorità in merito alle misure che hanno attuato in risposta alla relazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 31

Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario

1.   Nel contesto dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore finanziario, l'Autorità assicura che i collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario siano istituiti e funzionino in modo uniforme per i soggetti obbligati non selezionati che operano stabilimenti in vari Stati membri conformemente all'articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640. A tal fine, l'Autorità può:

a)

istituire un collegio, se tale collegio non è stato istituito sebbene siano soddisfatte le condizioni pertinenti per la sua istituzione di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640, e convocare e organizzare le riunioni di collegi;

b)

fornire assistenza nell'organizzazione delle riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti;

c)

fornire assistenza nell'organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte;

d)

raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili alle autorità del collegio;

e)

promuovere attività e prassi di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati non selezionati sono o potrebbero essere esposti;

f)

supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dai supervisori del settore finanziario.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AML/CFT e può partecipare alle loro attività, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più supervisori del settore finanziario.

Articolo 32

Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche

1.   I supervisori del settore finanziario notificano all'Autorità le circostanze in cui la situazione di qualsiasi soggetto obbligato non selezionato per quanto concerne l'osservanza del regolamento (UE) 2024/1624 al regolamento (UE) 2023/1113, a qualsiasi altra disposizione giuridica adottata per l'attuazione di tali regolamenti o a qualsiasi atto amministrativo emanato da qualsiasi supervisore e la sua esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si deteriora rapidamente e significativamente, in particolare se tale deterioramento possa avere ripercussioni negative su diversi Stati membri o sull'Unione nel suo insieme o compromettere l'integrità del sistema finanziario dell'Unione.

2.   Laddove disponga di indizi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche da parte di un soggetto obbligato non selezionato, l'Autorità può chiedere al suo supervisore del settore finanziario di:

a)

indagare su tali indicazioni che potrebbero riguardare violazioni del diritto dell'Unione o, se tale diritto è costituito da direttive o concede espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, della normativa nazionale nella misura in cui tale normativa nazionale recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri; nonché

b)

prendere in considerazione l'irrogazione di sanzioni conformemente al diritto dell'Unione direttamente applicabile o al diritto nazionale che recepisce direttive.

In tale contesto, l'Autorità, se necessario, può altresì chiedere al supervisore del settore finanziario di un soggetto obbligato non selezionato di adottare una decisione individuale che imponga a tale soggetto di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono a norma del diritto dell'Unione direttamente applicabile o della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Le richieste di cui al presente paragrafo non sono d'ostacolo alle misure di supervisione in corso adottate dal supervisore del settore finanziario destinatario della richiesta.

3.   Una richiesta di cui al paragrafo 2 può essere avviata qualora l'Autorità disponga di indizi di una violazione grave, ripetuta o sistematica:

a)

a seguito di notifiche dei supervisori del settore finanziario a norma del paragrafo 1;

b)

a seguito della raccolta di informazioni circostanziate da parte dell'Autorità stessa; o

c)

quando ricevono informazioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o da qualsiasi altra fonte di informazione affidabile e credibile.

4.   Il supervisore del settore finanziario interessato si conforma alle richieste ad esso rivolte in conformità del paragrafo 2 e informa l'Autorità, il prima possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla data della notifica di tale richiesta, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi alla richiesta.

5.   Se non è dato seguito alla richiesta di cui al paragrafo 2 o non sono fornite informazioni all'Autorità sulle misure adottate o che si intende adottare per soddisfare la richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta, l'Autorità può chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento temporaneo dei compiti e dei poteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato all'Autorità.

6.   Una richiesta dell'Autorità alla Commissione a norma del paragrafo 5 contiene:

a)

una descrizione delle violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi direttamente applicabili da parte del soggetto obbligato non selezionato e una spiegazione del motivo per cui tali violazioni rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità, ai sensi dei paragrafi 2 e 3;

b)

una spiegazione del motivo per cui la richiesta indirizzata al supervisore del settore finanziario di cui al paragrafo 2 non ha dato luogo ad alcuna azione entro il termine fissato al paragrafo 4, unitamente, se del caso, all'informazione che il supervisore del settore finanziario non ha fornito alcuna risposta;

c)

un periodo proposto di un massimo tre anni, durante il quale l'Autorità eserciterà i compiti e i poteri pertinenti in relazione al soggetto obbligato non selezionato interessato;

d)

una descrizione delle misure che l'Autorità intende adottare nei confronti del soggetto obbligato non selezionato al momento del trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti per affrontare le violazioni gravi, ripetute o sistematiche di cui al paragrafo 2.

e)

qualsiasi comunicazione pertinente tra l'Autorità e il supervisore del settore finanziario interessato.

7.   Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 6, la Commissione dispone di un mese dalla data di ricevimento della richiesta dell'Autorità per adottare una decisione debitamente motivata che autorizza o meno il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti oppure opporsi ad esso. La decisione è notificata all'Autorità, che ne informa immediatamente il supervisore del settore finanziario e il soggetto obbligato non selezionato. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati della decisione.

8.   Il decimo giorno lavorativo successivo alla notifica all'Autorità della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri in relazione al soggetto obbligato non selezionato, quest'ultimo soggetto è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 17 a 23. La decisione della Commissione fissa un termine per l'esercizio di tali compiti e poteri, alla scadenza del quale essi sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario interessato.

9.   Dopo aver consultato il supervisore del settore finanziario interessato, l'Autorità può presentare alla Commissione una richiesta di proroga dell'applicazione della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri. Tale richiesta è presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo iniziale.

La richiesta di cui al primo comma è accompagnata da:

a)

una descrizione delle misure che l'Autorità ha disposto in relazione al soggetto obbligato interessato e delle ulteriori misure che intende disporre;

b)

una giustificazione del motivo per cui tali misure rimanenti affrontano violazioni che rientrano ancora nell'ambito di competenza dell'Autorità, ai sensi del comma 2;

c)

un periodo proposto di un massimo di tre anni per la prosecuzione dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 17 a 23 in relazione al soggetto obbligato;

d)

qualsiasi comunicazione pertinente tra l'Autorità e il supervisore del settore finanziario interessato.

La Commissione adotta una decisione in merito alla concessione della proroga entro il termine indicato al paragrafo 7. Qualsiasi proroga concessa a norma del presente paragrafo può essere concessa una sola volta.

Articolo 33

Risoluzione di controversie tra supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere

1.   L'Autorità può aiutare i supervisori del settore finanziario a raggiungere un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo su richiesta di uno o più supervisori del settore finanziario a norma degli articoli 46, 47, 49 o 54 della direttiva (UE) 2024/1640 o in altri casi quando un supervisore del settore finanziario è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un altro supervisore del settore finanziario, con la misura da esso proposta o con la sua assenza di intervento nella misura in cui ciò pregiudica i suoi compiti e le sue responsabilità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato non selezionato specifico o a più soggetti obbligati non selezionati.

2.   Nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 46, 47, 49 e 54 della direttiva (UE) 2024/1640, un supervisore del settore finanziario chiede senza indebito ritardo l'assistenza dell'Autorità quando una disposizione del diritto dell'Unione impone che tale supervisore del settore finanziario raggiunga, con un altro supervisore del settore finanziario, un accordo, un'intesa o un'altra forma di cooperazione stabilita o formalizzata in relazione alla supervisione di soggetti obbligati non selezionati specifici, e si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

l'accordo è stato raggiunto ma non è stato effettivamente applicato o rispettato da una delle parti;

b)

un supervisore del settore finanziario stabilisce l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;

c)

sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un supervisore del settore finanziario di una richiesta di un altro supervisore del settore finanziario di adottare determinate misure per conformarsi agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e il supervisore interpellato non ha adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

3.   Il comitato esecutivo valuta le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e comunica alle parti interessate se ritiene che la richiesta sia giustificata e se intende darvi seguito conformemente al presente articolo.

4.   L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra i supervisori del settore finanziario tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nel diritto dell'Unione nonché della complessità e dell'urgenza della questione. Ai fini della fase di conciliazione l'Autorità funge da mediatore. Se necessario o previsto dal diritto dell'Unione, essa esprime un parere su come risolvere la controversia.

5.   Quando i supervisori del settore finanziario non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione di cui al paragrafo 4 o non seguono il parere espresso dall'Autorità, l'Autorità può imporre a tali supervisori di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell'Autorità è vincolante per i supervisori del settore finanziario. La decisione dell'Autorità può imporre ai supervisori del settore finanziario di revocare o di modificare una decisione da essi adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del diritto dell'Unione applicabile.

6.   L'Autorità informa i supervisori del settore finanziario della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 5.

7.   Ogni misura adottata dai supervisori del settore finanziario in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 5 è compatibile con tale decisione.

8.   Nella relazione di cui all'articolo 84, il presidente dell'Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra i supervisori del settore finanziario, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

Articolo 34

Misure da applicare in caso di carenze sistematiche di supervisione

1.   Quando un supervisore del settore finanziario non ha applicato le misure di cui alla direttiva (UE) 2024/1640 o le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono tale direttiva, o ha applicato misure in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione che dà luogo a carenze sistematiche nella sua supervisione che interessano più soggetti obbligati e compromettono l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT, l'Autorità agisce conformemente ai poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   L'Autorità può, di propria iniziativa, avviare un'indagine su una potenziale violazione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 se dispone di indizi di tale violazione sulla base di informazioni circostanziate raccolte dall'Autorità nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento.

L'Autorità può inoltre indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione su richiesta motivata di uno o più supervisori del settore finanziario, del Parlamento europeo o della Commissione.

Quando è stata richiesta un'indagine su una potenziale violazione del diritto dell'Unione a norma del primo o secondo comma, l'Autorità informa debitamente la parte richiedente del modo in cui intende procedere con la questione e indica se un'indagine sulla presunta violazione è giustificata. Qualora decida di procedere a un'indagine, l'Autorità ne informa innanzitutto il supervisore del settore finanziario interessato.

3.   Il supervisore del settore finanziario sottoposto a un'indagine a norma del paragrafo 2 fornisce senza ritardo all'Autorità tutte le informazioni che quest'ultima richiede ai fini della sua indagine, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti di cui al paragrafo 1 in conformità al diritto dell'Unione.

4.   Se lo ritiene opportuno e necessario, l'Autorità, dopo aver informato il supervisore del settore finanziario sottoposto all'indagine, può anche dare a tutti gli altri supervisori del settore finanziario la possibilità di trasmettere all'Autorità le informazioni che ritengono pertinenti o rivolgere direttamente una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata a qualsiasi altro supervisore del settore finanziario. I destinatari di detta richiesta trasmettono senza indebito ritardo all'Autorità informazioni chiare, precise e complete.

5.   Non oltre sei mesi dalla data di avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere al supervisore del settore finanziario sottoposto all'indagine una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con il supervisore del settore finanziario, laddove reputi appropriata tale interazione per risolvere le carenze sistematiche di supervisione che danno luogo a una violazione del diritto dell'Unione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, il supervisore del settore finanziario informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione.

6.   Se il supervisore del settore finanziario non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata di tale situazione dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere al supervisore del settore finanziario di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime tale parere formale entro tre mesi dalla data di adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare detto termine di un mese.

L'Autorità e il supervisore del settore finanziario forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

7.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 6, il supervisore del settore finanziario informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale. In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale, il supervisore del settore finanziario si conforma a tale parere formale.

SEZIONE 5

SESORVEGLIANZA DEL SETTORE NON FINANZIARIO

Articolo 35

Verifiche inter pares

1.   L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività dei supervisori del settore non finanziario o di parte di esse e delle autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 in modo da rafforzare l'uniformità e l'efficacia degli esiti in materia di supervisione. L'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi dei supervisori del settore non finanziario verificati. Se del caso, la programmazione e lo svolgimento delle valutazioni tengono debitamente conto delle valutazioni, analisi e relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di AML/CFT. Le valutazioni possono anche tenere debitamente conto delle informazioni contenute nella banca dati centrale AML/CFT istituita a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

I metodi di cui al primo comma tengono conto delle caratteristiche specifiche del quadro di supervisione nei casi in cui la supervisione è affidata a organi di autoregolamentazione, compreso il ruolo dell'autorità pubblica incaricata della sorveglianza in merito a tali organi a norma dell'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640, e delle caratteristiche specifiche dei supervisori in tali casi.

2.   Le verifiche inter pares sono effettuate dal personale dell'Autorità congiuntamente al personale competente dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640.

3.   La verifica inter pares include una valutazione degli, ma non limitata agli, elementi seguenti:

a)

l'adeguatezza dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche, il grado di indipendenza, gli accordi di governance e le norme professionali del supervisore del settore non finanziario per garantire l'applicazione effettiva del capo IV della direttiva (UE) 2024/1640;

b)

l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di supervisione, nonché la misura in cui le pratiche di supervisione conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;

c)

l'applicazione delle migliori prassi sviluppate da supervisori del settore non finanziario la cui adozione potrebbe essere utile per altri supervisori del settore non finanziario;

d)

l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le sanzioni pecuniarie irrogate e le misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

4.   L'Autorità predispone una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente dei supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 che partecipano alla verifica inter pares, e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 54 e di pareri a norma dell'articolo 55 del presente regolamento. I supervisori del settore non finanziario e le autorità pubbliche di cui all’articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, del presente regolamento.

5.   L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e ne informa quanto meno il Parlamento europeo. Essa presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai soggetti obbligati nel settore non finanziario o ai supervisori del settore non finanziario.

6.   L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente dei supervisori del settore non finanziario che partecipano alla verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dai supervisori del settore non finanziario che erano soggetti alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.

7.   Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, previa consultazione del consiglio generale nella composizione di supervisione. Tale piano di lavoro riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. Il consiglio generale nella composizione di supervisione, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può chiedere al comitato esecutivo di adottare un nuovo piano. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 65. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.

8.   Quando le verifiche inter pares riguardano attività di supervisione che in uno o più Stati membri sono svolte da organi di autoregolamentazione, la verifica inter pares comprende una valutazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 dall'autorità pubblica incaricata della sorveglianza in merito a tali organi per garantire che svolgano la loro funzione in modo adeguato ed efficace.

9.   Quando le verifiche inter pares riguardano attività di supervisione che in uno o più Stati membri sono svolte da organi di autoregolamentazione, questi ultimi non sono tenuti a parteciparvi. Tuttavia, quando essi indicano un interesse a partecipare a una verifica inter pares, il personale di tali organi incaricato di funzioni di supervisione è autorizzato a partecipare a tale verifica.

Articolo 36

Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario

1.   L'Autorità, nell'ambito dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore non finanziario a norma dell'articolo 50 della direttiva (UE) 2024/1640, fornisce assistenza nell'istituzione e nel funzionamento di collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario per i soggetti obbligati nel settore non finanziario che gestiscono stabilimenti in diversi Stati membri conformemente a tale articolo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità può:

a)

proporre l'istituzione di un collegio se nessun collegio è stato istituito benché l'Autorità ritenga che l'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del soggetto obbligato e la portata delle sue attività transfrontaliere giustifichino l'istituzione di un collegio, nonché la convocazione e l'organizzazione di riunioni del collegio;

b)

fornire assistenza nell'organizzazione delle riunioni del collegio e nella valutazione del rispetto delle condizioni per la partecipazione di supervisori di paesi terzi al collegio, ove richiesto dai pertinenti supervisori del settore non finanziario;

c)

fornire assistenza nell'organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte;

d)

fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario nella raccolta e condivisione di tutte le informazioni pertinenti, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili ai supervisori nel collegio;

e)

promuovere attività e pratiche di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati del settore non finanziario sono o potrebbero essere esposti;

f)

fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario, a seguito delle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario nelle situazioni oggetto dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/1640.

3.   Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AMC/CFT. Previo accordo dei supervisori del settore non finanziario interessati, il personale dell'Autorità può partecipare alle attività del collegio svolte congiuntamente da due o più supervisori del settore non finanziario, comprese le ispezioni in loco dei soggetti obbligati del settore non finanziario oggetto dell'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE).2024/1624.

Articolo 37

Segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione

1.   Se l'Autorità ha motivo di sospettare che un supervisore del settore non finanziario o un'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione di cui all'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1640 non abbia applicato gli atti dell'Unione o la legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, o li abbia applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, essa informa il supervisore o l'autorità pubblica in questione di tali presunte violazioni e indaga al riguardo.

Ai fini del primo comma, l'Autorità può agire su richiesta di uno o più supervisori del settore non finanziario o autorità pubbliche, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, anche quando tale azione si basa su informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche a norma dell'articolo 90.

2.   L'Autorità può chiedere al supervisore o all'autorità pubblica in questione tutte le informazioni che considera necessarie per le proprie indagini, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti dell'Unione o della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento in conformità al diritto dell'Unione, ad eccezione, tuttavia, delle informazioni coperte dal segreto professionale, a meno che non si applichino le deroghe di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE).2024/1624 e all'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1640.

Il supervisore o l'autorità pubblica in questione fornisce senza ritardo all'Autorità le informazioni richieste.

Se le informazioni richieste al supervisore o all'autorità pubblica in questione si sono rivelate o sono considerate essere insufficienti per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'indagine sulla sospetta violazione , l'Autorità, dopo averne informato il supervisore o l'autorità pubblica in questione, può rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altri supervisori o ad altre autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

3.   Non oltre sei mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere al supervisore o all'autorità pubblica in questione una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per rimediare alla violazione identificata.

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con il supervisore o l'autorità pubblica in questione, laddove reputi appropriata tale interazione per superare la violazione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie a tal fine.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, il supervisore o l'autorità pubblica in questione informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per rimediare alla violazione.

4.   Se il supervisore o l'autorità pubblica non ha rimediato alla violazione identificata di cui al paragrafo 3, primo comma, entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, quest'ultima emette un avvertimento che specifica la violazione e identifica le misure che i destinatari dell'avvertimento devono attuare per attenuarne gli effetti.

L'avvertimento di cui al primo comma è rivolto:

a)

nel caso di un supervisore del settore non finanziario, ai supervisori omologhi di altri Stati membri e, se il supervisore è un organo di autoregolamentazione, alla sua autorità pubblica;

b)

nel caso di un'autorità pubblica, agli organi di autoregolamentazione soggetti alla sua sorveglianza.

5.   Non appena il supervisore o l'autorità pubblica in questione ha rimediato alla violazione, l'Autorità informa i destinatari dell'avvertimento di cui al paragrafo 4 che la violazione è stata risolta e che le misure di attenuazione sono cessate.

Articolo 38

Risoluzione di controversie tra supervisori del settore non finanziario in situazioni transfrontaliere

1.   L'Autorità può aiutare i supervisori del settore non finanziario a raggiungere un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo su richiesta di uno o più supervisori del settore non finanziario a norma degli articoli 46, 47, 50 o 54 della direttiva (UE) 2024/1640 o in altri casi quando un supervisore del settore non finanziario è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un altro supervisore del settore non finanziario, con la misura da esso proposta o con la sua assenza di intervento nella misura in cui ciò pregiudica i suoi compiti e le sue responsabilità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato specifico o a più soggetti obbligati.

2.   Nei casi diversi da quelli oggetto degli articoli 46, 47, 50 e 54 della direttiva (UE) 2024/1640, un supervisore del settore non finanziario chiede senza indebito ritardo l'assistenza dell'Autorità quando una disposizione del diritto dell'Unione impone che tale supervisore del settore non finanziario raggiunga, con un altro supervisore del settore non finanziario o altri supervisori del settore non finanziario, un accordo, un'intesa o un'altra forma di cooperazione stabilita o formalizzata in relazione alla supervisione di soggetti obbligati specifici, e si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

l'accordo è stato raggiunto ma non è stato effettivamente applicato o rispettato da una delle parti;

b)

un supervisore del settore non finanziario stabilisce l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;

c)

sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un supervisore del settore non finanziario di una richiesta di un altro supervisore del settore non finanziario di adottare determinate misure per conformarsi agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e il supervisore interpellato non ha adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

3.   Il comitato esecutivo valuta le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e comunica alle parti interessate se ritiene che la richiesta sia giustificata e se intende darvi seguito conformemente al presente articolo.

4.   L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra i supervisori del settore non finanziario tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nel diritto dell'Unione nonché della complessità e dell'urgenza della questione. Ai fini della fase di conciliazione l'Autorità funge da mediatore. Se necessario o previsto dal diritto dell'Unione, l'Autorità esprime un parere su come risolvere la controversia.

SEZIONE 6

MECCANISMO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLE FIU

Articolo 39

Cooperazione tra l'Autorità e le unità di informazione finanziaria

1.   L'Autorità è incaricata di garantire una cooperazione efficace e coerente tra le unità di informazione finanziaria («FIU») nel quadro del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. A tal fine, l'Autorità sostiene e coordina le attività delle FIU.

2.   L'Autorità e le FIU sono soggette al dovere di cooperazione leale, anche per quanto riguarda le analisi congiunte sostenute o avviate dall'Autorità, e all'obbligo di scambiare le informazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

3.   L'Autorità dispone di risorse umane, finanziarie e informatiche dedicate a sostegno dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e garantisce, se necessario, la separazione, a livello organizzativo, tra il personale addetto a tali compiti e il personale che esegue i compiti legati alle attività di supervisione dell'Autorità.

Una FIU può informare l'Autorità se un'altra FIU non coopera. In tal caso l'Autorità funge da mediatore.

Articolo 40

Conduzione di analisi congiunte

1.   L'Autorità stabilisce i metodi e i criteri per la selezione e la definizione delle priorità in relazione ai casi pertinenti per la conduzione di analisi congiunte conformemente all'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 con il sostegno dell'Autorità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità redige annualmente un elenco degli ambiti prioritari per la conduzione di analisi congiunte. Tale elenco può essere rivisto qualora si identifichino nuovi ambiti prioritari.

3.   Qualora, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 e tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità.

L'Autorità registra tutte le notifiche ricevute a norma del primo comma del presente paragrafo e valuta la pertinenza del caso conformemente ai metodi e ai criteri di cui al paragrafo 1. Se ritiene che il caso sia pertinente, l'Autorità, entro cinque giorni dalla notifica iniziale, informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e le invita a partecipare all'analisi congiunta. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta.

4.   Se almeno un'altra FIU accetta di partecipare all'analisi congiunta, l'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia avviata entro 20 giorni dalla valutazione iniziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, a meno che l'urgenza del caso non giustifichi l'imposizione di un termine più breve.

5.   Qualsiasi FIU che si rifiuti di partecipare all'analisi congiunta fornisce le motivazioni della propria decisione per iscritto all'Autorità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'invito. L'Autorità fornisce senza ritardo tale spiegazione alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta.

6.   Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto del caso e può trattarli ai fini del sostegno a tale analisi.

Qualora una FIU rifiuti di concedere al personale dell'Autorità l'accesso ai dati relativi all'oggetto del caso, essa provvede affinché le informazioni siano fornite diversamente in modo da non impedire al personale dell'Autorità di fornire un sostegno operativo all'analisi congiunta, né pregiudicare effettivamente la sua capacità di fornire tale sostegno.

Qualora più FIU rifiutino di concedere l'accesso ai dati relativi all'oggetto del caso, l'Autorità riesamina se i compiti che il suo personale svolgerebbe giustificano il suo sostegno all'analisi congiunta e valuta la possibilità di raccomandare che l'analisi congiunta proceda senza il suo sostegno.

7.   L'Autorità fornisce tutti gli strumenti necessari e il sostegno operativo richiesto per lo svolgimento dell'analisi congiunta, in conformità con i metodi e le procedure sviluppate. In particolare, l'Autorità istituisce un canale di comunicazione dedicato e sicuro per lo svolgimento dell'analisi congiunta e fornisce l'adeguato coordinamento tecnico, compreso il sostegno informatico, di bilancio e logistico.

8.   Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta è autorizzato a effettuare controlli incrociati, su una base «hit/no hit», tra i dati di tali FIU e i dati messi a disposizione da altre FIU e dagli organi e organismi dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati.

In caso di riscontro positivo, l'Autorità condivide con tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta le informazioni che hanno generato il riscontro positivo nella misura in cui il fornitore delle informazioni ne ha autorizzato la condivisione e le informazioni sono necessarie per lo svolgimento dell'analisi congiunta.

Ai fini del presente paragrafo, l'Autorità utilizza un sistema concepito per il controllo incrociato delle informazioni pertinenti ai fini della prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposti e del finanziamento del terrorismo in modo proporzionato. Tale sistema garantisce un livello di sicurezza e riservatezza proporzionato alla natura e alla portata delle informazioni sottoposte a controlli incrociati. I metodi e le procedure da stabilire per la conduzione delle analisi congiunte a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, e gli accordi di lavoro da concludere a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, specificano i metodi di realizzazione dei controlli incrociati sulla base del sistema «hit/no hit» di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 41

Segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte

1.   Se i risultati di un'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di riciclaggio o altre attività criminali in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l'Autorità comunica senza indebito ritardo all'EPPO i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.

2.   L'Autorità, in consultazione con l'EPPO, predispone progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato da usare, da parte dell'Autorità, per la presentazione delle informazioni all'EPPO.

L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 27 giugno 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 53.

3.   Se i risultati di un'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di frode o corruzione ovvero ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione alle quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) potrebbe esercitare la propria competenza conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Autorità trasmette all'OLAF i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.

4.   Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta e se i risultati dell'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che sia stato commesso un reato in relazione al quale Europol potrebbe esercitare la propria competenza conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), l'Autorità trasmette a Europol i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.

5.   Previo consenso esplicito di tutte le FIU che partecipano all'analisi congiunta e se i risultati dell'analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che sia stato commesso un reato in relazione al quale Eurojust potrebbe esercitare la propria competenza conformemente al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), l'Autorità trasmette a Eurojust i risultati dell'analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.

6.   L'Autorità, l'EPPO, Europol, Eurojust e l'OLAF possono scambiare informazioni strategiche e altre informazioni non operative, quali tipologie e indicatori di rischio, negli ambiti di loro competenza.

Le condizioni per lo scambio delle informazioni di cui al primo comma sono stabilite negli accordi di lavoro di cui all'articolo 94.

Articolo 42

Richieste, da parte dell'Autorità, di avvio di un'analisi congiunta

1.   Qualora l'Autorità individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento o dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640, ne informa le FIU interessate e chiede loro di partecipare all'analisi congiunta.

2.   Le FIU interessate informano l'Autorità senza indebito ritardo, adoperandosi al massimo per provvedervi entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, della loro decisione in merito alla richiesta di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora una FIU invitata a partecipare all'analisi congiunta rifiuti una richiesta presentata dall'Autorità a norma del paragrafo 1, informa l'Autorità dei motivi della sua decisione senza indebito ritardo, adoperandosi al massimo per provvedervi entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 43

Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte

1.   L'Autorità stabilisce i metodi e le procedure per la conduzione delle analisi congiunte e li rivede e aggiorna periodicamente, se del caso. L'obbligo di revisione e aggiornamento si applica anche ai metodi e criteri di cui all'articolo 40, paragrafo 1.

2.   Le FIU che hanno partecipato o sono state altrimenti coinvolte in un'analisi congiunta possono fornire all'Autorità il loro riscontro sulla conduzione dell'analisi, anche in merito al sostegno operativo fornito dall'Autorità nel processo di analisi congiunta, così come il riscontro sull'esito dell'analisi, sui metodi e sulle procedure in vigore a norma del paragrafo 1, sugli strumenti disponibili e sul coordinamento tra le FIU partecipanti. Il riscontro etichettato come confidenziale non sarà condiviso con altre FIU.

3.   Sulla base del riscontro di cui al paragrafo 2 oppure di propria iniziativa, l'Autorità può pubblicare una relazione di follow-up relativa alla conduzione dell'analisi congiunta, compresi suggerimenti specifici sugli adeguamenti relativi ai metodi e alle procedure per la conduzione dell'analisi congiunta, nonché conclusioni sull'esito dell'analisi congiunta. La relazione di follow-up è condivisa con tutte le FIU, senza rivelare informazioni confidenziali o riservate in merito al caso. Le conclusioni e le raccomandazioni relative alla conduzione dell'analisi congiunta sono condivise con tutte le FIU che hanno partecipato a tale analisi congiunta e con tutte le altre FIU nella misura in cui tali conclusioni e raccomandazioni non contengano informazioni confidenziali o riservate.

Articolo 44

Delegati nazionali delle FIU

1.   La FIU di ogni Stato membro delega uno o più membri del personale all'Autorità. Il posto di lavoro regolare del delegato nazionale della FIU è presso la sede dell'Autorità.

2.   I delegati delle FIU hanno lo status di personale della FIU delegante al momento della loro nomina e per tutta la durata della loro delega. Gli Stati membri nominano il proprio delegato della FIU sulla base di una comprovata esperienza pratica di alto livello e pertinente nel settore dei compiti delle FIU. Il delegato rimane soggetto all'autorità della FIU delegante e rispetta le norme di sicurezza e riservatezza della FIU delegante, compreso il diritto nazionale pertinente.

3.   Il consiglio generale nella composizione FIU può rigettare una designazione qualora la persona designata quale delegato della FIU non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. Il mandato dei delegati delle FIU è di tre anni, rinnovabile una volta con il consenso della FIU delegante.

4.   I delegati delle FIU sostengono l'Autorità nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5. A tal fine i delegati delle FIU nazionali hanno accesso ai dati e alle informazioni dell'Autorità necessari allo svolgimento dei loro compiti per la durata della delega.

5.   I delegati delle FIU hanno accesso a tutti i dati accessibili dalla loro FIU delegante ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

6.   Il comitato esecutivo determina i diritti e gli obblighi dei delegati delle FIU in relazione all'Autorità, tenendo conto del parere del consiglio generale nella composizione FIU. Le FIU assicurano che i loro delegati si conformino a tali diritti e obblighi.

Articolo 45

Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU

1.   Nel contesto della promozione della cooperazione e del sostegno al lavoro delle FIU, l'Autorità, tenendo conto delle esigenze delle FIU, promuove approcci, metodi e migliori prassi comuni. Inoltre, l'Autorità organizza e agevola in particolare le attività seguenti:

a)

programmi di formazione, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;

b)

scambi di personale e regimi di distacco, compreso il distacco di personale delle FIU da uno Stato membro all'Autorità;

c)

scambi di prassi tra le FIU, compresa la condivisione di competenze in un settore specifico;

d)

sviluppo o acquisizione di strumenti e servizi informatici per migliorare le capacità di analisi delle FIU.

2.   Una FIU può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai compiti della FIU stessa, specificando il tipo di assistenza che richiede al personale dell'Autorità, al personale di una o più FIU o a una combinazione di entrambi. La FIU che richiede assistenza garantisce che sia consentito l'accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di tale assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle FIU di prestare assistenza reciproca in relazione ai compiti delle FIU.

3.   L'Autorità compie ogni sforzo per fornire l'assistenza richiesta, anche considerando il sostegno da fornire con le proprie risorse umane, nonché coordinando e agevolando la prestazione di qualsiasi forma di assistenza da parte di altre FIU su base volontaria.

4.   All'inizio di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione FIU in merito alle risorse che l'Autorità può destinare alla prestazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Quando si verificano variazioni in relazione alla disponibilità di risorse umane in ragione dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, il presidente dell'Autorità ne informa il consiglio generale nella composizione FIU.

Articolo 46

Mediazione tra FIU

1.   L'Autorità può facilitare una soluzione in caso di disaccordo tra due o più FIU in merito a singoli casi relativi alla cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, a norma della direttiva (UE) 2024/1640. Lo scopo di tale mediazione è quello di conciliare punti di vista divergenti tra le FIU e di adottare un parere non vincolante.

2.   Qualora un disaccordo non possa essere risolto tramite contatti diretti e il dialogo tra le FIU interessate, l'Autorità avvia una procedura di mediazione su richiesta di una o più di tali FIU. L'Autorità può inoltre proporre di avviare il procedimento di mediazione di propria iniziativa. La mediazione è condotta solo con il consenso di tutte le FIU interessate.

3.   La procedura di mediazione è avviata dinanzi al consiglio generale nella composizione FIU. Tutti i membri del consiglio generale nella composizione FIU, ad eccezione dei capi delle FIU interessate dal disaccordo, cercano di conciliare i punti di vista delle FIU interessate dal disaccordo e si accordano su un parere non vincolante. Se del caso, esperti della Commissione possono essere invitati a partecipare alla procedura di mediazione a titolo consultivo.

4.   Il consiglio generale nella composizione FIU adotta il regolamento interno per le procedure di mediazione, compresi i termini applicabili.

5.   Qualora una FIU interessata da un disaccordo rifiuti di partecipare alla procedura di mediazione, essa informa l'Autorità e le altre FIU interessate dal disaccordo dei motivi della sua decisione entro il termine specificato nel regolamento interno di cui al paragrafo 4.

6.   Entro tre mesi dall'adozione del parere non vincolante di cui al paragrafo 3, le FIU interessate dal disaccordo riferiscono al consiglio generale nella composizione FIU in merito alle misure che hanno adottato in risposta al parere o, qualora non abbiano adottato misure, ai motivi per cui non lo hanno fatto.

Articolo 47

FIU.net

1.   L'Autorità assicura l'hosting, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo adeguati, sicuri e senza interruzioni di FIU.net. Tenendo conto delle esigenze delle FIU, l'Autorità assicura che per FIU.net sia utilizzata la tecnologia più avanzata e sicura disponibile, fatta salva un'analisi costi-benefici.

2.   L'Autorità assicura il funzionamento senza interruzioni di FIU.net e la mantiene aggiornata. Se necessario al fine di sostenere o rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU e sulla base delle esigenze delle FIU, l'Autorità progetta e attua, o rende altrimenti disponibili, funzionalità aggiornate o aggiuntive di FIU.net.

3.   L'Autorità è inoltre competente per i compiti seguenti relativi alla FIU.net:

a)

attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza che protegga i dati personali;

b)

pianificare, coordinare, gestire e sostenere qualsiasi attività di prova;

c)

assicurare risorse finanziarie adeguate;

d)

fornire formazione sull'utilizzo dal punto di vista tecnico di FIU.net da parte degli utenti finali.

4.   Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, all'Autorità è conferito il potere di concludere o stipulare contratti o accordi giuridicamente vincolanti con terzi prestatori di servizi, dopo opportuni audit delle loro norme di sicurezza.

5.   L'Autorità adotta e attua le misure necessarie all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro per la FIU.net.

6.   Il consiglio generale nella composizione FIU, deliberando all'unanimità, può decidere di sospendere l'accesso a FIU.net di una FIU, di una sua controparte in un paese terzo, o di un organo o organismo dell'Unione, qualora abbia motivo di ritenere che tale accesso comprometterebbe l'attuazione del capo III della direttiva (UE) 2024/1640 nonché la sicurezza e la riservatezza delle informazioni detenute dalle FIU e scambiate attraverso il sistema FIU.net, anche qualora sussistano preoccupazioni in relazione alla mancanza di indipendenza e autonomia di una FIU.

Qualora il consiglio generale nella composizione FIU adotti una decisione che sospende l'accesso di una FIU a FIU.net, il consiglio generale delibera all'unanimità con il voto di tutti i membri del consiglio generale nella composizione FIU, ad eccezione del capo della FIU in questione.

Il consiglio generale nella composizione FIU definisce i criteri per la sospensione dell'accesso a FIU.net e adotta il regolamento interno per tale sospensione.

Articolo 48

Verifica inter pares

1.   L'Autorità istituisce un processo di verifica inter pares delle attività delle FIU a norma del capo III della direttiva (UE) 2024/1640 per rafforzare la coerenza e l'efficacia delle attività delle FIU e agevolare lo scambio di migliori prassi tra le FIU. L'Autorità elabora metodi per consentire una valutazione obiettiva delle FIU esaminate ed elabora anche norme procedurali per lo svolgimento delle verifiche inter pares.

Se del caso, la programmazione e lo svolgimento delle verifiche inter pares tengono debitamente conto delle valutazioni, analisi e relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione e individuazione del riciclaggio, dei relativi reati presupposti e del finanziamento del terrorismo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità istituisce gruppi ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da rappresentanti delle FIU che partecipano alla verifica inter pares.

3.   La verifica inter pares delle attività di una FIU include una valutazione degli elementi seguenti, ma non è limitata ad essi:

a)

l'adeguatezza delle risorse della FIU, comprese le risorse umane, tecniche e informatiche, per svolgere le sue funzioni;

b)

le misure attuate per garantire che la FIU goda di indipendenza e autonomia operativa e non sia soggetta a indebite influenze;

c)

le misure che la FIU ha messo in atto per tutelare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni;

d)

la funzione della FIU di ricevere segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni, compresi il numero e la natura delle informazioni ricevute e la loro qualità;

e)

le misure che la FIU ha messo in atto per migliorare la segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, in particolare in relazione alla loro qualità;

f)

l'accesso a informazioni supplementari da parte della FIU e l'utilizzo di tali informazioni per arricchire la sua analisi;

g)

gli strumenti utilizzati dalla FIU per effettuare un'analisi;

h)

la misura in cui l'analisi e la diffusione da parte della FIU sostengono le esigenze operative delle autorità competenti per le indagini e il perseguimento del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo;

i)

la cooperazione interna tra la FIU e altre autorità competenti;

j)

la cooperazione transfrontaliera tra la FIU e le FIU di altri Stati membri.

4.   L'Autorità predispone una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente delle FIU che partecipano alla verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione FIU sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione include le buone prassi individuate e, ove opportuno, le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 54 e di pareri a norma dell'articolo 55. Le FIU compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate, conformemente all'articolo 54.

5.   L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili alle FIU.

6.   L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione di follow-up è predisposta congiuntamente dal personale dell'Autorità e dal personale competente delle FIU che partecipano al gruppo di verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione della FIU sulla coerenza dell’applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dalle FIU soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.

7.   Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, che riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione FIU. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione. Ogni FIU partecipa alle verifiche inter pares che la riguardano.

SEZIONE 7

STRUMENTI COMUNI

Articolo 49

Norme tecniche di regolamentazione

1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo, l’Autorità trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate.

La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.   Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. Se l'Autorità non può rispettare tale nuovo termine, ne informa in tempo utile il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

3.   Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

La Commissione trasmette senza ritardo il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dell'Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4.   Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione «norma tecnica di regolamentazione». Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

Articolo 50

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 49 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 26 giugno 2024. La Commissione predispone una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata.

2.   Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 49, 51 e 52.

Articolo 51

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest'ultima è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

Articolo 52

Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

1.   Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all'articolo 49, la Commissione ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.

2.   Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.

Articolo 53

Norme tecniche di attuazione

1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio attribuiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può predisporre progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo, l’Autorità trasmette tali norme tecniche di attuazione per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottare in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione predisposto dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.   Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. Se l'Autorità non può rispettare tale nuovo termine, ne informa in tempo utile il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

3.   Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

La Commissione trasmette senza ritardo il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.

La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione predisposti dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4.   Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione «norma tecnica di attuazione». Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

Articolo 54

Orientamenti e raccomandazioni

1.   Al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle FIU uniformi, efficienti ed efficaci, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e raccomandazioni rivolti alle autorità di supervisione, ai supervisori, alle FIU o ai soggetti obbligati.

2.   L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche su tali orientamenti e raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici. Tali consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla portata, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Se non effettua consultazioni pubbliche aperte, l'Autorità fornisce le proprie motivazioni e le rende pubbliche.

3.   Le autorità di supervisione, i supervisori, le FIU e i soggetti obbligati compiono ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti e a tali raccomandazioni.

Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ogni autorità di supervisione, supervisore o FIU conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità di supervisione, un supervisore o una FIU non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione.

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità di supervisione, il supervisore o la FIU non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità di supervisione, un supervisore o una FIU riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità di supervisione, il supervisore o la FIU riceve preavviso di tale pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

4.   Nella relazione di cui all'articolo 64, paragrafo 4, lettera c), l'Autorità elenca gli orientamenti e le raccomandazioni da essa emanati.

5.   Gli orientamenti e le raccomandazioni emanate dall'Autorità sostituiscono gli orientamenti e le raccomandazioni precedentemente emanati dall'ABE o dai supervisori e dalle FIU sulla stessa materia. A condizione che siano ancora pertinenti, gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE o dai supervisori e dalle FIU a norma della direttiva (UE) 2015/849 (40) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2023/1113 restano applicabili fino a quando inizieranno ad applicarsi i nuovi orientamenti e le nuove raccomandazioni emanati dall'Autorità sullo stesso argomento. L'Autorità prevede un adeguato periodo di transizione per l'applicazione dei nuovi orientamenti e raccomandazioni.

Articolo 55

Pareri e consulenza tecnica

1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione con altri organismi pertinenti dell'Unione per quanto riguarda la loro competenza, una consultazione pubblica o un'analisi tecnica.

3.   L'Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

Articolo 56

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura dell'Autorità prevede:

a)

un consiglio generale, che svolge i compiti di cui all'articolo 60;

b)

un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 64;

c)

un presidente dell'Autorità, che svolge i compiti di cui all'articolo 69;

d)

un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 71;

e)

una commissione amministrativa del riesame, che svolge i compiti di cui all'articolo 74.

SEZIONE 1

CONSIGLIO GENERALE

Articolo 57

Composizione del consiglio generale

1.   Il consiglio generale assume, alternativamente, la composizione di supervisione di cui al paragrafo 2 o la composizione FIU di cui al paragrafo 3.

2.   Il consiglio generale nella composizione di supervisione è composto da:

a)

il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;

b)

i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro, aventi diritto di voto;

c)

un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.

I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e si accordano su un unico rappresentante comune, che è un rappresentante permanente o un rappresentante votante ad hoc, ai fini di ogni specifica riunione o procedura di voto. Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve discutere riguardano la competenza di più autorità di vigilanza, il rappresentante comune unico può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità di vigilanza, senza diritto di voto.

Ogni autorità di vigilanza che abbia un membro votante in virtù di un accordo ad hoc o permanente è competente per la nomina, al suo interno, di un supplente di alto livello che può sostituire il membro votante in seno al consiglio generale di cui al secondo comma in caso di impedimento a partecipare di tale persona.

3.   Il consiglio generale nella composizione FIU è composto da:

a)

il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;

b)

i capi delle FIU, aventi diritto di voto;

c)

un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.

Ciascuna FIU nomina al suo interno un supplente di alto livello che può sostituire il capo della FIU di cui al primo comma, lettera b), in caso di impedimento a partecipare di tale persona.

4.   Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio generale nella composizione FIU può ammettere come osservatori i rappresentanti dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e della Procura europea alle proprie riunioni, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della BCE e un rappresentante di ciascuna delle AEV in qualità di osservatori, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati.

Le circostanze in cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione elencati al primo comma devono essere invitati alle riunioni del consiglio generale sono specificate nel regolamento interno del consiglio generale e riflettono un accordo raggiunto tra l'Autorità e ciascuno di tali osservatori.

Altri osservatori possono essere ammessi su base ad hoc se approvati a maggioranza di due terzi dei membri votanti del consiglio generale nella composizione pertinente.

5.   I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione o nella composizione FIU, senza diritto di voto, quando vengono discussi temi che rientrano nei loro settori di competenza, come stabilito dal presidente dell'Autorità e di cui all'articolo 66, paragrafo 2.

Articolo 58

Delega di compiti e decisioni e comitati interni del consiglio generale

1.   Il consiglio generale può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente dell'Autorità, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio generale può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente dell'Autorità. Il consiglio generale può revocare tale delega in qualsiasi momento.

2.   I comitati interni riferiscono al consiglio generale in merito a tutte le conclusioni raggiunte, affinché adotti una decisione.

3.   I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni dei comitati interni a norma dell'articolo 57, paragrafo 5.

4.   Il consiglio generale nella composizione FIU istituisce un comitato permanente composto da nove dei suoi membri o da rappresentanti delle rispettive FIU nazionali aventi competenze adeguate, al fine di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, anche presentando proposte e predisponendo progetti di decisioni.

Il comitato permanente non ha poteri decisionali. Esso assolve i suoi compiti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme e coopera con il consiglio generale nella composizione FIU in piena trasparenza.

Il consiglio generale nella composizione FIU adotta il regolamento interno del comitato permanente. La composizione del comitato permanente garantisce un giusto equilibrio e una rotazione tra i membri o i rappresentanti delle FIU nazionali. I suoi nove membri sono nominati dal consiglio generale nella composizione FIU.

Articolo 59

Indipendenza del consiglio generale

1.   Nello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti dal presente regolamento, il presidente dell'Autorità e i membri del consiglio generale nella composizione di supervisione e nella composizione FIU agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2.   Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti.

3.   Nel proprio regolamento interno, il consiglio generale stabilisce le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 60

Compiti del consiglio generale

1.   Il consiglio generale nella composizione di supervisione adotta le decisioni relative ai compiti di cui agli articoli da 7 a 10, nonché qualsiasi altra decisione che, a norma del presente regolamento, deve essere adottata dal consiglio generale nella composizione di sorveglianza.

2.   Il consiglio generale nella composizione di supervisione può fornire il proprio parere in merito a qualsiasi progetto di decisione predisposto dal comitato esecutivo nei confronti di soggetti obbligati selezionati in conformità con la sezione 3 del capo II e con l'articolo 64, paragrafo 2.

Il consiglio generale nella composizione di supervisione e il comitato esecutivo concordano e adottano congiuntamente le procedure e i termini ai fini della formulazione del parere di cui al primo comma.

3.   Il consiglio generale nella composizione FIU svolge i compiti e adotta le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e alla sezione 5 del capo II.

4.   Il consiglio generale adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità di cui al capo II, sezione 7, nella composizione adeguata, tenendo conto dell'oggetto dello strumento. Quando un determinato strumento riguarda sia questioni concernenti la supervisione sia questioni relative alle FIU, il consiglio generale nella composizione di supervisione e il consiglio generale nella composizione FIU adottano ciascuno separatamente tali pareri, orientamenti e decisioni. I pareri, le raccomandazioni e gli orientamenti sono adottati sulla base di una proposta del comitato interno pertinente.

5.   Il consiglio generale vota i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 49 e i progetti di norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 53 e li presenta alla Commissione ai fini della loro adozione, nella composizione adeguata, tenendo conto dell’oggetto delle norme.

6.   Il consiglio generale, nell'una o nell'altra composizione, è consultato in merito ai progetti di decisione che il comitato esecutivo deve adottare ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 4, lettere a), c), e) ed m). Laddove la conseguente decisione presa dal comitato esecutivo si discosti dal parere del consiglio generale, il comitato esecutivo ne fornisce le motivazioni per iscritto.

7.   Il consiglio generale adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8.   Fatti salvi l'articolo 63, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 68, paragrafi 1 e 2, il consiglio generale esercita i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina») nei confronti del presidente dell'Autorità e dei cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo, per tutto il loro mandato.

Articolo 61

Modalità di voto in seno al consiglio generale

1.   Le decisioni del consiglio generale sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro avente diritto di voto come stabilito dall'articolo 57, paragrafi 2 e 3, dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente dell'Autorità è determinante.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto concerne gli atti di cui agli articoli 49, 53, 54 e 55 del presente regolamento, il consiglio generale adotta decisioni a maggioranza qualificata dei suoi membri come previsto all'articolo 16, paragrafo 4, TUE.

Il presidente dell'Autorità non vota in relazione alle decisioni di cui al primo comma, ai pareri di cui all'articolo 60, paragrafo 2, o alle decisioni relative alla valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 63, paragrafo 5.

3.   I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio generale nella composizione di supervisione relative a singoli soggetti obbligati, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o se deciso diversamente dai membri aventi diritto di voto.

4.   Il paragrafo 3 non si applica ai membri del comitato esecutivo e al rappresentante della BCE nominato dal consiglio di vigilanza della BCE.

5.   Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale prerogativa e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio generale si adopera per giungere all'adozione delle decisioni per consenso.

Articolo 62

Riunioni del consiglio generale

1.   Il presidente dell'Autorità convoca le riunioni del consiglio generale.

2.   Il consiglio generale tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.   Il consiglio generale può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

4.   I membri del consiglio generale e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

5.   Il consiglio generale è assistito da un segretariato fornito dall'Autorità.

6.   Il presidente dell'Autorità e i cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo non partecipano alle riunioni del consiglio generale in cui vengono discusse o decise questioni relative all'esercizio del loro mandato.

SEZIONE 2

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 63

Composizione e nomina del comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo è composto da:

a)

il presidente dell'Autorità;

b)

cinque membri a tempo pieno, compreso il vicepresidente.

Quando il comitato esecutivo svolge i compiti di cui all'articolo 64, paragrafo 4, lettere da a) a l), un rappresentante della Commissione è autorizzato a partecipare alle discussioni e ha accesso solo ai documenti relativi a tali compiti.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

3.   In caso di esame delle decisioni di cui all'articolo 64, paragrafo 2, in relazione a un soggetto obbligato selezionato, il membro del consiglio generale nella composizione di supervisione dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto obbligato selezionato può partecipare alle delibere durante le pertinenti riunioni del comitato esecutivo.

Tale membro del consiglio generale non è presente durante la votazione successiva a tali delibere.

4.   I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, all'integrità, al prestigio riconosciuto e all'esperienza in materia di AML/CFT e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione predispone un elenco ristretto di candidati per la posizione di membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b). Il Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto.

Il consiglio generale presenta al Parlamento europeo una proposta di nomina dei membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base dell'elenco ristretto predisposto dalla Commissione. Previa approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare tali membri del comitato esecutivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Durante l'intero processo di nomina si tiene conto, per quanto possibile, dei principi dell'equilibrio di genere e geografico.

5.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del loro mandato quadriennale, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione di tali membri del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento di ciascun membro del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, il consiglio generale in entrambe le composizioni può proporre al Parlamento europeo di rinnovare il loro mandato. Tale proroga può essere concessa una sola volta. A seguito dell'approvazione della proposta del consiglio generale da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per il rinnovo del mandato del membro o dei membri interessati del comitato esecutivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

6.   I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e tutti gli altri soggetti pubblici o privati rispettano tale indipendenza.

7.   Se un membro del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o si è reso colpevole di una colpa grave, il Consiglio può, di propria iniziativa o su proposta del Parlamento europeo o del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire tale membro del comitato esecutivo dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

8.   Per un periodo di 18 mesi dopo la cessazione del mandato, agli ex membri del comitato esecutivo, compresi il presidente e il vicepresidente dell'Autorità, è vietato esercitare un'attività professionale lucrativa presso:

a)

un soggetto obbligato selezionato;

b)

qualsiasi altro soggetto, qualora ciò comporti o possa comportare un conflitto con gli interessi legittimi dell'Autorità.

Nelle sue norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri di cui all'articolo 64, paragrafo 4, lettera e), il comitato esecutivo specifica le circostanze in cui tale conflitto di interessi esiste o potrebbe essere percepito come tale.

Articolo 64

Compiti del comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo è competente per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti all'Autorità ai sensi dell'articolo 5. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni dell'Autorità, ad eccezione di quelle che devono essere prese dal consiglio generale conformemente all'articolo 60.

2.   Il comitato esecutivo adotta le decisioni indirizzate ai soggetti obbligati selezionati ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto della proposta del gruppo di supervisione congiunto dei soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 16, della proposta del gruppo investigativo indipendente di cui all'articolo 27 e del parere fornito dal consiglio generale su tale proposta di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 2. Se il comitato esecutivo decide di discostarsi da tale parere, ne fornisce le motivazioni dettagliate per iscritto.

3.   Il comitato esecutivo adotta le decisioni indirizzate a singole autorità pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 30 e da 32 a 36.

4.   Il comitato esecutivo svolge inoltre i compiti seguenti:

a)

entro il 30 novembre di ogni anno adotta, su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione ai sensi dell'articolo 65 e lo trasmette per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, nonché adotta e trasmette qualsiasi altra versione aggiornata del documento;

b)

adotta il progetto di bilancio annuale dell'Autorità ed esercita altre funzioni relative al bilancio dell'Autorità;

c)

valuta e adotta una relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che le spettano, la trasmette entro il 1o luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;

d)

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

e)

adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione amministrativa del riesame;

f)

adotta il proprio regolamento interno;

g)

esercita, nei confronti del personale dell'Autorità, i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;

h)

adotta le opportune norme di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

i)

nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 70, paragrafo 5;

j)

nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

k)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;

l)

adotta le regole finanziarie applicabili all'Autorità;

m)

adotta tutte le decisioni relative alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Autorità.

5.   Il comitato esecutivo sceglie un vicepresidente dell'Autorità tra i suoi membri votanti. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente dell'Autorità quando quest'ultimo non è in grado di adempiere alle proprie funzioni.

6.   Per quanto concerne i poteri di cui al paragrafo 4, lettera h), del presente articolo, il comitato esecutivo adotta, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

7.   In circostanze eccezionali il comitato esecutivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 65

Programmazione annuale e pluriennale

1.   Entro il 30 novembre di ogni anno il comitato esecutivo adotta un documento unico di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e un programma di lavoro annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda il programma di lavoro pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di un elemento del parere della Commissione, il comitato esecutivo fornisce una giustificazione dettagliata per tale decisione. L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando è consultato. Il comitato esecutivo trasmette il documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2.   Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3.   Quando all'Autorità è assegnato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ogni anno.

Articolo 66

Modalità di voto in seno al comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro del comitato esecutivo dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente dell'Autorità, o del vicepresidente quando sostituisce il presidente, è determinante.

2.   Un rappresentante della Commissione ha diritto di voto ogni volta che sono discusse e decise questioni relative all'articolo 64, paragrafo 4, lettere da a) a l).

3.   Il regolamento interno del comitato esecutivo stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 67

Responsabile dei diritti fondamentali

1.   Il comitato esecutivo, su proposta del direttore esecutivo, designa un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro attuale del personale dell'Autorità.

2.   Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti:

a)

fornire consulenza al personale dell'Autorità in merito a qualsiasi attività svolta dall'Autorità, qualora lo ritenga necessario o su richiesta del personale, senza ostacolare o ritardare tali attività;

b)

promuovere e monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Autorità;

c)

fornire pareri non vincolanti sulla conformità delle attività dell'Autorità ai diritti fondamentali;

d)

informare il direttore esecutivo e il comitato esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività dell'Autorità.

3.   Il comitato esecutivo provvede affinché il responsabile dei diritti fondamentali non chieda né riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.

4.   Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e redige relazioni periodiche sull'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2. Tali relazioni sono messe a disposizione del comitato esecutivo.

SEZIONE 3

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

Articolo 68

Nomina del presidente dell'Autorità

1.   Il presidente dell'Autorità è scelto in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, all'integrità, al prestigio riconosciuto e all'esperienza in materia di AML/CFT e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il consiglio generale sono debitamente e tempestivamente informati sulla procedura in ogni fase del suo svolgimento.

La Commissione predispone un elenco ristretto di almeno due candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità. Il Parlamento europeo e il consiglio generale possono condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. Il consiglio generale può emettere un parere pubblico sui risultati delle sue audizioni o trasmettere il proprio parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione presenta al Parlamento europeo una proposta relativa alla nomina del presidente dell'Autorità.

A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione di nomina del presidente dell'Autorità. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

In deroga al secondo comma, per la nomina del primo presidente dell'Autorità a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di nomina del presidente senza coinvolgere il consiglio generale.

2.   Il presidente dell'Autorità agisce in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e tutti gli altri soggetti pubblici o privati rispettano detta indipendenza.

3.   La durata del mandato del presidente dell'Autorità è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione del presidente. La valutazione tiene conto del rendimento del presidente e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, la Commissione può proporre al Parlamento europeo di prorogare il mandato del presidente. Tale proroga può essere concessa una sola volta. A seguito dell'approvazione della proposta della Commissione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione di proroga del mandato del presidente dell'Autorità. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

4.   Qualora il presidente dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o si sia reso gravemente colpevole di cattiva amministrazione, il Consiglio può, di propria iniziativa o a seguito di una proposta del Parlamento europeo o del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5.   Se il presidente dell'Autorità si dimette o non è in grado di adempiere le sue funzioni per qualsiasi altra ragione, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Articolo 69

Responsabilità del presidente dell'Autorità

1.   Il presidente dell'Autorità rappresenta l'Autorità ed è competente per la preparazione dei lavori del consiglio generale e del comitato esecutivo, compresa la fissazione dell'ordine del giorno, la convocazione e la presidenza di tutte le riunioni e la presentazione di questioni da decidere.

2.   Il presidente dell'Autorità assegna ai membri del comitato esecutivo di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), settori specifici di competenza, nell’ambito dei compiti dell'Autorità, per la durata del loro mandato.

SEZIONE 4

IL DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 70

Nomina del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni nell'interesse dell'Unione e indipendentemente da qualsiasi interesse specifico.

3.   Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Autorità. Il direttore esecutivo risponde al comitato esecutivo. Fatte salve le competenze della Commissione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione o alcun organo o organismo dell'Unione, né da alcun governo o altro soggetto pubblico o privato.

4.   Il direttore esecutivo è scelto in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, mediante una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, su altri organi di stampa o siti internet. La Commissione stila un elenco ristretto di almeno due candidati qualificati per la posizione di direttore esecutivo. Il comitato esecutivo nomina il direttore esecutivo.

5.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Nel corso dei nove mesi che precedono la fine del mandato del direttore esecutivo, il comitato esecutivo effettua una valutazione che tiene conto delle prestazioni del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell’Autorità. Il comitato esecutivo, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico dal comitato esecutivo su proposta della Commissione.

6.   Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato rinnovato non partecipa a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine del mandato prorogato.

Articolo 71

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è competente per la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere e, per quanto possibile, geografico in seno ad essa. In particolare, il direttore esecutivo è competente per:

a)

attuare le decisioni adottate dal comitato esecutivo;

b)

predisporre il documento unico di programmazione e presentarlo al comitato esecutivo previa consultazione della Commissione;

c)

attuare il documento unico di programmazione e riferire al comitato esecutivo in merito alla sua attuazione;

d)

predisporre il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;

e)

predisporre un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e riferire periodicamente in merito ai progressi compiuti alla Commissione, al consiglio generale e al comitato esecutivo;

f)

tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'irrogazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;

g)

elaborare una strategia antifrode per l'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;

h)

predisporre il progetto di regole finanziarie applicabili all'Autorità;

i)

predisporre, nell'ambito del progetto di documento unico di programmazione, il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità a norma dell'articolo 78 e dare esecuzione al bilancio a norma dell'articolo 79;

j)

elaborare e attuare una strategia di sicurezza informatica, assicurando un'adeguata gestione dei rischi per tutte le infrastrutture, i sistemi e i servizi informatici, che sono sviluppati o acquistati dall'Autorità, nonché un sufficiente finanziamento della sicurezza informatica;

k)

attuare il programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto il controllo del comitato esecutivo;

l)

predisporre un progetto di relazione che descriva tutte le attività dell'Autorità con una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative.

2.   Il direttore esecutivo adotta altre misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

3.   Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Autorità in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del comitato esecutivo e degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità. Può essere concluso di conseguenza un accordo con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

SEZIONE 5

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Articolo 72

Istituzione e composizione della commissione amministrativa del riesame

1.   L'Autorità istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 21, 22, 23 e 77. L’ambito del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.

2.   La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche in materia di AML/CFT, escluso il personale in servizio dell'Autorità nonché quello delle autorità di supervisione AML/CFT e delle FIU e di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti all'Autorità dal presente regolamento. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri dell'Autorità a norma del presente regolamento.

3.   La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

Articolo 73

Membri della commissione amministrativa del riesame

1.   I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati dal consiglio generale nella composizione di supervisione per un mandato di cinque anni, che può essere prorogato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.

2.   I membri della commissione amministrativa del riesame agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse e non esercitano altre funzioni all'interno dell'Autorità. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.

Articolo 74

Decisioni soggette a riesame

1.   Una richiesta di riesame rispetto a decisioni adottate dall'Autorità a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 21, 22, 23 e 77 può essere presentata alla commissione amministrativa del riesame da qualsiasi persona fisica o giuridica cui sia rivolta la decisione o che sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione.

2.   La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, all'Autorità entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

3.   Dopo essersi pronunciata sull'ammissibilità della richiesta di riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza della questione e comunque non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al comitato esecutivo affinché predisponga una nuova decisione. Il comitato esecutivo tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e adotta senza ritardo una nuova decisione. La nuova decisione abroga la decisione iniziale e la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure con una decisione modificata.

4.   Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 2 può comprendere una richiesta di sospensione dell'applicazione della decisione oggetto del procedimento di riesame. La commissione amministrativa del riesame può, se ritiene che le circostanze lo richiedano e tenendo conto del parere del comitato esecutivo, disporre la sospensione dell'applicazione della decisione in questione fino a quando il comitato esecutivo non adotti una nuova decisione a norma del paragrafo 3. Se la commissione amministrativa del riesame non decide in merito alla richiesta di sospensione entro 14 giorni, tale richiesta si considera respinta.

5.   Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame e la nuova decisione adottata dal comitato esecutivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.

6.   L'Autorità adotta una decisione che stabilisce il regolamento interno della commissione amministrativa del riesame.

Articolo 75

Esclusione e ricusazione

1.   I membri della commissione amministrativa del riesame non partecipano al procedimento di riesame se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.

2.   Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro della commissione amministrativa del riesame ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di riesame, tale membro ne dovrebbe informare la commissione amministrativa del riesame.

3.   Qualsiasi membro della commissione amministrativa del riesame può essere ricusato da una delle parti del procedimento di riesame per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora la parte del procedimento di riesame abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza di un motivo per la ricusazione. La ricusazione non può essere ammessa in base alla cittadinanza dei membri.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la commissione amministrativa del riesame decide come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini dell'adozione della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione amministrativa del riesame dal suo supplente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 76

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Autorità sono in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Autorità sono costituite da una combinazione degli elementi seguenti:

a)

un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;

b)

le commissioni versate dai soggetti obbligati selezionati e non selezionati conformemente all'articolo 77, per i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettere f) e g);

c)

gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

d)

gli oneri concordati per le pubblicazioni, per la formazione e per qualsiasi altro servizio fornito dall'Autorità laddove specificamente richiesti da una o più FIU o dalle loro controparti in paesi terzi o da autorità non preposte all'AML/CFT;

e)

un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell'Autorità di cui all'articolo 81 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.

L'importo e l'origine delle eventuali entrate di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del presente paragrafo sono inclusi nei conti annuali dell'Autorità e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'Autorità di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

4.   Le spese dell'Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi di esercizio.

Articolo 77

Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati

1.   L'Autorità impone una commissione annuale per le attività di supervisione a tutti i soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 13 e ai soggetti obbligati non selezionati che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 12, paragrafo 1. Le commissioni coprono le spese sostenute dall'Autorità in relazione ai compiti di supervisione di cui al capo II, sezioni 3 e 4. Tali commissioni non superano le spese relative a detti compiti. Qualora tali criteri non siano pienamente rispettati in un dato anno, gli aggiustamenti necessari vengono apportati al momento del calcolo delle commissioni per i due anni successivi.

2.   L'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato di cui al paragrafo 1 è calcolato secondo le modalità stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 6.

3.   Le commissioni sono calcolate al livello di consolidamento più elevato dell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti.

4.   La base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione per un dato anno civile è la spesa relativa alla supervisione diretta e indiretta dei soggetti obbligati selezionati e non selezionati tenuti a corrispondere detta commissione nell'anno in questione. L'Autorità può richiedere pagamenti anticipati della commissione annuale per le attività di supervisione, basati su stime ragionevoli. L'Autorità comunica con il supervisore del settore finanziario pertinente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della supervisione restino sostenibili e ragionevoli per tutti i soggetti obbligati del settore finanziario. L'Autorità comunica ai soggetti obbligati interessati la base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione. Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di versare le commissioni previste nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che le commissioni siano versate integralmente.

5.   Il presente articolo non pregiudica il diritto dei supervisori del settore finanziario di imporre il pagamento di commissioni conformemente al diritto nazionale, nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di supervisione all'Autorità, o relativamente ai costi di cooperazione con l'Autorità e di assistenza a questa fornita e di intervento su istruzioni della stessa, conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 100 per integrare il presente regolamento specificando la metodologia di calcolo dell'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato selezionato e non selezionato tenuto a versare commissioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, nonché la procedura di riscossione di tali commissioni. Nell'elaborare la metodologia per determinare l'importo individuale delle commissioni, la Commissione tiene conto di quanto segue:

a)

il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente dei soggetti obbligati al livello più alto di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti;

b)

se il soggetto obbligato ha soddisfatto i requisiti per la supervisione diretta;

c)

la classificazione del profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati conformemente alla metodologia di cui all'articolo 12, paragrafo 7, lettera b);

d)

l'importanza del soggetto obbligato per la stabilità del sistema finanziario o per l'economia di uno o più Stati membri o dell'Unione;

e)

che l'ammontare della commissione da riscuotere dai soggetti obbligati non selezionati in proporzione al loro reddito o fatturato di cui alla lettera a) non superi il 20 % dell'importo della commissione da riscuotere dai soggetti obbligati selezionati con lo stesso livello di reddito o fatturato.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui al primo comma entro il 1o gennaio 2027.

Articolo 78

Formazione del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al comitato esecutivo.

2.   Sulla base di tale progetto, il comitato esecutivo adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo.

3.   Il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

4.   La Commissione trasmette lo stato di previsione all’autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell’Unione.

5.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

6.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Autorità.

7.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Autorità.

8.   Il comitato esecutivo adotta il bilancio dell'Autorità. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Articolo 79

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Autorità rispettando i principi di economia, efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 80

Rendicontazione e discarico

1.   Il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio successivo (anno N+1).

2.   Entro il 31 marzo dell'anno N+1, l'Autorità trasmette la relazione annuale sulla sua gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

3.   Entro il 31 marzo dell'anno N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.

4.   Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), il comitato esecutivo formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

Entro il 30 settembre dell'anno N+1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al comitato esecutivo.

5.   Entro il 1o luglio dell'anno N+1, il contabile dell'Autorità trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato esecutivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'Autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1.

7.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario interessato, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

8.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'anno N.

Articolo 81

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) 2019/715 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

Articolo 82

Misure antifrode

1.   Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nonché l'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2019/715.

2.   L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (42) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di attuazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità.

Articolo 83

Sicurezza informatica

1.   L'Autorità istituisce una governance informatica interna a livello del direttore esecutivo che stabilisce e gestisce il bilancio per le tecnologie dell'informazione e assicura la presentazione di relazioni periodiche al comitato esecutivo in merito al rispetto delle regole e delle norme applicabili in materia di sicurezza informatica.

2.   L'Autorità assicura che una quota sufficiente della sua spesa in tecnologie dell'informazione sia assegnata in modo trasparente alla sicurezza informatica diretta. Il contributo al servizio per la cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (CERT-UE) può essere conteggiato in tale quota.

3.   È istituito un servizio adeguato di monitoraggio, rilevamento e risposta in materia di sicurezza informatica, utilizzando i servizi del CERT-UE. Eventuali incidenti gravi sono comunicati al CERT-UE e alla Commissione entro 24 ore dal rilevamento.

Articolo 84

Responsabilità e relazioni

1.   L'Autorità risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento.

2.   L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'articolo 77. Per quanto riguarda gli orientamenti e le raccomandazioni formulati dall'Autorità a norma dell'articolo 54, la relazione contiene informazioni sulla conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati nel corso dell'anno oggetto della relazione, nonché eventuali aggiornamenti pertinenti sulla conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni precedentemente emanati. La relazione è resa pubblica e include qualsiasi altra informazione pertinente richiesta dal Parlamento europeo su base ad hoc. Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.

3.   Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei compiti di supervisione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo. L'audizione ha luogo almeno una volta l'anno. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità fa una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai loro membri ogniqualvolta gli sia richiesto.

4.   Entro sei settimane da ogni riunione del consiglio generale, l'Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto chiaro e completo dei lavori di tale riunione che consenta di comprendere le discussioni ivi tenutesi, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio generale relative a singoli soggetti obbligati o a dati riservati in materia di supervisione o FIU, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

5.   L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo entro cinque settimane dal loro ricevimento.

6.   Su richiesta, il presidente dell'Autorità tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con le commissioni competenti del Parlamento europeo, quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi dei trattati. Tutti i partecipanti rispettano l'obbligo del segreto professionale.

7.   Nell'informare il Parlamento europeo su questioni attinenti al contributo delle Autorità all'azione dell'Unione nei consessi internazionali, l'Autorità non divulga le informazioni ricevute nello svolgimento di tale compito se tali informazioni sono soggette a obblighi di riservatezza imposti da terzi.

CAPO V

PERSONALE E COOPERAZIONE

SEZIONE 1

PERSONALE

Articolo 85

Disposizione generale

1.   Al personale dell'Autorità, in relazione a tutte le questioni non disciplinate nel presente regolamento, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presidente dell'Autorità e i membri del comitato esecutivo di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), sono equiparati rispettivamente a un membro e al cancelliere del Tribunale per quanto riguarda gli emolumenti e l'età pensionabile, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio (43). Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/300, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3.   Il comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, adotta le necessarie misure di applicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.   L'Autorità può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Autorità, compresi delegati delle FIU.

5.   Il comitato esecutivo adotta norme relative al personale degli Stati membri da distaccare presso l'Autorità e le aggiorna se necessario. Tali norme comprendono, in particolare, le disposizioni finanziarie connesse a tali distacchi, ivi compresa l'assicurazione, nonché gli accordi di finanziamento connessi alla formazione. Dette norme tengono conto del fatto che il personale è distaccato e deve essere impiegato come personale dell'Autorità. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di impiego. Se del caso, il comitato esecutivo mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione del personale statutario.

Articolo 86

Privilegi e immunità

All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità del TUE e del TFUE.

Articolo 87

Personale dell'Autorità precedentemente in servizio presso l'ABE

Agli agenti temporanei assunti a norma dell'articolo 2, lettera f), e agli agenti contrattuali assunti a norma dell'articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti, che prestano servizio presso l'Autorità con un contratto concluso prima del 1o gennaio 2026 e che, immediatamente prima della loro assunzione presso l'Autorità erano in servizio presso l'ABE ed erano coinvolti nell'assolvimento dei compiti e delle attività dell'ABE in materia di AML/CFT elencati nel regolamento (UE) n. 1093/2010, è offerto presso l'Autorità lo stesso tipo di contratto di lavoro offerto presso l'ABE e alle stesse condizioni, fatto salvo il limite del numero di posti trasferibili dall'ABE all'Autorità. Si considera che tali agenti abbiano prestato il loro servizio interamente presso l'Autorità.

Articolo 88

Obbligo del segreto professionale

1.   I membri del consiglio generale e del comitato esecutivo e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e all'articolo 67 della direttiva (UE) 2024/1640, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

2.   Il comitato esecutivo garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari del comitato esecutivo e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità pubbliche e dalle FIU a tale fine, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1.

3.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi dell'Unione o nazionali nei casi in cui tali atti consentano ai supervisori del settore finanziario di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.

4.   L'Autorità definisce disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   L'Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (44).

Articolo 89

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.   L'Autorità adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (45) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Le norme di sicurezza dell'Autorità comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni. Il comitato esecutivo adotta le norme di sicurezza dell'Autorità, previa approvazione della Commissione.

2.   Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità è approvato dalla Commissione in via preliminare.

Articolo 90

Segnalazione di violazioni e protezione delle persone segnalanti

1.   L'Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale:

a)

del regolamento (UE) 2024/1624 per quanto riguarda i requisiti applicabili agli enti creditizi e agli enti finanziari;

b)

del regolamento (UE) 2023/1113;

c)

della direttiva (UE) 2024/1640 per quanto riguarda i requisiti applicabili alle autorità di supervisione, agli organi di autoregolamentazione nell'esercizio delle funzioni di supervisione e alle FIU.

2.   Le persone segnalanti che si avvalgono di tali canali e le persone interessate godono, se del caso, della protezione concessa a norma della direttiva (UE) 2019/1937.

3.   A seguito della presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1640 da parte delle autorità di supervisione nel settore non finanziario, l'Autorità può chiedere a tali autorità informazioni supplementari circa il seguito dato alle segnalazioni ricevute. Dette autorità di supervisione forniscono tempestivamente le informazioni richieste, ma non divulgano le informazioni che possono comportare l'identificazione della persona segnalante.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE

Articolo 91

Cooperazione con le autorità europee di vigilanza

1.   L'Autorità istituisce e mantiene una stretta cooperazione con le AEV, in particolare nella predisposizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, orientamenti o raccomandazioni nell'ambito dei loro rispettivi compiti.

2.   Entro il 27 giugno 2025, l'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le AEV che stabilisce le modalità di cooperazione nell'assolvimento dei loro rispettivi compiti ai sensi del diritto dell'Unione.

Articolo 92

Cooperazione con autorità non preposte all'AML/CFT

1.   L'Autorità coopera e scambia informazioni con le autorità non preposte all'AML/CFT e, su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere, con le altre autorità e gli altri organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza delle direttive 2009/110/CE, 2009/138/CE, 2014/17/UE, 2014/65/UE e (UE) 2015/2366, e con le AEV, entro i limiti dei loro rispettivi mandati.

2.   L'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le autorità di vigilanza prudenziale quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013, con le AEV e con le altre autorità e gli altri organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, che stabilisce in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati e non selezionati.

Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità può altresì concludere un protocollo d'intesa con qualsiasi altra autorità o qualsiasi altro organo di cui al paragrafo 1 che stabilisca in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati e non selezionati.

3.   Entro il 27 giugno 2025, l'Autorità e la BCE concludono un protocollo d'intesa che stabilisce le modalità pratiche di cooperazione e di scambio di informazioni nell'assolvimento dei loro rispettivi compiti ai sensi del diritto dell'Unione.

4.   L'Autorità assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra tutte le autorità di supervisione nel sistema di supervisione AML/CFT e le autorità e gli organi pertinenti di cui al paragrafo 1, anche per quanto concerne l'accesso alle informazioni e ai dati della banca dati centrale AML/CFT di cui all'articolo 11.

Articolo 93

Partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT

1.   Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui al capo II, l'Autorità può stabilire partenariati transfrontalieri per la condivisione di informazioni, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali giudiziarie, o partecipare a partenariati per la condivisione di informazioni esistenti conclusi in uno o più Stati membri con l'obiettivo di contribuire a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo. La partecipazione dell'Autorità a un partenariato già esistente è soggetta al consenso delle autorità che hanno stabilito detto partenariato.

2.   Qualora stabilisca un partenariato transfrontaliero per la condivisione di informazioni, l'Autorità garantisce che tale partenariato sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 75, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1624. Oltre ai soggetti obbligati, l'Autorità può invitare le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a), b) e c), di tale regolamento, nonché gli organi e gli organismi dell'Unione impegnati nella prevenzione e nella lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo a partecipare al partenariato, se tale partecipazione è pertinente per l'adempimento dei loro compiti e poteri. Se del caso, previo consenso unanime dei membri partecipanti, altri terzi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del partenariato su base occasionale.

Articolo 94

Cooperazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea

1.   L'Autorità può concludere accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono essere di carattere strategico, operativo o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

2.   L'Autorità stabilisce e mantiene una stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità conclude accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. Tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze operative e strategiche in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.

3.   Al fine di promuovere e facilitare una cooperazione agevole tra l'Autorità ed Europol, Eurojust e la Procura europea, gli accordi di lavoro con tali attori prevedono in particolare la possibilità di distaccare ufficiali di collegamento nelle rispettive sedi di servizio e stabiliscono le condizioni a tal fine.

Articolo 95

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

2.   L'Autorità può predisporre un modello di accordi amministrativi per istituire prassi uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento e la cooperazione internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le autorità di supervisione e le FIU si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

3.   Nei casi in cui l'interazione tra, da un lato, varie autorità di supervisione e FIU dell'Unione e, dall'altro, le autorità di paesi terzi riguarda questioni che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità stabiliti all'articolo 5, quest'ultima svolge un ruolo guida nell'agevolare tale interazione, se del caso. Tale ruolo dell'Autorità lascia impregiudicata la normale interazione delle autorità di supervisione e delle FIU con le autorità dei paesi terzi.

4.   Nel contesto dei poteri conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità contribuisce a rappresentare in maniera unitaria, comune, coerente ed efficace gli interessi dell'Unione nei consessi internazionali, anche assistendo la Commissione nei suoi compiti relativi all'adesione di quest'ultima al Gruppo di azione finanziaria internazionale e sostenendo i lavori e gli obiettivi del gruppo Egmont delle unità di informazione finanziaria.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 96

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Le decisioni adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.

3.   Il diritto di accesso ai documenti non si estende alle informazioni riservate tra le quali figurano:

a)

informazioni o dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e al capo II, sezione 3;

b)

tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al capo II, sezione 6.

4.   Le informazioni riservate di cui al paragrafo 3, lettera a), che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo di altre persone alla protezione dei loro segreti commerciali. Tale accesso non si estende ai documenti interni dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o alla corrispondenza tra di essi.

5.   Il comitato esecutivo adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme relative alla divulgazione delle informazioni concernenti procedure di supervisione.

Articolo 97

Regime linguistico generale

1.   All'Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio.

2.   Il comitato esecutivo decide in merito al regime linguistico interno dell'Autorità, che è coerente con il regime linguistico della supervisione diretta adottato ai sensi dell'articolo 29.

3.   La traduzione e tutti gli altri servizi linguistici richiesti dall'Autorità, ad eccezione dell'interpretazione, sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (46).

Articolo 98

Protezione dei dati

1.   Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 70 della direttiva (UE) 2024/1640 e all'articolo 76 del regolamento (UE) 2024/1624 è considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Nell'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 54, aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l'Autorità collabora strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 al fine di evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nella sfera della protezione dei dati. Previa autorizzazione della Commissione, l'Autorità consulta anche il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L'Autorità può altresì invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di tali orientamenti e raccomandazioni in veste di osservatrici.

2.   Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Autorità è autorizzata ad adottare norme interne che limitano l'applicazione dei diritti degli interessati laddove tali restrizioni siano necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 70 della direttiva (UE) 2024/1640 e all'articolo 76 del regolamento (UE) 2024/1624.

Articolo 99

Responsabilità dell'Autorità

1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

Articolo 100

Atti delegati

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 27 e 77 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 27 dicembre 2024.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 27 e 77 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 77 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 101

Accordo sulla sede e condizioni operative

1.   Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede che deve essere concluso, previa approvazione del comitato esecutivo, tra l'Autorità e lo Stato membro.

2.   Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 102

Valutazione e riesame

1.   Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione elabora una relazione in cui valuta i risultati dell'Autorità in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell'ubicazione di quest'ultima, in conformità degli orientamenti della Commissione. Tale relazione prende in considerazione, in particolare:

a)

l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità e le implicazioni finanziarie di tale modifica;

b)

l'impatto di tutte le attività e di tutti i compiti di supervisione dell'Autorità sugli interessi dell'Unione nel suo complesso, e in particolare l'efficacia di:

i)

compiti e attività di supervisione relativi alla supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati;

ii)

supervisione indiretta dei soggetti obbligati non selezionati;

iii)

sorveglianza indiretta di altri soggetti obbligati;

c)

l'impatto delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU, e in particolare il coordinamento delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU;

d)

l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia dell'Autorità;

e)

l'adeguatezza delle disposizioni di governance, compresa la composizione e le disposizioni di voto del comitato esecutivo e la sua relazione con il consiglio generale;

f)

l'analisi costo-efficacia dell'Autorità, se del caso, separatamente in relazione alle sue fonti distinte di finanziamento;

g)

l'efficacia del meccanismo di ricorso nei confronti di decisioni dell'Autorità e degli accordi di indipendenza e responsabilità applicabili all'Autorità;

h)

l'efficacia degli accordi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra l'Autorità e le autorità non preposte all'AML/CFT;

i)

l'interazione tra l'Autorità e le altre autorità e gli altri organismi di vigilanza e supervisione dell'Unione, compresi l'Autorità bancaria europea, Europol, Eurojust, l'OLAF e la Procura europea;

j)

l'ambito della supervisione diretta e i criteri e la metodologia per la valutazione e la selezione dei soggetti da sottoporre a supervisione diretta;

k)

l'efficacia dei poteri di supervisione e sanzionatori dell'Autorità;

l)

l'efficacia e la convergenza delle prassi di supervisione raggiunte dalle autorità di supervisione e il ruolo dell'Autorità in tale contesto.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

a)

se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere le sue responsabilità;

b)

se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori compiti di supervisione in merito a soggetti obbligati del settore non finanziario, specificando, se del caso, i tipi di soggetti che dovrebbero essere sottoposti a compiti aggiuntivi di supervisione;

c)

se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori compiti nel settore del sostegno e del coordinamento del lavoro delle FIU;

d)

se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori poteri sanzionatori.

3.   In una relazione su due, la Commissione effettua un riesame approfondito dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dei poteri, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti.

4.   La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 103

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b)

al paragrafo 5, la lettera h) è soppressa;

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il punto 1 bis) è soppresso;

b)

al punto 2), il punto iii) è soppresso;

3)

all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera l) è soppressa;

4)

gli articoli 9 bis e 9 ter sono soppressi;

5)

all'articolo 17, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.»

;

6)

all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.»

;

7)

all'articolo 33, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

8)

all'articolo 40, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato.

(*1)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;"

9)

all'articolo 81, il paragrafo 2 ter è soppresso.

Articolo 104

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2)

all'articolo 40, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato.

(*2)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;"

3)

all'articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso;

Articolo 105

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2)

all'articolo 40, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio delle autorità di vigilanza ammette un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), quando sono discusse o decise questioni rientranti nel suo mandato.

(*3)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).»;"

3)

all'articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso.

Articolo 106

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 27 giugno 2028, l'articolo 11 si applica unicamente ai supervisori del settore finanziario, agli enti creditizi e agli enti finanziari. Tuttavia, le autorità di supervisione nel settore non finanziario possono, su base volontaria, conformarsi ai requisiti di tale articolo già prima di tale data.

Ai fini dell'istituzione e del mantenimento della banca dati di cui all'articolo 11, l'Autorità conclude un accordo bilaterale con l'ABE relativamente all'accesso nonché al finanziamento e alla gestione congiunta della banca dati AML/CFT istituita in conformità dell'articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'accordo è stabilito per un periodo concordato, che può essere prorogato non oltre il 30 giugno 2027. Durante tale periodo, l'ABE può almeno continuare a ricevere informazioni, analizzarle e metterle a disposizione conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o conformemente al presente regolamento per conto dell'Autorità e sulla base dei finanziamenti messi a disposizione dall'Autorità a tal fine.

2.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, qualora, durante il primo processo di selezione, più di 40 soggetti obbligati possano beneficiare della supervisione diretta a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, l'Autorità svolge i compiti elencati all'articolo 5, paragrafo 2, in relazione ai 40 soggetti obbligati o loro gruppi che operano nel maggior numero di Stati membri tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi.

Nel caso in cui, utilizzando il criterio di cui al primo comma del presente paragrafo, risultino più di 40 soggetti obbligati o gruppi, l'Autorità seleziona, tra i soggetti obbligati o i gruppi che sarebbero selezionati a norma del primo comma del presente paragrafo e che operano nel minor numero di Stati membri, quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.

3.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 3, la procedura di selezione supplementare ivi prevista non si applica durante il primo processo di selezione.

4.   In deroga all'articolo 48, paragrafo 7, la partecipazione delle FIU alle verifiche inter pares è volontaria durante i primi due processi di verifica inter pares.

Articolo 107

Inizio delle attività dell'Autorità

La Commissione è competente per l'istituzione e il funzionamento iniziale dell'Autorità fino al 31 dicembre 2025. A tal fine:

a)

la Commissione può designare un funzionario della Commissione affinché funga da direttore esecutivo ad interim ed eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo fino a quando l'Autorità non sia in grado di dare esecuzione al proprio bilancio e il direttore esecutivo non abbia assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del comitato esecutivo a norma dell'articolo 70;

b)

in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, fino alla nomina del presidente dell'Autorità, il direttore esecutivo ad interim può convocare e presiedere le riunioni del consiglio generale, senza diritto di voto;

c)

in deroga all'articolo 64, paragrafo 4, lettera g), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 70, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità investita del potere di nomina;

d)

la Commissione può offrire assistenza all'Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

e)

il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

Articolo 108

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2025.

Tuttavia, gli articoli 1, 4, 49, 53, 54, 55, da 57 a 66, da 68 a 71, 100, 101 e 107 si applicano a decorrere dal 26 giugno 2024 e l'articolo 103 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2024.

(3)  Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

(4)  Regolamento (EU) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

(5)  Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(11)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

(13)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(15)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(16)  Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(18)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(19)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(20)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(21)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(22)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(23)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

(24)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(25)   GU C 210 del 25.5.2022, pag. 5.

(26)   GU C 524 del 29.12.2021, pag. 10.

(27)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(28)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(29)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(30)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(31)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(32)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

(33)  Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).

(34)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(35)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(36)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(37)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(38)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(39)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(40)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(41)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(42)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(43)  Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

(44)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(45)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(46)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 22

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 22, paragrafo 4, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti.

I.

Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

1.

se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

2.

se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi, si applica un coefficiente di 1,5;

3.

in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione del soggetto obbligato selezionato, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni dello stesso, si applica un coefficiente di 2,2;

4.

se la violazione è stata commessa intenzionalmente, si applica un coefficiente di 3;

5.

se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione, si applica un coefficiente di 1,7;

6.

se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato non ha cooperato con l'Autorità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente di 1,5.

II.

Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

1.

se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, si applica un coefficiente di 0,7;

2.

se il soggetto obbligato selezionato ha portato rapidamente ed efficacemente all'attenzione dell'Autorità l'intera violazione, si applica un coefficiente di 0,4;

3.

se il soggetto obbligato selezionato ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro, si applica un coefficiente di 0,6.


ALLEGATO II

Elenco degli obblighi direttamente applicabili di cui all'articolo 22, paragrafo 3

1.

Gli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 e 47 del regolamento (UE) 2024/1624.

2.

Gli obblighi relativi alle politiche, alle procedure e ai controlli a livello di gruppo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2024/1624.

3.

Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 69, 70, e 71 del regolamento (UE) 2024/1624 e agli articoli 9, 13 e 18 del regolamento (UE) 2023/1113.

4.

Gli obblighi relativi alle politiche, alle procedure e ai controlli interni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 9, 10, 11, 18, 48 e 49 del regolamento (UE) 2024/1624 e articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1113.

5.

Altri obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere c) e d), del presente regolamento sono quelli previsti agli articoli 73, 77, 78 e 79 del regolamento (UE) 2024/1624 e articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 e 26 del regolamento (UE) 2023/1113.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top