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Document 32024R0885

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/885 della Commissione, del 20 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti per quanto riguarda il metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere

C/2024/1736

GU L, 2024/885, 21.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/885/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/885/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/885

21.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/885 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti per quanto riguarda il metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (2) stabilisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari.

(2)

I risultati di ricerche recenti condotte da un gruppo di lavoro coordinato dall’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) dimostrano che il metodo di campionamento per il controllo delle tossine vegetali (applicabile anche per il controllo delle micotossine) nelle erbe essiccate, nelle infusioni di erbe (prodotto essiccato), nei tè (prodotto essiccato) e nelle spezie in polvere di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 non garantisce di ottenere un campione rappresentativo della partita campionata.

(3)

È pertanto necessario modificare il metodo di campionamento aumentando il peso richiesto dei campioni elementari e globali e precisando le norme applicabili per il campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali per il consumatore finale, al fine di garantire che il campione ottenuto sia rappresentativo della partita campionata.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782.

(5)

Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 si applica a decorrere dal 1o aprile 2024, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione per evitare che le autorità nazionali competenti debbano applicare per un breve periodo di tempo le norme introdotte dal regolamento (UE) 2023/2782.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2023/2782, la parte M è sostituita dalla seguente:

«M.

METODO DI CAMPIONAMENTO PER LE ERBE ESSICCATE, LE INFUSIONI DI ERBE (PRODOTTO ESSICCATO), I TÈ (PRODOTTO ESSICCATO) E LE SPEZIE IN POLVERE

M.1.

Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare deve essere di circa 80 g, salvo diversa indicazione nella presente parte M.

Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio/individuali, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione al dettaglio/individuale.

Nel caso di confezioni al dettaglio/individuali che pesano più di 80 g, il campione globale peserà più del peso richiesto indicato nelle tabelle 1 e 2. Se il peso di una singola confezione al dettaglio/individuale è >> 80 g, da ciascuna di tali confezioni al dettaglio/individuali si prelevano 80 g per costituire un campione elementare. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio. Nei casi in cui tale metodo di campionamento causerebbe effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d’imballaggio, dei mezzi di trasporto ecc.), si può tuttavia ricorrere a un metodo alternativo di campionamento. Ad esempio, se un prodotto di valore è commercializzato in confezioni al dettaglio/individuali da 500 g o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto riunendo un numero di campioni elementari inferiore a quello indicato nelle tabelle 1 e 2, a condizione che il suo peso corrisponda al peso richiesto per il campione globale indicato nelle tabelle 1 e 2.

Se il peso delle confezioni al dettaglio/individuali è inferiore a 80 g e la differenza è lieve (ossia il peso non è inferiore alla metà di 80 g), si considera che una confezione al dettaglio/individuale equivalga a un campione elementare, il che costituisce un campione globale il cui peso è inferiore al peso richiesto indicato nelle tabelle 1 e 2. Se il peso delle confezioni al dettaglio/individuali è molto inferiore a 80 g, un campione elementare deve essere costituito da due o più confezioni al dettaglio/individuali in modo che il suo peso si avvicini il più possibile a 80 g.

M.2.

Divisione delle partite in sottopartite per il campionamento di erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato) e spezie in polvere

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del peso della partita

Prodotto

Peso della partita (in tonnellate)

Peso delle sottopartite

Numero di campioni elementari

Peso del campione globale (in kg)

Erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato), spezie in polvere

≥ 15

25 tonnellate

50

4

< 15

3-50 (*1)

0,2-4,0

M.3.

Metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere (partite ≥ 15 tonnellate)

A condizione che le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Tenuto conto del fatto che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il peso delle sottopartite può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Il numero di campioni elementari è 50. Il peso del campione globale è di 4,0 kg.

Nei casi in cui non è possibile applicare il metodo di campionamento sopra descritto senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d’imballaggio, dei mezzi di trasporto o per altri motivi), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

M.4.

Metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere (partite < 15 tonnellate)

Per le partite di erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato) e spezie in polvere inferiori a 15 tonnellate il piano di campionamento comprenderà da 3 a 50 campioni elementari, in funzione del peso della partita, il che costituisce un campione globale di 0,2-4,0 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sulle cifre della seguente tabella 2.

Tabella 2

Numero minimo di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di erbe essiccate, infusioni di erbe (prodotto essiccato), tè (prodotto essiccato) e spezie in polvere

Peso della partita (in tonnellate)

Numero minimo di campioni elementari

Peso minimo del campione globale (in kg)

≤ 0,1

3

0,2

> 0,1 - ≤ 0,5

10

0,8

> 0,5 - ≤ 5,0

25

2,0

> 5,0 - ≤ 10,0

35

2,8

> 10,0 - ≤ 15,0

50

4,0

M.5.

Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere effettuato, nella misura del possibile, conformemente alle disposizioni di campionamento di cui alla presente parte M.

Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio, a condizione che il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e che il metodo utilizzato sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il campione globale deve comunque pesare almeno 0,2 kg.

M.6.

Campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali per il consumatore finale

Per il campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali si applicano le disposizioni di campionamento di cui alla presente parte M; tali disposizioni si applicano in base al peso del contenuto di erbe essiccate degli integratori alimentari alla rinfusa.

M.7.

Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione: se il campione di laboratorio non supera il tenore massimo, tenendo conto dell’incertezza di misura e della correzione per recupero.

Rifiuto: se il campione di laboratorio supera il tenore massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza di misura e della correzione per recupero. Ciò si verifica quando il risultato analitico (con correzione per recupero, se del caso) meno l’incertezza di misura estesa derivante dall’analisi è superiore al tenore massimo.».


(*1)  In funzione del peso della partita, cfr. tabella 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/885/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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