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Document 32024R0879

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/879 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Corylus avellana originarie del Regno Unito

C/2024/1766

GU L, 2024/879, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/879/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/879/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/879

22.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/879 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Corylus avellana originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell’elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Corylus L.

(3)

Il 31 marzo 2023 il Regno Unito (3) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione delle piante da impianto seguenti: piante da impianto di massimo due anni di Corylus avellana L. con un diametro massimo di 10 mm alla base del fusto, piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, di Corylus avellana L. con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo 15 anni di Corylus avellana L., in substrato colturale, con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito («le piante in questione»). La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(4)

Il 30 novembre 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione (4). L’Autorità ha individuato Phytophthora ramorum (isolati non UE) e Thaumetopoea processionea quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(5)

Phytophthora ramorum (isolati non UE) e Thaumetopoea processionea figurano negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) quali, rispettivamente, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

(6)

In base al parere dell’Autorità, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione è considerato accettabile.

(7)

Oltre alle piante in questione, è opportuno includere tutte le piante da impianto di massimo 15 anni, a radice nuda, di Corylus avellana L. con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, sebbene il Regno Unito abbia presentato una domanda solo per le piante a radice nuda di massimo sette anni. Ciò è dovuto al fatto che tali piante, a causa del loro stato a radice nuda, presentano un rischio fitosanitario inferiore rispetto alle piante da impianto di 15 anni in substrati colturali, che sono incluse nella domanda e sono state oggetto del parere scientifico dell’Autorità.

(8)

Di conseguenza, le piante da impianto di massimo 15 anni di Corylus avellana L. con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

(3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2024, Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Corylus avellana plants from the UK, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8495.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce « Corylus L., escluse le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia» è sostituita dalla seguente:

« Corylus L., escluse:

le piante da impianto di Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia; e

le piante da impianto di massimo 15 anni di Corylus avellana con un diametro massimo di 20 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/879/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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