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Document 32024R0860
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/860 of 18 March 2024 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance 17β-oestradiol
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/860 della Commissione, del 18 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza 17β-estradiolo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/860 della Commissione, del 18 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza 17β-estradiolo
C/2024/1671
GU L, 2024/860, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/860/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/860 |
19.3.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/860 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2024
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza 17β-estradiolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) stabilisce le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui («LMR») negli alimenti di origine animale. Tale regolamento include le sostanze farmacologicamente attive classificate nei quattro allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (3), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 470/2009. |
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(2) |
Al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 37/2010, la sostanza 17β-estradiolo, che era iscritta nell’allegato II («Elenco delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui») del regolamento (CEE) n. 2377/90, è stata inclusa nella tabella 1 («Sostanze consentite») dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
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(3) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 470/2009, tale regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l’utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze β-agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE del Consiglio (4). |
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(4) |
La direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione del 17β-estradiolo agli animali da azienda. |
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(5) |
È pertanto opportuno sopprimere la sostanza 17β-estradiolo dalla tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj).
(3) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2377/oj).
(4) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/2008-12-18).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce «17β-estradiolo» è soppressa.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/860/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)