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Document 32024D2924

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2924 della Commissione, del 27 novembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2024/8169

GU L, 2024/2924, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2924/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2924/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2924

28.11.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2924 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la connettività di determinate isole, l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE prevede una deroga temporanea all’obbligo di restituzione delle quote in relazione ad alcuni porti situati su isole sprovviste di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti.

(2)

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione (2) stila l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.

(3)

Dopo l’inizio del periodo di riferimento dell’anno 2024, la Danimarca e la Grecia hanno presentato richieste di inclusione nell’elenco di porti e isole supplementari interessati dalla deroga temporanea in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.

(4)

Per semplificare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e per garantire il funzionamento efficace del sistema per lo scambio di quote di emissioni all’interno dell’Unione, come pure la prevedibilità, è opportuno che la presente decisione si applichi dalla data d’inizio del periodo di riferimento successivo.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l’elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva (GU L, 2023/2895, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2895/oj).


ALLEGATO

La tabella dell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 è così modificata:

(1)

nella sezione relativa alla Danimarca, seconda e terza colonna, è aggiunta la riga seguente:

NOME DELL’ISOLA

NOME DEL PORTO

«SAMSØ

SALVIG»;

(2)

la sezione relativa alla Grecia è così modificata:

a)

la riga relativa all’isola di Angistri è sostituita dalle righe seguenti:

NOME DELL’ISOLA

NOME DEL PORTO

«AGISTRI

SKALA AGISTRI

 

MEGALOCHORI AGISTRI»;

b)

nella terza colonna, con riferimento all’isola di Ithaki, dopo il porto di Frikes è aggiunta la riga seguente:

NOME DEL PORTO

«ITHAKI (VATHY)»;

c)

nella terza colonna, con riferimento all’isola di Karpathos, prima del porto di Karpathos è aggiunta la riga seguente:

NOME DEL PORTO

«DIAFANI»;

d)

nella terza colonna, con riferimento all’isola di Kefallonia, dopo il porto di Argostoli è aggiunta la riga seguente:

NOME DEL PORTO

«PESSADA»;

e)

nella terza colonna, con riferimento all’isola di Kerkyra, prima del porto di Lefkimi è aggiunta la riga seguente:

NOME DEL PORTO

«KERKYRA»;

f)

nella terza colonna, con riferimento all’isola di Kos, dopo il porto di Kos è aggiunta la riga seguente:

NOME DEL PORTO

«KEFALOS»;

g)

nella terza colonna, con riferimento all’isola di Lesvos, è aggiunta la riga seguente:

NOME DEL PORTO

«SIGRI»;

h)

la riga relativa all’isola di Skopelos è sostituita dalle righe seguenti:

NOME DELL’ISOLA

NOME DEL PORTO

«SKOPELOS

AGNONTAS

 

GLOSSA

 

SKOPELOS»;

i)

nella terza colonna, con riferimento all’isola di Symi, prima del porto di Symi è aggiunta la riga seguente:

NOME DEL PORTO

«PANORMITIS»;

j)

dopo l’isola di Thira è aggiunta la riga seguente:

NOME DELL’ISOLA

NOME DEL PORTO

«THIRASIA

THIRASIA».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2924/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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