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Document 32024D0263

Decisione di esecuzione (UE) 2024/263 della Commissione, dell’11 gennaio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2024) 252]

C/2024/252

GU L, 2024/263, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/263/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/263/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/263

15.1.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/263 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2024) 252]

(I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

(2)

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione (4) stabilisce alcune misure di emergenza a seguito della conferma di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e Grecia.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce che le zone soggette a restrizioni che la Bulgaria e la Grecia devono istituire conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce inoltre alcune misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(5)

In Bulgaria non sono stati segnalati nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini dalla conferma, il 16 settembre 2023, di un unico focolaio nella provincia di Burgas. Dal 30 novembre 2023 sono state di conseguenza revocate tutte le zone soggette a restrizioni in tale Stato membro.

(6)

Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, nonché le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 sono state pertanto modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 della Commissione (5).

(7)

Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale, vicino al confine che separa le zone di protezione e di sorveglianza, già istituite in tale regione.

(8)

L'autorità competente della Grecia ha informato la Commissione dell'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul proprio territorio, a seguito della comparsa dei recenti focolai di tale malattia nell'unità regionale di Phthiotis, e ha adottato le necessarie misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

(9)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia. Inoltre, data l'attuale situazione epidemiologica, è necessario estendere le dimensioni e prorogare la durata di tali zone, anche per quanto riguarda l'ulteriore zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita nell'isola di Lesbo.

(10)

Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e temporali, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione della Grecia centrale.

(11)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, che dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2024. La presente decisione non dovrebbe pregiudicare le date di inizio dell'applicazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2892.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è così modificata:

1.

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2024.»;

2.

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2024

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 (GU L, 2023/2725, 4.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2725/oj).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2892, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2892/oj).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, la parte 2 relativa alla Grecia è sostituita dalla seguente:

«2.   GRECIA

A.   Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione della Grecia centrale

GR-CAPRIPOX-2023-00002

GR-CAPRIPOX-2023-00003

GR-CAPRIPOX-2023-00004

GR-CAPRIPOX-2023-00005

Zona di protezione:

Those parts of the regional unit of Phthiotis, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.632418, Long. 23.182044 (2023/2); Lat. 38.624906, Long. 23.155387 (2023/3); Lat. 38.638698, Long. 23.04974 (2023/4); Lat. 38.635042, Long. 23.035453 (2023/5);

24.1.2024

Zona di sorveglianza:

A surveillance zone that comprises the following areas:

in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi, the Municipal unit of Agios Konstantinos and the Municipal unit of Elateia;

in the regional unit of Boeotia, the Municipality of Orchomenos and the Municipal unit of Chaeronea.

2.2.2024

Zona di sorveglianza:

Those parts of the regional unit of Phthiotis, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.632418, Long. 23.182044 (2023/2); Lat. 38.624906, Long. 23.155387 (2023/3); Lat. 38.638698, Long. 23.04974 (2023/4); Lat. 38.635042, Long. 23.035453 (2023/5);

Dal 25.1.2024 al 2.2.2024

B.   Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione

Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione dell’Egeo settentrionale

A further restricted zone that comprises the entire territory of the regional unit of Lesvos.

31.3.2024

Regione della Grecia centrale

A further restricted zone that comprises:

the entire territory of the regional unit of Phthiotis;

the entire territory of the regional unit of Boeotia;

in the regional unit of Euboea, the entire territory of the municipality of Chalcis.

31.3.2024».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/263/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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