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Document 32023R2379
Commission Regulation (EU) 2023/2379 of 29 September 2023 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the food additive stearyl tartrate (E 483)
Regolamento (UE) 2023/2379 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483)
Regolamento (UE) 2023/2379 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483)
C/2023/6490
GU L, 2023/2379, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2379/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2379 |
3.10.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2379 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2023
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(4) |
Il tartrato di stearile (E 483) è una sostanza autorizzata in determinati alimenti conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(5) |
L’11 marzo 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione del tartrato di stearile (E 483) come additivo alimentare (4). Nel parere è stata constatata una mancanza di dati tossicologici adeguati sul tartrato di stearile. Mancavano inoltre dati adeguati che consentissero il read-across dei dati relativi ad altre sostanze. Di conseguenza l’Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del tartrato di stearile come additivo alimentare e ha concluso che l’assunzione giornaliera ammissibile per questa sostanza non poteva essere confermata. |
(6) |
Il 19 gennaio 2021 la Commissione ha lanciato un invito pubblico a presentare dati tecnici e scientifici sull’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483), inteso a soddisfare le esigenze di dati individuate dall’Autorità. Tuttavia nessun operatore commerciale si è impegnato a fornire i dati tossicologici richiesti sul tartrato di stearile (E 483). In mancanza di tali dati l’Autorità non può completare la nuova valutazione sulla sicurezza del tartrato di stearile come additivo alimentare. Non è quindi possibile stabilire se tale sostanza soddisfi ancora le condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l’inclusione nell’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati. |
(7) |
È pertanto opportuno sopprimere il tartrato di stearile (E 483) dall’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati. |
(8) |
Data l’assenza di dati tossicologici adeguati che confermino la sicurezza del tartrato di stearile (E 483) come additivo alimentare, la sua inclusione nell’elenco degli additivi alimentari autorizzati non è più giustificabile ed esso dovrebbe essere soppresso dall’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati. L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato I del regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(9) |
Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di trovare soluzioni alternative al tartrato di stearile (E 483), è opportuno che l’applicazione del presente regolamento abbia inizio sei mesi dopo la data di entrata in vigore. |
(10) |
È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli alimenti contenenti tartrato di stearile (E 483) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento possano continuare ad essere commercializzati. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa all’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483) è soppressa.
Articolo 3
Gli alimenti contenenti l’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 23 aprile 2024 possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2020;18(3):6033.
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) |
nella parte B, tabella 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», la voce relativa all’additivo alimentare E 483 Tartrato di stearile è soppressa; |
2) |
la parte E è così modificata:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2379/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)