Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1626

    Regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/2484

    GU L 201 del 11.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1626/oj

    11.8.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 201/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1626 DELLA COMMISSIONE

    del 19 aprile 2023

    che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 15, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 909/2014, il regime di penali pecuniarie non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP.

    (2)

    L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2), nella versione attualmente applicabile, prevede un meccanismo specifico per la riscossione e la distribuzione da parte delle CCP di penali pecuniarie ("meccanismo di penalizzazione") per garantire che, in caso di mancati regolamenti relativi a operazioni compensate, non siano applicate penali pecuniarie alle CCP quando queste ultime si interpongono tra controparti.

    (3)

    Tuttavia, a causa della molteplicità delle parti coinvolte, l'applicazione del meccanismo di penalizzazione da parte delle CCP aggiunge rischi operativi, complessità tecniche e costi alla procedura di riscossione e distribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate. Le penali per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate potrebbero essere interamente calcolate, applicate e riscosse dai CSD presso tutti i partecipanti individuati nelle istruzioni di regolamento trasmesse dalle CCP, ed essere ridistribuite tra detti partecipanti in conformità degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, al pari di qualunque altra penale per mancati regolamenti relativi a operazioni non compensate.

    (4)

    A norma dell'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) n. 909/2014, qualsiasi ente, controparte centrale, agente di regolamento, stanza di compensazione, operatore del sistema o partecipante diretto di una CCP può essere considerato partecipante.

    (5)

    Per agevolare il calcolo, la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie per la mancata esecuzione delle istruzioni di regolamento relative alle operazioni compensate presentate dalle CCP e ridurre nel contempo i rischi e i costi connessi a tale procedura, i CSD dovrebbero calcolare, riscuotere e distribuire ai partecipanti interessati, a norma degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, le penali pecuniarie relative alle istruzioni di regolamento presentate dalle CCP per le operazioni compensate.

    (6)

    Quando le CCP si interpongono tra controparti, l'importo netto delle penali che i CSD devono riscuotere e distribuire in relazione alle istruzioni di regolamento presentate da una CCP ammonterebbe di norma a zero, poiché le istruzioni di regolamento presentate dalla CCP rappresentano entrambe le componenti delle operazioni compensate. Talvolta però, in casi come la consegna tardiva di titoli a una CCP alla data prevista per il regolamento, tale da non consentire il regolamento delle istruzioni di consegna provenienti dalla CCP, o in caso di differenze nelle penali calcolate da CSD diversi, le posizioni sbilanciate in relazione a operazioni compensate possono rimanere nei libri contabili delle controparti centrali e l'importo netto delle penali da riscuotere presso le CCP o da distribuire tra loro può essere diverso da zero. In tali casi le CCP dovrebbero essere autorizzate ad assegnare ai loro partecipanti diretti l'importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo. Le CCP dovrebbero prevedere un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.

    (8)

    Per garantire che il calcolo delle penali per i mancati regolamenti verificatisi prima della data di applicazione del presente regolamento non sia influenzato retroattivamente, è opportuno inserire disposizioni transitorie.

    (9)

    Per consentire alle CCP e ai CSD di attuare i necessari adeguamenti tecnologici al fine di garantire il rispetto del meccanismo di penalizzazione modificato, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento.

    (10)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato in stretta cooperazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali e presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

    (11)

    L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229

    L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento

    Per quanto concerne i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento, i CSD applicano gli articoli 16, 17 e 18.

    Le CCP possono assegnare ai loro partecipanti diretti qualsiasi importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo, pagate a norma dell'articolo 16 e distribuite a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

    Le CCP istituiscono un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.».

    Articolo 2

    Disposizione transitoria

    L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 nella versione applicabile il 1o settembre 2024 continua ad applicarsi ai mancati regolamenti verificatisi prima del 2 settembre 2024.

    Articolo 3

    Entrata in vigore ed applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


    Top