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Document 32023R1578

Regolamento delegato (UE) 2023/1578 della Commissione del 20 aprile 2023 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti della metodologia interna o delle fonti esterne utilizzate nell’ambito del modello interno di rischio di default per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/2571

GU L 193 del 1.8.2023, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1578/oj

1.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 193/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1578 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2023

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti della metodologia interna o delle fonti esterne utilizzate nell’ambito del modello interno di rischio di default per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 novosexagies, paragrafo 12, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti che non sono stati autorizzati a stimare le probabilità di default o le perdite in caso di default in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, del medesimo regolamento ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di credito di elaborare una metodologia interna o di utilizzare fonti esterne per stimare tali probabilità di default e perdite in caso di default ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di mercato di cui all’articolo 325 quinsexagies di detto regolamento. Al fine di assicurare parità di condizioni tra gli enti nell’Unione, i requisiti di tale metodologia interna dovrebbero essere gli stessi che si applicano alle metodologie utilizzate dagli enti che sono stati autorizzati a stimare le probabilità di default o le perdite in caso di default in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del medesimo regolamento. Si possono tuttavia verificare casi in cui, ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti non possono né basarsi su fonti esterne di dati né utilizzare plausibilmente i loro modelli conformemente alle prescrizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, di detto regolamento a causa della mancanza di dati di input o dello sforzo sproporzionato che ciò richiederebbe. È pertanto necessario stabilire requisiti specifici affinché la metodologia interna, o parti di essa, utilizzata dagli enti ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di mercato contempli adeguatamente tutti questi casi. È opportuno che tali requisiti specifici garantiscano risultati prudenti. Allo stesso tempo tali requisiti dovrebbero soddisfare esigenze specifiche in termini di tempestività e flessibilità, comprese le situazioni in cui le posizioni su taluni emittenti sono troppo piccole per giustificare una metodologia complessa e, di conseguenza, una metodologia più semplice risulta più appropriata.

(2)

Tali requisiti specifici dovrebbero applicarsi solo se necessario, vale a dire solo nel caso in cui gli enti non possano né basarsi su fonti esterne di dati né utilizzare plausibilmente modelli che soddisfino i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno stabilire condizioni intese a garantire che non vi siano altre fonti per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default e che i casi in cui gli enti non possono né basarsi su fonti esterne né utilizzare plausibilmente i loro modelli non rappresentino una parte eccessiva dei loro portafogli, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, di detto regolamento. Gli enti dovrebbero valutare tali condizioni con una frequenza sufficiente per tenere conto di eventuali cambiamenti, compresi quelli relativi alla disponibilità di fonti di dati esterne, e in funzione della frequenza con cui sono segnalati i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

(3)

Affinché possano tenere conto delle caratteristiche delle posizioni per i diversi emittenti, compresi la significatività e i periodi di detenzione di tali posizioni, gli enti dovrebbero essere autorizzati a elaborare metodologie interne per la stima delle probabilità di default e delle perdite in caso di default che si compongono di parti diverse, al fine di coprire tali diverse posizioni.

(4)

È necessario garantire che il rischio di default dei singoli emittenti sia sufficientemente capitalizzato. Le stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default basate su una metodologia interna, o una parte di essa, dovrebbero pertanto essere sufficientemente conservative rispetto ad altre metodologie e fonti utilizzate dagli enti. A tal fine è necessario precisare le condizioni alle quali le stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default saranno sufficientemente prudenti. In particolare, per i casi in cui gli enti non possono né basarsi su fonti esterne di dati né utilizzare plausibilmente i loro modelli, è opportuno fissare limiti ai valori che possono assumere le stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default.

(5)

Gli enti che utilizzano fonti esterne per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default dovrebbero, nell’ambito della convalida del modello interno di rischio di default, riesaminare periodicamente le stime prodotte per garantire che esse restino adeguate rispetto ai portafogli degli enti. Gli enti che utilizzano più di una fonte esterna dovrebbero stabilire una gerarchia di tali fonti esterne per assicurarne un utilizzo complessivamente coerente nel modello interno di rischio di default. Inoltre, gli enti che utilizzano fonti esterne per stimare le probabilità di default potrebbero dover effettuare una serie di azioni e procedure prima di poter produrre le stime effettive delle probabilità di default. È pertanto necessario stabilire requisiti per garantire che la metodologia utilizzata per produrre stime delle probabilità di default a partire da fonti esterne sia concettualmente solida, ossia che produca stime accurate e coerenti prive di distorsioni.

(6)

L’articolo 325 novosexagies, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di documentare i loro modelli interni in modo che le loro ipotesi di correlazione e le altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti. Per assistere le autorità competenti nell’assicurare il rispetto di tale prescrizione, è necessario specificare in che modo tale obbligo generale di documentazione debba essere applicato alle metodologie interne o alle fonti esterne utilizzate nell’ambito del modello interno di rischio di default per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default.

(7)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(8)

L’Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti relativi alla metodologia interna per stimare le probabilità di default

1.   La metodologia interna, o una parte di essa, utilizzata dall’ente per stimare le probabilità di default a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa gli stessi requisiti che si applicano alle metodologie utilizzate dagli enti che sono stati autorizzati a stimare le probabilità di default in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del medesimo regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, la metodologia interna, o una parte di essa, utilizzata dall’ente per stimare le probabilità di default soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, se, per un determinato emittente, sono soddisfatte su base trimestrale tutte le condizioni seguenti:

a)

non sono già disponibili fonti esterne che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 2 per stimare le probabilità di default per tale emittente;

b)

l’utilizzo di una metodologia interna, o di una parte di essa, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 è:

i)

non fattibile a causa della mancanza di dati di input per tale emittente; oppure

ii)

sproporzionato rispetto alla significatività o al periodo di detenzione delle posizioni pertinenti per tale emittente, sulla base della strategia di negoziazione adottata per tali posizioni;

c)

il valore di «m», calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 5, è come segue:

i)

o inferiore o uguale al 10 %;

ii)

o superiore al 10 % e l’ente intraprende tutte le azioni seguenti:

1)

indaga sulla disponibilità di fonti esterne aggiuntive che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2 e utilizza tali fonti per ridurre il valore di «m» a un valore inferiore o uguale al 10 %;

2)

effettua un’analisi di sensibilità e di scenario per valutare la solidità sotto il profilo qualitativo e quantitativo della metodologia interna o di una parte di essa.

Ai fini dell’analisi di sensibilità di cui alla lettera c), punto ii), punto 2, l’ente valuta la sensibilità dei requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 325 quinsexagies del medesimo regolamento. A tal fine, agli emittenti coperti, al momento del calcolo, dalla metodologia interna, o da una parte di essa, che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, l’ente assegna una classe di rating superiore e una classe di rating inferiore a quella utilizzata per soddisfare i requisiti di cui a tali paragrafi.

3.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, la metodologia interna dell’ente, o una parte di essa, assegna all’emittente una stima della probabilità di default pari o superiore al massimo dei valori seguenti:

a)

la massima probabilità di default assegnata agli emittenti «investment grade» di posizioni che rientrano nell’ambito del modello interno di rischio di default dell’ente e per le quali non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2;

b)

la media equiponderata delle probabilità di default assegnate agli emittenti di posizioni che rientrano nell’ambito del modello interno di rischio di default dell’ente e per le quali non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2;

Ai fini della lettera b), gli enti possono escludere gli emittenti in stato di default dal calcolo della media equiponderata delle probabilità di default, se possono assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte per tali emittenti in stato di default.

4.   In deroga al paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte e i requisiti di fondi propri per il rischio di default diminuiscono all’aumentare del valore della probabilità di default assegnata a un determinato emittente, la metodologia interna dell’ente, o una parte di essa, assegna a tale emittente una stima della probabilità di default uguale o inferiore al valore assegnato a norma del paragrafo 3, lettera b).

5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli enti calcolano il valore di «m» secondo la formula seguente:

Formula

,

dove:

DRC (intero insieme)

=

I requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sull’intero insieme delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 325 quinsexagies di tale regolamento;

DRC (altre metodologie e fonti esterne)

=

I requisiti di fondi propri calcolati a norma all’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardanti esclusivamente le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 325 quinsexagies del medesimo regolamento per i cui emittenti le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

Articolo 2

Requisiti relativi alle fonti esterne per stimare le probabilità di default

1.   Quando utilizzano fonti esterne per stimare le probabilità di default in conformità dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti, a norma degli articoli 325 tersexagies, paragrafo 2, e 325 novosexagies, paragrafo 7, di tale regolamento, convalidano periodicamente le stime delle probabilità di default da utilizzare nel modello interno di rischio di default.

2.   Gli enti ottengono le stime delle probabilità di default da fonti esterne utilizzando una metodologia concettualmente solida che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4.

3.   Gli enti che utilizzano più di una fonte esterna stabiliscono una gerarchia di tali fonti esterne.

4.   Prima di applicare la soglia minima di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assicurano che la metodologia di cui al paragrafo 2 del presente articolo soddisfi tutti i requisiti seguenti:

a)

la metodologia, basata sulla scala di classi di debitori utilizzata, la quale potrebbe anche essere una scala continua, fornisce stime delle probabilità di default corrispondenti all’orizzonte temporale applicabile di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i)

le stime delle probabilità di default sono considerate accurate per tutte le classi di debitori a seguito di un’analisi della presumibile gamma di errori di stima;

ii)

le stime delle probabilità di default sono coerenti tra classi di debitori;

iii)

le stime delle probabilità di default forniscono un’appropriata differenziazione del rischio e aumentano rigorosamente al diminuire dell’affidabilità creditizia del debitore;

iv)

i valori delle stime delle probabilità di default non sono fissati a zero per una classe di debitori unicamente sulla base del fatto che in passato non sono stati osservati default per tale classe di debitori;

b)

se le stime delle probabilità di default della metodologia non sono ricavate in combinazione con i prezzi correnti di mercato, gli enti analizzano le differenze osservate tra tali stime e le stime ricavate in combinazione con i prezzi correnti di mercato di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Requisiti relativi alla metodologia interna per stimare le perdite in caso di default

1.   La metodologia interna, o parte di essa, utilizzata dall’ente per stimare le perdite in caso di default a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa gli stessi requisiti che si applicano alle metodologie utilizzate dagli enti che sono stati autorizzati a stimare le perdite in caso di default in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del medesimo regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, la metodologia interna, o parte di essa, utilizzata dall’ente per stimare le perdite in caso di default soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, se, in relazione a una determinata posizione, sono soddisfatte su base trimestrale tutte le condizioni seguenti:

a)

non sono già disponibili fonti esterne che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4 per stimare le perdite in caso di default per tale posizione;

b)

l’utilizzo di una metodologia interna, o di una parte di essa, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 è:

i)

non fattibile a causa della mancanza di dati di input per tale posizione; oppure

ii)

sproporzionato rispetto alla significatività o al periodo di detenzione di tale posizione, sulla base della strategia di negoziazione adottata per la posizione;

c)

il valore di «m», calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 5, è come segue:

i)

o inferiore o uguale al 10 %;

ii)

o superiore al 10 % e l’ente indaga sulla disponibilità di fonti esterne aggiuntive che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 e utilizza tali fonti per ridurre il valore di «m» a un valore inferiore o uguale al 10 %.

3.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, la metodologia interna dell’ente, o parte di essa, assegna alla posizione una stima della perdita in caso di default pari o superiore ai valori seguenti:

a)

75 % per le posizioni di debito subordinato;

b)

45 % per le posizioni di debito senior non garantito;

c)

11,25 % per le posizioni in obbligazioni garantite;

d)

25 % per tutte le altre posizioni.

4.   In deroga al paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte e i requisiti di fondi propri per il rischio di default diminuiscono all’aumentare del valore della perdita in caso di default assegnata a una determinata posizione, la metodologia interna dell’ente, o una parte di essa, assegna a tale posizione una stima della perdita in caso di default uguale o inferiore ai valori stabiliti al paragrafo 3.

5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli enti calcolano il valore di «m» secondo la formula di cui all’articolo 1, paragrafo 5, dove il termine DRC (altre metodologie e fonti esterne) rappresenta i requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 riferiti esclusivamente alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 325 quinsexagies del medesimo regolamento per le quali non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Requisiti relativi alle fonti esterne per stimare le perdite in caso di default

1.   Quando utilizzano fonti esterne per stimare le perdite in caso di default in conformità dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti, a norma degli articoli 325 tersexagies, paragrafo 2, e 325 novosexagies, paragrafo 7, di tale regolamento, convalidano periodicamente le stime delle perdite in caso di default da utilizzare nel modello interno di rischio di default.

2.   Gli enti che utilizzano più di una fonte esterna stabiliscono una gerarchia di tali fonti esterne.

Articolo 5

Documentazione

1.   Gli enti la cui metodologia interna, o parte di essa, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o all’articolo 3, paragrafo 2, documentano, in relazione a tutti gli emittenti e le posizioni contemplati da tali articoli:

a)

che non sono disponibili fonti esterne che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 2 o all’articolo 4, a seconda dei casi, per stimare rispettivamente le probabilità di default per gli emittenti e le perdite in caso di default per le posizioni;

b)

che l’utilizzo di una metodologia interna che soddisfi rispettivamente i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per stimare le probabilità di default per tali emittenti o i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per stimare le perdite in caso di default per tali posizioni non sarebbe fattibile a causa della mancanza di dati di input o sarebbe sproporzionato rispetto alla significatività o al periodo di detenzione in linea con la strategia di negoziazione adottata per tali emittenti o posizioni;

c)

i valori di «m», calcolati secondo le formule di cui all’articolo 1, paragrafo 5, e all’articolo 3, paragrafo 5.

2.   Gli enti tengono un inventario aggiornato delle fonti di dati esterne utilizzate ai fini degli articoli 2 e 4, che contiene tutti gli elementi seguenti:

a)

una descrizione delle metodologie utilizzate per ottenere stime delle probabilità di default da fonti esterne in conformità dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2;

b)

la documentazione e le motivazioni di fondo laddove l’ente abbia individuato termini, informazioni o ipotesi diversi nella contabilizzazione delle perdite attese su crediti e nelle stime delle probabilità di default da fonti esterne per le esposizioni nell’ambito del modello interno di rischio di default al fine di assicurare una sana gestione del rischio di credito, come approvata dall’alta dirigenza;

c)

una descrizione delle metodologie utilizzate per ottenere stime delle perdite in caso di default da fonti esterne in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1;

d)

i risultati della convalida effettuata in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1;

e)

la gerarchia delle fonti esterne utilizzate, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 2.

Ai fini della lettera a), se le stime delle probabilità di default differiscono da quelle utilizzate nelle metodologie interne di gestione del rischio dell’ente e tali differenze non sono dovute ai requisiti di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali differenze sono incluse nella descrizione delle metodologie.

Ai fini della lettera c), se le stime delle perdite in caso di default differiscono da quelle utilizzate nelle metodologie interne di gestione del rischio dell’ente e tali differenze non sono dovute ai requisiti di cui all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali differenze sono incluse nella descrizione delle metodologie.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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