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Dokumentas 32023R1537

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1537 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull’uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l’anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/4880

    GU L 187 del 26.7.2023, p. 26—39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Dokumento teisinis statusas Galioja: Šis aktas pakeistas. Dabartinė konsoliduota redakcija: 26/07/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1537/oj

    26.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 187/26


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1537 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 2023

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull’uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l’anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 10, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2022/2379 istituisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee relative agli input e agli output agricoli.

    (2)

    Le norme transitorie sulla tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si applicano per gli anni 2025, 2026 e 2027, come stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379. In base a tali norme, i dati relativi all’uso devono essere trasmessi una sola volta, per l’anno di riferimento 2026.

    (3)

    Le statistiche sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari dovrebbero essere raccolte annualmente a partire dall’anno di riferimento 2025.

    (4)

    È necessario specificare i requisiti in materia di dati per la produzione di statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prodotti fitosanitari al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l’armonizzazione.

    (5)

    Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce che i dati statistici relativi alla dimensione della produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica nell’Unione. L’uso di prodotti fitosanitari nella produzione biologica costituisce una parte importante di tali dati.

    (6)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall’elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.

    (7)

    La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, per evitare incoerenze tra gli Stati membri. In particolare, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379, in deroga all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), è necessario specificare un elenco comune di colture affinché tutti gli Stati membri forniscano informazioni sull’uso dei prodotti fitosanitari. L’elenco dovrebbe coprire, insieme ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell’Unione. L’elenco può essere integrato dagli Stati membri con colture rilevanti a livello nazionale.

    (8)

    È opportuno specificare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379.

    (9)

    Qualora l’operazione sia ritenuta fattibile da un punto di vista tecnico, la copertura dei set di dati può essere riveduta per includere statistiche sull’uso dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e negli impianti di stoccaggio.

    (10)

    Affinché le statistiche sui prodotti fitosanitari mantengano la loro coerenza con gli aggiornamenti periodici dell’elenco delle sostanze attive approvate, è necessario che siano allineate al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

    (11)

    Le statistiche sui prodotti fitosanitari sono necessarie ai fini del monitoraggio della politica agricola comune e delle pertinenti politiche a sostegno dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo, e dei relativi traguardi.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Requisiti in materia di dati

    1.   Gli Stati membri forniscono dati sul dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set aggregati di dati.

    2.   Le statistiche comprendono:

    a)

    tutte le sostanze attive specificate ai punti i) e ii) del presente articolo e contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell’articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), comprese quelle immesse sul mercato con un permesso di commercio parallelo di cui all’articolo 52 di tale regolamento:

    i)

    le sostanze attive elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

    ii)

    le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in situazioni di emergenza di cui all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, diverse da quelle di cui al punto i), e indipendentemente dal loro status di approvazione;

    b)

    l’uso delle sostanze attive di cui al punto a) da parte di utilizzatori professionali in agricoltura.

    3.   I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.

    Articolo 2

    Set di dati

    1.   Il contenuto dei set di dati è specificato nell’allegato I per le seguenti tematiche dettagliate:

    1)

    prodotti fitosanitari immessi sul mercato;

    2)

    uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

    2.   Per ciascun set di dati la sezione I dell’allegato I specifica:

    1)

    la descrizione del contenuto dei dati;

    2)

    le variabili da compilare sulla produzione biologica;

    3)

    i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);

    4)

    i periodi di riferimento;

    5)

    le unità di misura.

    3.   Per ciascun set di dati la sezione II dell’allegato I specifica se del caso:

    1)

    la descrizione delle unità di misura;

    2)

    eventuali requisiti tecnici riguardanti le variabili.

    Articolo 3

    Requisiti in materia di qualità

    Quando le rilevazioni di dati sono effettuate sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell’unità geografica pertinente. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, ad esempio per fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità statistica è assicurata in altri modi affinché le statistiche siano rappresentative del campo di osservazione descritto e rispettino i criteri di qualità stabiliti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

    Articolo 4

    Classificazioni

    Le sostanze attive di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono comunicate utilizzando la classificazione di cui all’allegato II.

    Articolo 5

    Descrizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all’allegato III.

    Articolo 6

    Regime transitorio

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodi di riferimento 2025-2027. Le norme del regime transitorio di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379 per il periodo 2025-2027 si applicano solo ai dati sulla tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


    ALLEGATO I

    SET DI DATI 1

    Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

    Dominio:

    e.

    Statistiche sui prodotti fitosanitari

    Tematica:

    i.

    Prodotti fitosanitari

    Tematica dettagliata:

    i.1

    Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

    SEZIONE I

    Contenuto dei dati

    I dati comprendono tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli immessi sul mercato con un permesso di commercio parallelo (1) e/o con un’autorizzazione di emergenza (2).

    Categorie di prodotti fitosanitari

    Termine

    31 dicembre dell’anno N+1

    Sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato, totale:

    Q

    N

    :

    l’anno cui si riferiscono i dati

    Q

    :

    Quantità di sostanze attive immesse sul mercato (kg)

    Periodo di riferimento

    :

    anno civile

    Periodicità

    :

    annuale

    Livello geografico

    :

    nazionale

    SEZIONE II

    Descrizione delle unità di misura

    Quantità di sostanze attive: la quantità di sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

    Requisiti tecnici riguardanti le variabili

    I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

    SET DI DATI 2

    Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

    Dominio:

    e.

    Statistiche sui prodotti fitosanitari

    Tematica:

    i.

    Prodotti fitosanitari

    Tematica dettagliata:

    i.2

    Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

    SEZIONE I

    Contenuto dei dati

    I dati riguardano le superfici coltivate a colture di cui all’elenco comune, nelle aziende agricole degli Stati membri, trattate con prodotti fitosanitari e le quantità di tutte le sostanze attive utilizzate durante il periodo di riferimento, comprese quelle utilizzate con autorizzazioni di emergenza (3).

    Caratteristiche relative alle colture

    Termine

    31 dicembre dell’anno N+1

    Superficie trattata

    Quantità di sostanza attiva

    Frumento (grano) tenero e spelta

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Frumento (grano) duro

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Orzo

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Granturco e misto di granturco

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Mais verde

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Semi di colza e di ravizzone

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Semi di girasole

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Patate (incluse le patate da semina)

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Mele

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Uve da vino

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Uve da tavola

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Arance

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Olive

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Cavoli

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Carote

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Cipolle

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Pomodori di pieno campo

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Pomodori in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Fragole all’aperto

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    Fragole in serre o sotto ripari accessibili all’uomo

    NAT, OAT

    NQS, OQS

    N

    :

    l’anno cui si riferiscono i dati

    NAT

    :

    superficie non biologica trattata (ha)

    OAT

    :

    superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) trattata (ha)

    NQS

    :

    quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie non biologica (kg)

    OQS

    :

    quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) (kg)

    Periodo di riferimento

    :

    anno di raccolta

    Periodicità

    :

    2026

    Livello geografico

    :

    nazionale

    SEZIONE II

    Descrizione delle unità di misura

    Superficie trattata (ha): la superficie fisica della coltura da raccogliere, nell’anno di raccolta, trattata almeno una volta durante il periodo di riferimento con una data sostanza attiva classificata come da allegato II, a prescindere dal numero di applicazioni.

    Superficie non biologica trattata (ha) la superficie trattata, escluse le superfici a coltura biologica certificate o in fase di conversione.

    Superficie biologica trattata (ha) la superficie trattata che è certificata a coltura biologica o in fase di conversione a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    Quantità di sostanza attiva (kg): la quantità di ciascuna delle sostanze attive definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), classificate come da allegato II, utilizzate sulla coltura durante il periodo di riferimento.

    Quantità utilizzata sulla superficie non biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture raccolte da superficie non biologica.

    Quantità utilizzata sulla superficie biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture provenienti da superfici biologiche (certificate o in fase di conversione).

    Requisiti tecnici riguardanti le variabili

    I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

    I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli utilizzati con autorizzazioni di emergenza. I dati devono comprendere tutti i trattamenti a partire dalla semina/piantagione fino alla fine della raccolta.

    I dati sulla superficie trattata devono essere raccolti in modo che i dati relativi a superficie e quantità per coltura (senza doppio conteggio) siano disponibili anche a livello di aggregazione in classi chimiche, categorie di prodotti e gruppi principali.

    I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati nelle aziende agricole (escluso l’utilizzo negli impianti di stoccaggio e per le sementi).


    (1)  Definito all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)  Definita all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (3)  Definita all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (4)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).


    ALLEGATO II

    C LASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE PRESENTI NEI PRODOTTI FITOSANITARI

    Gruppi principali

    Categorie di prodotti

    Classi chimiche (1)

    Totale delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari

     

     

    Fungicidi e battericidi

     

     

     

    Fungicidi inorganici

     

     

     

    Composti di rame

     

     

    Zolfo inorganico

     

     

    Altri fungicidi inorganici

     

    Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

     

     

     

    Fungicidi carbanilati

     

     

    Fungicidi carbammati

     

     

    Fungicidi ditiocarbammati

     

     

    Altri fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

     

    Fungicidi a base di benzimidazoli

     

     

     

    Fungicidi benzimidazolici

     

     

    Altri fungicidi a base di benzimidazoli

     

    Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

     

     

     

    Fungicidi conazolici

     

     

    Fungicidi imidazolici

     

     

    Altri fungicidi a base di imidazoli e triazoli

     

    Fungicidi a base di morfoline

     

     

     

    Fungicidi morfolinici

     

     

    Altri fungicidi a base di morfoline

     

    Fungicidi di origine microbiologica o botanica

     

     

     

    Fungicidi microbiologici

     

     

    Fungicidi botanici

     

     

    Altri fungicidi di origine microbiologica o botanica

     

    Battericidi

     

     

     

    Battericidi inorganici

     

     

    Altri battericidi

     

    Altri fungicidi e battericidi

     

     

     

    Fungicidi azoto alifatici

     

     

    Fungicidi ammidici

     

     

    Fungicidi anilidici

     

     

    Fungicidi aromatici

     

     

    Fungicidi dicarbossimidici

     

     

    Fungicidi dinitroanilinici

     

     

    Fungicidi dinitrofenolici

     

     

    Fungicidi fosforganici

     

     

    Fungicidi ossazolici

     

     

    Fungicidi fenilpirrolici

     

     

    Fungicidi ftalimmidici

     

     

    Fungicidi pirimidinici

     

     

    Fungicidi chinolinici

     

     

    Fungicidi chinonici

     

     

    Fungicidi strobilurinici

     

     

    Fungicidi ureici

     

     

    Fungicidi non classificati

    Erbicidi, essiccanti e antimuschio

     

     

     

    Erbicidi a base di fenossifitoormoni

     

     

     

    Erbicidi fenossici

     

     

    Altri erbicidi a base di fenossifitoormoni

     

    Erbicidi a base di triazine e triazinoni

     

     

     

    Erbicidi triazinici

     

     

    Erbicidi triazinonici

     

     

    Altri erbicidi a base di triazine e triazinoni

     

    Erbicidi a base di ammidi e anilidi

     

     

     

    Erbicidi ammidici

     

     

    Erbicidi anilidici

     

     

    Erbicidi cloroacetanilidici

     

     

    Altri erbicidi a base di ammidi e anilidi

     

    Erbicidi a base di carbammati e biscarbammati

     

     

     

    Erbicidi biscarbammati

     

     

    Erbicidi carbammati

     

     

    Altri erbicidi a base di carbammati e biscarbammati

     

    Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

     

     

     

    Erbicidi dinitroanilinici

     

     

    Altri erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

     

    Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea

     

     

     

    Erbicidi sulfonilureici

     

     

    Erbicidi uracilici

     

     

    Erbicidi ureici

     

     

    Altri erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea

     

    Altri erbicidi

     

     

     

    Erbicidi arilossifenossi-propionati

     

     

    Erbicidi benzofuranici

     

     

    Erbicidi a base di acido benzoico

     

     

    Erbicidi bipiridilici

     

     

    Erbicidi a base di cicloesandione

     

     

    Erbicidi diazinici

     

     

    Erbicidi dicarbossimidici

     

     

    Erbicidi a base di difenil etere

     

     

    Erbicidi imidazolinonici

     

     

    Erbicidi inorganici

     

     

    Erbicidi isossazolici

     

     

    Erbicidi nitrilici

     

     

    Erbicidi fosforganici

     

     

    Erbicidi fenilpirazolici

     

     

    Erbicidi piridazinonici

     

     

    Erbicidi piridin-carbossammidi

     

     

    Erbicidi a base di acido piridincarbossilico

     

     

    Erbicidi a base di acido piridilossiacetico

     

     

    Erbicidi chinolinici

     

     

    Erbicidi tiadiazinici

     

     

    Erbicidi tiocarbammati

     

     

    Erbicidi triazolici

     

     

    Erbicidi triazolinonici

     

     

    Erbicidi triazolonici

     

     

    Erbicidi trichetonici

     

     

    Erbicidi non classificati

    Insetticidi e acaricidi

     

     

     

    Insetticidi a base di piretroidi

     

     

     

    Insetticidi piretroidi

     

     

    Altri insetticidi a base di piretroidi

     

    Insetticidi a base di idrocarburi clorinati

     

     

     

    Insetticidi a base di diamide antranilica

     

     

    Altri insetticidi a base di idrocarburi clorinati

     

    Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati

     

     

     

    Insetticidi ossima-carbammati

     

     

    Insetticidi carbammati

     

     

    Altri insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati

     

    Insetticidi a base di organofosfati

     

     

     

    Insetticidi organofosfatici

     

     

    Altri insetticidi a base di organofosfati

     

    Insetticidi di origine microbiologica o botanica

     

     

     

    Insetticidi microbiologici

     

     

    Insetticidi botanici

     

     

    Altri insetticidi di origine microbiologica o botanica

     

    Acaricidi

     

     

     

    Acaricidi pirazolici

     

     

    Acaricidi tetrazinici

     

     

    Altri acaricidi

     

    Altri insetticidi

     

     

     

    Insetticidi prodotti dalla fermentazione

     

     

    Insetticidi benzoilureici

     

     

    Insetticidi carbazati

     

     

    Insetticidi diacilidrazinici

     

     

    Regolatori della crescita degli insetti

     

     

    Insetticidi nitroguanidinici

     

     

    Insetticidi organostannici

     

     

    Insetticidi ossadiazinici

     

     

    Insetticidi della famiglia dei fenil-eteri

     

     

    Insetticidi (fenil-)pirazolici

     

     

    Insetticidi piridinici

     

     

    Insetticidi della famiglia delle piridilmetilammine

     

     

    Insetticidi a base di estere di solfito

     

     

    Insetticidi a base di acido tetronico

     

     

    Attrattivi per insetti feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLPs)

     

     

    Altri attrattivi per insetti

     

     

    Insetticidi - acaricidi non classificati

    Molluschicidi

     

     

     

    Molluschicidi

     

     

     

    Molluschicidi

    Regolatori della crescita delle piante

     

     

     

    Regolatori fisiologici della crescita delle piante

     

     

     

    Regolatori fisiologici della crescita delle piante

     

     

    Altri regolatori fisiologici della crescita delle piante

     

    Inibitori di germinazione

     

     

     

    Inibitori di germinazione

     

     

    Altri inibitori di germinazione

     

    Altri regolatori della crescita delle piante

     

     

     

    Altri regolatori della crescita delle piante

    Altri prodotti fitosanitari

     

     

     

    Oli vegetali

     

     

     

    Oli vegetali

     

    Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)

     

     

     

    Bromuro di metile

     

     

    Nematocidi biologici

     

     

    Nematocidi organofosforici

     

     

    Altri sterilizzanti del terreno

     

    Rodenticidi

     

     

     

    Rodenticidi

     

    Tutti gli altri prodotti fitosanitari

     

     

     

    Disinfettanti

     

     

    Repellenti

     

     

    Altri prodotti fitosanitari


    (1)  Si applica anche ai prodotti fitosanitari di origine microbiologica o botanica a fini di armonizzazione.


    ALLEGATO III

    DESCRIZIONI

    Un prodotto fitosanitario è un prodotto, nella forma in cui è fornito all’utilizzatore, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e destinato ad uno degli usi descritti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    Sostanze attive: le sostanze attive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    Immissione sul mercato: l’immissione sul mercato come definita all’articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    Colture: le colture agricole come definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione (1).

    Classificazione delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari: aggregazione delle sostanze attive per gruppi principali, categorie di prodotti e classi chimiche.

    Anno di raccolta Anno civile in cui inizia la raccolta, compreso il periodo in cui sono adottate tutte le misure preparatorie (come la lavorazione del suolo, l’impianto e l’applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) per garantire tale raccolta, anche durante l’anno civile precedente.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta Ufficiale).


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