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Document 32023R1225

Regolamento delegato (UE) 2023/... della Commissione del 22 giugno 2023 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione

C/2023/4035

GU L 160 del 26.6.2023, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1225/oj

26.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 160/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/... DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2023

recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219 in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

L'attuale situazione economica è caratterizzata da un costo della vita generalmente elevato, che incide sul consumo e sulle vendite di vino, e da un aumento dei costi dei fattori di produzione per la produzione agricola e la trasformazione del vino, che incidono sui prezzi del vino. Tali circostanze minacciano di perturbare notevolmente il mercato vitivinicolo dell'Unione in quanto colpiscono diversi importanti Stati membri produttori, aumentando le scorte di vino disponibili a livelli che rischiano di diventare insostenibili in vista della prossima stagione di vendemmia e produzione e causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori di vino.

(2)

L'inflazione mondiale e la conseguente riduzione del potere d'acquisto dei consumatori stanno aggravando ulteriormente la tendenza generale alla diminuzione del consumo del vino osservata negli ultimi anni. L'apparente calo del consumo nella campagna di commercializzazione in corso è stimato al 7 % in Italia, al 10 % in Spagna, al 15 % in Francia, al 22 % in Germania e al 34 % in Portogallo rispetto alla situazione del mercato precedente la pandemia di COVID-19. La tendenza interessa in particolare alcuni segmenti del mercato vitivinicolo, segnatamente i vini rossi e rosati.

(3)

Le cifre disponibili mostrano, nella campagna di commercializzazione in corso, un calo delle vendite di vino in linea con la diminuzione osservata nella domanda interna, ad esempio un calo delle vendite pari al 5,3 % in Spagna e in Francia, con alcune zone fortemente colpite in cui le vendite sono diminuite del 25-35 % rispetto allo stesso periodo della campagna precedente. Al tempo stesso le esportazioni di vino dell'Unione per il periodo da gennaio ad aprile 2023 sono inferiori dell'8,5 % rispetto allo stesso periodo del 2022.

(4)

L'aumento generale dei costi dei principali fattori di produzione della produzione agricola, come i costi dei concimi, dell'energia e delle bottiglie necessari per la produzione del vino, dovuto in parte anche alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha portato a un aumento eccezionale dei costi di produzione, che in alcuni Stati è arrivato a toccare un aumento medio stimato del 30-40 %. Tali circostanze esercitano un'ulteriore pressione sui produttori di vino dell'Unione e riducono la loro capacità di attuare azioni di commercializzazione e di effettuare investimenti. Inoltre, nonostante l'aumento dei costi lungo l'intero ciclo di produzione del vino, i dati disponibili indicano un brusco calo dei prezzi di determinati vini nelle regioni più colpite dalla crisi rispetto alla situazione precedente la pandemia di COVID-19, ad esempio una diminuzione dei prezzi compresa tra il 10 % e il 26 % per alcune regioni della Francia.

(5)

Considerati congiuntamente, questi fattori indicano una riduzione generale della domanda e delle vendite di vini dell'Unione, in un contesto in cui la produzione nell'Unione è aumentata del 4 % rispetto alla campagna di commercializzazione precedente, andando ad aggiungersi a scorte iniziali già elevate (+ 2 % rispetto alla media degli ultimi cinque anni). Se non si interviene rapidamente per ridurre il crescente eccesso di offerta, la situazione rischia di perturbare gravemente il mercato provocando un forte squilibrio generale del mercato al più tardi con l'arrivo della nuova vendemmia, quando i produttori di vino non disporranno più di capacità di stoccaggio per la nuova produzione e saranno costretti a vendere a prezzi ancora più bassi.

(6)

In questa fase le condizioni di mercato attuali generano perturbazioni di mercato eterogenee per il settore vitivinicolo nelle diverse regioni di produzione in quanto il mercato vitivinicolo dell'Unione è fortemente segmentato. Tali perturbazioni sono consistenti in determinate regioni di vari Stati membri e colpiscono in particolare i segmenti di mercato dei vini rossi e rosati. Alcuni esempi che illustrano la frammentazione del mercato sono un eccesso di scorte del 27 % rispetto alla media quinquennale in Estremadura in Spagna, del 24 % e del 14 % rispetto alla campagna precedente rispettivamente nella regione di Lisbona e nell'Alentejo in Portogallo e del 26 % per i vini rosati all'inizio dell'attuale campagna di commercializzazione rispetto all'inizio della precedente nella Languedoc-Roussillon in Francia.

(7)

Allo stesso tempo le condizioni del mercato vitivinicolo dell'Unione si sono già aggravate, in particolare nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, a seguito di restrizioni commerciali in passato, alla diminuzione del consumo durante la pandemia di COVID-19 e di diversi eventi meteorologici estremi. Le attuali condizioni difficili infliggono un ulteriore colpo a un settore già fragile e comportano perdite di reddito consistenti per tutti gli attori del settore. I viticoltori delle regioni più toccate degli Stati membri incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. È pertanto necessaria un'azione immediata anche a tale riguardo per rispondere efficacemente a una situazione di mercato così eterogenea, consentendo agli Stati membri di riorientare parte delle risorse finanziarie destinate ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e di offrire un sostegno su misura ai diversi attori del settore.

(8)

L'eliminazione dal mercato delle regioni più colpite di alcuni quantitativi di vino che non trovano sbocchi di mercato adeguati contribuirebbe a correggere gli squilibri di mercato e a impedire che la turbativa attuale si trasformi in una turbativa più grave e duratura dell'intero settore vitivinicolo dell'Unione. Ove giustificato, la distillazione del vino dovrebbe essere introdotta temporaneamente come misura ammissibile nell'ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo per contribuire a migliorare l'equilibrio del mercato e la situazione economica dei produttori di vino nelle regioni di produzione più colpite. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, l'uso dell'alcole così ottenuto non dovrebbe essere consentito nell'industria alimentare e delle bevande e dovrebbe essere limitato a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, e a fini energetici. Per evitare abusi o sovracompensazioni a seguito dell'attuazione di questa misura eccezionale, è opportuno chiedere agli Stati membri di orientare la misura verso le regioni che presentano squilibri di mercato, di basarla su criteri oggettivi e di limitare la compensazione che verseranno ai prezzi di mercato recenti.

(9)

La misura di "vendemmia verde" di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è utilizzata come misura di gestione del mercato in previsione di una produzione eccessiva di uve. Per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali condizioni di mercato e ridurre il rischio che la situazione si ripeta nella prossima campagna di commercializzazione, è opportuno consentire una certa flessibilità nell'attuazione di questa misura nel corso dell'esercizio finanziario 2023. In particolare, è necessario, a titolo eccezionale, prevedere deroghe all'articolo 47, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per consentire la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli immaturi in una parte dell'azienda, purché ciò avvenga su intere parcelle, e prevedere l'aumento temporaneo del contributo massimo dell'Unione per tale misura.

(10)

L'inserimento della "distillazione in caso di crisi" tra le misure ammissibili e l'introduzione della flessibilità per la "vendemmia verde" rappresentano una forma di sostegno finanziario che non richiede tuttavia finanziamenti aggiuntivi dell'Unione, in quanto continuano ad applicarsi i limiti di bilancio per i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo per l'esercizio finanziario 2023 di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Gli Stati membri possono pertanto decidere di destinare maggiori fondi alle misure in questione solo nel quadro del bilancio annuale previsto nel medesimo allegato. Il sostegno finanziario alle due misure di crisi sopra citate mira pertanto a fornire sostegno al settore in una determinata situazione di mercato instabile, senza dover prima mobilitare fondi supplementari.

(11)

Al fine di aumentare l'efficacia delle risorse finanziarie dell'Unione che possono essere assegnate a tali misure di crisi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a integrare l'assistenza finanziaria dell'Unione con pagamenti nazionali che coprano fino al 50 % del sostegno concesso per le due misure di crisi di cui al presente regolamento.

(12)

L'andamento negativo del mercato, l'aumento dei costi e i conseguenti problemi di liquidità degli operatori del settore vitivinicolo rendono difficile l'attuazione delle misure dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo in un momento in cui è fondamentale migliorare l'orientamento al mercato del settore. Per garantire l'efficacia dell'attuazione dei programmi nel contesto economico e di mercato prevalente nel settore vitivinicolo, è opportuno aumentare temporaneamente il contributo massimo dell'Unione alle misure "promozione", "ristrutturazione e riconversione dei vigneti", "vendemmia verde" e "investimenti".

(13)

È inoltre importante fornire ai beneficiari la flessibilità adeguata per attuare le proprie operazioni nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno, così che possano reagire alle incertezze del mercato attuali e adattare le proprie operazioni ogniqualvolta necessario. Tale flessibilità rappresenta un'ulteriore misura di sostegno al mercato per impedire che la turbativa economica attuale si trasformi in una turbativa più grave e duratura del mercato vitivinicolo dell'Unione e garantisce che le altre misure eccezionali stabilite nel presente regolamento, una volta decise da uno Stato membro, possano essere attuate in modo efficiente anche a livello dei beneficiari. Pertanto, come ulteriore misura eccezionale, è necessario derogare al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (3) e consentire agli Stati membri di concedere una certa flessibilità ai beneficiari al fine di adeguare le operazioni pianificate secondo una procedura semplificata e di consentire la loro parziale attuazione in casi debitamente giustificati.

(14)

Poiché i motivi per attuare tassi finanziari dell'Unione maggiorati per determinate misure e per concedere una certa flessibilità nella gestione dei programmi riguardano la situazione economica attuale del settore vitivinicolo e poiché le misure sono temporanee, è opportuno limitare il loro ambito di applicazione alle operazioni che hanno iniziato ad essere attuate nel corso dell'esercizio finanziario 2023. Per contro, le misure non dovrebbero applicarsi, ad esempio, alle operazioni attuate negli esercizi finanziari precedenti e solo pagate nell'esercizio finanziario 2023.

(15)

Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto dell'attuale turbativa e del breve tempo a disposizione degli Stati membri per attuare le misure incluse nel presente regolamento entro l'esercizio finanziario in corso, e al fine di prevenire un ulteriore deterioramento del mercato, è necessario intervenire immediatamente. Da un lato, nelle regioni più colpite l'eccesso di offerta deve essere eliminato dal mercato il prima possibile e comunque prima dell'inizio della nuova vendemmia, entro la fine di agosto o l'inizio di settembre 2023, altrimenti la situazione di mercato si deteriorerebbe ulteriormente e lo squilibrio attuale proseguirebbe nella nuova campagna di commercializzazione, rischiando di causare una crisi duratura dell'intero mercato vitivinicolo dell'Unione. Dall'altro lato, tutte le misure incluse nel presente regolamento devono essere attuate prima della scadenza degli attuali programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, che si applicano solo fino al 15 ottobre 2023, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Ai sensi di tale disposizione, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2023. Il ritardo dell'azione rischierebbe pertanto di rendere difficile o persino impossibile per gli Stati membri interessati di attuare le misure entro l'esercizio finanziario 2023, che è l'ultimo anno di attuazione degli attuali programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

(16)

Per questi motivi imperativi di urgenza, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(17)

Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe temporanee all'articolo 43 e all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.   In deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui all'articolo 2 del presente regolamento possono essere finanziate a titolo dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo.

2.   In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono finanziare con pagamenti nazionali fino al 50 % del sostegno concesso a norma dell'articolo 2 del presente regolamento e dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Distillazione temporanea di vino in caso di crisi

1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vino secondo le condizioni di cui al presente articolo. Tale sostegno è proporzionato, debitamente giustificato dallo Stato membro e destinato ai vini e alle regioni di produzione più colpiti, conformemente al secondo comma. Esso può essere attuato a livello nazionale o regionale per i vini rossi o rosati, separatamente o congiuntamente per i vini dei due colori, che possono essere a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta oppure senza denominazione di origine protetta né indicazione geografica protetta.

Gli Stati membri che decidono di attuare tale misura dimostrano, per ciascun tipo e colore di vino ammissibile, a livello regionale o nazionale, a seconda dei casi, il verificarsi di una o più delle condizioni di mercato seguenti:

a)

un aumento considerevole delle ultime scorte di vino disponibili a livello di produzione rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti o rispetto al quantitativo medio delle scorte per lo stesso periodo delle cinque campagne di commercializzazione precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

b)

una diminuzione considerevole del prezzo medio di mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto al prezzo medio delle tre campagne precedenti o rispetto al prezzo medio delle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso delle medie annuali;

c)

una diminuzione considerevole delle vendite cumulate sul mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto alla media delle tre campagne precedenti per lo stesso periodo o rispetto alla media delle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso delle vendite cumulate per lo stesso periodo, e a condizione che tale diminuzione non risulti da un calo della produzione.

2.   L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.

3.   I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.

4.   Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione. Il vino da distillare nell'ambito della presente misura è originario dell'Unione e soddisfa i requisiti di commercializzazione all'interno dell'Unione e dei pertinenti disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

5.   Nei rispettivi programmi nazionali di sostegno gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità per i beneficiari. Tali criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

6.   Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, che prevedano:

a)

le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;

b)

la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c)

la verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;

d)

la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e)

le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

7.   Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. L'importo del sostegno è fissato a livello regionale o nazionale, a seconda dei casi, per ciascun tipo e colore di vino ammissibile di cui al paragrafo 1. L'importo del sostegno non può superare l'80 % del prezzo medio mensile più basso rilevato a livello di produzione nella campagna di commercializzazione 2022/2023 per ciascun tipo e colore di vino ammissibile cui si applica la misura, nella regione interessata o nel territorio dello Stato membro. Qualora i prezzi di mercato rilevati non siano disponibili, è possibile far effettuare una stima da un'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base dei migliori dati disponibili.

8.   Gli articoli 1, 2 e 43, gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (5) e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (6) si applicano mutatis mutandis al sostegno per la distillazione in caso di crisi.

9.   Entro il 31 agosto 2023 gli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi e il colore di vino ammissibile e le regioni cui si applica la misura, nonché la relativa giustificazione a norma del paragrafo 1, gli importi della compensazione da applicare a norma del paragrafo 7 e la relativa giustificazione, come pure i volumi che si prevede di distillare.

Articolo 3

Deroga temporanea all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di vendemmia verde

In deroga all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso dell'esercizio finanziario 2023 per "vendemmia verde" si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull'intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.

Articolo 4

Deroghe temporanee all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di tassi di finanziamento

1.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante l'esercizio finanziario 2023 il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione non supera il 60 % della spesa ammissibile.

2.   In deroga all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante l'esercizio finanziario 2023 il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 60 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera l'80 %.

3.   In deroga all'articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2023 durante l'esercizio finanziario 2023 il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4.   In deroga all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante l'esercizio finanziario 2023 al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili:

a)

60 % nelle regioni meno sviluppate;

b)

50 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c)

80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;

d)

75 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 5

Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2016/1149

1.   In deroga all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 durante l'esercizio finanziario 2023 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.

2.   In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 durante l'esercizio finanziario 2023:

a)

gli Stati membri possono consentire che le modifiche apportate dai beneficiari all'operazione inizialmente approvata che sono effettuate entro il 15 ottobre 2023 siano attuate senza approvazione preventiva delle autorità competenti, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione e i suoi obiettivi generali e che non venga superato l'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Il beneficiario comunica la modifica all'autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro;

b)

gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, consentire ai beneficiari di presentare modifiche che sono effettuate entro il 15 ottobre 2023 e che modificano l'obiettivo dell'intera operazione già approvata nell'ambito delle misure di cui agli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano completate le singole azioni in corso che fanno parte dell'intera operazione. Il beneficiario comunica la modifica all'autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l'approvazione preventiva dell'autorità competente.

3.   In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se la modifica dell'operazione già approvata è stata comunicata all'autorità competente e da questa approvata in conformità del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, il sostegno è versato per le singoli azioni già realizzate nell'ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state completamente realizzate e sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco conformemente al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (8).

4.   In deroga all'articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 durante l'esercizio finanziario 2023 per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2023 gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione, quando le operazione sostenute a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.

Articolo 6

Applicazione delle misure di mercato eccezionali a carattere temporaneo

Gli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e attuate non oltre il 15 ottobre 2023.

Gli articoli 4 e 5 si applicano alle operazioni la cui attuazione è iniziata nell'esercizio finanziario 2023.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(7)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).


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