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Document 32023R1173

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 della Commissione del 15 giugno 2023 che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi, modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/3795

    GU L 155 del 16.6.2023, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1173/oj

    16.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 155/28


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1173 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 2023

    che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi, modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

    (2)

    L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l’obbligo per la Commissione di adottare un regolamento per il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali nessuna richiesta conforme all’articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni, o per i quali è stata presentata una richiesta successivamente ritirata.

    (3)

    È pertanto opportuno ritirare dal mercato gli additivi per mangimi figuranti nell’elenco dell’allegato.

    (4)

    Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate.

    (5)

    A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi figuranti nell’elenco, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione (3) e abrogare i regolamenti (CE) n. 1453/2004 (4), (CE) n. 2148/2004 (5) e (CE) n. 943/2005 (6) della Commissione.

    (6)

    È opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale possano esaurirsi le scorte esistenti degli additivi in questione, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con detti additivi, al fine di consentire alle parti interessate di adeguarsi al ritiro di tali prodotti dal mercato.

    (7)

    Il ritiro dal mercato dei prodotti figuranti nell’elenco dell’allegato non osta a che essi siano autorizzati o soggetti a una misura relativa al loro status a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ritiro dal mercato

    Gli additivi per mangimi di cui all’allegato sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie di animali o le categorie di animali indicate in detto allegato.

    Articolo 2

    Misure transitorie per gli additivi per mangimi da ritirare dal mercato

    1.   Le scorte esistenti degli additivi figuranti nell’elenco dell’allegato possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 6 luglio 2024.

    2.   Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 6 ottobre 2024.

    3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino al 6 luglio 2025.

    Articolo 3

    Modifica del regolamento (CE) n. 1810/2005

    Il regolamento (CE) n. 1810/2005 è così modificato:

    1)

    l’articolo 3 è soppresso;

    2)

    l’allegato III è soppresso.

    Articolo 4

    Abrogazioni

    Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all’autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l’autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l’autorizzazione permanente e l’autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell’alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).

    (6)  Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).


    ALLEGATO

    Additivi per mangimi da ritirare dal mercato in conformità all’articolo 1

    PARTE 1

    Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per tutte le specie animali e categorie di animali

    Numero di identificazione

    Additivo

    Specie o categoria di animali

    Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

    E 433

    Monoleato di poliossietilene (20) sorbitano

    Tutte le specie

    E 413

    Gomma adragante

    Tutte le specie

    Leganti, antiagglomeranti e coagulanti

    E 561

    Vermiculite

    Tutte le specie

    E 599

    Perlite

    Tutte le specie

    Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite

     

    Vitamina B12 o cianocobalamina. Tutte le forme ad eccezione del preparato di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 contenente ≤ 1 % di cianocobalamina, in forma solida [3a835] (1).

    Tutte le specie

    Additivi per l’insilaggio

    Microrganismi

     

    Lactobacillus casei NBRC 3425 (ATCC 7469)

    Tutte le specie

     

    Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 (IFO 0203)

    Tutte le specie

    Enzimi

     

    ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 da Aspergillus oryzae CBS 585.94

    Tutte le specie

    Coloranti compresi i pigmenti

    Altri coloranti

    E 150b, E 150c ed E 150d

    Colori caramello quali sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari

    Tutte le specie

    Prodotti naturali - definiti su base botanica

    Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito

     

    Abies alba Mill., A. sibirica Ledeb.: olio di pino mugo CAS 8021-29-2 FEMA 2905 CoE 5 EINECS 294-351-9

    Tutte le specie

     

    Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) = Acanthopanax s. Harms: estratto di eleuterococco (a base di solventi)

    Tutte le specie

     

    Helianthus annuus L.: assoluto di girasole comune/olio di girasole comune/tintura di girasole comune

    Tutte le specie

     

    Origanum heracleoticum L.: estratto di origano greco/oleoresina/olio di origano greco

    Tutte le specie

     

    Origanum heracleoticum L.: olio di origano

    Tutte le specie

     

    Petroselinum sativum Hoffm. = P. crispum Mill. = P. hortense L.: olio di foglie di prezzemolo CAS 8000-68-8 FEMA 2836 CoE 326 EINECS 281-677-1/olio di semi di prezzemolo CAS 8000-68-8 CoE 326 EINECS 281-677-1

    Tutte le specie

     

    Trachyspermum ammi (L.) Sprag. et Turr.: olio di ajowan

    Tutte le specie

     

    Bupleurum rotundifolium L.: tintura di Buplerum rotundifolium

    Tutte le specie

     

    Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: tintura di Boswelia serrata

    Tutte le specie

     

    Bambusa sp.: tintura

    Tutte le specie

     

    Pimenta dioica L. Merr. = P. officinalis Lind L.: olio di pimento

    CAS 8006-77-7 FEMA 2018 CoE 335 EINECS 284-540-4

    Tutte le specie

    Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti

     

    n. CAS: 13678-67-6/solfuro di difurfurile/n. Flavis: 13.056

    Tutte le specie

     

    n. CAS: 29606-79-9/isopulegone/n. Flavis: 07.067

    Tutte le specie

     

    n. CAS: 43052-87-5/α-damascone/n. Flavis: 07.134

    Tutte le specie

     

    n. CAS: 4437-22-3/etere di difurfurile/n. Flavis: 13.061

    Tutte le specie

     

    n. CAS: 623-15-4/4-(2-furil)-but-3-en-2-one/n. Flavis: 13.044

    Tutte le specie

    PARTE 2

    Additivi per mangimi da ritirare dal mercato per determinate specie o categorie di animali

    Numero di identificazione

    Additivo

    Specie e categoria di animali

    Conservanti

    E 250

    Nitrito di sodio

    Cani; gatti

    Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

    E 406

    Agar

    Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

    Leganti, antiagglomeranti e coagulanti

    E 567

    Clinoptilolite di origine vulcanica

    Suini, pollame

    Additivi per l’insilaggio

    Sostanze

     

    Esametilentetramina

    Bovini; ovini; suini; pollame; conigli; equini; caprini

    Enzimi

    E 1613

    Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W)

    Galline ovaiole; tacchini da ingrasso; polli da ingrasso

    Coloranti compresi i pigmenti

    Altri coloranti

    E 127

    Eritrosina quale sostanza colorante autorizzata dalla normativa comunitaria come colorante per prodotti alimentari

    Rettili; gatti

    E 127

    Eritrosina

    [gruppo funzionale 2 a) iii)]

    Pesci ornamentali

    Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito

    Prodotti naturali - definiti su base botanica

     

    Humulus lupulus L. flos: estratto di luppolo (strobili) ricco di acidi beta

    Tutte le specie animali ad eccezione dei suinetti svezzati, dei suini da ingrasso e delle specie suine minori svezzate e da ingrasso

     

    Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti

     

     

    n. CAS 3188-00-9/4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one/n. Flavis 13.042

    Tutte le specie animali ad eccezione degli animali da compagnia

     

    n. CAS 3658-77-3/4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one/n. Flavis 13.010

    Tutte le specie animali ad eccezione degli animali da compagnia

     

    n. CAS 4180-23-8/1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene/n. Flavis 04.010

    Pollame e pesci

     

    n. CAS 97-53-0/eugenolo/n. Flavis: 04.003

    Pollame

    Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite

     

    Acidi grassi omega-6 insaturi essenziali (come acido ottadecadienoico)

    Scrofe da riproduzione; scrofe, a beneficio dei suinetti; vacche da riproduzione


    (1)  Questa forma di vitamina B12 o cianocobalamina è stata autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1249 della Commissione, del 19 luglio 2022, relativo all’autorizzazione della vitamina B12 in forma di cianocobalamina prodotta da Ensifer adhaerens CNCM I-5541 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 10).


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