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Document 32023R1115

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/82/2022/REV/1

GU L 150 del 9.6.2023, p. 206–247 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj

9.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/206


REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2023

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l’offerta di servizi ambientali essenziali per l’umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell’acqua e del suolo e per la ritenzione idrica e la ricarica della falda. Le grandi aree forestali fungono da sorgenti di umidità e contribuiscono a prevenire la desertificazione delle regioni continentali. In aggiunta, le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, compresi i popoli indigeni e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali. Per di più, la deforestazione e il degrado forestale riducono i serbatoi di assorbimento del carbonio indispensabili. La deforestazione e il degrado forestale aumentano, inoltre, la probabilità di contatto tra gli animali selvatici, gli animali d’allevamento e gli esseri umani, accrescendo così il rischio di diffusione di nuove malattie e il rischio di nuove epidemie e pandemie.

(2)

La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell’Unione europea. La deforestazione e il degrado forestale, a loro volta, concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. Eppure, ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foreste. Le foreste sono fortemente colpite anche dai cambiamenti climatici e nei prossimi decenni sarà necessario far fronte a numerose sfide per garantirne l’adattabilità e la resilienza.

(3)

La deforestazione e il degrado forestale contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente le capacità di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell’area colpita e la sua resilienza a malattie e organismi nocivi. La deforestazione è responsabile, da sola, dell’11 % delle emissioni di gas a effetto serra, come dichiarato nella relazione speciale sui cambiamenti climatici e sul suolo del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) del 2019.

(4)

Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che quindi lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità e la salute degli ecosistemi sono fondamentali per uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Inoltre, le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche e prevengono la siccità e i suoi effetti deleteri sulle comunità locali, compresi i popoli indigeni. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale, da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi, dall’altro, costituiscono insieme la più grande possibilità basata sulla natura di attenuare i cambiamenti climatici.

(5)

La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. La perdita della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare e la nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall’impollinazione animale. Inoltre, per vari settori industriali la diversità genetica e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili, in particolare per i medicinali, inclusi gli antimicrobici.

(6)

I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell’umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L’accelerazione dei cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e il degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle loro ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita delle persone e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo fondamentale del nostro tempo e questione di parità di genere e di equità intergenerazionale.

(7)

I difensori dei diritti umani ambientali, che si adoperano per proteggere e promuovere i diritti umani connessi all’ambiente, compreso l’accesso ad acqua, aria e suolo puliti, sono spesso oggetto di persecuzioni e attacchi letali. Tali attacchi colpiscono in modo sproporzionato i popoli indigeni. Secondo le relazioni del 2020, oltre due terzi delle vittime di tali attacchi lavoravano per difendere le foreste del pianeta dalla deforestazione e dallo sviluppo industriale.

(8)

Il consumo dell’Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d’impatto del presente regolamento, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell’Unione delle sei materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno) farebbero salire da soli la deforestazione a circa 248 000 ettari all’anno entro il 2030.

(9)

Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell’Unione, dalla relazione 2020 sul tema risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l’offerta di legname del 40 %. Le foreste primarie e quelle rinnovate naturalmente sono a rischio, tra l’altro, a causa di una gestione intensiva, e la loro biodiversità e le loro caratteristiche strutturali uniche sono in pericolo. Inoltre, l’Agenzia europea dell’ambiente ha osservato che meno del 5 % delle aree forestali europee è ormai considerato indisturbato o naturale, mentre il 10 % delle aree forestali europee è stato classificato come a gestione intensiva. Gli ecosistemi forestali devono far fronte alle molteplici pressioni causate dai cambiamenti climatici, che spaziano dai fenomeni meteorologici estremi agli organismi nocivi, e alle attività antropiche che hanno un’incidenza negativa sugli ecosistemi e sugli habitat. In particolare, le foreste di età uniforme a gestione intensiva attraverso il taglio a raso e la rimozione del legno morto possono avere gravi ripercussioni su interi habitat.

(10)

Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione del 23 luglio 2019 sull’intensificazione dell’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta («comunicazione «Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta»), la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l’impronta del consumo dell’Unione sul suolo e ha incoraggiato a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento dell’Unione che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva fondata sul libero scambio sostenibile e basato su regole che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo saranno lasciati indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini e delle generazioni future dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende inoltre assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l’altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 su una strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita («strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030»), la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 su una strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente (strategia «Dal produttore al consumatore»), la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 su una nuova strategia forestale dell’UE per il 2030, la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 su un percorso verso un pianeta più sano per tutti, piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» e altre strategie in materia, quali la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 su una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, elaborate nell’ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l’importanza dell’azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la comunicazione della Commissione dell’11 ottobre 2018 su una bioeconomia sostenibile per l’Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente rafforza la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi, cercando nuove modalità di produzione e consumo per rispondere alla domanda crescente di derrate alimentari, mangimi, energia, materiali e prodotti.

(11)

Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione e del degrado forestale. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale e la perdita di biodiversità, è necessaria un’azione più incisiva dell’Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione sull’intensificazione dell’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, l’intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte per entrambi i tipi di misure. L’Unione e gli Stati membri hanno inoltre approvato il decennio d’azione delle Nazioni Unite per gli OSS, il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema e il decennio delle Nazioni Unite dell’agricoltura familiare.

(12)

Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione, il degrado e la conversione progressivi delle foreste e degli ecosistemi naturali nel mondo, nonché le violazioni dei diritti umani, sono legati in larga misura all’espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di materie prime e prodotti di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in cui ha chiesto alla Commissione di presentare, sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, una proposta relativa a un «quadro giuridico dell’UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all’UE» basato sull’obbligo di dovuta diligenza.

(13)

La lotta contro la deforestazione e il degrado forestale è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli impegni assunti dall’Unione con il Green Deal europeo e l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (3) («accordo di Parigi»), nonché l’ottavo programma di azione per l’ambiente adottato con la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e l’impegno giuridicamente vincolante, nell’ambito del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

(14)

La lotta contro la deforestazione e il degrado forestale è inoltre una parte importante del pacchetto di misure necessarie per combattere la perdita di biodiversità e rispettare gli impegni assunti dall’Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity – CBD) (6), del Green Deal europeo, della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 e dei relativi obiettivi di ripristino della natura dell’Unione.

(15)

Le foreste primarie sono uniche e insostituibili. Le piantagioni forestali e le foreste piantate presentano una diversa composizione della biodiversità e forniscono servizi ecosistemici diversi rispetto alle foreste primarie e alle foreste rinnovate naturalmente.

(16)

L’espansione agricola è responsabile di quasi il 90 % della deforestazione nel mondo: più di metà delle foreste è distrutta per convertirne le superfici in terreni coltivabili e il 40 % per far posto all’allevamento a pascolo.

(17)

La produzione di mangimi per il bestiame può contribuire alla deforestazione e al degrado forestale. La promozione di pratiche agricole alternative e sostenibili può rispondere alle sfide ambientali e climatiche e prevenire la deforestazione e il degrado forestale in tutto il mondo. Gli incentivi ad adottare diete più equilibrate, più sane e più nutrienti e uno stile di vita più sostenibile possono ridurre la pressione sul suolo e sulle risorse.

(18)

Tra il 1990 e il 2008 l’Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell’Unione in tale periodo è stato all’origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o alla prestazione di servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo dell’Unione è responsabile di una quota sproporzionata di deforestazione. L’Unione dovrebbe quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e determinati prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato, la politica dell’Unione dovrebbe puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell’Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace, compresi gli accordi di libero scambio, con i paesi produttori e consumatori.

(19)

L’Unione è impegnata a promuovere e attuare politiche ambiziose in materia di ambiente e clima in tutto il mondo, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 37, che stabilisce che un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Nell’ambito della dimensione esterna del Green Deal europeo, l’azione a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto dell’importanza degli accordi, degli impegni e dei quadri globali esistenti che contribuiscono alla riduzione della deforestazione e del degrado forestale, quali il piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030 e i relativi obiettivi forestali globali, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UN Framework Convention on Climate Change –UNFCCC) e l’accordo di Parigi, la CBD e il relativo quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, il piano strategico mondiale per la biodiversità 2011-2020 e i relativi obiettivi di Aichi in materia di biodiversità e la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, nonché il quadro multilaterale a sostegno della lotta contro le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale, come gli OSS e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

(20)

Fermare la deforestazione e ripristinare le foreste degradate è parte essenziale degli OSS. Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (OSS 15), all’azione per il clima (OSS 13), al consumo e alla produzione responsabili (OSS 12), all’eliminazione della fame (OSS 2) e alla salute e al benessere (OSS 3). L’obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell’urgenza di un’azione ambiziosa ed efficace.

(21)

Il presente regolamento dovrebbe anche rispondere alla dichiarazione di New York sulle foreste, una dichiarazione politica giuridicamente non vincolante che approva un calendario globale per dimezzare la perdita di foreste naturali entro il 2020 e cercare di porvi fine entro il 2030. La dichiarazione è stata approvata da decine di governi, da molte delle imprese più grandi del mondo, da influenti organizzazioni della società civile e organizzazioni dei popoli indigeni. Essa invitava inoltre il settore privato a raggiungere l’obiettivo di porre fine alla deforestazione dovuta alla produzione di materie prime agricole quali l’olio di palma, la soia, la carta e i prodotti a base di carni bovine entro il 2020, obiettivo che non è stato raggiunto. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe contribuire al piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030, il cui obiettivo globale 1 è invertire la perdita di copertura forestale a livello mondiale attraverso una gestione sostenibile delle foreste, che comprenda la protezione, il ripristino, l’imboschimento e il rimboschimento, e potenziare gli sforzi per prevenire il degrado forestale e contribuire allo sforzo globale per affrontare i cambiamenti climatici.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe anche rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e l’uso del suolo resa alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del novembre 2021, che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari della dichiarazione si sono impegnati a lavorare collettivamente per arrestare e invertire la perdita delle foreste e il degrado del suolo entro il 2030 e hanno sottolineato che avrebbero intensificato gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime e che operano a vantaggio reciproco dei paesi.

(23)

In quanto parte dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell’ambito dell’OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere sia materie prime e prodotti la cui produzione avviene nell’Unione sia materie prime e prodotti che sono importati nell’Unione.

(24)

Le sfide che il mondo si trova ad affrontare in termini di cambiamenti climatici e perdita di biodiversità possono essere affrontate soltanto con un’azione globale. L’Unione dovrebbe essere un attore forte a livello mondiale, sia dando l’esempio sia assumendo un ruolo guida nella cooperazione internazionale, onde creare un sistema multilaterale aperto ed equo in cui il commercio sostenibile funga da fattore chiave della transizione verde per contrastare i cambiamenti climatici e invertire la perdita di biodiversità.

(25)

Il presente regolamento fa inoltre seguito alle comunicazioni della Commissione del 22 giugno 2022, «Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta» e del 18 febbraio 2021«Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva,» in cui la Commissione afferma che, di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, contenuta nella comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020«Plasmare il futuro digitale dell’Europa», l’Unione necessita di una nuova strategia di politica commerciale che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l’impegno di attuare pienamente gli OSS. Occorre che la politica commerciale svolga appieno il suo ruolo nella ripresa dell’Unione dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell’economia e nella creazione di un’Unione più resiliente nel mondo.

(26)

In linea con la comunicazione del 22 giugno 2022«Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta», la Commissione sta intensificando il dialogo con i partner commerciali per promuovere il rispetto delle norme internazionali in materia di lavoro e ambiente. La comunicazione prevede solidi capitoli in materia di sviluppo sostenibile, contenenti clausole sulla deforestazione e il degrado forestale. Garantire l’applicazione degli attuali accordi commerciali e la conclusione di nuovi accordi commerciali sulla base di tali capitoli integrerà gli obiettivi del presente regolamento.

(27)

Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione «Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», in particolare quelle intese a collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l’applicazione inefficace della legge e la corruzione, e rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori, mediante, tra l’altro, la promozione degli scambi di prodotti a deforestazione zero e l’adozione di misure simili, per evitare che prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.

(28)

Il presente regolamento dovrebbe tener conto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e servire a promuovere e agevolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare con i paesi meno sviluppati (PMS), anche fornendo assistenza tecnica e finanziaria, ove possibile e pertinente.

(29)

In coordinamento con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali, nonché con i pertinenti portatori di interessi attivi sul campo attraverso dialoghi multilaterali. La Commissione dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo e dei diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali, dei piccoli proprietari terrieri e delle micro, piccole e medie imprese (PMI), il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, il rafforzamento dell’applicazione della legge e la promozione della gestione sostenibile delle foreste, con particolare attenzione alle pratiche forestali più vicine alla natura, sulla base di indicatori e soglie fondati su dati scientifici, l’ecoturismo, l’agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, la diversificazione, l’agroecologia e l’agrosilvicoltura. A tal fine, la Commissione dovrebbe riconoscere pienamente il ruolo e i diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali nella protezione delle foreste, tenendo conto del principio del consenso libero, previo e informato. In base all’esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per creare partenariati con i paesi produttori, su loro richiesta, e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione «Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta». L’approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori e parti di essi a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all’obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale, anche attraverso l’uso di tecnologie digitali, di informazioni geospaziali e lo sviluppo di capacità.

(30)

Gli operatori e i commercianti dovrebbero essere vincolati dagli obblighi previsti dal presente regolamento indipendentemente dal fatto che la messa a disposizione sul mercato avvenga tramite mezzi tradizionali o online. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire che in ogni catena di approvvigionamento vi sia un operatore ai sensi del presente regolamento che sia stabilito nell’Unione e possa essere ritenuto responsabile in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero monitorare l’attuazione del presente regolamento e stabilire se in futuro gli sviluppi digitali e tecnologici richiederanno ulteriori precisazioni o iniziative, a seconda dei casi.

(31)

Un’altra importante azione annunciata nella comunicazione «Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» è l’istituzione dell’osservatorio dell’UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati («osservatorio dell’UE»), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus e altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili, l’osservatorio dell’UE dovrebbe facilitare l’accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che colleghino la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda e al commercio dell’Unione di materie prime e prodotti. L’osservatorio dell’UE dovrebbe quindi sostenere l’attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L’osservatorio dell’UE dovrebbe prevedere mappe della copertura del suolo, comprese mappe con serie temporali dalla data limite definita nel presente regolamento, e una serie di classi che consentano di esaminare la composizione del paesaggio. L’Osservatorio dell’UE dovrebbe partecipare alla messa a punto di un sistema di allarme rapido che combini le capacità di ricerca e di monitoraggio. Per quanto riguarda il presente regolamento, ove tecnicamente fattibile, il sistema di allarme rapido dovrebbe avere l’obiettivo di far parte di una piattaforma in grado di assistere le autorità competenti, gli operatori, i commercianti e gli altri portatori di interessi pertinenti e di fornire un monitoraggio continuo e segnalazioni tempestive su eventuali attività di deforestazione o degrado forestale. Tale piattaforma dovrebbe diventare operativa quanto prima. L’osservatorio dell’UE dovrebbe collaborare con le autorità competenti, le organizzazioni e gli organismi internazionali pertinenti, gli istituti di ricerca, le organizzazioni non governative, gli operatori, i commercianti, i paesi terzi e altri pertinenti portatori di interessi.

(32)

Il quadro legislativo vigente dell’Unione verte sulla lotta al disboscamento illegale e al commercio a esso associato e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (8). Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un controllo dell’adeguatezza che ha stabilito che, sebbene la legislazione abbia avuto un impatto positivo sulla governance delle foreste, gli obiettivi dei due regolamenti, vale a dire limitare il disboscamento illegale e il commercio a esso associato e ridurre il consumo di legname di provenienza illegale nell’Unione, non sono stati raggiunti e si è concluso che non basta concentrarsi esclusivamente sulla legalità del legname per conseguire gli obiettivi fissati.

(33)

I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione dell’Iniziativa per il commercio e la finanza della politica forestale pubblicata nel maggio 2021 stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all’agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. I dati disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore, ma risulta in modo chiaro che, se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione, l’efficacia delle misure politiche è compromessa.

(34)

La valutazione d’impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall’Unione, le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 e la risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell’Unione. Concentrarsi solo sulla legalità potrebbe potenzialmente comportare il rischio che siano adottate norme ambientali meno rigorose al fine di ottenere l’accesso al mercato. Il nuovo quadro giuridico dell’Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero.

(35)

La definizione di «a deforestazione zero» dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire la deforestazione e il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.

(36)

Ai fini del presente regolamento, è opportuno definire l’uso agricolo come l’uso dei terreni a fini agricoli. A tale riguardo la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti al fine di chiarire l’interpretazione di tale definizione, in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l’uso agricolo.

(37)

In linea con le definizioni della FAO, i sistemi agroforestali, anche nel caso delle colture che crescono al riparo della copertura arborea, nonché i sistemi agrosilvicoli, silvopastorali e agrosilvopastorali, non dovrebbero essere considerati foreste, bensì uso agricolo.

(38)

Tale regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell’Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell’Unione potrebbe apportare i benefici più importanti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d’impatto del presente regolamento si è esaminata attentamente la letteratura scientifica pertinente, in particolare le fonti primarie che stimano l’impatto del consumo dell’Unione sulla deforestazione globale e ne collegano l’impronta ambientale a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di otto materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell’ambito di applicazione in quanto già contemplato dal regolamento (UE) n. 995/2010. Stando a un recente documento di ricerca (9) utilizzato per l’analisi dell’efficienza, sette delle otto materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all’Unione: palma da olio (34,0 %), soia (32,8 %), legno (8,6 %), cacao (7,5 %), caffè (7,0 %), bovini (5,0 %) e gomma (3,4 %).

(39)

Per garantire che il presente regolamento consegua i suoi obiettivi, è importante assicurare che i mangimi utilizzati per il bestiame rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento non conducano alla deforestazione. Pertanto, gli operatori che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini nutriti con prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando altre materie prime o altri prodotti interessati dovrebbero garantire, nell’ambito del loro sistema di dovuta diligenza, che i mangimi siano a deforestazione zero. In tal caso, i requisiti di geolocalizzazione di cui al presente regolamento dovrebbero limitarsi a fare riferimento all’ubicazione geografica di ciascuno degli stabilimenti in cui i bovini sono stati allevati e non dovrebbero essere richieste informazioni di geolocalizzazione per il mangime stesso. Se ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate presentate da terzi, riguardo al fatto che esiste il rischio che il mangime potrebbe non essere conforme al presente regolamento, l’autorità competente dovrebbe chiedere immediatamente informazioni dettagliate su tale mangime. Se il mangime è già stato sottoposto alla dovuta diligenza in una fase precedente della catena di approvvigionamento, gli operatori dovrebbero utilizzare come prova le fatture, i numeri di riferimento pertinenti delle apposite dichiarazioni di dovuta diligenza o qualsiasi altra documentazione pertinente che attesti che il mangime è a deforestazione zero e potrebbero essere tenuti a mettere tali prove a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Le prove dovrebbero riguardare la vita degli animali, fino a un massimo di cinque anni.

(40)

Tenendo presente che occorre incoraggiare l’impiego di materie prime e prodotti interessati riciclati e che la loro inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le materie prime e i prodotti usati che sono alla fine del ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti, quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi ad alcuni sottoprodotti del processo di fabbricazione.

(41)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero, tenendo conto, al contempo, della protezione dei diritti umani e dei diritti dei popolai indigeni e delle comunità locali, sia nell’Unione che nei paesi terzi.

(42)

Nel valutare il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati non siano conformi, è opportuno prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani associate alla deforestazione o al degrado forestale, tra cui i diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari.

(43)

In materia di deforestazione e degrado forestale si sono attivati numerosi organismi e organizzazioni internazionali, quali la FAO, l’IPCC, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e l’Unione internazionale per la conservazione della natura, e sono stati conclusi accordi internazionali, quali l’accordo di Parigi e la CBD; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.

(44)

È essenziale che il presente regolamento affronti anche la questione del degrado forestale. La definizione di degrado forestale dovrebbe basarsi su concetti concordati a livello internazionale e garantire che gli obblighi associati possano essere facilmente adempiuti dagli operatori e dalle autorità competenti. Tali obblighi dovrebbero essere verificabili e misurabili dal punto di vista operativo, nonché chiari e inequivocabili, per fornire la certezza del diritto. In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sugli elementi chiave del degrado forestale che sono misurabili e verificabili e che sono particolarmente rilevanti al fine di evitare impatti ambientali, sulla base dei dati scientifici più aggiornati. A tal fine, la definizione di degrado forestale dovrebbe basarsi sui concetti concordati a livello internazionale definiti dalla FAO. La definizione di degrado forestale dovrebbe essere riesaminata, conformemente al presente regolamento, per valutare se sia opportuno estenderla per includere una più ampia gamma di fattori di degrado forestale e di ecosistemi forestali in tutto il mondo per sostenere ulteriormente gli obiettivi ambientali del presente regolamento, tenendo conto dei progressi compiuti nelle discussioni internazionali in materia, nonché della diversità degli ecosistemi e delle pratiche forestali in tutto il mondo. Il riesame dovrebbe essere condotto sulla base di un’analisi approfondita, in stretta cooperazione con gli Stati membri e in consultazione con i portatori di interessi, le organizzazioni e gli organismi internazionali e la comunità scientifica.

(45)

Il presente regolamento dovrebbe garantire un equilibrio adeguato tra la tutela delle legittime aspettative degli operatori e dei commercianti che immettono sul mercato le materie prime e i prodotti interessati o li esportano, riducendo al minimo l’improvvisa perturbazione delle catene di approvvigionamento, e il diritto fondamentale alla protezione dell’ambiente sancito dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine è opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale, in modo che nessuna materia prima e nessun prodotto rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento possano essere immessi sul mercato o essere esportati se prodotti su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo tale data.

(46)

La data limite dovrebbe corrispondere agli impegni internazionali vigenti stabiliti negli OSS e nella dichiarazione di New York sulle foreste, che perseguono l’ambizione di arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare in modo sostanziale l’imboschimento e il rimboschimento a livello mondiale entro il 2020, e dovrebbe pertanto essere fissata al 31 dicembre 2020. Tale data è inoltre coerente con l’annuncio della Commissione della sua intenzione di combattere la deforestazione fatto nella comunicazione «Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», nel Green Deal europeo, nella strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 e nella strategia «Dal produttore al consumatore». In linea con il principio di precauzione, la data limite indicata nella proposta della Commissione per il presente regolamento precede la data dell’entrata in vigore dello stesso. La data limite è stata scelta al fine di evitare un’accelerazione anticipata delle attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale tra l’annuncio della proposta della Commissione e la data dell’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe riconoscere l’obiettivo ambientale perseguito e confermare la data limite proposta per garantire che i produttori e gli operatori che hanno causato la deforestazione e il degrado forestale durante il periodo di negoziazione del presente regolamento non siano autorizzati a immettere sul mercato o a esportare le materie prime e i prodotti interessati in questione.

(47)

Le limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali e alla tutela delle legittime aspettative degli operatori e dei commercianti risultanti dalla scelta della data limite dovrebbero essere proporzionate e strettamente necessarie al perseguimento dell’obiettivo di interesse generale della tutela dell’ambiente. Per contribuire a tale obiettivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle materie prime e ai prodotti interessati la cui produzione avviene prima della data dell’entrata in vigore del presente regolamento. L’applicazione differita delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano gli obblighi per gli operatori e i commercianti che intendono immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato o esportarli fornisce loro anche un termine ragionevole per adeguarsi alle nuove prescrizioni del presente regolamento.

(48)

Per rafforzare il contributo dell’Unione all’arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che i prodotti interessati delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato o esportati, i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato, né esportati, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione. A tal fine dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza.

(49)

In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per assicurarsi che i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero previsti dal presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare sistemi di dovuta diligenza. Tali sistemi di dovuta diligenza dovrebbero comprendere tre elementi, ossia obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio, integrati da obblighi di comunicazione. I sistemi di dovuta diligenza dovrebbero essere concepiti in modo da consentire l’accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all’assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l’altro identificando il paese di produzione o parti di esso, e indicando le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. Tali coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l’osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell’Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o solo trascurabile. L’operatore dovrebbe essere autorizzato a immettere i prodotti interessati sul mercato o a esportarli se l’operatore conclude, dopo aver esercitato la dovuta diligenza, che non vi è il rischio o vi è un rischio solo trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi al presente regolamento.

(50)

Nell’approvvigionamento dei prodotti è opportuno compiere sforzi ragionevoli per garantire che ai produttori, in particolare ai piccoli proprietari terrieri, sia corrisposto un prezzo equo, in modo da consentire un reddito di sussistenza e rispondere in modo efficace alla povertà quale causa principale della deforestazione.

(51)

Gli operatori dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità dei prodotti interessati che intendono immettere sul mercato o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe fornirne il modello. Ci si aspetta che le dichiarazioni di dovuta diligenza facilitino l’esecuzione del presente regolamento da parte delle autorità competenti e degli organi giurisdizionali oltre a consentire agli operatori di conformarsi meglio al presente regolamento.

(52)

Al fine di riconoscere le buone pratiche, nella procedura di valutazione del rischio si potrebbe ricorrere alla certificazione o ad altri sistemi di verifica da parte di terzi, che tuttavia non dovrebbero sostituire la responsabilità dell’operatore riguardo alla dovuta diligenza.

(53)

Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I commercianti che non sono PMI hanno un’influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero. Essi dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori, assumere la responsabilità della conformità dei prodotti interessati al presente regolamento e garantire, prima di mettere a disposizione sul mercato i prodotti interessati, di aver esercitato la dovuta diligenza a norma del presente regolamento e di aver concluso che il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al presente regolamento è a livello zero o è solo trascurabile.

(54)

Per promuovere la trasparenza e facilitare l’applicazione delle norme, gli operatori che non rientrano nelle categorie delle PMI, incluse le microimprese, o delle persone fisiche dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sui rispettivi sistemi di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.

(55)

Gli operatori dovrebbero poter ricevere indicazioni comprovate dalle parti interessate, anche per via elettronica, e dovrebbero esaminare attentamente tutte le indicazioni comprovate ricevute.

(56)

Per quanto riguarda gli impatti negativi sui diritti umani o sull’ambiente, si dovrebbero applicare altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura ed effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche di atti giuridici dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe escludere l’applicazione di altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri atti giuridici dell’Unione prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti alle disposizioni del presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme al presente regolamento. Inoltre, se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l’applicazione efficace di altri atti giuridici dell’Unione per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti chiari e di facile comprensione in merito alla conformità degli operatori e dei commercianti, in particolare delle PMI, al presente regolamento.

(57)

Il rispetto dei diritti dei popoli indigeni per quanto riguarda le foreste e del principio del consenso libero, previo e informato, anche rispetto a quanto stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, contribuisce a proteggere la biodiversità, ad attenuare i cambiamenti climatici e a rispondere alle relative preoccupazioni di interesse pubblico. I popoli indigeni possiedono conoscenze tradizionali di valore ecologico e medico e molto spesso offrono un modello di uso sostenibile delle risorse forestali. Ciò può contribuire alla conservazione in situ, in linea con la CBD. Inoltre, alcuni studi suggeriscono che i popoli indigeni che abitano le foreste svolgono un duplice ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici: in primo luogo, di norma resistono all’occupazione e alla deforestazione delle terre che abitano da generazioni e, in secondo luogo, alcune comunità indigene si considerano responsabili della protezione delle foreste al fine di attenuare i cambiamenti climatici.

(58)

I principi enunciati nella dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, adottata a Rio nel 1992, in particolare il principio 10 sull’importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 sul ruolo essenziale dei popoli indigeni nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo, sono importanti per assicurare una gestione sostenibile delle foreste.

(59)

Il concetto di consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni è stato sviluppato nel corso degli anni a seguito dell’approvazione della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali del 1989 (n. 169), ed è stato riportato nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Esso mira a garantire che i potenziali impatti sui popoli indigeni siano presi in considerazione nel processo decisionale dei progetti che li riguardano.

(60)

Gli operatori che rientrano nell’ambito di applicazione di altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda gli impatti negativi sui diritti umani o l’ambiente dovrebbero essere in grado di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal presente regolamento aggiungendo le informazioni richieste nelle comunicazioni a norma degli altri atti giuridici dell’Unione.

(61)

La responsabilità dell’esecuzione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire la piena conformità al presente regolamento. L’esecuzione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.

(62)

L’attuazione e l’esecuzione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguirne gli obiettivi. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare le informazioni necessarie sui prodotti interessati immessi sul mercato e ad accedervi. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l’adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e dovrebbe agevolare il trasferimento di informazioni tra gli Stati membri, le autorità competenti e le autorità doganali. I dati non sensibili sotto il profilo commerciale dovrebbero essere accessibili anche al grande pubblico, a condizione che i dati siano anonimizzati, a eccezione delle informazioni relative all’elenco delle sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche per violazioni del presente regolamento e alle sanzioni loro irrogate, e dovrebbero essere forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica di apertura dei dati dell’Unione esposta nella direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(63)

Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, dovrebbe spettare alle autorità competenti verificare la conformità dei prodotti interessati al presente regolamento, anche sulla base delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori. Il ruolo delle autorità doganali dovrebbe essere di garantire che sia reso loro disponibile un riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza. Inoltre, a partire dal momento in cui l’interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, le autorità doganali dovrebbero verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione. Le autorità doganali dovrebbero adottare azioni adeguate, come sospendere o rifiutare la materia prima interessata o il prodotto interessato qualora ciò sia loro richiesto in base allo status della dichiarazione di dovuta diligenza che figura nel sistema di informazione. Tale specifica organizzazione dei controlli rende inapplicabile il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) per quanto riguarda l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.

(64)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare adeguatamente le autorità competenti di personale e attrezzature. È necessario un elevato livello di risorse per effettuare i controlli in modo efficiente e dovrebbero essere fornite risorse stabili a un livello adeguato alle esigenze di applicazione delle norme in ogni momento. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare i finanziamenti pubblici mediante il recupero dai pertinenti operatori economici di oneri a copertura delle spese sostenute nell’esecuzione dei controlli in relazione a materie prime e prodotti interessati risultati non conformi.

(65)

Il presente regolamento non pregiudica gli altri atti giuridici dell’Unione relativi alle merci e ai prodotti che entrano nel mercato o ne escono, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) per quanto riguarda le competenze delle autorità doganali e i controlli doganali. Agli importatori dovrebbe essere rammentato che gli articoli 220, 254, 256, 257 e 258 di tale regolamento dispongono che i prodotti immessi nel mercato che necessitano di ulteriore trasformazione devono essere vincolati all’appropriato regime doganale che consente tale trasformazione. In generale, l’immissione in libera pratica o l’esportazione non dovrebbe essere considerata prova di conformità al diritto dell’Unione, in quanto detta immissione o esportazione non include necessariamente un controllo completo della conformità.

(66)

Per ottimizzare il processo di controllo, anche riducendo al minimo l’onere amministrativo per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, è necessario istituire un’interfaccia elettronica interoperabile che consenta il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e i sistemi di informazione delle autorità competenti. L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane è il candidato naturale per consentire il trasferimento di dati. L’interfaccia dovrebbe essere altamente automatizzata e di facile uso e agevolare i processi per le autorità doganali e gli operatori. Inoltre, data la poca differenza tra i dati da mettere a disposizione delle autorità doganali e quelli da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio «business-to-government» in base al quale i commercianti e gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di un prodotto interessato attraverso l’ambiente dello sportello unico nazionale per le dogane e la dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione previsto dal presente regolamento utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire alla determinazione dei dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.

(67)

Il rischio che prodotti non conformi siano immessi sul mercato o esportati varia a seconda della materia prima e del prodotto, oltre che del paese, o parti di esso, di origine e di produzione. Gli operatori che si approvvigionano di materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime interessate in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi, a meno che l’operatore non sappia o non abbia motivo di ritenere che vi sia un rischio di non conformità con il presente regolamento. Allorché un’autorità competente venga a conoscenza del rischio che il presente regolamento sia eluso, ad esempio quando una materia prima interessata o un prodotto interessato la cui produzione è avvenuta in un paese ad alto rischio sono successivamente trasformati in un paese a basso rischio o parti di esso da cui sono immessi sul mercato o entrano nel mercato o ne escono e la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione doganale indicano che la produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato è avvenuta in un paese a basso rischio, l’autorità competente dovrebbe verificare attraverso ulteriori controlli se è riscontrabile una mancata conformità e, se necessario, adottare misure appropriate, quali ad esempio il sequestro della materia prima interessata o del prodotto interessato e la sospensione della loro immissione sul mercato o della loro esportazione, nonché effettuare ulteriori controlli. Le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime interessate e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio.

(68)

Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettano dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che tali paesi siano attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell’Unione nell’esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l’impatto in termini di deforestazione. In tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Il sistema di valutazione comparativa dovrebbe basarsi su un sistema di classificazione dei paesi in base a tre livelli di rischio: basso, standard o alto rischio. Ai fini di un’adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l’analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad esercitare una dovuta diligenza semplificata. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come ad alto rischio, le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per la compilazione dell’elenco di paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto.

(69)

La Commissione dovrebbe cooperare con i paesi che sono o potrebbero essere classificati come ad alto rischio e con i relativi portatori di interessi al fine di adoperarsi per ridurre il livello di rischio.

(70)

Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli sulla base di informazioni rilevanti in loro possesso, tra cui indicazioni comprovate presentate da terzi. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. In relazione ai prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi classificati come ad alto rischio, ai relativi operatori e commercianti e al volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti interessati, è opportuno applicare un duplice approccio che assicuri una copertura completa. Le autorità competenti dovrebbero quindi essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, così come una percentuale specifica dei prodotti interessati. In relazione ai prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio o a rischio standard, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a controllare almeno una determinata percentuale di operatori e commercianti. Il livello dei controlli dovrebbe essere più elevato per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi ad alto rischio, mentre potrebbe essere inferiore per i paesi o le parti di paesi a basso rischio o a rischio standard. Nel riesame del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare e individuare obiettivi quantificati per i controlli annuali da parte delle autorità competenti che siano idonei a garantire l’esecuzione del presente regolamento e un approccio armonizzato in tutta l’Unione.

(71)

I controlli effettuati su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità dei prodotti interessati al presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio che contenga criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un’analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime interessate nel paese di produzione, dei precedenti di non conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L’analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare gli operatori, commercianti e prodotti interessati che devono essere controllati. Tale analisi del rischio dovrebbe essere effettuata con le tecniche di elaborazione elettronica dei dati del sistema informativo mediante il quale sono presentate le dichiarazioni di dovuta diligenza. Ove necessario e tecnicamente possibile, anche le autorità competenti, previa consultazione e in stretta cooperazione con le autorità dei paesi terzi, dovrebbero poter effettuare controlli in loco.

(72)

Se dall’analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di specifici prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l’immissione o la messa a disposizione sul mercato o l’esportazione. Se tali prodotti interessati entrano nel mercato o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione, in modo che le autorità competenti possano effettuare i controlli necessari. Le richieste dovrebbero essere comunicate mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell’immissione o della messa a disposizione sul mercato, dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi, o 72 ore nel caso di prodotti interessati deperibili, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tali casi, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.

(73)

Le autorità competenti dovrebbero aggiornare regolarmente i loro piani dei controlli sulla scorta dei risultati dell’attuazione dei controlli stessi. Gli operatori che dimostrino di aver rispettato in modo continuativo le norme potrebbero essere controllati con frequenza ridotta.

(74)

Ai fini dell’attuazione ed effettiva esecuzione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare i prodotti non conformi e di adottare le opportune misure correttive. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(75)

Al fine di aumentare la responsabilità di operatori e commercianti, la Commissione dovrebbe pubblicare sul proprio sito web l’elenco delle sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche per le violazioni del presente regolamento e le sanzioni loro irrogate. Tali informazioni potrebbero aiutare le autorità competenti, altri operatori e commercianti nelle loro valutazioni del rischio e aumentare la consapevolezza dei consumatori e della società civile riguardo agli operatori e ai commercianti che violano il presente regolamento.

(76)

L’attuazione del presente regolamento richiederà risorse e capacità sufficienti. In tale contesto, oltre alle risorse nazionali, gli Stati membri dovrebbero sfruttare il più possibile le opportunità e le possibilità di sostegno disponibili a livello dell’Unione e altri mezzi, compresi i fondi di coesione e gli strumenti di sviluppo delle capacità, in particolare nel contesto dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(77)

Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione e del degrado forestale e del commercio a essi associato, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l’esecuzione di altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscano obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda gli impatti negativi sui diritti umani o l’ambiente.

(78)

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che il pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate a norma del presente regolamento, abbia accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno concordato in quanto parti della convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 («convenzione di Aarhus»).

(79)

Al fine di garantire che il presente regolamento rimanga pertinente e in linea con gli sviluppi commerciali, scientifici e tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’elenco dei codici NC dei prodotti interessati che figurano all’allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(80)

Il regolamento (UE) n. 995/2010 vieta l’immissione sul mercato dell’Unione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Esso stabilisce l’obbligo per gli operatori che commercializzano legno per la prima volta di esercitare la dovuta diligenza e per i commercianti l’obbligo di tenere traccia dei loro fornitori e clienti. Il presente regolamento dovrebbe mantenere l’obbligo di garantire la legalità dei prodotti interessati, compresi il legno e i prodotti del legno, immessi sul mercato e dovrebbe integrare tale obbligo con un requisito di sostenibilità. Il regolamento (UE) n. 995/2010 e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione (16) sono pertanto resi superflui dal presente regolamento e dovrebbero essere abrogati. Il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 sono l’equivalente del legno e dei prodotti del legno che sono elencati nell’allegato I del presente regolamento e che contengono o sono stati fabbricati usando legno.

(81)

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 istituisce un sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT) per le importazioni di legname nell’Unione. Il sistema di licenze è attuato mediante accordi volontari di partenariato (AVP)con i paesi produttori di legname, volti a porre fine al disboscamento illegale e a rafforzare la governance forestale e il commercio associato. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui risultati positivi conseguiti nell’ambito FLEGT, in particolare in termini di maggiore partecipazione dei portatori di interessi e di migliore governance forestale. In casi specifici gli AVP potrebbero integrare il presente regolamento per quanto riguarda la legalità dei prodotti derivati dal legno. Per rispettare gli impegni bilaterali in corso e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT) e collaborare, ove pertinente e convenuto, con gli attuali partner AVP per giungere a tale fase, il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiari che il legno e i prodotti del legno coperti da una licenza FLEGT valida sono considerati conformi ai requisiti di legalità previsti dal regolamento (CE) n. 2173/2005.

(82)

Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione «Intensificare l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi, compresi quelli gestiti, quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici e la crisi della biodiversità, nonché di altri OSS: la loro conversione o il loro degrado richiedono un’azione particolarmente urgente e devono essere prevenuti. Vista l’impronta dell’Unione sugli ecosistemi naturali non forestali, la Commissione dovrebbe valutare e, se del caso, presentare una proposta legislativa che estenda l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri terreni boschivi al più tardi un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, entro due anni dalla stessa data, la Commissione dovrebbe valutare e, se del caso, presentare una proposta legislativa per estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui altri terreni con grandi stock di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide. Gli ecosistemi sono inoltre sempre più soggetti alla pressione della conversione e del degrado dovuta alla produzione di materie prime per il mercato dell’Unione. La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità e la fattibilità di estendere l’ambito di applicazione ad altre materie prime al più tardi due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Al tempo stesso, la Commissione dovrebbe anche procedere al riesame dell’elenco dei codici NC dei prodotti interessati che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

(83)

Tenendo conto della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione «Un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all’UE», del 22 ottobre 2020, nonché dalla grande maggioranza dei quasi 1,2 milioni di partecipanti alla consultazione pubblica della Commissione, quest’ultima dovrebbe concentrare la sua valutazione e l’eventuale proposta legislativa futura sull’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento agli ecosistemi non forestali e alla loro conversione e al loro degrado.

(84)

Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario il trattamento di dati personali, questi devono essere trattati nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), a seconda dei casi.

(85)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(86)

Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un termine ragionevole per prepararsi al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di:

a)

ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;

b)

ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

2.   Ad eccezione dell’articolo 37, paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai prodotti interessati elencati nell’allegato I la cui produzione avvenga prima della data indicata all’articolo 38, paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«materie prime interessate»: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;

2)

«prodotti interessati»: i prodotti elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;

3)

«deforestazione»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta;

4)

«foresta»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;

5)

«uso agricolo»: l’uso di terreni a fini agricoli, comprese le piantagioni agricole e le superfici agricole messe a riposo, e per l’allevamento del bestiame;

6)

«piantagione agricola»: terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea; comprende tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno; le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di «foresta»;

7)

«degrado forestale»: i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:

a)

foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; o

b)

foreste primarie in foreste piantate;

8)

«foresta primaria»: foresta rinnovata naturalmente di specie arboree autoctone, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;

9)

«foresta rinnovata naturalmente»: foresta composta prevalentemente da alberi costituiti mediante rinnovazione naturale; comprende almeno uno dei seguenti:

a)

foreste per le quali non è possibile distinguere se siano piantate o rinnovate naturalmente;

b)

foreste con una combinazione di specie arboree autoctone rinnovate naturalmente e di alberi impiantati o seminati e in cui si prevede che gli alberi rinnovati naturalmente costituiscano la maggior parte della provvigione legnosa a maturità;

c)

boschi cedui di alberi originariamente costituiti mediante rinnovazione naturale;

d)

alberi rinnovati naturalmente di specie introdotte;

10)

«foresta piantata»: foresta composta prevalentemente da alberi impiantati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi impiantati o seminati costituiscano oltre il 50 % della provvigione legnosa a maturità; sono inclusi i boschi cedui di alberi originariamente impiantati o seminati;

11)

«piantagione forestale»: foresta piantata che è a gestione intensiva e che al momento dell’impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i criteri seguenti: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare; sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante impianto o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rinnovate naturalmente;

12)

«altri terreni boschivi»: terreni non classificati come «foresta» di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;

13)

«a deforestazione zero»:

a)

i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e

b)

nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;

14)

«prodotto»: coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione;

15)

«operatore»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;

16)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione;

17)

«commerciante»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;

18)

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

19)

«nel corso di un’attività commerciale»: ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell’attività dell’operatore o del commerciante stesso;

20)

«persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire;

21)

«persona stabilita nell’Unione»:

a)

in caso di persona fisica, qualsiasi persona il cui luogo di residenza sia nell’Unione;

b)

in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona la cui sede statutaria, amministrazione centrale o stabile organizzazione sia nell’Unione;

22)

«mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, conformemente all’articolo 6, ha ricevuto dall’operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell’operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento;

23)

«paese di origine»: il paese o territorio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013;

24)

«paese di produzione»: il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto interessato o in esso contenuta;

25)

«prodotti non conformi»: i prodotti interessati non conformi all’articolo 3;

26)

«rischio trascurabile»: il livello di rischio che si applica alle materie prime interessate e ai prodotti interessati se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto e, se necessario, dell’applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità all’articolo 3, lettera a) o b);

27)

«appezzamento»: porzione di terreno all’interno di un unico fondo, ai sensi del diritto del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime interessate ivi prodotte;

28)

«geolocalizzazione»: l’ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento;

29)

«stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui è tenuto il bestiame, su base temporanea o permanente;

30)

«microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

31)

«indicazione comprovata»: segnalazione debitamente motivata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l’intervento delle autorità competenti;

32)

«autorità competenti»: le autorità designate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1;

33)

«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

34)

«territorio doganale»: il territorio quale definito all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

35)

«paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

36)

«immissione in libera pratica»: il regime di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

37)

«esportazione»: il regime di cui all’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;

38)

«prodotti interessati che entrano nel mercato»: i prodotti interessati provenienti da paesi terzi e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» che sono destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione e non sono destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione;

39)

«prodotti interessati che escono dal mercato»: i prodotti interessati vincolati al regime doganale di «esportazione»;

40)

«legislazione pertinente del paese di produzione»: le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

a)

diritti d’uso del suolo;

b)

tutela dell’ambiente;

c)

norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;

d)

diritti di terzi;

e)

diritti dei lavoratori;

f)

diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;

g)

principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;

h)

disciplina fiscale, sull’anticorruzione, commerciale e doganale.

Articolo 3

Divieti

Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a)

sono a deforestazione zero;

b)

sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e

c)

sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

CAPO 2

OBBLIGHI DELL’OPERATORE E DEL COMMERCIANTE

Articolo 4

Obblighi dell’operatore

1.   L’operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all’articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3.

2.   L’operatore non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza. L’operatore che, sulla base della dovuta diligenza esercitata a norma dell’articolo 8, conclude che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3, prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli mette una dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti attraverso il sistema di informazione di cui all’articolo 33. Tale dichiarazione di dovuta diligenza, disponibile e trasmissibile per via elettronica, contiene le informazioni indicate all’allegato II per i prodotti interessati e una dichiarazione dell’operatore secondo cui l’operatore stesso ha esercitato la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.

3.   Mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, l’operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’articolo 3. L’operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso il sistema di informazione di cui all’articolo 33.

4.   L’operatore non immette sul mercato né esporta i prodotti interessati se si verificano una o più delle circostanze seguenti:

a)

i prodotti interessati sono non conformi;

b)

l’esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi;

c)

l’operatore non è stato in grado di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   L’operatore che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l’immissione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l’operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

6.   L’operatore offre alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli ai sensi dell’articolo 18, compreso l’accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.

7.   L’operatore comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti.

8.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore che è una PMI («operatore PMI») è esentato dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza per i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza a norma del paragrafo 1 del presente articolo e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all’articolo 33. In tali casi, su richiesta, l’operatore PMI comunica alle autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l’operatore PMI esercita la dovuta diligenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

9.   L’operatore che non è una PMI («operatore non PMI») può fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate conformemente all’articolo 33 solo dopo aver accertato che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. L’operatore non PMI include i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate in conformità dell’articolo 33 nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che presenta a titolo del paragrafo 2 del presente articolo. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l’operatore non PMI esercita la dovuta diligenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

10.   L’operatore che faccia riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza già presentata conformemente all’articolo 33 mantiene la responsabilità per la conformità dei prodotti interessati all’articolo 3, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile prima dell’immissione di tali prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione.

Articolo 5

Obblighi del commerciante

1.   Il commerciante che non è una PMI («commerciante non PMI») è considerato un operatore non PMI ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, agli articoli da 8 a 13, all’articolo 16, paragrafi da 8 a 11, e all’articolo 18 in relazione alle materie prime interessate e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato.

2.   Il commerciante che è una PMI («commerciante PMI») mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.

3.   Il commerciante PMI raccoglie e conserva le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:

a)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;

b)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati.

4.   Il commerciante PMI conserva per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni di cui al paragrafo 3 e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.

5.   Il commerciante PMI che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato.

6.   Il commerciante, che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui agli articoli 18 e 19, compreso l’accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.

Articolo 6

Mandatario

1.   L’operatore o il commerciante può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2. In tali casi l’operatore o il commerciante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’articolo 3.

2.   Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell’Unione e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, qualora ciò non sia possibile, in inglese.

3.   Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario. Tale successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento non immette o mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato, né li esporta, senza presentare la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, per conto di tale operatore. In tali casi, l’operatore che è una persona fisica o una microimpresa mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’articolo 3 e comunica a tale successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per confermare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.

Articolo 7

Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Qualora i prodotti interessati siano immessi sul mercato da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che mette tali prodotti interessati a disposizione sul mercato è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Dovuta diligenza

1.   Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l’operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.

2.   La dovuta diligenza comprende:

a)

la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all’articolo 9;

b)

le misure di valutazione del rischio di cui all’articolo 10;

c)

le misure di attenuazione del rischio di cui all’articolo 11.

Articolo 9

Obblighi di informazione

1.   L’operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3. A tal fine l’operatore raccoglie, organizza e conserva, per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni seguenti, corredate di elementi di prova, relative a ciascun prodotto interessato:

a)

descrizione dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l’elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;

b)

quantità dei prodotti interessati; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (20) corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;

c)

paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;

d)

geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione; se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti; qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti in questione esclude automaticamente dall’immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall’esportazione tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti; per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti; per tutti gli altri prodotti interessati dell’allegato I, la geolocalizzazione si riferisce agli appezzamenti;

e)

nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l’operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;

f)

nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;

g)

informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;

h)

informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l’area specifica alla produzione della materia prima interessata.

2.   Su richiesta, l’operatore mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni, i documenti e i dati raccolti in applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Valutazione del rischio

1.   L’operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell’articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente. Sulla base di tali informazioni e documentazione, l’operatore procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. L’operatore non immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi.

2.   La valutazione del rischio tiene conto in particolare dei criteri seguenti:

a)

rischio attribuito al paese di produzione in questione o a parti di esso conformemente all’articolo 29;

b)

presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso;

c)

presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso;

d)

consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso;

e)

esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l’uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia prima interessata;

f)

diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso;

g)

fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile;

h)

preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell’applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea;

i)

complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all’appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate;

j)

rischio di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

k)

conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che sostengono l’attuazione del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione;

l)

indicazioni comprovate presentate a norma dell’articolo 31 e informazioni sui precedenti di non conformità al presente regolamento di operatori o commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento;

m)

qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti interessati siano non conformi;

n)

informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, anche provenienti dalla certificazione o da altri sistemi di verifica da parte di terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 9 del presente regolamento.

3.   I prodotti del legno che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell’ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi all’articolo 3, lettera b), del presente regolamento.

4.   L’operatore documenta e riesamina la valutazione del rischio con cadenza almeno annuale e la mette a disposizione delle autorità competenti su richiesta. L’operatore deve essere in grado di dimostrare in che modo ha verificato le informazioni raccolte rispetto ai criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 2 e in che modo ha determinato il grado di rischio.

Articolo 11

Attenuazione del rischio

1.   A eccezione dei casi nei quali una valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 10 rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi, prima di immetterli sul mercato o di esportarli l’operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile. Tali procedure e misure possono comprendere:

a)

la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari;

b)

lo svolgimento di indagini o audit indipendenti;

c)

l’adozione di altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all’articolo 9.

Tali procedure e misure possono comprendere anche il sostegno al rispetto del presente regolamento da parte dei fornitori di tale operatore, in particolare i piccoli proprietari terrieri, attraverso lo sviluppo di capacità e investimenti.

2.   L’operatore predispone politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati. Tali politiche, controlli e procedure comprendono:

a)

modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI;

b)

per tutti gli operatori non PMI, una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne di cui alla lettera a).

3.   Le decisioni sulle procedure e misure di attenuazione del rischio sono documentate, riesaminate con cadenza almeno annuale e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta dall’operatore. L’operatore deve essere in grado di dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure di attenuazione del rischio.

Articolo 12

Definizione e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri

1.   Ai fini dell’esercizio della dovuta diligenza conformemente all’articolo 8, l’operatore definisce e mantiene aggiornato un insieme di procedure e misure che gli consente di garantire la conformità all’articolo 3 dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta («sistema di dovuta diligenza»).

2.   L’operatore riesamina il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l’anno. Se viene a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sul sistema di dovuta diligenza, l’operatore aggiorna il sistema di dovuta diligenza per tenerne conto. L’operatore conserva traccia di tali aggiornamenti dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

3.   L’operatore che non rientra nelle categorie delle PMI, comprese le microimprese, o delle persone fisiche elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all’articolo 8, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L’operatore a cui si applichino anche altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto di tali altri atti giuridici dell’Unione.

4.   Fatta salva la legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati, le relazioni di cui al paragrafo 3 includono le informazioni seguenti relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati:

a)

una sintesi delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)

le conclusioni della valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 10 e le misure intraprese a norma dell’articolo 11, nonché una descrizione delle informazioni e prove ottenute e utilizzate per valutare il rischio;

c)

ove applicabile, una descrizione del processo di consultazione dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari o delle organizzazioni della società civile presenti nella zona di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.

5.   L’operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure a norma dell’articolo 8. Su richiesta, l’operatore mette tale documentazione a disposizione delle autorità competenti.

Articolo 13

Dovuta diligenza semplificata

1.   Quando immette sul mercato i prodotti interessati o li esporta, l’operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 se, dopo aver valutato la complessità della pertinente catena di approvvigionamento e il rischio di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard, ha appurato che tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all’articolo 29. In tali casi, l’operatore mette a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, la documentazione pertinente attestante un rischio trascurabile di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore, se ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti, anche tramite la valutazione eseguita a norma del paragrafo 1 del presente articolo, comprese indicazioni comprovate presentate a norma dell’articolo 31, secondo le quali sussiste il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al presente regolamento o che il presente regolamento sia eluso, adempie a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all’autorità competente.

3.   Qualora un’autorità competente venga a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio di elusione del presente regolamento, compresi i casi in cui le materie prime interessate o i prodotti interessati che sono stati prodotti in un paese a rischio standard o ad alto rischio o parte di esso sono successivamente trasformati in un paese a basso rischio o parte di esso da cui sono immessi sul mercato o escono dal mercato, l’autorità competente agisce immediatamente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, e, ove necessario, adotta misure provvisorie conformemente all’articolo 23.

CAPO 3

OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO E DELLE SUE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 14

Autorità competenti

1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

2.   Al più tardi entro il 30 dicembre 2023 lo Stato membro comunica alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

3.   La Commissione pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti senza indebito ritardo. La Commissione lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.

4.   Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri, indipendenza funzionale e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al presente capo.

Articolo 15

Assistenza tecnica, orientamenti e scambio di informazioni

1.   Fatto salvo l’obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell’articolo 8, lo Stato membro può fornire loro assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti. Anche la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può fornire, ove necessario, orientamenti agli operatori e alle autorità competenti. L’assistenza tecnica e di altro tipo e gli orientamenti tengono conto della situazione delle PMI, microimprese comprese, e delle persone fisiche, al fine di agevolare il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione nel sistema di informazione di cui all’articolo 33. Prendono inoltre in considerazione i pertinenti atti giuridici dell’Unione, attuali e futuri, che prevedono obblighi di dovuta diligenza.

2.   Lo Stato membro agevola lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nella valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 10, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti e la Commissione monitorano continuamente e si scambiano informazioni su qualsiasi modifica significativa della configurazione degli scambi dei prodotti interessati che possa portare a eludere il presente regolamento.

4.   L’assistenza è fornita in modo da non compromettere l’indipendenza, gli obblighi giuridici o le responsabilità delle autorità competenti nel far rispettare il presente regolamento.

5.   La Commissione può agevolare l’attuazione armonizzata del presente regolamento formulando orientamenti pertinenti e promuovendo un adeguato scambio di informazioni, coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e le autorità doganali nonché tra le autorità competenti e la Commissione.

Articolo 16

Obbligo di effettuare controlli

1.   Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se gli operatori e i commercianti stabiliti nell’Unione rispettino il presente regolamento. Le autorità competenti effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l’operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al presente regolamento.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuati conformemente agli articoli 18 e 19.

3.   Le autorità competenti adottano un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un’analisi dei rischi di non conformità al presente regolamento, tenendo conto in particolare delle materie prime interessate, della complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento, ivi compreso se vi è commistione di prodotti interessati, e della fase di trasformazione del prodotto interessato, del fatto che gli appezzamenti interessati siano adiacenti a foreste, del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di paesi conformemente all’articolo 29, prestando un’attenzione particolare alla situazione dei paesi o delle parti di paesi classificati come ad alto rischio, dei precedenti di non conformità dell’operatore o del commerciante al presente regolamento, dei rischi di elusione e di qualsiasi altra informazione pertinente. L’analisi dei rischi si basa sulle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e può fondarsi sulle informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all’articolo 33, e può essere sostenuta da altre fonti pertinenti quali i dati di monitoraggio, i profili di rischio delle organizzazioni internazionali, le indicazioni comprovate presentate a norma dell’articolo 31 o le conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti della Commissione.

4.   Ove opportuno, la Commissione stabilisce e aggiorna periodicamente i criteri indicativi di rischio a livello dell’Unione conformemente al paragrafo 3 e li comunica alle autorità competenti.

5.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, le autorità competenti elaborano piani annuali contenenti almeno:

a)

i criteri nazionali di rischio, stabiliti a norma del paragrafo 3, al fine di determinare i controlli necessari, che si basano su eventuali criteri indicativi di rischio a livello dell’Unione stabiliti dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 e includono sistematicamente criteri di rischio per i paesi o parti di paesi classificati come ad alto rischio;

b)

la selezione degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controllo; tale selezione deve basarsi sui criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), usando, tra l’altro, le informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all’articolo 33 e su tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare.

6.   Il riesame annuale dei piani da parte delle autorità competenti si basa sistematicamente sui risultati dei controlli e sull’esperienza acquisita nell’attuare i piani di cui al paragrafo 5 al fine di migliorarne l’efficacia.

7.   Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti e alla Commissione i loro piani di controllo e i relativi aggiornamenti. Le autorità competenti si scambiano informazioni e si coordinano con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione in materia di sviluppo e applicazione dei criteri di rischio di cui al paragrafo 5, ai fini di un’esecuzione più efficace del presente regolamento.

8.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 3 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese di produzione o parti di un paese di produzione classificati come a rischio standard in conformità dell’articolo 29.

9.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno il 9 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate, nonché il 9 % della quantità di ciascuno dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come ad alto rischio in conformità dell’articolo 29.

10.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno l’1 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a basso rischio in conformità dell’articolo 29.

11.   Gli obiettivi quantificati per i controlli da parte delle autorità competenti sono raggiunti separatamente per ciascuna delle materie prime interessate. Gli obiettivi quantificati sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori che hanno immesso o reso disponibili sul mercato o esportato prodotti interessati nell’anno precedente, nonché alla quantità, se del caso. I controlli degli operatori sono considerati effettuati se l’autorità competente ha controllato gli elementi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

12.   Fatti salvi i controlli programmati in anticipo conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti, anche basate su indicazioni comprovate presentate da terzi a norma dell’articolo 31, riguardanti un possibile caso di non conformità al presente regolamento.

13.   I controlli sono effettuati senza darne preavviso all’operatore o al commerciante, salvo qualora una notifica preventiva all’operatore o al commerciante sia necessaria per garantire l’efficacia dei controlli stessi.

14.   Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli sono conservati per un minimo di dieci anni.

15.   I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni sui relativi risultati costituiscono un’informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e sono messi a disposizione su richiesta.

Articolo 17

Prodotti interessati che richiedono un’azione immediata

1.   Le autorità competenti individuano le situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità all’articolo 3 tale da rendere necessaria un’azione immediata da parte delle autorità competenti prima che tali prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati. Le autorità competenti registrano tali situazioni individuate nel sistema di informazione di cui all’articolo 33.

2.   Quando un’autorità competente individua le situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ivi compreso quando un operatore presenta una dichiarazione di dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati, il sistema di informazione di cui all’articolo 33 individua l’elevato rischio di non conformità all’articolo 3 e informa le autorità competenti, le quali:

a)

adottano misure provvisorie immediate a norma dell’articolo 23 per sospendere l’immissione o la messa a disposizione di tali prodotti interessati sul mercato; oppure

b)

una volta istituita l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, chiedono alle autorità doganali di sospenderne l’immissione in libera pratica o l’esportazione a norma dell’articolo 26, paragrafo 7.

3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo terminano entro tre giorni lavorativi, o 72 ore nel caso di prodotti interessati deperibili, a decorrere dal momento in cui il rischio elevato di non conformità è individuato nel sistema di informazione di cui all’articolo 33. Se, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludono di aver bisogno di più tempo per stabilire se i prodotti interessati rispettano l’articolo 3, esse prorogano il periodo di sospensione di ulteriori periodi di tre giorni lavorativi, mediante misure provvisorie supplementari adottate a norma dell’articolo 23 oppure, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell’articolo 26, paragrafo 7.

Articolo 18

Controllo degli operatori e dei commercianti non PMI

1.   I controlli degli operatori e dei commercianti non PMI prevedono:

a)

l’esame del loro sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione del rischio e di attenuazione del rischio, e della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;

b)

l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare che un dato prodotto interessato che l’operatore ha immesso o intende immettere sul mercato o intende esportare o che il commerciante non PMI ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato è conforme al presente regolamento, anche, se del caso, mediante misure di attenuazione del rischio, nonché l’esame delle dichiarazioni di dovuta diligenza pertinenti.

2.   I controlli sugli operatori e sui commercianti non PMI possono anche includere, se del caso, in particolare laddove gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi:

a)

l’esame sul campo delle materie prime interessate o dei prodotti interessati onde accertarne la corrispondenza alla documentazione usata ai fini dell’esercizio della dovuta diligenza;

b)

l’esame delle misure correttive adottate a norma dell’articolo 24;

c)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie o l’esatto luogo di produzione del prodotto interessato o della materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche o del DNA;

d)

qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pertinenti pubblicamente o privatamente disponibili; e

e)

controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.

Articolo 19

Controllo dei commercianti PMI

1.   I controlli dei commercianti PMI comprendono l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità all’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4.

2.   I controlli dei commercianti PMI possono comprendere anche, ove opportuno, in particolare quando gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi, controlli a campione, incluse verifiche in loco.

Articolo 20

Recupero dei costi da parte delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità.

2.   Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti interessati che sono risultati prodotti non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione.

Articolo 21

Cooperazione e scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità doganali del proprio Stato membro, con le autorità competenti e con le autorità doganali di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire la conformità al presente regolamento, anche per quanto riguarda le verifiche in loco.

2.   Le autorità competenti concludono con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni sulle indagini e lo svolgimento di indagini.

3.   Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente regolamento, anche attraverso il sistema di informazione di cui all’articolo 33. Ciò implica che si consenta alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e si scambino con esse tali informazioni onde agevolare l’esecuzione del presente regolamento.

4.   Le autorità competenti informano immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano potenziali non conformità con il presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare, le autorità competenti informano le autorità competenti degli altri Stati membri quando individuano sul mercato un prodotto interessato che ritengono un prodotto non conforme, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri.

5.   Su richiesta delle autorità competenti, gli Stati membri forniscono loro tutte le informazioni necessarie per garantire la conformità al presente regolamento.

Articolo 22

Comunicazione

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. Tali informazioni includono:

a)

i piani di controllo e i criteri di rischio su cui tali piani si basavano;

b)

il numero e i risultati dei controlli effettuati su operatori, commercianti non PMI e altri commercianti in relazione al numero totale di operatori, commercianti non PMI e altri commercianti, compresi i tipi di non conformità individuati;

c)

la quantità di prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale di prodotti interessati immessi sul mercato o esportati e i paesi di produzione; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume o numero di unità; l’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;

d)

in caso di non conformità, le misure correttive adottate a norma dell’articolo 24 e le sanzioni irrogate a norma dell’articolo 25;

e)

la percentuale di controlli effettuati con preavvisi a norma dell’articolo 16, paragrafo 13, il cui uso è giustificato dalle autorità competenti nelle loro relazioni sulle attività di controllo.

2.   Entro il 30 ottobre di ogni anno i servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello dell’Unione dell’applicazione del presente regolamento sulla base dei dati presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 23

Misure provvisorie

Gli Stati membri prevedono la possibilità per le loro autorità competenti di adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime interessate o dei prodotti interessati o la sospensione dell’immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell’esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, qualora sia stata riscontrata una potenziale non conformità con il presente regolamento sulla base di uno degli elementi seguenti:

a)

l’esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate a norma dell’articolo 21 o le indicazioni comprovate presentate a norma dell’articolo 31;

b)

i controlli di cui agli articoli 18 e 19;

c)

l’individuazione di rischi da parte del sistema di informazione di cui all’articolo 33.

Se necessario, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito a tali misure.

Articolo 24

Azioni correttive in caso di non conformità

1.   Fatto salvo l’articolo 25, le autorità competenti, se stabiliscono che un operatore o un commerciante non si è conformato al presente regolamento o che un prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato è non conforme, impongono senza indugio all’operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità entro un termine specificato e ragionevole.

2.   Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l’operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti, a seconda dei casi:

a)

rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;

b)

impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato;

c)

ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;

d)

donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento conformemente al diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti.

3.   Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, l’operatore o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza al fine di prevenire il rischio di ulteriori non conformità al presente regolamento.

4.   Se l’operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall’autorità competente di cui al paragrafo 1, o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, una volta trascorso tale termine le autorità competenti garantiscono l’applicazione dell’azione correttiva richiesta di cui al paragrafo 2 con tutti i mezzi a loro disposizione a norma del diritto dello Stato membro interessato.

Articolo 25

Sanzioni

1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono:

a)

sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, l’ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (24) e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;

b)

confisca dei prodotti interessati all’operatore e/o al commerciante;

c)

confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante grazie a un’operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;

d)

esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

e)

divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività;

f)

divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all’articolo 13 in caso di violazione grave o di recidività.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche per violazioni del presente regolamento e le sanzioni loro irrogate entro 30 giorni dalla data in cui le sentenze passano in giudicato, tenendo conto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di tali sentenze contenente gli elementi seguenti:

a)

il nome della persona giuridica;

b)

la data della sentenza definitiva;

c)

una sintesi delle attività per le quali è stata accertata la violazione del presente regolamento da parte della persona giuridica; e

d)

la natura della sanzione irrogata e, in caso di sanzione pecuniaria, il suo importo.

CAPO 4

REGIMI PER I PRODOTTI INTERESSATI CHE ENTRANO NEL MERCATO O NE ESCONO

Articolo 26

Controlli

1.   I prodotti interessati vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» o «esportazione» sono soggetti ai controlli e alle misure di cui al presente capo. L’applicazione del presente capo lascia impregiudicate tutte le altre disposizioni del presente regolamento nonché gli altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano l’immissione in libera pratica o l’esportazione delle merci, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 e i relativi articoli 46, 47, 134 e 267. Tuttavia, il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 non si applica ai controlli sui prodotti interessati che entrano nel mercato per quanto riguarda l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti sono responsabili dell’esecuzione complessiva del presente regolamento in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono. Nello specifico spetta alle autorità competenti, a norma dell’articolo 16, individuare i controlli da effettuare sulla base di un approccio basato sui rischi e stabilire, attraverso i controlli di cui all’articolo 16, se tali prodotti interessati siano conformi all’articolo 3. Le autorità competenti assolvono tali responsabilità conformemente alle disposizioni pertinenti del capo 3.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità doganali effettuano controlli sulle dichiarazioni doganali presentate in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono a norma degli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali controlli si basano principalmente sull’analisi dei rischi, come stabilito all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.   Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza assegnato a tale prodotto interessato dal sistema di informazione di cui all’articolo 33.

5.   Al fine di tener conto della conformità al presente regolamento nel consentire l’immissione in libera pratica o l’esportazione di un prodotto interessato:

a)

fino all’istituzione dell’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, non si applicano i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo e le autorità doganali si scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell’articolo 27 e, se necessario, tengono conto di tale scambio di informazioni e di tale cooperazione nel consentire l’immissione in libera pratica o l’esportazione dei prodotti interessati;

b)

una volta istituita l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo e le notifiche e le richieste ai sensi dei paragrafi da 6 a 9 del presente articolo sono effettuate attraverso tale interfaccia elettronica.

6.   Quando effettuano controlli sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica o di esportazione di un prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce, le autorità doganali esaminano, avvalendosi dell’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lo status assegnato dalle autorità competenti alla corrispondente dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione di cui all’articolo 33.

7.   Se lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo indica che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è stato identificato, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione o messa a disposizione sul mercato o della sua esportazione, le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica o l’esportazione del prodotto interessato.

8.   Se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative all’immissione in libera pratica o all’esportazione previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, le autorità doganali autorizzano l’immissione in libera pratica o l’esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce nei casi seguenti:

a)

lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo non indica che il prodotto interessato è stato identificato, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione o messa a disposizione sul mercato o della sua esportazione;

b)

l’immissione in libera pratica o l’esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 7 del presente articolo e le autorità competenti non hanno chiesto di mantenere la sospensione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3;

c)

l’immissione in libera pratica o l’esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 7 e le autorità competenti hanno notificato alle autorità doganali che la sospensione dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione del prodotto interessato può essere revocata.

9.   Se concludono che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è non conforme, le autorità competenti ne danno notifica alle autorità doganali e le autorità doganali non autorizzano l’immissione in libera pratica o l’esportazione del prodotto interessato.

10.   L’immissione in libera pratica o l’esportazione non è considerata prova di conformità al diritto dell’Unione e, in particolare, al presente regolamento.

Articolo 27

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità

1.   La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni allo scopo di rendere possibile l’approccio basato sul rischio di cui all’articolo 16, paragrafo 5, peri prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono e di garantire che i controlli siano efficaci ed effettuati conformemente al presente regolamento.

2.   Le autorità doganali e le autorità competenti cooperano conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 e si scambiano, anche per via elettronica, le informazioni necessarie ad espletare le proprie funzioni a norma del presente regolamento.

3.   Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore, il commerciante o il mandatario.

4.   Qualora abbiano ricevuto informazioni in conformità del presente articolo, le autorità competenti possono comunicare tali informazioni alle autorità competenti di altri Stati membri in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3.

5.   Le informazioni relative al rischio sono scambiate come segue:

a)

tra le autorità doganali conformemente all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013;

b)

tra le autorità doganali e la Commissione conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;

c)

tra le autorità doganali e le autorità competenti, comprese le autorità competenti di altri Stati membri, conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 28

Interfaccia elettronica

1.   La Commissione sviluppa un’interfaccia elettronica basata sull’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all’articolo 26, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all’articolo 33 del presente regolamento. Tale interfaccia elettronica è predisposta entro il 30 giugno 2028.

2.   La Commissione sviluppa un’interfaccia elettronica in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire che:

a)

operatori e commercianti si conformino all’obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, rendendola disponibile attraverso l’ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2399 e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e

b)

la dichiarazione di dovuta diligenza sia trasmessa al sistema di informazione di cui all’articolo 33.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità di attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e definiscono in particolare i dati da trasmettere conformemente a detti paragrafi, compreso il relativo formato. Gli atti di esecuzione chiariscono inoltre in che modo eventuali modifiche dello status assegnato dalle autorità competenti alle dichiarazioni di dovuta diligenza nel sistema di informazione di cui all’articolo 33 devono essere notificate immediatamente e automaticamente alle autorità doganali competenti tramite l’interfaccia elettronica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione possono anche stabilire che determinati dati figuranti nella dichiarazione di dovuta diligenza e necessari per le attività delle autorità doganali, tra cui la vigilanza e la lotta contro le frodi, siano trasmessi e registrati nei sistemi doganali nazionali e dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

CAPO 5

SISTEMA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PAESI E COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI

Articolo 29

Valutazione dei paesi

1.   Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di paesi. A tal fine, gli Stati membri e i paesi terzi, o parti di essi, sono classificati in una delle categorie di rischio seguenti:

a)

paesi «ad alto rischio»: paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 comporta l’individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a);

b)

paesi «a basso rischio»: paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o parti di paesi, di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a), sono eccezionali;

c)

paesi a «rischio standard»: paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria «ad alto rischio» né in quella «a basso rischio».

2.   Il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1. L’elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 36, paragrafo 2, non oltre il 30 dicembre 2024. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova.

3.   La classificazione dei paesi, o delle parti di paesi, a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 è basata su una valutazione obiettiva e trasparente della Commissione che tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche e delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale. La classificazione si basa principalmente sui criteri di valutazione seguenti:

a)

tasso di deforestazione e degrado forestale;

b)

tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate;

c)

tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.

4.   La valutazione di cui al paragrafo 3 può tenere conto anche degli elementi seguenti:

a)

informazioni presentate alla UNFCCC dal paese in questione, dalle autorità regionali interessate, da operatori, da ONG e da terzi, compresi popoli indigeni, comunità locali e organizzazioni della società civile, in merito alla copertura efficace delle emissioni e degli assorbimenti dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo nel contributo determinato a livello nazionale;

b)

esistenza, ed effettiva attuazione, di accordi e altri strumenti tra il paese in questione e l’Unione e/o i suoi Stati membri che affrontano la deforestazione e il degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime interessate e dei prodotti interessati all’articolo 3;

c)

eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di contrastare la deforestazione e il degrado forestale e di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, e in particolare l’eventuale applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale;

d)

eventuale messa a disposizione, in modo trasparente, dei dati pertinenti da parte del paese in questione; e, se del caso, esistenza, rispetto o effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti umani e dei diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari;

e)

le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.

5.   La Commissione avvia un dialogo specifico con tutti i paesi classificati ad alto rischio o che rischiano di essere classificati come tali con l’obiettivo di ridurne il livello di rischio.

6.   Fatto salvo il paragrafo 5, la Commissione notifica formalmente al paese in questione la sua intenzione di classificare tale paese o parte di esso in una categoria di rischio diversa e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione informa altresì le autorità competenti di tale intenzione.

La Commissione include nella notifica quanto segue:

a)

la motivazione o le motivazioni alla base dell’intenzione di modificare la classificazione di rischio del paese o di parti di esso;

b)

l’invito a risponderle per iscritto circa l’intenzione di modificare la classificazione di rischio del paese o di parti di esso;

c)

le conseguenze della classificazione come paese ad alto o a basso rischio.

7.   La Commissione concede al paese interessato un lasso di tempo sufficiente per rispondere alla notifica. Se la notifica riguarda l’intenzione da parte della Commissione di classificare il paese o parte di esso in una categoria di rischio più alta, nella risposta il paese interessato può fornire alla Commissione informazioni sulle misure da esso adottate per porre rimedio alla situazione.

8.   La Commissione notifica senza indugio al paese in questione e alle autorità competenti l’iscrizione di un paese, o di parti di esso, nell’elenco di cui al paragrafo 2 o la relativa rimozione dallo stesso.

Articolo 30

Cooperazione con paesi terzi

1.   Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, la Commissione, per conto dell’Unione, e gli Stati membri interessati avviano un dialogo, con un approccio coordinato, con i paesi produttori e parti di essi che sono interessati dal presente regolamento, in particolare quelli classificati come ad alto rischio in conformità all’articolo 29, mediante partenariati esistenti e futuri, e altri meccanismi di cooperazione pertinenti al fine di contrastare insieme le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale. La Commissione elabora un quadro strategico globale dell’Unione per tale dialogo e valuta la possibilità di mobilitare i pertinenti strumenti dell’Unione. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione sono incentrati sulla conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, intese amministrative e accordi esistenti o loro disposizioni, nonché tabelle di marcia comuni che consentano la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità al presente regolamento, prestando una particolare attenzione alle esigenze dei popoli indigeni, delle comunità locali e dei piccoli proprietari terrieri e assicurando la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

2.   I partenariati e la cooperazione consentono la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, i popoli indigeni, le comunità locali, le donne, il settore privato, comprese microimprese e altre PMI, e i piccoli proprietari terrieri. Inoltre, i partenariati e la cooperazione sostengono o avviano un dialogo inclusivo e partecipativo a favore di processi nazionali di riforma giuridica e della governance per migliorare la governance forestale e affrontare i fattori interni che contribuiscono alla deforestazione.

3.   I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell’uso del suolo, della pertinente normativa dei paesi produttori, di processi multipartecipativi, di incentivi fiscali o commerciali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, a contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo, a ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, a rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le comunità locali e i popoli indigeni, i cui diritti sono sanciti nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, e ad assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.

4.   Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, la Commissione, per conto dell’Unione, o gli Stati membri oppure entrambi avviano discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la CBD, la FAO, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, l’UNFCCC, l’OMC, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono, tra le altre cose, sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione delle foreste e di altri ecosistemi naturali nonché dei diritti umani connessi.

5.   Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, la Commissione, per conto dell’Unione, e gli Stati membri interessati avviano un dialogo e una cooperazione con altri importanti paesi consumatori al fine di promuovere l’adozione di requisiti ambiziosi volti a ridurre al minimo il contributo di tali paesi alla deforestazione e al degrado forestale, nonché condizioni di parità a livello mondiale.

CAPO 6

INDICAZIONI COMPROVATE

Articolo 31

Indicazioni comprovate di persone fisiche o giuridiche

1.   Le persone fisiche o giuridiche possono presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti quando ritengono che uno o più operatori o commercianti non si conformino al presente regolamento.

2.   Le autorità competenti valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendono i provvedimenti necessari, tra cui l’esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell’articolo 23 per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati.

3.   Entro 30 giorni dal ricevimento di un’indicazione comprovata, salvo diversa indicazione nel diritto nazionale, l’autorità competente comunica, alle persone di cui al paragrafo 1 che hanno presentato indicazioni comprovate, il seguito riservato alla presentazione di tali indicazioni e ne indicano i motivi.

4.   Fatti salvi gli obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), gli Stati membri prevedono misure per proteggere l’identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.

Articolo 32

Accesso alla giustizia

1.   Le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse sufficiente, determinato conformemente ai sistemi nazionali di mezzi di ricorso, compresi i casi in cui tali persone soddisfano gli eventuali criteri stabiliti nel rispettivo diritto nazionale, comprese le persone che abbiano presentato un’indicazione comprovata conformemente all’articolo 31, hanno accesso a procedure amministrative o giudiziarie volte a esaminare la legalità di decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento.

2.   Il presente regolamento lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l’accesso alla giustizia e quelle che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali.

CAPO 7

SISTEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 33

Sistema di informazione

1.   Entro il 30 dicembre 2024 la Commissione istituisce e in seguito mantiene un sistema di informazione contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2.

2.   Fatto salvo l’adempimento degli obblighi di cui ai capi 2 e 3, il sistema di informazione assicura quanto meno le funzionalità seguenti:

a)

registrazione di operatori e commercianti e dei relativi mandatari nell’Unione; per gli operatori che vincolano i prodotti interessati al regime doganale di «immissione in libera pratica» o «esportazione», inclusione nel profilo di registrazione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) stabilito in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;

b)

registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con comunicazione all’operatore o al commerciante interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza presentata attraverso il sistema di informazione;

c)

presentazione del numero di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti in conformità dell’articolo 4, paragrafi 8 e 9;

d)

ove possibile, conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione;

e)

registrazione dell’esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;

f)

interconnessione con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, conformemente all’articolo 28, anche per consentire le notifiche e le richieste di cui all’articolo 26, paragrafi da 6 a 9;

g)

fornitura di informazioni pertinenti a sostegno della definizione del profilo di rischio per il piano di controlli di cui all’articolo 16, paragrafo 5, compresi i risultati dei controlli, la definizione del profilo di rischio degli operatori, dei commercianti e delle materie prime interessate e dei prodotti interessati ai fini dell’individuazione, sulla base delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati, degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controlli di cui all’articolo 16, paragrafo 5, e dei prodotti interessati soggetti a controlli da parte delle autorità competenti;

h)

agevolazione dell’assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti, e tra le autorità competenti e la Commissione, ai fini dello scambio di informazioni e dati;

i)

sostegno alla comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori e commercianti ai fini dell’attuazione del presente regolamento, anche, se del caso, mediante l’uso di strumenti digitali per la gestione dell’approvvigionamento.

3.   La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, le norme sul funzionamento del sistema di informazione nell’ambito del presente articolo, comprese le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

4.   La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti e, se del caso, ai loro mandatari, in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.

5.   In linea con la politica di apertura dei dati dell’Unione, la Commissione rende accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l’interoperabilità, il riutilizzo e l’accessibilità.

CAPO 8

RIESAME

Articolo 34

Riesame

1.   Al più tardi il 30 giugno 2024, la Commissione presenta una valutazione d’impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri terreni boschivi. La valutazione comprende, tra l’altro, la data limite di cui all’articolo 2, al fine di ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali. Il riesame comprende una valutazione dell’impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale.

2.   Al più tardi il 30 giugno 2025, la Commissione presenta una valutazione d’impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui altri terreni con grandi stock di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide. La valutazione esamina la potenziale espansione degli ecosistemi, anche sulla base della data limite di cui all’articolo 2, al fine di ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali. Il riesame tratta altresì la necessità e la fattibilità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime, compreso il granturco. Il riesame comprende una valutazione dell’impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche, e tiene conto delle variazioni del consumo.

3.   La valutazione d’impatto di cui al paragrafo 2 comprende anche una valutazione dell’opportunità di modificare o ampliare l’elenco dei prodotti interessati di cui all’allegato I al fine di garantire che in detto elenco siano inclusi i prodotti più pertinenti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate. Tale valutazione presta particolare attenzione alla potenziale inclusione nell’allegato I dei biocarburanti (codice SA 382600).

4.   La valutazione d’impatto di cui al paragrafo 2 valuta, inoltre, il ruolo degli istituti finanziari nel prevenire flussi finanziari che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione e al degrado forestale e valuta la necessità di prevedere eventuali obblighi specifici per gli istituti finanziari negli atti giuridici dell’Unione a tale riguardo, tenendo conto della pertinente legislazione orizzontale e settoriale vigente.

5.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per modificare l’allegato I per quanto riguarda i pertinenti codici NC dei prodotti interessati che contengono, sono stati nutriti o sono stati fabbricati usando le materie prime interessate.

6.   Entro il 30 giugno 2028, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione degli aspetti seguenti, sulla base di studi specifici:

a)

la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS sui quali il presente regolamento ha un forte impatto e i paesi o parti di essi classificati come a rischio standard o ad alto rischio, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

b)

l’impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, nonché l’eventuale necessità di un sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e ai piccoli proprietari terrieri per il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;

c)

l’ulteriore estensione della definizione di degrado forestale, sulla base di un’analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nei dibattiti internazionali sulla questione;

d)

la soglia per l’uso obbligatorio di poligoni di cui all’articolo 2, punto 28), tenendo conto del suo impatto sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale;

e)

variazioni nelle configurazioni degli scambi delle materie prime interessate e dei prodotti interessati inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento quando tali variazioni potrebbero indicare una pratica di elusione;

f)

una valutazione volta a stabilire se i controlli effettuati siano stati efficaci per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato o esportati siano conformi all’articolo 3.

CAPO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 34, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 34, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 11 dello stesso.

Articolo 37

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2024.

2.   Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027, al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024.

3.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2027 devono essere conformi all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 38

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.

3.   Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)   GU C 275 del 18.7.2022, pag. 88.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 19 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2023.

(3)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(4)  Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(6)  Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(8)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

(9)  Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020. «Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005-2017» (Rischio di deforestazione legato alla produzione e al consumo di prodotti agricoli e forestali 2005-2017), Versione 1.0, Zenodo.

(10)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(11)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(12)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(15)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16).

(17)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(19)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(20)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(21)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(22)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(23)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(24)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

(26)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(27)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Materie prime interessate e prodotti interessati di cui all’articolo 1

La tabella seguente elenca le merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 citate all’articolo 1 del presente regolamento.

Fatta eccezione per i sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, il presente regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), di tale direttiva.

Materia prima interessata

Prodotti interessati

Bovini

0102 21 , 0102 29 Animali vivi della specie bovina

ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate

ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina

ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Cacao

1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 Burro, grasso e olio di cacao

1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Palma da olio

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti

ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)

2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica)

3823 11 Acido stearico, industriale

3823 12 Acido oleico, industriale

3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)

3823 70 Alcoli grassi industriali

Gomma

4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)

ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata

ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma

ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma

ex 4013 Camere d’aria, di gomma

ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40

ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Soia

1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno;

spalliere di palette di legno

(esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421 Altri articoli di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta

ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno

9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti

9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno


ALLEGATO II

Dichiarazione di dovuta diligenza

Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all’articolo 4, paragrafo 2:

1.

nome e indirizzo dell’operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI) in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;

2.

codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità del prodotto interessato che l’operatore intende immettere sul mercato o esportare. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, volume netto o numero di unità. L’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza;

3.

paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti. Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato usando materie prime prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d);

4.

per gli operatori che fanno riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza esistente in conformità dell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, il numero di riferimento di tale dichiarazione di dovuta diligenza;

5.

il testo seguente: «Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l’operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione del regolamento 2023/1115 e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all’articolo 3, lettera a) o b), di tale regolamento.»;

6.

firma nel formato seguente:

«Firmato a nome e per conto di:

Data:

Nome e funzione: Firma:».


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