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Document 32023R1104
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1104 of 6 June 2023 amending Regulation (EC) No 1238/95 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1104 della Commissione del 6 giugno 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1104 della Commissione del 6 giugno 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
C/2023/3546
GU L 147 del 7.6.2023, p. 65–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 147/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1104 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2023
che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 113,
previa consultazione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) stabilisce l’importo della tassa da pagare all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l’Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94. |
(2) |
Al fine di riflettere l’inflazione potenziale su tutte le linee di bilancio e di continuare ad aumentare la riserva gratuita al livello minimo per garantire il funzionamento dell’Ufficio, la tassa annuale versata dal titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dovrebbe essere portata a 380 EUR. |
(3) |
La complessità dei procedimenti di ricorso è aumentata e l’attuale tassa di ricorso di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1238/95 non copre i costi reali. La tassa di ricorso dovrebbe pertanto essere portata a 2 100 EUR. |
(4) |
L’esperienza ha dimostrato che è necessario coprire le spese amministrative relative alla dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2100/94 e la tassa amministrativa relativa a un’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all’articolo 59 del suddetto regolamento. |
(5) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce il livello delle tasse per l’organizzazione e la realizzazione dell’esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali da pagarsi all’Ufficio. |
(6) |
In base all’indagine sui costi degli uffici d’esame effettuata dall’Ufficio, le tasse applicate dall’Ufficio dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto del tasso di inflazione.. La colza dovrebbe essere inclusa nel gruppo delle altre specie agricole e le fragole nel gruppo delle altre specie di frutta, in quanto il livello delle tasse in tali gruppi è più appropriato per tali specie. Le tasse fissate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati. |
(7) |
A norma dell’articolo 83 del regolamento (CE) n. 2100/94, l’Ufficio riscuote tasse per coprire le spese degli atti contemplati dal regolamento. È pertanto opportuno stabilire tasse per la dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e per l’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali al fine di coprire i costi connessi all’incremento di attività. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95. |
(9) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o luglio 2023 al fine di concedere all’Ufficio e ai portatori di interesse il tempo sufficiente per adeguarsi a tali modifiche. |
(10) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
(1) |
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 380 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa annuale») di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.» |
(2) |
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il ricorrente è tenuto al pagamento di una tassa di ricorso di 2 100 EUR per l’espletamento della procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.» |
(3) |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presidente dell’Ufficio fissa l’importo delle seguenti tasse:
|
(4) |
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il presidente dell’Ufficio può decidere di subordinare la prestazione dei servizi, indicati al paragrafo 1, lettere da a), ad e) al pagamento anticipato.» |
(5) |
L’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Tasse relative all’esame tecnico di cui all’articolo 8
La tassa da pagare per l’esame tecnico di una varietà è stabilita nel rispetto della seguente tabella:
(in EUR) |
||
|
Gruppo di spesa |
Tassa |
Gruppo agricolo |
||
1 |
Patata |
2 580 |
2 |
Graminacee |
3 650 |
3 |
Altre specie agricole |
1 980 |
Gruppo della frutta |
||
4 |
Mela |
4 130 |
5 |
Altre specie di frutta |
4 130 |
Gruppo ornamentale |
||
6 |
Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra |
2 390 |
7 |
Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto |
3 070 |
8 |
Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra |
2 760 |
9 |
Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto |
2 890 |
10 |
Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali |
3 550 |
Gruppo di ortaggi |
||
11 |
Ortaggi, prove di campo in serra |
3 570 |
12 |
Ortaggi, prove di campo all’aperto |
3 280 |