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Document 32023R0730

    Regolamento (UE) 2023/730 del Consiglio del 31 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109

    ST/7526/2023/INIT

    GU L 95 del 4.4.2023, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/730/oj

    4.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 95/1


    REGOLAMENTO (UE) 2023/730 DEL CONSIGLIO

    del 31 marzo 2023

    che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

    (2)

    Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella sottozona CIEM 8 per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in attesa della disponibilità del parere scientifico per tale stock per il 2023. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere scientifico per tale stock per il 2023 il 16 dicembre 2022. Il TAC definitivo per tale stock per il 2023 dovrebbe essere pertanto fissato in linea con tale parere.

    (3)

    Tra il 9 e il 13 marzo 2023 si sono svolte consultazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito sul livello del TAC per il cicerello e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) e sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 2 marzo 2023. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto. È pertanto opportuno fissare il TAC pertinente al livello convenuto con il Regno Unito.

    (4)

    L'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni bilaterali su: i) stock condivisi e gestiti congiuntamente nello Skagerrak, compresi il gamberetto boreale (Pandalus borealis) e il merlano (Merlangius merlangus) nella divisione CIEM 3a, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca; ii) accesso alle acque; e iii) scambi di possibilità di pesca. Le consultazioni sulla gestione degli stock nello Skagerrak si sono svolte tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2022, sulla base della posizione dell'Unione concordata dal Consiglio. Tra il 9 novembre 2022 e il 16 marzo 2023 si sono svolte consultazioni sull'accesso alle acque e sugli scambi di possibilità di pesca, sempre sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. Il loro esito è stato riportato in due verbali concordati firmati il 17 marzo 2023 dai capi delle delegazioni dell'Unione e della Norvegia. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tali verbali concordati e attuare nel diritto dell'Unione le altre disposizioni dei verbali concordati. Le possibilità di pesca pertinenti fissate dal regolamento (UE) 2023/194 e le possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 fissate dal regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (3) dovrebbero essere modificate di conseguenza.

    (5)

    Nell'11a riunione annuale del 2023 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi), ha mantenuto attività di pesca esplorative degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) e ha eliminato il limite dello sforzo di pesca per la pesca pelagica. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (6)

    Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto i limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della IOTC nell'ambito del piano di ricostituzione relativo a tale stock. Il regolamento (UE) 2023/194 fissa il contingente dell'Unione per tale stock per il 2023 in linea con la misura adottata dalla IOTC. In seguito alla revisione del limite di cattura annuale di base dell'Unione nell'ambito del piano di ricostituzione relativo al tonno albacora nella zona di competenza della IOTC, quest'ultima ha riveduto il contingente dell'Unione per tale stock per il 2023 in linea con il piano di ricostituzione. È opportuno attuare tale contingente dell'Unione riveduto nel diritto dell'Unione.

    (7)

    Conformemente a varie raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'Unione può richiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock nella zona della convenzione ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, in base alle norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate quanto prima nel diritto dell'Unione sulla base di una proposta presentata dalla Commissione, in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall'ICCAT per il 2024. In attesa dell'attuazione di tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione, il regolamento (UE) 2023/194 fissa contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2023 convenuto dall'ICCAT prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri.

    (8)

    I contingenti dell'Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2023 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell'ICCAT del novembre 2022, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2021 al 2023. I contingenti dei singoli Stati membri per tali stock per il 2023 dovrebbero tenere conto dei riporti di contingenti inutilizzati dell'Unione autorizzati dall'ICCAT prima dell'inizio delle campagne di pesca per tali stock. È pertanto opportuno modificare i contingenti di alalunga del nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), alalunga australe (ALB/AS05N), tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT), nonché di pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N) e di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N), per riflettere tali adeguamenti, tenendo conto del principio di stabilità relativa. È inoltre opportuno mantenere alcune misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca al fine di rispettare gli impegni internazionali dell'Unione.

    (9)

    I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) nella zona della convenzione ICCAT e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima per gli allevamenti di tonno rosso dell'Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell'allevamento di tonno rosso degli Stati membri. Gli Stati membri devono trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Successivamente la Commissione trasmette alla segreteria dell'ICCAT i limiti dello sforzo di pesca e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento, mediante il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione, per discussione e approvazione da parte dell'ICCAT a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1627. I limiti dello sforzo di pesca dell'Unione e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento dell'Unione per il 2023 dovrebbero essere fissati conformemente al piano dell'Unione approvato dall'ICCAT l'8 marzo 2023.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.

    (11)

    Le possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 si applicano dal 1o gennaio 2023. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle possibilità di pesca dovrebbero pertanto entrare in vigore anch'esse a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 che dovrebbero applicarsi dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) 2023/194

    Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

    1)

    l'articolo 7 è soppresso;

    2)

    all'articolo 34, il paragrafo 2 è soppresso;

    3)

    gli allegati IA, IB, ID, IH, IJ e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) 2022/109

    Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 la tabella relativa al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    0

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0

     

    Svezia

    0

     

    Tutti gli Stati membri

    0

    (1)

    Unione

    0

    (2)

    Norvegia

    10 000

    (2)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente “Tutti gli Stati membri”. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

    (2)

    Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023.

    ».

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14, che si applicano dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

    (2)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

    (3)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (UE) 2023/194 sono così modificati:

    1)

    all'allegato IA:

    a)

    nella parte A, la prima tabella è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    8

    (ANE/08.)

    Spagna

     

    29 700

     

    TAC analitico

    Francia

     

    3 300

     

    Unione

     

    33 000

     

     

     

     

     

    TAC

     

    33 000

     

    »;

    b)

    nella parte B, le tabelle per gli stock sottoelencati sono sostituite dalle seguenti:

    i)

    la tabella per i cicerelli e catture accessorie connesse (Ammodytes) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a, nelle acque dell'Unione della zona 3a, è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Cicerelli e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a

    Danimarca

     

    181 637

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

     

    279

    (1)

    Svezia

     

    6 678

    (1)

    Unione

     

    188 594

     

    Regno Unito

     

    5 773

     

     

     

     

     

    TAC

     

    194 367

     

    (1)

    Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

     

    1r

    2r

    3r

    4

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R) (1)

    (SAN/234_2R) (1)

    (SAN/234_3R) (1)

    (SAN/234_4) (1)

    (SAN/234_5R) (1)

    (SAN/234_6) (1)

    (SAN/234_7R) (1)

    Danimarca

    109 166

    38 311

    2 285

    31 744

    0

    131

    0

    Germania

    167

    59

    4

    49

    0

    0

    0

    Svezia

    4 013

    1 409

    84

    1 167

    0

    5

    0

    Unione

    113 346

    39 779

    2 373

    32 960

    0

    136

    0

    Regno Unito

    3 469

    1 218

    73

    1 009

    0

    4

    0

    Totale

    116 815

    40 997

    2 446

    33 969

    0

    140

    0

    (1)

    Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

    »;

    ii)

    la tabella per il brosme (Brosme brosme) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (USK/04-N.)

    Belgio

     

    0

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Danimarca

     

    50

     

    Germania

     

    0

     

    Francia

     

    0

     

    Paesi Bassi

     

    0

     

    Unione

     

    50

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    »;

    iii)

    la tabella per l'aringa (Clupea harengus) nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A.)

    Danimarca

     

    9 771

    (1)(2)(3)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

     

    156

    (1)(2)(3)

    Svezia

     

    10 221

    (1)(2)(3)

    Unione

     

    20 148

    (1)(2)(3)

    Norvegia

     

    3 102

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    23 250

     

    (1)

    Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

    Danimarca

    559

     

    Germania

    7

     

    Svezia

    403

     

    Unione

    969

     

    Norvegia

    310

     

    (3)

    Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*04-UK), e il 50 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU).

    »;

    iv)

    la tabella per l'aringa (Clupea harengus) nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

     

    55 491

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    37 409

     

    Francia

     

    19 555

     

    Paesi Bassi

     

    49 163

     

    Svezia

     

    3 753

     

    Unione

     

    165 371

     

    Isole Fær Øer

    0

     

    Norvegia

     

    115 001

    (2)

    Regno Unito

    72 563

     

     

     

     

     

    TAC

     

    396 556

     

    (1)

    Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4AB-C) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

     

    2 700

     

     

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

    Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

     

     

     

     

    Unione

     

    2 700

     

     

     

     

     

    »;

    v)

    la tabella per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nella zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

     

    542

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Danimarca

     

    3 118

     

    Germania

     

    1 977

     

    Francia

     

    670

    (1)

    Paesi Bassi

     

    1 761

    (1)

    Svezia

     

    21

     

    Unione

     

    8 089

     

    Norvegia

     

    3 681

    (2)

    Regno Unito

    9 882

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    21 652

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

     

    (2)

    Di cui 3 064 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

    Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

     

     

     

     

    Unione

     

    5 853

     

     

     

     

     

    »;

    vi)

    la tabella per le rane pescatrici (Lophiidae) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Rane pescatrici

    Lophiidae

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (ANF/04-N.)

    Belgio

     

    33

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Danimarca

     

    842

     

    Germania

     

    13

     

    Paesi Bassi

     

    12

     

    Unione

     

    900

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    »;

    vii)

    la tabella per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

     

    363

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Danimarca

     

    2 495

    (1)

    Germania

     

    1 588

    (1)

    Francia

     

    2 768

    (1)

    Paesi Bassi

     

    272

    (1)

    Svezia

     

    223

    (1)

    Unione

     

    7 709

    (1)

    Norvegia

     

    13 432

    (2)

    Regno Unito

     

    37 261

     

     

     

     

     

    TAC

     

    58 402

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

    (2)

    Di cui 11 182 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

    Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

     

     

     

     

    Unione

     

    4 774

     

     

     

     

     

    »;

    viii)

    la tabella per il merlano (Merlangius merlangus) nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    3a

    (WHG/03A.)

    Danimarca

     

    480

     

    TAC precauzionale

    Paesi Bassi

     

    2

     

    Svezia

     

    52

     

    Unione

     

    534

     

     

     

     

     

    TAC

     

    676

     

    »;

    ix)

    la tabella per il merlano (Merlangius merlangus) nella zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

     

    600

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Danimarca

     

    2 596

     

    Germania

     

    675

     

    Francia

     

    3 900

     

    Paesi Bassi

     

    1 500

     

    Svezia

     

    4

     

    Unione

     

    9 275

     

    Norvegia

     

    3 429

    (1)

    Regno Unito

     

    21 410

     

     

     

     

     

    TAC

     

    34 294

     

    (1)

    Di cui 2 855 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

    Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

     

     

     

     

    Unione

     

    5 333

     

     

     

     

     

    »;

    x)

    la tabella per il nasello (Merluccius merluccius) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (HKE/04-N.)

    Belgio

     

    16

     

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    1 496

     

    Germania

     

    169

     

    Francia

     

    69

     

    Paesi Bassi

     

    120

     

    Svezia

     

    Non pertinente

     

    Unione

     

    1 870

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    »;

    xi)

    la tabella per il melù (Micromesistius poutassou) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14, è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

    (WHB/1X14)

    Danimarca

     

    62 968

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

     

    24 483

    (1)

    Spagna

     

    53 383

    (1) (2)

    Francia

     

    43 821

    (1)

    Irlanda

     

    48 761

    (1)

    Paesi Bassi

     

    76 784

    (1)

    Portogallo

     

    4 959

    (1) (2)

    Svezia

     

    15 576

    (1)

    Unione

     

    330 735

    (1) (3)

    Norvegia

     

    74 000

    (4) (5)

    Isole Fær Øer

    0

     

    Regno Unito

    106 036

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    (1)

    Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 0 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

    (2)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

    (3)

    Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

     

     

    10 000

     

    (4)

    Può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O.

    (5)

    Condizione speciale: del contingente norvegese, nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O può essere pescato il quantitativo seguente:

     

     

    150 000

     

    »;

    xii)

    la tabella per il melù (Micromesistius poutassou) nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

     

    41 910

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Portogallo

     

    10 477

     

    Unione

     

    52 387

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    (1)

    Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

     

     

    10 000

     

     

     

     

     

    »;

    xiii)

    la tabella per la molva (Molva molva) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (LIN/04-N.)

    Belgio

     

    4

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Danimarca

     

    477

     

    Germania

     

    13

     

    Francia

     

    5

     

    Paesi Bassi

     

    1

     

    Unione

     

    500

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    »;

    xiv)

    la tabella per lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

     

    200

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

     

    0

     

    Unione

     

    200

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    »;

    xv)

    la tabella per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    3a

    (PRA/03A.)

    Danimarca

     

    1 429

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Svezia

     

    769

     

    Unione

     

    2 198

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4 117

     

    »;

    xvi)

    la tabella per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/4N-S62)

    Danimarca

     

    200

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Svezia

     

    123

    (1)

    Unione

     

    323

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

    »;

    xvii)

    la tabella per la passera di mare (Pleuronectes platessa) nella zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a, in parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat, è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

     

    4 732

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Danimarca

     

    15 378

     

    Germania

     

    4 436

     

    Francia

     

    887

     

    Paesi Bassi

     

    29 572

     

    Unione

     

    55 005

     

    Norvegia

     

    9 305

    (1)

    Regno Unito

     

    35 184

     

     

     

     

     

    TAC

     

    132 922

     

    (1)

    Di cui 7 746 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

    Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

     

     

     

     

    Unione

     

    30 209

     

     

     

     

     

    »;

    xviii)

    la tabella per il merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle zone 3a e 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a, è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgio

     

    17

    (1)

    TAC analitico

    Danimarca

     

    1 964

    (1)

    Germania

     

    4 960

    (1)

    Francia

     

    11 672

    (1)

    Paesi Bassi

     

    50

    (1)

    Svezia

     

    270

    (1)

    Unione

     

    18 933

    (1)

    Norvegia

     

    28 255

    (2)

    Regno Unito

     

    6 186

     

     

     

     

     

    TAC

     

    53 374

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

    (2)

    Di cui 23 106 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

    Acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

     

     

     

     

     

    Unione

     

    16 178

     

     

     

     

     

    »;

    xix)

    la tabella per la sogliola (Solea solea) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a, è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

    (SOL/24-C.)

    Belgio

     

    681

     

    TAC analitico

    Danimarca

     

    311

     

    Germania

     

    545

     

    Francia

     

    136

     

    Paesi Bassi

     

    6 151

     

    Unione

     

    7 824

     

    Norvegia

     

    5

    (1)

    Regno Unito

     

    1 323

     

     

     

     

     

    TAC

     

    9 152

     

    (1)

    Deve essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-EU).

    »;

    xx)

    la tabella per altre specie nelle acque norvegesi della zona 4 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (OTH/04-N.)

    Belgio

     

    14

     

    TAC precauzionale

    Danimarca

     

    1 320

     

    Germania

     

    149

     

    Francia

     

    61

     

    Paesi Bassi

     

    106

     

    Svezia

     

    Non pertinente

    (1)

    Unione

     

    1 650

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    (1)

    Contingente di "Altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

    (2)

    Specie non coperte da altri TAC.

    »;

    xxi)

    la tabella per altre specie nelle acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N

    (OTH/46AN-EU)

    Unione

     

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Norvegia

     

    500

    (1) (2)

    Isole Fær Øer

     

    0

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Non pertinente

     

    (1)

    Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).

    (2)

    Specie non coperte da altri TAC.

    »;

    2)

    all'allegato IB:

    a)

    la tabella per l'aringa (Clupea harengus) nelle acque del Regno Unito, nelle acque delle Isole Fær Øer, nelle acque norvegesi e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2, è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (HER/1/2-)

    Belgio

    10

     

    TAC analitico

    Danimarca

    10 220

     

    Germania

    1 790

     

    Spagna

    34

     

    Francia

    441

     

    Irlanda

    2 646

     

    Paesi Bassi

    3 657

     

    Polonia

    517

     

    Portogallo

    34

     

    Finlandia

    158

     

    Svezia

    3 787

     

    Unione

    23 294

     

    Regno Unito

    9 983

     

     

     

     

    TAC

    511 171

     

    Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    19 780

     

     

     

    zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

     

     

    Belgio

    0

     

     

     

    Danimarca

    0

     

     

     

    Germania

    0

     

     

     

    Spagna

    0

     

     

     

    Francia

    0

     

     

     

    Irlanda

    0

     

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

     

    Polonia

    0

     

     

     

    Portogallo

    0

     

     

     

    Finlandia

    0

     

     

     

    Svezia

    0

     

     

     

    »;

    b)

    la tabella per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    2 081

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Grecia

    258

     

    Spagna

    2 321

     

    Irlanda

    258

     

    Francia

    1 911

     

    Portogallo

    2 321

     

    Unione

    9 150

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    »;

    c)

    la tabella per i granatieri (Macrourus spp.) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (GRV/514GRN)

    Unione

    60

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

    (2)

    (1)

    Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

    (2)

    Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

     

     

    45

     

     

     

    »;

    d)

    la tabella per i granatieri (Macrourus spp.) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    45

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

    (2)

    (1)

    Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

    (2)

    Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

     

     

    55

     

     

     

    »;

    e)

    la tabella per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    250

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    150

     

    Unione

    400

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    »;

    f)

    la tabella per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    1 439

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    1 438

     

    Unione

    2 877

     

    Norvegia

    2 123

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    »;

    g)

    la tabella per il merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    474

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    76

     

    Unione

    550

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    »;

    h)

    la tabella per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    125

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    125

    (1)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    »;

    i)

    la tabella per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1G-S68)

    Germania

    1 700

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    1 700

    (1)

    Norvegia

    325

    (1)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Da pescare a sud di 68° N.

    »;

    j)

    la tabella per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (GHL/5-14GL)

    Germania

    4 300

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    4 300

    (1)

    Norvegia

    850

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

    »;

    k)

    la tabella per gli scorfani (Sebastes mentella) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente

    «

    Specie:

    Scorfani

    Sebastes mantella

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (REB/1N2AB.)

    Germania

    851

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    106

     

    Francia

    93

     

    Portogallo

    450

     

    Unione

    1 500

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    »;

    l)

    la tabella per gli scorfani (demersali) (Sebastes spp.) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (RED/N1G14D)

    Germania

    969

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    5

    (1)

    Unione

    974

    (1)

    Norvegia

    556

    (1)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

     

    1

    59° 15' N

    54° 26' O

     

    2

    59° 15' N

    44° 00' O

     

    3

    59° 30' N

    42° 45' O

     

    4

    60° 00' N

    42° 00' O

     

    5

    62° 00' N

    40° 30' O

     

    6

    62° 00' N

    40° 00' O

     

    7

    62° 40' N

    40° 15' O

     

    8

    63° 09' N

    39° 40' O

     

    9

    63° 30' N

    37° 15' O

     

    10

    64° 20' N

    35° 00' O

     

    11

    65° 15' N

    32° 30' O

     

    12

    65° 15' N

    29° 50' O

     

    »;

    m)

    la tabella per le altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    89

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    36

    (1)

    Unione

    125

    (1)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    »;

    3)

    all'allegato ID:

    a)

    la tabella per l'alalunga (del nord) (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Alalunga (del nord)

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

     

    3 398,46

     

    TAC analitico

    Spagna

     

    19 154,93

     

    Francia

     

    6 024,53

     

    Portogallo

     

    2 100,86

     

    Unione

     

    30 678,78

    (1) (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    37 801

     

    (1)

    Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241 .

    (2)

    Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a: 280,00.

    »;

    b)

    la tabella per l'alalunga (australe) (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Alalunga (australe)

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

     

    1 051,29

     

    TAC analitico

    Francia

     

    345,49

     

    Portogallo

     

    735,71

     

    Unione

     

    2 132,50

     

     

     

     

     

    TAC

     

    28 000

     

    »;

    c)

    la tabella per il tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

     

    8 181,90

    (1)

    TAC analitico

    Francia

     

    3 475,31

    (1)

    Portogallo

     

    3 106,23

    (1)

    Unione

     

    14 763,44

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    62 000

    (1)

    (1)

    Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

    »;

    d)

    la tabella per il pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N è sostituita dalla seguente

    «

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

     

    6 359,36

    (2)

    TAC analitico

    Portogallo

     

    1 155,83

    (2)

    Altri Stati membri

    129,84

    (1) (2)

    Unione

     

    7 645,03

     

     

     

     

     

    TAC

     

    13 200

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

    (2)

    Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

    »;

    e)

    la tabella per il pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N è sostituita dalla seguente:

    «

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

     

    5 002,72

    (1)

    TAC analitico

    Portogallo

     

    329,53

    (1)

    Unione

     

    5 332,26

     

     

     

     

     

    TAC

     

    10 000

     

    (1)

    Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

    »;

    4)

    l'allegato IH è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (TOT/SPR-RB)

    TAC

    75

    (1)

    TAC precauzionale

    (1)

    TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1o maggio e il 15 novembre 2023. Dal 1o al 15 novembre 2023 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

    a)

    di una delle seguenti specie: albatro urlatore (Diomedea exulans), albatro testagrigia (Thalassarche chrysostoma), albatro sopracciglio nero (Thalassarche melanophris), petrello grigio (Procellaria cinerea), petrello piumoso (Pterodroma colais); o

    b)

    di tre esemplari di una qualsiasi delle seguenti specie: albatro mantochiaro (Phoebetria palpebrata), ossifraga del sud (Macronectes giganteus) e ossifraga del nord (Macronectes halli).

    La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 120 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 120 cale/retate durante la bordata, se ciò si verifica prima. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500  m ed è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

     

    NW

    50° 30' S, 136° E

     

     

    NE

    50° 30' S, 140° 30' E

     

     

    E-Indent

    52° 45' S, 140° 30' E

     

     

    E-corner

    52° 45' S, 145° 30' E

     

     

    SE

    54° 50' S, 145° 30' E

     

     

    SW

    54° 50' S, 136° E

     

     


    Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    15 280,63

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

    16 562,63

     

    Lituania

    10 632,66

     

    Polonia

    18 282,08

     

    Unione

    60 758,00

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    »;

    5)

    l'allegato IJ è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO IJ

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Zona di competenza della IOTC

    (YFT/IOTC)

    Francia

    27 710

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Italia

    2 365

     

    Spagna

    42 903

     

    Portogallo

    100

    (1)

    Unione

    73 078

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    »;

    6)

    all'allegato VI:

    a)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

     

    Numero di pescherecci (1)

     

    Grecia (2)

    Spagna

    Francia

    Croazia

    Italia

    Cipro (3)

    Malta (4)

    Portogallo

    Pescherecci a cianciolo (5)

    0

    6

    22

    18

    21

    1

    2

    0

    Pescherecci con palangari

    0

    41

    23

    0

    40

    20

    63

    0

    Pescherecci con lenze e canne

    0

    66

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    Pescherecci con lenze a mano

    0

    1

    47

    12

    0

    0

    0

    0

    Pescherecci da traino

    0

    0

    57

    0

    0

    0

    0

    0

    Pescherecci di stazza ridotta

    38

    850

    140

    0

    0

    0

    0

    76

    Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (6)

    65

    0

    0

    0

    60

    0

    236

    0

    ».

    b)

    il punto 6 è sostituito dal seguente:

    «6.

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in tonnellate)

    Grecia

    2

    2 100

    Spagna

    10

    11 852

    Croazia

    4

    7 880

    Italia

    13

    10 220

    Cipro

    3

    1 034

    Malta

    7

    14 679

    Portogallo

    2

    500

    Tabella B

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

    Grecia

    785,0

    Spagna

    7 738,9

    Croazia

    2 947,0

    Italia

    2 064,0

    Cipro

    756,6

    Malta

    10 486,0

    Portogallo

    350,0

    ».


    (1)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

    (2)  Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

    (3)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

    (4)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (5)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

    (6)  Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).


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