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Document 32023R0662

    Regolamento delegato (UE) 2023/662 della Commissione del 20 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati

    C/2023/399

    GU L 83 del 22.3.2023, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/662/oj

    22.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 83/58


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/662 DELLA COMMISSIONE

    del 20 gennaio 2023

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 103, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (2), le passività derivanti da contratti derivati sono una delle componenti del calcolo dei contributi annuali che gli enti devono versare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. In particolare l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 di tale articolo, derivanti da contratti derivati, deve essere valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    Prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 imponevano agli enti di calcolare il valore dell’esposizione dei loro derivati utilizzando un metodo del valore di mercato (mark-to-market), il metodo dell’esposizione corrente (Current Exposure Method — CEM), in virtù di un riferimento all’articolo 274 di tale regolamento, relativo al calcolo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare gli articoli 429, 429 bis e 429 ter sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 429 a 429 octies. Tale modifica comprendeva, tra l’altro, l’introduzione, nell’articolo 429 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, dell’obbligo per gli enti di calcolare il valore dell’esposizione dei contratti derivati secondo il metodo del valore di mercato noto come metodo standardizzato — rischio di controparte (SA-CCR), che ha sostituito il metodo dell’esposizione corrente o «CEM» con effetti sui periodi di contribuzione ex ante a partire dal 2023.

    (4)

    Il metodo standardizzato — rischio di controparte è impossibile da applicare per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati quando tale valutazione deve essere applicata ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/63. L’applicazione di tale metodo creerebbe, di fatto, distorsioni nel calcolo delle passività derivanti da contratti derivati, le quali interesserebbero alcuni enti più di altri. Ciò è dovuto, in primo luogo, alla presenza di una soglia zero in determinate formule da applicare, che inciderebbe in modo diverso sugli enti a seconda che applichino o no gli IFRS (International Financial Reporting Standards) e, in secondo luogo, alle difficoltà tecniche e alle incertezze nell’applicazione delle formule per il calcolo dell’esposizione potenziale futura. È quindi necessario dare la possibilità agli enti di utilizzare il metodo dell’esposizione corrente per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati e introdurre tale metodo, precedentemente stabilito nel regolamento (UE) n. 575/2013, nel regolamento delegato (UE) 2015/63.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/63.

    (6)

    Occorre concedere più tempo alle autorità di risoluzione per adottare e comunicare le loro decisioni sui contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione in linea con le prescrizioni modificate. È pertanto necessario predisporre un meccanismo transitorio per l’anno 2023 che proroghi i termini per tale comunicazione.

    (7)

    Poiché le autorità di risoluzione devono applicare le prescrizioni modificate per calcolare e raccogliere i contributi per l’anno 2023 quanto prima, è necessario disporre l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione.

    (8)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63 gli enti sono tenuti a trasmettere alle autorità di risoluzione le informazioni pertinenti ai fini del calcolo dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno. Occorre concedere agli enti un mese supplementare perché trasmettano tali informazioni nel 2023, mediante un meccanismo transitorio.

    (9)

    È inoltre necessario dare la possibilità alle autorità di risoluzione di impartire istruzioni agli enti per la trasmissione di tali informazioni, coerentemente con le modifiche introdotte, in largo anticipo rispetto al termine fissato per il 2023, al fine di evitare che si crei una situazione di incertezza giuridica circa il metodo da applicare nel 2023 per la valutazione delle passività derivanti da contratti derivati. Per garantire la continuità del metodo di calcolo lungo tutti i periodi di contribuzione e consentire alle autorità di risoluzione di impartire istruzioni, a decorrere dal 1o ottobre 2022, sulla trasmissione di tali informazioni in conformità del presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo si applichi retroattivamente a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così modificato:

    1)

    all’articolo 3 è aggiunto il punto 30 seguente:

    «30)

    “passività derivanti da contratti derivati”: le singole passività derivanti da un contratto derivato o, se del caso, le passività derivanti da un insieme di attività soggette a compensazione di contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.»

    ;

    2)

    all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Ai fini della presente sezione, l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti dai contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, è valutato a norma degli articoli da 5 bis a 5 sexies del presente regolamento.

    Tuttavia il valore assegnato alle passività derivanti da contratti derivati non può essere inferiore al 75 % del valore delle stesse passività ottenuto applicando le disposizioni contabili cui l’ente è soggetto ai fini dell’informativa di bilancio.

    Se, in base ai principi contabili nazionali applicabili all’ente, per determinati derivati non esiste una misura contabile dell’esposizione perché tali strumenti derivati sono detenuti fuori bilancio, l’ente segnala all’autorità di risoluzione la somma dei valori equi (fair value) di tali derivati, se la somma è negativa, come costo di sostituzione e aggiunge tali derivati ai valori contabili in bilancio.»

    ;

    3)

    sono inseriti gli articoli da 5 bis a 5 sexies seguenti:

    «Articolo 5 bis

    Valore dell’esposizione dei derivati

    1.   Gli enti determinano il valore dell’esposizione dei contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo del valore di mercato (mark-to-market) di cui all’articolo 5 ter.

    Nel determinare il valore dell’esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all’articolo 5 quinquies. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia gli enti possono compensare all’interno di una singola categoria di prodotti inclusa nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 quando sono soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.

    2.   Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell’importo delle passività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono dedurre dalla parte del costo corrente di sostituzione del valore dell’esposizione il margine di variazione pagato in contante alla controparte, nella misura in cui questo non sia già stato rilevato, in base alla disciplina contabile applicabile, come riduzione del valore dell’esposizione e purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    per le negoziazioni non compensate mediante una controparte centrale qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;

    b)

    il margine di variazione è calcolato e scambiato quotidianamente in base a una valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;

    c)

    il margine di variazione pagato in contante è nella valuta di regolamento del contratto derivato;

    d)

    il margine di variazione scambiato corrisponde all’importo totale che sarebbe necessario per estinguere completamente l’esposizione del derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi le soglie e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili all’ente;

    e)

    il contratto derivato e il margine di variazione tra l’ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l’ente può riconoscere un effetto di riduzione del rischio conformemente all’articolo 5 quinquies.

    Ai fini del primo comma, lettera c), se il contratto derivato è oggetto di un accordo quadro di compensazione ammissibile, per valuta di regolamento s’intende la valuta di regolamento specificata nel contratto derivato o nell’accordo quadro di compensazione ammissibile che lo disciplina.

    L’ente che, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizza il margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte come passività da corrispondere può escludere tale passività dalla misura dell’esposizione purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e).

    4.   Ai fini del paragrafo 3 si applicano le disposizioni seguenti:

    a)

    la deduzione del margine di variazione pagato è limitata alla parte negativa del costo corrente di sostituzione del valore dell’esposizione;

    b)

    l’ente non usa il margine di variazione pagato in contante per ridurre l’importo dell’esposizione creditizia potenziale futura, neanche ai fini dell’articolo 5 sexies, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

    5.   In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare il metodo semplificato dell’esposizione di cui all’articolo 5 quater per determinare il valore dell’esposizione dei contratti derivati elencati all’allegato II, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati di tali enti soddisfi le condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 2, di detto regolamento.

    Gli enti che applicano il metodo semplificato dell’esposizione non riducono la misura dell’esposizione dell’importo del margine di variazione ricevuto in contante.

    Articolo 5 ter

    Metodo del valore di mercato

    1.   Il costo corrente di sostituzione delle passività derivanti da contratti derivati a livello di insieme di attività soggette a compensazione è il valore assoluto del valore di mercato netto di tali contratti soggetti a compensazione, al lordo di eventuali garanzie reali detenute o fornite, laddove i valori di mercato positivi e negativi siano compensati nel calcolo del valore di mercato netto. A tal fine, gli enti trattano una singola operazione in derivati come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.

    2.   Al fine di determinare l’esposizione creditizia potenziale futura, gli enti moltiplicano gli importi nozionali o i valori sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui alla tabella 1 e nel rispetto di quanto segue:

    a)

    i contratti derivati che non rientrano in una delle cinque categorie di cui alla tabella 1 sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi;

    b)

    per i contratti derivati con più scambi del capitale, le percentuali sono moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;

    c)

    per i contratti derivati strutturati in modo tale da estinguere l’esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto derivato sia pari a zero a tali date, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione; in caso di contratti sui tassi d’interesse che soddisfino tali criteri e abbiano una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5 %.

    Tabella 1

    Durata residua

    Contratti su tassi di interesse

    Contratti su tassi di cambio e oro

    Contratti su azioni

    Contratti su metalli preziosi diversi dall’oro

    Contratti su merci diverse dai metalli preziosi

    1 anno o meno

    0  %

    1  %

    6  %

    7  %

    10  %

    Più di 1 anno ma non più di 5 anni

    0,5  %

    5  %

    8  %

    7  %

    12  %

    Oltre 5 anni

    1,5  %

    7,5  %

    10  %

    8  %

    15  %

     

     

     

     

     

     

    3.   Il valore dell’esposizione è pari alla somma del costo corrente di sostituzione e dell’esposizione creditizia potenziale futura.

    Articolo 5 quater

    Metodo semplificato dell’esposizione

    1.   Secondo il metodo semplificato dell’esposizione, gli enti determinano il valore dell’esposizione moltiplicando l’importo nozionale di ciascuno strumento per le percentuali di cui alla tabella 2.

    Tabella 2

    Durata originaria

    Contratti su tassi di interesse

    Contratti su tassi di cambio e oro

    1 anno o meno

    0,5  %

    2  %

    Più di 1 anno ma non più di 2 anni

    1  %

    5  %

    Incremento per ogni anno successivo

    1  %

    3  %

    2.   Nel calcolare il valore dell’esposizione nel caso dei contratti su tassi di interesse, gli enti possono utilizzare la durata originaria o la durata residua.

    Articolo 5 quinquies

    Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

    Gli enti possono riconoscere l’effetto di riduzione del rischio, conformemente all’articolo 5 sexies, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l’accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all’articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’ente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 297 di detto regolamento:

    a)

    contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproci sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, così da creare un unico nuovo contratto che è vincolante per le parti e sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti;

    b)

    altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte.

    Articolo 5 sexies

    Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

    1.   Gli enti considerano gli accordi di compensazione contrattuale come segue:

    a)

    nel caso dei contratti di novazione, gli enti possono procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi.

    In applicazione dell’articolo 5 ter, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:

    il costo corrente di sostituzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1;

    gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2.

    Nell’applicazione del metodo semplificato dell’esposizione, nel determinare l’importo nozionale di cui all’articolo 5 quater, paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo dell’importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 2;

    b)

    nel caso di altri accordi di compensazione, gli enti applicano l’articolo 5 ter come segue:

    i)

    il costo corrente di sostituzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall’accordo; qualora la compensazione dia luogo a un credito netto per l’ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione è quantificato a “0”;

    ii)

    l’importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:

    PCEred = 0,4 • PCEgross + 0,6 • NGR • PCEgross

    dove:

    PCEred = l’importo ridotto relativo all’esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;

    PCEgross = la somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1;

    NGR = il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) e il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).

    2.   Per il calcolo dell’esposizione creditizia potenziale futura conformemente alla formula di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli enti possono considerare i contratti derivati perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.

    Nell’applicazione dell’articolo 5 quater, paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti derivati perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2 dell’articolo 5 quater.

    Ai fini del presente paragrafo, i contratti derivati perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.

    3.   Per tutti gli altri contratti derivati inclusi in un accordo di compensazione, gli enti possono ridurre le percentuali da applicare come indicato nella tabella 3.

    Tabella 3

    Durata originaria

    Contratti su tassi di interesse

    Contratti su tassi di cambio

    1 anno o meno

    0,35  %

    1,50  %

    Più di 1 anno ma non più di 2 anni

    0,75  %

    3,75  %

    Incremento per ogni anno successivo

    0,75  %

    2,25  %

    4.   Nel caso di contratti su tassi di interesse, gli enti possono scegliere tra la durata originaria e la durata residua.»

    ;

    4)

    all’articolo 20 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

    «6.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, nel periodo di contribuzione 2023 le autorità di risoluzione notificano, entro il 31 maggio 2023, a ciascun ente di cui all’articolo 2 le decisioni con cui stabiliscono il contributo annuale dovuto da ciascun ente.

    7.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all’autorità di risoluzione nel 2023 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 28 febbraio 2023.»

    .

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).

    (3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).


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