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Document 32023R0332

Regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione dell’11 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple

C/2022/4759

GU L 47 del 15.2.2023, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/332/oj

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/332 DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti e della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Tale quadro consta di una serie di componenti dell’interoperabilità, tra cui un rilevatore di identità multiple. Il rilevatore di identità multiple crea e conserva i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell’UE a fini di individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di combattere la frode di identità. Il collegamento tra i dati è essenziale affinché il rilevatore di identità multiple consegua i suoi obiettivi.

(3)

Il processo di individuazione di identità multiple dà luogo alla creazione di collegamenti automatizzati bianchi e gialli. Un collegamento bianco indica che i dati di identità dei fascicoli collegati sono identici o simili, mentre un collegamento giallo indica che i dati di identità dei fascicoli collegati non possono essere considerati simili e che occorre effettuare una verifica manuale delle identità diverse.

(4)

Considerato l’onere che ciò comporta sia per le persone i cui dati sono registrati nei sistemi d’informazione dell’UE, sia per le autorità nazionali e le agenzie dell’Unione, è necessario limitare il numero di casi in cui il rilevatore di identità multiple genera collegamenti gialli e pertanto occorre una verifica manuale.

(5)

A norma del regolamento (UE) 2019/818, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è responsabile della progettazione, dello sviluppo e della gestione operativa delle componenti dell’interoperabilità, compreso il rilevatore di identità multiple.

(6)

Prima dello sviluppo del rilevatore di identità multiple è necessario stabilire le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità relativi a una persona conservati in diversi sistemi sono considerati identici o simili a fini di individuazione di identità multiple.

(7)

Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(8)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(12)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(13)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha espresso un parere il 27 aprile 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«dati di identità»: i seguenti dati:

a)

cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze, e sesso, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 17, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, alias, data di nascita, luogo di nascita, sesso e attuale cittadinanza, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

c)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

d)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

e)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

f)

cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita (città e paese), cittadinanza o cittadinanze, sesso, nomi precedenti, se del caso, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

g)

fino all’entrata in funzione del sistema di informazione visti a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 (18): cognome, nome o nomi, data di nascita, sesso, luogo e paese di nascita e cittadinanze, conformemente all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

h)

dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134: cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo e paese di nascita, sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all’articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 767/2008;

2)

«uguale»: corrispondenza del 100 % tra i dati di due diversi sistemi d’informazione dell’UE, ottenuta, se necessario, usando una funzionalità di conversione-armonizzazione per armonizzare il formato di tutti i dati prima del confronto;

3)

«traslitterazione»: un tipo di conversione di un testo da un alfabeto a un altro, che comporta lo scambio di lettere in modi precedentemente determinati.

Articolo 2

Dati di identità identici

Le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità sono considerati identici figurano nell’allegato I.

Articolo 3

Dati di identità simili

Le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità sono considerati simili figurano nell’allegato II.

Articolo 4

Registrazioni

1.   L’archivio comune di dati di identità conserva le registrazioni del confronto dei dati, contenenti almeno:

a)

la data e l’ora della registrazione;

b)

il risultato del confronto, compresa l’indicazione di quali dati di identità sono stati considerati identici o simili;

c)

il colore del collegamento a seguito del confronto automatizzato;

d)

il colore del collegamento a seguito del trattamento manuale successivo alla creazione di un collegamento giallo;

e)

le modifiche dei collegamenti, anche laddove i dati di identità siano stati considerati simili.

2.   Le registrazioni sono conservate nell’archivio comune di dati di identità. Esse sono conservate per un periodo non superiore a un anno in seguito al confronto dei dati. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

3.   Le registrazioni sono usate dall’archivio comune di dati di identità per produrre relazioni automatiche sulle attività e per sostenere e monitorare l’esattezza del confronto dei dati tra i sistemi d’informazione dell’UE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

(2)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).

(4)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(17)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

(19)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).


ALLEGATO I

1.   Dati presenti in sistemi di informazione diversi

 

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi di alias

Nomi e cognomi alla nascita

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s)]

Nome o nomi (given name(s)]

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

2

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

3

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

4

Cittadinanza e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanze di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Nel caso del sistema d’informazione Schengen, per ciascun dato previsto nella tabella i dati di identità possono appartenere a una delle seguenti categorie:

a)

«identità confermata», quando l’identità della persona è stata confermata sulla base di documenti di identità autentici, a seguito di un raffronto biometrico o da una dichiarazione delle autorità competenti;

b)

«identità non confermata», quando mancano prove sufficienti dell’identità della persona;

c)

«alias», quando una persona usa un’identità falsa o fittizia;

d)

«identità usurpata», quando una persona segnalata nel sistema d’informazione Schengen usa l’identità di un’altra persona reale, in particolare quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Ai fini della presente tabella, i dati di identità di alias si riferiscono alle categorie b), c) e d), mentre i dati non di alias si riferiscono alla categoria a).

2.   Dati di identità identici

Il presente allegato stabilisce i casi in cui i dati di identità sono considerati identici. Affinché i dati di identità siano considerati identici, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 3.

3.   Casi in cui i dati di identità sono considerati identici per categoria di dati

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE devono essere soddisfatte le condizioni cumulative di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

3.1.   Nomi

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s)]

Nome o nomi (given name(s)]

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i dati inseriti in almeno uno dei seguenti campi sono uguali nei due sistemi:

i)

cognome (surname);

ii)

cognome (family name);

iii)

cognomi precedenti;

iv)

cognome alla nascita;

v)

altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi);

vi)

pseudonimi;

vii)

cognomi di alias;

viii)

nomi e cognomi precedenti;

ix)

cognomi precedenti.

b)

i dati inseriti in almeno uno dei seguenti campi sono uguali nei due sistemi:

i)

nome (first name);

ii)

nome (forename);

iii)

nome (name);

iv)

nomi (given names);

v)

nomi precedenti;

vi)

altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi);

vii)

pseudonimi;

viii)

nomi di alias;

ix)

nomi e cognomi precedenti.

3.2.   Data di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE i valori contenuti nella categoria di dati «data di nascita» devono essere uguali nei due sistemi.

3.3.   Genere

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE i dati contenuti nella categoria di dati «genere» devono essere uguali nei due sistemi.

3.4.   Cittadinanze e luogo di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Cittadinanze e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE almeno uno dei campi di dati nella categoria «cittadinanze e luogo di nascita» dev’essere uguale nei due sistemi, compresa almeno una delle cittadinanze.


ALLEGATO II

1.   Dati presenti in sistemi di informazione diversi

 

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s)]

Nome o nomi (given name(s)]

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

2

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

3

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

4

Cittadinanza e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Nel caso del sistema d’informazione Schengen, per ciascun dato previsto nella tabella i dati di identità possono appartenere a una delle seguenti categorie:

a)

«identità confermata», quando l’identità della persona è stata confermata sulla base di documenti di identità autentici, a seguito di un raffronto biometrico o da una dichiarazione delle autorità competenti;

b)

«identità non confermata», quando mancano prove sufficienti dell’identità della persona;

c)

«alias», quando una persona usa un’identità falsa o fittizia;

d)

«identità usurpata», quando una persona segnalata nel sistema d’informazione Schengen usa l’identità di un’altra persona reale, in particolare quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Ai fini della presente tabella, i dati di identità di alias si riferiscono alle categorie b), c) e d), mentre i dati non di alias si riferiscono alla categoria a).

2.   Dati di identità simili

La sezione 3 contiene un elenco esaustivo di norme per determinare quando i dati di identità sono considerati simili.

eu-LISA, assistita e consigliata dal gruppo consultivo sull’interoperabilità, applica tali norme mediante un algoritmo, in consultazione con la Commissione assistita e consigliata dal sottogruppo sull’interoperabilità del gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza («gruppo di esperti»).

eu-LISA monitora l’impatto dell’applicazione dell’algoritmo e riferisce periodicamente al gruppo di esperti.

Se necessario, al fine di limitare il numero di casi in cui i collegamenti gialli generati dal rilevatore di identità multiple dovrebbero essere trasformati in collegamenti bianchi dalle autorità competenti, la Commissione, assistita e consigliata dal gruppo di esperti, chiede a eu-LISA di adeguare l’algoritmo dando priorità ai collegamenti gialli creati tra dati di identità considerati più simili, conformemente alle norme di cui alla sezione 3.

Il rilevatore di identità multiple controlla sempre i dati di identità in base a tutte le norme di cui alla sezione 3.

3.   Casi in cui i dati di identità sono considerati simili

3.1.   Nomi

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s)]

Nome o nomi (given name(s)]

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

I dati di identità della categoria «nomi» sono considerati simili quando vi sono:

a)

traslitterazioni conosciute dei nomi;

b)

inversioni delle seguenti categorie di dati:

i)

cognome (surname); cognome (family name); cognomi precedenti; cognome alla nascita, nome alla nascita; cognomi di alias, cognomi precedenti;

ii)

nome (first name); nome (forename); nome (name); nomi (given names); nomi precedenti; nomi di alias;

c)

casi in cui il nome e il cognome sono raggruppati in uno dei campi di dati;

d)

casi in cui è invertito l’ordine di due parole, sia contigue sia non contigue;

e)

casi in cui è invertito l’ordine di due lettere, sia contigue sia non contigue;

f)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d’informazione dell’UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d’informazione dell’UE;

g)

casi in cui è riscontrata una differenza per l’uso di trattini, virgole o apostrofi;

h)

casi in cui il nome è troncato.

3.2.   Data di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

I dati di identità della categoria «data di nascita» sono considerati simili nei seguenti casi:

a)

casi in cui il campo del mese e quello del giorno corrispondono se sono invertiti;

b)

casi in cui la differenza nella data di nascita è dovuta a una conversione conosciuta di calendari diversi;

c)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d’informazione dell’UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d’informazione dell’UE.

3.3.   Genere

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

3.4.   Cittadinanze e luogo di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Cittadinanze e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

I dati di identità della categoria «cittadinanze e data di nascita» sono considerati simili quando vi sono:

a)

una traslitterazione conosciuta delle cittadinanze o del luogo di nascita;

b)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d’informazione dell’UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d’informazione dell’UE;

c)

casi conosciuti in cui le cittadinanze/i paesi/le città hanno cambiato denominazione.


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