EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023H2407

Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica

C/2023/4080

GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2407

23.10.2023

RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/2407 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2023

sulla povertà energetica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i dati più recenti, nel 2022 circa 40 milioni di europei in tutti gli Stati membri, ossia il 9,3 % della popolazione dell'Unione, non hanno potuto riscaldare adeguatamente le loro abitazioni. Si tratta di un netto aumento rispetto al 2021, anno in cui il 6,9 % della popolazione versava nella medesima situazione (1). La percentuale è più che raddoppiata per quanto riguarda le persone appartenenti alle categorie a più basso reddito. Le cifre in questione mettono in evidenza la gravità della situazione, spronando i responsabili politici a intervenire per affrontare le cause profonde all'origine della povertà energetica nel quadro di una transizione giusta ed equa che garantisca che nessuno resti indietro.

(2)

La povertà energetica è un fenomeno multidimensionale. In molti casi essa è determinata principalmente da tre cause profonde, ossia una forte spesa per l'energia rispetto al bilancio familiare, bassi livelli di reddito e scarsa efficienza energetica degli edifici e degli apparecchi. La situazione di un nucleo familiare può essere ulteriormente influenzata da fattori geografici e climatici, dalle caratteristiche della famiglia stessa, dal genere, dalle condizioni di salute, da specifiche esigenze energetiche e di trasporto proprie. Le famiglie con un fabbisogno energetico maggiore, comprese quelle con bambini, persone disabili e anziani, sono più esposte alla povertà energetica e ai suoi effetti. Anche le donne, soprattutto quelle a capo di famiglie monoparentali e le donne anziane, sono particolarmente colpite dalla povertà energetica a causa di disuguaglianze strutturali nella distribuzione del reddito, della condizione socioeconomica e del divario di genere in termini di assistenza.

(3)

L'alto livello dei prezzi dell'energia ha influenzato i mercati dell'energia dell'Unione sin dalla metà del 2021 e un numero maggiore di persone incontra difficoltà a pagare le bollette energetiche. Questo problema non è limitato ai cittadini a basso reddito e vulnerabili, che hanno speso una quota sproporzionatamente superiore del loro reddito per l'energia, ha riguardato anche numerosi cittadini a medio reddito. L'Unione ha agito in modo unitario nell'ambito del quadro europeo e degli impegni internazionali al fine di migliorare la situazione dei cittadini europei. Eppure permane la necessità di ulteriori azioni mirate a livello nazionale.

(4)

Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 (2), e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (3) adottati nel 2015 annoverano l'energia tra i servizi essenziali ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Per coloro che si trovano in stato di bisogno dev'essere disponibile un sostegno ai fini dell'accesso a tali servizi. Il pilastro riguarda anche il diritto ad assistenza e protezione adeguate contro gli sfratti forzati dalle abitazioni (4).

(5)

Il Green Deal europeo (5) sottolinea che la transizione deve essere equa e inclusiva e mettere al primo posto le persone, tributando particolare attenzione al sostegno alle regioni, alle industrie, ai lavoratori, alle famiglie e ai consumatori che dovranno affrontare i problemi maggiori in quella transizione. La comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (6) sottolinea che l'attuazione del Green Deal europeo doterà l'Unione degli strumenti necessari per migliorare la convergenza verso l'alto, l'equità sociale e la prosperità condivisa.

(6)

La raccomandazione (UE) 2020/1563 (7) e il documento di lavoro dei servizi che la accompagna (8) forniscono orientamenti sulla povertà energetica e sulla definizione di che cosa costituisca un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica. Essa ha individuato una serie di 13 indicatori di povertà energetica tra i quali gli Stati membri possono scegliere quelli disponibili e pertinenti al proprio contesto per individuare la povertà energetica nel loro territorio in funzione dei suoi diversi aspetti, utilizzare serie di dati alternativi per tenere conto delle realtà locali, come ad esempio il surriscaldamento in estate, il genere e il contesto etnico, e incrociare i dati sul reddito e sul consumo energetico congiuntamente per comprendere le sfide dell'accessibilità economica per le famiglie in condizioni di povertà energetica.

(7)

La raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (9) ricorda che l'equità e la solidarietà sono principi fondanti delle politiche dell'Unione verso la transizione verde e rappresentano un requisito per il sostegno ampio e continuo dei cittadini.

(8)

Gli obiettivi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo sostenibili, il Green Deal europeo, la raccomandazione del Consiglio relativa a un'equa transizione e la raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica forniscono un quadro per individuare la povertà energetica negli Stati membri ponendo l'accento sui principi di accesso all'energia, di inclusività, di equità e di non lasciare nessuno indietro. Tutti questi principi si applicano alle famiglie che versano in condizioni di povertà energetica. L'energia è il servizio essenziale nel quale i divari in termini di accesso sono i più marcati nell'UE (10).

(9)

Il concetto di povertà energetica è stato introdotto nel 2009 dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e da allora è stato ampliato nella narrativa di una transizione energetica giusta ed equa. I più recenti sviluppi normativi promossi attraverso il pacchetto «Pronti per il 55 %» (12) presentano un approccio globale per affrontare le cause alla radice della povertà energetica. Il pacchetto ha introdotto una prima definizione di povertà energetica a livello di Unione nella direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) integrandola con disposizioni volte ad attribuire priorità alle misure per l'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici tra i gruppi in condizioni di povertà energetica e altri gruppi vulnerabili.

(10)

La povertà energetica riguarda tutti gli Stati membri. Pertanto l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) impone agli Stati membri di valutare il numero di cittadini in condizioni di povertà energetica, di stabilire un obiettivo per ridurlo qualora sia significativo, e di descrivere le politiche e le misure volte ad affrontare la povertà energetica nei piani nazionali definitivi per l'energia e il clima. Gli Stati membri dovevano presentare tali informazioni per la prima volta nel 2019.

(11)

L'inserimento di una definizione di povertà energetica nel diritto nazionale è un primo passo per riconoscere e individuare un problema e il suo più ampio contesto e sosterrà tutti gli attori nella predisposizione delle giuste risposte per affrontare la povertà energetica a livello locale, regionale, nazionale e unionale tenendo conto della combinazione delle sue tre cause principali, vale a dire basso reddito, bollette dell'energia più alte e scarsa efficienza energetica.

(12)

Il concetto di povertà energetica è collegato a quello di clienti vulnerabili, pur rimanendone distinto. L'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) impongono agli Stati membri di definire il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica e ad altri criteri, quali la dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute e l'età.

(13)

Diciotto Stati membri hanno considerato la povertà energetica un fenomeno distinto nei piani nazionali in vigore per l'energia e il clima, ma i dettagli concernenti le definizioni, la misurazione chiara e le politiche dirette per affrontare la povertà energetica sono forniti da circa la metà degli Stati membri (17).

(14)

Gli Stati membri sono tenuti ad aggiornare i piani nazionali per l'energia e il clima entro giugno 2024. Essi dovrebbero essere sostenuti in quell'esercizio e nella lotta alla povertà energetica a livello nazionale da pacchetti di misure efficaci e ulteriori orientamenti a integrazione della raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione.

(15)

Il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) ha istituito il Fondo sociale per il clima con l'obiettivo di affrontare e prevenire i potenziali impatti negativi a livello di distribuzione derivanti dall'estensione agli edifici e al trasporto su strada dell'ambito di applicazione di un nuovo sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS2), che ricomprende questi due settori e le piccole imprese conformemente alla direttiva 2003/87/CE (19). Il Fondo sociale per il clima mira a fornire finanziamenti agli Stati membri al fine di sostenere le famiglie vulnerabili, comprese le famiglie in condizioni di povertà energetica, le microimprese vulnerabili e gli utenti dei trasporti vulnerabili che sono particolarmente colpiti dalla povertà energetica e dei trasporti, sostenendo gli investimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica e l'accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni. Per sbloccare i finanziamenti gli Stati membri devono presentare i piani sociali per il clima entro giugno 2025 basandosi sugli aggiornamenti del 2024 dei piani nazionali per l'energia e il clima.

(16)

L'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima e l'istituzione dei piani sociali per il clima a norma del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio rappresentano un'opportunità per gli Stati membri di tenere conto non soltanto della maggiore ambizione del quadro giuridico dell'Unione in termini di obiettivi energetici e climatici, ma anche di favorire l'equità e creare un quadro stabile per la riduzione della povertà energetica.

(17)

La raccolta di dati su indicatori adeguati è essenziale per individuare il numero di persone in condizioni di povertà energetica. I moduli facoltativi ad hoc delle statistiche europee sul reddito, sull'inclusione sociale e sulle condizioni di vita, come quello sull'incapacità di mantenere le abitazioni sufficientemente fresche d'estate e sulla capacità delle famiglie di permettersi un livello sufficiente di consumo energetico nella propria abitazione realizzato nel 2023 o quello sull'efficienza energetica realizzato nel 2024 possono fornire ulteriori dati utili per accertare il numero di famiglie che si trovano in condizioni di povertà energetica nei contesti nazionali o regionali. Poiché è sempre più probabile il verificarsi di ondate di calore in conseguenza dei cambiamenti climatici, le informazioni relative alla capacità delle famiglie di soddisfare tutte le esigenze energetiche nella propria abitazione consentirebbero di adottare politiche e opzioni più adeguate e più mirate per contrastare il caldo e altri pericoli climatici nonché gli impatti della povertà energetica.

(18)

In alcuni Stati membri la povertà energetica è trattata principalmente dal punto di vista dell'accessibilità economica attraverso regimi di aiuti destinati alle famiglie vulnerabili, che affrontano l'insostenibilità economica della spesa per gli alloggi e l'energia e assumono ad esempio la forma di sgravi fiscali, tariffe sociali, bonus per l'energia o contributi per il riscaldamento. Tutte le misure relative ai prezzi modificano il costo marginale del consumo energetico. I regimi sono importanti nei periodi di crisi e necessari in assenza di interventi strutturali riqualificativi, ma non forniscono la base per i miglioramenti strutturali a vantaggio delle famiglie vulnerabili. Possono indebolire gli incentivi a ridurre il consumo energetico e a investire in misure di efficienza energetica. Anche le misure a sostegno del reddito forniscono un aiuto immediato, pur non modificando direttamente il costo marginale del consumo energetico, ma non hanno un effetto a lungo termine sulla domanda di energia. Dovrebbero pertanto essere privilegiate le misure che responsabilizzano le famiglie in condizioni di povertà energetica e le famiglie vulnerabili e consentono loro di prendere iniziative proprie per migliorare lo stile di vita in termini di efficienza energetica e di consumo di energie rinnovabili.

(19)

Per rispondere alle esigenze delle famiglie in condizioni di povertà energetica, gli Stati membri ricorrono a una combinazione di approcci e di azioni che producono un diverso impatto sui consumatori finali: misure di sostegno dei prezzi che puntano direttamente al prezzo finale dell'energia pagato; regimi di sostegno del reddito che mantengono il segnale del prezzo di mercato e pertanto continuano a erogare incentivi per ridurre il consumo energetico aumentando nel contempo l'accessibilità economica del consumo di energia, e misure più strutturali che affrontano l'accessibilità economica a lungo termine dei regimi energetici. Le misure strutturali affrontano le cause profonde della povertà energetica attraverso investimenti nell'efficienza energetica o nelle fonti di energia rinnovabili; hanno impatti duraturi e sostengono l'obiettivo dell'Unione di una transizione energetica giusta; dovrebbero pertanto essere privilegiate insieme alle misure sociali complementari. Le misure adottate dagli Stati membri dovrebbero anche diversificare le opzioni energetiche per i clienti, provvedendo affinché i consumatori vulnerabili non rimangano imprigionati nei combustibili fossili (gas, carbone e petrolio fossili) e a rischio di dovere far fronte all'aumento dei costi della rete e dei costi amministrativi nel corso della transizione. La gestione della povertà energetica e la garanzia di una transizione equa dipendono sostanzialmente dalla combinazione delle misure prescelte.

(20)

Durante la crisi energetica la necessità di tutelare i consumatori da prezzi energetici alti e volatili ha incrementato l'uso degli strumenti di sostegno del reddito e dei prezzi in tutta l'Unione. La maggior parte delle misure non erano però sufficientemente mirate. Le misure di sostegno del reddito, benché forniscano reti di sicurezza sociale preziose, possano essere attuate in modo rapido e, quando sono mirate, siano in grado di offrire un aiuto immediato alle famiglie colpite, è improbabile che abbiano un impatto strutturale al di là del periodo di erogazione o applicazione e potrebbero creare un effetto catenaccio sui combustibili fossili e dipendenza dalle sovvenzioni. Pongono poi il rischio di ridurre i finanziamenti pubblici provenienti da misure più strutturali che sono a forte intensità di capitale, come le ristrutturazioni edilizie.

(21)

Nell'Unione l'accesso all'energia è tutelato dal quadro normativo dell'UE e i consumatori fruiscono di un servizio universale, in particolare per l'energia elettrica. In aggiunta al sostegno per l'accessibilità economica destinato alle persone bisognose, la maggior parte degli Stati membri ha posto in essere un regime del fornitore di ultima istanza per proteggere i consumatori in caso di mancata erogazione da parte del fornitore. Per proteggere ulteriormente i consumatori e garantire la continuità dell'approvvigionamento, gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere un fornitore di ultima istanza.

(22)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2019/944 i fornitori forniscono ai clienti civili informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. È opportuno prevedere un'adeguata tutela dei clienti vulnerabili dalle interruzioni della fornitura elettrica ed evitare che tali clienti si ritrovino costretti a scollegarsi. Per salvaguardare l'accesso all'energia per i più vulnerabili, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad agire basandosi sulle buone prassi in tale materia in tutta l'Unione.

(23)

La povertà energetica, che è complessa per natura, deve essere affrontata come questione pluridisciplinare nell'ambito di un approccio multisettoriale che comprenda soprattutto, ma non soltanto, i settori della politica energetica e sociale, tenendo a mente gli obblighi giuridici concreti contenuti nella legislazione in materia energetica e climatica. Il sistema di governance per la povertà energetica dovrebbe consentire la collaborazione orizzontale tra dipartimenti e verticale nelle strutture di governo nazionali, regionali e locali, nonché una consultazione più ampia delle parti sociali e dei portatori di interessi di diversi settori ai fini di un processo decisionale informato. Si potrebbe considerare, allo scopo, anche il dialogo multilivello sul clima e sull'energia istituito a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

(24)

La forza degli osservatori sulla povertà energetica deriva dal fatto che riuniscono tutti i principali attori interessati a sviluppare una comprensione intersettoriale della situazione della povertà energetica a tutti i livelli. Rappresentano quindi uno strumento di governance multidisciplinare che può servire come progetto «faro» per altri settori. Gli osservatori possono fornire ai portatori di interessi una piattaforma per partecipare al dibattito nazionale e locale mettendo a disposizione informazioni chiave sul problema della povertà energetica e proponendo iniziative.

(25)

L'esperienza pratica ha dimostrato che la fiducia è uno degli elementi chiave per riuscire a coinvolgere le famiglie in condizioni di povertà energetica sia nell'individuazione che nel raggiungimento dei beneficiari dei regimi di sostegno.

(26)

Un'efficace comunicazione e una facile condivisione delle informazioni svolgono un ruolo essenziale. Le famiglie in condizioni di povertà energetica hanno esigenze e capacità diverse di partecipazione, e forse un accesso limitato alle informazioni utili. Le reti di consulenza sull'energia o gli sportelli unici, come previsto dalla direttiva (UE) 2023/1791, unitamente alle proposte in materia di efficienza energetica degli edifici possono rivelarsi efficaci. Tali strumenti dovrebbero essere facilmente accessibili e adeguati alle esigenze delle famiglie a basso reddito, vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, e potrebbero essere forniti anche attraverso gli operatori dell'assistenza sociale o sanitaria o altri lavoratori in prima linea che mantengono un contatto diretto continuo con tali gruppi di popolazione.

(27)

Con il pacchetto «Pronti per il 55 %» e la comunicazione «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (20), la Commissione ha dichiarato apertamente che le misure per l'efficienza energetica, comprese quelle nel settore dell'edilizia abitativa, sono azioni efficaci per responsabilizzare e proteggere le famiglie in condizioni di povertà energetica. Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici può mitigare i potenziali effetti sociali negativi e massimizzare i vantaggi sociali, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di vita negli edifici con le prestazioni energetiche peggiori, e l'attenuamento o persino la prevenzione della povertà energetica.

(28)

Dare priorità all'efficienza energetica è un principio fondamentale sancito nel diritto dell'Unione. L'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 fornisce la base giuridica di applicazione. Il miglioramento dell'efficienza energetica è cruciale per affrontare la povertà energetica e migliora il benessere delle persone e dei residenti.

(29)

Dare priorità alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni energetiche peggiori consente di affrontare direttamente il problema poiché le persone in condizioni di povertà energetica e le persone vulnerabili tendono a vivere in tali edifici. Attraverso il rinnovo energetico, le esigenze di energia per il riscaldamento e il raffrescamento delle abitazioni possono essere sostanzialmente ridotte e di conseguenza gli abitanti possono permettersi una temperatura interna più adeguata con bollette più basse, il che contribuisce a sottrarre le famiglie alla povertà energetica. Inoltre lo sviluppo su ampia scala del rinnovo energetico degli edifici può generare e conservare posti di lavoro che favoriscono indirettamente il benessere della popolazione. Il nuovo Bauhaus europeo (21) è un'iniziativa dell'Unione volta a promuovere l'attuazione del Green Deal europeo attraverso l'attribuzione di priorità all'efficienza energetica, all'accessibilità economica e all'inclusività.

(30)

Gli effetti positivi delle ristrutturazioni edilizie, anche per quanto riguarda le condizioni di vita, possono essere massimizzati attraverso approcci integrati, partecipativi e a livello distrettuale, quando il rinnovo energetico nei distretti colpiti da povertà energetica è integrato in programmi di inclusione e di rigenerazione urbana più ampi. La frammentazione degli incentivi può costituire un ostacolo al rinnovo degli edifici anche perché gli affittuari non hanno le stesse possibilità dei proprietari per quanto riguarda il processo decisionale sui miglioramenti delle abitazioni. Tale problema si verifica quando i vantaggi di una transazione o di un investimento non favoriscono direttamente chi sopporta i costi della transazione o dell'investimento.

(31)

Le famiglie vulnerabili devono essere protette dall'aumento dei costi degli alloggi che potrebbe derivare dalle ristrutturazioni e comportare sfratti, sgomberi e gentrificazione. È essenziale pertanto che gli Stati membri considerino attentamente il dosaggio complessivo di misure per quanto riguarda gli impatti negativi diretti o indiretti sulle famiglie vulnerabili. Le misure per tutelare gli affittuari dagli effetti negativi e indesiderati possono includere: sostegno finanziario condizionale per i lavori di ristrutturazione che impedisca lo sfratto degli inquilini, incentivi fiscali per i proprietari, sostegno finanziario per saldare o rivedere il calendario di pagamento degli arretrati del canone di affitto per le famiglie più povere, previsione di un tetto massimo all'aumento del canone di affitto se il proprietario riceve un sostegno finanziario pubblico, misure legislative che garantiscano un equilibrio tra gli aumenti degli affitti e i risparmi energetici conseguiti attraverso il rinnovo. Sono provvedimenti essenziali anche l'applicazione di un quadro normativo di tutela degli affittuari che tenga conto dei proprietari, e l'accesso alle informazioni sul diritto all'alloggio e sui diritti degli affittuari contro gli sfratti.

(32)

I principi dell'efficienza energetica si applicano anche agli apparecchi domestici a basso consumo energetico che possono contribuire al conseguimento di notevoli risparmi energetici. Gli standard di efficienza energetica, applicati attraverso norme di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica possono consentire alle famiglie di realizzare importanti risparmi energetici nell'Unione.

(33)

I sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscono letture precise e quasi in tempo reale, consentono ai consumatori di monitorare il consumo effettivo di energia su tutto il giorno e possono contribuire a individuare le persone che versano in condizioni di povertà energetica. Di conseguenza aiutano i consumatori a controllare il proprio comportamento energetico e ad adeguare i consumi per contenere i costi, ponendo fine alle bollette calcolate sulle stime e al problema della fatturazione retroattiva. Ciò è della massima importanza per le famiglie in condizioni di povertà energetica che spesso devono far fronte a vincoli finanziari più stretti e sono sproporzionatamente colpite dalle fluttuazioni dei prezzi dell'energia. Le famiglie che versano in condizioni di povertà energetica non dovrebbero essere private dell'accesso alle tecnologie intelligenti che le sosterrebbero nel ridurre o gestire meglio i consumi e dovrebbero avere l'opportunità di cogliere i vantaggi dei progressi in corso a livello di tecnologia energetica e di digitalizzazione.

(34)

La decarbonizzazione del sistema energetico attraverso l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e la loro sostituzione con le energie rinnovabili è fondamentale nella lotta dell'Unione contro i cambiamenti climatici. L'invasione russa dell'Ucraina e l'impennata dei prezzi dell'energia mostrano l'urgenza di allontanarsi più velocemente dall'impiego del gas naturale per il riscaldamento delle abitazioni; in tale spostamento le famiglie in condizioni di povertà energetica richiederanno particolare attenzione e assistenza. Il Green Deal europeo stabilisce il principio secondo cui nessuno è lasciato indietro, della massima importanza in questo contesto. Sostenere le famiglie in condizioni di povertà energetica nel passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili più economiche è un elemento centrale nella lotta contro la povertà energetica. Quest'aspetto è ripreso anche nell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) che impone agli Stati membri di assicurare l'accessibilità alle energie rinnovabili per tutti i consumatori, in particolare quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.

(35)

L'energia rinnovabile è economicamente più conveniente se i consumatori possono accedervi direttamente. I regimi di autoconsumo collettivo possono superare la limitata capacità delle persone in condizioni di povertà energetica di accedere alle rinnovabili e diventare ad un tempo consumatori e produttori di energia elettrica (i cosiddetti «prosumatori»). Essere prosumatore e partecipare a regimi di autoconsumo collettivo comporta ampi vantaggi non finanziari: responsabilizzazione, nuove competenze e inclusione sociale per i singoli, e fiducia e interconnessioni per la comunità.

(36)

I regimi di autoconsumo collettivo includono le comunità energetiche e i regimi di condivisione dell'energia. La Commissione sostiene l'efficace attuazione in corso della normativa unionale sulle comunità energetiche negli Stati membri e propone (23) disposizioni specifiche sulla condivisione dell'energia. I comuni sono chiamati a svolgere un ruolo importante nel rendere i regimi di autoconsumo collettivo aperti e accessibili alle famiglie in condizioni di povertà energetica, specialmente nei casi in cui l'ingresso comporterebbe altrimenti obblighi finanziari e procedimenti e costi amministrativi complessi.

(37)

Per individuare, progettare, stabilire e attuare le misure di lotta contro la povertà energetica, i responsabili politici a tutti i livelli devono essere informati e comprendere le cause sottostanti della povertà energetica del loro elettorato. L'Anno europeo delle competenze 2023 (24) e il patto per le competenze, nell'ambito dell'agenda per le competenze per l'Europa (25), forniscono ai membri del patto opportunità di ricevere orientamenti adeguati per lo sviluppo delle competenze. Il polo di consulenza sulla povertà energetica (26) finanziato dall'Unione eroga una formazione online mirata e fornisce sostegno ai portatori di interessi, comprese le amministrazioni locali, in materia di povertà energetica. Il loro lavoro sugli indicatori è utile anche agli Stati membri per scegliere e articolare indicatori a livello nazionale e locale (27).

(38)

Chi è a contatto diretto e continuo con le persone a rischio di povertà energetica, come gli operatori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o gli assistenti sociali, nonché i consulenti per le questioni energetiche dovrebbero disporre delle competenze necessarie per individuare la povertà energetica e fornire consulenza e informazioni alle famiglie in condizioni di povertà energetica: ad esempio misure di base per ridurre il consumo energetico, spiegazioni sulle bollette energetiche, raccomandazioni sugli alloggi e sui diritti degli affittuari contro gli sfratti, modalità per ottenere ulteriore consulenza o assistenza.

(39)

La questione delle competenze riguarda anche i consumatori in quanto tali. Per potere beneficiare della transizione energetica verde, i consumatori hanno bisogno di incentivi e delle competenze per interagire con l'energia in modo più attivo attraverso una maggiore alfabetizzazione energetica e digitale, in linea con le rispettive esigenze e con gli obiettivi di riduzione del consumo energetico. A tal fine sono necessarie competenze, ad esempio su come servirsi dei contatori intelligenti e beneficiare della flessibilità della domanda e delle energie rinnovabili. In tale contesto occorre prestare particolare attenzione alle famiglie vulnerabili e a quelle che versano in condizioni di povertà energetica per aiutarle ad aumentare l'alfabetizzazione energetica, finanziaria e digitale e a superare la posizione di partenza più svantaggiata, anche nel contesto dell'adozione di tecnologie innovative. Alcuni gruppi possono disporre di opzioni limitate per prendere le misure adeguate, compresi quelli che vivono in alloggi in affitto, in alloggi sociali o in altri tipi di alloggi non di proprietà.

(40)

Per affrontare la povertà energetica sono disponibili finanziamenti. Almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per gli anni 2021 – 2027 (28) e dell'importo totale dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (29) e almeno il 37 % dell'importo totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza (30) dovrebbero essere spesi per l'integrazione degli obiettivi climatici. In questo contesto vi è una maggiore possibilità di finanziamento delle misure strutturali volte ad affrontare la povertà energetica. In particolare, a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri hanno assegnato un'importante quota di risorse alle misure di efficienza energetica, compresa la ristrutturazione edilizia. Nella revisione dei piani e nell'inclusione di capitoli di REPowerEU, la povertà energetica svolge un ruolo importante quale uno dei sei obiettivi cui le riforme e gli investimenti dovrebbero contribuire. Anche il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione (31) consentono di realizzare importanti investimenti per l'attuazione di misure di efficienza energetica, anche per affrontare specificamente la povertà energetica.

(41)

Il Fondo per una transizione giusta (32), nell'ambito del meccanismo per una transizione giusta, contribuisce al finanziamento di misure di efficienza energetica in territori che affrontano serie sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030. Molti di questi territori raggruppano importanti aree di povertà energetica. Inoltre la povertà energetica è ammissibile anche per ricevere finanziamenti dalle entrate nazionali nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), nonché le assegnazioni nell'ambito del Fondo per la modernizzazione (34) e a titolo del futuro Fondo sociale per il clima.

(42)

La Commissione gestisce progetti che affrontano la povertà energetica nell'ambito di Orizzonte Europa e del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (35). Inoltre attraverso il polo di consulenza sulla povertà energetica finanziato dall'Unione essa fornisce assistenza tecnica ai comuni per l'individuazione della povertà energetica e la pianificazione e attuazione di azioni locali mirate. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico (36), la Commissione sostiene gli Stati membri, su richiesta, nei loro sforzi di progettazione e attuazione delle riforme, anche nel settore della povertà energetica, della ristrutturazione degli edifici, e di redazione dei piani sociali per il clima.

(43)

Le misure strutturali, in particolare quelle per l'accesso all'efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici o alle energie rinnovabili, richiedono un importante finanziamento immediato e continuo, in linea con l'articolo 28 della direttiva (UE) 2023/1791. È importante che le spese pubbliche e i regimi di finanziamento siano opportunamente adeguati per sostenere le famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica, mobilitare ulteriori investimenti privati, promuovere prodotti di finanziamento dell'efficienza energetica, fornire garanzie pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adeguare i piani e programmi finanziati con i fondi dell'Unione per privilegiare le famiglie vulnerabili in condizioni di povertà energetica, creando al contempo sinergie in tutta l'Unione e tra piani e programmi nazionali, regionali e locali.

(44)

Considerando che sono prive di risorse proprie e hanno un accesso limitato a prestiti commerciali, le famiglie in condizioni di povertà energetica incontrano ostacoli ad accedere ai finanziamenti per gli investimenti. Tali famiglie pertanto richiedono un sostegno finanziario pubblico che possa assumere la forma di sovvenzione immediata diretta, pagamento diretto per l'efficienza energetica o i lavori di ristrutturazione, prestito pubblico che consenta alle famiglie di ripagare l'investimento pubblico in funzione del risparmio sulla bolletta energetica, prestiti a interessi zero o a basso tasso di interesse o qualsiasi altra forma di finanziamento in grado di aiutarle a finanziare i lavori di rinnovo energetico,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

Sezione I –   Attuazione del quadro giuridico

1.

di adottare misure rapide e recepire e attuare nel diritto nazionale la definizione di povertà energetica di cui all'articolo 2, punto 52, della direttiva (UE) 2023/1791. La definizione nazionale dovrebbe distinguere il concetto di «povertà energetica» da quello di clienti vulnerabili, sulla base dell'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2023/1791;

2.

di garantire che le differenze tra i concetti di clienti vulnerabili e di povertà energetica e le loro complementarità siano rispecchiate nelle politiche e nelle misure a livello nazionale al fine di aiutare gli Stati membri a preparare pacchetti di misure di responsabilizzazione per affrontare la povertà energetica;

3.

di usufruire del quadro olistico creato dai piani nazionali per l'energia e il clima per analizzare e aggiornare la questione della povertà energetica nel loro territorio e riflettere sui modi per affrontarla. Al riguardo gli Stati membri dovrebbero compiere i primi passi nella preparazione dei rispettivi piani sociali per il clima;

4.

di prendere in considerazione gli indicatori forniti a livello nazionale e unionale per determinare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e partecipare alle indagini nell'ambito dei moduli delle statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla qualità dei dati e alla comparabilità delle fonti alternative di dati ed essere trasparenti sugli indicatori che usano per individuare e lottare contro la povertà energetica (comprese le informazioni sui decili del reddito);

Sezione II –   Misure strutturali, accessibilità economica e accesso all'energia

5.

di distinguere chiaramente tra le misure strutturali per affrontare la povertà energetica e le misure per migliorare l'accessibilità economica dell'energia;

6.

di attribuire priorità a misure strutturali efficaci e mirate per affrontare le cause profonde della povertà energetica per quanto riguarda l'efficienza energetica, la ristrutturazione degli edifici, l'ammodernamento termico (rispettando al contempo il carattere degli edifici), l'accesso ad apparecchi a basso consumo energetico e alle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono accompagnare le misure strutturali con misure mirate per migliorare l'accessibilità economica dell'energia, quali sostegno mirato al reddito e tariffe sociali, o sostenere temporaneamente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

7.

di mettere in atto misure per prevenire le sospensioni della fornitura a clienti in condizioni di povertà energetica e ai clienti vulnerabili, attraverso regimi mirati di sostegno finanziario e azioni, nel breve e nel lungo termine, compresi piani di pagamento e consulenza sull'efficienza energetica, contratti di fornitura alternativa o assistenza dei servizi sociali e delle organizzazioni della società civile. Per proteggere ulteriormente i clienti e garantire la continuità della fornitura, gli Stati membri dovrebbero prevedere un fornitore di ultima istanza;

8.

di garantire la coerenza, in particolare tra le politiche energetiche e sociali, ed evitare misure contraddittorie. Gli Stati membri dovrebbero includere la povertà energetica nell'ambito di politiche sociali più ampie e integrate e negli approcci di giustizia sociale e applicare politiche inclusive e di responsabilizzazione, in particolare per le famiglie in condizioni di povertà energetica, gli affittuari, le persone che vivono in alloggi sociali e che occupano edifici con le prestazioni energetiche peggiori;

Sezione III -   Governance

10.

di garantire una migliore governance caratterizzata da un approccio olistico alla lotta alla povertà energetica, compresa la collaborazione orizzontale tra dipartimenti e verticale nelle strutture di governance nazionali, regionali e locali, che comporti un'interazione più stretta con le famiglie vulnerabili, i partner energetici e le parti sociali e i portatori di interessi;

11.

di considerare la creazione e la responsabilizzazione di osservatori nazionali della povertà energetica, di cui possono far parte le autorità pubbliche, il mondo accademico, le ONG, i fornitori di energia, attribuendo loro un chiaro mandato e i mezzi per individuare, monitorare e analizzare la situazione della povertà energetica a livello locale, regionale e nazionale al fine di orientare il processo decisionale;

Sezione IV –   Fiducia, partecipazione e comunicazione

12.

di prestare particolare attenzione a una comunicazione mirata e personalizzata che infonda fiducia ai beneficiari dei regimi pertinenti ed eviti la stigmatizzazione dei gruppi vulnerabili nella progettazione di misure e azioni volte ad affrontare la povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei lavoratori in prima linea di cui al punto 21 per aiutare a individuare e consigliare le famiglie in condizioni di povertà energetica;

13.

di potenziare le campagne di informazione sull'efficienza energetica rivolte alle famiglie in condizioni di povertà energetica, per garantire che tali gruppi di popolazione ricevano informazioni e consulenza su misura sfruttando tutto il potenziale delle reti di consulenza energetica e degli sportelli unici. Tali campagne dovrebbero incoraggiare l'adozione di misure di efficienza energetica anche nel settore degli affitti, mitigando la frammentazione degli incentivi tra proprietari e affittuari e riducendo la povertà energetica attraverso la diminuzione delle bollette in conseguenza delle ristrutturazioni;

Sezione V -   Efficienza energetica

14.

di intraprendere azioni per accelerare il ritmo delle ristrutturazioni per quanto riguarda gli edifici con le prestazioni energetiche peggiori, in modo da assicurare almeno i risparmi di cui le famiglie hanno bisogno per avere un adeguato comfort termico all'interno delle loro abitazioni. Le misure di sostegno per le famiglie in condizioni di povertà energetica dovrebbero tenere conto della struttura proprietaria del mercato degli alloggi ed evitare l'esclusione dei proprietari in condizioni di povertà energetica da un lato e degli affittuari dall'altro;

15.

di istituire salvaguardie normative e sociali e analizzare la combinazione di politiche per garantire che i costi degli alloggi seguano i miglioramenti in termini di efficienza energetica o che le ristrutturazioni degli appartamenti non comportino aumenti eccessivi degli affitti e dei costi degli alloggi, che possono causare problemi di insostenibilità dei prezzi, sgomberi di residenti, sfratti e gentrificazione;

16.

di istituire regimi che consentano l'accesso delle famiglie in condizioni di povertà energetica ad elettrodomestici a baso consumo energetico al fine di ridurre le bollette sia degli affittuari sia dei proprietari;

17.

di accelerare l'adozione di sistemi di misurazione intelligenti che consentano ai consumatori un accesso tempestivo al consumo di energia elettrica e di gas e di gestire i consumi cogliere i vantaggi dei progressi compiuti nelle tecnologie energetiche e nella digitalizzazione. Tali sforzi dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti vulnerabili e rispettare le norme dell'Unione sulla protezione dei dati;

Sezione VI -   Accesso alle energie rinnovabili

18.

di garantire che le famiglie in condizioni di povertà energetica possano fruire dei vantaggi della decarbonizzazione e di una transizione socialmente giusta. Tutte le famiglie dovrebbero avere pari accesso all'uso delle energie rinnovabili e a tecnologie energetiche innovative e beneficiare dell'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento;

19.

di consentire alle famiglie in condizioni di povertà energetica di accedere anche a regimi di condivisione dell'energia, rimuovendo gli ostacoli finanziari all'ingresso per tali famiglie, e incoraggiare la partecipazione dei comuni a tali regimi;

Sezione VII -   Competenze

20.

di garantire che i responsabili delle politiche a tutti i livelli di amministrazione e i professionisti e i consulenti dell'energia siano formati sulle questioni energetiche, comprese le tematiche correlate alla povertà energetica, tenendo conto degli aspetti multidimensionali della povertà energetica e del contesto della transizione energetica pulita. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sostegno tecnico dell'Unione in questo settore;

21.

di sviluppare programmi di formazione degli operatori in prima linea nella povertà energetica e nelle soluzioni di energia verde. Gli operatori in prima linea destinatari di tali programmi dovrebbero includere i lavoratori del settore dell'assistenza sanitaria e sociale che possono contribuire a individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e fornire loro direttamente consulenza e informazioni in merito a soluzioni sulla riduzione del consumo e sull'accesso a fonti energetiche più convenienti e innovative;

22.

di offrire corsi di formazione mirati alle famiglie in condizioni di povertà energetica, comprese quelle con scarse competenze digitali; tali corsi dovrebbero migliorarne l'alfabetizzazione energetica e digitale, consentire loro di controllare meglio le bollette e partecipare attivamente alla transizione energetica pulita e giusta;

Sezione VIII -   Finanziamenti

23.

di utilizzare i finanziamenti dell'Unione disponibili per affrontare la povertà energetica anche attraverso regimi di sostegno all'efficienza energetica condizionati al reddito e personalizzati e regimi che consentano alle famiglie in condizioni di povertà energetica di accedere a regimi di autoconsumo collettivo. Gli Stati membri dovrebbero semplificare il più possibile le condizioni per la richiesta dei fondi e limitare il numero di ostacoli amministrativi e i costi associati a tali richieste;

24.

di progettare specifici regimi di sostegno all'efficienza energetica destinati alle famiglie in condizioni di povertà energetica. Nella definizione di tali regimi, gli Stati membri dovrebbero tenere presente che queste famiglie non possono permettersi di pagare i costi iniziali della ristrutturazione, anche qualora venissero rimborsati successivamente, e non beneficiano di bonus e detrazioni fiscali dato che le loro imposte sul reddito sono minime;

25.

di sostenere lo sviluppo e l'ampliamento dei regimi di finanziamento innovativi per le azioni a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e dei regimi dedicati alle famiglie che versano in condizioni di povertà energetica.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2023

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  Fonte: Eurostat (ilc_mdes01)

(2)  Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

(3)  Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (un.org), A/RES/70/1.

(4)  Principi 19 «Alloggi e assistenza per i senzatetto» e 20 «Accesso ai servizi essenziali».

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final].

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» [COM/2020/14 final].

(7)  Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35).

(8)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione — EU Guidance on Energy Poverty (SWD (2020) 960 final).

(9)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (2022/C 243/04) (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

(10)  SWD(2023) 213 final, pag. 2.

(11)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2021) 550 final].

(13)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(16)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(17)  Commissione europea, Direzione generale dell'Energia, Bouzarovski, S., Thomson, H., Cornelis, M. et al., Verso una transizione energetica inclusiva nell'Unione europea: affrontare la povertà energetica nel mezzo di una crisi globale, Ufficio delle pubblicazioni, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2833/103649 (solo in EN).

(18)  Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060.

(19)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» [COM(2022) 108 final].

(21)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - «Nuovo Bauhaus europeo Bello, sostenibile, insieme» [COM(2021) 573 final].

(22)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(23)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione [COM(2023) 148 final].

(24)  Decisione (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa a un Anno europeo delle competenze (GU L 125 dell'11.5.2023, pag. 1).

(25)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza», [COM(2020) 274 final].

(26)  Polo di consulenza sulla povertà energetica (EPAH) (europa.eu)

(27)  https://energy-poverty.ec.europa.eu/observing-energy-poverty/national-indicators_it

(28)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(29)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

(30)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(31)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(32)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

(33)  Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE).

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica di determinati Stati membri [C(2020) 4541].

(35)  Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

(36)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top