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Document 32023H0681

    Raccomandazione (UE) 2023/681 della Commissione dell’8 dicembre 2022 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione

    C/2022/8987

    GU L 86 del 24.3.2023, p. 44–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/681/oj

    24.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 86/44


    RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/681 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 dicembre 2022

    sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Gli articoli 1, 4 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») stabiliscono che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata, che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti e che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Gli articoli 7 e 24 della Carta sanciscono il diritto alla vita familiare e i diritti del minore. L’articolo 21 della Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione. Gli articoli 47 e 48 della Carta riconoscono il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. L’articolo 52 della Carta stabilisce che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali ivi riconosciuti devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, nonché i principi di necessità e proporzionalità.

    (2)

    Gli Stati membri sono già giuridicamente vincolati dagli strumenti esistenti del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani e di proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e relativi protocolli, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987. Tutti gli Stati membri sono inoltre parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT).

    (3)

    È altresì necessario tenere conto di una serie di strumenti non giuridicamente vincolanti che trattano in modo più specifico i diritti delle persone private della libertà personale, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (regole Nelson Mandela); le regole minime standard delle Nazioni Unite per le misure non detentive (regole di Tokyo); nonché, a livello di Consiglio d’Europa, la raccomandazione Rec(2006)2-Rev sulle regole penitenziarie europee; la raccomandazione Rec(2006)13 sull’uso della custodia cautelare, le condizioni in cui viene eseguita e l’attuazione di garanzie contro gli abusi; la raccomandazione CM/Rec(2017)3 sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità; la raccomandazione CM/Rec(2014)4 sulla sorveglianza elettronica; la raccomandazione CM/Rec(2010)1 sulle regole del Consiglio d’Europa in materia di sospensione condizionale (probation); e il Libro bianco sul sovraffollamento carcerario.

    (4)

    Esistono inoltre altri strumenti relativi a categorie specifiche di persone private della libertà personale, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà e le regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato (regole di Bangkok); la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC); nonché, a livello di Consiglio d’Europa, la raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure; la raccomandazione CM/Rec(2018)5 relativa ai minori figli di genitori reclusi; la raccomandazione CM/Rec (2012)12 sui detenuti stranieri; nonché, a livello internazionale non governativo, i Principi sull’applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere (principi di Yogyakarta), elaborati dalla Commissione internazionale di giuristi (International Commission of Jurists - ICJ) e dal Servizio internazionale per i diritti umani (International Service for Human Rights - ISHR).

    (5)

    La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto, nella sentenza Aranyosi/Căldăraru e in sentenze successive (1), l’importanza delle condizioni di detenzione nel contesto del riconoscimento reciproco e dell’applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (2) relativa al mandato d’arresto europeo. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in merito all’impatto di condizioni di detenzione inadeguate sul funzionamento del mandato d’arresto europeo (3).

    (6)

    Nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2018 «Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca», gli Stati membri sono stati esortati ad avvalersi di misure alternative alla detenzione al fine di ridurre la popolazione all’interno dei centri di detenzione, contribuendo in tal modo all’obiettivo della riabilitazione sociale e tenendo conto altresì del fatto che la fiducia reciproca è spesso ostacolata da condizioni di detenzione inadeguate e dal sovraffollamento delle carceri (4).

    (7)

    Nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2019 sulle misure alternative alla detenzione, gli Stati membri si sono impegnati a intraprendere a livello nazionale diverse azioni nel settore della detenzione, come l’adozione di misure alternative alla detenzione (5).

    (8)

    Nelle conclusioni del Consiglio del giugno 2019 sulla prevenzione e la lotta alla radicalizzazione nelle carceri e sulla gestione degli autori di reati di terrorismo ed estremismo violento dopo la scarcerazione, gli Stati membri si sono impegnati ad adottare urgentemente misure efficaci in questo settore (6).

    (9)

    Da diversi anni il Parlamento europeo sollecita la Commissione ad agire per affrontare la questione delle condizioni materiali di detenzione e per garantire che la custodia cautelare rimanga una misura eccezionale, da utilizzare nel rispetto della presunzione di innocenza. Tale richiesta è stata ribadita nella risoluzione del Parlamento europeo sul mandato d’arresto europeo (7).

    (10)

    Su richiesta della Commissione e avvalendosi di un finanziamento della stessa, l’Agenzia per i diritti fondamentali ha realizzato una banca dati sulle condizioni di detenzione, attivata nel dicembre 2019 e di libero accesso (8). La banca dati sulla detenzione penale dell’Agenzia raccoglie informazioni sulle condizioni di detenzione in tutti gli Stati membri. Attingendo alle norme, alla giurisprudenza e alle relazioni di monitoraggio nazionali, dell’UE e internazionali, la banca dati fornisce informazioni in merito agli aspetti principali delle condizioni di detenzione, tra cui gli spazi delle celle, le condizioni sanitarie, l’accesso all’assistenza sanitaria e la protezione contro la violenza.

    (11)

    Le statistiche disponibili sul mandato d’arresto europeo rivelano che, dal 2016, gli Stati membri ne hanno rifiutato o ritardato l’esecuzione per motivi legati a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali in circa 300 casi, anche a causa di condizioni materiali di detenzione inadeguate (9).

    (12)

    Le autorità giudiziarie nazionali hanno richiesto orientamenti più concreti sulle modalità di trattamento di questi casi. Gli operatori del settore hanno evidenziato la mancanza di armonizzazione, la frammentazione e la mancanza di chiarezza in merito alle norme di detenzione tra i paesi dell’Unione come ostacoli alla cooperazione giudiziaria in materia penale (10).

    (13)

    La metà degli Stati membri che hanno fornito alla Commissione statistiche sulla popolazione detenuta ha dichiarato di avere un problema di sovraffollamento delle strutture di detenzione, con un tasso di occupazione superiore al 100 %. Anche l’uso e la durata eccessivi o non necessari della custodia cautelare contribuiscono al fenomeno del sovraffollamento delle strutture, che compromette seriamente il miglioramento delle condizioni di detenzione.

    (14)

    Si riscontrano notevoli differenze tra gli Stati membri riguardo ad aspetti importanti della custodia cautelare, come il ricorso alla stessa in ultima istanza e il riesame delle decisioni di custodia cautelare (11). Anche la durata massima della custodia cautelare varia da uno Stato membro all’altro, oscillando tra meno di un anno e più di cinque anni (12). Nel 2020 la durata media della custodia cautelare nei singoli Stati membri variava da due a 13 mesi (13). Anche la proporzione di detenuti in attesa di giudizio nella popolazione carceraria totale varia in modo significativo da uno Stato membro all’altro, oscillando tra meno del 10 % e più del 40 % (14). Tali notevoli differenze risultano ingiustificate in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia dell’UE.

    (15)

    Le recenti relazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa evidenziano il perdurare di alcuni gravi problemi in certi Stati membri, quali maltrattamenti, l’inadeguatezza delle strutture di detenzione e la carenza di attività utili e di un’adeguata assistenza sanitaria.

    (16)

    Inoltre la Corte europea dei diritti dell’uomo continua a condannare Stati membri che violano l’articolo 3 o 5 della CEDU nel contesto della detenzione.

    (17)

    Poiché le raccomandazioni in materia di detenzione penale emanate dalle organizzazioni internazionali sono molte, la loro consultazione non è sempre facile per i singoli giudici e pubblici ministeri degli Stati membri che devono esaminare le condizioni di detenzione prima di prendere una decisione, sia nel contesto di un mandato d’arresto europeo sia a livello nazionale.

    (18)

    Nell’Unione e, in particolare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sono necessarie norme minime specifiche dell’Unione, applicabili nello stesso modo a tutti i sistemi di detenzione degli Stati membri, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

    (19)

    Per rafforzare la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e migliorare così il riconoscimento reciproco delle decisioni penali, sono già state adottate sei misure sui diritti procedurali nei procedimenti penali, ossia le direttive 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343 (18), (UE) 2016/800 (19) e (UE) 2016/1919 (20) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (21). Queste misure intendono garantire il rispetto dei diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali, anche quando è disposta la custodia cautelare. A tal fine, le richiamate direttive dispongono specifiche garanzie procedurali per gli indagati e gli imputati privati della libertà. La direttiva (UE) 2016/800 contiene disposizioni specifiche sulle condizioni di custodia cautelare per i minori, volte a tutelarne il benessere quando questi sono sottoposti a detta misura coercitiva. È necessario integrare le norme sui diritti procedurali stabilite nelle richiamate direttive e nella raccomandazione del 2013, come pure, nel caso della direttiva (UE) 2016/800, le norme pertinenti sulle condizioni materiali di detenzione per i minori sottoposti a custodia cautelare.

    (20)

    La Commissione intende consolidare e rafforzare le norme minime stabilite nell’ambito del Consiglio d’Europa nonché quelle derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. A tal fine, è necessario fornire una panoramica delle norme minime selezionate relative ai diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e alle condizioni materiali di detenzione nei settori prioritari fondamentali per la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

    (21)

    Per quanto concerne i diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare, gli orientamenti di cui alla presente raccomandazione dovrebbero riguardare le norme fondamentali sull’uso della custodia cautelare come misura di ultima istanza e le alternative alla detenzione, i motivi della custodia cautelare, i requisiti per l’adozione di una decisione da parte delle autorità giudiziarie, il riesame periodico della custodia cautelare, l’audizione di indagati o imputati ai fini dell’adozione di una decisione di custodia cautelare, i mezzi di ricorso efficaci e il diritto di ricorso, la durata della custodia cautelare e il computo del periodo di custodia cautelare ai fini della condanna definitiva.

    (22)

    Per quanto concerne le condizioni materiali di detenzione, si dovrebbero fornire orientamenti sulle norme fondamentali in materia di locali di detenzione, assegnazione dei detenuti, igiene e strutture igienico-sanitarie, alimentazione, regimi di detenzione per quanto riguarda l’esercizio fisico e altre attività fuori dalla cella, lavoro e istruzione, assistenza sanitaria, prevenzione della violenza e dei maltrattamenti, contatti con il mondo esterno, accesso all’assistenza legale, procedure di richiesta e reclamo, ispezioni e monitoraggio. Inoltre dovrebbero essere forniti orientamenti sulla tutela dei diritti delle persone per le quali la privazione della libertà comporta una situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio le donne, i minori, le persone con disabilità o con gravi patologie, le persone LGBTIQ e gli stranieri, nonché sulla prevenzione della radicalizzazione nelle carceri.

    (23)

    Il ricorso alla custodia cautelare dovrebbe sempre costituire una misura di ultima istanza, da valutare caso per caso. Si dovrebbe rendere disponibile e applicare, ogniqualvolta fattibile, la più ampia gamma possibile di misure meno restrittive alternative alla detenzione (misure alternative). Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le decisioni di custodia cautelare non siano discriminatorie e non vengano imposte automaticamente a indagati e imputati sulla base di determinate caratteristiche, ad esempio l’essere cittadini stranieri.

    (24)

    Condizioni materiali di detenzione adeguate sono fondamentali per tutelare i diritti e la dignità delle persone private della libertà personale e per prevenire violazioni del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (maltrattamenti).

    (25)

    Al fine di garantire norme adeguate in materia di detenzione, gli Stati membri dovrebbero assicurare a ciascun detenuto un minimo di spazio vitale individuale, conformemente alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    (26)

    Le persone private della libertà diventano particolarmente vulnerabili alla violenza, ai maltrattamenti e all’isolamento sociale. Per garantirne la sicurezza e sostenerne il reinserimento sociale, è opportuno che nell’assegnare e separare i detenuti si tenga conto delle differenze nei regimi di detenzione e della necessità di proteggere dagli abusi i detenuti particolarmente vulnerabili.

    (27)

    I regimi di detenzione non dovrebbero limitare indebitamente la libertà di movimento dei detenuti all’interno della struttura di detenzione e il loro accesso all’esercizio fisico, agli spazi all’aperto, ad attività utili e all’interazione sociale, al fine di preservarne la salute psicofisica e favorirne il reinserimento sociale.

    (28)

    Le vittime di reati commessi durante la detenzione hanno spesso un accesso limitato alla giustizia, nonostante l’obbligo degli Stati di fornire mezzi di ricorso efficaci nei casi in cui i diritti di tali persone siano stati violati. In linea con gli obiettivi della strategia dell’UE sui diritti delle vittime (2020-2025), si raccomanda agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti dei detenuti, nonché misure di protezione e sostegno. L’assistenza legale e i meccanismi per la presentazione di richieste e reclami dovrebbero essere facilmente accessibili, efficaci e rispettare la riservatezza.

    (29)

    Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche di particolari categorie di detenuti, tra cui le donne, i minori, gli anziani, le persone con disabilità o con gravi patologie, le persone LGBTIQ, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche e gli stranieri, in tutte le decisioni relative alla loro detenzione. In particolare, nel caso di detenuti minorenni, l’interesse superiore del minore deve essere sempre considerato preminente.

    (30)

    Per quanto riguarda gli autori di reati di terrorismo o di estremismo violento, gli Stati membri dovrebbero prendere misure efficaci per prevenire la radicalizzazione nelle carceri, e attuare strategie di riabilitazione e reinserimento, in considerazione del rischio rappresentato dagli autori di tali reati o dai detenuti radicalizzati durante il periodo di detenzione, e del fatto che un numero di queste persone sarà scarcerata entro un breve periodo di tempo.

    (31)

    La presente raccomandazione fornisce solo una panoramica delle norme selezionate e dovrebbe essere considerata alla luce e senza pregiudizio degli orientamenti più dettagliati contenuti nelle norme del Consiglio d’Europa e della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Non ha effetti sul diritto dell’Unione vigente né sulle sue evoluzioni future. Non ha effetti neppure sull’interpretazione autentica del diritto dell’Unione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    (32)

    La presente raccomandazione dovrebbe inoltre agevolare l’esecuzione dei mandati d’arresto europei ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché il riconoscimento delle sentenze e l’esecuzione delle pene ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio (22) relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

    (33)

    La presente raccomandazione rispetta e promuove i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente raccomandazione mira a promuovere il rispetto della dignità umana, il diritto alla libertà, il diritto alla vita familiare, i diritti del minore, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

    (34)

    Nella presente raccomandazione i riferimenti a misure adeguate a garantire l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità dovrebbero essere intesi alla luce dei diritti e degli obblighi ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l’Unione europea e gli Stati membri sono parti contraenti. Inoltre si dovrebbe garantire che le persone con disabilità che sono private della libertà personale in un procedimento penale abbiano diritto, a condizioni di parità con le altre, a garanzie conformi al diritto internazionale in materia di diritti umani e siano trattate in conformità con gli obiettivi e i principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche fornendo soluzioni ragionevoli per rispondere a esigenze particolari e garantendo l’accessibilità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE

    (1)

    La presente raccomandazione fornisce orientamenti agli Stati membri affinché prendano misure efficaci, appropriate e proporzionate per rafforzare i diritti di tutti gli indagati e imputati in procedimenti penali che sono privati della libertà personale, in relazione sia ai diritti procedurali delle persone sottoposte a custodia cautelare sia alle condizioni materiali di detenzione, al fine di garantire che le persone sottoposte a privazione della libertà personale siano trattate con dignità, che i loro diritti fondamentali siano rispettati e che la privazione della libertà personale sia utilizzata solo come misura di ultima istanza.

    (2)

    La presente raccomandazione consolida le norme stabilite dalle politiche esistenti a livello nazionale, dell’Unione e internazionale sui diritti delle persone private della libertà personale a seguito di procedimenti penali, che sono di fondamentale importanza nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

    (3)

    Gli Stati membri possono ampliare gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Livelli di tutela più elevati non dovrebbero costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che questi orientamenti mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta e della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

    DEFINIZIONI

    (4)

    Ai sensi della presente raccomandazione, per «custodia cautelare» si intende qualsiasi periodo di detenzione di un indagato o imputato in un procedimento penale disposto da un’autorità giudiziaria e precedente alla condanna. Detto termine non dovrebbe includere la privazione iniziale della libertà personale imposta dalla polizia o altra autorità di contrasto (o da qualsiasi altro soggetto dotato dei necessari poteri) allo scopo di interrogare o trattenere l’indagato o l’imputato in attesa che sia presa una decisione in merito alla custodia cautelare.

    (5)

    Ai sensi della presente raccomandazione, per «misure alternative» si intendono le misure meno restrittive della detenzione e alternative alla stessa.

    (6)

    Ai sensi della presente raccomandazione, per «detenuto» si intendono la persona privata della libertà personale in custodia cautelare e la persona condannata che sta scontando una pena detentiva. Per «struttura di detenzione» si intende qualsiasi istituto penitenziario o altra struttura per la detenzione di detenuti, come definiti nella presente raccomandazione.

    (7)

    Ai sensi della presente raccomandazione, per «minore» si intende la persona di età inferiore ai 18 anni.

    (8)

    Ai sensi della presente raccomandazione, per «giovane adulto» si intende la persona di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni.

    (9)

    Ai sensi della presente raccomandazione, per «persone con disabilità» si intendono, in conformità dell’articolo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

    PRINCIPI GENERALI

    (10)

    Gli Stati membri dovrebbero ricorrere alla custodia cautelare solo come misura di ultima istanza. Si dovrebbero preferire le misure alternative alla detenzione, in particolare quando il reato è punibile solo con una pena detentiva breve o quando l’autore del reato è un minore.

    (11)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti siano trattati con rispetto e dignità e in linea con i loro obblighi in materia di diritti umani, compresa la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, come stabilito dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (12)

    Gli Stati membri sono incoraggiati a gestire la detenzione in modo da favorire il reinserimento sociale dei detenuti, al fine di prevenire la recidiva.

    (13)

    Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente raccomandazione senza distinzione di alcun tipo, sia essa fondata sulla razza o l’origine etnica, il colore della pelle, il sesso, l’età, la disabilità, l’orientamento sessuale, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, la nazionalità o l’origine sociale, la ricchezza, la nascita o qualsiasi altro status.

    NORME MINIME RELATIVE AI DIRITTI PROCEDURALI DI INDAGATI E IMPUTATI SOTTOPOSTI A CUSTODIA CAUTELARE

    La custodia cautelare come misura di ultima istanza e le alternative alla detenzione

    (14)

    Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo se strettamente necessario e come misura di ultima istanza, tenendo in debita considerazione le circostanze specifiche di ogni singolo caso. A tal fine, ove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare misure alternative.

    (15)

    Gli Stati membri dovrebbero adottare una presunzione a favore della liberazione. Gli Stati membri dovrebbero richiedere alle autorità nazionali competenti di assumere l’onere della prova relativamente alla dimostrazione della necessità di imporre la custodia cautelare.

    (16)

    Per evitare un uso inappropriato della custodia cautelare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione la più ampia gamma possibile di misure alternative, ad esempio quelle menzionate nella decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio (23) sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

    (17)

    Tra tali misure potrebbero figurare: a) l’impegno a comparire davanti all’autorità giudiziaria come e quando richiesto, a non interferire con il corso della giustizia e ad astenersi da determinate condotte, comprese quelle legate a una professione o a un impiego particolari; b) l’obbligo di presentarsi quotidianamente o periodicamente presso l’autorità giudiziaria o di polizia o altra autorità; c) l’obbligo di accettare la sorveglianza da parte di un’agenzia nominata dall’autorità giudiziaria; d) l’obbligo di sottoporsi a monitoraggio elettronico; e) l’obbligo di risiedere ad un indirizzo specificato, con o senza condizioni sulle ore in cui esservi presente; f) il divieto di lasciare o zone specificati senza autorizzazione; g) il divieto di incontrare persone specificate senza autorizzazione; h) l’obbligo di consegnare il proprio passaporto o altro documento di identificazione; e i) l’obbligo di fornire o reperire garanzie finanziarie o di altro tipo relativamente alla condotta personale nelle more del processo.

    (18)

    Gli Stati membri dovrebbero inoltre richiedere che, qualora sia fissata una cauzione come condizione per la liberazione, l’importo sia proporzionato ai mezzi dell’indagato o dell’imputato.

    Sospetto ragionevole e motivi per la custodia cautelare

    (19)

    Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo sulla base di un sospetto ragionevole, stabilito attraverso un’attenta valutazione caso per caso, che l’indagato abbia commesso il reato in questione, e dovrebbero limitare i motivi legali per la custodia cautelare a: a) rischio di fuga; b) rischio di recidiva; c) rischio che l’indagato o l’imputato interferisca con il corso della giustizia; o d) rischio di minaccia per l’ordine pubblico.

    (20)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che la determinazione di qualsiasi rischio si basi sulle singole circostanze del caso, tenendo tuttavia in particolare considerazione: a) la natura e la gravità del reato contestato; b) la pena che sarà probabilmente irrogata in caso di condanna; c) l’età, lo stato di salute, il carattere, le precedenti condanne e la situazione personale e sociale dell’indagato, in particolare i suoi legami con la comunità; e d) la condotta dell’indagato, in particolare il modo in cui ha adempiuto ad eventuali obblighi impostigli nel corso di precedenti procedimenti penali. Il fatto che l’indagato non sia cittadino dello Stato in cui il reato è stato presumibilmente commesso o non abbia altri legami con tale Stato non costituisce di per sé motivo sufficiente per concludere che sussista un rischio di fuga.

    (21)

    Gli Stati membri sono incoraggiati a imporre la custodia cautelare solo per i reati che comportano una pena detentiva minima di un anno.

    Motivazione delle decisioni di custodia cautelare

    (22)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni decisione dell’autorità giudiziaria di imporre la custodia cautelare, di prolungarla o di imporre misure alternative sia debitamente motivata e giustificata e faccia riferimento alle circostanze specifiche dell’indagato o dell’imputato che ne giustificano la detenzione. La persona interessata dovrebbe ricevere copia della decisione, che dovrebbe anche indicare i motivi per cui misure alternative alla custodia cautelare non sono considerate appropriate.

    Riesame periodico della custodia cautelare

    (23)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’autorità giudiziaria effettui un riesame periodico della validità dei motivi per cui un indagato o un imputato è detenuto in custodia cautelare. Qualora i motivi di detenzione cessino di esistere, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o l’imputato sia liberato senza indebito ritardo.

    (24)

    Gli Stati membri dovrebbero permettere che il riesame periodico delle decisioni di custodia cautelare sia avviato su richiesta dell’imputato o d’ufficio dall’autorità giudiziaria.

    (25)

    Gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, limitare l’intervallo tra i riesami ad un massimo di un mese, tranne nei casi in cui l’indagato o l’imputato abbia il diritto di presentare in qualsiasi momento una domanda di liberazione e di ricevere una decisione al riguardo senza indebito ritardo.

    Audizione dell’indagato o dell’imputato

    (26)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o l’imputato sia ascoltato di persona o per mezzo di un rappresentante legale nel quadro di un contraddittorio orale dinanzi all’autorità giudiziaria competente che decide sulla custodia cautelare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni sulla custodia cautelare siano prese senza indebito ritardo.

    (27)

    Gli Stati membri dovrebbero sostenere il diritto dell’indagato o dell’imputato a un processo entro un termine ragionevole. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che i casi in cui è stata imposta la custodia cautelare siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.

    Mezzi di ricorso efficaci e diritto a presentare ricorso

    (28)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli indagati o gli imputati privati della libertà possano ricorrere a un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità della loro detenzione e, se del caso, a disporre la loro liberazione.

    (29)

    Gli Stati membri dovrebbero riconoscere agli indagati o agli imputati che formano oggetto di una decisione di custodia cautelare il diritto a presentare ricorso contro tale decisione e informarli di tale diritto al momento della decisione.

    Durata della custodia cautelare

    (30)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata della custodia cautelare non superi quella della pena che può essere irrogata per il reato ascritto e non sia sproporzionata rispetto alla stessa.

    (31)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata della custodia cautelare imposta non sia in contrasto con il diritto del detenuto di essere giudicato entro un termine ragionevole.

    (32)

    Gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari i casi in cui una persona è sottoposta a custodia cautelare.

    Deduzione del periodo di custodia cautelare subita dalla condanna definitiva

    (33)

    Gli Stati membri dovrebbero dedurre qualsiasi periodo di custodia cautelare precedente alla condanna, anche se eseguita attraverso misure alternative, dalla durata della pena detentiva successivamente irrogata.

    NORME MINIME RELATIVE ALLE CONDIZIONI MATERIALI DI DETENZIONE

    Locali di detenzione

    (34)

    Gli Stati membri dovrebbero assegnare a ciascun detenuto una superficie minima di almeno 6 m2 nelle celle a occupazione singola e di 4 m2 nelle celle collettive. Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo spazio personale minimo assoluto a disposizione di ciascun detenuto, anche in una cella collettiva, sia pari ad almeno 3 m2 di superficie per detenuto. Il fatto che lo spazio personale di cui dispone un detenuto sia inferiore a 3 m2 fa sorgere una forte presunzione di violazione dell’articolo 3 della CEDU. Il calcolo dello spazio disponibile dovrebbe includere l’area occupata dai mobili ma non quella occupata dai servizi igienici.

    (35)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi riduzione eccezionale della superficie minima assoluta per detenuto di 3 m2 sia breve, occasionale, minore e accompagnata da una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e da attività fuori cella adeguate. Inoltre gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che, in questi casi, la struttura detentiva offra, in linea generale, condizioni di detenzione dignitose e che la persona interessata non sia sottoposta ad altri elementi ritenuti circostanze aggravanti di cattive condizioni di detenzione, ad esempio altre carenze nei requisiti minimi strutturali delle celle o dei servizi igienici.

    (36)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano accesso alla luce naturale e all’aria fresca nelle loro celle.

    Assegnazione

    (37)

    Gli Stati membri sono incoraggiati e, nel caso dei minori, dovrebbero assicurarsi di assegnare i detenuti, per quanto possibile, a strutture di detenzione vicine alla loro abitazione o ad altri luoghi adatti ai fini della loro riabilitazione sociale.

    (38)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti in stato di custodia cautelare siano tenuti separati dai detenuti condannati. Le donne dovrebbero essere tenute separate dagli uomini. I minori non dovrebbero essere detenuti con gli adulti, a meno che non si ritenga preferibile farlo nell’interesse superiore del minore.

    (39)

    Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, e, se del caso, i giovani adulti di età inferiore ai 21 anni, continuino a essere tenuti separati dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata e a condizione che ciò sia compatibile con l’interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona.

    Igiene e condizioni sanitarie

    (40)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi igienici siano accessibili in ogni momento e rispettino sufficientemente la privacy dei detenuti, anche tramite un’efficace separazione strutturale dagli spazi di vita nelle celle collettive.

    (41)

    Gli Stati membri dovrebbero adottare misure efficaci al fine di mantenere buoni standard igienici attraverso la disinfezione e la fumigazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che ai detenuti siano forniti i prodotti di igiene di base, compresi gli assorbenti igienici per le detenute, e che nelle celle sia disponibile acqua corrente e calda.

    (42)

    Gli Stati membri dovrebbero fornire ai detenuti indumenti e lenzuola puliti e adeguati e i mezzi per tenerli puliti.

    Regime alimentare

    (43)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che il vitto sia fornito in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali dei detenuti e che sia preparato e servito nel rispetto delle condizioni igieniche. Inoltre gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano sempre a disposizione acqua potabile.

    (44)

    Gli Stati membri dovrebbero fornire ai detenuti un regime alimentare che tenga conto della loro età, disabilità, salute, stato fisico, religione, cultura e natura del loro lavoro.

    Periodi di permanenza all’esterno della cella e all’aperto

    (45)

    Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di svolgere attività fisica all’aria aperta per almeno un’ora al giorno e dovrebbero fornire strutture e attrezzature spaziose e adeguate a tale scopo.

    (46)

    Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di trascorrere periodi di tempo ragionevoli all’esterno delle celle per dedicarsi al lavoro, all’istruzione e alle attività ricreative necessarie per un livello adeguato di interazione umana e sociale. Per evitare la violazione del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi eccezione a questa regola nel contesto di regimi e misure di sicurezza speciali, compresa la detenzione in isolamento, sia necessaria e proporzionata.

    Lavoro e istruzione dei detenuti per favorirne il reinserimento sociale

    (47)

    Gli Stati membri dovrebbero investire nella riabilitazione sociale dei detenuti, tenendo conto delle loro esigenze individuali. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per offrire ai detenuti lavori remunerati e utili. Al fine di promuovere il reinserimento positivo dei detenuti nella società e nel mercato del lavoro, gli Stati membri dovrebbero preferire i lavori che comportano una formazione professionale.

    (48)

    Per aiutare i detenuti a prepararsi alla liberazione e facilitarne il reinserimento nella società, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i detenuti abbiano accesso a programmi educativi sicuri, inclusivi e accessibili (compreso l’apprendimento a distanza), che soddisfino le loro esigenze individuali e tengano conto delle loro aspirazioni.

    Assistenza sanitaria

    (49)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano un accesso tempestivo all’assistenza medica, anche psicologica, di cui necessitano per preservare la loro salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’assistenza sanitaria nelle strutture di detenzione soddisfi gli stessi standard di quella fornita dal sistema sanitario pubblico nazionale, anche per quanto riguarda il trattamento psichiatrico.

    (50)

    Gli Stati membri dovrebbero assicurare controlli medici regolari e promuovere programmi di vaccinazione e di screening sanitario, anche per quanto riguarda le malattie trasmissibili (HIV, epatite virale B e C, tubercolosi e malattie sessualmente trasmissibili) e non trasmissibili (in particolare lo screening del cancro), seguiti da una diagnosi e dall’inizio del trattamento, ove necessario. I programmi di educazione sanitaria possono contribuire a migliorare i tassi di screening e l’alfabetizzazione sanitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che venga prestata particolare attenzione al trattamento dei detenuti tossicodipendenti, alla prevenzione e alla cura delle malattie infettive, alla salute mentale e alla prevenzione dei suicidi.

    (51)

    Gli Stati membri dovrebbero esigere che venga effettuato un esame medico senza indebito ritardo all’inizio di ogni periodo di privazione della libertà personale e dopo ogni trasferimento.

    Prevenzione della violenza e dei maltrattamenti

    (52)

    Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza dei detenuti e prevenire qualsiasi forma di tortura o maltrattamento. In particolare, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire che i detenuti non siano soggetti a violenza o maltrattamenti da parte del personale della struttura di detenzione e che siano trattati nel rispetto della loro dignità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre esigere che il personale della struttura di detenzione e tutte le autorità competenti proteggano i detenuti da violenza o maltrattamenti da parte di altri detenuti.

    (53)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’adempimento di tale obbligo di protezione e l’eventuale uso della forza da parte del personale della struttura di detenzione siano soggetti a un controllo.

    Contatti con il mondo esterno

    (54)

    Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di ricevere la visita dei loro familiari e di altre persone, ad esempio rappresentanti legali, assistenti sociali e medici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire ai detenuti di corrispondere liberamente con tali persone per lettera e, quanto più spesso possibile, per telefono o con altre forme di comunicazione, compresi i mezzi di comunicazione alternativi per le persone con disabilità.

    (55)

    Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione strutture idonee affinché le visite dei familiari possano essere effettuate in condizioni adatte ai minori, compatibili con le esigenze di sicurezza ma meno traumatiche per i minori. Le visite dei familiari dovrebbero garantire il mantenimento di contatti regolari e significativi con i membri della famiglia.

    (56)

    Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire la comunicazione con mezzi digitali, ad esempio le video chiamate, per permettere, tra l’altro, ai detenuti di mantenere i contatti con le loro famiglie, presentare domande di lavoro, seguire corsi di formazione o cercare un alloggio in vista della liberazione.

    (57)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora ai detenuti sia eccezionalmente vietato comunicare con l’esterno, tale misura restrittiva sia strettamente necessaria e proporzionata e non sia applicata per un periodo di tempo prolungato.

    Assistenza legale

    (58)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti possano effettivamente avvalersi di un difensore.

    (59)

    Gli Stati membri dovrebbero rispettare la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione, compresa la corrispondenza legale, tra i detenuti e i loro consulenti legali.

    (60)

    Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di accedere ai documenti relativi al loro procedimento giudiziario o di tenerli in loro possesso.

    Richieste e reclami

    (61)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i detenuti siano chiaramente informati delle regole applicabili nella loro specifica struttura di detenzione.

    (62)

    Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso effettivo a una procedura che consenta ai detenuti di contestare ufficialmente aspetti della loro vita in detenzione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti possano presentare liberamente richieste e reclami riservati in merito al loro trattamento, attraverso meccanismi di reclamo sia interni che esterni.

    (63)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che le denunce dei detenuti siano gestite con prontezza e diligenza da un’autorità o magistrato indipendente competente a ordinare misure correttive, in particolare misure volte a porre fine a qualsiasi violazione del diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

    Misure speciali per le donne e le ragazze

    (64)

    Nel prendere decisioni che riguardano qualsiasi aspetto della detenzione di donne e ragazze gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche di tali persone sotto il profilo fisico, professionale, sociale e psicologico nonché delle loro esigenze in termini di igiene e assistenza sanitaria.

    (65)

    Gli Stati membri dovrebbero consentire alle detenute di partorire in un ospedale esterno rispetto alla struttura di detenzione. Se il parto avviene comunque nella struttura di detenzione, gli Stati membri dovrebbero predisporre tutto il sostegno e le strutture necessari, compresa un’adeguata assistenza sanitaria prenatale e postnatale, per proteggere il legame tra la madre e il figlio e per salvaguardare il loro benessere fisico e mentale.

    (66)

    Gli Stati membri dovrebbero consentire alle detenute che hanno figli in tenera età di tenerli con sé nella struttura di detenzione, nella misura in cui ciò sia compatibile con l’interesse superiore del minore. Gli Stati membri dovrebbero prevedere strutture speciali e prendere tutte le misure ragionevoli a favore dei minori per garantirne la salute e il benessere durante l’esecuzione della pena.

    Misure speciali per gli stranieri

    (67)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri e gli altri detenuti con particolari esigenze linguistiche privati della libertà personale abbiano un accesso ragionevole a servizi di interpretazione professionale e alla traduzione in una lingua a loro comprensibile dei documenti scritti.

    (68)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri siano informati, senza indebito ritardo, del loro diritto di contattare il servizio diplomatico o consolare del paese di cui hanno la cittadinanza e di accedere a strumenti ragionevoli per comunicare con esso.

    (69)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano fornite informazioni sull’assistenza legale.

    (70)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri siano informati della possibilità di chiedere il trasferimento dell’esecuzione della pena o delle misure cautelari nel loro paese di cittadinanza o di residenza permanente, come previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dalla decisione quadro 2009/829/GAI.

    Misure speciali per i minori e i giovani adulti

    (71)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le questioni relative alla sua detenzione e che nel prendere decisioni relative a qualsiasi aspetto della sua detenzione si tenga conto dei suoi diritti e bisogni specifici.

    (72)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire un regime di detenzione appropriato e multidisciplinare per i minori, che ne garantisca e preservi la salute e lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo, il diritto all’istruzione e alla formazione, l’esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare e l’accesso a programmi di reinserimento nella società.

    (73)

    Il ricorso a misure disciplinari, tra cui la detenzione in isolamento, l’utilizzo di mezzi di contenzione o l’uso della forza dovrebbero essere soggetti a rigorose considerazioni di necessità e proporzionalità.

    (74)

    Ove opportuno, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare il regime di detenzione minorile agli autori di reato di età inferiore ai 21 anni.

    Misure speciali per le persone con disabilità o gravi patologie

    (75)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone con disabilità o gravi patologie ricevano un’assistenza adeguata, comparabile a quella fornita dal sistema sanitario pubblico nazionale, che soddisfi le loro esigenze specifiche. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone a cui sono stati diagnosticati disturbi mentali ricevano un’assistenza professionale specializzata, se necessario presso istituti specializzati o in apposite sezioni della struttura di detenzione sotto controllo medico, e che, se necessario, ai detenuti sia assicurata la continuità dell’assistenza sanitaria in vista della liberazione.

    (76)

    Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a soddisfare le esigenze dei detenuti con disabilità o gravi patologie e ad assicurare loro l’accessibilità per quanto riguarda le condizioni materiali di detenzione e i regimi di detenzione. Ciò dovrebbe includere l’offerta di attività appropriate per tali detenuti.

    Misure speciali per proteggere altri detenuti con esigenze o vulnerabilità particolari

    (77)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che la detenzione non aggravi ulteriormente l’emarginazione delle persone a causa del loro orientamento sessuale, la loro razza o origine etnica, le loro convinzioni religiose o qualsiasi altro motivo.

    (78)

    Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per prevenire qualsiasi violenza o altro maltrattamento, quali abusi fisici, mentali o sessuali, da parte del personale della struttura di detenzione o di altri detenuti nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale, la loro razza o origine etnica, le loro convinzioni religiose o qualsiasi altro motivo. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’applicazione di misure di protezione speciali laddove vi sia il rischio di tali violenze o maltrattamenti.

    Ispezione e monitoraggio

    (79)

    Gli Stati membri dovrebbero facilitare le ispezioni regolari da parte di un’autorità indipendente per valutare se le strutture di detenzione siano gestite in conformità con i requisiti del diritto nazionale e internazionale. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso senza restrizioni al Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e alla rete dei meccanismi nazionali di prevenzione.

    (80)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire l’accesso dei parlamentari nazionali alle strutture di detenzione e sono incoraggiati a concedere un simile accesso ai membri del Parlamento europeo.

    (81)

    Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di organizzare visite regolari presso le strutture di detenzione e altri centri di detenzione da parte di giudici, pubblici ministeri e avvocati difensori nell’ambito della loro formazione giudiziaria.

    Misure specifiche per contrastare la radicalizzazione nelle carceri

    (82)

    Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare una valutazione iniziale del rischio per determinare il regime di detenzione appropriato applicabile ai detenuti indagati o condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento.

    (83)

    Sulla base di detta valutazione, tali detenuti potranno essere raggruppati in un’ala separata riservata ai terroristi, oppure potranno essere sparsi tra la popolazione carceraria generale. In quest’ultimo caso, gli Stati membri dovrebbero impedire che tali individui abbiano contatti diretti con detenuti che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità.

    (84)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’amministrazione penitenziaria proceda regolarmente a ulteriori valutazioni del rischio (all’inizio della detenzione, durante la detenzione e prima della liberazione dei detenuti indagati o condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento).

    (85)

    Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire una formazione generale di sensibilizzazione a tutto il personale, e una formazione al personale specializzato, per il riconoscimento precoce dei segni di radicalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di designare un numero adeguato di cappellani carcerari ben formati che rappresentino diverse religioni.

    (86)

    Gli Stati membri dovrebbero attuare misure che prevedano programmi in carcere di riabilitazione, deradicalizzazione e disimpegno, in vista della liberazione, e programmi successivi alla liberazione per promuovere il reinserimento dei detenuti condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento.

    MONITORAGGIO

    (87)

    Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione sul seguito dato alla presente raccomandazione entro 18 mesi dalla sua adozione. Sulla base di tali informazioni la Commissione dovrebbe monitorare e valutare le misure adottate dagli Stati membri e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro 24 mesi dalla sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2022

    Per la Commissione

    Didier REYNDERS

    Membro della Commissione


    (1)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198. Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589 e sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, Dimitru-Tudor Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2019:857.

    (2)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

    (3)  Sentenza del 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia, 40324/16 e 12623/17.

    (4)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14540-2018-INIT/it/pdf

    (5)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf

    (6)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9727-2019-INIT/it/pdf

    (7)  2019/2207(INI), adottata il 20 gennaio 2021.

    (8)  Cfr. https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention.

    (9)  Periodo di riferimento 2016-2019. Per ulteriori informazioni, cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/replies-questionnaire-quantitative-information-practical-operation-european-arrest-warrant_en.

    (10)  Nono ciclo di valutazioni reciproche e conclusioni della conferenza di alto livello sul mandato di arresto europeo, organizzato dalla presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione europea nel settembre 2020.

    (11)  Cfr. direzione generale per la Giustizia e i consumatori, Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study): final report, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366; direzione generale per la Giustizia e i consumatori Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study). Annex 2, Country fiches, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2022,https://data.europa.eu/doi/10.2838/184080.

    (12)  Meno di un anno in Austria, Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Svezia e Slovacchia; Tra un anno e due anni in Bulgaria, Grecia, Lituania, Malta, Polonia e Portogallo; Tra due e cinque anni in Cechia, Francia, Spagna, Croazia e Ungheria; Più di cinque anni in Italia e Romania; Senza limiti temporali in Belgio, a Cipro, in Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

    (13)  Nel 2020 da meno di due mesi e mezzo a Malta a quasi 13 mesi in Slovenia. MEDIA per Stato membro: Austria — 2,9 mesi; Bulgaria — 6,5 mesi; Cechia — 5,1 mesi; Estonia — 4,7 mesi; Finlandia — 3,7 mesi; Grecia — 11,5 mesi; Ungheria — 12,3 mesi; Irlanda — 2,5 mesi; Italia — 6,5 mesi; Lituania — 2,8 mesi; Lussemburgo — 5,2 mesi; Malta — 2,4 mesi; Paesi Bassi — 3,7 mesi; Portogallo — 11 mesi; Romania — 5,3 mesi; Slovacchia — 3,9 mesi; Slovenia — 12,9 mesi; Spagna — 5,9 mesi. Per il 2020 non erano disponibili dati per Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, Polonia, Germania, Croazia, Cipro e Svezia.

    (14)  Meno del 10 % in Bulgaria, Cechia e Romania e più del 45 % in Lussemburgo nel 2019.

    (15)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

    (16)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).

    (17)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

    (18)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 1).

    (19)  Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

    (20)  Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

    (21)  GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8.

    (22)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

    (23)  Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell’11.11.2009, pag. 20).


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