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Document 32023D2531
Decision (EU) 2023/2531 of the European Central Bank of 24 October 2023 nominating heads of work units to adopt delegated decisions not to object to intended macroprudential measures of national competent authorities or national designated authorities (ECB/2023/26)
Decisione (UE) 2023/2531 della Banca centrale europea, del 24 ottobre 2023, che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate (BCE/2023/26)
Decisione (UE) 2023/2531 della Banca centrale europea, del 24 ottobre 2023, che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate (BCE/2023/26)
ECB/2023/26
GU L, 2023/2531, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2531/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2531 |
24.11.2023 |
DECISIONE (UE) 2023/2531 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 24 ottobre 2023
che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate (BCE/2023/26)
Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2023/2530 della Banca centrale europea, del 28 settembre 2023, sulla delega del potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate (BCE/2023/24) (1), in particolare l’articolo 3,
vista la decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (2), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti macroprudenziali, è stato necessario stabilire una procedura per l’adozione di specifiche decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti (ANC) o dalle autorità nazionali designate (AND). |
(2) |
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell’adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina i capi di unità operative delegando loro l’assunzione di decisioni sulla base di tale decisione di delega. |
(3) |
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell’importanza della decisione di delega e del numero di ANC o AND a cui è necessario notificare le decisioni delegate. |
(4) |
L’articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo. |
(5) |
Il presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l’adozione di decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle ANC o dalle AND, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «misure macroprudenziali previste» di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2023/2530 (BCE/2023/24).
Articolo 2
Decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate
Le decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3 della decisione (UE) 2023/2530 (BCE/2023/24) sono adottate dal direttore generale o da un vicedirettore generale della Direzione Generale Politica macroprudenziale e Stabilità finanziaria e dal direttore generale o da un vicedirettore generale della Direzione Generale Vigilanza orizzontale.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 ottobre 2023
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 2023/2530 del 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2530/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2531/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)